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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2025
503.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rappresentare che sono tuttora in corso di svolgimento le necessarie verifiche tecniche sui profili finanziari del provvedimento in esame, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
Testo unificato C. 1535 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, conferma che all'attuazione della proposta di legge in esame potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, fa presente, anzitutto, che il «Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», istituito dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame sarà realizzato in un apposito spazio ubicato presso un sacrario già esistente, con l'apposizione di una targa commemorativa, con oneri che potranno essere sostenuti nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente iscritti sul piano gestionale n. 4 del capitolo 1147 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo alle spese per le onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace e l'equiparazione dei cimiteri di guerra ai monumenti sacrari, che reca le necessarie disponibilità.
  Rileva, poi, che il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, previsto dalla predetta disposizione, assicurerà che all'istituzione del predetto Luogo del ricordo si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Assicura, inoltre, che le decorazioni d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, previste dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), saranno riconosciute a un numero limitato di beneficiari e potranno essere concesse a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente sul piano gestionale n. 20 del capitolo 1410 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.
  Concorda, infine, con l'opportunità, evidenziata nel corso della seduta del 20 maggio scorso, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del testo unificato in termini conformi alla prassi consolidata.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore,Pag. 64 formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1535 e abb., recante disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che all'attuazione della proposta di legge in esame potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto:

    il “Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, istituito dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame sarà realizzato in un apposito spazio ubicato presso un sacrario già esistente, con l'apposizione di una targa commemorativa, con oneri che potranno essere sostenuti nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente iscritti sul piano gestionale n. 4 del capitolo 1147 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo alle spese per le onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace e l'equiparazione dei cimiteri di guerra ai monumenti sacrari, che reca le necessarie disponibilità;

    il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della cultura, previsto dalla predetta disposizione, assicurerà che all'istituzione del predetto Luogo del ricordo si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le decorazioni d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa, previste dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) saranno riconosciute a un numero limitato di beneficiari e potranno essere concesse a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente sul piano gestionale n. 20 del capitolo 1410 dello stato di previsione del Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità;

