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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2025
479.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene Il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 12.20.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.
C. 1074 Bagnai.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 27

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 marzo 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire dal 22 aprile. Comunica inoltre che lo scorso 1° aprile la relatrice, onorevole Matone, ha depositato le proposte emendative 1.9, 1.8 e 1.04 (vedi allegato 1), in riferimento alle quali non sono stati presentati subemendamenti.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gianassi 1.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.9. Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Boschi 1.2, Gianassi 1.3, Boschi 1.4, Ascari 1.5 e 1.6 e Gianassi 1.7, mentre raccomanda l'approvazione delle proposte emendative a sua firma 1.8 e 1.04.
  Sottolinea che l'invito al ritiro riferito agli emendamenti non è fondato su un giudizio di contrarietà sul piano politico quanto piuttosto derivante dalle sue perplessità in ordine al coinvolgimento di un organo della magistratura giudicante. Non ritiene, ad esempio, praticabile la procedura prefigurata nell'emendamento Boschi 1.4 secondo cui il pubblico ministero debba attendere l'autorizzazione del presidente del tribunale per poter emettere il decreto motivato che dispone l'acquisizione dei dati. Sottolinea come non sia concretamente fattibile immaginare una reperibilità costante del presidente del tribunale e che ciò comporterebbe un rallentamento della procedura che dovrebbe essere invece il più rapida possibile.
  Ritiene che le doverose esigenze di garanzia in una procedura di questo genere siano adeguatamente soddisfatte prevedendo il coinvolgimento di un organo della magistratura requirente che, peraltro, deve essere sempre reperibile.

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice, esprimendo parere favorevole sulle proposte emendative della relatrice 1.9, 1.8 e 1.04.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Gianassi 1.1, non comprende le perplessità in ordine a una proposta emendativa che intende precisare in modo più puntuale e intellegibile l'ambito di applicazione del provvedimento che, con tutta evidenza, si riferisce alle persone scomparse, senza che tuttavia questa espressione ricorra mai nel testo.

  Enrico COSTA (FI-PPE) fa presente che il provvedimento in esame interviene su una disposizione modificata a larga maggioranza nella scorsa legislatura a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha sottolineato la necessità di un avallo di carattere giurisdizionale e della sussistenza di specifici requisiti per procedere all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Rammenta, infatti, come, prima di tale novella, i tabulati telefonici e telematici potessero essere acquisiti con provvedimento del pubblico ministero senza l'intervento del giudice per le indagini preliminari.
  Il provvedimento in esame introduce una deroga alla disciplina attualmente vigente. Ritiene, pertanto, opportuno specificarne compiutamente il perimetro di applicazione per evitare l'introduzione di una deroga eccessivamente ampia che pregiudichi quell'esigenza di tutela della riservatezza che avevano motivato il citato intervento legislativo.

  Stefania ASCARI (M5S) sottoscrive l'emendamento Gianassi 1.1, che a suo avviso migliora un testo che interviene su un tema per lei particolarmente sensibile. Rileva, infatti, come il suo gruppo condivida le finalità generali del provvedimento ed auspica che la maggioranza possa aprirsi ai contributi di merito dell'opposizione per addivenire a un risultato condiviso. Rammenta, tra l'altro, di aver presentato, in prima persona, proposte di legge che hanno ad oggetto proprio la tutela delle persone scomparse e delle loro famiglie.

Pag. 28

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), al fine di precisare quanto affermato nel suo precedente intervento, sottolinea come, oltre all'esigenza di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, l'emendamento Gianassi 1.1 è volto anche a delineare, come auspicato dal collega Enrico Costa, i termini della deroga alla disciplina ordinaria di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico.
  Evidenzia, infatti, come la scomparsa di una persona possa avere diverse cause, anche volontarie. Il testo di legge in esame, ove non modificato, stabilisce che in assenza dei due requisiti – ovvero l'esigenza di tutela della vita e dell'integrità fisica – non consente di acquisire i dati necessari alla localizzazione di tale soggetto.

