SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento nel corso della seduta del 14 maggio, rappresenta, in primo luogo, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle novelle di cui all'articolo 5, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto Pag. 51dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio.
Rileva, altresì, che la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 5 è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno successivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati.
Fa presente, inoltre, che le disposizioni di cui allo stesso articolo 5 non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda.
Evidenzia, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro.
Fa presente, inoltre, che alle disposizioni dell'articolo 21, relative all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi.
Evidenzia, peraltro, che le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da a) a d), 22, comma 4, lettere da b) a d), e 23, comma 4, del provvedimento in esame.
Sottolinea, inoltre, che la stima degli oneri relativi ai beneficiari dell'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, prevista dall'articolo 35 del provvedimento in esame, quantificati nella relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge C. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media pro capite sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti.
Chiarisce, infine, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentantePag. 52 del governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2355, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;
rilevato che il provvedimento riproduce in gran parte disposizioni contenute nel disegno di legge C. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati, recependo anche il contenuto delle condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dalle novelle di cui all'articolo 5, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio;
la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 5 è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno successivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati;
le disposizioni di cui allo stesso articolo 5 non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda;
la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro;
alle disposizioni dell'articolo 21, relative all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi;
le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di Pag. 53conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da a) a d), 22, comma 4, lettere da b) a d), e 23, comma 4, del provvedimento in esame;
la stima degli oneri relativi ai beneficiari dell'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, prevista dall'articolo 35 del provvedimento in esame, quantificati nella relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge C. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media pro capite sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Marco GRIMALDI (AVS), nel rappresentare che il decreto-legge in esame appare privo di una effettiva copertura finanziaria, evidenzia come, a suo parere, il Governo non sia in grado di comprendere la reale portata degli effetti del medesimo provvedimento, a partire dalle disposizioni volte ad aumentare le pene previste per determinati reati e a prevedere nuove circostanze aggravanti.
Al riguardo, stigmatizza, peraltro, l'uso, da parte del Governo, della decretazione d'urgenza in una materia particolarmente complessa e sensibile come quella penale, evidenziando come, a titolo esemplificativo, le recenti proteste avvenute presso i Centri di permanenza per i rimpatri, stante l'immediata entrata in vigore del provvedimento in esame, comporteranno un aumento delle pene per coloro che saranno ritenuti penalmente responsabili.
A questo proposito, si interroga, altresì, su quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dall'eventualità che il decreto-legge medesimo non sia convertito entro i termini costituzionalmente previsti, rilevando, sul punto, come il Governo valutato con attenzione gli effetti che si produrrebbero nei confronti di coloro che, nelle more della vigenza del decreto-legge medesimo, siano stati, medio tempore, reclusi.
Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18 del provvedimento, che prevedono il divieto di commercializzazione della cannabis light, stigmatizza la decisione del Governo di determinare la chiusura, peraltro con una disposizione immediatamente esecutiva, di un mercato assolutamente legale, che ha avuto, anzi, il pregio di sottrarre spazio al mercato illegale di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze.
Rappresenta, altresì, che il citato divieto comporterà, inevitabilmente, la perdita di circa ventimila posti di lavoro in tale settore economico, evidenziando, peraltro, come non siano state previsti ammortizzatori sociali per i lavoratori attualmente impiegati nel medesimo settore.
In questo senso, giudica particolarmente grave l'assenza di adeguate misure economiche nell'ambito del provvedimento in esame, ricordando come quando la regione Piemonte, governata da una maggioranza di centro-sinistra, operò uno switch off delle macchine da gioco, programmò l'intervento secondo una determinata scansione temporale e provvide a stanziare le necessarie risorse per la tutela dei lavoratoriPag. 54 interessati. Si duole, tuttavia, che, successivamente, la maggioranza di centro-destra, abbia poi rivisto in senso peggiorativo la legge approvata.
Ribadisce, infine, la gravità delle disposizioni relative all'ordinamento penitenziario contenute nel decreto-legge stigmatizzando la concezione «carcerocentrica» sottesa al provvedimento, che comporterà, evidentemente, costi aggiuntivi particolarmente rilevanti per la finanza pubblica, con riferimento, in particolare, alle assunzioni di personale della polizia penitenziaria o alle spese per la gestione quotidiana dei penitenziari, che non soltanto non sono quantificati né sorretti da adeguata copertura finanziaria, ma rischiano di far implodere la già precaria situazione esistente all'interno delle carceri italiane.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé espresse dal deputato Grimaldi in ordine ai potenziali rischi derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, evidenzia che, come già ampiamente evidenziato in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660, gli oneri derivanti dal provvedimento appaiono chiaramente sottostimati.
In proposito, sottolinea, in primo luogo, che la ratio sottesa al divieto di importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, previsto dall'articolo 18, non è affatto convincente, in special modo in considerazione della circostanza che dall'attuazione della citata norma deriverà, come effetto, la soppressione di attività economiche in quel settore, con conseguente perdita di posti di lavoro per coloro che sono impiegati nella stessa e perdita del gettito fiscale derivante dalle attività vietate. A tale riguardo, sottolinea che i chiarimenti forniti dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1660 e nell'ambito della relazione tecnica risultano assolutamente insufficienti.
Rileva, inoltre, che l'aumento delle circostanze aggravanti e delle pene previsto dal provvedimento medesimo comporterà conseguenze che non possono essere affrontate senza nuovi stanziamenti e con adeguate coperture finanziarie.
