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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 aprile 2025
485.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 aprile 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
C. 2308-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere di competenza all'Assemblea, il testo del disegno di legge che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
  Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato in sede consultiva dalla Commissione che, sullo stesso, ha espresso, nella seduta del 16 aprile 2025, un parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, riferite all'articolo 7, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 9, e quattro condizioni riferite all'articolo 2, comma 3, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 18, comma 1, e all'articolo 19, comma 9.
  Evidenzia che tutte le predette condizioni sono state recepite dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato.
  Segnala, quindi, che, alla luce di tale circostanza, sono in questa fase oggetto dell'esame della Commissione le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro pubblico e privato nel corso dell'esame in sede referente.
  In proposito, fa presente che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, ad eccezione delle proposte 12.185, 17.02 e 21.3 presentate dal Governo.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.Pag. 9
  In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 2-ter, osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano, per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, le Autorità di bacino distrettuali a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022 e alla legge n. 213 del 2023, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Al riguardo, premesso che la coerenza tra i reclutamenti da effettuare e le risorse da utilizzare dovrà essere verosimilmente assicurata dall'apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla cui emanazione sono subordinati i reclutamenti, ritiene comunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), prevede che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive, possano coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita di proprio personale dipendente mediante il ricorso a contratti a tempo determinato di durata non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. Tali contratti si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa, come sancito dal comma 1, lettera e-bis). Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se agli oneri derivanti dal ricorso ai contratti a tempo determinato si provvederà con i risparmi di spesa derivanti dal collocamento in aspettativa non retribuita del personale dipendente.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 4-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alla prosecuzione dell'attività dei corpi civili di pace. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 125 del 2014.
  In proposito, rappresenta che il citato articolo 18, recante la disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ha previsto, al comma 2, lettera c), tra i mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia, un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non appare riconducibile alla riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa, dovendosi piuttosto configurare come utilizzo di risorse iscritte nel bilancio di previsione, fa presente che le predette risorse risultano attualmente iscritte sui distinti capitoli 2021, 2024, 2171, 2185, 7171 e 7172 dello stato di previsione del predetto Ministero. Considera, pertanto, necessario che il Governo chiarisca quale dei predetti capitoli di bilancio è oggetto di riduzione e fornisca assicurazioni in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività di cooperazione alle quali le risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 4, comma 7-bis, consente agli enti pubblici di ricerca di destinare determinate risorse finalizzate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera. A tal fine, gli enti interessati si avvalgono prioritariamentePag. 10 degli esiti delle procedure selettive già svolte nonché di nuovi bandi.
  Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse residue destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, posto che, qualora tali risorse, per effetto della decurtazione prevista, non risultassero congrue, si determinerebbero i presupposti per un successivo necessario rifinanziamento delle stesse.
  In merito all'articolo 4, commi da 9-ter a 9-sexies, rileva che le norme in esame istituiscono presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Le citate posizioni, fissate in numero non superiore a trentacinque, sono individuate, sulla base di un'aggregazione territoriale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Ai fini dell'istituzione delle posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a euro 2.496.149.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione indicata.
  Osserva, poi, che l'articolo 5-bis autorizza il Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della relativa dotazione organica, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitré dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante procedure concorsuali pubbliche. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute viene inoltre incrementato di 10 unità di personale non dirigenziale e a tal fine la dotazione finanziaria destinata alle esigenze dei predetti uffici è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dal 2025. Gli oneri complessivi derivanti dall'articolo sono indicati pari a 6.083.384 euro per il 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione degli importi della spesa autorizzata dal comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3, evidenziando altresì l'opportunità di intervenire sul testo in esame, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale e l'incremento dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione, entro un contingente massimo in modo da rendere la norma coerente con il limite massimo di spesa da essa stessa indicato.
  Relativamente all'articolo 6-bis, evidenzia che la disposizione autorizza l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», nei limiti della dotazione organica vigente, come determinata dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 20 del 2024 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale con procedura selettiva per titoli ed esame orale. Evidenzia che le richiamate disposizioni del citato decreto legislativo prevedono come decorrenza per la piena effettività del ruolo e della dotazione organica del personale dipendente dell'Autorità una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. Ricorda inoltre che l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo determina gli oneri derivati dall'istituzione della medesima Autorità in euro 1.683.000 per il 2025 e in euro 3.202.000 annui a decorrere dal 2026 e che la relativa relazione tecnica riferisce, altresì, all'esercizio 2026 la componente dei suddetti oneri concernente le assunzioni di personale non dirigente stimandone la relativa incidenza permanente in euro 1.543.354,27.Pag. 11
  Tanto premesso, considerato che l'autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche dovrebbe indicare anche le risorse con cui farvi fronte, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in parola facendo decorrere le relative assunzioni da una data non anteriore al 1° gennaio 2026, coerentemente con quanto previsto dalle soprarichiamate disposizioni, prescrivendo, altresì, che ai relativi oneri assunzionali si provvederà nell'ambito delle risorse già a tal fine stanziate a normativa vigente ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2024.
  Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato e integrato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto, che, per la funzionalità della Commissione RIPAM, ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un ufficio, articolato in due servizi con destinazione presso lo stesso di un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le modifiche apportate precisano che quindici delle suddette trenta unità di personale sono assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti; confermando per le restanti quindici unità, la relativa individuazione nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni. Infine, l'incidenza dei relativi oneri è stata rideterminata in aumento passando da euro 1.269.174 ad euro 1.663.105 per il 2025 e da euro 1.692.231 a euro 2.494.656 euro a decorrere dal 2026. Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 rileva che a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente è stata incrementata, rispetto al testo originario, la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, per un importo pari a 393.931 euro per l'anno 2025 e a 802.425 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ferma restando l'imputazione della relativa copertura finanziaria a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Analogamente, il successivo comma 4, ultimo periodo, dello stesso articolo 7 fa fronte ai maggiori oneri, rispetto a quelli indicati nel testo originario della medesima disposizione, derivanti dal recepimento di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta dello scorso 16 aprile in sede di esame del testo iniziale del presente decreto-legge. Ai predetti maggiori oneri, pari a 39.524 euro per l'anno 2025 e a 52.698 euro annui a decorrere dall'anno 2026, continua infatti a provvedersi mediante corrispondente riduzione del citato fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo rivolto in particolare alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  In tale quadro, ricorda che, come già evidenziato con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dal Governo, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.Pag. 12
  Al riguardo, segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato fondo risultava peraltro già accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 7 del testo iniziale del provvedimento in esame.
  Rammenta, altresì, che il medesimo fondo è oggetto di utilizzo ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, nonché di riduzione per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal successivo articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, nella misura di 181.703 euro per l'anno 2025.
  Tutto ciò considerato, sebbene il Governo nella seduta della Commissione del 16 aprile scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge abbia chiarito che il fondo in questione reca le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e la riduzione disposta da tali ultime disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, ritiene nondimeno necessario che il Governo fornisca una medesima conferma anche in relazione agli ulteriori utilizzi previsti da disposizioni introdotte nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 7, comma 4-bis, modifica l'assetto organico della struttura di missione per l'attuazione del cosiddetto Piano Mattei istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 4 del decreto-legge n. 161 del 2023. La norma, in particolare, rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente, aumenta da due a tre il numero dei relativi uffici dirigenziali non generali, incrementa corrispondentemente da due a tre il numero dei dirigenti non generali e riduce di un'unità, portandolo da quindici a quattordici unità, il contingente di personale non dirigenziale. Al riguardo, evidenzia che tale ristrutturazione organica appare astrattamente suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria. Sul punto ravvisa, pertanto, l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo.
  In merito all'articolo 7-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il contingente della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, di una unità di personale dirigenziale di livello generale autorizzando a tal fine una spesa pari 181.703 euro per l'anno 2025 e 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede, altresì, che al richiamato incarico non si applichino i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.
  Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-ter provvede agli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni già svolte in merito alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7 del provvedimento in esame.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, volto a dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di Pag. 13sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. In proposito, nel rilevare che l'intervento normativo in esame appare sostanzialmente riconducibile alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.
  Osserva, poi, che l'articolo 7-quater prevede che per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai fini della definizione per via negoziale della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, si applichino, a decorrere dal 2018, le disposizioni previste ai successivi commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 che individuano, rispettivamente, per le summenzionate categorie di personale dirigenziale la composizione delle delegazioni di parte pubblica e sindacale per la stipulazione di accordi sindacali. In fase di prima applicazione, sono inoltre estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate le modalità attuative già adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 46, con riferimento all'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Al riguardo, nel ricordare che alle richiamate disposizioni che hanno istituito per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate le aree negoziali previste per i dirigenti Forze di polizia a ordinamento civile, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ritiene comunque necessario che siano forniti elementi di informazioni volti ad escludere che la decorrenza delle modalità attuative delle menzionate aree nonché la disciplina attraverso queste ultime degli istituti normativi e dei trattamenti accessori fin dal 1° gennaio 2018 sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva che vengono, inoltre, apportate specifiche modifiche Codice dell'ordinamento militare, volte ad introdurre, tra le cause che possono determinare ai sensi del medesimo codice il collocamento in aspettativa del militare, anche l'aspettativa sindacale non retribuita, nonché la previsione, in base alla quale, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale viene equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, per effetto di tale equiparazione, per il personale in distacco sindacale, diversamente da quanto previsto nell'assetto vigente, venga esclusa la corresponsione della retribuzione.
