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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2025
505.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 3 giugno 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 54/2025: Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Pag. 22Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
C. 2397 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole). .

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, nel testo approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, è corredato di relazione tecnica e reca la conversione in legge del decreto-legge n. 54 del 2025, avente ad oggetto disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
  In merito ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento, al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, attribuiscono particolari poteri di coordinamento e ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, inoltre, che il Capo del Dipartimento della protezione civile operi in stretto raccordo con le altre autorità interessate, si avvalga delle strutture del Dipartimento medesimo e possa individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi. L'articolo 2, recante le disposizioni finanziarie, prevede che all'attuazione del presente provvedimento si provveda a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile.
  Tutto ciò premesso, nel rilevare che gli eventi a cui il provvedimento in esame si riferisce sono ormai avvenuti, ritiene utile acquisire informazioni dal Governo in merito alle spese effettivamente sostenute e alla capienza delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzate per farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, nel ribadire che l'articolo 2 dispone che all'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, osserva, in via preliminare, che tale disposizione non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare le risorse a valere sulle quali provvedere all'attuazione del decreto-legge in esame.
  Tanto premesso, nel rilevare che né le disposizioni del decreto-legge, né la relazione tecnica provvedono alla quantificazione delle risorse da utilizzare, segnala che le risorse richiamate dalla disposizione in esame risultano iscritte sul capitolo 2179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, per l'anno 2025, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento iniziale pari a euro 83.234.380.
  Segnala, altresì, che le medesime risorse risultano iscritte, in entrata, sul capitolo 850 dello stato di previsione delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che presenta uno stanziamento corrispondente in termini di previsioni iniziali.
  Fa presente, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha rappresentato che i fondi della Protezione civile sono stati integrati in via amministrativa per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2025, avendo le spese oggetto del provvedimento in esame le caratteristiche definite dalle vigenti disposizioni legislative per essere integrate nel corso della gestione in relazione alle maggiori e imprescindibili occorrenze non prevedibili in sede di predisposizione del bilancio.Pag. 23
  Al riguardo, osserva che, considerate la natura e le caratteristiche delle risorse utilizzate, le stesse sembrerebbero rientrare tra quelle in relazione alle quali l'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 consente il trasferimento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al medesimo articolo ad integrazione delle relative assegnazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che, pur non essendo ancora disponibile una puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le misure oggetto del decreto in esame, alla luce dei primi dati di consuntivo, alle predette spese si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005, anche alla luce delle integrazioni disposte a legislazione vigente.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2397, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 54 del 2025, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice;

   preso atto che il Governo ha confermato che, pur non essendo ancora disponibile una puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le misure oggetto del decreto in esame, alla luce dei primi dati di consuntivo, alle predette spese si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005, anche alla luce delle integrazioni disposte a legislazione vigente,

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che le risposte fornite dalla sottosegretaria Albano non siano sufficienti a fornire un riscontro adeguato alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, tenuto conto, in particolare, che non sono stati forniti né dati puntuali in ordine all'ammontare delle spese effettivamente sostenute, né informazioni in ordine alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento disposta dall'articolo 2, che, come precisato nella relazione svolta dal relatore, non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare le risorse a valere sulle quali provvedere all'attuazione del decreto-legge in esame.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur comprendendo le perplessità espresse dal collega Dell'Olio, in considerazione del grande rilievo, anche internazionale, delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, ritiene soddisfacenti le rassicurazioni fornite dalla sottosegretaria e preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 2293 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 24

