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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2025
475.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, avverte che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
  Evidenzia che l'Accordo intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale.
  L'Accordo è composto da 48 articoli suddivisi in IV Titoli.
  Nell'ambito del Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, sono individuati, oltre alle definizioni (articolo 1), il campo di applicazione materiale, che concerne la generalità delle prestazioni di sicurezza sociale (articolo 2) e quello personale (articolo 3) ed è stabilita la parità di trattamento fra i cittadini delle due parti (articolo 4).
  Il Titolo II, recante disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilisce il principio della lex loci laboris (articolo 5), prevede alcune eccezioni per determinate categorie di lavoratori (articolo 6) e per il personale non diplomatico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 7). Consente inoltre alle autorità competenti di prevedere, di comune accordo, deroghe agli articoli 5 e 6 (articolo 8), garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai lavoratori cui si applica l'accordo (articolo 9), consente, a determinate condizioni, il cumulo dei periodi assicurati compiuti presso l'altro Stato ai fini dell'assicurazione volontaria, se prevista dalla legislazione di uno dei due Stati (articolo 10) e introduce l'istituto della totalizzazione che sarà applicabile alle prestazioni, in danaro o in natura, oggetto dell'accordo (articolo 11).
  Il Titolo III reca disposizioni particolari, nelle quali rientrano quelle relative alla malattia (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V).
  Nell'ambito del Titolo IV, l'articolo 35 dispone che le autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, l'articolo 36 stabilisce l'impegno delle autorità competenti a scambiarsi informazioni sui provvedimenti presi per l'applicazione dell'accordo, l'articolo 37 prevede la collaborazione reciproca tra le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati, l'articolo 38 consente alle autorità diplomatiche e consolari di chiedere assistenza diretta per tutelare i diritti dei propri cittadini, l'articolo 39 stabilisce esenzioni da imposte, tasse e diritti per l'applicazione dell'accordo e il riconoscimento degli attestati, gli articoli 40 e 42 prevedono che le autorità competenti designino degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, l'articolo 41 stabilisce che le domande, dichiarazioni e ricorsi presentati in uno Stato contraente sono considerati come presentati anche all'altro Stato, l'articolo 43 individua la valuta nella quale debbono essere effettuati i pagamenti e l'articolo 44 le modalità di recupero di eventuali somme pagate in eccedenza, mentre l'articolo 45 stabilisce la protezione dei dati personali trasmessi tra i due Stati.
  Da ultimo il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo Pag. 18747) e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 48).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, segnala che esso è composto da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 tratta delle disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
  In conclusione, poiché non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, peraltro in analogia a quanto ritenuto nell'esame dell'analogo accordo riferito alla Repubblica di Moldova C. 2291, esaminato nella seduta del 26 marzo 2025, e di quello riferito all'Albania C. 1916, esaminato nella seduta del 17 luglio 2024, poi legge n. 29 dell'11 marzo 2025, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus).
COM(2025) 106 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, rileva che la proposta di direttiva in esame è volta a modificare la direttiva «Habitat» vigente per allinearla alla convenzione di Berna sullo status del lupo.
  Questa Convenzione infatti, facendo seguito ad una richiesta avanzata dall'UE, è stata modificata – a decorrere dal 7 marzo 2025 – per declassare lo status di protezione del lupo da specie «strettamente protetta» a specie «protetta».
  Evidenzia che la proposta è di grande importanza, poiché intesa ad affrontare le crescenti sfide socioeconomiche legate alla coesistenza del lupo con le attività umane, in particolare con riferimento ai danni al bestiame, che colpiscono sempre più regioni, anche nel nostro Paese.
  Sottolinea, in via preliminare, che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto per la proposta in esame, osservando che la decisione con la quale il Consiglio ha proposto la modifica alla convenzione di Berna è stata adottata anche sulla base dei risultati di un'analisi sullo status del lupo nell'UE del 2023. Tale documento illustra come la popolazione di lupi, quasi estinta in Europa negli anni '60 e '70 del secolo scorso, sia costantemente aumentata dopo l'introduzione della direttiva Habitat. Secondo i dati raccolti, si stima che nel 2012 la popolazione di lupi nell'UE fosse pari a 11.193 esemplari, poi è quasi raddoppiata in undici anni, arrivando nel 2023 a contare 20.300 esemplari; l'Italia, con la presenza di 3.307 lupi, sarebbe lo Stato membro con il maggior numero di esemplari.