  Relativamente all'articolo 8, comma da 8-bis a 8-quater, osserva preliminarmente che in tale ambito si prevede una serie di modifiche alle modalità di erogazione di contributi per investimenti sul territorio ai comuni. In particolare, vengono previste proroghe per l'affidamento dei lavori e per l'adozione dei decreti di revoca dei finanziamenti. Al riguardo, pur considerando che le proroghe sono comunque ricomprese nell'ambito dell'esercizio 2025, ritiene necessario acquisire conferma che tali proroghe siano compatibili con la dinamica delle spese prevista a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 10-ter, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza una spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzata a garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10-ter dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017. In proposito, Pag. 14segnala che tale disposizione ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito, per un importo massimo pari a 9,35 milioni di euro, a fronte della previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, censite, ai sensi del comma 578 del sopracitato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nella categoria catastale E/1, come immobili a destinazione particolare, e quindi esentati ex lege dal pagamento dell'IMU.
  Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non appare riconducibile alla riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa, fa presente che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca uno stanziamento iniziale pari a 4.066.000 euro per l'anno 2025 e a 4.166.000 euro per l'anno 2026.
  In proposito, osserva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risultano disponibili per l'anno in corso risorse, in termini di competenza, pari a 2.033.000 euro. Segnala altresì che, in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2023, che ha determinato il contributo annuo da erogare a decorrere dall'anno 2023 a ciascuno dei comuni beneficiari, il totale delle risorse da ripartire ammonta a 2.271.054,62 euro. Alla luce di tale circostanza, ferma restando l'opportunità di allineare gli stanziamenti di bilancio agli oneri da sostenere, sembrerebbe quindi possibile procedere alla riduzione prevista dalla disposizione in esame senza pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Fa presente, poi, che l'articolo 10-bis trasferisce i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario straordinario incaricato di specifiche attività in materia edilizia nell'area metropolitana di Napoli al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolgente attività amministrative, contabili e legali conseguenti a pregresse gestioni commissariali in Campania, che subentra nella titolarità della relativa contabilità speciale n. 1420. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella richiamata contabilità speciale nel limite complessivo di euro 1.000.000 fino al 31 dicembre 2028. Il gruppo di supporto tecnico giuridico del suddetto Commissario straordinario viene soppresso. Il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato per lo svolgimento dei compiti trasferiti e provvede ai medesimi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività della suddetta UTA viene, altresì, prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028.
  Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare le suddette previsioni di invarianza finanziaria evidenziando, in particolare, se vi siano le disponibilità finanziarie idonee a garantire il funzionamento dell'UTA per un ulteriore triennio alla luce delle funzioni trasferite.
  Relativamente all'articolo 10-quater, evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella rispettivamente di nove e di ventiquattro unità di personale non dirigenziale.
  Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla modalità applicative della disposizione in esame, considerato, da un lato, che la variazione della dotazione organica richiederà un successivo adeguamento del piano dei fabbisogni del personale e, dall'altro, che gli enti interessati rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato e, pertanto, l'eventualePag. 15 impiego dei loro avanzi di bilancio per far fronte all'adeguamento del citato piano, comporterebbe effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Osserva, poi, che l'articolo 11, comma 3-octies, interviene sull'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024, relativo all'incorporazione della società SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In particolare, l'emendamento sostituisce il comma 10 del citato articolo 9-quater prevedendo che, al termine del processo di inquadramento dei dipendenti di SIN Spa, disciplinato dai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'AGEA venga incrementata in base al numero effettivo di dipendenti a tempo indeterminato trasferiti dall'ex società. La norma introduce poi tre nuovi commi, 10-bis, 10-ter e 10-quater. Il comma 10-bis autorizza l'AGEA, dal 2025, ad assumere tre dirigenti non generali a tempo pieno e indeterminato tramite concorsi pubblici, finanziati con risorse già stanziate nel bilancio SIN Spa e trasferite all'Agenzia. In proposito, ritiene opportuno acquisire una valutazione degli effetti delle predette assunzioni sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, da momento che l'AGEA, a differenza della società SIN Spa, rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Il comma 10-ter consente ulteriori assunzioni di due dirigenti non generali, oltre i limiti assunzionali vigenti, e di trentasei unità di personale non dirigenziale, suddivise tra dieci unità di personale di elevate professionalità, tredici funzionari e tredici assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica. Infine, il comma 10-quater autorizza la relativa spesa per i concorsi e le assunzioni previste al comma 10-ter: 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, 76.878,85 euro per l'anno 2025 e 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e 17.290 euro per l'anno 2025 e 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del articolo 9-quater novellato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la lettera b), capoverso comma 10-quater, del comma 3-bis dell'articolo 11, autorizza la spesa complessiva di 878.426,85 euro per l'anno 2025 e di 2.797.215,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024.
  Al riguardo, rileva in via preliminare che il citato comma 7 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024 non reca un'autorizzazione di spesa, ma si limita ad autorizzare, nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, nell'AGEA, il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire, a decorrere dall'anno 2024, sul capitolo 1525 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su cui sono iscritte le risorse da assegnare ad AGEA, le somme da assegnare a SIN Spa, stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione.
  Ciò posto, evidenzia che il predetto capitolo 1525 reca, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, uno stanziamento pari a 179.988.486 euro per l'anno 2025, 157.897.264 euro per l'anno 2026 e 156.668.964 euro per l'anno 2027.
  Rileva inoltre che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1525 risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità in misura pari a 96.963.140 euro.
  Posto che la disposizione in esame fa riferimento al trasferimento sul medesimo capitolo delle risorse stanziate sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2024, segnala altresì che, da un'interrogazione effettuata presso la summenzionata banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in prossimità della data Pag. 16di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, le disponibilità residue sul capitolo 1982, relativo alle somme da assegnare alla SIN Spa, ammontavano a 10.615.000 euro.
  Tanto premesso, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo, in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse individuate dalla disposizione in esame e alla possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alle finalità alle quali le medesime risultano preordinate a legislazione vigente.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 11-bis prevede, tra l'altro, la riduzione di trentaquattro unità, da 7.846 a 7.812, della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ripartita tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, incrementando contestualmente di otto unità, da ottantasei a novantaquattro, le posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale fine il predetto Ispettorato è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato otto unità di personale dirigenziale non generale. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
  Al riguardo, osserva che le disposizioni in esame non definiscono puntualmente le qualifiche delle unità di personale oggetto di riduzione, ma solo quelle da incrementare di cui viene previsto il reclutamento. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la compensatività delle modifiche previste, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la norma non indica a quanto ammonti l'onere per assunzioni in relazione al quale l'Ispettorato nazionale del lavoro deve provvedere alla corrispondente riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024.
  In merito all'articolo 12, comma 1-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame estende alle somme corrisposte negli anni dal 2021 al 2024 il regime transitorio di non ripetibilità degli emolumenti previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, previsto a legislazione vigente per le somme corrisposte fino al 31 dicembre 2020.
  Ricorda che alle disposizioni oggetto di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari e che la norma in esame si limita ad estenderne l'applicabilità ai quattro anni successivi al 31 dicembre 2020, limite temporale originariamente previsto dalle disposizioni novellate.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che, con riferimento alle somme di cui viene prevista la non ripetibilità, non siano stati scontati effetti di maggiore entrata in relazione alla restituzione delle somme medesime.
  Osserva, altresì, che l'articolo 12, commi da 1-ter a 1-sexies, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applichi altresì ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, specificamente indicate dalle disposizioni. Gli infortuni e le malattie professionali denunciati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ai dipendenti delle amministrazioni sopra individuate, continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'INAIL. In caso contrario, si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentementePag. 17 dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.
  Al riguardo, osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare, in capo all'INAIL, minori entrate contributive in virtù del venir meno dell'obbligo di pagamento dei relativi premi assicurativi. Peraltro, fa presente che le amministrazioni interessate al passaggio alla forma speciale di assicurazione sono tutte ricomprese nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò stante, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 12, commi da 10-quater a 10-octies, evidenzia preliminarmente che la norma assegna un dirigente non generale alla segreteria tecnica operativa presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse già stanziate a normativa vigente per provvedere a specifiche assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso il medesimo dicastero. Viene, altresì, rideterminata l'entità del contingente di personale dirigenziale assegnato all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il predetto Ministero, con la nuova assegnazione di un dirigente generale e la riduzione da due a uno del numero dei dirigenti non generali.
  A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 215.276 per il 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dal 2026, alla quale si provvede con la riduzione, da cinquanta a quarantadue unità, del contingente di personale di Area III di cui è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero in riferimento, da parte dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2022, nonché rideterminando e rimodulando la relativa autorizzazione di spesa prevista al comma 3 del medesimo articolo, portandola da euro 3.069.784 a decorrere dal 2025, a euro 2.854.508 per il 2025 e a euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026. Infine, viene previsto che le procedure di reclutamento di quindici funzionari presso il Ministero, autorizzate dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 197 del 2022 per il biennio 2023-2024, siano estese anche al 2025 e che il previsto conferimento di due incarichi dirigenziali non generali, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, consentito dalla medesima disposizione, sia riferito ad un'unità di personale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire i dati sottostanti sia alla determinazione degli oneri sia alle risorse utilizzate a copertura degli stessi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10-septies dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari ad euro 215.276 per l'anno 2025, ed euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022, ai sensi del comma 10-octies del predetto articolo 12. In proposito, rileva, in primo luogo, che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022 reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata all'assunzione di quindici unità di personale non dirigenziale, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero dello sviluppo economico, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area III, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami.
  Ciò posto, segnala altresì che il successivo comma 10-octies reca una novella al suddetto articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022, volta a diminuire, da cinquanta a quarantadue, il numero di unità di personale non dirigenziale che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere e a ridurre corrispondentementePag. 18 l'autorizzazione di spesa recata dalla predetta disposizione.