Stigmatizzando l'uso della decretazione d'urgenza in materia penale, sottolinea che il provvedimento in discussione riprende, pressoché integralmente, i contenuti del disegno di legge C. 1660, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024 e, successivamente, trasmesso al Senato della Repubblica, che, all'esito dell'esame in sede referente, non ha, tuttavia, provveduto a svolgere l'esame in Assemblea.
Evidenzia che, in relazione al predetto disegno di legge, si era provveduto ad effettuare la prenotazione delle somme destinate alla copertura dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento all'utilizzo del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, pertanto, chiede alla rappresentante del Governo come debba interpretarsi il rapporto tra le prenotazioni operate a suo tempo con riferimento al disegno di legge C. 1660, che hanno impedito l'utilizzo delle relative risorse per altri impegni di spesa, e le disposizioni di cui al provvedimento in esame, che parimenti dovrebbero aver determinato una prenotazione di risorse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rilevare che la materia disciplinata dal decreto-legge in esame e dal disegno di legge pendente innanzi al Senato della Repubblica è, sostanzialmente, la medesima, pur riservandosi una successiva verifica di carattere generale sulla questione sollevata dalla deputata Guerra, conferma che, con riferimento al caso di specie, la prenotazione delle risorse effettuata con riferimento al disegno di legge C. 1660, a seguito della presentazione del decreto-legge in esame, deve intendersi riferita alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce di quanto testé evidenziato dalla sottosegretariaPag. 55 Albano, si interroga se l'adozione di un decreto-legge che intervenga sulla stessa materia di un precedente progetto di legge non ancora approvato in via definitiva comporti, in automatico, che la prenotazione effettuata sul precedente progetto di legge debba intendersi come non avvenuta e se, al contrario, ove il decreto-legge non rechi il medesimo contenuto del precedente progetto di legge, la prenotazione di risorse effettuata in virtù di quest'ultimo debba intendersi ancora valida.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, nel caso di specie, trattandosi di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un decreto-legge che recano disposizioni di contenuto sostanzialmente identico, può senz'altro ritenersi che la prenotazione di risorse nell'ambito di fondi di bilancio riferita al disegno di legge non sia più operativa e si intenda riferita, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, alle disposizioni di copertura finanziaria previste da tale ultimo provvedimento.
Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Davide FARAONE (IV-C-RE) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Daniela TORTO (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rappresenta preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. Fa presente che il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile, mentre l'Accordo oggetto di ratifica è costituito da 48 articoli.
Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha fornito ulteriori informazioni con una nota depositata presso la Commissione Bilancio, che, in data 19 febbraio 2025, ha quindi espresso, sul provvedimento, parere non ostativo.
Fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Per quanto concerne gli articoli del disegno di legge di ratifica e l'articolo 48 dell'Accordo, rileva, preliminarmente, che le norme in esame recano, agli articoli 1, 2 e 4, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la decorrenza dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame. In proposito, non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse. Rileva che l'articolo 3, inoltre, reca le disposizioni finanziarie, concernenti la valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo e le modalità di coperturaPag. 56 dei medesimi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, nonché una clausola di invarianza finanziaria riferita alle altre disposizioni dell'Accordo stesso, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
Rileva, inoltre, che l'articolo 48 definisce l'entrata in vigore dell'Accordo, che avrà luogo il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. A decorrere da tale data cesserà la vigenza in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia del Nord, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione durante il suo periodo di vigenza.
Con riferimento alla decorrenza degli effetti finanziari derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva che, in base al suddetto articolo 48 del medesimo Accordo, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore non prima del secondo semestre dell'esercizio 2025, determinando, per il primo anno, risparmi inferiori rispetto a quanto prospettato nella relazione tecnica, che assume, come parametro per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, l'intero anno 2025, ipotizzando che lo stesso entri in vigore il 1° gennaio 2025. In proposito, rileva come appaia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Con riferimento agli articoli da 1 a 10 dell'Accordo, rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono il campo di applicazione dell'Accordo oggetto di ratifica. L'Accordo, nello specifico, si applica a chi è stato o è soggetto alla legislazione di uno o entrambi gli Stati, inclusi familiari, superstiti, profughi e apolidi residenti nei territori delle due Parti. Osserva, in proposito, che a questi soggetti sono garantiti gli stessi diritti e obblighi previsti per i cittadini di ciascuno Stato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4. Rileva che, in linea generale, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività. Tuttavia, specifica che le autorità competenti dei due Stati possono concordare eccezioni in favore dei lavoratori, ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 5 a 8.