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara la piena disponibilità del Governo a svolgere ogni approfondimento istruttorio anche in vista del successivo esame in Assemblea.
  Tiene a precisare che l'approfondimento sul contenuto del provvedimento si è anche concentrato sull'individuazione del momento in cui una persona può considerarsi scomparsa. Infatti, se da un lato occorre far di tutto per anticipare l'attività di ricerca, dall'altra parte occorre altresì non procedere in tal senso quando ciò avvenga in modo del tutto volontario.
  L'attuale formulazione appare equilibrata in quanto rimette al prudente apprezzamento di un magistrato la valutazione sull'acquisizione dei dati necessari per rintracciare la persona richiedendo, tuttavia, che sia previamente accertato sussistere un effettivo pericolo per quest'ultima.
  Comprende le osservazioni del collega Enrico Costa in ordine alla definizione dei termini in cui è opportuno derogare all'esigenza di protezione della riservatezza e eventualmente dell'opportunità di prevedere una sorta di convalida successiva da parte del giudice per le indagini preliminari. Ritiene, tuttavia che siano assolutamente incontrovertibili le valutazioni della relatrice circa l'impossibilità tecnica di prevedere procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali del tutto inconciliabili con l'urgenza e la celerità che deve caratterizzare tale attività.
  Ribadisce, quindi, l'attenzione del Governo su questi temi e sui suggerimenti che verranno nel successivo iter legislativo.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.9 della relatrice, sottolineando come il richiamo ivi previsto al comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, renda maggiormente complessa ed incerta l'individuazione dei soggetti che possono fare richiesta per acquisire i dati ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica della persona scomparsa.

  La Commissione approva l'emendamento 1.9 della relatrice (vedi allegato 1).

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 1.9 della relatrice deriva la preclusione degli emendamenti Boschi 1.2, Gianassi 1.3 e Boschi 1.4.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che sull'emendamento Ascari 1.5 – che prevede la convalida successiva del decreto del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari – sarebbe auspicabile un supplemento di istruttoria, su cui peraltro il sottosegretario ha già manifestato la disponibilità del Governo.
  Ritiene, infatti, opportuna tale procedura che, da un lato, è tipica del procedimento penale e, dall'altro, non dovrebbe costituire un freno all'attività di ricerca, atteso che il giudice per le indagini preliminari è certamente nelle condizioni di poter in tempi brevi procedere alla relativa convalida – e si stupisce che i colleghi esponenti di gruppi che si professano garantisti non sostengano una simile proposta emendativa.

Pag. 29

  Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.5, sottolineando come con tale proposta il suo gruppo abbia inteso fornire un contributo di buon senso per garantire tempi certi del procedimento, in un'ottica di leale collaborazione tra maggioranza e opposizione. Sottolinea, inoltre, che la proposta in discussione prevede che i dati così acquisiti possano essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento di specifici reati, di particolare gravità e allarme sociale, previsti al comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali.

  Enrico COSTA (FI-PPE) ritiene che la proposta emendativa ha un duplice contenuto. Sulla prima parte evidenzia come sia particolarmente significativa l'ammissione della collega D'Orso, secondo cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, quasi sempre in modo acritico, qualsiasi richiesta del pubblico ministero, problematica che lui solleva da tempo.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo fuori microfono, invita il collega Enrico Costa a non attribuirle affermazioni che non ha in alcun modo pronunciate.

  Enrico COSTA (FI-PPE) riprendendo il proprio intervento, esprime assoluta contrarietà in merito alla seconda parte della proposta emendativa in discussione, che consentirebbe all'autorità giudiziaria di utilizzare i dati relativi al traffico telefonico e telematico per scopi estranei a quelli su cui si fondava la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari. Tale previsione rispecchia perfettamente l'approccio del Movimento 5 Stelle all'utilizzo dei mezzi di ricerca della prova a scapito del principio di riservatezza di cui all'articolo 15 della Costituzione e di presunzione di innocenza, che ritiene inaccettabile.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ascari 1.5 sottolineando come sulla materia della tutela della privacy vi sia una totale divergenza di vedute con il Movimento 5 Stelle.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.5.

  Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.6.
  Nel fornire alcuni dati ufficiali relativi alle persone scomparse a livello nazionale, fa presente che nei primi sei mesi del 2024 sono state registrate 11.694 denunce di scomparsa e che solo 6.664 sono state le persone ritrovate.
  Rilevando come la maggioranza delle persone scomparse siano minorenni, sottolinea come il suo gruppo voglia fornire un contributo per approvare una legge condivisa per sostenere concretamente le loro famiglie.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, non accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ascari 1.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 1.6 e Gianassi 1.7 e approva l'emendamento 1.8 (vedi allegato 1) nonché l'articolo aggiuntivo 1.04 della relatrice (vedi allegato 1).

