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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 maggio 2025
491.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 134

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente, in via preliminare, Pag. 135che il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. Fa presente, altresì, che il testo originario del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono corredate di relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 1 prevede che le consultazioni elettorali e referendarie da indire per il 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15; ciò in deroga al comma 399 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che le medesime operazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva come venga, quindi, precisato che, in caso di contemporaneo svolgimento nel 2025 di consultazioni referendarie ed elettorali amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti siano determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferme restando le specifiche maggiorazioni previste della legge n. 70 del 1980 con riferimento alle consultazioni che si svolgono contemporaneamente. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati, in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
  Con riguardo alle consultazioni che nel corso dell'anno 2025 si svolgeranno in modo non abbinato con referendum abrogativi, osserva che si prevede che i componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali ricevano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 70 del 1980, aumentati del 15 per cento, ai sensi di quanto previsto dal comma 3; ai relativi oneri che, sono determinati in euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese elettorali e referendarie, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
  Rileva che la relazione tecnica evidenzia che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporterà risparmi di spesa che vengono dalla stessa quantificati in 1,85 milioni, derivanti dalla differenza tra gli oneri complessivi determinabili, in 90,19 milioni di euro, in caso di svolgimento in date diverse dei due appuntamenti elettorali e quelli stimabili in 88,33 milioni di euro nell'ipotesi di svolgimento contestuale.
  Quanto agli oneri recati dal comma 3, fa presente che gli stessi vengono quantificati in via prudenziale nell'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie e turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Al riguardo, prende atto dei dati e dei parametri riportati nella relazione tecnica ai fini della suddetta quantificazione, di cui si verifica e conferma la congruità rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, considerata in particolare la disciplina dei compensi dei componenti dei seggi, nonché degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame al Senato a conferma degli stessi.
  Tanto premesso, rammenta che la previsione generale di estensione delle operazioni elettorali in riferimento anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, viene disposta in deroga al comma 399 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che prescrive che le medesime operazioni di votazione si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Come già rilevato nell'ambito dell'esame di analoghe disposizioni di precedenti provvedimenti che sono intervenute anch'esse in materia, derogando alla summenzionata norma, da ultimo l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, evidenzia che il Pag. 136comma 399 è parte di un insieme di misure alle quali sono ascritti effetti permanenti di risparmio per 100 milioni annui. Sul punto, rileva che andrebbe acquisita conferma dell'effettività dei risparmi in parola ai fini della definizione dei tendenziali di spesa a legislazione vigente.
  Inoltre, pur considerato quanto riferito al Senato con riguardo agli oneri derivanti dalla ulteriori esigenze di remunerazione delle ore di straordinario del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi, determinate dall'estensione dei tempi di votazione al lunedì, ovvero che questi saranno sostenuti utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente e, in particolare, quelle in corso di assegnazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, derivanti dal riparto del fondo elezioni, di cui al decreto interministeriale del 25 maggio 2023, valido per il triennio 2023-2025, rileva l'opportunità che venga, comunque, fornita una stima dei medesimi oneri. Specifica che la richiesta appare, per altro, necessaria anche con riferimento al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni di cui non viene fatta menzione nella Nota di chiarimento del Governo depositata nel corso dell'esame al Senato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 3, pari a 2.596.046 euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del predetto Ministero, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento iniziale pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Rileva che l'utilizzo delle risorse previsto dalla disposizione in commento è conforme alle finalità cui il predetto Fondo risulta preordinato e che lo stesso reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo operato, per finalità di copertura finanziaria, dal successivo articolo 2, comma 9. In particolare, rappresenta che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in corrispondenza alla data di pubblicazione del decreto-legge in esame, infatti, sul capitolo 3020 è stato accantonato un importo equivalente, per l'anno 2025, alla somma delle voci di copertura di cui al presente comma e al successivo articolo 2, comma 9. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 1-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, limitatamente all'anno 2025, derogano all'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo che, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella suddetta lista e il candidato a sindaco collegato, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, rispetto alla percentuale del 50 per cento prevista a legislazione vigente. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Specifica che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.
  In proposito, non formula osservazioni, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte, a parità di condizioni, per la validità delle elezioni, e quindi per la non ripetizione delle stesse, è prevista una partecipazione al voto del 40 per cento degli elettori, inferiore a quella del 50 per cento prevista dalla legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 1-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Pag. 137deputati, escludendo dalla composizione degli uffici elettorali i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale e incrementando il limite massimo di età dei componenti dei predetti uffici da 70 a 75 anni. Inoltre, fa presente che, attraverso una modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, recante Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, i suddetti dipendenti vengono altresì esclusi dagli uffici elettorali relativi all'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. In proposito, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Per quanto attiene all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame recano la disciplina sul diritto di voto per gli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Per esercitare il diritto di voto nel comune di domiciliazione temporanea rileva che gli elettori fuori sede devono presentare domanda almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle consultazioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Le norme recano inoltre la procedura con cui le amministrazioni comunali coinvolte provvedono al conseguente aggiornamento delle liste elettorali, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 5. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, osserva che si autorizzano i comuni ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto. Le frazioni eccedenti il predetto limite numerico sono distribuite in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 6. Il presidente e gli altri componenti della sezione elettorale speciale sono nominati dal sindaco. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 70 del 1980, ai sensi di quanto previsto dal comma 7. Per esprimere il proprio voto, fa presente che agli elettori fuori sede è richiesta, oltre che un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale, l'attestazione di ammissione al voto, ai sensi di quanto previsto dal comma 8.
