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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 maggio 2025
494.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 13 maggio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

INCONTRI INFORMALI

  Martedì 13 maggio 2025.

Incontro informale con rappresentanti dell'International Trade Center, della Federazione Nazionale dei diplomatici e consoli Esteri in Italia (FENCO), dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dell'Ordine degli avvocati di Milano.

  L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, in via generale, sottolinea che il disegno di legge individua criteri regolatori al fine di riequilibrare il rapporto tra le opportunitàPag. 41 che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso, introducendo norme di principio e disposizioni di settore. In quest'ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno.
  Evidenzia che la parte di competenza della Commissione Affari esteri si concentra nell'articolo 21, che, al comma 1, autorizza la spesa di 300 mila euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.
  Al riguardo, rileva che i servizi in questione sono principalmente rivolti agli italiani residenti all'estero ed ai cittadini o residenti del Paese di accreditamento (ad esempio, i visti), ma, nei casi previsti dalla legge, anche agli italiani temporaneamente all'estero. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ufficio consolare può prestare assistenza anche ai cittadini dell'Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga nel Paese in cui si opera di alcuna Ambasciata, Consolato o Console onorario.
  Osserva che il comma 2 specifica che agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Rileva che, come esposto dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati, si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal MAECI e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero. Precisa che la disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente quantificati nel testo normativo.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dimitri COIN (LEGA), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento si compone di trentotto articoli, suddivisi in sei Capi, riguardanti, rispettivamente: disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (Capo I); disposizioni in materia di sicurezza urbana (Capo II); misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'intelligence (Capo III); disposizioni in materia di vittime dell'usura (Capo IV); norme sull'ordinamento penitenziario (Capo V); disposizioni finali (Capo VI).
  Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare le poche disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.Pag. 42
  In primo luogo, richiama l'articolo 30, finalizzato alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali.
  La norma integra l'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016), che contiene disposizioni in materia penale applicabili al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni.
  Evidenzia che l'originario articolo 19 prevedeva la non punibilità del personale che «in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari». Rileva che alle fattispecie già previste l'articolo 30 del presente provvedimento aggiunge «l'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale». Precisa che i delitti a cui si fa riferimento sono, in sintesi, la violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni; illegittime interferenze nella vita privata; violazione dei segreti.
  Segnala anche l'articolo 1, comma 1, lettera a), che introduce nel codice penale l'articolo 270-quinquies.3 volto a prevedere il delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo già normate dagli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
  Fa presente che il medesimo articolo 1, comma 1 alla lettera b), invece, modifica l'articolo 435 del codice penale, aggiungendovi un secondo comma al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti»: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato.
  Al riguardo, ricorda che tra i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal codice penale rientrano, tra gli altri: intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al rischio di guerra; intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; arruolamenti o armamenti non autorizzati a favore di uno Stato estero; attentato contro i Capi di Stati esteri.
  Sempre nello stesso ambito, illustra brevemente anche l'articolo 9, che interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, tra cui l'assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale: la norma in esame stabilisce che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
  Fa presente che, come esplicitato nella relazione di accompagnamento, la ratio della proposta è data dalla necessità di prevenire situazioni di apolidia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite, che prevede che uno Stato contraente non possa privare una persona della cittadinanza Pag. 43quando tale perdita renda la persona apolide, fatte salve alcune circostanze.
  Menziona altresì l'articolo 29, che estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse. Prevede, inoltre, la reclusione fino a due anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo, e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.
  Da ultimo, menziona l'articolo 31, che rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 30 giugno 2025), per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza. Per i settori di competenza della III Commissione, segnala le norme in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il contrasto al terrorismo internazionale.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Testo unificato C. 1535 Furgiuele e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, in premessa, sottolinea che il testo unificato in esame – elaborato da un comitato ristretto e che ha riscontrato ampia condivisione – è stato approvato dalla Commissione Difesa nella seduta del 16 aprile 2025 come testo base nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge a prima firma Furgiuele (C.1535), Bicchielli (C. 1542), Ciaburro (1554), Varchi (1654) e Graziano (C. 1696).
  Fa presente che il testo unificato in esame si compone di due articoli.
  L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 162 del 2009 – istitutiva della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» –, prevede che in memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace sia attribuita la decorazione d'onore interforze dello Stato Maggiore della difesa. I requisiti per l'attribuzione della decorazione sono stabiliti con determinazione del Capo di stato Maggiore della Difesa.
  Osserva che si prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Cultura, al fine di istituire il «Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» e stabilire le relative modalità di attuazione.
  Infine, segnala la modifica del titolo dell'articolo 1 della citata legge n. 162 del 2009, integrato con il riferimento alla decorazione d'onore da concedersi.
  Rileva che l'articolo 2 del testo unificato reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono Pag. 44derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenziato che i profili di competenza della III Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, formula una proposta di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.