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) richiamando i suoi precedenti interventi, prende atto che, almeno nell'emendamento 1.8 della relatrice, testé approvato, si faccia finalmente esplicito riferimento alle «persone scomparse».

  Ciro MASCHIO, presidente, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materiaPag. 30 di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
C. 2304, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, preliminarmente, sottolinea come il provvedimento in esame sia già stato approvato all'unanimità dal Senato.
  Precisa che la relazione illustrativa individua la finalità dello stesso nell'esigenza di «evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere scaltramente strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità (...) e rafforzare ulteriormente l'attività di accertamento e di repressione dei femminicidi, evitando al tempo stesso condotte di occultamento e dispersione della prova».
  Fa presente che, in tale ottica, l'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, con il nuovo articolo 585-bis, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.
  Tale pena accessoria può essere irrogata esclusivamente nel caso in cui sussistano due requisiti. In primo luogo, tale pena accessoria riguarda esclusivamente i delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi da cui deriva la morte della persona offesa, omicidio doloso, l'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale nonché abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto sia derivata la morte.
  In secondo luogo, occorre che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti avvenga nei confronti di soggetti legati alla vittima da un vincolo giuridico, ossia il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile.
  Il comma 2 estende però tale ambito soggettivo ad alcuni soggetti non legati alla vittima da un vincolo giuridico, quali in particolare il convivente di fatto e ogni persona legata da una relazione affettiva alla vittima
  Con riguardo al convivente di fatto, il provvedimento specifica che deve trattarsi di soggetto qualificato come tale dalle disposizioni vigenti (articolo 1, commi 36, della legge n. 76 del 2016, purché designato dal partner come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di morte (articolo 1, comma 40, lettera b), della predetta legge n. 76 del 2016) o che, pur non avendo reso la dichiarazione anagrafica, sia stato comunque espressamente autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima.
  Infine, con riguardo ad ogni persona legata da una relazione affettiva alla vittima, si specifica che quest'ultima debba essere stata autorizzata a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima.
  L'articolo 2 indica tre principi cui si deve adeguare il regolamento di polizia mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990). A tal fine si prevede che sia adottato un apposito regolamento entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e della giustizia nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il primo di essi, previsto dalla lettera a), demanda al citato regolamento l'introduzione di una preclusione assoluta all'esercizio di qualsiasi diritto nell'ambito della tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere nei confronti dei medesimi soggetti individuati dall'articolo 1 del provvedimento in esame, dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati previsti dall'articolo 1.
  Rammenta a tal proposito che attualmente, nel caso in cui vi sia il sospetto che la morte sia la conseguenza di un reato, è Pag. 31previsto che il cadavere non possa essere sepolto senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (articolo 116 del decreto legislativo n. 271 del 1989). Inoltre, la disciplina vigente stabilisce che i comuni siano dotati di un obitorio per il deposito – per un periodo indefinito – dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990).
  Il secondo principio, stabilito dalla lettera b), stabilisce che, nell'ipotesi in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti previsti all'articolo 1, sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti.
  La lettera c), infine, prevede il principio secondo il quale, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, le relative determinazioni saranno assunte dal pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  L'articolo 3 pone, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

