COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
C. 2304, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 24 Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento si compone di 3 articoli. Nello specifico, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 582-bis, con cui introduce, nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner, la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per una serie di reati commessi in danno della vittima. Si tratta, in particolare, dei delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (articolo 572, terzo comma, del codice penale); omicidio (articolo 575 del codice penale); infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (articolo 578, primo comma, del codice penale); omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale); istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, primo periodo, del codice penale); omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale); abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (articolo 591, comma terzo, del codice penale).
L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di: introdurre una preclusione assoluta, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall'articolo 1 della proposta di legge all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere dal momento in cui vengono iscritti nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati sopra citati (lettera a)); prevedere che, nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, sia in ogni caso vietata la cremazione del cadavere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento si dovrà prevedere che la cremazione sia vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti (lettera b)); prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente (lettera c)).
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere.
DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 25 Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, rileva che il provvedimento, a seguito dell'esame da parte del Senato, è passato dagli 11 articoli del testo iniziale ai 27 attuali.
L'articolo 1 reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di istituti tecnici. In particolare, si prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curricolo e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici della certificazione delle competenze acquisite sia definita sulla base del modello di «certificato di competenze» di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il riordino complessivo e definitivo della materia è quindi rinviato ad un successivo regolamento di delegificazione.
L'articolo 1-bis, inserito al Senato, introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240 del 2010, volti rispettivamente a disciplinare gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.
L'articolo 2 prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente, tra cui l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi previsti dal PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi, e la costituzione di un elenco regionale in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020.
L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, dispone, per ciascuno degli anni 2025-2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.
L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di asili nido e di scuole dell'infanzia. I commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 3, introdotti al Senato, incrementano la dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei canoni di locazione all'INAIL per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del programma di iniziative di elevata utilità sociale di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, si circoscrive l'ambito materiale della norma ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.
L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, interviene sulla normativa di attuazione dell'intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare sostituendo, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che in relazione agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica con un più generico riferimento allo sviluppo di competenze informatiche.
L'articolo 3-quater, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, in attuazione del PNRR. In particolare, le modifiche previste estendono l'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche resesi necessarie in fase di sviluppo progettuale.
L'articolo 3-quinquies, introdotto al Senato, modifica il comma 2 dell'articolo 2 Pag. 26del decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito. Con la modifica in esame si specifica che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.
L'articolo 3-sexies, introdotto al Senato, dispone l'adozione di un decreto ministeriale con il quale individuare le attività finanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.
L'articolo 3-septies, introdotto al Senato, interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziate, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.
L'articolo 3-octies, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento.
L'articolo 3-novies, introdotto al Senato, istituisce il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.
L'articolo 4 detta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche. Al comma 1 viene autorizzata, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il comma 2 definisce gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, e reca la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 4-bis, inserito al Senato, differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.
L'articolo 5, comma 1, stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. Il comma 2 abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni. Il comma 3 introduce una specifica disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il comma 4, lettera a), abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti Pag. 27con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La lettera b) rinvia a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri online e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
L'articolo 6, comma 1, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Il comma 1-bis, inserito dal Senato, modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Il comma 1-ter, inserito dal Senato, incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2025 il fondo predetto, recando la clausola di copertura dei relativi oneri.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure in materia di Carta del docente, tra cui la possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva.
L'articolo 7 estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
L'articolo 8 prevede che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.
L'articolo 9, al comma 1, modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, dell'ultima legge di bilancio. Le modifiche introdotte prevedono lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l'espletamento della procedura. Al comma 2, si provvede alla copertura finanziaria dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.
L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina che riguarda la nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), al fine di adeguare l'organizzazione del predetto istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'articolo 9-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di compensi da corrispondere al personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali. In particolare, vengono inclusi tra i soggetti ai quali spetta un compenso, i componenti del comitato tecnico-scientifico e della Commissione nazionale.
L'articolo 9-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale una posizione dirigenziale di livello non generale e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico. La disposizione prevede, inoltre, che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e che l'organizzazione Pag. 28e il funzionamento della stessa siano definiti con decreto ministeriale.
L'articolo 10, al comma 1, rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad 1 milione di euro annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del Piano Mattei. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una esenzione dall'IRPEF per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy. I commi 1-ter e 1-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono che nella nozione di credito formativo sono ricondotte anche le competenze acquisite all'estero e che il riconoscimento delle stesse compete agli ITS Academy.
L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.
L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.35.
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2025.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V, VII, IX e XII, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.
Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, preannuncia che esprimerà un voto contrario. Fa notare che le perplessità derivano dal fatto che, esattamente come nella storia del cristianesimo si sono moltiplicati i santi associati ai singoli giorni dell'anno, ora, con la perdurante pratica di istituire giornate nazionali, si giungerà ad una situazione in cui sarà necessario farne coesistere più d'una nella stessa data.
Preannuncia quindi per tale motivo il voto contrario al mandato al relatore a riferire in Assemblea.
La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componentiPag. 29 del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 28 maggio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda FERRO.
La seduta comincia alle 15.05.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.
5-01510 Peluffo: Sulle procedure e i tempi per il rimborso al comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, delle spese sostenute per ospitare i rifugiati ucraini.
La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Simona BONAFÈ (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo e rileva come l'interrogazione in titolo verta su un tema particolarmente sensibile, vale a dire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina a seguito dell'aggressione russa e le misure volte a creare le condizioni affinché i comuni siano in grado di sostenere le relative spese.
Nel prendere atto della risposta e nel riservarsi di riferirne il contenuto al collega Peluffo sottolinea come sarebbe stato ragionevole acquisire la risposta all'interrogazione in tempi più celeri, atteso che l'atto in titolo è stato presentato il 20 ottobre 2023.
5-02584 Paolo Emilio Russo: Sulle iniziative per fronteggiare il crescente fenomeno di microcriminalità nel territorio del municipio V di Roma, con particolare riguardo agli episodi a danno di asili e scuole.
La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), replicando, ringrazia per l'impegno profuso dalla rappresentante del Governo e dal Ministero dell'interno al fine di porre rimedio al problema della microcriminalità che ha interessato in particolare gli istituti scolastici del territorio del V municipio della città di Roma, determinando sgomento e senso di diffusa insicurezza.
5-03522 Madia: Sulle iniziative normative per garantire il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede.
La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Simona BONAFÈ (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, fa presente che, come sa bene la sottosegretaria – che ringrazia per l'articolata risposta –, il tema del voto dei soggetti fuorisede sta particolarmente a cuore al suo gruppo. Ricorda a tale proposito la proposta di legge presentata dall'onorevole Madia, e richiamata nella risposta della sottosegretaria, proposta che nella sua versione originale non prevedeva la delega al Governo e che era volta a mettere in campo soluzioni non sperimentali ma definitive per consentire l'esercizio del diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede. Considerando ciò da un lato un segnale importante di partecipazione alla vita democratica e dall'altro un contributo al contrasto del crescente fenomeno dell'astensionismo, si augura al più presto una norma di legge che, superati i problemi tecnici e logistici cui si è fatto cenno nella risposta, individui soluzioni di natura strutturale per garantire il diritto di voto ai soggetti fuori sede.
Pag. 305-02126 Francesco Silvestri: Sul diniego dell'utilizzo della parte pubblica di piazza Monte Citorio per manifestazioni.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, su richiesta dell'interrogante e d'accordo con il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.