  Specifica che la relazione tecnica, basandosi sui dati esposti nella Relazione della Commissione di esperti per l'analisi ed elaborazioni di proposte idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto che quantifica il bacino potenziale di elettori fuori sede in circa 4,9 milioni di cittadini, stima, ipotizzando un'affluenza del 50 per cento, in 3.062 il numero delle sezioni speciali da istituire. La medesima relazione tecnica riporta che l'onere totale per la costituzione di 3.062 sezioni speciali ammonta a euro 3.153.860 per l'anno 2025, dato un costo unitario di euro 1.030 per l'istituzione di una sezione speciale.
  Con riferimento alla quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione delle sezioni elettorali speciali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, come riportato dalla richiamata relazione tecnica, la quantificazione in oggetto è stata effettuata in via prudenziale potendosi verosimilmente ritenere che moltissimi comuni non riceveranno le almeno 800 richieste di ammissione al voto e, dunque, gestiranno gli elettori fuori sede assegnandoli, come elettori aggiunti, alle sezioni già esistenti. Per quanto concerne la maggiore attività delle amministrazioni comunali derivante dalle disposizioni in oggetto, non si effettuano rilievi, avendo il Governo confermato, nel corso dell'esame al Senato, che gli adempimenti previsti possano essere assorbiti nell'ambito delle risorse ordinariamente già assegnate. Infine, non ha osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni atteso il carattere ordinamentale delle stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 3.153.860 euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendumPag. 138, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rinviare agli elementi di informazione già forniti in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, e nel confermare che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in corrispondenza alla data di pubblicazione del decreto-legge in esame, sul capitolo 3020 è stato accantonato un importo equivalente, per l'anno 2025, alla somma delle voci di copertura di cui al citato articolo 1, comma 4, e al comma in esame, non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, fa presente che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale e al relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne. Al fondo è assegnata una dotazione pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che le norme prevedono inoltre, al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, l'istituzione di una posizione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 44.942 euro per l'anno 2025 e di 179.768 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
  Osserva che la relazione tecnica fornisce i dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, sia per potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale, sia per l'istituzione di una posizione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Ciò posto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e dei chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame al Senato, e atteso che le quantificazioni degli oneri risultano verificabili, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Al riguardo, segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale», che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento iniziale di 2.411.997 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Rammenta che la richiamata disposizione legislativa ha previsto, per finalità di perequazione, l'assegnazione di contributi in favore di amministrazioni provinciali e comunali per le quali le basi imponibili ovvero i proventi del gettito delle imposte e delle addizionali di rispettiva competenza, di cui al comma 1 del medesimo articolo 40 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, siano inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza.
  In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che, a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle province delle regioni a statuto ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, a valere sulle risorse del citato capitolo 1317 risultano da erogare solo i contributi in favore della provincia di Enna e della città metropolitana di Messina, pari, rispettivamente, a 863.538,73 euro e a 579.391,85 euro in Pag. 139ragione d'anno. In tale quadro, sul predetto capitolo 1317 sono state registrate a consuntivo, in ciascuno degli anni 2022 e 2023, economie di spesa per un importo di 969.066,42 euro, come risultante dalle relative leggi di approvazione del rendiconto generale dello Stato. Specifica che la relazione tecnica informa, altresì, che anche per l'anno 2024 sono attese a consuntivo economie di spesa per un medesimo importo. La relazione tecnica conclude, quindi, che il citato capitolo 1317 presenta le disponibilità necessarie per le erogazioni in favore dei suddetti enti locali, anche considerando l'importo utilizzato per finalità di copertura finanziaria, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame.
  Tutto ciò considerato, nel rilevare l'opportunità di adeguare l'importo delle spese autorizzate dal bilancio dello Stato agli effettivi fabbisogni da sostenere, prende atto della ricostruzione contenuta nella relazione tecnica e non formula osservazioni al riguardo. Fa presente, altresì, che il comma 4 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 3, pari a 44.942 euro per l'anno 2025 e a 179.768 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 4, infine, rileva preliminarmente che le norme in esame consentono all'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare di sottoscrivere le liste di candidati mediante modalità digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che le predette disposizioni prevedono, altresì, che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Ciò premesso, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame (vedi allegato).
  Rappresenta, inoltre, che l'estensione alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista dall'articolo 1, comma 1, non è suscettibile di incidere negativamente sui risparmi di spesa associati all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, considerato che, nel complesso, l'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie è suscettibile di determinare apprezzabili risparmi di spesa.
  Sottolinea, in particolare, che, anche alla luce della concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie, agli oneri connessi alla retribuzione del lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nonché del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, per il personale delle Forze di polizia, le risorse in corso di assegnazione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, derivanti dal riparto per il triennio 2023-2025, operato dal decreto interministeriale del 25 maggio 2023, del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti Pag. 140dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2362, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2029, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'estensione alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista dall'articolo 1, comma 1, non è suscettibile di incidere negativamente sui risparmi di spesa associati all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, considerato che, nel complesso, l'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie è suscettibile di determinare apprezzabili risparmi di spesa;

    in particolare, anche alla luce della concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie, agli oneri connessi alla retribuzione del lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni nonché del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, in particolare, per il personale delle Forze di polizia, le risorse in corso di assegnazione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, derivanti dal riparto per il triennio 2023-2025, operato dal decreto interministeriale del 25 maggio 2023, del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
C. 2329 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
  Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, osserva che l'articolo 1 amplia la categoria di cittadini stranieri che possono essere condotti nelle strutture concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania, in virtù della legge n. 14 del 2024 di ratifica del Protocollo sull'immigrazione concluso tra medesimi Paesi, adibite ad Hotspot e a Centri di permanenza per il rimpatrio. In particolare, sottolinea che, rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente, che prevede che presso le stesse strutture possano essere condotti solamente cittadini stranieri imbarcati su mezzi di autorità italiane, fuori dal mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che in tali strutture possano essere inviati anche cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati. Sottolinea Pag. 141che, al comma 2, nell'ambito della procedura del trattenimento dello straniero, viene, altresì, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida.