  In proposito, nel rilevare che, sotto il profilo formale, l'espressa modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022 disposta dal comma 10-octies della norma in esame non sembra rendersi necessaria, ove si consideri che la riduzione della predetta autorizzazione di spesa è già prevista dal precedente comma 10-septies, segnala la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.
  Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede in sede referente è stato modificato il comma 11 dell'articolo 12, precisando che tra il personale soggetto a eventuale risoluzione unilaterale del contratto da parte delle amministrazioni pubbliche, prevista al medesimo comma, siano compresi anche i pubblici dipendenti che sono stati sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o che abbiano chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003.
  Al riguardo, considerato che, con riferimento alle disposizioni modificate, la relazione tecnica aveva quantificato maggiori oneri valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, ai fini di tale valutazione, si sia tenuto conto anche dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, ora espressamente indicati come possibili destinatari delle disposizioni medesime.
  Osserva, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato il comma 14 dell'articolo 12. In particolare, si anticipa al 2025 la decorrenza delle assunzioni dei sessantotto assistenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso, si conferma per il 2026 la decorrenza delle assunzioni dei ventotto funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso e si dispone, a decorrere dal 2026, l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente non generale, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso.
  La disposizione prevede altresì l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente non generale e di trenta funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e mediante concorso, fissando in modo non univocamente interpretabile se la decorrenza della stessa vada riferita al 2025 o al 2026. Per lo svolgimento delle summenzionate procedure concorsuali è autorizzata, per il 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro.
  Al riguardo, premessa l'esigenza di chiarire la portata applicativa della disposizione con riguardo alle assunzioni da ultimo menzionate, per quanto concerne gli oneri assunzionali recati dalla norma, ritiene che andrebbe chiarita, come per altro effettuato dalla relazione tecnica con riferimento al testo originario del decreto-legge, la consistenza dei budget assunzionali utilizzabili anche con riguardo alle ulteriori assunzioni previste, vale a dire due dirigenti non generali e trenta funzionari.
  Ritiene che si dovrebbe valutare, inoltre, anche con riguardo al testo in esame l'opportunità di modificarlo, al fine di ricondurre l'autorizzazione all'assunzione delle suddette unità di personale entro un contingente massimo in modo da rendere la norma prudenzialmente compatibile con la riconduzione delle medesime assunzioni nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  In merito, infine, alla spesa autorizzata per far fronte alle procedure concorsuali, rinnova l'esigenza di acquisire i dati sottostanti la stima del relativo importo che, per altro, a fronte di un incremento di trentadue unità di personale da reclutare, non viene modificato rispetto a quello previsto Pag. 19nel testo iniziale, pari a euro 300.000 per il 2025.
  In merito all'articolo 12, commi da 15-quinquies a 15-novies, evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono specifici interventi in materia di politiche in favore della disabilità, quali l'estensione anche al 2026 della possibilità di conferire da parte dell'INPS incarichi per prestazioni professionali anche su base convenzionale a medici nel limite di spesa di euro 16.000.000; l'integrazione per euro 7.000.000 nel 2026 di un'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS per far fronte a spese di funzionamento; la rimodulazione delle spese di funzionamento riferite a specifiche procedure concorsuali autorizzate nei confronti dell'INPS; l'incremento di un'autorizzazione di spesa destinata alle attività dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, per euro 10.500.000 nel 2025, nonché l'incremento per euro 10.000.000 per il 2025 del fondo finalizzato a garantire attività formativa in materia di assistenza e di euro 1.000.000 per il 2025 per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Gli oneri derivanti da siffatte disposizioni sono indicati pari ad euro 26.500.000 per il 2025 e a euro 23.000.000 per il 2026, e agli stessi si provvede mediante le somme rivenienti dalla ridefinizione del cronoprogramma assunzionale e dalla rideterminazione delle autorizzazioni di spesa correlati a procedure concorsuali autorizzate nei confronti dell'INPS per il biennio 2024-2026 di cui al comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), che vengono indicate, al comma 15-novies, pari a euro 51.629.183 per il 2025 e a euro 50.175.700 per il 2026.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire i dati sottostanti sia alla determinazione degli oneri sia alle risorse utilizzate a copertura di questi ultimi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 15-novies dell'articolo 12 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari nel complesso a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), del medesimo articolo 12, pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
  Al riguardo, rileva che le risorse utilizzate a copertura sono quelle derivanti dalla rimodulazione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, disposta dalla citata lettera b), numero 1), del comma 15-sexies dell'articolo 12 del presente provvedimento, relativa ad assunzioni di personale da parte dell'INPS. In particolare, in considerazione del differimento all'anno 2026 delle citate assunzioni previsto dalla norma in esame, la predetta autorizzazione di spesa, pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025, si rende ora integralmente disponibile, mentre per l'anno successivo essa viene ridotta da 215.371.872 euro a 165.196.120 euro, rendendo in tal modo disponibili risorse pari a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
  Ciò posto, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto che la disposizione prevede l'utilizzo di risorse per un importo superiore rispetto a quello degli oneri cui si intende provvedere, al fine di assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari – dovendo, con ogni evidenza, tale espressione intendersi riferita agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto –, giacché alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, in quanto relative ad assunzioni di personale, erano associati, sui medesimi saldi, effetti riflessi di segno positivo in termini di entrate fiscali e contributive.
  In merito all'articolo 12, comma 15-decies e 15-undecies, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2019, prevedono che il Ministero della cultura possa avvalersi della società Ales Spa, anche senza che sia impossibilitato ad utilizzare il proprio personale dipendente, fino al 2027. A tal fine, viene assegnato, oltre quanto già previsto a legislazione vigente, un contributo ad Ales Spa pari ad euro Pag. 20500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto. Ritiene, comunque, opportuno acquisire informazioni in merito alle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, nelle cui more l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2019 autorizza il citato ministero ad avvalersi della società Ales Spa.
  Relativamente all'articolo 12, commi 16-bis e 16-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, sebbene l'onere sia configurabile come limite massimo di spesa, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'onere medesimo.
  Fa presente, poi, che l'articolo 12, commi da 16-quater a 16-septies, reca specifiche modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare in materia di personale del Corpo delle Capitanerie di porto, finalizzate ad incrementare di un'unità la dotazione organica relativa agli ammiragli ispettori, con corrispondente adeguamento delle dotazioni organiche riferite agli ufficiali del ruolo normale e degli ammiragli del Corpo, facendo decorrere, in via straordinaria, dal 1° luglio 2025, la promozione aggiuntiva nel grado in riferimento. Per far fronte ai relativi oneri è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per il 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dal 2026, cui si provvede nei termini indicati dalla disposizione. Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti i dati e i parametri sottostanti la stima degli oneri recati dalle disposizioni.
  In merito all'articolo 12, commi 16-octies e 16-novies, rileva preliminarmente che le norme intervengono sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico, apportando specifiche modifiche all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 e all'articolo 66-bis, comma 3, della legge n. 89 del 1913.
  In particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, il nuovo comma 16-octies del provvedimento in esame prevede la possibilità per i notai di avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione di taluni atti, se informatici, prima che siano adottati i decreti attuativi recanti regole tecniche previsti dall'articolo 66-bis della legge sul notariato, nonché l'estensione di tale regime di conservazione anche alle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 62-ter della legge n. 89 del 1913, e per la tenuta di tutti i repertori e i registri cui il notaio è obbligato, formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge. Inoltre, viene previsto che la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato fornisca all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso anche allo scopo di consentire il trasferimento agli archivi notarili delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, nonché dei repertori e dei registri formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-bis della legge n. 89 del 1913. Viene altresì stabilito che, con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili, venga disciplinato non solo il trasferimento degli atti, ma anche delle copie informatiche, dei registri e dei repertori di cui al comma in esame, presso gli uffici periferici, e non più genericamente «le strutture», dell'Amministrazione degli archivi notarili.
  Al riguardo, considerato che le norme in esame potrebbero comportare nuovi adempimenti a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili, ritiene opportuno acquisire dal Governo elementi informativi volti ad assicurare che la predetta Amministrazione possa farvi fronte nell'ambito Pag. 21delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente, poi, che l'articolo 12, comma 16-quaterdecies, autorizza l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a incrementare la propria dotazione organica di 2 unità di personale dirigenziale non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al riguardo ritiene opportuno acquisire i dati sottostanti la determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento.
  Relativamente all'articolo 12, commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies, evidenzia preliminarmente che la norma in esame aumenta di tre unità il numero dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, portandolo da 36 a 39. I relativi sono determinati in euro 331.100 per il 2025 e in 993.300 euro annui a decorrere dal 2026. Al riguardo ritiene opportuno acquisire i dati sottostanti la determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 16-sexiesdecies dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies del medesimo articolo pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
  Al riguardo, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.
  Segnala che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione. Sul punto, segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, anche considerando la riduzione apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame. Ciò posto, nel segnalare l'opportunità di acquisire puntuali indicazioni sui capitoli di spesa oggetto di riduzione, ricorda che il Governo nella seduta della Commissione del 16 aprile scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge, ha fornito rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità del Fondo. Ritiene tuttavia necessario, anche con riferimento alla riduzione prevista dalla presente disposizione, acquisire una conferma circa la sussistenza delle relative disponibilità per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate.
  Relativamente all'articolo 12, comma 16-duodevicies e 16-undevicies, osserva preliminarmente che le disposizioni in esame Pag. 22dispongono che la riduzione del 25 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente prevista per l'anno 2025 per gli enti individuati dall'articolo 1, comma 830, dalla legge di bilancio per il 2025, non trovi applicazione per le facoltà assunzionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. Evidenzia che la predetta riduzione, invece, si applica ai medesimi soggetti nell'anno 2026. Sono, altresì, indicati gli oneri derivanti da tale previsione, pari a euro 2.250.000 per l'anno 2025, e la relativa copertura.
