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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 maggio 2025
499.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

Pag. 23

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1074-A, recante «Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse», non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.
C. 1858.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), la proposta di legge C. 1858, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di due articoli.
  L'articolo 1, comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.
  Rammenta che la strage a cui ci si riferisce avvenne in occasione della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool, in cui, a seguito di un attacco da parte di un gruppo di hooligans inglesi, una folla di spettatori, per lo più italiani, presi dal panico si ammassarono contro il muro opposto al lato dal quale provenivano i tifosi inglesi, che finì per franare, causando 39 morti e 600 feriti.
  Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; di conseguenza, la Giornata nazionale non costituisce festività nazionale.
  L'articolo 2, comma 1, prevede che in occasione della Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei princìpi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.
  Il successivo comma 2 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, RAI-Radiotelevisione italiana spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, in occasione della Giornata nazionale, riserva appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dell'Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.
  Infine, il comma 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 24
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Con riguardo alla promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni – anche in collaborazione, tra gli altri soggetti, con le scuole di ogni ordine e grado e le università – di iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Le iniziative previste non richiedono tuttavia forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.
C. 2159.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), la proposta di legge C. 2159, recante Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di due articoli.
  L'articolo 1, comma 1, opera delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, normativa che disciplina l'ordinamento e il personale degli archivi dello Stato, andando a sostituire, ove necessario, la denominazione dell'archivio centrale dello Stato, rinominandolo «Archivio nazionale». In coerenza di ciò, viene sostituita, ovunque ricorra nel testo del decreto, la dicitura «sovrintendente all'archivio centrale dello Stato» con quella di «direttore dell'Archivio nazionale».
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame incide in modo analogo, operando però su un diverso testo normativo: l'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca disposizioni in materia di obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 2, ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 le parole «archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalla dicitura «Archivio nazionale». Invece, in forza della lettera b), nei commi 2 e 5 del suddetto articolo 41 la locuzione «soprintendente all'archivio centrale dello Stato» è sostituita dal nuovo titolo che, come sopra detto, viene introdotto dalla riforma in esame: «direttore dell'Archivio nazionale».
  Infine, l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 25
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
C. 1042 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 1042 e abbinate, recante Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge, composta di tre articoli, è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua.
  L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), il quale prevede che gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, che risiedono in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), vengono iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno. In merito ricorda che attualmente, ai sensi dell'articolo 19 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), una condizione essenziale per l'utenza dei servizi ASL è la residenza nello stesso territorio dell'azienda sanitaria, situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base (MMG).
  Viene poi precisato che il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che risiedono in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2.
  Il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 7 della legge n. 526 del 1982, diretto a specificare che le disposizioni dello stesso non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
  L'articolo 2 disciplina il contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, regolarmente iscritti all'AIRE, fissandolo in 2.000 euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2. Sono esonerati dal pagamento del contributoPag. 26 i cittadini minorenni iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'UE e non aderiscono all'EFTA, purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: più specificamente, non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Con una previsione introdotta in sede referente viene poi precisato che il contributo di cui comma 1 è versato all'atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), disciplinante i pagamenti con modalità informatiche, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di cui all'articolo 1, comma 1.
  L'articolo 3 detta le disposizioni finali stabilendo, in primo luogo, che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala che viene poi rimessa a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, nonché la definizione degli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge in esame.
  L'articolo 4 – inserito in sede referente – detta la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  A tal proposito rammenta che, anche in materia di tutela della salute, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2006, si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale.
  Alla luce del carattere concorrente della materia implicata e della necessità, costantemente riconosciuta dalla Corte costituzionale, di salvaguardare, nella materia in oggetto, il principio di leale collaborazione, la Commissione di merito potrebbe essere invitata a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 3, comma 2.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino Pag. 27delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
C. 1298.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, la proposta di legge C. 1298 recante disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
  Il provvedimento è costituito da dodici articoli, il primo dei quali riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede al comma 1, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo, con la finalità di: salvaguardare il Servizio sanitario nazionale; garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA); soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo.
  Come previsto dal medesimo comma 1, a decorrere dal medesimo anno 2024, si prevede che, in ogni caso, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del PIL.
  Il comma 2 dell'articolo 1 detta una novella all'articolo 1, comma 34, primo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997), riguardante i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, finalizzata al superamento della sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo, ai fini della determinazione della quota capitaria. Ai criteri già previsti nel citato comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), la norma in esame aggiunge anche indicatori «ambientali, socioeconomici e culturali». Inoltre, si inserisce l'ulteriore criterio di attribuzione di un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice relativo alla deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie.
  Fa presente che l'articolo 2 della proposta in esame disciplina misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, prevedendo al comma 1 l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA – livelli essenziali di assistenza –, finalizzato ad eliminare le prestazioni sanitarie obsolete. Si prevede che il decreto sia emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
  Il comma 2 dell'articolo 2, a decorrere dal 2024, incrementa di 400 milioni annui l'importo previsto dall'articolo 1, comma Pag. 28288, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Il comma 3 prevede che, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei LEA di cui al comma 1, si provveda anche alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi ad elementi rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria e, in particolare, del rispetto in ciascuna regione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute la ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente. L'obiettivo è quello di: garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati; ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale; ridurre l'applicazione di procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità o dell'attribuzione di tariffe più remunerative. Il decreto è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Segnala che, all'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, il comma 5 dell'articolo 2 demanda ad un ulteriore decreto ministeriale la disciplina del criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti. Si prevede l'adozione di tale decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta al nostro esame, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale previste all'articolo 3, si dispone che – entro la medesima scadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – sia definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate. La definizione della suddetta nuova metodologia deve essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 1). Il comma 2, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale, prevede che – fino alla data di entrata in vigore del sopra indicato decreto – i valori di riferimento del fabbisogno del personale, finanziati nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Il comma 3 prevede, conseguentemente, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il rafforzamento dell'assistenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 274, della citata legge di bilancio 2022, al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, oltre che di personalePag. 29 convenzionato. L'incremento è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni per l'anno 2024, 500 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, con finanziamento a valere sulle risorse del Servizio sanitario nazionale che viene corrispondentemente incrementato. Si precisa che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene effettuato il riparto delle predette somme fra regioni e le province autonome sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto.