  Al riguardo, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito al comma 1, prendendo atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, ossia che quest'ultima non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e che, pertanto, alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine. Non ha osservazioni da formulare neppure in merito al comma 2, alla luce sia di quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità che alle relative incombenze l'Amministrazione dell'interno provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare già disponibili a legislazione vigente, sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2.
  Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che l'articolo reca una clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.
  Tanto premesso, non presentando il provvedimento profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che, a differenza di quanto sostenuto dalla relatrice, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi che non sono stati considerati, né tantomeno quantificati, in sede di predisposizione della relazione tecnica relativa al decreto-legge.
  In particolare, evidenzia come la neutralità finanziaria del provvedimento, assicurata dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 2 e asserita dalla relazione tecnica, non tenga conto dei costi di trasporto di migranti dai centri di permanenza per il rimpatrio situati in territorio italiano a quelli situati in territorio albanese. Ritiene, in proposito che l'ampliamento della categoria di cittadini stranieri che possono essere condotti nelle strutture concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania, ai sensi dell'articolo 1 della proposta in esame, determinerà necessariamente un numero di viaggi dall'Italia all'Albania superiore a quello che è stato considerato ai fini dell'applicazione della legge n. 14 del 202, che ha autorizzato la ratifica del Protocollo sull'immigrazione concluso tra i due menzionati Paesi.
  Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo se tale elemento sia stato opportunamente considerato e se sia in grado di fornire una stima del numero di viaggi che ci si attende di dover sostenere in relazione all'ampliamento della casistica di utilizzo dei centri situati in territorio albanese operato con la disposizione in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel sottolineare preliminarmente come già l'ammontare di risorse previsto dalla legge n. 14 del 2024 a copertura degli oneri recati dalla stessa fosse particolarmente ingente, condivide le considerazioni espresse dalla deputata Guerra, ritenendo che l'ampliamento del novero delle persone che possono essere condotte nei centri costituiti sul territorio albanese, disposto dal provvedimento in esame, determinerà verosimilmente, almeno nella fase di prima applicazione, un numero di viaggi superiore rispetto a quello originariamente stimato. Ritiene altresì che, in aggiunta ai predetti oneri, andrebbero, a suo avviso, considerati ulteriori costi derivanti dagli eventuali rimpatri dei soggetti condotti nelle strutture Pag. 142concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni espresse dai deputati testé intervenuti, sottolinea come, a suo avviso, il decreto-legge oggetto di esame non rispetti i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dal momento che, come si legge nella relazione illustrativa, esso è finalizzato a sfruttare pienamente le potenzialità delle strutture situate in Albania, di cui al Protocollo tra l'Italia e l'Albania ratificato con la legge n. 14 del 2024.
  Ciò premesso, ritiene che la relazione tecnica, nell'affermare la neutralità finanziaria del provvedimento, faccia esclusivamente riferimento agli eventuali oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture situate in territorio albanese con finalità di trattenimento dei cittadini stranieri e ometta di considerare, invece, gli eventuali maggiori oneri derivanti dal maggior numero di viaggi volti al trasferimento dei predetti soggetti.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel segnalare come il provvedimento in esame produca l'effetto di equiparare, di fatto, le strutture situate in Albania in forza del protocollo ratificato dalla legge n. 14 del 2024 a centri di permanenza per i rimpatri, rileva che, con la predetta legge di ratifica, non sono stati considerati eventuali oneri di ospedalizzazione per gli stranieri ospitati nelle predette strutture. Sottolinea, in proposito, come le modifiche apportate alla legge n. 14 del 2024 dal provvedimento in esame comportino la necessità di tener conto anche dei predetti costi di ospedalizzazione, non potendosi affatto escludere l'eventualità che gli stranieri che saranno ospitati nelle predette strutture siano affetti da patologie non curabili con cure esclusivamente ambulatoriali. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo un chiarimento su tale aspetto.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che i trasferimenti tra diversi centri di permanenza per i rimpatri, nei quali dovranno essere pertanto inclusi quelli verso e dall'Albania, sono ordinariamente eseguiti e rientrano tra le attività istituzionalmente svolte dalle forze dell'ordine, i cui costi sono coperti con fondi già stanziati per tali finalità nell'ambito del bilancio dello Stato.
  In particolare, precisa che a tali oneri si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 2731, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo alle spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 19.745.488 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027.
  Chiarisce, altresì, che le attività saranno comunque svolte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito alle considerazioni espresse dal deputato Ubaldo Pagano in ordine agli eventuali oneri di ospedalizzazione degli stranieri ospitati nelle strutture situate in Albania, sottolinea che dal provvedimento in esame non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 14 del 2024.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ritenere che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria a sostegno dell'asserita neutralità finanziaria del provvedimento possano ritenersi condivisibili solo qualora si considerassero trasferimenti tra centri di permanenza situati in Italia, chiede che sia rinviata la deliberazione sul provvedimento in esame, al fine di permettere ai competenti uffici di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori sulle questioni poste e fornire un adeguato riscontro alle stesse.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ritenere che il capitolo 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato a «spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzaturePag. 143 varie», non possa ritenersi coerente con le finalità del provvedimento in esame, rileva che il predetto capitolo non è stato espressamente indicato dalla relazione tecnica, segnalando, altresì, l'esigenza che sia indicato l'ammontare delle risorse che si prevede di utilizzare per le finalità in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce quanto poc'anzi evidenziato, precisando di aver puntualmente indicato le risorse disponibili a legislazione vigente a valere sulle quali si farà fronte alle attività oggetto del provvedimento in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), stigmatizzando il comportamento della sottosegretaria, che, a suo avviso, non ha puntualmente chiarito le questioni emerse nel corso del dibattito, si rivolge alla presidenza chiedendo un rinvio dell'esame del provvedimento che permetta di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni poste.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta della deputata Guerra, anche alla luce dell'esigenza di concludere i lavori in tempo utile per lo svolgimento della riunione del gruppo di lavoro sulla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani giovedì 8 maggio.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.