  Ciro MASCHIO presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Enrico Costa, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame.
  Rammenta che relazione illustrativa della proposta esaminata dal Senato indica la finalità di colmare una lacuna nel nostro ordinamento – ovvero l'assenza di adeguate garanzie in caso di sequestro di sistemi e dispositivi informatici e, in particolare, di smartphone e computer – dal momento che «il sequestro di tali dispositivi, in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni».
  Tale finalità – anche a seguito delle ampie modificazioni del testo durante l'esame – trova attuazione nei quattro articoli della proposta all'esame della nostra Commissione
  L'articolo 1 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter, rubricato «Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute», che viene inserito nel Capo del codice relativo alla disciplina del sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova nell'ambito del procedimento penale.
  Il nuovo articolo 254-ter si compone di diciannove commi.
  Il comma 1 richiede che si possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali solo in presenza di due elementi: che sia necessario per la prosecuzione delle indagini – tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta – e che sia proporzionato rispetto alle esigenze istruttorie. Tale sequestro avviene con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari su richiesta del PM, cui il decreto è trasmesso per la sua esecuzione.Pag. 32
  Il comma 2 disciplina la procedura di esecuzione del sequestro, che deve ovviamente evitare l'alterazione o la perdita dei dati, prevedendo altresì che copia del decreto di sequestro sia consegnata all'interessato, se presente.
  Il comma 3 disciplina le ipotesi di revoca del sequestro, prevedendo che il sequestro sia immediatamente revocato, quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni prescritte dal comma 1.
  La revoca viene disposta dal PM con decreto motivato, notificato a coloro che hanno diritto di promuovere impugnazione. La medesima disposizione precisa che, se vi è istanza di revoca promossa dall'interessato, il PM, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, al quale è tenuto a presentare richieste specifiche, nonché gli elementi sui quali fonda le proprie valutazioni. La richiesta è trasmessa al giudice non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
  Il comma 4 disciplina il sequestro in caso in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il provvedimento del giudice. In tal caso, il sequestro è disposto con decreto motivato dal PM. Negli stessi casi di urgenza, prima dell'intervento del PM, possono procedere al sequestro gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Se il PM non dispone la restituzione, è tenuto a richiedere al giudice la convalida con l'emissione del decreto di cui al comma 1 entro quarantotto ore, rispettivamente, dal sequestro, nel caso di misura disposta direttamente dal PM, o dalla ricezione del verbale, nel caso in cui il sequestro sia stato effettuato dalla polizia giudiziaria.
  Il comma 5 prevede che il sequestro perda efficacia qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 4 ovvero se il giudice non emetta l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta del PM. Copia dell'ordinanza di convalida deve essere altresì immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
  Il comma 6 stabilisce che il PM, entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, avvisi le persone interessate e i relativi difensori del giorno, ora e luogo del il conferimento dell'incarico per la duplicazione dei dispositivi, sistemi o memorie che formano oggetto di sequestro, nonché della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. La medesima disposizione precisa che è facoltà del PM disporre la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Inoltre, si impone di dare avviso alla persona sottoposta alle indagini di essere assistito da un difensore (d'ufficio o di fiducia, ai sensi dell'articolo 364, comma 2, c.p.p.).
  Il comma 7 prevede che il PM, se richiesto, possa autorizzare i soggetti che sono legittimati a prender parte all'attività di conferimento dell'incarico nonché i consulenti tecnici, se nominati, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
  Il comma 8 chiarisce che i difensori delle parti e i consulenti tecnici eventualmente nominati, oltre al conferimento dell'incarico, hanno diritto di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
  Il comma 9 stabilisce che le operazioni di duplicazione devono assicurare la conformità del duplicato all'originale, nonché la sua immodificabilità. A tal fine, è prescritto l'utilizzo di adeguati supporti informatici.
  Il comma 10 prevede che, in alcune ipotesi, l'attività di duplicazione possa avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, ma sempre con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità. In particolare, ciò può avvenire nei procedimenti per determinati delitti di particolare offensività, rilevanza sociale o allarme sociale (di cui agli articoli 406, comma 5-bis del codice di procedura penale), nei procedimenti per taluni delitti aventi ad Pag. 33oggetto sistemi informatici a danno di pubblici interessi (di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale) nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.
  Il comma 11 stabilisce che, fatti salvi i casi di revoca di cui al precedente comma 3, il PM, una volta conclusa l'attività di duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi, sistemi o memorie digitali sequestrati all'avente diritto. Si precisa, tuttavia, che non si fa luogo alla restituzione qualora occorra mantenere il sequestro per finalità preventive di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, ossia laddove vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
