SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.10.
DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene Pag. 59necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Segnala, in primo luogo che l'articolo 1 integra l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevedendo la possibilità per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato, di personale con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi. Precisa, inoltre, che alla scadenza dei contratti in questione, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.
Fa presente, inoltre, che la norma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedano alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato «PA 110 e lode», nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.
Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché a finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.
In tale quadro, rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.
Ciò posto, rileva preliminarmente che quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere alla sua attuazione. Nel rilevare che l'utilizzo previsto dalla norma in esame appare riconducibile alle finalità del Fondo, per quanto concerne specificatamente il profilo temporale del medesimo utilizzo, segnala che la disposizione in esame fa indistintamente riferimento al triennio 2025-2027, senza fornire indicazioni circa l'ammontare delle risorse del Fondo che potranno essere utilizzate in ciascuno degli anni considerati.
Sul punto, ferma restando l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine, da un lato, di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse previste per ciascuno degli anni del triennio nel quale opera l'avvalimento delle stesse e, dall'altro, di valutare l'entità del ricorso al Fondo in questione complessivamente operato dal provvedimento in esame, tenuto conto che lo stesso è utilizzato per finalità di copertura finanziaria anche dai commi 1, 2 e 4 del successivo articolo 7, segnala l'opportunità di precisare nell'ambito della disposizione la misura dell'utilizzo del Fondo imputata a ciascun esercizio.Pag. 60
Con riferimento all'articolo 2, comma 2, evidenzia che la norma in esame autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, mediante procedure concorsuali pubbliche, incrementando corrispondentemente la dotazione organica del Ministero. Rileva che, a seguito del completamento delle suddette procedure, le convenzioni stipulate fra il Ministero e la SOGESID S.p.A. sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Rammenta che SOGESID S.p.A. è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Fa presente che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per il 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per il 2025 per la gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per il 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dal 2026 per le spese relative ai buoni pasto, come previsto ai periodi dal primo all'ottavo del citato comma 2.
Con riguardo agli oneri assunzionali, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Peraltro, evidenzia che tali oneri sono configurati quali limiti massimi di spesa e che, stante la natura non rimodulabile degli stessi, anche la determinazione del numero delle unità di personale da assumere, che la norma fissa in maniera puntuale in 50 unità, dovrebbe essere prudenzialmente individuata entro valori massimi, fino a 50 unità. In proposito, ritiene che si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di modificare il testo della disposizione nei termini testé evidenziati.
Con riguardo alle spese per le procedure concorsuali, pur considerato che la relazione tecnica riferisce che tali oneri sono stati quantificati tenendo conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure similari, rileva comunque l'opportunità di acquisirne evidenza con il dettaglio delle singole voci di costo.
Infine, per quanto concerne la determinazione degli oneri per buoni pasto, andrebbero forniti, a suo avviso, i dati e gli elementi sottostanti la loro stima con particolare riguardo alla media del numero delle giornate per cui gli stessi verranno riconosciuti al personale interessato. Precisa che la richiesta appare opportuna, tenuto conto che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali per il triennio 2022-2024 riconosce l'erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro agile.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dal medesimo comma, pari complessivamente a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e a 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 10, comma 14, del provvedimento in esame.
Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenzia che la norma in esame differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento al personale comunale con profilo di assistente sociale, il termine recato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, entro il quale il dipendente a tempo determinato, ai fini della sua stabilizzazione ai sensi della disciplina prevista dal medesimo articolo 20, comma 1, deve aver maturato, presso la relativa pubblica amministrazione, il requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Al riguardo, non formula osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnicaPag. 61 e considerato che alla disposizione di cui viene disposto il differimento applicativo, al pari di precedenti analoghi interventi, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia, peraltro, che, diversamente da un analogo intervento di proroga da ultimo attuato con l'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, la norma in esame differisce esclusivamente il termine di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20, entro il quale deve essere maturato il suddetto requisito, lasciando inalterato l'ulteriore termine del 31 dicembre 2024 individuato all'alinea del comma 1 dell'articolo 20, entro il quale, con specifico riguardo agli assistenti sociali, è possibile procedere alla relativa stabilizzazione mediante l'applicazione della disciplina recata dalla medesima disposizione.
Tanto premesso, al fine di assicurare coerenza tra il termine previsto per la stabilizzazione del personale comunale con profilo di assistente sociale e quello previsto per la maturazione dell'anzianità di servizio utile ai fini della medesima stabilizzazione, appare necessario, a suo avviso, non già differire il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, bensì quello di cui all'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, posto che quest'ultimo richiama entrambi i termini interessati. In merito a tale profilo ritiene comunque necessaria una valutazione da parte del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 3, rileva che la norma reca specifiche modifiche al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, in particolare, l'introduzione, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di II fascia, quella del concorso unico, ai sensi del comma 1, lettera b), precisando che alla sua organizzazione provvede il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1, lettera d), numero 1, capoverso 4-ter. Precisa che con le medesime modalità si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, lettera d), numero 1, capoverso 4-quater.
Segnala che viene, quindi, disposta una revisione della disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni con specifico riguardo al rapporto di tale istituto con l'attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. In particolare, fa presente che viene limitata entro il quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni la subordinazione dello svolgimento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria, a fronte dell'applicazione dello stesso vincolo con riguardo al complessivo numero di posti da ricoprire previsto nell'assetto previgente, escludendo integralmente da tale dall'obbligo la Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che, nell'ambito di tale revisione, viene, altresì, confermato quanto già previsto a normativa previgente, ovvero che gli inquadramenti nelle amministrazione di servizio avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta presso le amministrazioni di provenienza e che tale procedura può essere adottata anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c).
Fa presente che vengono, quindi, adottate prescrizioni in materia di durata di validità, di scorrimento e di modalità di redazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale, ai sensi del comma 1, lettera d), numeri 3 e 4, nonché l'integrazione della disciplina del Portale unico del reclutamento, al fine di prevedere che, all'atto della registrazione nello stesso, gli interessati possano chiedere l'invio di Pag. 62notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione, ai sensi del comma 1, lettera e). Segnala, infine, come sia disposto l'aggiornamento delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici con la precisazione dei termini di trasmissione da parte dell'interessato della relativa documentazione all'amministrazione procedente, ai sensi del comma 1, lettera f).
Con riferimento al comma 1, lettera c), andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo utile a circoscrivere i termini dell'esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'applicazione della nuova disciplina della mobilità volontaria, di cui al citato comma 1, lettera c), al fine di definire, con riguardo al medesimo organismo, la cornice regolatoria di tale istituto rispetto alle procedure concorsuali, considerato che in base al dato testuale della norma sembrerebbe venir meno qualunque obbligo per la Presidenza del Consiglio di provvedere all'immissione in ruolo del personale in servizio in mobilità da altre amministrazioni prima di poter procedere all'avvio di nuove procedure di reclutamento. Ritiene che la richiesta sia opportuna anche con riguardo all'applicabilità alla stessa Presidenza del Consiglio dei vincoli in materia di mobilità volontaria già previsti, in termini generali, nel testo previgente del comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dalla norma in esame, che prescrivono che gli inquadramenti avvengano nei limiti dei posti vacanti nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta e che possano essere adottati anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
Con riguardo al comma 1, lettera e), osserva che la relazione tecnica ne riferisce la neutralità finanziaria asserendo che l'invio di una notifica tramite il Portale al candidato che ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, stante l'ampia portata applicativa della disposizione che prescrive che tali notifiche afferiscano alla pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella registrazione da parte dell'utente interessato, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione consentendo di delinearne meglio le modalità di attuazione operativa.
Infine, non ha osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizione dell'articolo in esame, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica.
Con riguardo all'articolo 5, evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di 200 unità nell'area assistenti – profilo di assistente amministrativo la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e autorizza il medesimo Ministero a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti – profilo di assistente amministrativo, senza il previo svolgimento delle procedure di 35 mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3.995.247 euro per il 2025 e di 7.990.494 euro a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di 202.899 euro per il 2025 e di 405.797 euro annui a decorrere dal 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di 168.000 euro per il 2025 e di 336.000 euro a decorrere dal 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025.
Con riguardo ai suddetti oneri, pur non formulando osservazioni, considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificarne e confermarne gli importi, evidenzia che la determinazione del numero delle unità di personale da reclutare viene effettuata dalla norma in maniera puntuale in 200 unità, laddove a fronte della configurazione dei Pag. 63relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa – al pari di quelli concernenti straordinari e buoni pasto – anche l'individuazione del numero di unità da assumere dovrebbe essere prudenzialmente disposta entro limiti massimi fino a 200 unità.
Con riferimento all'articolo 7, comma 1, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del rafforzamento della Commissione RIPAM, prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi. Rileva come venga, altresì, disposta la destinazione presso il nuovo Ufficio di un contingente massimo di 30 unità di personale non dirigenziale in prestito, proveniente anche da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Segnala che le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate. Fa presente che il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa e che gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati in euro 1.269.174 per il 2025 e in euro 1.692.231 a decorrere dal 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Con riguardo ai suddetti oneri, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne gli importi. Tanto premesso, evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come peraltro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.
Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, non valutati dalla relazione tecnica. Si riferisce, in particolare, ai fabbisogni strumentali e di personale operativo e di supporto con qualifica di assistente diverso da quello previsto in prestito da altre amministrazioni che, come riferito dalla relazione tecnica, appare riconducibile nella qualifica dei funzionari – Categoria A-5.
Per quanto concerne l'articolo 7, comma 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione di un Ufficio, articolato in due Servizi, e dispone altresì l'alimentazione di tale nuovo Ufficio con un contingente massimo di 6 unità di personale non dirigenziale in prestito, in aggiunta a quello della Presidenza del Consiglio proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Rileva che le dotazioni organiche del personale dirigente e di quello in prestito sono corrispondentemente incrementate, che il personale non dirigente scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa e che gli oneri derivanti dal presente comma sono indicati in euro 575.430 per il 2025 e in euro 767.239 a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Osserva che gli importi dei suddetti oneri non appaiono verificabili e confermabili sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica, giacché in base a tali dati l'onere totale complessivo riferito al 2025, calcolato su un rateo di 9 mensilità,Pag. 64 risulta pari ad euro 614.951,96 a fronte dell'importo di euro 575.430 nel testo e nella relazione tecnica, mentre quello a regime dal 2026 è pari ad euro 819.935,95, a fronte dell'importo di euro 767.239 nel testo e nella relazione tecnica. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Analogamente a quanto già osservato con riguardo al comma 1 dell'articolo 7, evidenzia che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di prevedere l'integrazione del testo in esame, come per altro avvenuto in analoghe circostanze, al fine di prevedere che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale non dirigente venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.
Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, con particolare riferimento ai fabbisogni strumentali della stessa, non valutati dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e in 1.692.231 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021. Segnala che la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, del predetto Fondo è prevista anche dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 7, al fine di provvedere agli oneri derivanti da tali disposizioni, rispettivamente, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 e in 767.239 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
In proposito, rammenta che il citato comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rivolto in particolare alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
In tale quadro, rammenta altresì che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.
Al riguardo, segnala che – da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
Tutto ciò considerato, nel prendere atto della capienza del Fondo per il corrente esercizio finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate, anche considerando l'utilizzo delle risorse del Fondo stesso previsto, nel limite di 3 milioni di euro nel triennio 2025-2027, dal comma 1 dell'articolo 1, nonché l'ampliamento delle sue finalità di impiego disposto dal comma 3 dell'articolo 7 del presente provvedimento.
Sotto il profilo formale, segnala l'opportunità di precisare, nell'ambito dei commi 1, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, dell'articolo in esame, che gli oneri indicati dalla disposizione sono «pari a» agli importi ivi indicati, al fine di chiarire che, in relazione alla natura della spesa autorizzata,Pag. 65 tali importi costituiscono un limite massimo di spesa.
Con riferimento all'articolo 10, commi da 5 a 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede che il Commissario unico, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione in materia ambientale, provveda, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» mediante lo svolgimento di una serie di attività individuate dal comma 5 del citato articolo.
Rileva che i soggetti pubblici individuati dalla norma già competenti per tali interventi in materia di bonifica provvedono a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico, ai sensi del comma 8. Fa presente che sono, altresì, trasferiti al Commissario la competenza attuativa su specifici interventi individuati dalla norma, quali ricognizione e indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati e attività volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari e il monitoraggio ambientale e sanitario, che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria, ai sensi del comma 11.
Segnala che per lo svolgimento delle relative attività commissariali il contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario unico, che nell'assetto già vigente si compone di un numero massimo di 15 unità di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, viene incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 12. Rileva come venga, altresì, previsto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provveda al monitoraggio sull'espletamento di specifici aspetti riferiti alle suddette attività, rendendo pubblici i relativi esiti in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale e, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 13. Fa presente che gli oneri complessivi sono quantificati in euro 2.659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di cui al comma 14.
Con riferimento alla stima degli oneri relativi al potenziamento della Struttura di supporto, prende atto degli elementi di valutazione e dei dati forniti dalla relazione tecnica dalla quale si desume che le 10 unità aggiuntive sembrerebbero riferite a personale dell'Arma dei carabinieri, secondo la seguente ripartizione: un Luogotenente, un Maresciallo capo, due Brigadieri, quattro Appuntati e due Carabinieri scelti.
Sul punto, premesso che sulla base dei medesimi dati ed elementi, gli importi della spesa a tal fine autorizzata dal comma 12 appaiono confermabili e verificabili, osserva che tale potenziamento della Struttura di supporto sembra interessare prevalentemente funzionalità operative correlate ai nuovi compiti che il Commissario unico sarà chiamato a svolgere. Stante l'ampiezza dell'area geografica interessata dall'intervento di bonifica, nonché la complessità del fenomeno oggetto dello stesso, appare pertanto opportuno, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi che consentano di assicurare che tali ulteriori nuovi compiti attribuiti al Commissario unico possano essere effettivamente svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò anche tenuto conto di quanto prescritto dai commi 8 e 11 circa il trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario delle pertinenti risorse presenti nei bilanci delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di bonifica del territorio in parola, riferiti anche ad interventi che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 14 dell'articolo 10 provvede agli oneri di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo, pari Pag. 66a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta, per le medesime annualità, dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento.
Con riferimento all'articolo 12, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 2024, tali compensi siano riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo del medesimo comma in cui si precisa che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza. Fa presente che la disposta novella stabilisce che i suddetti compensi, a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, siano in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento, eliminando ogni riferimento al quarto periodo del comma 8.
Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che la norma è volta a rendere più chiara la formulazione della summenzionata disposizione, specificando che le somme in oggetto sono state già corrisposte, nelle annualità interessate. Pur considerato quanto testé riferito dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe comunque chiarita la portata applicativa della disposizione nella parte in cui, eliminando il rinvio al quarto periodo del comma 8 in cui si prevede che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restino a carico dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici componenti delle suddette Commissioni, potrebbe comportare l'imputazione degli stessi oneri all'amministrazione utilizzatrice di tale personale, ossia il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Precisa che la richiesta appare opportuna anche considerato che, a normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento, comprensivi dei compensi dei componenti, delle suddette Commissioni si provvede mediante le tariffe da applicare ai soggetti proponenti l'avvio delle relative procedure e che, pertanto, in tal caso si porrebbe l'esigenza di valutare la compatibilità dell'imputazione di oneri non rimodulabili quali quelli riferiti a trattamenti retributivi fondamentali a valere su risorse di natura eventuale come quelle rinvenienti dalle suddette entrate tariffarie.
Con riferimento all'articolo 12, comma 6, evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce il regime transitorio retributivo delle indennità applicabile al personale in servizio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV. Fa presente che, in particolare, si prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuino ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Rileva che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia, ai sensi del comma 6.
Al riguardo, considerato che, come previsto espressamente dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, agli oneri recati dalla disposizione si provvederà con gli stanziamenti ordinari nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità, appare opportuna, a suo avviso, un'integrazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica al fine di verificare l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al personale in servizio nonché quello delle disponibilità di bilancio destinabili a tale finalità.
Per quanto concerne l'articolo 12, comma 9, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, ai fini del potenziamento del Centro alti studi per la difesa – CASD, incrementa la dotazione organica dei professoriPag. 67 ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Segnala che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 465.190 per il 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dal 2026, alla quale si provvede, quanto a euro 126.484 per il 2025, e ad euro 252.969 annui a decorrere dal 2026, mediante una riduzione di 8 unità, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, della famiglia professionale degli assistenti, ai sensi del comma 9, lettera a), e, quanto a euro 338.706 per il 2025 ed euro 677.411 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, ai sensi del comma 9, lettera b).
Al riguardo, premesso che in base alla portata testuale della disposizione, considerato che il suddetto incremento è disposto nell'ambito del budget assunzionale della amministrazione procedente, il relativo onere non avrebbe necessità di essere supportato da una specifica autorizzazione di spesa, osserva che, ai fini della verifica della sua quantificazione, i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica andrebbero, opportunamente, integrati in modo da evidenziare la dinamica pluriennale dello stesso, in un orizzonte almeno decennale, in relazione all'andamento della progressione economica di carriera del personale interessato dalla disposizione; ciò in linea con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto concerne l'articolo 12, commi 11 e 12, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, limitatamente agli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni possano risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica di almeno 65 anni, a condizione che detto personale abbia maturato un'anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Rileva che tali disposizioni non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, evidenzia che la novella sostanzialmente prevede una deroga a quanto soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024, circoscrivendola alle annualità 2025 e 2026 e nel limite massimo del quindici per cento dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti anagrafici e contributivi.
Segnala che ai relativi oneri, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, in parte, mediante le maggiori entrate fiscali derivanti dall'erogazione del Trattamento di fine rapporto e del Trattamento di fine servizio e, in parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente che la relazione tecnica riporta gli effetti finanziari stimati tenendo conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto previsto dalla disposizione in esame, nonché delle specifiche fattispecie.
Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento volto alla verifica degli effetti stimati per la finanza pubblica. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire i dati utilizzati per la valutazione di detti effetti, tenuto conto che anche la relazione tecnica riferita al comma 164 della legge n. 207 del 2024 non esplicitava le basi sottostanti alla sopra richiamata valutazione. Sottolinea, peraltro, che gli effetti del comma 164 venivano riportati dalla relazione tecnica congiuntamente a quelli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 162 e 163, relativi all'innalzamento dei limiti ordinamentali previsti dai singoli settori di appartenenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche: fa presente come ciò impediscaPag. 68 una valutazione degli effetti recati dalle disposizioni in esame effettuata in comparazione con quelli di cui al suddetto articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2025, che interessava la platea complessiva in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti, alla luce del contingente massimo del quindici per cento previsto per le disposizioni in commento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 12 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11; quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Al riguardo, quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che gli importi previsti a copertura corrispondono alle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica in apposita tabella, rinvia a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione.
Quanto alla seconda modalità, osserva che il menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 335.744.739 per l'anno 2025, a euro 623.540.637 per l'anno 2026 e a euro 710.060.326 per l'anno 2027. Segnala, altresì, che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 17, comma 3. Tanto premesso, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Per quanto riguarda l'articolo 12, comma 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza, a decorrere dal 2026, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità dell'area degli Assistenti e 28 unità dell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Rileva che per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata per il 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Sottolinea che per quanto concerne gli oneri assunzionali recati dalla disposizione, premesso che agli stessi, come previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, si provvede nell'ambito dei budget assunzionali vigenti, si osserva che questi oneri vengono dalla sola relazione tecnica stimati partendo dal dato retributivo pro-capite riferito rispettivamente al profilo di funzionario, pari ad euro 35.408,25, e di assistente, pari ad euro 29.155,855, rinviando a tal fine a quanto indicato alla tabella 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che ha autorizzato procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato di personale in favore di varie amministrazioni.
Al riguardo, posto che la suddetta tabella sembrerebbe riportare, peraltro con esclusivo riguardo alla qualifica di funzionario, il dato relativo al solo trattamento fondamentale, che corrisponde al suddetto importo pro capite, chiede di valutare la Pag. 69prudenzialità di siffatta stima alla luce dei corrispondenti importi indicati nel Conto annuale – aggiornamento 2022 – che, con riferimento a tali profili, indica un trattamento complessivo pro-capite annuo – lordo Stato – pari, rispettivamente, a euro 44.439 per i funzionari e a euro 37.823 annui per gli assistenti.
Fa presente che la relazione tecnica riferisce, altresì, che il budget assunzionale disponibile, pari a euro 4.385.012,33, risulterebbe congruo a fronte di oneri che, sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla medesima relazione tecnica, sono complessivamente determinabili in euro 2.974.029,14 annui dal 2026. Al riguardo, non formula osservazioni, pur considerato che alla luce dei summenzionati dati del Conto annuale, i medesimi oneri assunzionali potrebbero essere rideterminati in aumento in complessivi euro 3.816.256,00. Peraltro, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare il testo della disposizione, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale entro un contingente massimo, fino a 98 unità di personale, in modo da rendere la norma prudenzialmente compatibile con la riconduzione delle medesime assunzioni nell'ambito di un limite massimo di spesa.
Con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte alle procedure concorsuali, evidenzia che il rinvio effettuato dalla relazione tecnica agli elementi informativi recati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 44 del 2023 non consente di estrapolare i dati sottostanti la stima del suddetto importo. Tanto premesso, ritiene pertanto opportuno acquisire i predetti elementi informativi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 12, comma 14, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Con riferimento all'articolo 12, comma 15, lettera a), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che, nella versione già vigente, autorizza la Società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo dello svincolo autostradale Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. Sottolinea che il nuovo testo, nel confermare la suddetta autorizzazione, prevede che il medesimo accordo, sempre nel limite delle risorse disponibili, definisca la sospensione del pedaggio relativo al menzionato svincolo autostradale.
Al riguardo, posto che ai fini della sua attuazione, la richiamata disposizione, nella parte tuttora vigente e non modificata dalla norma in esame, ha autorizzato la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito congruità della spesa autorizzata alla luce dell'intervenuta novella.
In relazione all'articolo 14, comma 1, fa presente che la norma provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, prevista dal medesimo comma 1, di un fondo finalizzato all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa, pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018.
In proposito, ricorda che il citato comma 436 ha determinato, per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, in misura pari a 1.100 Pag. 70milioni di euro per l'anno 2019, 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Fa presente che le suddette risorse confluiscono sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato reca una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 8.030.855.810 euro per l'anno 2025, 9.751.577.963 euro per l'anno 2026 e 11.535.577.963 euro per l'anno 2027. In particolare, sottolinea che le risorse utilizzate a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, relative ai rinnovi contrattuali 2019-2021, risultano appostate sul piano gestionale n. 2 del predetto capitolo 3027, sul quale, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.
Tutto ciò considerato, nel prendere atto della disponibilità delle risorse per il corrente esercizio finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni previste non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per ciascuna delle annualità interessate.
Fa presente, infine, che, come emerge dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, alla riduzione delle predette risorse, destinate a spese per la contrattazione collettiva, sono associati effetti riflessi di minori entrate, tributarie e contributive, sui soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa 92,2 milioni di euro annui. Al riguardo, rileva che i predetti effetti corrispondono a quelli di segno opposto derivanti dall'istituzione del fondo, prevista dal medesimo comma 1 in esame, anch'esso destinato a spese di personale.
Con riguardo all'articolo 14, comma 2, fa presente che la disposizione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998. In proposito, ricorda che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – una dotazione iniziale pari a 330.899.386 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 335.899.386 euro per l'anno 2027.
Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente a quello utilizzato dalla disposizione in esame, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Per quanto concerne l'articolo 14, comma 3, evidenzia preliminarmente che la norma in esame ridefinisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'inquadramento giuridico ed economico del personale non dirigenziale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito, con decorrenza dalla medesima data per effetto dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 121 del 2021, dal predetto Ministero all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, rileva che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali procede all'inquadramento del predetto personale – 92 unità complessive, 48 dell'ex area III, 38 dell'ex area II e 6 dell'ex area I, come precisato dalla relazione tecnica – sulla base dell'area o famiglia professionale di Pag. 71appartenenza al momento del trasferimento, stabilendo che al personale delle suddette aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del contratto collettivo nazionale di lavoro in cui è inquadrato il personale della predetta Agenzia. Rileva che viene previsto che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite.
Fa presente che ai relativi oneri, che la relazione tecnica stima in euro 339.189,79 annui, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data del summenzionato inquadramento, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio, come disposto al comma 3.
Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare la portata applicativa della disposizione e di verificarne i profili di onerosità, posto che, alla luce di quanto desumibile dal testo e dalla relazione tecnica, ciò non appare di chiara evidenza. In particolare, sottolinea che la relazione tecnica stima il suddetto onere sulla base del differenziale economico tra le nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame, pari a euro 4.969.238,95, e la retribuzione fondamentale e accessoria goduta nell'amministrazione di provenienza, pari a euro 3.627.775,66, già considerata nella relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021. Rileva che tale differenziale annuo, pari a euro 1.341.463,29, depurato delle risorse già individuate dalla medesima relazione tecnica del decreto-legge n. 121 del 2021, pari a euro 820.628,50, per la copertura del maggiore costo allora stimato per il trasferimento del personale e delle ulteriori risorse, pari a euro 181.645, individuate dalla relazione tecnica relativa al provvedimento in esame quale «risparmio residuo» del decreto-legge n. 121 del 2021, determinerebbe il suddetto onere in euro 339.189,79 annui.