C. 1895 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente preliminarmente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. Fa presente che il testo del provvedimento, composto da quattro articoli, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, in occasione della Giornata nazionale viene osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati e alla Giornata in parola non siano associati gli effetti delle festività civili. Viene inoltre previsto che, per celebrare la Giornata, le province o gli enti territoriali di livello equivalente possano promuovere o organizzare, nel limite delle proprie risorse, apposite iniziative, manifestazioni e cerimonie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. Si prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche possano promuovere iniziative didattiche e organizzare studi o altre attività dedicate alla Giornata in parola, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3. Rileva che viene, infine, stabilito che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale assicuri adeguati spazi nella programmazione televisiva a temi connessi alla Giornata nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.
  Tanto premesso, in merito all'istituzione della Giornata nazionale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che ad essa non sono connessi gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, e pertanto non si determinano effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.
  Con riferimento, invece, alle iniziative di carattere facoltativo previste dagli articoli 2 e 3, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in modo da garantire che lo svolgimento delle stesse avvenga nell'ambito delle risorse umane, Pag. 144finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo, infine, agli spazi nella programmazione televisiva dedicati ai temi della Giornata nazionale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, considerato che tale servizio non è configurato come facoltativo dalle disposizioni in esame, rileva che dovrebbe essere chiarito se detto servizio possa essere svolto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero dovrebbero essere forniti elementi utili alla quantificazione degli stessi e al reperimento delle occorrenti risorse da utilizzare a copertura, posto che l'attuale concessionaria del predetto servizio pubblico, RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con l'esigenza, rappresentata dalla relatrice, di modificare il comma 1 dell'articolo 4, al fine di chiarire la natura facoltativa delle attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà svolgere, nell'ambito del contratto di servizio, per assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame, nonché di introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle attività previste dalla proposta di legge in esame, assorbendo in tal modo la clausola allo stato contenuta nel comma 1 dell'articolo 2.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che, a suo avviso, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, potrebbero determinarsi degli oneri derivanti dalle attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà svolgere, nell'ambito del contratto di servizio, per assicurare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, evidenzia che la relatrice, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento, ha proposto di modificare il comma 1 dell'articolo 4 al fine di configurare come facoltativa l'attività della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1895, recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare il comma 1 dell'articolo 4, al fine di chiarire la natura facoltativa delle attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà svolgere, nell'ambito del contratto di servizio, per assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame;

    introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle attività previste dalla proposta di legge in esame, assorbendo in tal modo la clausola allo stato contenuta nel comma 1 dell'articolo 2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: nonché nel limite delle proprie risorse.

Pag. 145

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alle Commissioni competenti, ancorché non fosse corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto alla trasmissione del predetto parere.
  Avverte, quindi, che, non avendo il Governo provveduto ad integrare la propria richiesta di parere con la trasmissione del prescritto parere, non è possibile procedere all'espressione del parere di competenza.
  Preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.
Atto n. 262.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni recante integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie. Ricorda, in proposito, che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il quale dispone che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge medesima, entro i termini e secondo la procedura ivi previsti e nel rispetto dei princìpi e criteri Pag. 146direttivi stabiliti dalla legge stessa. In particolare, fa presente che come risulta dal preambolo dello schema di decreto legislativo in esame, si ritiene necessario apportare modifiche a decreti legislativi adottati nell'esercizio della citata legge delega, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario. Evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è quindi composto di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Gli articoli sono raccolti in IV Capi che rispecchiano gli ambiti di riferimento degli interventi correttivi adottati, ossia: al Capo I, modifiche delle disposizioni in materia di adempimenti tributari; al Capo II, modifiche al concordato preventivo biennale; al Capo III, modifiche delle disposizioni in materia di contenzioso tributario; al Capo IV modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme dispongono l'abrogazione degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 13 del 2024 recanti la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Fa presente che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano effetti finanziari negativi tenuto conto che, in sede di introduzione della misura, all'istituto non sono stati ascritti effetti. In proposito, rileva innanzitutto che, quanto affermato dalla citata relazione tecnica, trova riscontro anche nella relazione tecnica riferita agli articoli da 23 a 33 – contribuenti che aderiscono al regime forfetario – dell'Atto n. 105, poi divenuto decreto legislativo 13 del 2024, che stimava effetti di maggiori entrate derivanti dall'adesione al concordato da parte dei contribuenti forfetari, non scontati tuttavia nei saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, ritiene che andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti circa gli effetti finanziari connessi all'abrogazione dell'articolo 31-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024, non considerato dalla predetta relazione tecnica, in quanto inserito dal successivo decreto legislativo n. 108 del 2024, recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, che ha introdotto il regime opzionale dell'imposta sostitutiva ai redditi per i contribuenti forfetari che aderiscono al concordato. Ricorda che tale regime consente di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, in eccedenza rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di nuove attività. Sottolinea che gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'introduzione di tale nuovo regime non sono stati presi in considerazione dalla relazione tecnica riferita all'Atto n. 170, poi divenuto decreto legislativo n. 108 del 2024, dal momento che la norma in argomento è stata inserita, in sede di adozione del testo definitivo del medesimo decreto legislativo n. 108 del 2024, all'articolo 4, comma 1, lettera r), che ha integrato il decreto legislativo n. 13 del 2024 con l'inserimento dell'articolo 31-bis. Tutto ciò premesso, considerato che la relazione tecnica, che correda il presente provvedimento, non fornisce alcuna indicazione in merito agli effetti finanziari eventualmente ascritti al citato articolo 31-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024, ai fini dei saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento al riguardo.