  L'analisi della Commissione europea sottolinea anche come la presenza di lupi rappresenti una criticità per la convivenza con l'uomo, in particolare per quanto riguarda l'allevamento. Infatti, lo studio ha rilevato una correlazione tra l'aumento della popolazione di lupi e il maggior numero di capi di bestiame ucciso da animali selvatici in Europa.
  I lupi, secondo i dati della ricerca, uccidono circa 65.500 capi di bestiame all'anno, principalmente pecore e capre. In termini assoluti il danno sembra poco rilevante, dato che i capi uccisi rappresentano solo lo 0,065 per cento del bestiame dell'UE. Tuttavia, ritiene opportuno sottolineare che, per comprendere appieno la portata del fenomeno, è necessario considerare che la distribuzione dei lupi in UE Pag. 188non è uniforme ma, anzi, è concentrata in zone limitate. Questo significa che, sebbene gli attacchi di lupi non rappresentino in termini assoluti un danno grave, essi si concentrano localmente e, quindi, sottopongono alcune specifiche aree e allevatori a maggiore stress. Coerentemente con questa premessa, la modifica proposta offre agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione dei lupi.
  Ricorda che la proposta di declassamento dello status del lupo si realizza spostando la specie canis lupus dall'allegato IV all'allegato V della direttiva Habitat. Al riguardo, ritiene opportuno riassumere brevemente il quadro giuridico collegato ai due allegati per chiarire i risvolti pratici della modifica proposta, rimandando al dossier predisposto dagli Uffici per ulteriori approfondimenti:

   per quanto riguarda le specie tutelate ai sensi dell'allegato IV, che attualmente comprende il lupo, si applica l'articolo 12 della direttiva Habitat, che impone agli Stati membri di istituire un regime di «rigorosa tutela» che implica, tra l'altro, il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione. È possibile procedere all'uccisione solo nelle ipotesi in cui non ci sia altra soluzione valida e sempre che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata;

   il quadro di tutela per le specie ricomprese nell'allegato V, che sarebbe quindi applicabile al lupo in caso di approvazione della proposta, prevede, invece, che gli Stati membri adottino misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari indicati e il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

  In altre parole, il declassamento escluderebbe il lupo dalle specie per le quali è previsto un divieto quasi assoluto di forme di cattura o uccisione e consentirebbe agli Stati membri di autorizzare la caccia al lupo, per il quale si deve comunque garantire uno stato di conservazione soddisfacente. Inoltre, rimarrebbero invariate le misure di prevenzione e protezione nonché quelle riguardanti l'accesso ai fondi europei per il risarcimento dei danni causati dalle specie protette.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce le modalità di attuazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione previsti dall'articolo 191 del TFUE.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire per recepire nel diritto dell'Unione gli emendamenti alla Convenzione di Berna, tramite la modifica della direttiva Habitat, che rappresenta uno dei principali strumenti con cui l'UE attua i propri obblighi internazionali ai sensi della Convenzione.
  Con riferimento, invece, alla conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che tale principio sia rispettato in quanto la modifica proposta riguarda esclusivamente gli effetti della decisione con la quale il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha modificato lo status di protezione del lupo. La proposta si limita quindi alle modifiche alla direttiva Habitat che danno attuazione a tale decisione e riguarda solo gli allegati IV e V e, in particolare, solo il lupo.
  La proposta segue la procedura legislativa ordinaria e l'esame dell'atto risulta avviato dai Parlamenti nazionali della Svezia e della Danimarca e dal Senato dei Paesi Bassi.
  Prima di concludere ritiene opportuno richiamare due elementi di contesto che assumono particolare rilevanza ai fini del prosieguo dell'esame.
  Il primo attiene al fatto che la modifica della Convenzione di Berna era stata chiesta nello scorso ottobre con una decisione del Consiglio dell'UE adottata su proposta della Commissione europea. Avverso tale decisione è stato presentato un ricorso al Tribunale dell'UE da parte di alcune associazioniPag. 189 ambientaliste, che chiedono l'annullamento, oltre che della decisione stessa, di ogni atto successivo connesso o collegato ad essa. Tra le motivazioni addotte a sostegno del ricorso emerge una presunta valutazione erronea dei dati scientifici sulla conservazione del lupo.