   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del testo unificato in termini conformi alla prassi consolidata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che le risposte fornite dalla sottosegretaria Albano non risultano sufficienti a fornire un riscontro adeguato ad alcune delle richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta del 20 maggio scorso, ove si consideri, in particolare, che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, tuttavia, lo stesso non è corredato di relazione tecnica.
  Osserva, al riguardo, che la mera rassicurazione del Governo in ordine alla possibilità che all'attuazione delle relative disposizioni si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente non può costituire idonea garanzia in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Conclude evidenziando che con si rischia di determinare un pericoloso precedente cui si potrebbe ricorrere in futuro per consentire l'approvazione di altri provvedimenti in relazione ai quali dovessero Pag. 65emergere criticità in merito ai profili di carattere finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che, a fronte delle richieste di chiarimento avanzate, il Governo ha inteso fugare eventuali dubbi in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento in esame, dando conto degli stanziamenti previsti a legislazione vigente che potranno essere utilizzati al fine di darvi attuazione, attraverso la puntuale indicazione dei capitoli di spesa e, al loro interno, dei piani gestionali che recano le disponibilità necessarie a provvedere all'attuazione della proposta di legge.
  Conferma, pertanto, come, alla luce degli elementi forniti, sia possibile escludere che dall'attuazione della predetta proposta di legge possano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1-bis, evidenzia che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, inserisce gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240 del 2010, disciplinanti, rispettivamente, i cosiddetti incarichi post-doc, destinati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, e gli incarichi di ricerca, da svolgere sotto la supervisione di un tutor e destinati a soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale, quali nuovi modelli contrattuali a tempo determinato, di durata massima di tre anni, attivabili nel settore della ricerca da parte di Università, Enti pubblici di ricerca e Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
  Evidenzia che tali istituzioni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi, prevedendo un colloquio orale, con possibilità di svolgimento anche in una lingua diversa dall'italiano, nel caso di incarichi post-doc, e una valutazione di titoli e pubblicazioni, ed eventuale colloquio da tenere di fronte ad una commissione, nel caso di incarichi di ricerca. Rileva, altresì, che gli incarichi non danno diritto all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini dell'applicazione delle misure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e che l'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni qualora il titolare dello stesso sia dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
  Fa presente che gli importi minimi dei trattamenti economici da attribuire ai titolari degli incarichi di ricerca in riferimento sono determinati con decreto ministeriale e, con riguardo agli incarichi post-doc, questi non possono essere stabiliti in misura inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Sottolinea come i trattamenti economici relativi agli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter siano esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, analogamentePag. 66 alle borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione e agli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni. Segnala che in materia previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia ai medesimi incarichi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di gestione separata dell'INPS e che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
  Osserva, inoltre, che gli incarichi post-doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi sulla base di specifici accordi o convenzioni e che la spesa complessiva per l'attribuzione di entrambe le tipologie di incarichi non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, già previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, come risultante dai bilanci approvati. Fa presente che il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 1-bis.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca in riferimento, in quanto rimessa all'autonoma valutazione delle Istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, sia effettuata nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare in merito ai commi da 2 a 4 della norma in esame, posto che gli stessi appaiono finalizzati ad introdurre disposizioni di coordinamento delle norme introdotte con la disciplina vigente in materia di attività di ricerca.
  Con riferimento all'articolo 2-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010.
  Al riguardo, pur rilevando che l'onere indicato risulta configurato come limite massimo di spesa, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti della norma stessa sui tre saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.
  Al riguardo, evidenzia che tale ultima disposizione ha stabilito per il predetto Fondo una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Segnala che tale dotazione è ridotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della medesima legge n. 207 del 2024, per un ammontare pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai fini della parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di ulteriori 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.
  Ciò premesso, rileva che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114 Pag. 67milioni di euro per l'anno 2026. Segnala inoltre che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta inoltre che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro.
  Nel ricordare che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica, rileva l'opportunità che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, riferite a trattamenti economici, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica.
  Ritiene, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto della riduzione operata ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 2, del presente decreto.
  Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame prevede un incremento delle risorse destinate alla misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizzando conseguentemente il Ministero dell'istruzione e del merito all'emanazione di un bando volto alla selezione di nuove progettualità, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023. Ricorda, inoltre, che a tale fine sono utilizzate le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell'istruzione e del merito fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93 e che, per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato, il comma 1 del citato articolo 3 prevede, altresì, che le risorse non impiegate per le finalità di cui sopra possano essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR.
  Segnala che, ai sensi del successivo comma 2, si autorizza, inoltre, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.
  Evidenzia, infine, che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ha chiarito che le risorse previste dalla norma sono sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo programmato e il loro trasferimento da altri investimenti non determinerà il mancato raggiungimento di questi ultimi.
  Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, reputa comunque opportuno che siano acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a confermare che il trasferimento delle risorse da determinate misure del PNRR non pregiudichi la loro realizzazione. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se la disposizione introdotta durante l'esame al Senato, concernente il possibile utilizzo delle risorse non impiegate per le summenzionate finalità a favore di altre misure del PNRR, faccia riferimento ad altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell'istruzione e del merito o se si riferisca anche a misure del PNRR di cui sono titolari altri Ministeri.
  Rileva che, per effetto di ulteriori modifiche introdotte durante l'esame al Senato, la norma prevede alcune novelle alla disciplina dei contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, intervenendo sull'articolo 1, commi 31-bis e 34, della legge n. 160 del 2019. Specifica, inoltre, che il comma 2-bis dell'articolo 3 prevede il rinvio dei termini per l'inserimento del Codice unico di progetto nel sistema di Pag. 68monitoraggio e per l'emanazione del decreto di revoca dei citati contributi.
  Segnala altresì che, per effetto delle predette modifiche apportate al Senato, la norma prevede l'incremento di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, ai sensi di quanto disposto dai commi 2-ter e 2-quater.
  Al riguardo, con riferimento al comma 2-bis, per cui rimane applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3, non ha osservazioni da formulare, atteso che ai precedenti rinvii dei summenzionati termini, di cui da ultimo l'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'aumento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, premesso che l'onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, ritiene comunque opportuno che siano forniti dal Governo ulteriori elementi atti a valutare se lo stanziamento indicato risulti congruo rispetto alla finalità prevista dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 dispone l'utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli investimenti a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93 – di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2, «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» – al fine di assicurare le risorse necessarie per l'emanazione di un nuovo bando, nonché per lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura già avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».
  Tanto premesso, ricorda che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che, al precipuo scopo di raggiungere il target previsto dal PNRR per il citato Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, si stima di poter attivare circa 30.000 nuovi posti nella fascia 0-2 anni, utilizzando il costo parametrico di 24.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di nuova costruzione, ovvero di 20.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido e ha precisato che non si ravvisano al momento criticità nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR riferiti alle mense scolastiche, alle scuole nuove e alla messa in sicurezza, le cui risorse sono destinate al finanziamento del predetto investimento.