  In relazione all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme incrementano, a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, l'imposta sostitutiva opzionale dovuta dai soggetti aderenti al concordato che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che presentano Pag. 147una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85 mila euro. In particolare, rileva che si prevede per le persone fisiche di applicare, all'eccedenza superiore a 85 mila euro, le aliquote IRPEF del 43 per cento e l'aliquota IRES del 24 per cento per coloro che sono assoggettati a tale imposta, anziché le minori aliquote previste a legislazione vigente, in funzione del livello di affidabilità fiscale, nella misura del 10, 12 e 15 per cento. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo un aumento dell'imposizione sostitutiva sui maggiori redditi concordati rispetto ai corrispondenti redditi dell'anno precedente all'adesione, è suscettibile di determinare potenziali effetti positivi sul gettito che, in via prudenziale, non vengono quantificati. In proposito, pur concordando con la relazione tecnica circa i potenziali effetti positivi di gettito rispetto al regime di imposta sostitutiva come risultante dalla legislazione vigente, andrebbero tuttavia forniti elementi informativi circa gli eventuali effetti finanziari ascritti all'articolo 20-bis del decreto legislativo 13 del 2024 – modificato dalla norma in esame –, dal momento che il citato articolo è stato inserito, alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4, in sede di adozione definitiva dell'Atto n. 170, poi divenuto decreto legislativo n. 108 del 2024, che ha integrato il decreto legislativo n. 13 del 2024.
  Con riferimento all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina delle sanzioni penali e amministrative, applicabili in caso di violazioni doganali che integrano una delle fattispecie di contrabbando previste dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui al decreto legislativo n. 141 del 2024. In particolare, fa presente che viene modificata la definizione delle circostanze aggravanti del contrabbando di cui all'articolo 88. Rileva che le norme, inoltre, modificano la disciplina delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 96, prevedendo: due distinte soglie, pari a 10.000 euro per i diritti di confine a titolo di dazio doganale e a 100.000 euro per i diritti diversi dal dazio, al di sotto delle quali le violazioni doganali che integrano una delle fattispecie di contrabbando comportano l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale prevista dalla legislazione vigente; una limitazione dell'ambito di operatività dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni amministrative; l'estensione dell'ambito oggettivo delle sanzioni amministrative per violazioni relative al contrabbando per infedele dichiarazione di diritti di confine indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione. Sottolinea che vengono, infine, apportate modifiche all'articolo 112, con la ridefinizione della disciplina delle cause di estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa e con l'introduzione di una causa di non punibilità per i delitti di contrabbando di cui agli articoli da 78 a 83. Evidenzia che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari negativi rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. Al riguardo, rileva, sotto il profilo della formulazione delle norme, che il novero di alcune circostanze aggravanti del contrabbando sul quale intervengono le norme in esame è attualmente stabilito dal comma 2 dell'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 141 del 2024 e non, invece, dal comma 1 del medesimo articolo, che reca, diversamente, il riferimento all'aggravante dell'utilizzo, nel commettere il contrabbando, di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Pertanto, ritiene che la disposizione sostitutiva della disciplina in materia di ulteriori aggravanti, andrebbe correttamente riferita al predetto comma 2. Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto, da un lato, dell'invarianza degli importi delle sanzioni previste nei casi di violazione delle disposizioni doganali, dall'altro, degli effetti potenzialmente positivi connessi all'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, rileva preliminarmente che la norma in esame modifica le disposizioni transitorie di cui Pag. 148all'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, escludendo che le disposizioni in materia di definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale da parte dell'amministrazione finanziaria di cui alla lettera o) del comma 1, dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, che hanno introdotto l'articolo 17-bis al decreto legislativo n. 472 del 1997, si applichino a decorrere dal 1° settembre 2024. Evidenzia che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti negativi, ma richiama, al fine di suffragare il mero carattere procedurale della stessa, la prassi risultante dalla circolare 21/E del 2024 dell'Amministrazione finanziaria di consentire l'applicazione della definizione agevolata delle sanzioni disciplinata dal menzionato articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l'abrogazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, cioè il 18 gennaio 2024. Al riguardo, pur tenuto conto che alla norma che aveva disposto, a suo tempo, l'abrogazione del citato istituto non erano stati ascritti effetti finanziari, rileva che, in conseguenza della modifica introdotta all'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, le disposizioni in materia di definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997, sembrerebbero applicabili dal 29 giugno 2024, anziché dal 1° settembre 2024, come previsto dalla legislazione vigente – ossia dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 87 del 2024, che ha introdotto il citato articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 472 del 1997, e non come indicato dalla relazione tecnica, dal 18 gennaio 2024. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di prevedere espressamente l'applicabilità delle menzionate disposizioni dal 18 gennaio 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'abrogazione, disposta dall'articolo 6, comma 1, degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo n. 13 del 2024, recanti la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, e, in particolare, dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024, fermo restando che le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo, al maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, sono inferiori alle aliquote ordinariamente applicabili ai contribuenti ai quali si applica il predetto regime.
  Sottolinea che l'introduzione, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024, introdotto dal comma 1 dell'articolo 7, di una soglia massima dei redditi ai quali applicare l'imposta sostitutiva, secondo le aliquote di cui al comma 1 del medesimo articolo 20-bis, appare suscettibile di produrre effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non sono stati stimati, in analogia alle valutazioni compiute in sede di introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale, fermo restando che eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024.
  Rileva l'esigenza di modificare l'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame al fine di prevedere la modifica del comma 2 dell'articolo 88 dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 141 del 2024, anziché del comma 1 del medesimo articolo 88.