Rileva che, ai sensi della Convenzione del 1957, i lavoratori distaccati continuano ad essere sottoposti alla legislazione del Paese di residenza dell'impresa per un massimo di 12 mesi. Quindi, trascorsi i 12 mesi, gli stessi lavoratori dovrebbero attualmente versare i contributi in Italia. Evidenzia che l'estensione da 12 a 24 mesi del periodo di distacco, per effetto dell'articolo 6 dell'Accordo in esame, potrebbe pertanto determinare minor gettito contributivo, derivante dal mancato versamento dei contributi in Italia dei lavoratori distaccati, che resterebbero sottoposti alla legislazione della Macedonia per i 12 mesi ulteriori, frutto dell'incremento del periodo massimo di distacco stabilito dall'Accordo in esame. In merito alla correttezza di tale ricostruzione e all'entità degli eventuali effetti per la finanza pubblica, ritiene, quindi, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Con riferimento agli articoli da 12 a 17 dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione rileva, preliminarmente, che le norme in esame stabiliscono che i lavoratori e i loro familiari, durante la permanenza nell'altro Stato, abbiano diritto a prestazioni in natura erogate dall'Istituzione locale per conto di quella competente e a prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente, secondo quanto previsto dall'articolo 12. Specifica, altresì, che tali diritti si estendono anche ai soggiorni brevi in caso di necessità urgenti o cure autorizzate all'estero, ai sensi dell'articolo 13 e che le prestazioni in natura sono garantite anche ai pensionati e ai loro familiari, a seconda della legislazione da cui derivano le pensioni, in applicazione dell'articolo 14, nonché ai familiari del lavoratore residenti in uno Stato diverso da quello competente, ai sensi dell'articolo 15. Osserva, dunque, che la concessione di prestazioni sanitarie rilevanti, quali protesi e grandi apparecchi, richiede l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente, salvo urgenze, secondo quanto disposto dall'articolo 16. Evidenzia, inoltre, che le norme stabiliscono che i rimborsi tra Pag. 57istituzioni avvengono sulla base dei costi effettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 17.
In proposito, rileva come la relazione tecnica presenti un prospetto dei debiti e crediti in materia sanitaria tra i due Stati e ipotizza che il rapporto tra le due grandezze resti invariato anche per gli anni successivi. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria, ad eccezione dell'articolo 16, non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, fa presente che appare, comunque, utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza del rapporto tra debiti e crediti, che la relazione tecnica assume costante per i prossimi anni, anche alla luce della circostanza che la relazione tecnica riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da parte dello Stato estero fino al 2019 e che i dati per gli ultimi quattro anni, dal 2016 al 2019, non risultano ancora verificati.
In merito all'articolo 31, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il lavoratore che soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si rechi nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Osserva che, rispetto a quanto previsto, a legislazione vigente, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali è prevista, quindi, una riduzione di tre mesi del periodo di conservazione del diritto all'erogazione del trattamento.
Al riguardo, rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi utilizzati per la quantificazione dei risparmi connessi alla minore durata del trattamento di integrazione al reddito. In proposito, rappresenta che la quantificazione, pur rivalutata applicando i tassi di inflazione come determinati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine del settembre 2024, appare sostanzialmente verificata e, inoltre, che la relazione tecnica afferma che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non viene influenzato dal cambiamento della normativa, con la riduzione di tre mesi della durata della conservazione dell'indennità di disoccupazione in caso di ritorno in Macedonia, pur in presenza di una sua minore attrattiva. In proposito, fa presente come appaia, quindi, opportuno acquisire una conferma dal Governo circa la prudenzialità delle ipotesi formulate ai fini della stima dei risparmi di spesa scontati sui tendenziali di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.
C. 1298.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto norme concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, nonché una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.Pag. 58
Nel ricordare che il provvedimento si compone di 12 articoli e non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, segnala che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, la spesa sanitaria sia pari ad almeno l'8 per cento del PIL annuo e che, in ogni caso, il finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale debba crescere annualmente in misura almeno doppia rispetto al tasso di inflazione, anche in caso di diminuzione del PIL, secondo quanto previsto al comma 1. Rileva che la norma, inoltre, aggiorna i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale. In particolare, oltre a fattori come età, sesso, mortalità e indicatori epidemiologici, previsti a legislazione vigente, viene disposta l'introduzione di nuovi indicatori ambientali, socioeconomici e culturali. Fa presente che è previsto, infine, che la ripartizione di almeno il 50 per cento della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale sia legata all'indice di deprivazione economica calcolato dall'ISTAT, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche regionali che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie, secondo quanto disposto al comma 2. In proposito, rileva, innanzitutto, che il raggiungimento dell'8 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale, in base ai dati contenuti nella Sezione II del Documento di Finanza pubblica 2025, richiederebbe una spesa sanitaria aggiuntiva, ottenuta applicando al suddetto PIL la differenza tra i punti percentuali di spesa sanitaria sul PIL previsti dal Documento di finanza pubblica 2025 per gli anni dal 2025 al 2027 e quelli derivanti dalla proposta di legge in esame, pari a circa 37 miliardi di euro per il 2025, 36 miliardi di euro per il 2026 e 39 miliardi di euro per il 2027. Fa presente, inoltre, che la norma in esame prevede, quindi, da un lato, un livello della spesa sanitaria pari almeno all'8 per cento del PIL, da intendersi come PIL nominale, sebbene non sia espressamente indicato nella norma, per un onere medio nel triennio 2025-2027 di circa 37,4 miliardi annui, dall'altro, una crescita del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a un tasso pari al doppio del tasso di inflazione.
Al riguardo, rileva che, considerato che il fabbisogno sanitario nazionale è quota parte della spesa sanitaria, per il primo anno la crescita del fabbisogno sanitario ipotizzata dal testo verrebbe integralmente assorbita da quella della spesa sanitaria, nel senso che una parte della crescita della spesa sanitaria prevista sarebbe costituita proprio dall'incremento ipotizzato del fabbisogno sanitari. Sottolinea, inoltre, che per gli anni successivi, invece, ipotizzando che il meccanismo di crescita del fabbisogno non si arresti, anche alla luce del dato testuale della disposizione in esame che prevede che tale incremento si verifichi «in ogni caso», il meccanismo medesimo comporterebbe un onere aggiuntivo che porterebbe la spesa sanitaria al di sopra dell'8 per cento, posto che quest'ultimo valore rappresenta la soglia minima della spesa sanitaria prevista.
