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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 aprile 2025
481.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 14 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 19/2025: Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
C. 2281-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
  Ricorda, altresì, che il testo del provvedimento trasmesso dal Governo è stato già esaminato dalla Commissione, che, sullo stesso, ha espresso, nella seduta del 9 aprile 2025, parere favorevole con tre condizioni riferite, rispettivamente, agli articoli 1, comma 1, 3, comma 5, e 4, comma 1.
  Tali condizioni sono state successivamente recepite dalla Commissione Attività produttive prima della conclusione dell'esame in sede referente.
  Fa presente che le proposte emendative approvate in sede referente non sono state corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli oneri.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte nel corso dell'esame referente che presentano profili finanziari, osserva in primo luogo che l'articolo 1, comma 3-bis, rinvia ad un decreto attuativo l'individuazione degli elettrodomestici acquistabili che possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 1, commi da 107 a 110, della legge di bilancio 2025. Rileva che tali disposizioni affidano, inoltre, a PagoPA e Invitalia, rispettivamente, la gestione della piattaforma informatica per l'erogazione del contributo e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo. Tali attività saranno remunerate nel limite complessivo Pag. 4del 3,8 per cento a valere sul fondo istituto ai fini dell'erogazione del contributo dall'articolo 1, comma 109, della legge di bilancio 2025.
  In proposito, per quanto riguarda l'individuazione con decreto ministeriale degli elettrodomestici acquistabili ai fini della fruizione del contributo, non formula osservazioni, considerato che il contributo medesimo, così come le remunerazioni spettanti ai soggetti coinvolti nella gestione dello stesso e nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, gravano sulle risorse del predetto fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. Per quanto riguarda, invece, la gestione del contributo, considerato che sia PagoPA sia Invitalia rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, fa presente che, al fine di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che il Governo assicuri che tali società possano svolgere le attività a loro assegnate senza ulteriori aggravi di spesa rispetto alle remunerazioni previste.
  Con riferimento all'articolo 3-ter, osserva preliminarmente che le norme in esame modificano il meccanismo previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo la stipula, da parte del Gestore dei servizi energetici, anziché di contratti a lungo termine di acquisto e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, di contratti per differenza a due vie, previo espletamento di procedure concorsuali sia dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese, che, in seguito, dal lato dell'offerta, a cui partecipano le società di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
  In proposito, pur considerando che l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, su cui la norma in esame interviene, è assistito, al comma 4, da una clausola di neutralità finanziaria, considerato che il Gestore dei servizi energetici rientra nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione della norma stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3-quater prevede che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, alimentato con le risorse del risparmio postale, istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004, siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita ad assegnare un'ulteriore finalità ad un fondo già istituito e finanziato ai sensi della legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 3-quinquies, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme in esame consentono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di avvalersi, per l'anno 2025, del supporto del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, autorizzando a tal fine una spesa di 750.000 euro.
  In proposito, pur considerando che l'onere risulta limitato all'ammontare della spesa autorizzata, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alla congruità degli oneri quantificati, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma in oggetto, introdotta nel corso dell'esame in sede referente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quinquies provvede agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.Pag. 5
  Per quanto riguarda l'articolo 4-quinquies, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10 milioni di euro la dotazione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo destinandolo all'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'ammontare dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022 e, quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che tale Fondo è iscritto sul capitolo 3051 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 246.657.481 euro. In proposito, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo presenta allo stato una disponibilità per l'anno 2025 pari a 245.657.481 euro. Nel prendere atto della capienza del Fondo utilizzato a copertura, reputa opportuno acquisire dal Governo una conferma volta a escludere che dalla sua riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso, sebbene quest'ultimo non risulti a legislazione vigente indirizzato a specifiche destinazioni.
  Relativamente alla seconda modalità di copertura, osserva che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022 sono entrambe funzionali all'erogazione di un'indennità una tantum da parte della società Sport e Salute Spa in favore dei collaboratori sportivi, quali forme di sostegno al fine di affrontare l'incremento dei costi dell'approvvigionamento energetico. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità, nell'ambito del bilancio della società Sport e salute, delle risorse cui fa riferimento la disposizione in commento, anche alla luce della circostanza che dal bilancio di esercizio 2023 della medesima società risulta, con riferimento alle somme trasferite dallo Stato ai sensi delle due autorizzazioni di spesa sopracitate, un saldo residuo pari, complessivamente, a 4.757.000 euro, leggermente inferiore, pertanto, rispetto all'importo utilizzato con finalità di copertura.
  Per quanto attiene, infine, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamentoPag. 6 netto, rileva che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato presenta, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità, in termini di sola cassa, pari a 491.393.156 euro per l'anno 2025. Ciò premesso, pur considerando l'ammontare relativamente limitato della riduzione prevista, ritiene necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali il medesimo Fondo medesimo risulta preordinato.
  Con riferimento all'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina vigente in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale di nuova immatricolazione concesso in uso promiscuo al dipendente di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In particolare, fa presente che vengono modificate le percentuali in base alle quali è determinato il reddito imponibile, prevedendo, in luogo della percentuale unica del 50 per cento, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria prevista dalla legge di bilancio 2025, l'applicazione di percentuali crescenti in base ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 60 per cento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis. Rileva che gli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione sono valutati in 8,3 milioni di euro per il 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per il 2028, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-ter.
  In proposito, stante l'assenza di relazione tecnica a corredo della norma in esame, ai fini di una stima puntuale degli effetti finanziari e, dunque, di una verifica della congruità degli oneri valutati dalla norma, reputa necessario che il Governo fornisca dati e informazioni relativi al numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, assunti a base dalla quantificazione dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2025, nonché dei dati relativi alla redistribuzione delle auto tra le classi di emissione, da quelle più inquinanti a quelle meno inquinanti, ai fini della definizione dei tassi di sostituzione nel tempo dei veicoli secondo le specifiche percentuali ipotizzate dalla medesima relazione tecnica, pari al 5 per cento il primo anno e 10 per cento annuo negli anni successivi.
  In questo quadro, osserva che la quantificazione delle minori entrate che derivano dalla norma in esame non può prescindere dalle maggiori entrate quantificate a suo tempo dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2025 e ora incorporate nei saldi di finanza pubblica. Ai fini della quantificazione di tali minori entrate, rileva la necessità di partire dalle stesse ipotesi formulate dalla citata relazione tecnica, a cominciare da quella di una vita media di tre anni dei veicoli dati in uso ai dipendenti. Osserva che, partendo da tale ipotesi, si può ritenere che la platea delle auto a cui dovrebbe applicarsi la norma in esame, soprattutto nei primi anni, sia non trascurabile, così come non trascurabile potrebbe risultare anche la relativa perdita di gettito. Segnala come le minori entrate ascritte alla norma in esame siano pari, invece, a circa un terzo delle maggiori entrate a suo tempo quantificate per il 2025 e a cifre molto più esigue negli anni successivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge Pag. 7n. 207 del 2024, introdotto dal comma 2-bis del medesimo articolo 6, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, rappresenta che il menzionato Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a euro 335.744.739 per l'anno 2025, a euro 623.540.637 per l'anno 2026 e a euro 710.060.326 per l'anno 2027.
  Al riguardo, pur considerando la relativa esiguità degli importi utilizzati, rileva l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa in primo luogo presente che le società PagoPA e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa potranno provvedere allo svolgimento delle attività di gestione del contributo per l'acquisito di elettrodomestici loro affidate dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente provvedimento, nei limiti del compenso che sarà definito dalle convenzioni previste dal medesimo comma 109, che risulta congruo rispetto alle attività da svolgere.
  Assicura, altresì, che il Gestore dei servizi energetici potrà provvedere allo svolgimento delle attività previste dalle novelle di cui all'articolo 3-ter, relative alla stipula di contratti per differenza a due vie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
  Fa presente, inoltre, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-quinquies, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Gestore dei servizi energetici relativa al supporto operativo ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, è stata determinata ipotizzando un supporto per circa 450 istanze, l'utilizzo di due risorse senior, il cui costo annuo unitario è stimato in circa 100.000 euro lordi, e nove risorse junior, il cui costo annuo unitario è stimato in circa 60.000 euro lordi, nonché spese di funzionamento stimate in complessivi 10.000 euro.
  Segnala, inoltre, che alla riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nonché del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4-quinquies, si potrà provvedere senza pregiudizio per la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei predetti fondi.
  Rappresenta che sul bilancio della società Sport e salute S.p.A. residuano per l'anno in corso, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022, risorse complessivamente pari ad euro 4.762.000, come indicato nell'articolo 4-quinquies, comma 1, lettera b).
  Chiarisce, in aggiunta, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-bis, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica riferita al comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e, pertanto, il numero di veicoli di nuova immatricolazione ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel primo semestre 2025, ai quali continuerebbe ad applicarsiPag. 8 il regime vigente, è stato considerato pari al numero di immatricolazioni relative al primo trimestre sul totale annuo, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione mensile delle immatricolazioni per l'anno 2023, ipotizzando un tempo di consegna medio di circa tre mesi.
  Conferma, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ad opera dell'articolo 6, comma 2-ter, del provvedimento in esame con finalità di copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 2-bis, reca le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2281-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2025, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le società PagoPA e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa potranno provvedere allo svolgimento delle attività di gestione del contributo per l'acquisito di elettrodomestici loro affidate dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente provvedimento, nei limiti del compenso che sarà definito dalle convenzioni previste dal medesimo comma 109, che risulta congruo rispetto alle attività da svolgere;