  Infine, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 13, recante modifiche alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, chiarisce che non si rende necessarioPag. 149 introdurre una espressa prescrizione normativa che preveda la decorrenza dal 18 gennaio 2024 delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, in materia di definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale da parte dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto che la continuità operativa dell'istituto è già stata garantita dalla prassi applicativa seguita dall'Agenzia delle entrate e, in particolare, dalla circolare 21/E del 2024 della medesima Agenzia.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, ritiene che il provvedimento in esame intervenga, sia pure tardivamente, per correggere alcune storture della disciplina inerente al concordato preventivo biennale relativa al regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024. Evidenzia, in particolare, come l'asserita assenza di effetti finanziari negativi riconducibili alla predetta disposizione, oggetto di modifica ad opera dell'articolo 7 del presente provvedimento, non fosse allora fondata su valutazioni attendibili, come aveva peraltro già avuto modo di rappresentare presso i competenti organi parlamentari in occasione dell'esame del relativo schema di decreto.
  Osserva, infatti, come proprio le modifiche di cui si propone l'introduzione, volte a prevedere un aumento dell'imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati rispetto ai corrispondenti redditi dell'anno precedente, nei casi in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, dimostrino, viceversa, che l'applicazione del citato articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024 nel testo vigente fosse suscettibile di determinare un minor gettito fiscale.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (Atto n. 262);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'abrogazione, disposta dall'articolo 6, comma 1, degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo n. 13 del 2024, recanti la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, e, in particolare, dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024, fermo restando che le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo, al maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, sono inferiori alle aliquote ordinariamente applicabili ai contribuenti ai quali si applica il predetto regime;

    l'introduzione, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024, introdotto dal comma 1 dell'articolo 7, di una soglia massima dei redditi ai quali applicare l'imposta sostitutiva, secondo le aliquote di cui al comma 1 del medesimo articolo 20-bis, appare suscettibile di produrre effetti finanziari positivi che, prudenzialmente, non sono stati stimati, in analogia alle valutazioni compiute in sede di introduzione dell'istituto Pag. 150del concordato preventivo biennale, fermo restando che eventuali effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del predetto decreto sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 13 del 2024;

    occorre modificare l'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame al fine di prevedere la modifica del comma 2 dell'articolo 88 dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 141 del 2024, anziché del comma 1 del medesimo articolo 88;

    con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 13, recante modifiche alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024, non si rende necessario introdurre una espressa prescrizione normativa che preveda la decorrenza dal 18 gennaio 2024 delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, in materia di definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale da parte dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto che la continuità operativa dell'istituto è già stata garantita dalla prassi applicativa seguita dall'Agenzia delle entrate e, in particolare, dalla circolare 21/E del 2024 della medesima Agenzia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   al fine di assicurare una corretta formulazione del testo, valuti il Governo l'esigenza di modificare l'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame, prevedendo la modifica del comma 2 dell'articolo 88 dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 141 del 2024, anziché del comma 1 del medesimo articolo 88».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.
Atto n. 263.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo reca la disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l), della legge n. 26 del 2025.
  Segnala che il provvedimento, composto di 11 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 10 una clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che gli articoli da 1 a 3 recano l'oggetto, le finalità, le definizioni e i principi del provvedimento in oggetto. In particolare, fa presente che si prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera e che, in caso di iscrizione al primo semestre di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, le università garantiscano adeguate modalità di erogazione della didattica. In merito a tale aspetto la relazione tecnica precisa che le università assicureranno adeguate modalità di erogazione della didattica, anche in deroga agli obblighi di frequenza in presenza, qualora dovesse verificarsi un numero di iscritti superiore alla capacità ricettiva delle stesse e che, comunque, le amministrazioni gestirannoPag. 151 le maggiori iscrizioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tutto ciò considerato, rileva che appare necessario che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente a cui le università potranno attingere e alle modalità di erogazione della didattica, anche non in presenza, a cui le stesse potranno ricorrere, come evidenziato dalla relazione tecnica, nel caso di iscrizioni superiori alle capacità ricettive, posto che tali modalità di erogazione potrebbero richiedere un adeguamento delle strutture informatiche, con conseguenti maggiori oneri a carico delle università stesse. Per altro, rileva che il verificarsi di un numero di iscrizioni superiori alle capacità ricettive, non sembra rappresentare una eventualità meramente teorica, dal momento che la stessa relazione tecnica, con riferimento al successivo articolo 9, ricorda che, per l'anno accademico 2023/2024, sono stati messi a disposizione circa 15.000 posti per medicina e chirurgia, a fronte di oltre 60.000 candidati.
  Con riferimento all'articolo 4, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano le procedure di iscrizione prevedendo che ciascuno studente si iscriva al semestre filtro e contemporaneamente, in modo gratuito, a uno dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, anche in sovrannumero. Specifica che viene previsto che, con decreto del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. Il predetto decreto stabilisce, altresì, le modalità della citata iscrizione contemporanea, la durata del semestre filtro, lo status dello studente. Rileva che viene inoltre previsto che l'offerta formativa del semestre filtro sia erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea e che le università possano prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro. Si dispone infine che l'iscrizione al semestre filtro sia consentita per un massimo di tre volte. Al riguardo, per quanto riguarda le iscrizioni al semestre filtro rinvia alle osservazioni già formulate in relazione agli articoli da 1 a 3. Con riferimento alla deroga ai requisiti minimi di docenza, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che tale deroga risulti necessaria per far fronte a un maggior numero di iscrizioni senza elevare i requisiti minimi di docenza. Per quanto riguarda la possibilità di istituire attività didattiche integrative, non ha osservazioni da formulare, considerato che si tratta di attività facoltative e che il successivo articolo 10, che reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, appare suscettibile di assicurare che, ove ci si avvalga di tale facoltà, ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che le norme in esame demandano ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre. Al riguardo, fermo restando quanto già osservato in merito agli articoli da 1 a 3, non formula ulteriori osservazioni, posto che la relazione tecnica precisa, da un lato, che le discipline qualificanti comuni non dovranno necessariamente intendersi a frequenza obbligatoria, in quanto si tratta di discipline generiche di base, e non comprenderanno attività laboratoriali, che richiedono, invece, la partecipazione in presenza, dall'altro, che, nell'esercizio della loro autonomia, le università potranno pertanto organizzare le attività formative, a seconda dei casi, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, rinvia, anche in tal caso, alle osservazioni già formulate Pag. 152in relazione agli articoli da 1 a 3, in merito alle iscrizioni in soprannumero, posto che tale possibilità di iscrizione reiterata appare suscettibile di dar luogo a un numero di iscrizioni in soprannumero crescente nel tempo.