  Il secondo elemento consiste nella approvazione, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera del cosiddetto disegno di legge montagna, di un emendamento volto in sostanza a introdurre un adeguamento automatico alla modifica della direttiva Habitat e quindi al declassamento del lupo da specie strettamente protetta a specie protetta. Tale disposizione nei fatti anticiperebbe nel nostro ordinamento il recepimento della direttiva al nostro esame una volta approvata.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 14 maggio 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni in relazione alle quali ha già fatto pervenire indicazioni alla Presidenza della Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che sono già pervenute richieste di audizioni da parte della relatrice e di altri gruppi in relazione all'esame della proposta di direttiva.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione delle predette audizioni.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nel fornire l'elenco dei soggetti per i quali sono pervenute richieste di audizione, illustra le disponibilità della Commissione per la programmazione delle suddette audizioni, tenendo conto dell'andamento dei lavori parlamentari della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», avviato nella seduta del 13 marzo 2025.
  Ricorda che nella seduta del 26 marzo 2025 si è concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Segnala che sul disegno di legge sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti (favorevole con un'osservazione), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con due osservazioni), mentre la Commissione Bilancio potrebbe esprimersi nella giornata odierna.
  Osserva che è altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione (favorevole con due osservazioni).
  Il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto giovedì 27 marzo 2025, alle ore 12. Al riguardo, comunica che sono state presentate 75 proposte emendative (vedi allegato 2).Pag. 190
  Ricorda che il comma 4 dell'articolo 126-ter del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e della legge di delegazione europea, come definite dalla legislazione vigente (in particolare all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012) e che, qualora sorga questione, la decisione sia rimessa al Presidente della Camera.
  Rileva inoltre che il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possano essere ripresentati in Assemblea. Alla luce della lettera del 22 marzo 2000 del Presidente della Camera sono, in particolare, da considerare inammissibili per estraneità al contenuto proprio delle leggi europee gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi europee o comunitarie) non incluse nel disegno di legge.
  Evidenzia quindi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi, dopo il vaglio di ammissibilità, alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi. In particolare, la XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti sui quali le Commissioni di settore si siano espresse favorevolmente e gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Fa presente, inoltre, che la XIV Commissione non procederà alla votazione degli emendamenti sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere contrario, o non abbiano espresso alcun parere. Del pari, la XIV Commissione non procederà all'esame degli emendamenti trasmessi a più Commissioni di settore per l'acquisizione di pareri, nel caso in cui questi ultimi siano tra loro divergenti o comunque non conciliabili.
  Osserva altresì che, in caso di reiezione di emendamenti da parte delle Commissioni di settore nella fase dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge, gli eventuali identici emendamenti successivamente ripresentati presso la XIV Commissione debbono considerarsi irricevibili e non possono, pertanto, essere trasmessi, per l'acquisizione dei pareri, alle medesime Commissioni che si erano già pronunciate in ordine ad essi.
  Segnala quindi che, alla luce dei predetti criteri, tutte le proposte emendative presentate presso questa Commissione sono ammissibili. Esse saranno pertanto trasmesse alle Commissioni di merito, per l'espressione, entro il 30 aprile prossimo, del parere di rispettiva competenza.
  Avverte che la Commissione sarà chiamata a votare solo gli emendamenti sui quali le Commissioni competenti si sono espresse favorevolmente e che si potrà procedere alle votazioni degli emendamenti presumibilmente nella settimana del 5 maggio prossimo, comunque compatibilmente con la calendarizzazione del provvedimento che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 aprile 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Pag. 191

Audizione informale del Segretario di Stato per gli affari esteri e gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, on. Luca Beccari, del Segretario di Stato per gli affari interni, la funzione pubblica, gli affari istituzionali, i rapporti con le Giunte di Castello e la semplificazione normativa della Repubblica di San Marino, on. Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per l'industria, l'artigianato e il commercio, la ricerca tecnologica, le telecomunicazioni e lo sport della Repubblica di San Marino, on. Rossano Fabbri, e del Presidente della Commissione Consiliare permanente affari esteri, emigrazione ed immigrazione, sicurezza e ordine pubblico e informazione della Repubblica di San Marino, on. Michele Muratori, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 189 final) e della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino (COM(2024) 191 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.