AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Parco Nazionale della Majella, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.55.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.10.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.25.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 12.05.
DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 189 Antonio Maria GABELLONE (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, reca misure urgenti, in favore delle famiglie e delle imprese, di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
Sottolinea che alcune delle disposizioni in esso contenute presentano profili di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.
L'articolo 1 introduce un contributo straordinario di 200 euro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro. Tale misura si inserisce nell'ambito delle politiche di tutela dei consumatori vulnerabili e del contrasto alla povertà energetica, in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva 2019/944 che, unitamente a norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori, prevedendo che gli Stati membri assicurino la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili.
L'articolo 2 disciplina la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, prevedendo, in primo luogo, che la società Acquirente unico S.p.A., nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il servizio di vulnerabilità, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi non prima del 31 marzo 2027). Viene inoltre disciplinato un regime transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.
Rileva che, in questo contesto, la previsione di un periodo transitorio che garantisca la continuità della fornitura di energia ai clienti vulnerabili appare coerente con la normativa dell'Unione, in particolare con l'articolo 28 della citata direttiva 2019/944, che impone agli Stati membri di assicurare la protezione dei clienti domestici più fragili. L'articolo prevede inoltre la possibilità per i clienti che diventino vulnerabili durante il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali di rimanere in tale regime, una misura che si conforma agli obblighi europei in materia di tutela sociale ed equa transizione energetica.
Al comma 2 dell'articolo 2 vengono altresì definite alcune finalità prioritarie cui dovrà tendere il Piano sociale per il clima, attualmente in corso di predisposizione. In particolare, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955 – che ha istituito il Fondo sociale per il clima e che disciplina, tra l'altro, la presentazione da parte di ogni Stato membro di un apposito piano sociale per il clima – sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali. Al comma 3, si prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso.
L'articolo 3 introduce misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, tra cui il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale in deroga alla normativa vigente, utilizzando direttamente i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024. Ricorda che il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo Pag. 19023, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS) e la gestione del Fondo è affidata a Acquirente unico S.p.A.
Evidenzia che la destinazione dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica si pone in linea con il citato regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima e con la direttiva 2003/87/CE, che prevede che gli Stati membri possano decidere come utilizzare i proventi derivanti dalle aste per clima, energia e finalità sociali.
Per quanto riguarda le misure di sostegno a favore dei clienti non domestici in bassa tensione, il comma 4 modifica l'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilendo che i rimborsi ricevuti dalla Commissione europea per le spese anticipate dallo Stato per misure energetiche, insieme alle risorse recuperate da variazioni nel tasso di cofinanziamento dei programmi nazionali (PON) 2014-2020, siano trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per finanziare iniziative normative che prevedano agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas, in particolare per i clienti domestici in difficoltà economiche o in gravi condizioni di salute.
In tale prospettiva, ricorda che nel contesto dell'emergenza energetica, amplificata dal conflitto russo-ucraino, l'Unione europea ha introdotto misure eccezionali e temporanee, pienamente allineate con gli obiettivi del piano REPowerEU. Tali misure, nell'ambito della politica di coesione 2014-2020, utilizzano in modo flessibile le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. L'obiettivo è sostenere le piccole e medie imprese più colpite dall'aumento dei costi energetici e le famiglie vulnerabili, coprendo i costi energetici sostenuti e pagati dal 1° febbraio 2022. Pertanto, le risorse recuperate vengono destinate anche a finanziare interventi che possano alleviare il peso di questi aumenti sui soggetti più esposti.
L'articolo 5 prevede l'introduzione di strumenti per incrementare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso l'adozione di documenti tipo e la semplificazione delle componenti tariffarie. Tali misure rispondono all'esigenza di rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare la trasparenza dei contratti, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1150 sulla promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti dei servizi online e con la direttiva 2019/944, che impone agli Stati membri di garantire la comprensibilità delle offerte e delle tariffe nel settore energetico.