Sul punto, premesso che non appare chiara la provenienza del suddetto risparmio residuo, evidenzia, inoltre, che nella stima del suddetto onere non si dà conto di quanto al riguardo previsto dalla norma che prescrive, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, che ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite. Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica, non sembra tener conto del fatto che il suddetto nuovo inquadramento, in base a quanto desumibile dal testo, produce i suoi effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2022. Sottolinea che la relazione tecnica non illustra, altresì, i termini della compensatività del suddetto onere con la soppressione, prescritta dalla norma, di un corrispondente volume organico di personale finanziariamente equivalente e della conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio. In proposito, ritiene pertanto opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti ad evidenziare di quanto verranno incisi le suddette dotazioni organiche i corrispondenti budget assunzionali.
Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 4, fa presente che la norma prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022, dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 e di euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provveda per i medesimi anni a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Sottolinea che alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di Pag. 72indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
In proposito, per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fa presente che il bilancio di previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio di amministrazione del medesimo Ispettorato nella riunione del 23 ottobre 2024, indica l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, da applicare al bilancio 2025, in misura pari a euro 359.118.349,22, prevedendo al contempo un suo utilizzo per euro 148.569.963,69. Dal medesimo bilancio risulta, quindi, che la parte disponibile dell'avanzo, della quale non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025, è pari a euro 210.548.385,53. Tanto premesso, ritiene comunque utile acquisire una conferma dal Governo in ordine alla correttezza della ricostruzione effettuata e alla effettiva disponibilità delle quote di avanzo utilizzate anche con riferimento al prossimo esercizio finanziario.
Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nel rammentare che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025 e a 352.935.663 euro per l'anno 2026, pur considerando il limitato ammontare della riduzione prevista, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a compensazione, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
In relazione all'articolo 14, comma 6, fa presente che la norma provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 35 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
Con riferimento alla prima modalità di copertura, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge. Rileva che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti capitoliPag. 73 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.
Al riguardo, nel rilevare che le risorse complessivamente disponibili sui predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate. Ravvisa, infine, l'opportunità che il Governo indichi in modo puntuale i singoli capitoli di spesa oggetto di riduzione, anche considerando che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito sopracitato capitolo 2394, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risultano, alla data del 4 aprile 2025, disponibilità in misura pari a euro 16.865.608, importo inferiore a quello posto a carico del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2025.
Quanto alla seconda modalità di copertura, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità finanziarie.
Con riferimento all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame, per esigenze connesse all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizzano, al comma 1, l'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio e ad assumerne il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione. Rileva che, al comma 3, si autorizza, altresì, la regione Lazio, per l'anno 2025, a finalizzare quota parte delle risorse già stanziate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, pari a euro 2.728.989, al potenziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario. Sottolinea che, al comma 4, si prevede, infine, un regime derogatorio sulle norme tecniche per le costruzioni delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché delle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.
In merito all'utilizzo degli edifici scolastici da parte dell'Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni, sebbene venga considerata l'ipotesi del danno eventuale derivante da tale utilizzo, nella relazione tecnica non siano stati invece stimati i possibili maggiori oneri derivanti dall'utilizzo degli istituti scolastici.
Con riferimento alla finalizzazione di spesa di cui al comma 3 non formula, invece, osservazioni, nel presupposto, su cui si chiede una conferma da parte del Governo, che le risorse cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili. Non formula, infine, osservazioni sulle rimanenti disposizioni.
Per quanto concerne l'articolo 16, osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziariPag. 74 ed ai coadiutori, al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro e al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali, si applichino le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.
Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che tale disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica; tuttavia, nell'impossibilità di procedere a una valutazione preventiva, in via prudenziale la relazione tecnica precisa che la nuova disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la portata normativa delle disposizioni in esame. Infatti, in base alla normativa previgente, i dipendenti del comparto pubblico interessati dalle norme avrebbero potuto accedere a istituti non contemplati dalla legge n. 222 del 1984, quali le pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Sottolinea che tale accesso, pertanto, non viene più consentito per i nuovi assunti. D'altro canto, rileva che sembrerebbe invece sostanzialmente confermato l'accesso alla pensione per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dal momento che vi si fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 – relativo alla pensione ordinaria di inabilità – nonché in base a quanto affermato dalla relazione tecnica che, a proposito del prima citato articolo 2, comma 12, parla di «assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato».
Infine, dal momento che il comma 1 prevede letteralmente che «si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222», ritiene che andrebbe chiarito se possa essere esteso anche al comparto pubblico l'istituto dell'assegno ordinario di inabilità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, e che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento con il reddito di lavoro dipendente. Rileva che l'eventuale estensione, infatti, comporterebbe effetti onerosi per la finanza pubblica, in contrapposizione ai risparmi connessi con la cessata applicazione delle pensioni di inabilità per i dipendenti pubblici sopra ricordate. Al fine di confermare l'assenza complessiva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione.
Rileva che si prevede altresì che, per i soggetti di cui al precedente comma 1, il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti venga erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997. Evidenzia che tale disposizione prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente pubblico, non trovino applicazione le disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, di cui al precedente comma 2, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997. Anche al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti circa l'effettiva portata normativa della disposizione, dal momento che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997, sembrerebbe già in vigore la deroga per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per inabilità dalle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio valide per la generalità dei dipendenti pubblici. In caso contrario, la disposizione è suscettibile di determinare inizialmente maggiori oneri connessi a tempistiche ravvicinate di erogazione del TFR o del TFS, cui seguirebbero risparmi nelle annualità a seguire in virtù di pagamenti non più corrisposti.
Rileva, infine, che non appare chiara la ragione del rinvio al comma 2 operato dal comma 3 dell'articolo in esame, che sembrerebbePag. 75 escludere il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessato per inabilità derivante o meno da causa di servizio, dall'applicazione della deroga alle tempistiche di erogazione del trattamento di fine rapporto – o di fine servizio valide per la generalità dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997. Tuttavia, sottolinea che la platea di soggetti individuata dal suddetto comma 2 dell'articolo in esame è la medesima di quella individuata dal precedente comma 1, che di per sé non comprende il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In relazione all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – ed incrementano, conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero di una unità dirigenziale di livello generale. Evidenzia che a tal fine è autorizzata una spesa pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026. Sottolinea che al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, la nuova direzione opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro.
Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa volta all'assunzione di una unità dirigenziale di livello generale, non formula osservazioni poiché la relazione tecnica fornisce dati e criteri atti a consentire la verifica della quantificazione dell'onere. Per quanto concerne, invece, l'avvalimento di personale da parte della nuova direzione, pur considerato che tale personale svolge attività analoga in un'altra direzione del medesimo Dipartimento del tesoro, ritiene necessario che il Governo, da un lato, assicuri che tale avvalimento non sia suscettibile di pregiudicare l'attività della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dall'altro, fornisca elementi di informazione volti a chiarire se gli scopi per cui è stata istituita la nuova direzione possano essere effettivamente raggiunti attraverso una riorganizzazione interna del medesimo Dipartimento del Tesoro.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 335.744.739 euro per l'anno 2025, a 623.540.637 euro per l'anno 2026 e a 710.060.326 euro per l'anno 2027. In proposito, segnala che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, in concomitanza della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge in esame, un accantonamento per l'anno in corso di importo equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame e dall'articolo 12, comma 12.
Tanto premesso, pur considerando la relativa esiguità dell'importo utilizzato, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Con riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, in primo luogo, novellano l'articolo Pag. 761, comma 891, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il fondo finalizzato al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa ivi previsto sia destinato anche all'assunzione di elevate professionalità oltre che funzionari e che tali assunzioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non siano più disposte nei limiti delle vacanze di organico ma avvengano con corrispondente incremento della dotazione organica. Sottolinea che si prevede, inoltre, che dall'anno 2025, la quota minima del fondo da destinare alle assunzioni di personale non dirigente ed elevate professionalità, pari all'80 per cento, possa essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento destinando tali risorse al conferimento di incarichi ad esperti, alla stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, all'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Evidenzia che, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse non destinate alle assunzioni è accantonata e resa indisponibile per la gestione, come previsto al comma 1, lettera a). Rileva che al comma 2 per l'espletamento delle predette procedure concorsuali è, infine, autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025.
Tutto ciò premesso, non formula osservazioni in merito alla destinazione del fondo per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche all'assunzione di elevate professionalità, posto che tali assunzioni sono effettuate su risorse già stanziate a legislazione vigente. In merito alla riduzione dall'80 al 70 per cento della quota minima del fondo da vincolare ad assunzioni di personale ai fini della destinazione nell'anno 2025 alla nuova finalizzazione di spesa prevista, ritiene necessario chiarire se il prescritto accantonamento di una quota di risorse resa indisponibile per la gestione, corrispondente a quella destinata alla nuova finalità di spesa, sia dovuta ai minori effetti riflessi positivi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti da tale nuova finalità, rispetto a quelli già scontati nei tendenziali in funzione dell'originaria destinazione di spesa. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa afferente alle procedure concorsuali, di cui al nuovo comma 891-quater dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, poiché l'onere è configurato come limite massimo e la relazione tecnica riporta che il medesimo è stato quantificato sulla base di procedure concorsuali precedenti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 18 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie.
Per quanto riguarda l'articolo 19, commi 1 e 2, evidenzia preliminarmente che le norme attribuiscono al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, disponendo altresì che agli oneri derivanti da tale previsione si provveda a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare, come disposto al comma 1. Rileva inoltre che, al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni. Sottolinea che con riguardo ai profili finanziari di tale previsione, le norme precisano che alla costituenda società non si applicano le previsioniPag. 77 di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che per all'operazione in argomento si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto dal comma 2.
Evidenzia che la relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, fornisce una stima analitica degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l. per l'attuazione della misura, pari a circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, e afferma che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse del Programma operativo complementare al citato Programma operativo – certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta – ammontano ad euro 54.369.774,99 alla data del 21 febbraio 2025.
In proposito, per quanto concerne la quantificazione dei predetti oneri, pur rilevandosi che le spese appaiono verificabili per l'anno 2026, segnala che, con riferimento al 2025, emergerebbe una discrepanza tra l'ammontare delle spese totali indicate nel citato prospetto, pari a 1.962.290,70 euro, e lo stesso ammontare calcolato sommando le singole voci di spesa, pari a 1.966.842,61 euro. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 2, considerati gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la neutralità finanziaria della trasformazione di Eutalia s.r.l. in società per azioni, non formula osservazioni.
In relazione all'articolo 19, comma 3, evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina relativa all'incarico di Responsabile unico del contratto, per ciascun contratto istituzionale di sviluppo, prevedendo la disapplicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire l'attribuzione di un emolumento per la nomina a responsabile unico del contratto anche a soggetti già dipendenti pubblici o privati attualmente in quiescenza, fermi alcuni limiti sui trattamenti economici onnicomprensivi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge di bilancio 2014 e sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Inoltre, rileva che si prevede che il decreto di nomina del responsabile unico del contratto fissi un compenso annuo lordo in ogni caso compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro, definito in base a specifici criteri. Sottolinea che all'attuazione di tali disposizioni si provvede a valere sulle risorse destinate all'attuazione dei contratti stessi.
Evidenzia che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai responsabili unici del contratto verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse disponibili destinate ai contratti istituzionali di sviluppo.
In proposito, ritiene che dovrebbero essere acquisiti elementi idonei ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo contratto istituzionale di sviluppo per provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame, sia in relazione ai nuovi contratti, sia con riferimento a quelli già sottoscritti.
Per quanto concerne l'articolo 19, comma 4, fa presente che il primo periodo prevede che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87.920.202 euro, siano destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022. Rileva, inoltre, che il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazionePag. 78 2014-2020, per essere destinate, ove necessario, all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 50 del 2022.
In tale quadro, prende atto che la relazione tecnica al decreto-legge in esame e l'allegato prospetto riepilogativo non ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in commento, dal momento che esse si limitano a reintegrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, l'importo di 87.920.202 euro, restando impregiudicato quanto già stabilito dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto la riduzione, per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto-legge, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in misura pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2025. Sottolinea che, come dettagliato nella relazione tecnica, la suddetta somma complessiva di 87.920.202 euro, di cui 67.920.000 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021, corrisponde alle economie registrate rispetto alle risorse stanziate, nell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'erogazione di contributi agli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno delle fasce più deboli della popolazione in talune specifiche regioni maggiormente colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19. Rileva che le predette economie sono state accertate con decreto direttoriale n. 571 del 2023 dell'allora Agenzia per la coesione territoriale, incaricata della gestione della misura, all'esito delle procedure avviate, sulla base di apposito avviso pubblico, per la selezione delle relative istanze.
Segnala peraltro che, trattandosi di un utilizzo di risorse già stanziate nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, queste ultime sono rimaste iscritte sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, intestato al Fondo medesimo, per essere poi trasferite, a conclusione delle richiamate procedure, sul conto corrente di tesoreria n. 25058, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, ai fini del pagamento delle somme dovute, risultate pari nel complesso a 12.079.798 euro.
Con riferimento, invece, alle eventuali ulteriori risorse non utilizzate stanziate ai sensi dell'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, eccedenti l'importo di 87.920.202 euro, di cui analogamente il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del provvedimento in esame prevede il reintegro nelle disponibilità della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, evidenzia che tali eventuali risorse ulteriori afferiscono, come precisato nella relazione tecnica, a quelle che si renderanno in ipotesi disponibili all'esito delle due procedure gestite dall'ex Agenzia per la coesione territoriale e tuttora in corso di svolgimento per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà educativa, per i quali il citato articolo 246, comma 1, ha stanziato la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse della medesima programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
In proposito, considerando che le disposizioni in esame sono finalizzate a reintegrare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, da imputare alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, rileva che sembrerebbe che tale imputazione debba applicarsi in rapporto alla riduzione di 3 miliardi di euro prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025, posto che non sembrerebbe possibile operare tale imputazione alle annualità 2022, 2023 e 2024. Nel rilevare l'opportunità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla correttezzaPag. 79 della ricostruzione effettuata, segnala, altresì, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle modalità di attuazione del descritto meccanismo di imputazione delle risorse di cui alla disposizione in commento alle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.
Per quanto riguarda l'articolo 19, commi da 5 a 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, al comma 5, dispongono la riapertura del termine, scaduto al 31 ottobre 2024 e ora fissato al 3 giugno 2025, per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021, lasciando invariato il profilo temporale della seconda e della terza rata, nel caso in cui ci si avvalga della modalità di pagamento rateale. Rileva che, al comma 6, sono anche disciplinati gli effetti dell'adesione sull'atto o il provvedimento impositivo, nonché, al comma 7, quelli dell'adesione sui giudizi tributari in corso, venendo, altresì, esteso di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero. Inoltre, rileva che, al comma 8, viene aggiornata, ai fini di coordinamento normativo, la disciplina per il riconoscimento di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del citato credito d'imposta e che aderiscano, entro il nuovo termine del 3 giugno 2025, alla procedura di riversamento ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025. Infine, sottolinea che sono quantificati gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, in 5.773.589 euro per il 2025 e in 2.886.795 per il 2026.
Evidenzia che la relazione tecnica illustra la metodologia di calcolo adottata per la quantificazione degli oneri derivanti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, mentre alle restanti disposizioni non ascrive nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi carattere ordinamentale. Al riguardo, segnala che, applicando la citata metodologia, emergerebbero oneri leggermente superiori, sia per il 2025, pari a 5.777.680 euro, sia per il 2026, pari a 2.888.840 euro, rispetto a quelli quantificati dal comma 9 in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui al comma 8, che, per effetto della riapertura del termine al 3 giugno 2025, dispone un conseguente ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1, comma 458, della legge di bilancio 2025, ritiene che dovrebbe essere chiarito se si sia provveduto all'emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che avrebbe dovuto determinare le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. In caso affermativo, ritiene che dovrebbe essere chiarito attraverso quali modalità si intenda assicurare la capienza del fondo di cui all'articolo 1, comma 460, della medesima legge di bilancio su cui tali contributi insistono, alla luce dell'estensione della platea dei beneficiari, e, in caso contrario, dovrebbe essere invece chiarito se si ritenga opportuno differire il termine per l'adozione del menzionato decreto ministeriale, in modo da poter fissare criteri idonei ad assicurare il soddisfacimento anche dei nuovi beneficiari nei limiti delle risorse del fondo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 del medesimo articolo, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità finanziarie anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione disposta, a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 12, comma 10, del presente provvedimento. Sotto il profilo formale, segnala Pag. 80l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 sono «valutati» nella misura indicata dalla disposizione in esame, in considerazione del fatto che i predetti oneri, riferiti alle minori entrate derivanti dalla riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, costituiscono una previsione.
Per quanto concerne l'articolo 20, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'Allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici, relativo alle modalità organizzative del Consiglio superiore dei lavori pubblici, introducendo l'obbligo di versamento di un contributo dello 0,3 per mille per i pareri emessi dal Consiglio, sia obbligatori che facoltativi. Sottolinea che la relazione tecnica motiva la necessità dell'intervento al fine di aumentare l'efficienza delle attività del Consiglio e di provvedere alle spese di funzionamento dello stesso anche alla luce della rimodulazione dei compiti e della previsione delle nuove attribuzioni con le modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021, riguardanti anche la Sezione speciale del Consiglio, che hanno determinato un considerevole aggravio delle attività.
Ricorda che la relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al decreto-legge n. 77 del 2021 con il decreto-legge n. 13 del 2023, con riferimento alla Sezione speciale del Consiglio, forniva assicurazioni in merito alla capacità dello stesso di svolgere le istruttorie di competenza nei tempi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 77 del 2021, anche attraverso una riorganizzazione interna in tempi brevi del Comitato speciale, ora Sezione speciale.
In proposito, preso atto che la relazione tecnica fa specifico riferimento a spese di funzionamento derivanti dalle modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, ritiene utile acquisire aggiornamenti sullo stato di realizzazione della riorganizzazione interna del Consiglio ed ulteriori elementi informativi volti a chiarire le cause sottostanti all'incremento delle spese di funzionamento dello stesso rispetto a quanto preventivato nella relazione tecnica del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e alle assicurazioni fornite dal Governo in sede di esame del decreto stesso, in merito all'assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda i criteri con cui è stata stabilita la misura del contributo nello 0,3 per mille che, afferma la relazione tecnica, è stato calibrato in base all'importo medio dei progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per i quali poteva risultare applicabile la disposizione, ritiene che sarebbe utile chiarire se tale aliquota sia finalizzata al raggiungimento di un gettito complessivo di 2,5 milioni di euro annui. In tal caso, preso atto che dette risorse sono destinate alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio stesso con ulteriori tre esperti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare la congruità delle risorse aggiuntive attese per il finanziamento delle attività del Consiglio cui le stesse sono destinate.
Rileva che la relazione tecnica afferma, inoltre, che, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche, sono esclusi dall'obbligo di versamento le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate. A tale riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se il numero inferiore di progetti, pari a 19 unità in meno, considerati per l'anno 2021 nella relazione tecnica riferita all'articolo in esame, rispetto a quanto riportato in quella riferita all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 68 del 2022 per il medesimo anno, in cui erano pari a 32, anziché 13, sia riconducibile all'esclusione dei progetti presentati dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate.
Infine, ritiene opportuno chiarire per quali ragioni nella relazione tecnica non siano state considerate le minori entrate, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, che dovrebbero derivare dall'abrogazione del versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in merito ai profili finanziari del provvedimento in una successiva seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 19 marzo 2025, fa in primo luogo presente che l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Rappresenta, inoltre, che le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge n. 13 del 2023, rileva che risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale.Pag. 82
Evidenzia, ancora, che i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, fa presente che tali disposizioni potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea.
Precisa, infine, che la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2281, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto Pag. 83attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge n. 13 del 2023, risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale;
i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri;
le disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea;
la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni;
rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché di precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili utilizzabili ai fini della misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del citato contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5;
all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1».
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) giudica assolutamente non convincenti e inadeguati i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in relazione ai profili di carattere finanziario inerenti alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla Pag. 84coerenza del meccanismo di utilizzo delle eventuali maggiori entrate relative all'IVA ivi delineato rispetto alla previsione di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009. Ricorda, infatti, che quest'ultima disposizione stabilisce che le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Fa presente, altresì, che il precedente citato dal sottosegretario Freni al fine di corroborare la propria ricostruzione risulta inconferente rispetto al caso oggetto del provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che l'utilizzo delle maggiori entrate riferite all'IVA previsto dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007 è stato possibile, successivamente all'inserimento del comma 1-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in ragione della deliberazione, adottata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, di un'autorizzazione allo scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.
Evidenzia come invece non sia possibile, nel caso di specie, riscontrare la presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto che hanno caratterizzato il precedente sopracitato e, pertanto, afferma che l'utilizzo delle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale non può rappresentare un meccanismo cui legittimamente può farsi ricorso in questa sede per il contenimento dei maggiori oneri per la fornitura di gas ed energia elettrica da parte delle microimprese e delle famiglie vulnerabili.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo condivisibili, sul piano del merito, le finalità che si intendono perseguire con l'articolo 4, ritiene, tuttavia, impraticabile, sotto un profilo tecnico, la scelta di fare ricorso al predetto meccanismo di finanziamento delle future misure di contenimento dei maggiori oneri sostenuti dalle microimprese e dalle famiglie vulnerabili per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica, evidenziando, al riguardo, come l'illegittimità di tale previsione sia implicitamente riconosciuta anche dai chiarimenti forniti sul punto dal sottosegretario Freni.
In proposito, rammenta come la previsione normativa in discussione intervenga a fronte di possibili variazioni delle entrate del bilancio dello Stato relative all'imposta sul valore aggiunto non conseguenti a modificazioni della legislazione vigente, bensì a variazioni degli andamenti a legislazione vigente. Afferma come, in tale ultimo caso, l'utilizzo di tali risorse sia precluso sia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, sia in attuazione di quanto previsto dalla nuova disciplina della governance economica europea, che impone il rispetto di una traiettoria di riferimento della spesa netta, stabilita nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.
Fa presente, altresì, come, rispetto al precedente citato dal sottosegretario Freni, la disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica abbia conosciuto, sia a livello di ordinamento interno sia con riferimento al quadro regolatorio europeo, un'evoluzione notevole dal 2007 a oggi, di cui non può non tenersi conto in questa sede.
Contesta, peraltro, le rassicurazioni fornite dal sottosegretario Freni in merito al fatto che in sede di applicazione dell'articolo 4 del provvedimento in esame sarà garantita la coerenza di tali disposizioni con i presìdi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea, evidenziando come, in tal modo, si stia operando, di fatto, un rinvio a un futuro quadro normativo non ancora vigente.
Sul punto, rileva che tale passaggio, ove condiviso dalla Commissione Bilancio quale argomento ai fini dell'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in discussione, costituirebbe un precedente inedito. Chiede, pertanto, che la rassicurazione fornita dal rappresentante del Governo in merito ai profili di carattere finanziarioPag. 85 relativi all'articolo 4 del provvedimento in esame formi oggetto di un'apposita condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, preannunciando, in caso di accoglimento di tale proposta, il proprio voto favorevole alla proposta di parere sul provvedimento.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle osservazioni formulate dal deputato Dell'Olio e dalla deputata Guerra, ricorda come il ricorso al meccanismo di copertura previsto dall'articolo 4, contestato dalle attuali forze parlamentari di opposizione, sia stato oggetto, nel recente passato, anche di un'ulteriore previsione normativa, rispetto al precedente già citato, recata dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, finalizzata a porre rimedio al rincaro dei prezzi dei carburanti e frutto dell'iniziativa del Governo Draghi, allora sostenuto da numerosi gruppi parlamentari, tra i quali figuravano, oltre agli attuali gruppi parlamentari di maggioranza, eccezion fatta per il gruppo di Fratelli d'Italia, anche il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. Ricorda, peraltro, come tale intervento fu adottato senza la previa necessità della deliberazione di un'autorizzazione allo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, ai sensi della legge n. 243 del 2012.
Fa presente, altresì, come la disciplina recata dalla legge n. 196 del 2009, pur essendo stata costantemente configurata quale parametro interposto tra le norme costituzionali in materia di bilancio e la legislazione ordinaria, ai fini della valutazione della conformità all'articolo 81 della Costituzione delle leggi di spesa, abbia pur sempre valore di fonte di rango primario e, pertanto, è astrattamente ipotizzabile una sua deroga da parte di una norma contenuta in una fonte pariordinata successiva nel tempo. Osserva, peraltro, come una deroga implicita, come già evidenziato, sia stata realizzata proprio nel 2022 dal Governo Draghi.
Ricorda, altresì, come, il quadro normativo in materia di programmazione economica e di bilancio sconti l'attuale fase di transizione legata alla circostanza per cui, a fronte delle modifiche intervenute nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, non sono stati ancora adottati tutti i necessari e conseguenti interventi di adeguamento sul fronte della normativa nazionale. Ciò spiega, pertanto, la necessità di fare rinvio al futuro quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica che sarà adottato al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che sviluppando fino alle estreme conseguenze il ragionamento svolto dal sottosegretario Freni si determinerebbero talune gravi implicazioni sotto il profilo della corretta qualificazione dell'attuale assetto delle fonti dell'ordinamento giuridico interno, al cui costante rispetto deve necessariamente ispirarsi l'operato degli organi legislativi.
