ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 7 maggio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI, indi del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.
La seduta comincia alle 13.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.
Atto n. 263.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2025.
Pag. 180 Giorgia LATINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Roscani, ha formulato una proposta di parere con osservazioni.
Avverte che il gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle (vedi allegato 2), il gruppo parlamentare Partito democratico-Italia democratica e progressista (vedi allegato 3) e il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (vedi allegato 4) hanno presentato una proposta alternativa di parere che è in distribuzione.
Ricorda che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore, mentre in caso di approvazione esse si intenderanno precluse.
Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto osserva preliminarmente come lo schema di decreto in esame non affronti le numerose criticità già evidenziate nell'ambito della discussione della legge delega; al riguardo rileva che oltretutto lo schema di decreto legislativo dà attuazione solo a una parte della legge delega rinviando a successivi decreti ministeriali la definizione di questioni assai problematiche di fatto impedendo così al Parlamento di poterne discutere nel merito.
Rileva, inoltre, come dalle osservazioni contenute nella proposta di parere elaborata dal relatore emergano i profili problematici più volte rilevati cui ora la maggioranza prova a porre rimedio. Sul punto osserva che sarebbe stato preferibile prevedere vere e proprie condizioni del parere favorevole e non semplici osservazioni.
In particolare ritiene che tali profili riguardino, senza dubbio, la questione relativa alla valutazione degli studenti iscritti al semestre filtro e quella dell'uniformità dei criteri adottati: al riguardo ritiene che dal momento che nella proposta di parere si propone la somministrazione di prove scritte simultanee su tutto il territorio nazionale probabilmente la riforma, che aveva come principale obiettivo quello di eliminare i test di ingresso, vedrà in realtà una loro reintroduzione in forma surrettizia sulle materie d'esame del semestre filtro rappresentando quindi evidentemente una presa in giro per gli studenti se non una vera e propria truffa.
Nel condividere le osservazioni relative alla necessità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti, ritiene che permangano tuttavia tutte le incertezze relative alle modalità di svolgimento delle lezioni e ritiene fondato il sospetto che alla fine la scelta sarà quella di procedere a una didattica a distanza venendo meno all'esigenza di garantire una formazione qualificata, necessaria per gli studenti iscritti ai corsi di medicina e chirurgia.
Osserva, altresì, come un ulteriore aspetto problematico sia rappresentato dalla mancanza di risorse finanziarie aggiuntive a favore delle università che saranno chiamate a gestire un incremento assai rilevante del numero degli iscritti.
Richiama, infine, l'attenzione, sui contenuti delle memorie e dei contributi scritti acquisiti agli atti della Commissione nei quali non solo emergono rilevanti profili problematici ma vengono avanzate alcune utili soluzioni che la maggioranza e il Governo avrebbero potuto valutare con maggiore attenzione.
Per tutti questi motivi ribadisce il parere contrario del gruppo del Partito Democratico restando in attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali sui quali il Parlamento non potrà peraltro discutere.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore sostenendo che lo schema di decreto legislativo in esame non risolve i numerosi dubbi e problemi sollevati dalla legge delega. Osserva, anzitutto, come, nonostante siano state modificate le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, il numero chiuso sia, di fatto, mantenuto, visto che se gli studenti dovranno conseguire tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale per potersi iscrivere al secondo Pag. 181semestre dei corsi di laurea sopra indicati, il risultato è soltanto quello di posticipare il momento in cui sarà operata la selezione. Lamenta, inoltre, la scarsa trasparenza del provvedimento in esame sulle modalità di selezione, osservando che le valutazioni potranno differire anche in maniera considerevole da un'università all'altra.
In secondo luogo, critica la volontà della maggioranza di procedere all'ennesima riforma a costo zero, imponendo alle università di provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che il Governo è consapevole dei problemi che le università dovranno affrontare a causa del mancato stanziamento di risorse adeguate, come si evince dal fatto che l'articolo 4, comma 4 dello schema di decreto legislativo in esame prevede che l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché dalla facoltà attribuita alle università di prevedere attività didattiche integrative. Inoltre, rileva che, date tali premesse, è assai probabile che le università dovranno fronteggiare un notevole incremento d'iscrizioni al semestre filtro, con la conseguenza che esse non potranno garantire adeguate modalità di erogazione della didattica in presenza, dovendo invece organizzare un parziale ritorno della didattica a distanza.
Nel ribadire tutte le critiche svolte fino ad ora nei confronti della legge delega e del presente provvedimento, sostiene che la riforma abbia, di fatto, peggiorato la condizione degli studenti per quanto riguarda l'accesso ai corsi di laurea interessati.
Antonio CASO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore. Al riguardo, dichiara che solo alcune osservazioni sono condivisibili, rammaricandosi che esse non abbiano assunto la forma maggiormente vincolante di raccomandazioni.
Associandosi alle considerazioni espresse dalle deputate Manzi e Piccolotti, concorda sul fatto che lo schema di decreto legislativo in esame non risolve molti dei dubbi e dei problemi sollevati dalla legge delega. In particolare, osserva che il numero chiuso non è effettivamente superato, ma che la selezione è soltanto posticipata al termine del semestre filtro. Inoltre, sebbene sarà necessario attendere l'adozione dei decreti ministeriali per la disciplina di dettaglio non recata dal presente provvedimento, ritiene probabile, anche alla luce delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, che gli studenti dovranno sostenere più prove selettive invece dell'unico test d'ingresso precedentemente previsto.