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame nella seduta dello scorso 21 maggio, conferma che l'Accordo oggetto di ratifica entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo Accordo, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica fra gli Stati contraenti, e, pertanto, ipotizzando la sua entrata in vigore nel secondo semestre del 2025, nel corso del primo anno della sua vigenza, si determinerà una proporzionale riduzione tanto degli oneri pensionistici quanto dei risparmi relativi ai trattamenti di disoccupazione, che assicura in ogni caso l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  Rappresenta, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo, che estendono da dodici a ventiquattro mesi la durata del periodo in cui la persona che lavora sul territorio di uno Stato contraente, distaccata dal datore di lavoro nel territorio dell'altro Stato contraente, continua a essere soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, considerato che, dai dati dell'osservatorio incaricato del monitoraggio sul distacco dei lavoratori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, riferiti all'anno 2021, non risultano lavoratori macedoni distaccati in Italia, mentre, con riferimento al triennio 2017-2019, il numero di lavoratori distaccati in Italia risulta pari complessivamente a 47, corrispondenti a 71 distacchi totali, l'80 per cento dei quali ha avuto una durata inferiore a sette mesi, con un'incidenza, in tale ambito, dei distacchi di durata inferiore a un mese pari al 40 per cento.
  Evidenzia che le novelle introdotte dagli articoli da 12 a 17 dell'Accordo oggetto di ratifica non innovano in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria e non sono, pertanto, suscettibili di alterare il rapporto fra debiti e crediti in materia sanitaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord.
  Sottolinea, infine, che la stima dei minori oneri derivanti dalle disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 31 dell'Accordo oggetto di ratifica è stata effettuata sulla base di ipotesi formulate secondo criteri di prudenzialità, in quanto appare verosimile che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non si modifichi a seguito dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2293, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Accordo oggetto di ratifica entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo Accordo, il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica fra gli Stati contraenti, e, pertanto, ipotizzando la sua entrata in vigore nel secondo semestre del 2025, nel corso del primo anno della sua vigenza si determinerà una proporzionale riduzione tanto degli oneri pensionistici quanto dei risparmi relativi ai trattamenti di disoccupazione, che assicura in ogni caso l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento;

    l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo, che estendono da dodici a ventiquattro mesi la durata del periodo in cui la persona che lavora sul territorio di uno Stato contraente, distaccata dal datore di lavoro nel territorio Pag. 25dell'altro Stato contraente, continua a essere soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, considerato che, dai dati dell'osservatorio incaricato del monitoraggio sul distacco dei lavoratori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, riferiti all'anno 2021, non risultano lavoratori macedoni distaccati in Italia, mentre, con riferimento al triennio 2017-2019, il numero di lavoratori distaccati in Italia risulta pari complessivamente a 47, corrispondenti a 71 distacchi totali, l'80 per cento dei quali ha avuto una durata inferiore a sette mesi, con un'incidenza, in tale ambito, dei distacchi di durata inferiore a un mese pari al 40 per cento;

    le novelle introdotte dagli articoli da 12 a 17 dell'Accordo oggetto di ratifica non innovano in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria e non sono, pertanto, suscettibili di alterare il rapporto fra debiti e crediti in materia sanitaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord;