  Ciò posto, atteso che alle norme in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi che le previste rimodulazioni non incidano sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Fa altresì presente che il comma 2-quater dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, nel rilevare che gli oneri oggetto di copertura finanziaria, derivanti dall'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, corrispondono a spese in conto capitale, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo oggetto di utilizzo reca le occorrenti disponibilità.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza Pag. 69finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del medesimo articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in ordine alla formulazione della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 3-bis, rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, specificando che i canoni da corrispondere all'INAIL per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, posti a carico dello Stato sono quelli inerenti agli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Ciò premesso, nel ricordare che l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 681, lettera b), della legge n. 207 del 2024, che ha ridotto da 1,5 a 1 milione di euro l'onere recato dalla disposizione a decorrere dall'esercizio 2025 e la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e che la relazione tecnica riferita al suddetto comma 681 della legge di bilancio 2025 non ha esplicitato le ragioni della riduzione dell'onere, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la modifica in esame risulti necessaria per allineare i contenuti della disposizione di cui trattasi agli oneri derivanti dal trasferimento a carico dello Stato dei canoni INAIL, come ridotti dalla legge di bilancio 2025.
  Con riferimento all'articolo 3-sexies, rileva che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, prevedono che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito siano individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione. Al riguardo, rileva la necessità che sia acquisita la conferma che allo svolgimento dei suddetti controlli si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 3-septies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta al Senato, modificando i commi da 1 a 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, sostituisce con un credito di imposta, pari a 10.000 euro per ogni nuovo assunto, il beneficio attualmente previsto, nella misura di complessivi 7.500 euro per un periodo massimo di 24 mesi per ciascun assunto, nella forma di esonero contributivo, per le imprese che assumono giovani ricercatori.
  Rileva, inoltre, che la norma abroga il comma 2 dell'articolo 26 del medesimo decreto-legge, che disciplina le modalità di concessione dell'esonero contributivo e modifica l'ambito temporale di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro previsto dal comma 3 dell'articolo 26, riferendolo al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, anziché al periodo 2024-2026.
  Segnala come non venga invece modificata la norma di copertura recata dal testo vigente del comma 4 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, in base alla quale agli oneri relativi ai predetti commi si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
  Al riguardo, considerato che, in base alla normativa vigente, l'ammontare complessivo delle risorse utilizzabili, pari a complessivi 150 milioni di euro, è destinato alla concessione di un esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori del triennio 2024-2026 e che è già stato adottato il decreto 19 ottobre 2023, n. 1456, del MinistroPag. 70 dell'università e della ricerca che ha disciplinato le modalità di riconoscimento del citato beneficio, dovrebbe essere chiarito, a suo avviso, se tali risorse siano state almeno in parte erogate e, in tal caso, quale sia l'ammontare delle risorse residue.
  Ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di non intervenire con la tecnica della novella all'interno di norme, come quelle in esame, che hanno già condotto all'adozione di un decreto ministeriale per la loro attuazione, al fine di evitare dubbi interpretativi, sia sull'ammontare del limite di spesa riferito alla nuova misura, posto che le risorse originarie potrebbero essere già state in tutto o in parte utilizzate, sia sul termine entro il quale deve essere adottato il nuovo decreto ministeriale, giacché, a legislazione vigente, il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023 fa riferimento ad un termine di novanta giorni riferito alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Evidenzia, altresì, come il beneficio introdotto consista nel riconoscimento di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto, verosimilmente, quindi, fin dal momento dell'assunzione, senza che sia previsto alcun meccanismo per la restituzione dello stesso nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa anche solo dopo il decorso di un breve termine. Ciò stante, considera pertanto opportuno che il Governo assicuri che anche tale aspetto sarà disciplinato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca che provvederà a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio.
  Infine, con riferimento alla congruità delle risorse messe a disposizione, osserva che andrebbero forniti dati e elementi utili, al fine di poter valutare il corretto dimensionamento del limite di spesa in relazione ai potenziali beneficiari del credito di imposta. In proposito, rammenta infatti che il limite di spesa, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2024-2026, era stato fissato ipotizzando la concessione dell'esonero contributivo previsto, pari a 7.500 euro, all'intera platea potenzialmente interessata al beneficio, come stimata dalla relazione tecnica riferita all'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023. Rileva, pertanto, che, considerata la misura del nuovo beneficio, pari a 10.000 euro di credito d'imposta per ogni nuovo assunto, il limite di spesa previsto, pari a 150 milioni di euro, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse interamente utilizzabile per il nuovo beneficio, risulterebbe insufficiente a soddisfare tutti i potenziali beneficiari.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 1, fa presente che il capoverso comma 5-ter, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalla novella di cui al medesimo capoverso 5-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto, invece, a 200.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quanto, infine, a 97.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera c), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioniPag. 71 disposte dagli articoli 9-quater, comma 2, 10, comma 1, lettera b), e 10, comma 1-bis, capoverso 9-bis, lettera a).
  In relazione, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, osserva che le risorse del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento a diversi cicli di istruzione.
  Al riguardo, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 10, comma 1-bis. Segnala, altresì, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale dei predetti capitoli e relativi piani gestionali si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che la compensazione degli effetti finanziari prevista dalla disposizione in esame si rende necessaria in quanto, come emerge dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento in esame, alla riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, disposta dalla precedente lettera b), sono associati effetti negativi in termini di minori entrate tributarie e contributive sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
  Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, fa presente che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale pari a euro 612.867.832 per l'anno 2025, a euro 352.935.663 per l'anno 2026 e a euro 506.935.663 per l'anno 2027.
  Tanto premesso, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse utilizzate, nonché in ordine alla circostanza che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Con riferimento all'articolo 8, rileva che la norma prevede che, nell'esercizio finanziario 2025, risorse pari a 1 milione di euro del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per finanziare percorsi di formazione per docenti per la prevenzione delle dipendenze giovanili.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che le nuove finalità di spesa a cui le risorse in questione sono destinate presentino lo stesso andamento delle spese finanziate a legislazione vigente a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che la procedura concorsuale facente capo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 funzionari, di cui all'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, sia effettuata su base territoriale e anche con l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM. Rileva che, a tal fine, è autorizzata una maggiore spesa pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025 a valere Fondo per il funzionamentoPag. 72 delle istituzioni scolastiche. In proposito evidenzia che l'articolo 1, comma 569, della citata legge n. 207 del 2024 ha autorizzato per la procedura concorsuale in oggetto una spesa di 200.000 euro la cui stima è stata effettuata sulla base di procedure concorsuali precedenti.
  Sottolinea che sia la relazione tecnica sia il Governo, durante l'esame al Senato, riferiscono che il maggior onere è dovuto all'introduzione dell'elemento territoriale alla procedura concorsuale e assicurano che le risorse attinte dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non pregiudicano il funzionamento dello stesso.
  Ciò premesso, nel rilevare che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, al fine di valutare la congruità della sua quantificazione ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi analitici sottostanti la stima effettuata considerato tra l'altro che alcune delle voci di costo riportate dalla relazione tecnica non sembrano possedere il richiamato carattere territoriale a cui è ascritto il maggior onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dal precedente comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
  Al riguardo, osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ha altresì disposto che nello stesso confluissero: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; infine, le risorse relative all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.
  Rammenta, inoltre, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, la cui dotazione è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, risulta iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione. Sul punto, segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli di spesa risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti dalla disposizione in esame per il corrente esercizio finanziario.