Rileva, altresì, il contrasto tra l'assenza di regole uniformi per tutte le università e la necessità di rispettare l'autonomia universitaria, non essendo chiaro fino a che punto sarà possibile standardizzare sull'intero territorio nazionale le prove selettive che gli studenti dovranno sostenere. Osserva, tuttavia, che la criticità maggiore di questa riforma è la mancata previsione di adeguate risorse che determinerà un calo della qualità della didattica a fronte di un probabile notevole incremento delle iscrizioni.
Infine, circa la possibilità di ripetere il semestre filtro, afferma di ritenere assai probabile che alcuni studenti possano essere esclusi dalla graduatoria unica nazionale e, di conseguenza, non potranno iscriversi al secondo semestre, pur avendo conseguito il massimo dei voti nelle prove aventi ad oggetto le discipline qualificanti comuni, creando così la paradossale situazione per la quale mentre in precedenza era sufficiente superare il test di ingresso, ora – nel caso in cui si venga esclusi dalla graduatoria nazionale – gli studenti dovranno sostenere per una seconda volta degli esami già superati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere elaborata dal relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 13.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 7 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.
La seduta comincia alle 13.55.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
DL 27/2025: disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco PERISSA (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2025, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025», approvato dal Senato.
Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti, segnala che il decreto-legge, in origine composto da 5 articoli, all'esito dell'esame al Senato consta di 8 articoli.
L'articolo 1 prevede, al comma 1, che le consultazioni elettorali e referendarie da indire per l'anno 2025 (ad esclusione dunque di quelle già indette alla data di entrata in vigore del decreto-legge) si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Il comma 2 disciplina il caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie ed elettorali amministrative, specificando quale normativa si applichi per gli adempimenti, la composizione, il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, quale sia l'ordine di scrutinio, quale la ripartizione delle spese. L'articolo 1, comma 2 e il comma 3 (al quale si connette il comma 4 per la copertura finanziaria) hanno per oggetto i compensi degli uffici elettorali di sezione. Il comma 2 ha riguardo altresì al caso di contemporaneo svolgimento nel 2025 di consultazioni referendarie abrogative e di un turno di votazione di elezione amministrativa (anche quando disciplinata da norme regionali). Il comma 3 concerne le maggiorazioni dei compensi per le consultazioni elettorali del 2025 svolgentisi su due giorni, nel caso di non abbinamento coi referendum.
L'articolo 1-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – stabilisce, in deroga alla normativa vigente, che, limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
L'articolo 1-ter – introdotto nel corso dell'esame al Senato – eleva la soglia di età, oltre la quale sia preclusa l'attribuzione delle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione.
L'articolo 2 – modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'inserimento del comma 8-bis – introduce una disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori «fuori sede» in occasione Pag. 183delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025.In particolare, il comma 1 definisce gli elettori «fuori sede» come i soggetti che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Ai sensi del comma 2, l'esercizio del voto «fuori sede» è su domanda, che può essere presentata personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di «strumenti telematici». La suddetta domanda, oltre che indirizzata al comune di temporaneo domicilio, per l'ammissione al voto nel medesimo comune, deve essere presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione. Essa è revocabile, con le stesse forme previste per la sua formulazione, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione.
Il comma 3 dispone che la domanda debba contenere: l'indirizzo completo del temporaneo domicilio; ove possibile, un recapito di posta elettronica; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché della tessera elettorale personale; la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore «fuori sede» per motivi di studio, di lavoro, di cura.
Il comma 4 prevede che le amministrazioni comunali interessate siano tenute ad alcuni adempimenti. In particolare, il comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda dell'elettore, acquisisce – entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione – la comunicazione, da parte del comune di residenza, circa il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore «fuori sede». Di conseguenza, il comune di residenza annota – per mezzo dell'ufficiale elettorale – nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore «fuori sede», che quest'ultimo eserciterà il voto in altro comune.
Il comma 5 stabilisce altresì che il comune di temporaneo domicilio rilasci all'elettore «fuori sede», anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
Il comma 6 dispone che i comuni sono autorizzati a istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale ogni 800 elettori «fuori sede» ammessi al voto e regola la distribuzione delle frazioni eccedenti tale limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, prevedendo infine che tutte le liste elettorali interessate siano vistate dalla competente commissione elettorale circondariale. Il comma 7 prevede che il sindaco nomini i componenti delle sezioni elettorali speciali – cui spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70 – dando priorità, per la nomina a presidente, agli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello e, negli altri casi, agli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune. Il comma 8 dispone che gli elettori «fuori sede» votino previa esibizione dell'attestazione di cui al comma 5, nonché di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale. Il comma 8-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prescrive che il Ministero dell'interno trasmetta alle Camere (entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie dell'anno 2025) una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina introdotta per il voto referendario dei «fuori sede». Il comma 9, infine, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo – pari a 3.153.860 euro per l'anno 2025 – e alla relativa copertura.
L'articolo 2-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina vigente in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
L'articolo 3 reca disposizioni volte al potenziamento delle misure in materia di Pag. 184digitalizzazione dei sistemi elettorali. In particolare, il comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL). Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura di tali oneri. Il comma 3, prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di una unità dirigenziale di seconda fascia, autorizzando la relativa spesa di 44.942 euro per l'anno 2025 e di 179.768 euro annui a decorrere dal 2026 mentre il comma 4 dispone circa la copertura di tali oneri.
L'articolo 4, comma 1 – modificato nel corso dell'esame al Senato – consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. Il comma 2 prevede che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore – avvenuta il 20 marzo 2025 – del provvedimento.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 7 maggio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.