    la stima dei minori oneri derivanti dalle disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 31 dell'Accordo oggetto di ratifica è stata effettuata sulla base di ipotesi formulate secondo criteri di prudenzialità, in quanto appare verosimile che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non si modifichi a seguito dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
C. 1042 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che sono ancora in corso di svolgimento le attività funzionali alla verifica della relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 13 maggio scorso.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
Emendamento C. 813.
(Parere alla XII Commissione).
(Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.100 del Relatore, approvato in linea di principio al testo base del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 13 febbraio 2025, ha esaminato in sede consultiva il progetto di legge C. 813, recante «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia», esprimendo un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Avverte, altresì, che la Commissione Affari sociali, in data 26 febbraio 2025, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento recependo le condizioni contenutePag. 26 nel parere espresso da questa Commissione e non apportando ulteriori modifiche al testo.
  A seguito del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, richiesto dalla Commissione Affari sociali ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, la medesima Commissione, dopo aver adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, che recepisce le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulate da questa Commissione, nella seduta del 28 maggio 2025, ha approvato, in linea di principio, l'emendamento 1.100 del relatore.
  Osserva che la Commissione Bilancio è quindi chiamata a pronunciarsi, a norma dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario della predetta proposta emendativa.
  Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 3 dell'articolo 94 del Regolamento, nel caso in cui la Commissione di merito non ritenga di aderire al parere espresso dalla Commissione Bilancio sulle proposte emendative approvate, al pari di quello espresso dalle altre Commissioni filtro eventualmente assegnatarie del provvedimento, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
  Ciò posto, segnala che la proposta emendativa in esame, limitandosi a espungere il termine «cutaneo» dal testo del provvedimento, al fine di estenderne l'ambito di applicazione a tutti i tipi di melanoma, appare priva di rilevanza dal punto di vista finanziario.
  Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.100.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 260.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo scorso 30 maggio il Presidente della Camera ha trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto in esame.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere di competenza della Commissione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame nella seduta del 16 aprile scorso, fa presente, in primo luogo, che le modifiche introdotte dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023, relative alla riduzione del termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al Pag. 27sistema di fornitura idro-potabile, non sono suscettibili di determinare aggravi nei costi connessi alle attività volte all'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua (PSA) da parte del Centro nazionale sicurezza delle acque (CeNSiA), in quanto ai fini del riesame non sono previste ulteriori attività di ispezione e verifica relative ai Piani, richiedendosi esclusivamente l'esame dei rapporti trasmessi dai gestori idro-potabili.
  Chiarisce che le modifiche apportate dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che prevedono l'utilizzo, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), oltre che del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), come attualmente previsto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tali previsioni mirano, essenzialmente, a garantire l'integrazione tra il SINA, già istituito dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016, e il SINTAI, costituito per esigenze operative nell'ambito dell'ISPRA, anche al fine di assicurare la condivisione e il popolamento della banca dati Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), istituita presso l'Istituto superiore di sanità, già finanziata ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 18 del 2023.
  Fa presente che le autorità sanitarie territorialmente competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività connesse alle modifiche introdotte dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente dalle medesime amministrazioni.
  Segnala che il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituito dall'articolo 9 dello schema di decreto in esame, si fonda su una governance multilivello nell'ambito della quale il Ministero della salute, per mezzo della Direzione generale cui afferisce l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, potrà garantire le competenze tecniche e istituzionali necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, organizzando a tal fine il personale già inserito nei ruoli del Ministero della salute e ricorrendo anche al supporto del CeNSiA, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture amministrative.
  Evidenzia, altresì, che le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 9, compongono il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano potranno provvedere allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, inerenti al funzionamento di tale Sistema, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rappresenta, inoltre, che le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA, sono interamente finanziate dagli stessi organismi notificati, mentre le attività di valutazione della conformità dei prodotti sono finanziate dagli operatori economici che richiedono tale servizio agli organismi notificati. Il quadro tariffario che gli operatori economici richiedenti la valutazione di conformità di cui all'articolo 9 dovranno sostenere sarà stabilito in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea di cui alla direttiva (UE) 2020/2184, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dagli organismi notificati per l'attività di valutazione della conformità, nonché il livellamento naturale dei costi attraverso il meccanismo concorrenziale tra organismi notificati, fermo restando che l'introduzione di un sistema armonizzato di certificazione comporterà una complessiva riduzione degli oneri economici per gli operatori, che non dovranno acquisire certificazioni nazionali separate per ciascun mercato di destinazione.
