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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 maggio 2025
498.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 160

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP), della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) e della Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED), della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

Pag. 161

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Carlo MACCARI (FDI), relatore, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che trattano materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala gli articoli 11, 15, 16 e 18 del decreto-legge, contenuti nel Capo II («Disposizioni in materia di sicurezza urbana»), rinviando per l'analisi dei restanti articoli alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Entrando nel merito, rileva che l'articolo 11 dispone modifiche al codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.
  Più nel dettaglio, il comma 2 incide sull'articolo 640 del codice penale («Truffa»): viene soppresso il numero 2-bis, secondo comma, che prevedeva una circostanza aggravante comune per aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa). Contestualmente, il medesimo comma 2 prevede l'introduzione di un nuovo terzo comma all'articolo 640 del codice penale, recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo numero 2-bis, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché il corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio (pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000). Il comma 3 dispone l'introduzione della lettera f.1) nell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, finalizzata a includere la nuova fattispecie di truffa aggravata nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
  L'articolo 15, poi, reca norme in materia di esecuzione penale nei confronti di detenute madri. Il comma 1 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, trasformando da obbligatorio a facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Si prevede l'esclusione del rinvio qualora sussista il pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. I commi da 2 a 7 recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 276-bis, che prevede l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri che evadano o tentino di evadere o tengano condotte che compromettano l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto stesso. I commi da 3 a 7 intervengono su alcuni aspetti relativi alla custodia cautelare presso un ICAM e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo, coordinandone la disciplina con le modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione della pena. Il comma 8 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di figli di età inferiore a tre anni.Pag. 162
  Osserva come l'articolo 16 introduca modifiche all'articolo 600-octies del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. In particolare, il comma 1, lettera a), incide sul primo comma dell'articolo in questione, prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai 16 anni di età, in luogo degli attuali 14 anni, e innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale. La lettera b) del medesimo comma 1 interviene sul secondo comma dell'articolo 600-octies del codice penale, introducendo, quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato, l'induzione all'accattonaggio, in aggiunta alle condotte di chi organizzi, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altrui accattonaggio. Si prevede, altresì, un innalzamento della pena prevista per le predette fattispecie, che passa dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da due a sei anni. L'età inferiore ad anni sedici della persona offesa è invece prevista espressamente come circostanza aggravante ad effetto speciale, per la quale si prevede un aumento di pena da un terzo fino alla metà.
  L'articolo 18, quindi, reca disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.), novellando la disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applichino le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Le suddette modifiche normative sono finalizzate, secondo quanto descritto al comma 1 dell'articolo 18, ad evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l'insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.
  Le disposizioni della suddetta legge n. 246 del 2016 continuano, invece, ad applicarsi alla produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.