Ai fini della quantificazione di tale onere ulteriore, ritiene necessario che venga chiarito quale sia l'indice di variazione dei prezzi da applicare. In questo quadro, ritiene comunque necessario aggiornare la decorrenza delle disposizioni per adeguarle al nuovo esercizio finanziario.
In merito al comma 2, che introduce tra i criteri di ripartizione del Fondo sanitario specifici indicatori ambientali, socioeconomici e culturali, rileva che, in linea teorica, la revisione dei suddetti criteri di ripartizione non incide sul livello complessivo delle risorse del Fondo, dal momento che essa riguarda, infatti, esclusivamente la distribuzione di tali risorse tra i diversi Sistemi sanitari regionali. Rileva che sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo in merito alle conseguenze di questa redistribuzione. In particolare, evidenzia che andrebbe chiarito se e in quale misura i nuovi criteri possano compromettere la capacità delle regioni penalizzate dalla nuova distribuzione prevista di garantire le prestazioni sanitarie previste per legge e, a tal proposito, ricorda che, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il nuovo Pag. 59criterio inciderebbe sulla distribuzione di circa 11 miliardi di euro tra le regioni.
Per quanto concerne l'articolo 2, rileva, preliminarmente, che la norma in esame prevede, al comma 1, l'eliminazione delle prestazioni sanitarie obsolete dai livelli essenziali di assistenza con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che, secondo quanto previsto dal comma 2, a partire dal 2024 viene incrementata di 400 milioni di euro annui la quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard finalizzata all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e fa presente che le norme stabiliscono, inoltre, che: con il decreto di cui al comma 1 vengono ridefiniti indicatori e parametri per monitorare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza a livello regionale, prevedendo elementi sia fissi, sia variabili per ogni periodo di monitoraggio, come previsto al comma 3; con decreto ministeriale, da adottare entro centottanta giorni, è ridefinito in via sperimentale il sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, collegando le tariffe ai risultati in termini di qualità e salute e alla presa in carico globale del paziente, come previsto al comma 4; con un ulteriore decreto, infine, al comma 5, vengono disciplinati i criteri per calcolare il numero di posti letto, garantendo almeno cinquecento posti di degenza ordinaria e venticinque di terapia intensiva ogni centomila abitanti, in linea con la media europea.
In proposito, rileva che i decreti previsti ai citati commi 1 e 3, volti a eliminare le prestazioni obsolete e ad aggiornare alcuni indicatori di monitoraggio, sembrano limitarsi alla definizione di aspetti ordinamentali o organizzativi e, pertanto, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, altresì, che il decreto di cui al comma 5, relativo al fabbisogno di posti letto, al contrario, sembra determinare effetti onerosi in conseguenza dell'aumento dei posti letto. Con riferimento al comma 2, rileva che andrebbe chiarito se l'incremento di 400 milioni della finalizzazione della quota del fondo sanitario nazionale indistinto, destinato all'aggiornamento livelli essenziali di assistenza prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, possa pregiudicare l'erogazione di prestazioni sanitarie a valere sulla medesima quota del fondo sanitario nazionale, tenuto conto comunque degli incrementi di risorse disposti dall'articolo 1. Infine, analogamente a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, ritiene necessario aggiornare al 2025 la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2.
Per quanto concerne l'articolo 3, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di una nuova metodologia per la gestione del personale del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di valutarne l'adeguatezza e contenerne i costi. Evidenzia, altresì, che, al comma 2, in attesa dell'emanazione del decreto, è previsto un aumento dal 10 al 30 per cento della quota dell'incremento annuale del Fondo sanitario regionale che le regioni possono destinare alla spesa per il personale. Fa presente che al comma 3 viene, inoltre, incrementata l'autorizzazione di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 274, della legge di bilancio 2021, di 150 milioni di euro nel 2023, 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 1 miliardo di euro l'anno a partire dal 2026 per il rafforzamento dell'assistenza territoriale, in linea con gli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento al personale impiegato nelle case e negli ospedali di comunità, nonché nell'assistenza domiciliare. Infine, sottolinea che, al comma 4, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 miliardi di euro annui dal 2024, destinato al rinnovo dei contratti collettivi nazionali e al miglioramento delle retribuzioni del personale sanitario.
In proposito, ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, relativo alle liste d'attesa, prevede, a decorrere dal 2024, una disposizione analoga all'aumento del tetto di spesa per il personale previsto al comma 2 dell'articolo in esame. In particolare,Pag. 60 sottolinea che il menzionato articolo 5 prevede, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale, un incremento dei valori massimi di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019, fino a un massimo del 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, quindi un incremento inferiore rispetto al 30 per cento consentito dalla norma in esame. Ricorda, inoltre, che all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in proposito, che la relativa relazione tecnica, tuttavia, precisava che l'innalzamento del tetto comporta un onere potenziale maggiore, che deve trovare compensazione in misure riduttive di altre voci di spesa al fine di salvaguardare il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e assicurare la compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni.