  Al riguardo, ritiene necessario che siano forniti i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 16-undevicies dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-duodevicies, pari a euro 2.250.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In proposito, rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 59.778.543 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta integralmente disponibile, per l'anno 2025, il predetto importo.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, anche considerando le ulteriori riduzioni operate, per la medesima annualità, da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente, poi, che l'articolo 12, comma 16-vicies semel, modifica il decreto-legge n. 248 del 2007 inserendo all'articolo 50, recante interventi a favore dei perseguitati politici e razziali, un nuovo comma, il 7-ter, con il quale si autorizza, per l'anno 2025, per lo svolgimento delle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz, l'ulteriore spesa di 556.960 euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa in esame, pari a 556.960 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In proposito, rappresenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, anche considerando le ulteriori riduzioni operate, per la medesima annualità, da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  Relativamente all'articolo 12-quinquies, evidenzia preliminarmente che la norma incrementa le risorse destinate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 902, della legge n. 197 del 2022, di euro 1.000.000 per il 2025, di euro 4.000.000 per il 2026 e di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2027. Viene, altresì, disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche prescindendo dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare, per il direttore centrale e il direttore che abbiano tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli Pag. 23per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. La cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta esclusa la ricollocazione presso gli organi di informazione e sicurezza, le Forze armate e le Forze di polizia. La ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al successivo comma 5. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle risorse dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022.
  Osserva, in proposito, che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma 899, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 3081 del citato stato di previsione e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 4.853.360 euro per l'anno 2025, di 7.195.020 euro per l'anno 2026 e di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta accantonato l'importo previsto a copertura per l'anno 2025, con disponibilità residue pari a 3.853.360 euro.
  Al riguardo, nell'evidenziare che l'utilizzo del Fondo in esame sembra sostanzialmente riconducibile alle finalità istitutive dello stesso, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza che ciò pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Inoltre, fa presente che il comma 5 dell'articolo 12-quinquies provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In proposito, ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie anche per le annualità successive, nonché in merito alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza che ciò pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del fondo medesimo, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate, per la stessa annualità, da altre Pag. 24disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato il comma 6 dell'articolo 14 rideterminando gli importi della spesa ivi autorizzata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, sopprimendo, con riferimento al 2025, l'originaria autorizzazione di spesa di 20 milioni e portando da 50 a 65 milioni quella prevista per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Viene, inoltre, conseguentemente adeguato il relativo dispositivo di copertura. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dalla predetta rimodulazione si provvede: quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006; quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
  Al riguardo, rileva in via preliminare che entrambi i fondi individuati ai fini della copertura degli oneri, erano già ridotti al fine di assicurare la copertura finanziaria del testo originario della disposizione.
  Ciò premesso, con riferimento alla prima modalità di copertura, nel rinviare alle considerazioni già svolte in merito e avuto altresì riguardo ai chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione del 16 aprile scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del presente decreto-legge, ritiene comunque necessario acquisire una conferma circa l'effettiva disponibilità delle ulteriori risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Quanto alla seconda modalità di copertura, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità finanziarie, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  In merito all'articolo 14, commi 6-bis e 6-ter, evidenzia che le norme in esame incrementano la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonché all'indennità accessoria relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa. In particolare, per quanto attiene al Ministero dell'interno, viene incrementata la dotazione finanziaria di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026. Per quanto attiene al Ministero della difesa, viene incrementata la dotazione finanziaria di euro 600.000 per l'anno 2025 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.
  Al riguardo, pur rilevando che gli oneri indicati costituiscono limiti di spesa, ritiene opportuno acquisire elementi informativi in merito alle dimensioni della platea destinataria della suddetta indennità accessoria nei due Ministeri e, più in generale, in merito alle modalità di calcolo dell'incremento della dotazione finanziaria previsto dalle norme in esame.
  Fa presente, poi, che l'articolo 14, comma 6-sexies, prevede che la determinazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per il personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia effettuata prendendo a riferimento il valore medio pro capite retributivo relativo non solo al personale di ruolo previsto dalla dotazione organica ma anche di quello in comando presso la medesima Agenzia. La disposizione disciplina quindi specifici aspetti che condizionano la suddetta rideterminazione in relazione all'incidenza del personale in Pag. 25prestito rispetto a quello di ruolo previsto dalla dotazione organica.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa la portata applicativa della disposizione, posto che la stessa appare suscettibile di introdurre degli elementi di rigidità nella determinazione delle dotazioni del suddetto Fondo destinato all'erogazione dei trattamenti accessori, che potrebbero causare effetti di maggior onere non considerati dalla disposizione medesima.
  In merito all'articolo 15-ter, osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano il Ministero dell'interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione a tutto il territorio nazionale della rete nazionale Te.T.Ra. destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 15-ter provvede agli oneri derivanti dalla spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2, pari a 7.639.145 euro per l'anno 2026, a 152.137.144 euro per l'anno 2027, a 147.532.357 euro per l'anno 2028 e a 82.078.200 euro per l'anno 2029, tramite le seguenti modalità: quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  In proposito, fa presente che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032 e che lo stesso Fondo è stato successivamente rifinanziato ad opera del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, mentre l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituto un ulteriore fondo destinato alla realizzazione di spese di investimento, il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
  Ciò posto rileva che le risorse rivenienti dalle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono state ripartite tra le diverse amministrazioni centrali interessate.
  In tale quadro, nel rilevare che la disposizione non indica espressamente a quale delle diverse amministrazioni coinvolte debba essere imputata la riduzione prevista, ritiene plausibile ritenere che detta amministrazione possa identificarsi nel Ministero dell'interno, al pari di quanto già accaduto in relazione alle disposizioni di analogo contenuto recate dall'articolo 35-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, che, al fine di assicurare, tra l'altro, la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, autorizzava una spesa di complessivi 65 milioni di euro per il biennio 2024-2025 e provvedeva alla relativa copertura finanziaria tramite le medesime modalità previste dalla norma in esame.
  Nella predetta circostanza, infatti, il Governo ebbe modo di precisare, nell'ambito della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, i singoli capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno,Pag. 26 dandone specifica evidenza in apposita tabella, sui quali erano iscritte le risorse rivenienti dalle citate autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, utilizzate con finalità di copertura.
  Tanto premesso, ritiene nondimeno necessario che il Governo, oltre a fornire una conferma in merito all'integrale imputabilità degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo 15-ter allo stato di previsione del Ministero dell'interno, chiarisca altresì quali sono i capitoli e piani gestionali da cui saranno attinte le occorrenti risorse finanziarie e i relativi importi, in analogia a quanto peraltro avvenuto in occasione di analoghe riduzioni delle medesime autorizzazioni di spesa operate in passato. In tale contesto, considera altresì necessario che il Governo fornisca una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e la possibilità di una loro riduzione senza pregiudizio per la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.
  In merito all'articolo 17-bis, commi 4 e 5, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, a decorrere dal 2026.
  Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, ritiene comunque opportuno acquisire i dati sottostanti l'incremento previsto della dotazione del Fondo risorse decentrate delle citate Agenzie.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 tramite le seguenti modalità: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate; quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
  Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 14.420.000 euro per l'anno 2025, si provvede, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 17-bis, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
  Al riguardo, per quanto attiene alla copertura finanziaria prevista dalle lettere a) e b) del comma 4, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo in ordine alle effettive disponibilità nei bilanci delle rispettive Agenzie.
  Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della successiva lettera c), segnala che l'articolo 14, comma 1, del presente decreto, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2025, un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rammenta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambitoPag. 27 del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025.
  A tal proposito, nel segnalare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario, risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità di cassa pari a 486.631.156 euro, ritiene, tuttavia, opportuno che il Governo confermi che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Osserva, poi, che l'articolo 17-ter istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive in materia di mercato dei capitali. Ai componenti della Cabina di regia, composta da vertici ministeriali ed altri soggetti pubblici, e ai partecipanti ai suoi lavori, rappresentanti di specifici interessi, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto alla Cabina di regia è istituita una struttura tecnica composta da un dirigente generale, due dirigenti non generali e venti unità di personale non dirigente dell'Area funzionari. Di tale personale cinque unità sono individuate tra i ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale di altre amministrazioni pubbliche mediante, tra l'altro, il suo collocamento in posizione di fuori ruolo nonché tra il personale della Guardia di finanza. Mediante convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, tale personale può essere tratto anche da società a partecipazione pubblica nonché attingendo a specifico personale in regime di diritto pubblico individuato dalla norma. La dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è corrispondentemente incrementata e all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per il 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026.
  Rileva, in proposito, la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione degli oneri retributivi relativi al personale dirigente e non dirigente della struttura di supporto, evidenziando, in particolare, che conformemente al dettato della norma, questi sono determinati con riguardo al trattamento complessivo comprensivo, pertanto, delle rispettive componenti fondamentali e accessorie. Al riguardo, sulla base di tali elementi e parametri, non formula osservazioni.
  Evidenzia, peraltro, che, per effetto di un sub emendamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per tre anni rinnovabili, ulteriori 15 unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità. A copertura dei relativi oneri, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026.
  In proposito, ritiene necessario, da un lato, acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell'onere indicato, dall'altro, chiarire se tale onere sia comprensivo anche delle spese relative alle procedure concorsuali.
  Relativamente all'articolo 17-quater, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024, prevedono una riduzione, da 24 a 12 mesi continuativi, della permanenza nella qualifica richiesta ai fini delle stabilizzazioni effettuate dal Ministero della giustizia previste dal citato comma. Ai fini delle richiamate stabilizzazioni, già previste e finanziate a legislazione vigente, si prevede un aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia, in misura pari a 2.600 unità nell'area dei funzionari e a 400 unità nell'area degli assistenti, e si autorizza, altresì, una spesa di euro 800.000 per l'anno 2025 per l'espletamentoPag. 28 delle relative procedure selettive.
  Si dispone, inoltre, che, in deroga alla normativa vigente, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026.
  Viene, infine, previsto che, fino al 31 dicembre 2026, ai concorsi pubblici banditi per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria non si applicano le disposizioni che limitano l'assunzione degli idonei non vincitori di concorso di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa concernente le procedure selettive, sebbene l'onere sia configurabile come limite massimo di spesa, ritiene necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione in esame.