  Nel prendere atto che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame, la riduzione del Fondo in questione non è comunque suscettibile di pregiudicare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, segnala tuttavia l'opportunità di acquisire indicazioni in merito al capitolo o ai capitoli di spesa, e ai relativi piani gestionali, che saranno concretamente interessati dall'applicazione della norma di copertura finanziaria in commento.
  Con riferimento all'articolo 9-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, disponendo che al direttore generale dell'INVALSI si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca.
  Al riguardo, in assenza della relativa relazione tecnica, considerato che l'INVALSIPag. 73 rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche come definito dall'ISTAT, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi e i dati necessari per verificare se l'attribuzione al direttore generale del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 9-quater, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, novella la disciplina della Struttura tecnica di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale istituita presso il Ministero dell'istruzione dall'articolo 2 della legge n. 121 del 2024. In particolare, viene previsto che, nell'ambito del contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione da assegnare alla predetta Struttura tecnica ai sensi della disciplina vigente, sia ricompreso un dirigente non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero.
  Inoltre, sottolinea che in alternativa agli esperti, nel numero massimo di otto, che a normativa vigente possono far parte del contingente di personale della Struttura tecnica, si prevede che dello stesso possa far parte il personale scolastico a sua volta ricompreso nel contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di centocinquanta unità, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, secondo quanto previsto al comma 1, lettera a).
  Fa presente che, al comma 1, lettera c), gli importi dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024 per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica vengono aumentati da 679.607 a 752.363 euro per il 2025, con un incremento di 72.756 euro per il medesimo esercizio, e da 679.607 a 825.119 euro annui a decorrere dal 2026, con un incremento a regime di 145.512 euro dal 2026.
  Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire i dati e i parametri sottostanti la determinazione degli oneri recati dalla norma, che sembrerebbero comunque riconducibili nella loro interezza al disposto incremento della dotazione organica dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione e del merito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo con riguardo alla possibilità di assegnare al contingente della Struttura, in alternativa agli esperti nel numero massimo di otto, personale scolastico, nei limiti della spesa autorizzata a normativa vigente dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica, che già incorpora la componente d'onere – massimo 400.000 euro a decorrere dal 2024 – relativa ai compensi dei suddetti esperti.
  In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di definire il numero di unità di personale scolastico alternativamente impiegabile, alla luce degli emolumenti accessori attribuibili alle stesse e delle risorse destinate ai compensi degli esperti ed effettivamente disponibili, in considerazione dei rapporti professionali già istaurati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9-quater provvede agli oneri derivanti dalla novella legislativa prevista dal comma 1, pari a 72.756 euro per l'anno 2025 e a 145.512 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024; quanto a euro 145.512 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.Pag. 74
  In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che, come segnalato con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 2-bis, il citato Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114 milioni di euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro.
  Ricorda, altresì, che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica. Ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, riferite a spese di personale, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto anche della riduzione operata ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del presente decreto.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria non formula osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera a), 10, comma 1, lettera b) e 10, comma 1-bis, capoverso 9-bis, lettera a).
  Rispetto all'articolo 10, comma 1-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, introducendo il comma 9-bis all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, ivi comprese le borse di studio per gli stage aziendali e i tirocini formativi svolti nell'ambito dei predetti percorsi formativi, e provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Al riguardo, ai fini della verifica degli oneri quantificati dalla norma, ritiene necessario che vengano forniti dal Governo i dati sottostanti la stima dei medesimi oneri, quali il numero dei soggetti beneficiari, l'importo annuale medio pro capite delle borse di studio, l'ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l'aliquota marginale media Irpef considerata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-bis, capoverso comma 9-bis, dell'articolo 10, provvede agli oneri derivanti dalla medesima disposizione, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.Pag. 75
  In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera b), 9-quater, comma 2 e 10, comma 1, lettera b).
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, posta a valere sulle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti della riduzione prevista dalla disposizione in commento sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la compensazione finanziaria degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni derivanti dall'alinea del capoverso comma 9-bis introdotto dalla disposizione in esame, considerando che alla riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in esame sono stati ascritti effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica.
  Ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 6, comma 1. Segnala, infine, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale tra i capitoli e i piani gestionali in cui risulta iscritto il Fondo oggetto di utilizzo si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di escludere che la riduzione prevista sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento, infine, all'articolo 10, commi 1-ter e 1-quater, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la nozione di «credito formativo» acquisito nei percorsi degli ITS Academy, contenuta nell'articolo 6 della legge n. 99 del 2022, introducendo un riferimento ai percorsi svolti anche all'estero. Sottolinea che viene, altresì, novellata la legge n. 148 del 2022, includendo anche gli ITS Academy tra gli istituti a cui è attribuita la competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso ai percorsi degli ITS Academy.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che gli ITS Academy possano svolgere le nuove competenze loro attribuite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), che è già stata trasmessa, nell'imminenza della seduta, ai componenti della Commissione.
  Con specifico riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore fa, quindi, presente, in primo luogo, che l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotti dall'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell'articolo 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-bis.
  Segnala, altresì, che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all'atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall'articolo 2-bis, comma 1, e dall'articolo 9-quater, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamentoPag. 76 netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive.
  Evidenzia, peraltro, che il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis e 9-quater, comma 2, del provvedimento in esame, confermando che le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca, allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 e 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa.
  Per quanto concerne l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, sottolinea che esso non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Per quanto invece attiene alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, chiarisce che la portata della disposizione si riferisce agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione.
  Fa presente, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione.
  Rappresenta, altresì, che i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-sexies, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea, poi, che le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione.
  Evidenzia che le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio.
  In relazione al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, assicura che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-ter, del provvedimento in esame, nonché a quota Pag. 77parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Conferma, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo.
  Chiarisce che i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza che, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 9.
  Assicura, poi, che dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro.
  Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-quater, comma 1, segnala che questa è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità.
  Evidenzia, inoltre, che all'eventuale assegnazione alla predetta Struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-quater, comma 1, lettera a), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica Pag. 78dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica.
  Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla no tax area, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali.
  Segnala, infine, che la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2420, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca disciplinati dagli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotti dall'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca vi provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti previsti, per entrambe le tipologie di incarico, dal comma 10 dell'articolo 22-ter della legge n. 240 del 2010, introdotto dal richiamato articolo 1-bis;