Fa presente che la disposizione al comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo un innalzamento del tetto fino al 30 per cento, implicherebbe, in mancanza di misure riduttive di altre voci di spesa sanitaria, come indicato dalla Corte dei conti, un aumento della spesa per il personale di circa 1 miliardo di euro, ipotizzando, conformemente a quanto sembra emergere dal testo, che l'incremento al 30 per cento dei precedenti limiti comprenda l'aumento già possibile del 10 per cento. Per quanto riguarda le risorse aggiuntive destinate al personale dai commi 3 e 4, pari complessivamente a 3 miliardi di euro annui, non formula osservazioni, rinviandosi, comunque, alle considerazioni riferite all'articolo 12 in merito alla copertura finanziaria individuata dal provvedimento. Ritiene che andrebbe, a tal proposito, acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito agli oneri riflessi che deriverebbero dagli incrementi di spesa per il personale, che rappresentano una partita di giro all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Segnala, infine, la necessità di aggiornare gli anni di riferimento per quanto riguarda le disposizioni ai commi 3 e 4.
Osserva, poi che l'articolo 4, comma 1, disciplina le forme di assistenza sanitaria integrativa, limitandone l'ambito oggettivo alle prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza erogate da professionisti e da strutture accreditate e alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito, mentre il successivo comma 2 prevede che i fornitori destinino una quota delle proprie risorse annue, pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza ed una quota pari al 20 per cento per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. Inoltre, fa presente che, al comma 3, sono stabiliti le finalità assistenziali e non lucrative, i principi di trasparenza, completezza e comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili, mentre il comma 4 disciplina le condizioni di adesione che le predette forme integrative devono osservare.
Evidenzia che al comma 5 sono, altresì, previsti, per le medesime forme integrative, specifici divieti in materia di incentivi fiscali, di partecipazione in organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di ricezione di benefici o vantaggi, mentre il comma 6 prevede divieti di campagne pubblicitarie sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate, o che promuovano la medicalizzazione della società, nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento. Il comma 7 prevede, inoltre, obblighi in tema di garanzia di pubblicità e trasparenza, con particolare riguardo alla piena consultabilità dell'Anagrafe dei Fondi sanitari.
Rileva che il comma 8 reca, infine, una delega al Governo per il riordino di benefici e agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, conformemente ai principi e criteri direttivi dalle Pag. 61stesse stabiliti, che preveda il riconoscimento di ogni beneficio fiscale esclusivamente per le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza e per le forme integrative che si siano conformate ai predetti principi e criteri.
Al riguardo, osserva che i vincoli di destinazione introdotti dalle disposizioni dei commi 1 e 2, operando una netta distinzione tra prestazioni sostitutive di interventi erogati dal Servizio sanitario nazionale e prestazioni integrative non comprese nei livelli essenziali di assistenza e limitando il campo di azione delle forme di assistenza sanitaria integrativa prevalentemente alle seconde, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi a carico della finanza pubblica, dal momento che una quota rilevante del valore complessivo delle prestazioni attualmente erogate dalla sanità integrativa comprese nei livelli essenziali di assistenza dovrebbe essere finanziata dal Servizio sanitario nazionale. In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei predetti effetti.
Inoltre, con riferimento alla disposizione di cui al comma 8, osserva che il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali oggetto di delega sembrerebbe muoversi verso un'equiparazione del regime fiscale tra i fondi sanitari integrativi e gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso con esclusiva finalità assistenziale, mentre l'attuale sistema di benefici e agevolazioni fiscali, come sopra evidenziato, prevede, da un lato, un regime di deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di euro 3.615,20 dei contributi sostenuti da parte di qualsiasi contribuente a prescindere dalla categoria di reddito prodotto, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi e, dall'altro, un regime di non concorrenza al reddito, per il medesimo importo massimo, dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusiva finalità assistenziale, limitato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sottolinea che l'intervento oggetto di delega, infatti, destinando le misure agevolative in generale prevalentemente a tutte le prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza o, comunque, alle forme di assistenza integrativa conformi ai principi stabiliti o desumibili dalle norme in esame, quali universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, finalità assistenziali e non lucrative, non selezione dei rischi e non discriminazione nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie, trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili, potrebbe ricondurre la totalità di benefici e agevolazioni fiscali alla sola fattispecie di cui al menzionato articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del Testo unico delle imposte sui redditi. Sottolinea che siffatto intervento potrebbe, quindi, comportare effetti sulla finanza pubblica, in merito ai quali ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
In relazione all'articolo 5, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1, prevede l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della Salute volto a stabilire requisiti minimi e modalità organizzative per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti istituzionali e per la stipula di accordi contrattuali relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'uso inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale.
In proposito, considerato che la disposizione in esame definisce mediante decreto ministeriale una riorganizzazione complessiva del sistema di autorizzazioni, accreditamenti e accordi contrattuali relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che tale revisione, con particolare riferimento al potenziamento degli strumenti di vigilanza e monitoraggio dei contratti, sia attuabile con le risorse umane, Pag. 62strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 6, rileva, preliminarmente, che le norme in esame introducono il comma 412-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce i criteri per la realizzazione del Sistema di gestione degli acquisti per il Servizio sanitario nazionale, previsto al comma 412. Sottolinea che le norme estendono, al comma 2, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di articolo 3, comma 1, legge n. 136 del 2010 agli affidatari di servizi sanitari e socio-sanitari accreditati, imponendo l'uso di conti correnti dedicati e strumenti di pagamento tracciabili.