  Il comma 12, dispone, al primo periodo, che, effettuata l'analisi del duplicato informatico, il PM dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. In questo caso non viene previsto un termine per l'adozione del decreto.
  Il secondo periodo del medesimo comma 12 prende in esame il sequestro probatorio dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute. Si prevede che, in tal caso, il PM formuli apposita richiesta al GIP, che provvede con decreto motivato, allorquando ricorrano le condizioni richieste dal primo periodo dello stesso comma 12 – ovvero si tratti di dati, informazioni e programmi strettamente pertinenti al reato – nonché i presupposti prescritti in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (articoli 266, comma 1, e 267, comma 1, del codice di procedura penale).
  Il terzo periodo prende in esame le fattispecie di delitti per i quali la normativa vigente (l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991) prevede il cosiddetto «doppio binario», con riguardo alla possibilità di disporre di intercettazioni. Si consente, in simili ipotesi, il sequestro probatorio al ricorrere dei medesimi presupposti richiesti attualmente per le attività captative in merito a tali reati, ovvero quando sia necessario per lo svolgimento delle indagini e siano presenti «sufficienti indizi».
  Il quarto periodo prevede che l'avente diritto alla restituzione del dispositivo riceva copia del decreto di sequestro.
  Il comma 13 dispone che i dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12, siano riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità all'originale nonché la loro immodificabilità. Si specifica poi che i predetti supporti sono acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari.
  Il comma 14 stabilisce che, in tale ambito trovino applicazione le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili: l'articolo 103 (in materia di garanzie di libertà del difensore); l'articolo 269, commi 2 e 3 (in materia di conservazione e distruzione delle registrazioni di comunicazioni o conversazioni intercettate); l'articolo 270-bis (che regola le comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai servizi di informazione per la sicurezza); l'articolo 271 (inerente ai divieti di utilizzazione dei risultati ottenuti a seguito di intercettazione).
  Il comma 15 prende in considerazione l'ipotesi in cui si proceda al sequestro dei supporti di cui al comma 1 e dei dati di cui al comma 12 in un momento successivo rispetto all'esercizio dell'azione penale da parte del PM. In tal caso, il decreto motivato che dispone il sequestro viene adottato dal giudice che procede e alla duplicazione del supporto informatico si procede con il mezzo di prova della perizia.
  I commi 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, gli istituti della conservazione e della distruzione del duplicato informatico. Pag. 34Si prevede, in particolare, che la conservazione del duplicato informatico avvenga presso la procura della Repubblica, in un luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza, sino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione.
  Inoltre, si prevede che gli interessati possano chiedere al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro, a tutela della propria riservatezza, la distruzione del duplicato, quando i dati, le informazioni o i programmi non sono necessari per il procedimento. In tali casi, la decisione viene assunta dal giudice competente in camera di consiglio.
  Si specifica poi che, in caso di archiviazione del procedimento, la distruzione viene immediatamente disposta dal giudice, salvo che, anche su richiesta del PM, dell'indagato o della persona offesa, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
  In fine, il comma 18 prescrive che la distruzione del duplicato informatico debba avvenire sotto il controllo del giudice e che dell'operato debba essere redatto verbale, mentre il comma 19 ammette la possibilità di esperire la procedura di riesame ai sensi dell'articolo 257 del codice di procedura penale avverso i provvedimenti di sequestro e di convalida dello stesso di cui ai precedenti commi 1, 4 e 12.
  L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale a fini di coordinamento con la nuova disciplina dettata dall'articolo 254-ter. Le modifiche riguardano il divieto di pubblicazione del contenuto dei duplicati, la disciplina della perquisizione informatica e sequestro conseguente alla perquisizione, le perquisizioni, gli accertamenti urgenti e sequestri d'iniziativa della polizia giudiziaria, nonché profili relativi alle fasi successive al sequestro informatico.
  La lettera a) introduce il divieto di pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione della copia integrale del contenuto del dispositivo sequestrato. Resta fuori da tale divieto il materiale selezionato e sequestrato dal PM ai sensi del comma 12 del nuovo articolo 254-ter. Si segnala che la novella è costruita sul testo del comma 2-bis dell'articolo 114 c.p.p. antecedente la modifica operata dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che limita il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ai casi in cui il contenuto non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
  La lettera b) ricomprende tra le facoltà esercitabili dal consulente di parte anche la facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, potendo formulare osservazioni e riserve.
  La lettera c) ricomprende i dispositivi e le memorie digitali nel novero dei possibili «oggetti» di natura informatica dell'attività di perquisizione.
  La lettera d) introduce nel codice di rito l'articolo 250-bis, che detta una specifica disciplina per le perquisizioni di sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