Nel complesso, osserva che il disegno di legge non presenta profili di evidente contrasto con l'ordinamento europeo, risultando anzi coerente con gli indirizzi normativi e le politiche dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, sostegno alla transizione energetica e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia. Alla luce di quanto sopra, formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 12.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva Pag. 1912006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 259.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Fa presente che il provvedimento in esame, che interviene sui decreti legislativi 23 febbraio 2023, n. 27 e 4 agosto 2008, n. 144, mira ad allineare la normativa nazionale alle disposizioni europee, rispondendo così alla necessità di un'efficace armonizzazione delle regole sul distacco dei lavoratori in questo settore, in particolare per quanto riguarda i conducenti impiegati nei trasporti internazionali.
Ricorda che la direttiva (UE) 2020/1057 si inserisce in un contesto normativo volto a garantire che le condizioni di lavoro dei conducenti siano protette in modo uniforme in tutti gli Stati membri, affrontando in particolare la questione del distacco temporaneo di lavoratori. Essa mira a stabilire un quadro più chiaro e coerente per evitare pratiche di concorrenza sleale tra i Paesi membri, promuovendo una maggiore protezione dei lavoratori senza compromettere la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato unico europeo.
Rileva altresì che la materia dell'autotrasporto di merci è da diverso tempo oggetto di interventi normativi e che essa fa parte del più ampio «pacchetto mobilità», un insieme di normative volte a offrire un miglioramento nelle condizioni di trasporto nell'Unione europea, tutelando la libertà di circolazione delle merci su strada e garantendo al tempo stesso gli operatori del settore da pratiche di concorrenza sleale. Evidenzia, in particolar modo, che il provvedimento tutela gli operatori italiani rispetto a comportamenti opportunistici di operatori di altri Paesi. Fa altresì presente la necessità di predisporre delle disposizioni più restrittive in materia di lavoro allo scopo di limitare gli effetti del dumping sociale e di prevenire altre pratiche esistenti nel trasporto delle merci su strada, tra cui soprattutto il cabotaggio stradale.
Evidenzia che il presente provvedimento risponde dunque agli impegni assunti dall'Italia nel rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, con particolare riferimento alla condizione dei conducenti distaccati. A questo scopo, vengono introdotte nuove disposizioni le quali mirano a migliorare la trasparenza delle regole sul distacco, facilitare i controlli e prevenire pratiche di abuso che possano compromettere la concorrenza leale tra i diversi operatori del settore, in coerenza con gli obiettivi della normativa europea.
Entrando nel merito delle disposizioni, l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto apporta una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023, estendendo agli ispettori del lavoro l'accesso ai dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio. Tale disposizione mira a rafforzare la capacità dell'Ispettorato nazionale del lavoro di programmare e condurre ispezioni mirate, sulla base delle informazioni relative ai rischi assegnati alle imprese di trasporto, agevolando così il controllo delle pratiche di distacco e la tutela dei lavoratori.
Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera b), nel modificare il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2023, introduce una modifica importante all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sostituendolo con l'allegato aggiornato che riflette le modifiche apportate dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Sottolinea che tale modifica è essenziale per allineare la legislazione nazionale con la normativa europea, in particolare per quanto riguarda Pag. 192la classificazione delle infrazioni legate ai tempi di guida, di riposo e all'uso del tachigrafo, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846. Rispetto all'attuale allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008, è stato, dunque, introdotto un ulteriore livello di gravità in cui sono classificate quelle infrazioni che presentano un elevato rischio di cagionare la morte o lesioni gravi alle persone. Con riferimento alle infrazioni relative al tachigrafo, rileva che il nuovo allegato III reca altresì, rispetto al precedente, una diversa classificazione delle stesse che possono presentare un livello di gravità articolato in: infrazione più grave, infrazione molto grave e infrazione grave. Si assiste, dunque, ad una classificazione più severa delle infrazioni ivi riportate essendo venuto meno il livello relativo alle infrazioni minori.
L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.