Rileva, altresì, che il comma 3, modifica, infine, il decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per cui i dirigenti sanitari saranno soggetti agli obblighi di pubblicazione relativi all'attività intramuraria e agli obblighi applicabili a chi è titolare di incarichi politici.
In proposito, rileva che la disposizione al comma 1 non sembra contenere meri criteri cui il sistema deve conformarsi, bensì requisiti e funzionalità che lo stesso deve possedere e rendere operativi ai fini della piena tracciabilità, trasparenza e controllo dell'intero ciclo degli acquisti e della gestione contabile e patrimoniale delle strutture sanitarie. Inoltre, fa presente che la disposizione di cui al comma 2, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità anche alle strutture sanitarie convenzionali e accreditate, impone nuovi adempimenti a carico delle predette strutture. Tutto ciò considerato, ritiene necessario, pertanto, acquisire elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che all'attuazione delle predette disposizioni possa prevedersi nell'ambito delle risorse disponibili delle strutture coinvolte. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento all'aumento degli obblighi di trasparenza per i dirigenti sanitari, posto che tali obblighi si applicano a soggetti privati.
Con riguardo all'articolo 7, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, al comma 1, modifica le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo n. 171 del 2016 in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. In primo luogo, le modifiche riguardano i requisiti dei candidati ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la formazione dell'apposito elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla procedura di valutazione del curriculum dei predetti candidati, compresi i punteggi ad esso attribuibili, ampliando il novero delle cause di decadenza dai precedenti incarichi di direttori generali che impediscono il reinserimento nel citato elenco nazionale. Le modifiche intervengono, inoltre, sulle disposizioni concernenti la procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale, con la previsione di talune limitazioni nella relativa nomina, con particolare riferimento ai casi di decadenza dal predetto incarico per mancato conseguimento degli obiettivi, definendo la disciplina relativa al mandato del commissario in caso di commissariamento delle aziende sanitarie; all'introduzione di specifiche previsioni relative alla procedura di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, del direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, l'inserimento di una specifica previsione concernente la sospensione dell'incarico conferito ai predetti direttori, nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea che, al comma 2, è, infine, sancita l'applicazione delle predette disposizioni anche alla nomina dei direttori sanitari di distretto ed è stabilito che per l'istituzione della commissione di valutazione vengano sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.
Al riguardo, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1, constatatone il carattere procedurale, non formula osservazioni. Con riferimento, invece, al comma Pag. 632, fa presente che la disposizione relativa alla nomina dei direttori sanitari di distretto, nell'estendere tale previsione anche ai casi in cui la direzione di distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa nell'atto aziendale, sembrerebbe ammettere la possibilità del conferimento di un incarico di direzione anche in casi non espressamente previsti dalle norme vigenti, con conseguenti possibili oneri per la finanza pubblica. Sul punto, segnala che la sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 2316 del 26 gennaio 2022 ha precisato che l'incarico di direttore di distretto sanitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità dell'8 giugno 2000 è un incarico di struttura complessa. In proposito, ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.
Inoltre, con riferimento ai profili procedurali della predetta nomina, rileva che andrebbe chiarito se la partecipazione alla commissione di valutazione appositamente istituita avvenga ad invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016 con riguardo alla partecipazione a commissioni che svolgono analoghe funzioni, fermo restando che, in caso contrario, dovrebbero essere quantificati e coperti gli oneri che ne derivano.
Con riferimento all'articolo 8, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame sono volte all'abbattimento delle liste di attesa in ambito sanitario. Ricorda che, a tal fine, regioni e province autonome sono tenute a rispettare quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Al riguardo, osserva che, con riferimento al rispetto delle liste di attesa, le disposizioni non individuano gli strumenti necessari ad assicurarlo. Pertanto, fa presente che tale disposizione sembra comunque rimanere in un ambito tendenzialmente programmatico, non specificando concretamente le relative misure operative. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Con riferimento alla pubblicazione da parte di regioni e province autonome, nel sito internet, delle prestazioni e dei relativi tempi massimi di attesa, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo in merito alla realizzabilità di tale pubblicazione utilizzando le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto alla gestione dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, considerato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2024 già prevede che gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione unico a livello regionale o infra-regionale, dovendo gli stessi, altresì, garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie, ritiene opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a confermare se vi sia una sostanziale rispondenza tra le disposizioni in esame e quanto già previsto a legislazione vigente, al fine di escludere effetti onerosi a carico di soggetti compresi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia, infine, che le disposizioni intervengono sulla disciplina delle strutture sanitarie private accreditate e su quella dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a chiarire il possibile impatto delle disposizioni in esame sull'utilizzo delle strutture sanitarie private accreditate e sull'attività intramuraria, posto che possibili effetti potrebbero determinarsi a seguito di una eventuale riduzione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a quelle eseguite in attività intramoenia, con possibili minori entrate per il Servizio sanitario nazionale.