  In particolare, il nuovo articolo 250-bis stabilisce che, quando è disposta la perquisizione informatica, deve essere consegnata una copia del decreto di perquisizione all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale. Inoltre, deve essere dato loro avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia – purché questa sia prontamente reperibile e idonea – e, limitatamente all'imputato, deve essere portata a conoscenza la facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile. Inoltre, viene specificato che, in loro assenza, la copia del decreto di perquisizione è consegnata e l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.
  La lettera e) integra la disciplina generale sul sequestro a seguito di perquisizione informatica, prevedendo che sia assistito dalle garanzie di cui al nuovo articolo 254-ter ivi richiamate. Inoltre, si specifica che, se i dati sono inerenti a Pag. 35comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.
  Le lettere f) e g) prevede che il nuovo articolo 254-ter trovi applicazione nei casi di sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi, in quanto compatibili.
  La lettera h) estende ai dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali oggetto di sequestro probatorio la disciplina contenuta nell'articolo 259 («Custodia delle cose sequestrate») già prevista per «dati», «informazioni» e «programmi informatici».
  La lettera i) apporta una modifica puntuale all'articolo 293, prevedendo che il difensore abbia il diritto alla trasposizione su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro ai sensi del nuovo articolo 254-ter.
  Le lettere l), m), e n) recano modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Titolo del codice di rito in materia di attività a iniziativa della polizia giudiziaria.
  In particolare, la lettera l) interviene sull'articolo 352, adeguando la sua formulazione testuale alla nuova disciplina introdotta, specificando che, in caso di perquisizione informatica, la polizia giudiziaria deve informare l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile, nonché prescrivendo per la perquisizione informatica gli stessi presupposti previsti dal nuovo articolo 254-ter. Viene altresì specificato che l'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata attraverso il riversamento su idonei supporti, con modalità tecniche adeguate ad assicurarne l'immodificabilità e la conformità rispetto ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato.
  Similmente, la lettera m), in materia di accertamenti urgenti informatici della polizia giudiziaria di cui all'articolo 354, comma 2, oltre ad adeguare la formulazione testuale, prevede che il sequestro deve essere svolto osservando le disposizioni prescritte dalla nuova disciplina. Inoltre, dalla medesima disposizione discende che, in caso di dispositivo, sistema informatico o telematico o memoria digitale, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro, ma, nelle quarantotto ore successive, devono trasmettere il verbale al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito ai fini della convalida.
  In fine, la lettera n), intervenendo sull'articolo 355 in materia di convalida e riesame del sequestro, prevede che, quando il sequestro ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM deve richiedere al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.
  La lettera o) integra l'articolo 415-bis avente ad oggetto l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di prevedere che tale avviso contenga l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro di cui al comma 12 dell'articolo 254-ter, nonché il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo.
  La disposizione, inoltre, permette al difensore di esaminare il duplicato e di depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione, entro il termine di venti giorni.
  Sull'istanza del difensore provvede il PM con decreto motivato. Tuttavia, il PM, qualora ritenga che non si debba disporre il sequestro, trasmette la relativa istanza al GIP, allegando anche il suo parere in merito. Quando, invece, la richiesta del difensore riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il PM trasmette sempre l'istanza al GIP e il giudice provvede ai sensi del nuovo articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.
  La lettera p), riguardante la formazione del fascicolo dibattimentale, prevede che in Pag. 36esso debbano essere ricompresi – oltre al corpo del reato e le cose pertinenti al reato – anche i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, qualora non debbano essere custoditi altrove.
  Inoltre, ferma la facoltà delle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del PM, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro. Viene specificato, inoltre, che si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.
  La lettera q) riguarda il procedimento speciale del giudizio immediato. Si prevede che entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato il difensore può esaminare il duplicato informatico, conservato ai sensi del nuovo articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di sequestrare ulteriori dati ritenuti rilevanti.
  La lettera r) novella la disciplina dettata in tema di opposizione al decreto penale, prevedendo per il difensore la stessa facoltà testé illustrata con riferimento alla lettera q).
  L'articolo 3 introduce nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, due nuove disposizioni: l'articolo 82-bis, che detta regole in materia di modalità di custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro e l'articolo 82-ter, che disciplina la conservazione dei duplicati informatici.
  L'articolo 4 disciplina in via transitoria l'applicazione delle nuove disposizioni alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come il suo gruppo ritenga politicamente molto delicato il provvedimento in esame e chiede che si deliberi un adeguato ciclo di audizioni.