  In base al comma 4, infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti finalità: contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2022-2024; adeguare le retribuzioni ai livelli europei ed incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  La proposta di legge in esame interviene altresì sulle forme di assistenza sanitaria integrativa, disponendo all'articolo 4 che, nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
  L'articolo 5 detta disposizioni in tema di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, infatti, si rimette ad un decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
  L'articolo 6 detta disposizioni sulla tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria tramite l'inserimento di un nuovo comma 412-bis dopo il comma 412 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), il quale prevede che il Sistema di gestione di cui al comma 412 sia realizzato secondo una serie di criteri specificamente indicati.
  Rileva poi che l'articolo 7 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) in tema di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. Nello specifico, all'articolo 1 della summenzionata legge, viene sostituita la lettera b) del comma 4, riguardante i requisiti dei candidati ammessi a partecipare alla procedure di selezione per la formazione del citato elenco nazionale, richiedendosi (in aggiunta a quanto attualmente previsto) il titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2018, n. 80) in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a) (attualmente viene invece richiesta una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato); viene abrogata la letteraPag. 30 c) che prevede, quale requisito per la partecipazione alla procedura di selezione, l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; viene inserito, dopo il comma 5, un nuovo comma 5-bis sugli ambiti oggetto di valutazione da parte della commissione incaricata di formare l'elenco, disponendosi che essa valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; con una modifica al comma 7, secondo periodo, viene stabilito che nell'elenco nazionale pubblicato sia indicato il punteggio conseguito; con una modifica al comma 7-bis nella valutazione, da parte della Commissione, dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, viene eliminato il riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera b); con una modifica al comma 7-quater viene fissato a quaranta punti (invece che a 60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione delle esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni; con una modifica al comma 7-sexies viene fissato a quaranta punti (invece che a 60 come attualmente previsto) il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione nella valutazione dei titoli formativi e professionali posseduti dal candidato; con una integrazione del comma 8, vengono ampliate le cause di decadenza dai precedenti incarichi di direttori generali che impediscono il reinserimento nell'elenco. All'articolo 2, viene sostituito il comma 1, disciplinante la procedura di nomina dei direttori generali da parte delle regioni, eliminando la fase della valutazione dei candidati per titoli e colloquio effettuata dalla commissione regionale nominata dal Presidente della regione, prevedendosi invece che sia nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale; viene sostituito il comma 2 prevedendosi che sia pubblicato, oltre al provvedimento di nomina, conferma o revoca dall'incarico, anche il curriculum del nominato. Viene poi previsto che in caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo e che, in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il mandato del commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1, ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. All'articolo 3 vengono aggiunti, dopo il primo periodo del comma 1, alcune disposizioni prescriventi che il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. All'articolo 4 viene inserito un nuovo comma 1-bis, per prevedere che l'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitarioPag. 31 nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.
  L'articolo 8, allo scopo di abbattere le liste d'attesa, stabilisce che le regioni e province autonome siano tenute: al rispetto dei tempi massimi di attesa che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio; a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi di attesa; ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Si prevede poi che il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo in esame rappresenti un nuovo requisito per l'accesso alle forme premiali previste dall'articolo 2, comma 67-bis della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché un adempimento previsto nella verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, istituiti rispettivamente dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Con riguardo al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, l'articolo 9, comma 1, stabilisce, a decorrere dal 2023, un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale ambito, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il comma 2 prevede, a decorrere dal 2024, che anche il contributo delle aziende farmaceutiche, previsto dall'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, sia incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per l'attività di promozione di cui al comma 17 del richiamato articolo 48.
  In tema di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 10, comma 1, stabilisce che deve essere assicurata, su tutto il territorio nazionale, la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a sostegno della decisione cliniche. Inoltre, prevede di garantire l'interoperatività dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
  Sul riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale, l'articolo 11, comma 1, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria. Tale intervento normativo, secondo la lettera della disposizione in oggetto, è volto ad assicurare l'integrazione funzionale del sistema di emergenza sanitaria con il dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione, nonché a garantire il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.
  Con riferimento alla copertura finanziaria, l'articolo 12, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da adottare entro il 31 dicembre 2025, al fine di assicurare minori spese in misura pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno dal 2025 al 2030. In caso di mancata adozione di tali interventi o della loro adozione per importi minori a quelli previsti, il PresidentePag. 32 del Consiglio dei ministri deve disporre con decreto entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine da assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi indicati.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), Costituzione), nonché a quella concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze, segnala come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto ad eliminare le prestazioni sanitarie obsolete; all'articolo 2, comma 4, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi; all'articolo 2, comma 5, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale volto a rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici; all'articolo 3, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, con riferimento alla definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale; all'articolo 5, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992; all'articolo 11, comma 1, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.