  Osserva poi che l'articolo 6 disciplina la modalità di formazione della graduatoria di merito nazionale per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che, come affermato dalla relazione tecnica, le disposizioni si limitano ad introdurre requisiti di merito per l'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e che il numero di studenti che potrà accedere al citato secondo semestre, in coerenza con la capacità ricettiva delle singole università, verrà individuato anche sulla base della considerazione del fabbisogno di figure specialistiche espresso dal Ministero della salute insieme alle Regioni, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, evidenzia che le norme in esame stabiliscono che il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria venga considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a partire dall'iscrizione al secondo semestre. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, lo scopo della disposizione è di garantire la neutralità finanziaria del nuovo sistema di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, prevedendo che, ai fini di tale calcolo, vengano prese in considerazione unicamente le iscrizioni «definitive» per ciascuna classe dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, a partire solo ed esclusivamente dal secondo semestre.
  Rileva, poi, che l'articolo 8 prevede che, in sede di prima applicazione, le disposizioni del presente provvedimento non si applichino alle università non statali legalmente riconosciute e che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni medesime alle predette università, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Fa presente, inoltre, che si prevede che, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, siano disciplinate le modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, e le modalità di riconoscimento dei CFU già acquisiti, ai sensi di quanto previsti dal comma 2. Infine, si stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
  Ciò stante, in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse. Con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2, rinvia invece alle osservazioni già formulate con riguardo agli articoli da 1 a 3, posto che tali disposizioni potrebbero determinare un ulteriore ampliamento della platea degli iscritti in soprannumero, posto che la relazione tecnica sottolinea che la norma è volta a garantire e a tutelare il diritto allo studio a tutti gli studenti, anche di coloro che sono già iscritti ai corsi di studio afferenti all'area di Scienze della salute e intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, prevedendo, se del caso, il riconoscimento, anche parziale, dei CFU precedentemente ottenuti.
  Con riferimento all'articolo 9, evidenzia che le norme in esame recano disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, Pag. 153espungendo i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, da quelli ad accesso programmato, facendo salva comunque la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili per i predetti corsi di laurea nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h), della legge di delega. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che le norme in esame apportano modificazioni di coordinamento normativo che non appaiono suscettibili di determinare effetti a carico della finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 10, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento. In proposito, nel rinviare a quanto osservato in merito ai precedenti articoli riguardo alla possibilità di attuare il provvedimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente che appare comunque necessario che venga chiarito quali siano le specifiche risorse che, come riportato dalla relazione tecnica, saranno destinate alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Specifica che tali informazioni appaiono infatti necessarie, posto che l'articolo 7 prevede invece che il numero di studenti dei corsi di laurea in esame venga considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a partire dall'iscrizione al secondo semestre, proprio al fine di garantire, come risulta dalla medesima relazione tecnica, la neutralità finanziaria del nuovo sistema di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui trattasi, rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del medesimo Fondo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, ai sensi delle quali le università, in caso di iscrizioni al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di un numero di studenti superiore alla propria capacità recettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, le università potranno prevedere, ove si renda necessario, specifiche modalità di didattica, anche alternative e innovative, mediante l'utilizzo di infrastrutture e strumenti informatici che già rientrano nelle proprie dotazioni, anche considerando che gli atenei, nell'esercizio della loro autonomia, a partire dal periodo della pandemia di COVID-19, ricorrono in modo diffuso, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, a modalità di erogazione dell'offerta formativa a distanza o mista.
  Sottolinea, in proposito, che le modalità di erogazione della didattica verranno concretamente modulate dalle università interessate sulla base del numero delle iscrizioni al semestre filtro, nel rispetto della propria capacità ricettiva e della sostenibilità dell'offerta formativa da erogare.
  Chiarisce che dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, ai sensi delle quali l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tale deroga sarà attivata solo in presenza di effettive necessità, limitatamente al semestre filtro, senza elevare i requisiti minimi di docenza, così come previsti dalla normativa vigente.
  Assicura che, in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il Ministero dell'università e della ricerca provvederà a destinare specifiche risorse alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine, per il prossimo anno accademico il riparto del predetto Fondo si articolerà in due fasi, prevedendosi un primo riparto destinato Pag. 154indifferentemente a tutti gli atenei e un secondo riparto, da operare previo accantonamento delle necessarie risorse, specificatamente destinato ai soli atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro.