    come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, aggiornato all'atto del passaggio del provvedimento stesso tra i due rami del Parlamento, la riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico disposta dall'articolo 2-bis, comma 1, e dall'articolo 9-quater, comma 2, assicura la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri ai quali la medesima riduzione provvede, al netto degli effetti riflessi delle medesime disposizioni in termini di maggiori entrate tributarie e contributive;

    il medesimo Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis e 9-quater, comma 2, del provvedimento in esame e le riduzioni complessivamente disposte non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, che reca, allo stato, disponibilità pari a circa 47 milioni di euro per l'anno 2025 e 64 milioni di euro per l'anno 2026, che non risultano destinate ad altre finalità, in quanto ancora in attesa di specifica finalizzazione normativa;

Pag. 79

    l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, operato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, mediante utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito espressamente indicati dalla predetta disposizione, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di tali misure e le rimodulazioni delle risorse assegnate ai predetti interventi non sono suscettibili di determinare effetti sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, ai sensi della quale le eventuali risorse che dovessero residuare all'esito del nuovo bando per la realizzazione di asili nido possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, si riferisce agli interventi del medesimo Piano in materia di istruzione;

    le disposizioni di cui all'articolo 3-bis sono volte a circoscrivere ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL gli interventi in relazione ai quali lo Stato è chiamato a corrispondere al medesimo Istituto i canoni di locazione;

    i controlli a campione del Ministero dell'istruzione e del merito sulle attività di edilizia scolastica, di cui all'articolo 3-sexies, potranno essere realizzati dal medesimo Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le risorse destinate al finanziamento dell'esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori nel triennio 2024-2026, previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, come sostituito dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, possono essere utilizzate per le finalità previste da tale ultima disposizione;

    le modalità di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato dall'articolo 3-septies del provvedimento in esame, saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3 del medesimo articolo 26, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinerà la relativa procedura concessoria assicurando il rispetto del limite delle risorse allo scopo destinate dal PNRR e valutando in tale ambito la disciplina di eventuali meccanismi di revoca del beneficio;

    il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, le cui risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, capoverso comma 5-ter, del provvedimento in esame, nonché a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, del medesimo provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di risorse iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,Pag. 80 per un importo pari a 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2025, al fine di definire percorsi di formazione e informazione in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, non sono suscettibili di determinare variazioni nella dinamica delle spese previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo;

    i maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dall'articolo 9, comma 1, sono riferibili alla circostanza che, per effetto delle predette novelle, la procedura concorsuale del Ministero dell'istruzione e del merito prevista dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, alla quale dovrebbe prendere parte una platea di candidati quantificata in 55.000 unità, sarà svolta a livello territoriale e, pertanto, sono riconducibili essenzialmente ai maggiori costi relativi all'organizzazione e alla gestione della prova scritta, ai quali si provvederà nei limiti della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 9;

    dall'applicazione al direttore generale dell'INVALSI del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, prevista dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione vigente il trattamento economico riconosciuto al medesimo direttore generale è in linea con quello previsto per un dirigente di livello generale, considerato al riguardo che, dai dati del Conto annuale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'anno 2024 risulta un trattamento lordo riconosciuto al dipendente pari a 158.179 euro;

    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-quater, comma 1, è stata effettuata considerando il riconoscimento al dirigente di livello non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di cui all'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, di un trattamento economico complessivo, comprensivo dello stipendio, della parte fissa e della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, pari a 130.513,11 euro, con l'applicazione a tale cifra degli aumenti del 5,78 per cento e del 5,40 per cento previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per il triennio 2022-2024 e per il triennio 2025-2027, nonché considerando per l'anno 2025 il riconoscimento di un rateo pari a sei mensilità;

    all'eventuale assegnazione alla predetta Struttura tecnica di personale scolastico, ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-quater, comma 1, lettera a), si provvederà nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998, che già prevede la possibilità di assegnazione presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all'autonomia scolastica;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-bis, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2025, delle somme corrisposte a titolo di borse di studio da soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, è stata effettuata stimando un ammontare complessivo delle borse di studio interessate dalla predetta esenzione pari a circa 35,5 milioni di euro annui, applicando una aliquota marginale media del 23 per cento, ipotizzando, a fini prudenziali, una quota di esclusione dal versamento dell'imposta, dovuta alla no tax area, pari al 30 per cento, nonché considerando i conseguenti effetti sul gettito delle addizionali regionali e comunali;

    la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del Pag. 811997, finalizzata alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1-bis, si riferisce esclusivamente alle risorse di cui al predetto articolo 1 della legge n. 440 del 1997 destinate a spese di funzionamento e, pertanto, determina identici effetti sui saldi di finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa presente che alla luce sia del complesso degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica aggiornata, sia del tenore della proposta di parere formulata dalla relatrice, appare evidente come il novero degli interventi recati dal decreto-legge in esame determinerà un inevitabile peggioramento delle già difficili condizioni in cui versa il sistema scolastico italiano.
  Al riguardo, ricorda come la previsione di ulteriori accorpamenti degli istituti tecnici causerà un inevitabile incremento del numero medio di alunni per classe, cui si aggiungono i tagli di circa 5.700 cattedre stabilite per il prossimo anno scolastico.
  Ritiene che l'introduzione di misure sostenute dal gruppo Partito Democratico, a seguito dell'approvazione di diverse proposte emendative nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non sia comunque sufficiente a correggere l'indirizzo generale del provvedimento, che testimonia in modo evidente come il Governo e la maggioranza dimostrino di non avere una visione strategica sul tema della scuola. Osserva, in proposito, che gli interventi normativi adottati finora in materia presentano, quale comun denominatore, la riduzione delle risorse complessivamente destinate al settore dell'istruzione pubblica.
  Ricorda, altresì, come, nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, siano state introdotte, all'articolo 1-bis, nuove norme volte a prevedere la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di stipulare incarichi di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione a tempo determinato, sottolineando come l'introduzione di nuove fattispecie contrattuali aventi una durata limitata nel tempo contribuisca in modo evidente all'accentuazione del carattere di precarietà dei percorsi di carriera nel mondo accademico e universitario italiano.
  Preannunzia, pertanto, il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Marco GRIMALDI (AVS) concorda con le considerazioni del deputato Ubaldo Pagano in merito al provvedimento in discussione, ribadendo, in particolare, come la previsione, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, di specifiche fattispecie contrattuali destinate al conferimento di incarichi di ricerca e post-doc, a tempo determinato e senza un compenso economico adeguato, contribuisca in modo estremamente rilevante alla progressiva precarizzazione del mondo della ricerca e sottolineando, come, sul punto, la maggioranza e il Governo abbiano voluto ignorare gli appelli provenienti dal mondo accademico.
  Ricorda, inoltre, come le proposte avanzate dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra nell'ambito dell'esame di merito fossero volte a stanziare risorse per almeno 200 milioni di euro, destinate alla stabilizzazione del personale del mondo della ricerca, nonostante il fabbisogno complessivo del settore ammonterebbe a circa 400 milioni di euro.
  Denuncia, quindi, la complessiva riduzione dei finanziamenti destinati alla scuola e all'università portata avanti dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, lamentando la scarsa attenzione dedicata a tale tematica dal sistema dell'informazione. In tale contesto, giudica particolarmente grave la scelta di prevedere un tetto massimo al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado.
  Ritiene, al riguardo, che l'assenza di adeguati finanziamenti a questi settori strategici non può non essere un tema oggetto di considerazione anche da parte della Commissione Bilancio, sottolineando come la Pag. 82soluzione alle esigenze della scuola e dell'Università non possa certo essere trovata, come si prefigge di fare il provvedimento in esame, reperendo la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri ivi previsti attraverso l'utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente in favore dei medesimi settori.
  Preannunzia, pertanto, il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Ida CARMINA (M5S), nel preannunciare il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea come nel corso di questa legislatura si sia assistito a un netto peggioramento delle condizioni del mondo della scuola e della ricerca, osservando come tale situazione di criticità non potrà che aggravarsi a seguito dell'approvazione definitiva del decreto-legge in discussione.
  Stigmatizza, in particolare, l'incremento del numero di studenti per classe che si determinerà inevitabilmente per effetto del nuovo assetto normativo, con specifico riguardo al tetto massimo al numero complessivo delle classi attivabili nelle scuole secondarie di secondo grado.
  Fa presente, in conclusione, come le soluzioni prospettate da questo Governo a fronte dei problemi che caratterizzano il mondo della scuola e della ricerca non solo non siano in grado di definire risposte appropriate e lungimiranti in termini di definizione di politiche pubbliche, ma si traducano sostanzialmente in una mera rimodulazione di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
C. 706 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente in via preliminare che la proposta di legge all'esame della Commissione reca modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura, nonché contiene una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.
  Nel sottolineare che la Commissione è chiamata a esaminare il testo del provvedimento risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1 è finalizzato alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, relativo all'imprenditore agricolo, nonché della valorizzazione della dimensione educativa e didattica dell'apicoltura stessa. Gli articoli da 1-bis a 4 recano invece alcune modifiche alla legge n. 313 del 2004, in materia di disciplina dell'apicoltura.
  Al riguardo, con riferimento all'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, di cui all'articolo 1, evidenzia che già a legislazione vigente l'articolo 2 della legge n. 313 del 2004 prevede che la conduzione zootecnica delle api sia considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.Pag. 83
  Ciononostante, ritiene comunque necessario che il Governo chiarisca se la modifica normativa prevista dalle disposizioni in esame comporti una variazione dell'inquadramento del regime fiscale e contributivo cui sono sottoposti gli operatori del settore dell'apicoltura, anche alla luce dei contenuti del successivo articolo 6, comma 2, che amplia il novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse, considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, posto che, in tal caso, la disposizione in esame potrebbe risultare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene che analoghi chiarimenti, in merito alle eventuali conseguenze di carattere fiscale e contributivo, dovrebbero essere forniti anche con riguardo al riconoscimento dell'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, previsto dall'articolo 1-bis, anche alla luce delle specifiche attività che in questo ambito potranno essere concretamente svolte dagli operatori del settore, ai sensi del successivo articolo 4.
  Riguardo ai compiti affidati alle regioni in materia di disciplina dei fitofarmaci, di cui all'articolo 2-bis, non formula osservazioni, considerato che gli stessi, consistendo nell'adozione di specifiche disposizioni in tale materia, appaiono rientrare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali delle regioni medesime.
  Infine, in relazione alla conclusione di accordi o altre forme di collaborazione per la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, di cui all'articolo 4, che coinvolge anche soggetti pubblici, come enti territoriali che favoriscono la conclusione di tali accordi, nonché istituti scolastici e strutture che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni, ritiene che andrebbe assicurato che all'attuazione di tali accordi e forme di collaborazione possa provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Al riguardo, rileva in primo luogo che la mancanza di una relazione tecnica non consente di valutare l'effettiva onerosità derivante dall'attuazione di alcuni tra i princìpi e criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 5, comma 2.
  In secondo luogo, rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, che, nel prevedere che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari. In questo quadro, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione in merito agli effetti finanziari derivanti dalla delega prevista dall'articolo in esame, ovvero esprima una puntuale valutazione riguardo alla complessità della materia trattata dalla delega medesima, al fine di consentire di verificare se sia ammissibile il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei successivi decreti legislativi.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 6, oltre a recare alcune misure di semplificazione per il settore apistico, prevede una riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale e sui servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative, nonché un ampliamento del novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. All'articolo sono ascritti oneri valutati, dal successivo articolo 8 della proposta di legge in esame, in Pag. 844 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  Ciò posto, nel rinviare – per quanto concerne la decorrenza della previsione di spesa – a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, considerata l'assenza di una relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame, al fine di poter verificare la congruità della stima indicata.
  Riguardo all'articolo 7, evidenzia che tale disposizione autorizza la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predisponga apposite campagne di informazione sul miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi e delle filiere.
  In proposito, nel rinviare, per quanto concerne la decorrenza dell'autorizzazione di spesa, a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, non formula osservazioni riguardo all'ammontare della spesa, essendo l'onere limitato allo stanziamento indicato. Rileva comunque che, poiché le campagne promozionali previste dall'articolo in esame sono del tutto analoghe a quelle introdotte nell'ambito del documento programmatico per il settore apistico dal precedente articolo 3, potrebbe essere valutata l'opportunità di coordinare i contenuti dei due articoli in questione, precisando, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, se l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo in esame si riferisca anche alle campagne promozionali inserite nel menzionato documento programmatico.
  Con riferimento, infine, all'articolo 8, nel rinviare, per i profili di quantificazione, a quanto osservato con riferimento agli articoli 6 e 7, fa presente, per i profili di copertura finanziaria, che l'articolo provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e dall'articolo 7, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Al riguardo, in via preliminare, evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in quanto riferite a un esercizio finanziario ormai concluso.
  In proposito, rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili oggetto di riduzione è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Osserva, altresì, che, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo allo stato risultano, per l'anno 2025, disponibilità residue pari a 41.142.606 euro.
  Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle necessarie disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le previste riduzioni del Fondo non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di pervenire a una puntuale quantificazione dei relativi oneri.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che il relatore concorda con quanto dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma Pag. 855, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 6 maggio scorso, contiene le ulteriori proposte emendative 1.200 della Commissione, Boschi 1.1008, Colombo 1.1007, segnalati per la votazione, nonché gli emendamenti Boschi 1.2 e 1.4, non segnalati per la votazione.
  Al riguardo, nel segnalare che l'emendamento Boschi 1.1008 è identico all'emendamento Enrico Costa 1.1005, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta nella predetta seduta del 6 maggio scorso, rileva che le ulteriori proposte emendative sopra richiamate non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming).
C. 1049-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione ha esaminato il testo del provvedimento in oggetto, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, nella seduta del 13 maggio 2025, esprimendo, in tale circostanza, un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Fa presente, altresì, che la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nella seduta del 21 maggio 2025, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la predetta condizione e non apportando ulteriori modifiche al testo.
  Tutto ciò considerato, evidenzia che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Propone, pertanto, di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 86

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Atto n. 267.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni recante prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, nell'evidenziare che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto, fa presente di non avere in linea generale osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, alla luce del dato normativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 6 agosto 2003, relativo ai criteri e alle modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica sulla funzione di geolocalizzazione, dei dati di bilancio riscontrati, in particolare lo stanziamento di 541.500 euro per ciascuno degli anni 2025-2027 sul capitolo 533 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di quelli riportati dalla relazione tecnica in termini di risparmi a fine gestione o desumibili in via prospettica. In particolare, prende atto dell'adeguatezza degli oneri per l'implementazione e la gestione del previsto sito internet e della plausibilità della percentuale di aumento del numero delle chiamate al numero 114, evidenziando che la clausola d'invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 5 appare riferibile anche al comma 4 del presente articolo e appaia ampiamente sostenibile. Ritiene, tuttavia necessario acquisire un chiarimento circa il supposto ritardo al 2026 dell'implementazione del sito internet, previsto dalla relazione tecnica, che non sembrerebbe trovare fondamento nel dato normativo.
  Con riferimento all'articolo 4, osserva che la prima fonte di copertura citata dalla relazione tecnica nel capitolo 539 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio è finalizzata ad attuare quanto previsto dalla normativa già vigente e non sembrerebbero residuare margini per coprire ulteriori attività previste dalla norma in esame, considerato anche che, rispetto allo stanziamento previsto dall'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, pari a 150.000 euro annui, esso è ridotto a 143.000 euro circa. In relazione, invece, alla seconda fonte di copertura, indicata nel capitolo di bilancio 563, recante «Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale», osserva come appaia plausibile la sostenibilità a valere sulle risorse finanziarie disponibili, attraverso una loro rimodulazione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, in primo luogo, che con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, relative al potenziamento del sito internet dedicato al servizio «114», l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica, che fa riferimento alla implementazione del predetto sito nell'anno 2026 appare congrua alla luce delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in esame, nonché per l'adozione delle conseguenti modifiche all'atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il soggetto gestore del medesimo sito, fermo restando che le risorse necessarie all'attuazione delle predette disposizioni risulterebbero disponibili, nei medesimi termini, già nell'anno 2025.
  Con riferimento alle attività di promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, previste dall'articolo 4, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri Pag. 87potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 539 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca gli stanziamenti destinati a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le cui risorse potranno essere indirizzate anche alle ulteriori finalità indicate dal medesimo articolo 4.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Atto n. 267);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, relative al potenziamento del sito internet dedicato al servizio “114”, l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica, che fa riferimento alla implementazione del predetto sito nell'anno 2026 appare congrua alla luce delle tempistiche necessarie per la conclusione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in esame, nonché per l'adozione delle conseguenti modifiche all'atto convenzionale volto a disciplinare i rapporti tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il soggetto gestore del medesimo sito, fermo restando che le risorse necessarie all'attuazione delle predette disposizioni risulterebbero disponibili, nei medesimi termini, già nell'anno 2025;