  Ciro MASCHIO presidente, riservandosi di comunicare le determinazioni della presidenza in merito alla richiesta della collega D'Orso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03514 Giachetti: Modalità di raccolta dei dati sulle persone detenute morte in carcere e sui suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria e iniziative per ridurre le dimensioni del fenomeno.

  Ciro MASCHIO, presidente, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Gemmato, delegato a rispondere all'interrogazione Giachetti 5-03513, concorde la Commissione, dispone un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di svolgere prima le interrogazioni Giachetti 5-03514 e 5-03515, alle quali risponde il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, e quindi l'interrogazione Giachetti 5-03513.

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), ricordando altresì la scelta del legislatore di sottrarre all'amministrazione penitenziaria la gestione dei Pag. 37servizi sanitari prestati ai detenuti. Si chiede se tale scelta operata in passato si sia dimostrata quella più efficace in funzione della tutela del diritto costituzionale alla salute delle persone private della libertà personale.
  Inoltre, segnalando che le problematiche condizioni nelle quali versano le carceri italiane non sono comunque peggiori rispetto a quelle registrate nell'ultimo decennio, ribadisce la volontà di intervenire sul tema dell'edilizia degli istituti penitenziari, per assicurare condizioni di detenzione più dignitose alla popolazione carceraria nell'immediato e nel prossimo futuro. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio che futuri governi pensino di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario per il tramite dei cosiddetti provvedimenti svuotacarceri.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove.
  Sostiene, infatti, che essa non abbia minimamente colto la correlazione tra sovraffollamento e suicidi in carcere, atteso che questi ultimi si spiegano in ragione di una serie di gravi difficoltà che i detenuti sono costretti a soffrire, come, ad esempio, la scarsa disponibilità di colloqui familiari.
  In proposito, ricorda che nel corso di questa legislatura una proposta di legge a sua prima firma aveva tentato di ridurre il fenomeno del sovraffollamento carcerario prevedendo modifiche in materia di concessione della liberazione anticipata.
  Ricorda come il Ministro Nordio, che pure in tante occasioni si dichiara attento alla condizione psicologica dei detenuti, aveva sostenuto di poter efficacemente affrontare il problema attraverso una misura – recata dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 – volta semplicemente ad aumentare il numero di telefonate a disposizione dei detenuti. Tuttavia, sottolinea come non sia stato in realtà nemmeno adottato alcun regolamento attuativo della norma e che dunque i detenuti non possano beneficiarne, restando ancora totalmente appannaggio del direttore del singolo istituto penitenziario la concessione di tali permessi.
  Inoltre, sottolinea come la risposta del sottosegretario Delmastro Delle Vedove non sia aggiornata agli ultimi dati disponibili e, come si evince da un comunicato della polizia penitenziaria rilasciato nella giornata di ieri, non tenga conto degli ultimi 10 suicidi avvenuti nelle carceri italiane.
  Evidenzia come in materia, a dispetto di quanto sostenuto dal sottosegretario, l'azione di questo Governo si sia rivelata confusionaria e assolutamente fallimentare. Infatti, scartata la prima ipotesi di ristrutturazione delle carceri – per ragioni di tempi di intervento – e la seconda ipotesi di impiego delle caserme, si è arrivati all'assurda prospettazione dei blocchi di detenzione, ossia di vere e proprie strutture prefabbricate che garantirebbero la possibilità di ospitare 384 detenuti e che costano, per le casse dello Stato, 32 milioni di euro, corrispondenti a 83.000 euro a detenuto. Tutto ciò testimonia, a suo avviso, il totale fallimento delle politiche messe in campo da questo Governo nonché la sua scarsa credibilità.
  Infine, affermando di essere sempre stato, anche tramite l'associazione «Nessuno tocchi Caino», in prima linea sul fronte dei diritti dei detenuti, sottolinea come gli stessi dati riportati dal sottosegretario confermano una tendenza in crescita sia dal punto di vista del sovraffollamento sia dal punto di vista dei suicidi. Auspica, dunque, soluzioni concrete rispetto all'emergenza carceraria – ammesso che questo Governo la consideri davvero un'emergenza – e invita in ultimo il Governo a considerare parimenti preoccupante la piaga dei suicidi registrati tra le fila della polizia penitenziaria.