  Fa presente, quindi che, allo stato, non si rende necessario prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse, in quanto tale modalità di ripartizione si applicherà alle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, come incrementate dalla legge di bilancio per l'anno 2025.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) richiama criticamente l'attenzione sul fatto che con ogni probabilità i costi connessi all'attivazione del semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e in altre discipline affini, la cui introduzione comporterà, sulla base dei dati storici disponibili concernenti il numero dei posti esistenti e quello dei presumibili candidati ai predetti corsi di laurea, un aumento esponenziale delle relative iscrizioni, saranno tutt'altro che trascurabili e che gli stessi, come chiarito dalla sottosegretaria Albano, saranno comunque posti a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  Evidenzia, in proposito, come tale ultima circostanza non possa che determinare, quale logica conseguenza, una contrazione delle risorse del Fondo medesimo destinate a normativa vigente al finanziamento di una serie di attività del sistema universitario complessivamente inteso, a scapito dunque di quegli atenei che non saranno impegnati nell'erogazione dei menzionati corsi di laurea, tutto ciò a fronte della cronica carenza di stanziamenti periodicamente lamentata dagli stessi rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, anche nel corso dell'audizione svolta, da ultimo, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi integralmente alle considerazioni svolte dal deputato Ubaldo Pagano, biasima il fatto che il provvedimento in esame e l'allegata relazione tecnica non contengono alcun elemento di quantificazione circa i costi aggiuntivi che inevitabilmente deriveranno, anche solo al fine di assicurare agli atenei le necessarie dotazioni strumentali e tener conto del presumibile maggiore impegno richiesto al personale docente e non docente, dall'introduzione del semestre filtro, in palese violazione di quanto prescritto dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009.
  Ritiene infatti che, a fronte delle nuove esigenze connesse a un atteso incremento esponenziale dei nuovi iscritti ai citati corsi di laurea, non potrà realisticamente provvedersi tramite il ricorso alle risorse stanziate nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, che risultano peraltro preordinate ad altre finalità.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati sinora intervenuti, ribadisce in primo luogo che le università potranno comunque, ove ciò si renda necessario, adottare modalità di erogazione dei corsi di laurea richiamati dal provvedimento in esame di carattere misto o esclusivamente a distanza, in modo tale da fronteggiare le esigenze che dovessero porsi in relazione all'ipotizzato aumento degli iscritti.
  Conferma inoltre che, per quanto concerne il citato Fondo per il finanziamento ordinario delle università, la dotazione di quest'ultimo è stata incrementata ad opera della legge di bilancio per il 2025 e che, come già precedentemente chiarito, il riparto del Fondo stesso si articolerà in due fasi, prevedendosi un primo riparto destinato indifferentemente a tutti gli atenei e un secondo riparto, da effettuare previo accantonamento delle necessarie risorse, specificatamente destinato ai soli atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene indispensabile acquisire dalla rappresentante del Governo, eventualmente anche in un successivo momento, un'indicazione circa l'ammontare dei costi aggiuntivi associati Pag. 155all'introduzione del semestre filtro che saranno posti a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, dal momento che tale ultima circostanza si tradurrebbe, in sostanza, in una corrispondente riduzione delle risorse del medesimo Fondo destinate al complesso degli atenei italiani, inclusi dunque anche quelli non impegnati nell'erogazione dei corsi di laurea previsti dal provvedimento in esame. Rileva come ciò appaia tanto più penalizzante ove solo si considerino le gravi difficoltà in cui versano i medesimi atenei a causa della cronica carenza di risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
  Nell'esprimere, inoltre, perplessità circa il fatto che l'incremento del predetto Fondo disposto dall'ultima legge di bilancio possa essere utilizzato per l'attuazione delle finalità recate dallo schema di decreto in esame, osserva che anche l'eventuale erogazione dei corsi di laurea attraverso modalità alternative alla presenza fisica degli studenti implicherebbe comunque costi aggiuntivi connessi, ad esempio, allo svolgimento degli esami o al ricevimento degli studenti stessi da parte del corpo docente, tanto più nel caso in cui dovesse registrarsi un deciso incremento del numero degli iscritti ai medesimi corsi di laurea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che le modalità alternative di erogazione dei corsi di laurea che gli atenei potranno eventualmente adottare nell'ipotesi di un sensibile incremento del numero degli iscritti rientrano comunque nell'ambito di valutazioni rimesse all'autonomia di cui godono le singole università, che assicureranno adeguate modalità di erogazione della didattica, anche in deroga agli obblighi di frequenza in presenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nel ribadire che la legge di bilancio per il 2025 ne ha disposto l'incremento, precisa che il provvedimento in esame non pone nuovi o maggiori oneri a carico del predetto Fondo, mentre fa riferimento esclusivamente alle modalità di riparto delle relative risorse, che saranno articolate nei termini che ha in precedenza illustrato.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (Atto n. 263);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, ai sensi delle quali le università, in caso di iscrizioni al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di un numero di studenti superiore alla propria capacità recettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    in particolare, le università potranno prevedere, ove si renda necessario, specifiche modalità di didattica, anche alternative e innovative, mediante l'utilizzo di infrastrutture e strumenti informatici che già rientrano nelle proprie dotazioni, anche considerando che gli Atenei, nell'esercizio della loro autonomia, a partire dal periodo della pandemia di COVID-19, ricorrono in modo diffuso, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, a modalità di erogazione dell'offerta formativa a distanza o mista;

    le modalità di erogazione della didattica verranno concretamente modulate dalle università interessate sulla base del numero delle iscrizioni al semestre filtro, nel rispetto della propria capacità ricettiva Pag. 156e della sostenibilità dell'offerta formativa da erogare;

    dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, ai sensi delle quali l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tale deroga sarà attivata solo in presenza di effettive necessità, limitatamente al semestre filtro, senza elevare i requisiti minimi di docenza, così come previsti dalla normativa vigente;

    in conformità a quanto riportato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il Ministero dell'università e della ricerca provvederà a destinare specifiche risorse alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    a tal fine, per il prossimo anno accademico il riparto del predetto Fondo si articolerà in due fasi, prevedendosi un primo riparto destinato indifferentemente a tutti gli Atenei e un secondo riparto, da operare previo accantonamento delle necessarie risorse, specificatamente destinato ai soli Atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro;

    allo stato, non si rende necessario prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse, in quanto tale modalità di ripartizione si applicherà alle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, come incrementate dalla legge di bilancio per l'anno 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 maggio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.