Fa presente, in particolare, che, seguendo quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, l'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica sarebbe rimessa, in sostanza, alle valutazioni politiche contingenti della compagine governativa e della maggioranza, con l'inevitabile conseguenza di depotenziarne la portata applicativa e la connessa idoneità a dar luogo a un quadro normativo stabile e certo in una materia delicata come quella della contabilità e della finanza pubblica.
Evidenzia, in conclusione, la necessità di accogliere la proposta avanzata dalla deputata Guerra in merito alla formulazione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che vincoli l'applicazione del meccanismo delineato dall'articolo 4 del provvedimento in esame al rispetto del quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché delle nuove regole di governance economica europea, che, dispiegando efficacia vincolante per l'ordinamento interno, rendono non più derogabile attraverso una disposizione di rango primario la previsione di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che il precedente da ultimo citato dal Sottosegretario Freni dovrebbe essere oggetto di Pag. 86espresso rinvio nell'ambito delle premesse del parere della Commissione sul provvedimento in esame.
Ricorda, peraltro, come anche in sede di adozione del decreto-legge n. 124 del 2023 che, all'articolo 9, ha istituito la ZES unica, il Governo non abbia provveduto a individuare le idonee fonti di copertura finanziarie del provvedimento, violando, anche in tal caso, l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Nel ribadire quanto già affermato dalla deputata Guerra in merito all'apprezzamento espresso in ordine agli scopi che nel merito l'articolo 4 del provvedimento in esame intende perseguire, sottolinea, tuttavia, che le modalità di perseguimento dell'obiettivo di contenimento degli oneri sostenuti dalle microimprese e dalle famiglie fragili per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica non può prescindere dal rispetto dell'attuale assetto normativo europeo e nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica.
Evidenzia, infine, che il meccanismo individuato dall'articolo in discussione richiede, in ogni caso, l'adozione di appositi decreti ministeriali, volti, da un lato, ad accertare le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto e, dall'altro, ad assegnare tali risorse ad un apposito fondo per il perseguimento delle sopracitate finalità, determinando, pertanto, un significativo differimento nel tempo degli eventuali effetti in favore di famiglie e microimprese, peraltro ulteriormente aggravato dalla circostanza per cui tale meccanismo dovrà operare in coerenza con un assetto normativo di futura adozione.
Il sottosegretario Federico FRENI ricorda come nel corso del 2022 siano stati adottati diversi decreti ministeriali volti alla riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni carburanti, utilizzando, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dalla suddette disposizioni, le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto connesse alle variazioni del prezzo dei suddetti prodotti, richiamando quanto riportato, sul punto, dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza deliberato dal Governo Draghi nel settembre 2022.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel contestare quanto testé affermato dal sottosegretario Freni, evidenzia come le scelte su cui il Governo è chiamato a rispondere devono tenere conto dell'attuale assetto normativo, sia a livello nazionale sia a livello europeo, giudicando grave che, in sede di adozione di provvedimenti d'urgenza quali i decreti-legge, si possa considerare derogabile l'attuale quadro regolatorio interno ed europeo in materia di contabilità e finanza pubblica.
Si rivolge, pertanto, al relatore ribadendo la richiesta che la garanzia che l'applicazione dell'articolo 4 avvenga in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà, al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea, sia oggetto di una specifica condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di assicurare che l'applicazione del meccanismo delineato dal predetto articolo 4 non dia luogo a deroghe o a violazioni del quadro normativo europeo e nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica.
Stigmatizza, infine, le scelte del Governo, che evidenziano la volontà di eludere la ratio ispiratrice del nuovo assetto in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che vieta di fare ricorso agli effetti finanziari connessi all'andamento del ciclo economico come fonte di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, sottolineando come la questione posta non riguardi il merito della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, la cui finalità politica ritiene assolutamente condivisibile, ma attenga esclusivamente al profilo tecnico della questione relativa alle modalità di copertura finanziaria della disposizione. Al riguardo sottolinea come la Commissione si stia esprimendo sul testo del provvedimento nella sua versione originale,Pag. 87 che sarà probabilmente oggetto di modifica nell'ambito dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione Attività produttive.
Ferma restando la questione tecnica posta dalla collega Guerra, che, a suo avviso, dovrebbe essere recepita nel parere del relatore sul testo del provvedimento, osserva che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, per come formulata, è sostanzialmente inapplicabile e, pertanto, persegue di fatto esclusivamente l'obiettivo propagandistico di annunciare all'opinione pubblica misure volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo ha richiesto di poter svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni emerse, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.
Il sottosegretario Federico FRENI, al fine di venire incontro alle richieste pervenute dai gruppi di opposizione, propone di inserire nella proposta di parere del relatore una condizione al fine di prevedere, all'articolo 4, comma 1, che lo schema del decreto di cui al secondo periodo del medesimo comma, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'apprezzare l'impegno del sottosegretario nel cercare di individuare una soluzione della problematica emersa, evidenzia come la questione da lei sollevata non attenga tanto alla valutazione dei profili finanziari del decreto ministeriale di attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, che evidentemente non avranno carattere problematico, quanto al complessivo meccanismo di copertura finanziaria previsto dal medesimo articolo 4, che, a suo avviso, è in totale contrasto con la normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché con la normativa europea conseguente all'approvazione della nuova governance economica europea.
Propone, quindi, di non procedere immediatamente all'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di rendere possibile un ulteriore approfondimento e addivenire a una soluzione condivisa che possa risolvere la problematica emersa, che consiste, a suo avviso, in una vera e propria violazione della normativa nazionale ed europea in materia di contabilità e finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che la previsione di un esame parlamentare dello schema di decreto di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 consentirebbe di realizzare il necessario controllo sui suoi profili finanziari.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che la questione è molto diversa da quella evidenziata dal sottosegretario Freni, dal momento che il controllo sullo schema di decreto si realizzerebbe in una fase già avanzata di attuazione della norma. La questione problematica attiene invece alla necessità di garantire che, a partire dalla fase precedente all'attuazione della norma, sia verificata la compatibilità con la normativa europea del meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 4.
Daniela TORTO (M5S) concorda sull'opportunità di approfondire ulteriormente le questioni connesse all'articolo 4 del provvedimento, anche tenuto conto del fatto che i lavori in sede referente presso la Commissione Attività produttive sono ancora in corso.
Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che il rinvio della votazione del parere sul provvedimento in esame potrebbe rivelarsi problematico, in quanto sarebbe suscettibile di incidere sulla calendarizzazione dello stesso in Assemblea.
Pag. 88Marco GRIMALDI (AVS) osserva come si potrebbe sfruttare ancora tutta la settimana corrente per approfondire la questione, dal momento che si prospetta un rinvio dell'avvio dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame al prossimo lunedì 14 aprile.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel sottolineare come gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare la Ragioneria generale dello Stato, non abbiano, nell'immediato, la possibilità di istruire in modo più approfondito tale questione, in quanto impegnati nella conclusione della predisposizione del Documento di finanza pubblica che dovrà essere esaminato nella riunione del Consiglio dei ministri convocata per la giornata odierna, conferma, in ogni caso, che la soluzione non potrà che essere quella da lui stesso poc'anzi prospettata, consistente nella previsione di una condizione al parere formulato dal relatore nei termini prima esplicitati.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, riformula la propria proposta di parere nei seguenti termini:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2281, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, tanto al fine di garantire il riconoscimento del contributo straordinario sulle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, quanto per attuare l'azzeramento, per un semestre, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, previsto dall'articolo 3, comma 5, a fini attuativi di quanto previsto dal precedente comma 4, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
le risorse acquisite dal Gestore dei servizi energetici e versate al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2024 a titolo di ricavi delle vendite del gas naturale effettuate entro il medesimo anno, per effetto della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituito dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, non sono state contabilizzate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tuttavia, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di entrate riferite a vendite realizzate in esercizi finanziari ormai conclusi, sono state registrate a miglioramento dei saldi nell'anno della vendita;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, per effetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge n. 13 del 2023, risulta trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo totale pari a 624.107.923,14 euro, di cui 459.113.330,05 euro a valere sulla quota europea e 164.994.593,09 euro a valere sulla quota nazionale;
i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono stati pari a oltre 2,5 miliardi di euro e la spesa di 600 milioni di euro autorizzata dall'articolo 3, comma 1, Pag. 89del provvedimento in esame per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale graverà sulla quota pari al 50 per cento dei predetti proventi attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che risulta ampiamente sufficiente a coprire il finanziamento dei suddetti oneri;
le disposizioni di cui all'articolo 4, che recano norme volte a contenere i maggiori oneri sostenuti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, attraverso l'iscrizione, su un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'aumento del prezzo del gas naturale, accertate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, potranno essere applicate al verificarsi delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e in misura coerente con i presidi che il nuovo quadro normativo interno adotterà al fine di tenere conto delle nuove regole della governance economica europea;
la disciplina recata dall'articolo 4 ripropone un meccanismo analogo a quello previsto, con riferimento al settore dei carburanti, dall'articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007, più volte oggetto di modifiche e di applicazione da parte di diversi decreti ministeriali adottati negli ultimi anni;
rilevata l'opportunità di:
precisare, all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché di precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili utilizzabili ai fini della misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del citato contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1;
prevedere, all'articolo 4, comma 1, che lo schema del decreto di cui al secondo periodo del medesimo comma, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5;
all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.