    il Gestore dei servizi energetici potrà provvedere allo svolgimento delle attività previste dalle novelle di cui all'articolo 3-ter, relative alla stipula di contratti per differenza a due vie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-quinquies, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Gestore dei servizi energetici relativa al supporto operativo ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, è stata determinata ipotizzando un supporto per circa 450 istanze, l'utilizzo di due risorse senior, il cui costo annuo unitario è stimato in circa 100.000 euro lordi, e nove risorse junior, il cui costo annuo unitario è stimato in circa 60.000 euro lordi, nonché spese di funzionamento stimate in complessivi 10.000 euro;

    alla riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nonché del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4-quinquies, si potrà provvedere senza pregiudizio per la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei predetti fondi;

    sul bilancio della società Sport e salute S.p.A. residuano per l'anno in corso, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022, risorse complessivamente pari ad euro 4.762.000, come indicato nell'articolo 4-quinquies, comma 1, lettera b);

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-bis, è stata effettuata applicando la medesima metodologiaPag. 9 utilizzata nella relazione tecnica riferita al comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e, pertanto, il numero di veicoli di nuova immatricolazione ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel primo semestre 2025, ai quali continuerebbe ad applicarsi il regime vigente, è stato considerato pari al numero di immatricolazioni relative al primo trimestre sul totale annuo, sulla base dei dati riferiti alla distribuzione mensile delle immatricolazioni per l'anno 2023, ipotizzando un tempo di consegna medio di circa tre mesi;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ad opera dell'articolo 6, comma 2-ter, del provvedimento in esame con finalità di copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 2-bis, reca le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.