  Evidenzia, quindi, che alla sistemica organizzazione informativa e documentale richiesta dall'implementazione del predetto Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 9 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione Pag. 28vigente, tenuto conto che l'infrastruttura digitale centrale sarà garantita dalla piattaforma AnTeA, già istituita e da ultimo potenziata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, che le attività di inserimento dei dati e di gestione documentale saranno svolte dal CeNSiA e dalle autorità competenti nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che agli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, che incrementa in misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 le risorse all'uopo destinate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023.
  In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, fa presente che gli oneri relativi alle attività di valutazione della conformità ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX del citato decreto legislativo n. 18 del 2023 dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) impiegati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano saranno interamente a carico degli operatori economici, mentre gli oneri connessi alla registrazione e alla tenuta della banca dati ReMaF saranno integralmente coperti attraverso un sistema di tariffe applicate agli operatori economici, in analogia con quanto previsto per le attività di certificazione, e determinate con apposito atto amministrativo in modo da assicurare la piena copertura dei costi gestionali e informatici del sistema.
  Chiarisce che i controlli previsti dall'articolo 11 in relazione al nuovo parametro della somma di quattro sostanze per – e polifluorialchiliche (PFAS), nonché gli adempimenti connessi all'inserimento, previsto dall'articolo 21, della somma di 4 PFAS e dell'acido trifluoroacetico (TFA) tra i parametri da verificare entro il 12 gennaio 2026, potranno essere svolti dalle autorità deputate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di monitoraggio già sviluppate per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 18 del 2023, che non richiedono un aggiornamento delle strumentazioni avanzate necessarie alla determinazione di tali sostanze.
  Rappresenta che i gestori idro-potabili potranno provvedere allo svolgimento delle attività di informazione al pubblico previste dall'articolo 16 nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di previsioni volte a migliorare e a integrare le attività di informazione al pubblico già svolte dai predetti gestori, anche sulla base di quanto previsto dalle direttive adottate in materia dall'ARERA.
  Rileva che la quantificazione degli oneri derivanti dai contributi per i tavoli tecnici, per le attività del «Gruppo di lavoro del Comitato per la valutazione dei rischi sulla direttiva acque potabili (RAC DWD WG)» e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, disciplinati dall'articolo 17, è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle esperienze pregresse di partecipazione del personale tecnico-scientifico del CeNSiA a gruppi di lavoro e comitati analoghi, in termini di numero di missioni in presenza, durata di ciascuna missione e costo unitario per missione.
  Chiarisce, altresì, che la quantificazione degli oneri relativi all'acquisizione e alla manutenzione di apparecchiature scientifiche e strumenti analitici, reagenti, standard chimici certificati, materiali di consumo, nonché all'accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, è stata effettuata ipotizzando una spesa annua di 150.000 euro per la sostituzione della componentistica delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti analitici, di 30.000 euro per i contratti di manutenzione preventiva e correttiva e la taratura periodica degli strumenti metrologici, di 80.000 euro per l'acquisto di standard chimici certificati e materiali di consumo, di 60.000 euro per la validazione e l'accreditamento dei metodi analitici e di 25.000 euro per lo svolgimento di audit esterni e per la partecipazione a proficiency test.Pag. 29
  Evidenzia che gli oneri derivanti dall'organizzazione degli eventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso lettera d-bis), sono stimati in misura pari a 20.000 euro annui, ipotizzando un numero medio di quattro eventi formativi per ogni anno, nonché un costo unitario per ciascun evento pari a circa 5.000 euro.
  Fa presente, infine, che le autorità competenti alla valutazione della qualità delle acque saranno in grado di svolgere le attività di controllo della presenza delle ulteriori sostanze introdotte dagli articoli 24 e 26, rispettivamente, agli Allegati I e III del decreto legislativo n. 18 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in relazione alle disposizioni dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame, rileva che la circostanza, testé rappresentata dalla sottosegretaria Albano, per cui gli oneri connessi alla registrazione dei ReMaF nell'apposita banca dati saranno integralmente coperti attraverso un sistema di tariffe applicate agli operatori economici richiedenti, non appare direttamente desumibile dal testo dello schema di decreto in esame.
  In considerazione di ciò, propone, pertanto, che sia valutata l'opportunità di inserire una previsione espressa in tal senso nel testo dello schema di decreto.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea come la Commissione Bilancio sia chiamata ad esprimersi, ancora una volta, su un provvedimento senza poter disporre, tuttavia, di idonei elementi di valutazione degli effetti finanziari dello stesso. Riferendosi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni previste dall'articolo 16, in materia di svolgimento delle attività di informazione al pubblico, ritiene che la mera rassicurazione fornita dal Governo in ordine alla possibilità che alle predette attività si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente non possa costituire idonea garanzia in merito alla neutralità finanziaria della disposizione stessa. Sottolinea, peraltro, come, viceversa, nel caso in cui oggetto di valutazione siano proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, il Governo non esprima mai una valutazione di analogo tenore, paventando sempre il rischio che si determinino nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e nel concordare con quanto osservato dalla deputata Guerra, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 260);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame all'articolo 6 del decreto legislativo n. 18 del 2023, relative alla riduzione del termine per il riesame della valutazione e gestione del rischio relativa al sistema di fornitura idro-potabile, non sono suscettibili di determinare aggravi nei costi connessi alle attività volte all'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua (PSA) da parte del Centro nazionale sicurezza delle acque (CeNSiA), in quanto ai fini del riesame non sono previste ulteriori attività di ispezione e verifica relative ai Piani, richiedendosi esclusivamente l'esame dei rapporti trasmessi dai gestori idro-potabili;