    alle attività di promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, previste dall'articolo 4, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 539 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che reca gli stanziamenti destinati a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, le cui risorse potranno essere indirizzate anche alle ulteriori finalità indicate dal medesimo articolo 4,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 28 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.
C. 2369 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente preliminarmente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al PresidentePag. 88 della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2369, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.
  Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
  In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
  Ricorda, ancora, che ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.
  A tale ultimo riguardo, rammenta, in particolare che la risoluzione Lucaselli 7-00289, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione Liris 7-00020, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato il 2 aprile scorso, avevano impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.
  Ciò posto, fa presente che il disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero è stato indicato come provvedimento collegato alla decisione di bilancio dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, di cui al Documento CCXXXII, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in data 9 ottobre 2024, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00132 e 6-00110.
  Tale indicazione è stata successivamente confermata dal Documento di finanza pubblica 2025, di cui al Documento CCXL, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 aprile 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151.
  Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero e si compone di 7 articoli, ripartiti in tre Capi, i cui contenuti appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai citati documenti di programmazione.
  Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, il disegno di legge reca disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, allo scopo di adeguare la disciplina vigente alle evoluzioni normative nel frattempo intervenute, nonché di migliorare l'erogazione dei servizi all'utenza e promuovere il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero, anche mediante la riorganizzazione delle competenti strutture Pag. 89del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'introduzione di innovazioni procedurali che, attraverso la generazione di economie di scala, consentano di rendere più efficienti i relativi processi.
  Venendo agli specifici contenuti del disegno di legge, evidenzia che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, reca disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme.
  In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza per i maggiorenni residenti all'estero discendenti da cittadini italiani. In particolare, si prevede l'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis, ora affidati agli uffici consolari, nonché si disciplina il conseguente trasferimento di competenze, adeguando alla nuova organizzazione il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare dovuta per le relative pratiche.
  L'articolo 2 introduce una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riferita alla disciplina della legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia.
  L'articolo 3 introduce numerose modifiche volte ad adeguare la legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero, e il connesso regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di anagrafe, a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che è subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.
  Fa, altresì, presente che il Capo II, costituito dagli articoli 4 e 5, reca disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.
  In particolare, l'articolo 4 reca, al comma 1, modifiche di carattere procedurale alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 in materia di passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina alla luce delle evoluzioni nel frattempo intervenute, mentre, al comma 2, reca una novella al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, in materia di carte valori, al fine di armonizzarne la disciplina rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 1185 del 1967 e di renderla coerente con le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 5, invece, reca una modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, volta ad attribuire rango legislativo alla normativa in materia di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio.
  Rileva, infine, che il Capo III, costituito dagli articoli 6 e 7, reca disposizioni organizzative, finali e finanziarie.
  In particolare, l'articolo 6 contiene norme organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura più rispondente all'obiettivo di fornire servizi adeguati ai cittadini e alle imprese.
  L'articolo 7, infine, reca le disposizioni di carattere finanziario riferite all'attuazione del provvedimento.
  Evidenzia che, alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono essenzialmente riconducibili alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.Pag. 90
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2369, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;

    il Documento di finanza pubblica 2025, approvato, in data 24 aprile 2025, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, ha indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

   considerato che:

    il disegno di legge in esame si compone di sette articoli e reca disposizioni che, sotto il profilo funzionale e finalistico, sono unitariamente indirizzate alla revisione della disciplina relativa ai servizi per i cittadini e le imprese all'estero e ai documenti per l'espatrio, anche attraverso modifiche di carattere organizzativo riferite all'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    il provvedimento reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 2369, recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero”:

   a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di finanza pubblica 2025, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero;

   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 maggio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.