  Osserva, quindi, che l'articolo 19, comma 4-bis, dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016, alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle medesime regioni.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riallocazione delle risorse disponibili prevista dalla norma in oggetto non determini effetti peggiorativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, istituisce, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). La Struttura è diretta da un dirigente generale, con incarico conferibile anche a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, che coordina dodici unità di personale da assumere a tempo indeterminato, otto nell'Area funzionari e quattro nell'Area assistenti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del medesimo Ministero. Viene conseguentemente incrementata la dotazione organica dirigenziale del Ministero di 1 unità dirigenziale non generale. La Struttura può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, con compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La norma prevede a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa. Viene, altresì, incrementata la dotazione organica del medesimo Ministero di due posizioni di dirigente generale per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. La norma provvede agli oneri recati dalla disposizione con specifiche autorizzazioni di spesa. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero è autorizzato a conferire, anche a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, due incarichi dirigenziali non generali. La norma provvede, anche in tal caso, agli oneri recati dalla disposizione con specifiche autorizzazioni di spesa.
  Gli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sono quantificati in misura complessivamente pari a euro 710.826 per il 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dal 2026, e agli stessi si provvede ai sensi della medesima disposizione.
  Premesso che, con riguardo alle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al comma 2-bis, sarebbe opportuno inserire nel testo la prescrizione di un corrispondente aggiornamento delle relative dotazioni organiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come per altro previsto con riguardo alla posizione dirigenziale istituita dalla medesima norma, chiede al Governo di fornire i dati e i parametri sottostati la determinazione degli importi delle spese autorizzate dalle disposizioni in esame.Pag. 29
  In merito all'articolo 20, commi 2-septies e 2-octies, evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'assunzione a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di due dirigenti non generali ed incrementa di quattro unità fino al 31 dicembre 2026 il contingente di esperti di cui il Ministero può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 per l'attuazione del PNRR. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 152.479 per il 2025 e di euro 304.958 per il 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per il 2025 e di euro 200.000 per il 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 per il 2026 per l'erogazione dei buoni pasto. A copertura dei suddetti oneri si dispone l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 115 del 2022.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire i dati sottostanti la determinazione dei suddetti oneri, ad esclusione di quelli relativi ai quattro esperti che sono agevolmente ricostruibili, posto che la richiamata norma del decreto-legge n. 80 del 2020 attribuisce agli stessi un compenso annuo di euro 50.000.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-octies dell'articolo 20 fa fronte agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al precedente comma 2-septies, complessivamente pari a 253.962 euro per l'anno 2025 e a 507.924 euro per l'anno 2026, attraverso un meccanismo in forza del quale l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 115 del 2022.
  Al riguardo, fa presente che tale ultima disposizione ha stabilito che le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione del precedente comma 1 dello stesso articolo 35-bis negli anni dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.
  Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione in commento non appare configurabile alla stregua di una riduzione di un'autorizzazione di spesa, facendo riferimento a risorse di bilancio che risultano nella disponibilità dell'amministrazione di riferimento, segnala l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine alla consistenza delle risorse residue di cui trattasi nella titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura finanziaria.
  Relativamente all'articolo 20, commi 2-novies e 2-decies, evidenzia preliminarmente che la norma in esame demanda all'adozione di un regolamento la disciplina di modalità tecniche per garantire l'accesso delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti nonché l'interoperabilità di tale strumento con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, precisando che, in caso di accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella citata Piattaforma, si provveda, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti. Le amministrazioni competenti attuano le disposizioni in riferimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo ritiene opportuno acquisire elementi di informazione che consentano di verificare la possibilità da parte delle amministrazioni coinvolte di poter stipulare le summenzionate convenzioni onerose nel rispetto della prevista clausola di invarianza finanziaria.
  Relativamente all'articolo 21-ter, evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 2025, il Ministero dell'università e della ricerca contribuirà con 4 milioni di euro annui al progetto già finanziato dalla legge n. 207 Pag. 30del 2024, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS, nell'ambito dei programmi per la cooperazione internazionale per l'innovazione nella ricerca oncologica avanzata. Agli oneri complessivi, pari a 4 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui alla legge n. 370 del 1999. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 21-ter fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 370 del 1999, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998.
  Al riguardo, osserva che il predetto articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Fondo integrativo speciale per la ricerca, per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, demandando ad un distinto provvedimento legislativo la determinazione delle risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura.
  L'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 370 del 1999 ha, pertanto, disposto un'autorizzazione di spesa pari a 40 miliardi di lire per l'anno 2000 e 50 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, per il rifinanziamento del suddetto Fondo. Successivi interventi legislativi hanno proceduto alla rideterminazione di tale autorizzazione di spesa.
  In tale quadro, rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 13.037.527 euro per l'anno 2025 e a 12.940.561 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  In proposito, osserva che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito del sopracitato capitolo 7310, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 aprile 2025 risultano disponibilità in misura pari a euro 13.888.222.
  Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame anche per le annualità successive al 2025, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa presente, poi, che l'articolo 21-quinquies, istituisce, per il 2025, un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 23.276.969 euro, destinato a interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate. Ai relativi oneri si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti e prioritariamente destinata a interventi straordinari contro le dipendenze di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105. Il Fondo sarà ripartito con decreto ministeriale tra Regioni e Province autonome in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale, con vincolo di destinazione per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024. Le prestazioni dovranno essere oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute.
  In merito agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del Fondo per garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazionePag. 31 dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, pari a euro 23.276.969 per l'anno 2025, si provvede mediante riassegnazione al medesimo Ministero, a valere sulle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023.
  Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha stabilito che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
  In proposito, rammenta che, in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023, concernente gli interventi relativi alla categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», di cui all'atto del Governo n. 232, presentato al Parlamento nella corrente legislatura, nella seduta del 3 dicembre 2024 della Commissione è stato evidenziato che l'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non avevano espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento è risultata pari a 79.592.039,29 euro e che, al netto delle risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari a 15.918.407,86 euro, la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, era stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», introdotta dagli articoli 7 e 8 del citato decreto-legge n. 105 del 2023.
  Nella medesima seduta è stato altresì precisato che, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, erano state accolte 33 istanze di accesso al contributo nell'ambito della citata categoria di interventi, per un importo complessivo di 10.396.662,14 euro e che, a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residuava l'importo di 53.276.969,29 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo e riferito a scelte non espresse dai contribuenti, sarebbe stato destinato con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri.
  Segnala che la disposizione non appare presentare profili problematici con riferimento a quanto previsto, su un piano generale, dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ai sensi del quale non possono essere utilizzate, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Nel caso di specie, infatti, la destinazione delle somme residue della quota a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti avviene nell'ambito delle finalità previste in via generale dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e individua, in tale contesto, una modalità di assegnazione delle predette somme, analogamente a quanto previsto, dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari Pag. 32a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
  Ciò posto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede la riassegnazione ai sensi delle disposizioni in commento, nonché elementi di informazione in merito all'eventuale sussistenza di ulteriori risorse residue non esaurite dagli interventi ammessi al contributo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate in merito ai profili finanziari del provvedimento, fa presente, in primo luogo, che il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 2-ter, assicurerà che al reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio, alla gestione delle acque e alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico si provvederà nell'ambito delle risorse di cui allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022, nonché delle risorse disponibili di cui alla legge n. 213 del 2023, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto della vigente dotazione organica.
  Evidenzia, altresì, che le amministrazioni pubbliche provvederanno alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura delle vacanze organiche conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita di proprio personale dipendente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dal predetto collocamento in aspettativa non retribuita, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui alla medesima lettera e-bis.
  Per quanto concerne le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-bis, relative alla prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013, osserva che queste sono state quantificate sulla base delle risorse effettivamente utilizzate nell'ambito dei cicli di sperimentazione già completati, sono iscritte sul capitolo 2185, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e possono essere utilizzate senza compromettere l'erogazione di contributi e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo già pianificate e programmate.
  Chiarisce, inoltre, che gli enti pubblici di ricerca potranno utilizzare le risorse loro assegnate destinate alla valorizzazione del proprio personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente, anche al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera, ai sensi di quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 4, senza pregiudicare gli interventi di valorizzazione del personale previsti a legislazione vigente.
  Assicura che la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 4, comma 9-sexies, derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di due fondi destinati, rispettivamente, alla copertura della retribuzione tabellare e al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della figura del dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituito dal precedente comma 9-ter, è stata effettuata secondo criteri di prudenzialità, ipotizzando l'istituzione di un numero di posizioni pari al limite massimo di trentacinque stabilito dal comma 9-quater del medesimo articolo e considerando una spesa annua pro capite pari a circa 143.855 euro.
  Evidenzia, altresì, che la spesa autorizzata dall'articolo 5-bis, comma 1, per il reclutamento, da parte del Ministero della salute, del contingente di otto dirigenti di Pag. 33seconda fascia, ventitré dirigenti sanitari e novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, da reclutare in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è stata quantificata considerando le retribuzioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e applicando l'incremento del 5,40 per cento previsto dal contratto collettivo di lavoro per il triennio 2025-2027.