In conclusione, alla luce della disamina svolta, sottolinea che l'atto è volto ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/846 e ritiene che il provvedimento sia pienamente coerente con gli obiettivi delle politiche europee in materia di lavoro e mobilità, contribuendo alla creazione di un mercato unico più equo e più sicuro. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, osserva che lo schema di decreto legislativo apporta alcune correzioni e integrazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il termine per l'adozione del decreto integrativo e correttivo in esame scade il 21 giugno 2025. Ricorda che il suddetto decreto legislativo n. 18 del 2023 è stato adottato, a sua volta, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e della delega conferita dall'articolo 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021.
Sottolinea che il provvedimento in esame appare pertanto funzionale a completare l'attuazione del predetto articolo 21 recante «Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano». Rileva altresì che alcuni princìpi della legge, infatti, seppure attuati con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2023, necessitano di azioni normative di completamento della riforma, adeguate ad adempiere appieno agli indirizzi della norma primaria.
L'articolo 1 dello schema novella l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo n. 18, che contiene le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto, enunciate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/2184, integrate con le ulteriori definizioni di interesse nazionale. Tra i vari interventi: viene riformulata la definizione di «casa o chiosco dell'acqua» e si inserisce la nozione di «apparecchiatura di trattamento dell'acqua», anche al fine di porre un raccordo con la disciplina sui requisiti delle apparecchiaturePag. 193 per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25; si inserisce inoltre il riferimento a uno o più sistemi di fornitura idro-potabile, al fine di precisare che ogni fornitura idro-potabile corrisponde generalmente a un sistema idrico indipendente e che più forniture possono essere gestite da uno stesso gestore.
Il successivo articolo 2 modifica l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 18, che individua il campo di applicazione delle disposizioni dirette ad attuare la direttiva (UE) 2020/2184. Le novelle operano correzioni e chiarimenti, tra i quali l'introduzione del riferimento all'acqua erogata dalle suddette apparecchiature di trattamento dell'acqua, che sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 18, recante norme generali sulla salubrità delle acque destinate al consumo umano. Le novelle integrano i riferimenti normativi interni e uniformano la terminologia tecnica.
L'articolo 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 18, che definisce i punti delle acque in cui devono essere rispettati i valori dei parametri previsti dalla disciplina in esame. Le novelle, tra l'altro, inseriscono il riferimento alle suddette apparecchiature di trattamento dell'acqua, recano integrazioni in merito al richiamo dei diversi parametri e chiariscono che le eventuali raccomandazioni al gestore idro-potabile, da parte dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, non sono sostitutive dei provvedimenti correttivi che, se sussistono le relative esigenze, devono essere adottati, su disposizione della stessa autorità, da parte del gestore del sistema di distribuzione interno.
L'articolo 5 reca alcune novelle tecniche e di coordinamento dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 18, relativo agli obblighi generali in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano.
L'articolo 6 modifica l'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 18, che disciplina la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.
L'articolo 7 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 18, concernente la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile.
L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.
L'articolo 9 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 18, che reca i requisiti minimi di igiene per i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Osserva che la novella è volta a definire le disposizioni interne di attuazione degli atti sopravvenuti dell'Unione europea riguardanti i materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e le procedure di valutazione della conformità dei medesimi agli standard dell'Unione europea. Rileva altresì che tali atti sono costituiti da alcuni regolamenti delegati della Commissione e da alcune decisioni di esecuzione della medesima Commissione.
Ricorda che le modifiche, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, istituiscono, tra l'altro, il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, sistema costituito da diverse pubbliche amministrazioni (centrali, periferiche e locali), un ente unico di accreditamento degli organismi di valutazione (relativa alla conformità dei suddetti materiali e prodotti) e dai medesimi organismi di valutazione.
L'articolo 10 novella l'articolo 11 del decreto legislativo n. 18, in materia di requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (denominati ReMaF) immessi sul mercato nazionale per potabilizzare le acque non trattate nei processi tecnologici di trattamento, preparazionePag. 194 e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano.
Più precisamente, fa presente che viene introdotto un regime autorizzativo centralizzato presso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) – Centro già istituito presso l'Istituto superiore di sanità – e viene prevista un'apposita banca dati, nell'ambito del sistema informativo centralizzato, già istituito anch'esso presso l'Istituto superiore di sanità (sistema denominato AnTeA, «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili»).