Pag. 90Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo per svolgere la propria dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, ritenendo che la soluzione proposta dal rappresentante del Governo e accolta dal relatore nella sua proposta di parere non sia risolutiva della questione posta dai gruppi di opposizione in ordine alla aperta violazione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica posta in essere dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore per le motivazioni già espresse nel suo precedente intervento, manifesta profondo rammarico per la mancata disponibilità del Governo a trovare una soluzione condivisa delle questioni sollevate dall'opposizione. Ritiene che ciò rappresenti un grave vulnus nei rapporti tra maggioranza e opposizione che non potrà che avere ripercussioni anche in sede di futura definizione dei contenuti della legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime profondo rammarico per il fatto che non si sia raggiunta una soluzione condivisa, sottolineando come le sollecitazioni formulate dai gruppi di opposizione fossero prive di qualsiasi intento ostruzionistico e intendessero proporre una soluzione a una problematica molto seria che coinvolge il rispetto della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendola inaccettabile per ragioni attinenti tanto al metodo seguito, quanto al merito delle soluzioni proposte, richiamando le ragioni già ampiamente illustrate dalla collega Guerra. Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo intende avvalersi di tutti gli strumenti disponibili al fine denunciare il comportamento della maggioranza e del Governo, che giudica in aperta violazione della normativa contabile.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.
La seduta termina alle 14.10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 258.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Nel rappresentare che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 19 del 2023, recante disposizioni comuni alle operazioni di trasformazioni,Pag. 91 le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Tra le modifiche recate dalle norme in esame segnala le seguenti; all'articolo 1, comma 1, lettera a) viene ampliata la definizione di «beneficio pubblico», al fine di ricomprendervi anche quelli che non sono censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma che sono assoggettati a forme di pubblicità diverse dalla iscrizione in un pubblico registro; all'articolo 1, comma 1, lettera b) si estende il campo di applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e agli enti non societari, prevedendo per tali soggetti delle semplificazioni di tipo procedurale. Si dispone, altresì, l'applicazione, in linea generale, della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle operazioni internazionali; all'articolo 1, comma 3, lettera i) viene interamente sostituito l'articolo 30 del decreto legislativo 19 del 2023 che reca disposizioni in materia di certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione. Fa presente che sono riformulate le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini del rilascio del certificato preliminare di fusione con riferimento ai debiti e benefici pubblici, senza modificarne l'impianto sostanziale. In particolare, nel nuovo testo si individuano nello specifico la tipologia di debiti che devono essere incondizionatamente garantiti o dei quali si deve dimostrare l'adempimento. Tra le principali novità, rispetto al testo vigente, con riferimento al contenuto del certificato preliminare segnala le seguenti: al capoverso articolo 30, comma 3 si prevede che le società e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, non sono tenuti all'adempimento dell'onere di dimostrare la garanzia quando l'ammontare del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, non è superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; al capoverso articolo 30, comma 5 si stabilisce che l'esistenza e l'entità di talune tipologie di debiti – in base alla nuovo testo del comma 4 del medesimo articolo 30, si tratta dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi – lettera a) –, debiti per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato – lettera b) – e debiti per la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero – lettera e) – debbano essere documentate in conformità all'Allegato I, introdotto ex novo con lo schema di decreto legislativo in esame. Rileva che la relazione tecnica afferma che disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non determinano profili negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, con riferimento allo scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività, demandate in qualità di autorità competente con gli enti e amministrazioni interessate, evidenzia che la relazione tecnica assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo maggiori elementi informativi relativamente a talune modifiche introdotte dalle norme in esame. In primo luogo, in merito al rilascio del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione, evidenzia che l'obbligo di dimostrare di aver soddisfatto o garantito i citati debiti, a seguito della riscrittura dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, viene meno qualora l'ammontare dei predetti debiti, comprensivo di interessi e sanzioni, non sia superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della società interessata al procedimento di fusione. Al riguardo, Pag. 92ritiene che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'esenzione dai predetti adempimenti non sia suscettibile di pregiudicare l'effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate a procedimenti di fusione.
Con riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate nel procedimento di fusione, evidenzia che l'Allegato I al decreto legislativo n. 19 del 2023, introdotto dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame, individua gli enti competenti al rilascio delle certificazioni di alcune tipologie di debiti nell'Agenzia delle entrate, nell'INPS e nell'INAIL, nelle Prefetture e nelle Procure della Repubblica presso i tribunali competenti.
In proposito non formula osservazioni, in considerazione del fatto che le citate amministrazioni sono già istituzionalmente preposte al rilascio dei predetti certificati e che gli oneri amministrativi derivanti dalle suddette attività amministrative ricadono comunque sui soggetti richiedenti.
Con riferimento, infine, alle modalità di semplificazione dello scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività a questo demandate in qualità di autorità competente con gli enti e le amministrazioni necessarie, rileva che la relazione tecnica assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare.
In merito a tale ultima affermazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione circa i canali informatici «da costituire» sulla base di convenzioni da attivare e andrebbe altresì chiarito se le convenzioni da attivare, cui la relazione tecnica fa riferimento, siano già previste a legislazione vigente, se per le stesse siano state già stanziate risorse pubbliche e se queste ultime siano sufficienti a realizzare basi dati e flussi informativi adeguati alle attività previste dalle norme in esame.
Per quanto concerne l'articolo 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche alle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 19 del 2023, concernenti la disciplina di taluni aspetti della scissione mediante scorporo, nonché del trasferimento della sede sociale all'estero. In particolare osserva che: al comma 1, lettera a), si amplia la portata della disciplina della scissione mediante scorporo, con la previsione che una società possa assegnare il suo patrimonio, anche nella sua interezza, a favore di una o più beneficiarie, di nuova costituzione oppure preesistenti, a fronte dell'assegnazione a sé stessa delle relative azioni o quote; al comma 1, lettera b) si stabiliscono le condizioni affinché possa essere presentata la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo; al comma 1, lettera c) sono introdotte norme di semplificazione in materia di documentazione richiesta ai fini della scissione mediante scorporo in presenza di specifiche condizioni, nonché una disciplina più puntuale in tema di applicazione del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo; comma 1, lettera d) si prevede che il trasferimento della sede sociale all'estero non sia più oggetto di deliberazioni adottate con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; comma 1, lettera e) viene chiarita la portata del trasferimento della sede sociale all'estero ai fini della trasformazione. Sottolinea che la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme. Al riguardo, rileva, sotto il profilo della formulazione delle norme, che la disciplina in materia di applicazione del diritto di recesso nel caso di scissione mediante scorporo è attualmente stabilita dal sesto comma dell'articolo 2506-ter del codice civile e non, invece, dal quinto comma del medesimo articolo, che reca, diversamente, l'elenco delle disposizioni del codice civile in materia di fusione delle società che devono ritenersi applicabili, altresì, alla scissione. Pertanto, ritiene che la disposizione sostitutiva della disciplina in materia di recesso nella scissione mediante scorporo, prevista al comma 1, lettera c), numero 2) dell'articolo in esame, andrebbe correttamente riferita al sesto Pag. 93comma dell'articolo 2506-ter del codice civile. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.
Con riguardo all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme recano disposizioni transitorie applicabili alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo allo schema in esame, la società italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto. Rileva che in tal caso, è prevista, al comma 1, l'applicazione delle disposizioni concernenti il progetto di fusione transfrontaliera del decreto legislativo n. 19 del 2023, come modificate dallo schema in parola. Fa presente che è altresì stabilito, al comma 2, che, con riferimento agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, per le fusioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, si applica la disciplina risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame all'articolo 40 del decreto legislativo n. 19 del 2023; invece, relativamente alle medesime operazioni iniziate prima della data di dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, continua ad applicarsi il vigente articolo 40, comma 2, secondo quanto previsto al comma 3.
Nel rilevare che la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme, non ha osservazioni da formulare, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.
Da ultimo, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 9 aprile 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 254.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante Pag. 94attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 259.