Per quanto concerne l'articolo 9, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame, al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, incrementa dello 0,50 per cento, a decorrere dall'anno 2023, la quota, pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Sottolinea che l'incremento è finalizzato, altresì, al finanziamentoPag. 64 delle attività di ricerca corrente. Rileva che per le suddette finalità, a decorrere dall'anno 2024, il contributo delle aziende farmaceutiche, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Al riguardo, osserva che l'incremento dello 0,5 per cento è riferito al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fissato in 136,5 miliardi di euro nel 2025, in 140,6 miliardi di euro nel 2026 e in 141,7 miliardi nel 2027. Fa presente che ne consegue che, in termini assoluti, l'incremento, comunque a carattere permanente, appare stimabile in circa 683 milioni di euro per il 2025, in circa 703 milioni per il 2026 e in circa 710 nel 2027. In proposito, premessa la necessità di aggiornare la data di decorrenza dell'incremento in esame, ritiene che andrebbe chiarito se l'incremento della finalizzazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca sanitaria possa pregiudicare l'erogazione di prestazioni sanitarie a valere sulla medesima quota del Fondo sanitario nazionale, tenuto conto degli incrementi di risorse disposti dall'articolo 1.
Con riferimento al comma 2, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, come sembra emergere dal testo, la norma disponga il raddoppio per le aziende farmaceutiche, dal 5 al 10 per cento, del contributo per la spesa sostenuta per le attività di promozione di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge n. 269 del 2003, finalizzando il maggior gettito alla ricerca sull'uso dei farmaci e, in particolare, di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003. In particolare, tenuto conto dei dati forniti dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi, ritiene che l'incremento disposto potrebbe essere stimato in circa 35 milioni di euro annui lordi.
Tutto ciò considerato, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi aggiornati al fine di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame.
Fa presente, poi, che l'articolo 10 prevede che in tutto il territorio nazionale sia assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale e assicurando, altresì, l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie. Sottolinea che il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, delle aziende e dei professionisti sanitari. Ricorda che il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina, tra cui teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia, nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, favorendo il dialogo tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere.
Al riguardo, considerato che, a seguito del predetto monitoraggio, potrebbero emergere criticità nella realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, con la conseguente necessità di prevedere investimenti infrastrutturali e che analoghe necessità di Pag. 65investimenti infrastrutturali potrebbero derivare dal cronoprogramma volto ad implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione di eventuali oneri. Con riferimento agli adempimenti richiesti al Ministero della salute, all'Agenzia per l'Italia digitale – soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – nonché a comuni e province autonome, ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che tali adempimenti possano essere realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 11, rileva, preliminarmente, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria, al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema «118» con il dipartimento di emergenza urgenza e accettazione e il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.
Al riguardo, osserva che il perseguimento di tali finalità potrebbe determinare la necessità di investimenti infrastrutturali con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei suddetti possibili oneri. Sottolinea che con il medesimo decreto sono inoltre definite le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici dei medici, degli infermieri e degli autisti-soccorritori del sistema «118», al fine di garantirne un impiego uniforme nell'intero territorio nazionale e di prevedere specifiche indennità di rischio biologico e ambientale, garantendo altresì una formazione adeguata. A tal riguardo, osserva che la ridefinizione delle dotazioni organiche secondo i criteri sopra indicati, inclusa la previsione di specifiche indennità, appare suscettibile di determinare un incremento degli oneri per il personale, cui si aggiungono quelli inerenti alle attività di formazione. Ritiene che andrebbero, pertanto, acquisiti dati ed elementi di valutazione volti alla quantificazione dei suddetti oneri.
Con riferimento all'articolo 12, fa presente che la norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla presente proposta di legge mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, che assicurino minori spese, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
Rileva, dunque, che esso prevede che, qualora i predetti interventi non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari all'importo sopra indicato, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito oltre il quale la riduzione delle spese fiscali non si applica.
Ciò posto, rileva in primo luogo che, nell'anno di presentazione della proposta di legge in esame, ossia il 2023, il riferimento temporale corretto entro cui adottare le misure di revisione della spesa avrebbe dovuto essere il 31 dicembre 2023, anziché il 31 dicembre 2025. Infatti, considerato che l'anno a partire dal quale si prevede l'incremento della spesa è il 2024, per assicurare le occorrenti risorse a partire da tale anno, ivi comprese quelle derivanti dagli eventuali interventi di salvaguardia di carattere fiscale, da adottare entro il 31 marzo 2024, ritiene che si sarebbePag. 66 dovuto procedere all'adozione delle misure di revisione della spesa entro il 31 dicembre 2023. Ribadisce che resta fermo, comunque, che tali riferimenti necessitano di essere aggiornati in considerazione del tempo trascorso e dell'avvio del corrente esercizio finanziario come si evince anche dalle considerazioni svolte in merito ai profili di copertura finanziaria.
In secondo luogo, pur assumendo come effettivamente realizzabili le risorse rivenienti dalla revisione della spesa, evidenzia che gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame risultano sensibilmente superiori rispetto alle coperture previste, principalmente a causa dei maggiori oneri connessi all'incremento all'8 per cento dell'incidenza della spesa sanitaria sul PIL, disposto dall'articolo 1. In particolare, sottolinea che la stima di tale onere, come evidenziato in precedenza, dovrebbe ammontare almeno a 37.117,12 milioni di euro per il 2025, a 36.058,40 milioni di euro per il 2026 e a 39.082,28 milioni di euro per il 2027, ove si considerino assorbiti in esso le distinte voci di spesa derivanti dai singoli interventi previsti dal provvedimento, ascrivibili anch'essi alla spesa sanitaria nel suo complesso. In questo quadro sottolinea che non si tiene conto, tuttavia, degli oneri derivanti dall'adeguamento del fabbisogno sanitario nazionale al tasso di inflazione, per la cui quantificazione appare necessario chiarire, come già evidenziato in merito all'articolo 1, quale sia l'indice di variazione dei prezzi da applicare. Sottolinea che resta fermo, comunque, che l'onere aumenterebbe ulteriormente ove le singole voci di spesa fossero considerate aggiuntive rispetto al disposto incremento della spesa sanitaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva, in via preliminare, che, sul piano testuale, nell'ambito della clausola di copertura finanziaria non si provvede a indicare puntualmente l'ammontare degli oneri ai quali si provvede, né sono espressamente richiamate le disposizioni del provvedimento che determinano i medesimi oneri.
Nel rinviare a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione per quanto riguarda il rapporto tra gli effetti finanziari di ciascuna disposizione del provvedimento e l'ammontare complessivo della spesa sanitaria, segnala che le disposizioni della proposta di legge che indicano espressamente nuovi o maggiori oneri sono:
l'articolo 1, comma 1, che prevede, a decorrere dall'anno 2024, l'adeguamento della spesa sanitaria annua ad una percentuale non inferiore all'8 per cento del prodotto intero lordo, nonché l'incremento, su base annua, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in misura pari al doppio del tasso di inflazione anche in caso di riduzione del prodotto interno lordo;
l'articolo 3, comma 3, che incrementa di 150 milioni di euro per il 2023, 300 milioni per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021, imputando i relativi oneri a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che è conseguentemente incrementato in misura corrispondente;
l'articolo 3, comma 4, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato ai miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e a incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico.
Ciò posto, segnala, in primo luogo, che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, peraltro riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano tutti carattere permanente, mentre la copertura finanziaria individuata dall'articolo in esame è limitata ai soli anni dal 2025 al 2030. Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria utilizzate, segnala che la disposizione in esame rimette, in prima battuta, a futuri interventi di razionalizzazione e Pag. 67revisione della spesa pubblica – di cui non è chiarito, peraltro, il rango normativo – il compito di provvedere al reperimento delle occorrenti risorse e, in via subordinata, in caso di mancata adozione di tali interventi o di misure adottate per importi inferiori a quelli indicati, demanda a futuri provvedimenti di rango secondario il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della relativa copertura, attraverso interventi di variazione delle aliquote di imposta e di riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigente.
A tale riguardo, evidenzia che l'idoneità di tale modalità di copertura finanziaria, che rimette a futuri provvedimenti l'individuazione dei mezzi di copertura finanziaria degli oneri che si determinano in via diretta per effetto del provvedimento in esame, deve essere valutata alla luce delle previsioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, che dispone che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede alla loro «contestuale» copertura finanziaria, richiedendo, quindi, la contemporaneità tra la previsione degli oneri aggiuntivi e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura. Rileva, comunque, che il meccanismo di copertura delineato dalle disposizioni in esame non appare coerentemente articolato al proprio interno sotto il profilo temporale, considerato che la scadenza del termine stabilito per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rango secondario da adottare in caso di mancata adozione o di insufficienza degli interventi di razionalizzazione e revisione della spesa è fissata a una data che, oltre a ricadere nell'ambito di un esercizio finanziario ormai concluso, risulta antecedente rispetto al termine, fissato al 31 dicembre 2025, per l'adozione di tali ultimi interventi.
Alla luce delle considerazioni testé espresse, ferme restando le valutazioni già espresse, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento al fine di valutare puntualmente gli effetti delle singole disposizioni in esso contenute.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata in tal senso dalla relatrice, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, prevedendo un termine di sette giorni per la sua trasmissione, in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per la prossima settimana.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di sette giorni.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto non è, tuttora, corredato del Pag. 68prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Ribadisce, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) rappresenta che, da notizie pubblicate recentemente su organi di stampa, risulterebbe che parlamentari del gruppo Fratelli d'Italia si siano fatti promotori di proposte di legge istitutive di giornate nazionali relative alla promozione delle più disparate tematiche, spesso di dubbio interesse pubblico, malgrado l'orientamento di recente manifestato in seno alla Commissione, anche da parte di deputati di Fratelli d'Italia, di limitare il più possibile l'esame di tali provvedimenti.
Andrea MASCARETTI (FDI), nel rilevare come il tema sollevato dalla collega Roggiani debba essere affrontato avendo riguardo l'oggetto di ciascuna proposta legislativa istitutiva di giornate nazionali, atteso che alcune di esse riguardano tematiche particolarmente sentite da alcuni territori, evidenzia, su un piano generale, che il compito di decidere in ordine all'esame di tali provvedimenti spetta, in prima battuta, alle Commissioni assegnatarie in sede referente degli stessi e, quindi, alla Conferenza dei presidenti di gruppo, mentre la Commissione Bilancio è chiamata, invece, a esprimere il parere di propria competenza sui profili di natura finanziaria di tali proposte di legge, non essendo chiamata a pronunciarsi sul merito delle singole giornate nazionali istituite dalle stesse.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda come l'impegno assunto dai componenti della Commissione Bilancio, testé richiamato dalla deputata Roggiani, non attenesse alla calendarizzazione delle proposte di legge istitutive di giornate o celebrazioni, ma riguardasse, piuttosto, la condivisione, con le altre Commissioni permanenti, di indicazioni di carattere generale riferite alla formulazione delle disposizioni contenute nelle predette proposte che siano suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 21 maggio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.