  Chiarisce che la quantificazione dell'incremento, disposto dall'articolo 5-bis, comma 3, della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute è stata effettuata tenendo conto dell'incremento, in misura pari a dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente di cui al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute disposta dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis, nonché della disponibilità, nell'ambito del capitolo 1003 dello stato di previsione del predetto Ministero, di 1.305.743 euro.
  Ancora, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 6-bis in materia di assunzioni di personale non dirigenziale da parte dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare le modalità di reclutamento del medesimo personale, che avrà luogo nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024.
  Osserva che la rideterminazione in aumento degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, è stata effettuata tenendo conto degli oneri derivanti dal medesimo comma 1, primo periodo, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, per il reclutamento di quindici delle trenta unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rafforzare le attività della Commissione RIPAM, quantificati sulla base del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva e degli incrementi previsti per la tornata contrattuale relativa al triennio 2025-2027.
  Assicura che il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, nonché agli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'articolo 7-ter, senza pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.
  Con riferimento agli oneri derivanti dall'aumento da due a tre unità del contingente del personale dirigenziale non generale assegnato alla struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, previsto dall'articolo 7, comma 4-bis, lettera b), segnala che si provvederà attraverso i risparmi di spesa, quantificabili in circa 213.100 euro annui, derivanti dalla riduzione, da quindici a quattordici, del contingente di personale non dirigenziale della medesima struttura di missione, nonché dalla previsione che l'incarico di coordinatore della stessa struttura sarà svolto a titolo gratuito.
  Rileva, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento di una unità di personale dirigenziale di livello generale del contingente della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 7-ter, è stata effettuata considerando il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che, per l'anno 2025, il predetto incremento è autorizzato dalla disposizione in esame a decorrere dal 1° giugno 2025.
  Osserva poi che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dall'articolo 7-ter del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 7-quater, comma 1, segnala che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono essenzialmente volte a disciplinare la composizione delle delegazioni che partecipano alle procedure negoziali per la stipulazione degli accordi sindacali relativi alle aree negoziali Pag. 34dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023.
  Fa presente che l'equiparazione della posizione di stato giuridico del distacco sindacale, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa, prevista per i militari dall'articolo 7-quater, comma 3, lettera b), opera, per espressa previsione della medesima norma, salvo che sia diversamente disposto e, pertanto, per l'aspettativa non retribuita continua ad applicarsi l'articolo 904-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a norma del quale il periodo di collocamento in aspettativa sindacale non dà diritto ad alcuna retribuzione, mentre per il distacco continua ad applicarsi l'articolo 913-bis del medesimo codice, ai sensi del quale il distacco sindacale dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  Le proroghe, disposte dall'articolo 8, comma 8-bis, in materia di erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti previsti dalle leggi di bilancio per il 2019, per il 2020 e per il 2022, non sono suscettibili di determinare un'alterazione della dinamica delle spese per i suddetti contributi rispetto a quella prevista a legislazione vigente, trattandosi di proroghe ricomprese nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025.
  Evidenzia che la riduzione, per gli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017, alla compensazione del minor gettito, derivante dalla previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 10-ter del decreto in esame, non è suscettibile di pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente.
  Con riguardo all'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge attività amministrative, contabili e legali conseguenti a pregresse gestioni commissariali in Campania, chiarisce che tale struttura potrà provvedere per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2028, all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, trasferite alla predetta Unità dall'articolo 10-bis del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, di quelle giacenti nella contabilità speciale n. 5148 e nella contabilità speciale 1420, nella cui titolarità l'Unità subentra per effetto di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 10-bis.
  Rileva, inoltre, che gli incrementi delle dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella, previsti dall'articolo 10-quater, saranno realizzati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
  Rappresenta, ancora, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-octies, lettera b), che autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale di livello dirigenziale non generale a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura-SIN S.p.a. e trasferite al fondo di dotazione della medesima Agenzia non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  In tale quadro, chiarisce che si provvederà agli oneri derivanti dalle ulteriori assunzioniPag. 35 presso la medesima Agenzia previste dal comma 10-ter del medesimo articolo 11 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e trasferite sul capitolo 1525 del medesimo stato di previsione ai sensi del comma 7 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024, che possono essere utilizzate senza recare pregiudizio alle finalità alle quali esse risultano preordinate a legislazione vigente.
  Fa presente che, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), l'Ispettorato nazionale del lavoro provvederà mediante corrispondente riduzione del budget assunzionale disponibile, che al 31 dicembre 2024 ammonta a 6.340.757 euro, corrispondenti a centoquaranta nove unità di personale con qualifica di assistente amministrativo, essendo al contempo prevista la diminuzione di trentaquattro unità della dotazione organica dell'Istituto.
  Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, volte a disciplinare il regime transitorio di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, rileva che non sono stati ascritti effetti finanziari e, pertanto, l'estensione, ad opera dell'articolo 12, comma 1-bis, del provvedimento in esame, del medesimo regime alle somme corrisposte negli anni dal 2021 al 2024 non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili finanziari concernenti le disposizioni dell'articolo 12, commi da 1-ter a 1-sexies, relative all'iscrizione di pubbliche amministrazioni alla gestione per conto dello Stato dell'assicurazione presso l'INAIL, segnala che queste non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano a confermare la platea dei soggetti pubblici interessati dalla predetta gestione, al fine di superare le incertezze esistenti nell'applicazione della vigente normativa e prevenire il relativo contenzioso.
  Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10-quater, lettera b), ricorda che questa è stata effettuata sulla base dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al personale interessato del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Ciò posto, evidenzia che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal sopracitato articolo 12, comma 10-quater, lettera b).
  Rappresenta, quindi, che l'inserimento, nell'ambito dell'articolo 12, comma 11, di una nuova categoria di dipendenti soggetti alla possibile risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto alla predetta risoluzione si provvederà nel limite del 15 per cento del personale in possesso dei necessari requisiti, già previsto dal medesimo comma 11.
  Assicura che il budget assunzionale derivante dai risparmi relativi alla cessazione dal servizio di personale negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 utilizzato ai fini delle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, è pari a 4.385.012,33 euro e il budget per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, derivante dalle cessazioni dal servizio nei medesimi anni, è pari a 1.272.390,19 euro e sono idonei ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal medesimo comma 14.
  Per quanto concerne gli oneri derivanti dai commi 16-quater e 16-sexies dell'articolo 12, in materia di incremento della dotazione organica degli ammiragli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, chiarisce che si è proceduto alla quantificazione, rispettivamente, considerando la differenza tra la retribuzione annua di un ammiraglio ispettore e un contrammiraglio,Pag. 36 parametrata su sette mensilità, nonché considerando l'ammontare annuo della retribuzione lorda spettante a un ammiraglio ispettore, attesa la necessità di procedere alla ulteriore promozione aggiuntiva da ammiraglio ispettore con decorrenza dal 1° luglio 2025. Sul punto, segnala che la predetta ulteriore promozione aggiuntiva, da effettuare in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oltre a rendere il numero degli ammiragli ispettori coerente con le posizioni organizzative per tale grado già previste a legislazione vigente, garantirà, in aderenza al principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione, che vi sia piena corrispondenza tra grado rivestito e incarico assunto, ponendo termine in tal modo a contenziosi scaturenti dal disallineamento discendente dall'impiego di ufficiali destinati ad assumere un incarico superiore rispetto al grado rivestito. Per effetto di tali disposizioni, infatti, con le due promozioni ad ammiraglio ispettore che avverranno il 1° luglio 2025 si avrà un numero di ufficiali con tale grado pari al numero delle posizioni organizzative oggi esistenti.
  Rappresenta, peraltro, che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 16-octies, in materia di conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento all'Amministrazione degli archivi notarili.
  Segnala, quindi, che gli oneri derivanti dall'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, previsto dall'articolo 12, comma 16-quaterdecies, sono stati quantificati considerando i trattamenti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva, applicando altresì gli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 e il triennio 2025-2027.
  Evidenzia, poi, che gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 16-undevicies, che esclude le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Fondazioni lirico-sifoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale dall'applicazione, per l'anno 2025, della riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni nell'anno precedente, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi alle predette cessazioni.
  Per quanto attiene al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 16-sexiesdecies e dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, assicura che questo reca le necessarie disponibilità e che le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Rammenta che le autorizzazioni di spesa riferite a investimenti da parte delle amministrazioni centrali, ridotte con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 2, recano le necessarie disponibilità finanziarie e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Assicura, poi, che i bilanci dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recano le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 17-bis, comma 4.
  Rammenta che gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto e quinto periodo, sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento previsto del medesimo personale e dei corrispondenti trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva.
  Precisa, poi, che gli oneri derivanti dalle procedure selettive espletate dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 1, sono stati quantificati ipotizzando una spesa di euro 276.500 per la progettazione dell'intervento, i servizi per la ricezione delle domande e la produzionePag. 37 dei quesiti, euro 444.000 per le spese relative ai locali per lo svolgimento delle prove e ai servizi generali, euro 69.500 per la commissione ed euro 10.000 per la vigilanza.
  Osserva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 19, comma 4-bis, che prevedono il trasferimento delle disponibilità residue del fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario competente per gli interventi da realizzare nei medesimi territori, non determinano effetti peggiorativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente.
  Con riguardo agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposte dall'articolo 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-septies, chiarisce che questi sono stati determinati sulla base dei trattamenti economici da riconoscere in base alla legislazione vigente, nonché delle stime delle spese di funzionamento delle relative strutture amministrative.
  Fa presente, infine, che i Fondi di cui all'articolo 1, comma 199, e all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, il Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022, il Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, nonché il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, recano le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle riduzioni disposte, con finalità di copertura o di compensazione degli effetti finanziari, dal provvedimento in esame, senza che le medesime riduzioni pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2308-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 2-ter, assicurerà che al reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio, alla gestione delle acque e alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico si provvederà nell'ambito delle risorse di cui allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge n. 197 del 2022, nonché delle risorse disponibili di cui alla legge n. 213 del 2023, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto della vigente dotazione organica;