5-03515 Giachetti: Dati sull'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e iniziative di riforma della disciplina finalizzate ad evitare pregiudizi a danno di soggetti non condannati per fatti di mafia.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), sottolineando come il Governo ritenga l'utilizzo delle misure di Pag. 38prevenzione patrimoniali uno strumento imprescindibile per la lotta alla mafia.

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Precisa, infatti, che l'atto di sindacato ispettivo in esame era volto, tra l'altro, a conoscere il numero complessivo, nonché su base regionale, delle aziende dissequestrate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 664 del 1982 e se, in relazione a tali aziende, vi sia stata una riduzione dei posti di lavoro, del fatturato e del gettito fiscale. Pur comprendendo la complessità nel reperimento dei dati richiesti, soprattutto in riferimento all'impatto sui livelli di occupazione nelle imprese sottoposte a tali misure, si sarebbe auspicato uno sforzo maggiormente esaustivo da parte del Governo che ha invece eluso tali quesiti.
  Rammenta, inoltre, come la direttiva (UE) n. 1260 del 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, all'articolo 16 richieda che, ai fini dell'applicazione della confisca, debba sussistere almeno un'indagine connessa a un reato e che l'organo giurisdizionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e che, infine, tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole. Evidenzia come, al contrario, la disciplina italiana della confisca di prevenzione non richieda il previo accertamento di una responsabilità penale, basandosi esclusivamente sulla pericolosità sociale del soggetto.
  Sottolinea, inoltre, come il Governo in questa sede non abbia nemmeno manifestato l'intenzione, come invece sarebbe stato auspicabile, di introdurre forme di ristoro per risanare le aziende dissequestrate o per avviare nuove attività produttive, nonché misure volte a consentire la riabilitazione di tali aziende presso il sistema bancario e creditizio. Sottolinea, infatti, come gli imprenditori colpiti da tali provvedimenti abbiano il diritto, qualora sia stata accertata la loro estraneità ad attività di tipo mafioso, di poter avviare nuovamente le proprie imprese, che sono state gravate da una misura di prevenzione così afflittiva come la confisca.

5-03513 Giachetti: Chiarimenti sulle attività delle ASL in merito all'accertamento delle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie e elementi sulla classificazione delle morti in carcere, con particolare riferimento a quelle causate da scioperi della fame.

  Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea come il tema della sanità all'interno dei penitenziari sia particolarmente delicato e rivesta caratteri di drammaticità.
  Evidenzia che la salute dei ristretti nelle carceri è consegnata allo Stato che ha il dovere di assistere tali individui.
  Sottolinea che l'obbligo normativo di visitare almeno due volte l'anno gli istituti penitenziari, richiamato dall'atto di sindacato ispettivo in esame, risponde all'esigenza fondamentale di accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. Ritiene pertanto che sia assolutamente necessario conoscere se tale obbligo venga rispettato nonché le modalità con cui si procede alla verifica di tale adempimento.
  Sottolinea quindi come, con l'aumento del fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia ancora più indispensabile rafforzare tali strumenti di controllo e assicurare un massiccio accesso agli atti prodotti in merito dalle singole Asl. Evidenzia infatti come l'elemento della conoscenza sia fondamentale nella gestione di situazioni potenzialmente critiche.
  Ribadisce, altresì, la necessità che le relazioni prodotte dalle singole Asl siano pubblicate sui siti istituzionali per consentire a chiunque sia interessato di conoscere le condizioni di salubrità nelle strutture penitenziarie.
  Evidenzia che quelli che, al di fuori delle mura delle carceri, sono problemi gravi, come la difficoltà di accesso alle cure, al loro interno sono amplificati esponenzialmente. Pag. 39Pertanto, si può parlare, sotto il profilo igienico sanitario, di una vera e propria situazione drammatica delle carceri italiane.

  Ciro MASCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI