ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 28 maggio 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 9.
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
C. 2397 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. C. 2397 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice; peraltro, si rammenta che un ricorso alla decretazione d'urgenza non si ebbe per le esequie del 2005, posta la diversa configurazione ordinamentale, a quel tempo, della disciplina normativa dei “grandi eventi”; allora, infatti, l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 rendeva applicabile alla dichiarazione dei grandi Pag. 4eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rendesse necessaria la delibera dello stato di emergenza, il conferimento, al Capo del medesimo Dipartimento, del potere emergenziale d'ordinanza in deroga, di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile; tale disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, è venuta meno la riconducibilità dei grandi eventi al perimetro di azione della protezione civile;
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2025;
ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2420 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 26 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile a due generali esigenze: la prima relativa alla tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esigenza che, testo originario del decreto, trova declinazione solo con riferimento alle scadenze del PNRR relative al settore scolastico; la seconda invece di intervenire nel settore scolastico, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 finalità: 1) assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 2) prevedere disposizioni in materia di parità scolastica; 3) garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; 4) prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; il provvedimento appare quindi qualificabile come “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 3, comma 2-bis (contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”), dell'articolo 4-bis (procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) e dell'articolo 3-novies (in tema di abilitazione scientifica nazionale in ambito universitario);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 7 decretiPag. 5 ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;
il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 7 aprile 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione della riforma 1.1. della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, in tema di istituti tecnici, si inserisce in un contesto normativo peculiare, di cui si fornisce una breve ricostruzione: l'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; il regolamento attuativo della citata disposizione legislativa non è stato tuttavia ancora adottato; di esso, infatti, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema preliminare, che tuttavia non è stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti; allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nel menzionato articolo 26 il nuovo comma 4-bis, ha disposto che per l'anno scolastico 2025/2026 il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale, così derogando, seppur in modo implicito, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 15 gennaio 2024 sul menzionato decreto-legge n. 208; tale decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che “non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo [...] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024”; il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, il quale individua le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 26; così ricostruito il contesto normativo, l'articolo 1, comma 1, alle lettere a) e b), del provvedimento in esame interviene nuovamente sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma e disponendo che, ai fini dell'attuazione del menzionato articolo 26, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (cosiddetto PECUP) di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter; ciò premesso, la peculiare genesi della disposizione in esame sembra confermare un profilo problematico più volte emerso nel corso delle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, ossia il cosiddetto fenomeno della “fuga dal regolamento”, a causa del procedimento più complesso e meno rapido di adozione della fonte secondaria rispetto a quello caratterizza altri strumenti secondari atipici ovvero la decretazione d'urgenza; per tale ragione, come emerge anche dal contesto normativo su cui interviene la disposizione in esame, al posto dei regolamenti tipizzati dalla legge vengono utilizzate altre fonti subordinate atipiche oppure nuovi decreti-legge;
l'articolo 1, al comma 2, demanda il riordino della disciplina degli istituti tecniciPag. 6 a un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in proposito, posto che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che l'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo in materie non coperte da riserva assoluta di legge è funzionalmente condizionata alla previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di individuare le norme regolatrici della materia che specifichino le modalità con le quali si provvederà al riordino degli istituti tecnici; si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;
l'articolo 3-octies, intervenendo sull'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento; rilevato che l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR costituiscono condizioni già contemplate dal precedente comma dell'articolo novellato, la norma in esame potrebbe essere approfondita disponendo un più efficace coordinamento con la richiamata disposizione;
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2025;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 1, comma 2, con riferimento all'individuazione delle norme regolatrici della materia;
l'articolo 3-octies, disponendo un più efficace coordinamento con l'art. 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 9.10.