    le amministrazioni pubbliche provvederanno alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura delle vacanze organiche conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita di proprio personale dipendente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dal predetto collocamento in aspettativa non retribuita, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui alla medesima lettera e-bis);

    le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-bis, relative alla prosecuzionePag. 38 delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013, sono state quantificate sulla base delle risorse effettivamente utilizzate nell'ambito dei cicli di sperimentazione già completati, sono iscritte sul capitolo 2185, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e possono essere utilizzate senza compromettere l'erogazione di contributi e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo già pianificate e programmate;

    gli enti pubblici di ricerca potranno utilizzare le risorse loro assegnate destinate alla valorizzazione del proprio personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente, anche al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera, ai sensi di quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 4, senza pregiudicare gli interventi di valorizzazione del personale previsti a legislazione vigente;

    la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 4, comma 9-sexies, derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di due fondi destinati, rispettivamente, alla copertura della retribuzione tabellare e al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della figura del dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituito dal precedente comma 9-ter, è stata effettuata secondo criteri di prudenzialità, ipotizzando l'istituzione di un numero di posizioni pari al limite massimo di trentacinque stabilito dal comma 9-quater del medesimo articolo e considerando una spesa annua pro capite pari a circa 143.855 euro;

    la spesa autorizzata dall'articolo 5-bis, comma 1, per il reclutamento, da parte del Ministero della salute, del contingente di otto dirigenti di seconda fascia, ventitré dirigenti sanitari e novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, da reclutare in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è stata quantificata considerando le retribuzioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e applicando l'incremento del 5,40 per cento previsto dal contratto collettivo di lavoro per il triennio 2025-2027;