Gli articoli 11 e 12 modificano gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 18 – i quali sono relativi, rispettivamente, ai controlli in generale e ai soli controlli esterni – recando alcune novelle tecniche o di aggiornamento in relazione agli atti dell'Unione europea sopravvenuti e ivi menzionati. Ricorda che i controlli esterni, al contrario di quelli interni, sono esterni al punto di utenza o d'uso, costituito dal punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano (punto il più delle volte coincidente con il rubinetto).
L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18, in materia di controlli interni svolti da gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura. Si prevede in particolare che i gestori idro-potabili comunichino tempestivamente alle competenti Aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi secondo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 18, che viene a sua volta modificato dall'articolo 14 del provvedimento in esame. Tra le altre cose, viene altresì stabilito che i risultati dei controlli interni siano resi accessibili alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio, ampliando così l'ambito dei destinatari delle informazioni relative agli esiti dei controlli interni.
L'articolo 15 introduce modifiche redazionali all'articolo 16 del decreto legislativo n. 18, in materia di deroghe.
L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo summenzionato, concernente l'obbligo di informazioni agli utenti da parte del gestore idro-potabile. Le modifiche, tra l'altro, introducono termini temporali specifici per l'adempimento del suddetto obbligo. Per la fase di prima applicazione, la novella prevede che le informazioni siano fornite il prima possibile e comunque non oltre il 12 gennaio 2029; ricorda che quest'ultimo termine corrisponde alla data prevista come termine ultimo dalla citata direttiva (UE) 2020/2184 per la decorrenza degli obblighi di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, nonché di valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (termine che è già mutuato da parte del decreto legislativo n. 18).
L'articolo 17 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 18, che reca norme per l'istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE.
L'articolo 18 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 18, concernente la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di sicurezza dell'acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse amministrazioni ed enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio PSA, relative alla filiera idropotabile.
L'articolo 19 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 18. Tali novelle: sopprimono il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per i decreti del Ministro della salute di recepimento delle eventuali modifiche della Commissione europea ad alcuni allegati della citata direttiva (UE) 2020/2184; prevedono che con decreti del Ministro della salute, emanati con i concerti previsti dalla medesima novella, si possano stabilire modifiche ad alcuni allegati del decreto legislativo n. 18 (i quali sono già oggetto di novelle da parte del presente schema), in ragione di specifiche esigenze territoriali di tutela della salute umana o di adeguamento a correlate disposizioni del quadro normativo dell'UE e nazionale.
L'articolo 20 modifica la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 18 Pag. 195per la violazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, fatti salvi i casi di reato. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle predette sanzioni amministrative provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Gli articoli 21 e 22 dello schema recano novelle tecniche e di coordinamento.
Gli articoli 23 e 33 dello schema recano norme finanziarie e contabili.
Gli articoli da 24 a 32 richiamano gli allegati dello schema, i quali novellano gli allegati del decreto legislativo n. 18.
Alla luce della disamina svolta, non ravvisa nel provvedimento profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.15.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 12.15.
Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
(Deliberazione di una proroga del termine).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese – fissato al 31 marzo 2025 – rinviandola al 30 settembre 2025.
Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2025.
Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione per la proroga del termine di scadenza al 30 settembre prossimo.
La Commissione approva.
La seduta termina alle 12.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 9 aprile 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 9 aprile 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
Audizione di rappresentanti di TikTok.
(Svolgimento e rinvio).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, introduce l'audizione.
Enrico BELLINI, Direttore delle relazioni istituzionali di TikTok per il sud Europa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Pag. 196Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nel fare presente che si è giunti in prossimità dell'orario concordato per la conclusione della seduta, in considerazione della cerimonia in occasione della visita di Stato delle Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, innanzi alle Camere riunite, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'audizione ad un'altra seduta, da svolgersi, preferibilmente, nel corso della settimana prossima.
La seduta termina alle 13.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.