    la quantificazione dell'incremento, disposto dall'articolo 5-bis, comma 3, della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute è stata effettuata tenendo conto dell'incremento, in misura pari a dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente di cui al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute disposta dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis, nonché della disponibilità, nell'ambito del capitolo 1003 dello stato di previsione del predetto Ministero, di 1.305.743 euro;

    le disposizioni di cui all'articolo 6-bis in materia di assunzioni di personale non dirigenziale da parte dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare le modalità di reclutamento del medesimo personale, che avrà luogo nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024;

    la rideterminazione in aumento degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, è stata effettuata tenendo conto degli oneri derivanti dal medesimo comma 1, primo periodo, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, per il reclutamento di quindici delle trenta unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rafforzare le attività della Commissione RIPAM, quantificati sulla base del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva e degli incrementi previsti per la tornata contrattuale relativa al triennio 2025-2027;

    il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca le Pag. 39disponibilità necessarie a far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, nonché agli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'articolo 7-ter, senza pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo;

    agli oneri derivanti dall'aumento da due a tre unità del contingente del personale dirigenziale non generale assegnato alla struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, previsto dall'articolo 7, comma 4-bis, lettera b), si provvederà attraverso i risparmi di spesa, quantificabili in circa 213.100 euro annui, derivanti dalla riduzione, da quindici a quattordici, del contingente di personale non dirigenziale della medesima struttura di missione, nonché dalla previsione che l'incarico di coordinatore della stessa struttura sarà svolto a titolo gratuito;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento di una unità di personale dirigenziale di livello generale del contingente della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 7-ter, è stata effettuata considerando il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che, per l'anno 2025, il predetto incremento è autorizzato dalla disposizione in esame a decorrere dal 1° giugno 2025;

    il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dall'articolo 7-ter del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità;

    le disposizioni dell'articolo 7-quater, comma 1, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono essenzialmente volte a disciplinare la composizione delle delegazioni che partecipano alle procedure negoziali per la stipulazione degli accordi sindacali relativi alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023;

    l'equiparazione della posizione di stato giuridico del distacco sindacale, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa, prevista per i militari dall'articolo 7-quater, comma 3, lettera b), opera, per espressa previsione della medesima norma, salvo che sia diversamente disposto e, pertanto, per l'aspettativa non retribuita continua ad applicarsi l'articolo 904-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a norma del quale il periodo di collocamento in aspettativa sindacale non dà diritto ad alcuna retribuzione, mentre per il distacco continua ad applicarsi l'articolo 913-bis del medesimo codice, ai sensi del quale il distacco sindacale dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;

    le proroghe, disposte dall'articolo 8, comma 8-bis, in materia di erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti previsti dalle leggi di bilancio per il 2019, per il 2020 e per il 2022, non sono suscettibili di determinare un'alterazione della dinamica delle spese per i suddetti contributi rispetto a quella prevista a legislazione vigente, trattandosi di proroghe ricomprese nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025;

    la riduzione, per gli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017, alla compensazione del minor gettito, derivante dalla previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 10-ter Pag. 40del decreto in esame, non è suscettibile di pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente;

    l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge attività amministrative, contabili e legali conseguenti a pregresse gestioni commissariali in Campania, potrà provvedere per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2028, all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, trasferite alla predetta Unità dall'articolo 10-bis del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, di quelle giacenti nella contabilità speciale n. 5148 e nella contabilità speciale 1420, nella cui titolarità l'Unità subentra per effetto di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 10-bis;

    gli incrementi delle dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella, previsti dall'articolo 10-quater, saranno realizzati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, come previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-octies, lettera b), che autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale di livello dirigenziale non generale a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura-SIN S.p.a. e trasferite al fondo di dotazione della medesima Agenzia non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    agli oneri derivanti dalle ulteriori assunzioni presso la medesima Agenzia previste dal comma 10-ter del medesimo articolo 11 si provvederà a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e trasferite sul capitolo 1525 del medesimo stato di previsione ai sensi del comma 7 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 63 del 2024, che possono essere utilizzate senza recare pregiudizio alle finalità alle quali esse risultano preordinate a legislazione vigente;

    al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), l'Ispettorato nazionale del lavoro provvederà mediante corrispondente riduzione del budget assunzionale disponibile, che al 31 dicembre 2024 ammonta a 6.340.757 euro, corrispondenti a 149 unità di personale con qualifica di assistente amministrativo, essendo al contempo prevista la diminuzione di 34 unità della dotazione organica dell'Istituto;

    alle disposizioni di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, volte a disciplinare il regime transitorio di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono stati ascritti effetti finanziari e l'estensione, ad opera dell'articolo 12, comma 1-bis, del provvedimento in esame, del medesimo regime alle somme corrisposte negli anni dal 2021 al 2024 non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    le disposizioni dell'articolo 12, commi da 1-ter a 1-sexies, relative all'iscrizione di pubbliche amministrazioni alla gestione per conto dello Stato dell'assicurazione presso l'INAIL, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano a confermare la platea dei soggetti pubblici Pag. 41interessati dalla predetta gestione, al fine di superare le incertezze esistenti nell'applicazione della vigente normativa e prevenire il relativo contenzioso;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10-quater, lettera b), è stata effettuata sulla base dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al personale interessato del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10-quater, lettera b);

    l'inserimento, nell'ambito dell'articolo 12, comma 11, di una nuova categoria di dipendenti soggetti alla possibile risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto alla predetta risoluzione si provvederà nel limite del 15 per cento del personale in possesso dei necessari requisiti, già previsto dal medesimo comma 11;

    il budget assunzionale derivante dai risparmi relativi alla cessazione dal servizio di personale negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 utilizzato ai fini delle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, è pari a 4.385.012,33 euro e il budget per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, derivante dalle cessazioni dal servizio nei medesimi anni, è pari a 1.272.390,19 euro e sono idonei ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal medesimo comma 14;

    gli oneri derivanti dai commi 16-quater e 16-sexies dell'articolo 12, in materia di incremento della dotazione organica degli ammiragli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, sono stati quantificati, rispettivamente, considerando la differenza tra la retribuzione annua di un ammiraglio ispettore e un contrammiraglio, parametrata su sette mensilità, nonché considerando l'ammontare annuo della retribuzione lorda spettante a un ammiraglio ispettore, attesa la necessità di procedere alla ulteriore promozione aggiuntiva da ammiraglio ispettore con decorrenza dal 1° luglio 2025;

    la predetta ulteriore promozione aggiuntiva, da effettuare in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oltre a rendere il numero degli ammiragli ispettori coerente con le posizioni organizzative per tale grado già previste a legislazione vigente, garantirà, in aderenza al principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione, che vi sia piena corrispondenza tra grado rivestito e incarico assunto, ponendo termine in tal modo a contenziosi scaturenti dal disallineamento discendente dall'impiego di ufficiali destinati ad assumere un incarico superiore rispetto al grado rivestito;

    per effetto di tali disposizioni, infatti, con le due promozioni ad ammiraglio ispettore che avverranno il 1° luglio 2025 si avrà un numero di ufficiali con tale grado pari al numero delle posizioni organizzative oggi esistenti;

    le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 16-octies, in materia di conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento all'Amministrazione degli archivi notarili;

    gli oneri derivanti dall'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, previsto dall'articolo 12, comma 16-quaterdecies, sono stati quantificati considerando i trattamenti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva, Pag. 42applicando altresì gli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 e il triennio 2025-2027;

    gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 16-undevicies, che esclude le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Fondazioni lirico-sifoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale dall'applicazione, per l'anno 2025, della riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni nell'anno precedente, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi alle predette cessazioni;

    il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 16-sexiesdecies, e dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le autorizzazioni di spesa riferite a investimenti da parte delle amministrazioni centrali, ridotte con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 2, recano le necessarie disponibilità finanziarie e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

    i bilanci dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recano le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 17-bis, comma 4;

    gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 3, quarto e quinto periodo, sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento previsto del medesimo personale e dei corrispondenti trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva;

    gli oneri derivanti dalle procedure selettive espletate dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 1, sono stati quantificati ipotizzando una spesa di euro 276.500 per la progettazione dell'intervento, i servizi per la ricezione delle domande e la produzione dei quesiti, euro 444.000 per le spese relative ai locali per lo svolgimento delle prove e ai servizi generali, euro 69.500 per la commissione ed euro 10.000 per la vigilanza;

    le disposizioni dell'articolo 19, comma 4-bis, che prevedono il trasferimento delle disponibilità residue del fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario competente per gli interventi da realizzare nei medesimi territori, non determinano effetti peggiorativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente;

    gli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposte dall'articolo 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-septies, sono stati determinati sulla base dei trattamenti economici da riconoscere in base alla legislazione vigente, nonché delle stime delle spese di funzionamento delle relative strutture amministrative;

    i Fondi di cui all'articolo 1, comma 199, e all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, il Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022, il Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, nonché il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, Pag. 43di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, recano le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle riduzioni disposte, con finalità di copertura o di compensazione degli effetti finanziari, dal provvedimento in esame, senza che le medesime riduzioni pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei medesimi Fondi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.55.