    le modifiche apportate dall'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 7 del decreto legislativo n. 18 del 2023, che prevedono l'utilizzo, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), oltre che Pag. 30del Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), come attualmente previsto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tali previsioni mirano, essenzialmente, a garantire l'integrazione tra il SINA, già istituito dall'articolo 11 della legge n. 132 del 2016, e il SINTAI, costituito per esigenze operative nell'ambito dell'ISPRA, anche al fine di assicurare la condivisione e il popolamento della banca dati Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), istituita presso l'Istituto superiore di sanità, già finanziata ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 18 del 2023;

    le autorità sanitarie territorialmente competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività connesse alle modifiche introdotte dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame all'articolo 8 del decreto legislativo n. 18 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente dalle medesime amministrazioni;

    il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituito dall'articolo 9 dello schema di decreto in esame, si fonda su una governance multilivello nell'ambito della quale il Ministero della salute, per mezzo della Direzione generale cui afferisce l'Ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano, potrà garantire le competenze tecniche e istituzionali necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, organizzando a tal fine il personale già inserito nei ruoli del Ministero della salute e ricorrendo anche al supporto del CeNSiA, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture amministrative;

    le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 9, compongono il Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano potranno provvedere allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, inerenti al funzionamento di tale Sistema, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati, svolte da ACCREDIA, sono interamente finanziate dagli stessi organismi notificati, mentre le attività di valutazione della conformità dei prodotti sono finanziate dagli operatori economici che richiedono tale servizio agli organismi notificati;

    il quadro tariffario che gli operatori economici richiedenti la valutazione di conformità di cui all'articolo 9 dovranno sostenere sarà stabilito in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea di cui alla direttiva (UE) 2020/2184, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dagli organismi notificati per l'attività di valutazione della conformità, nonché il livellamento naturale dei costi attraverso il meccanismo concorrenziale tra organismi notificati, fermo restando che l'introduzione di un sistema armonizzato di certificazione comporterà una complessiva riduzione degli oneri economici per gli operatori, che non dovranno acquisire certificazioni nazionali separate per ciascun mercato di destinazione;

    alla sistemica organizzazione informativa e documentale richiesta dall'implementazione del predetto Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 9 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che l'infrastruttura digitale centrale sarà garantita dalla piattaforma AnTeA, già istituita e da ultimo potenziata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, che le attività di inserimento dei dati e di gestione documentale saranno svolte dal CeNSiA e dalle autorità competenti nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che agli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, che incrementa in misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 le risorse all'uopo destinate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 18 del 2023;

Pag. 31

    in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, gli oneri relativi alle attività di valutazione della conformità ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX del citato decreto legislativo n. 18 del 2023 dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF) impiegati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano saranno interamente a carico degli operatori economici, mentre gli oneri connessi alla registrazione e alla tenuta della banca dati ReMaF saranno integralmente coperti attraverso un sistema di tariffe applicate agli operatori economici, in analogia con quanto previsto per le attività di certificazione, e determinate con apposito atto amministrativo in modo da assicurare la piena copertura dei costi gestionali e informatici del sistema;

    i controlli previsti dall'articolo 11 in relazione al nuovo parametro della somma di quattro sostanze per – e polifluorialchiliche (PFAS), nonché gli adempimenti connessi all'inserimento, previsto dall'articolo 21, della somma di 4 PFAS e dell'acido trifluoroacetico (TFA) tra i parametri da verificare entro il 12 gennaio 2026, potranno essere svolti dalle autorità deputate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di monitoraggio già sviluppate per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 18 del 2023, che non richiedono un aggiornamento delle strumentazioni avanzate necessarie alla determinazione di tali sostanze;

    i gestori idro-potabili potranno provvedere allo svolgimento delle attività di informazione al pubblico previste dall'articolo 16 nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, trattandosi di previsioni volte a migliorare e a integrare le attività di informazione al pubblico già svolte dai predetti gestori, anche sulla base di quanto previsto dalle direttive adottate in materia dall'ARERA;

    la quantificazione degli oneri derivanti dai contributi per i tavoli tecnici, per le attività del “Gruppo di lavoro del Comitato per la valutazione dei rischi sulla direttiva acque potabili (RAC DWD WG)” e per il gruppo di lavoro nazionale per la definizione di criteri e procedure per l'attuazione dei programmi di controllo finalizzati alla vigilanza sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 10, disciplinati dall'articolo 17, è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle esperienze pregresse di partecipazione del personale tecnico-scientifico del CeNSiA a gruppi di lavoro e comitati analoghi, in termini di numero di missioni in presenza, durata di ciascuna missione e costo unitario per missione;

    la quantificazione degli oneri relativi all'acquisizione e alla manutenzione di apparecchiature scientifiche e strumenti analitici, reagenti, standard chimici certificati, materiali di consumo, nonché all'accreditamento di metodi analitici per lo svolgimento delle analisi di revisione in caso di contenzioso legale tra un operatore economico e l'organismo di valutazione della conformità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, è stata effettuata ipotizzando una spesa annua di 150.000 euro per la sostituzione della componentistica delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti analitici, di 30.000 euro per i contratti di manutenzione preventiva e correttiva e la taratura periodica degli strumenti metrologici, di 80.000 euro per l'acquisto di standard chimici certificati e materiali di consumo, di 60.000 euro per la validazione e l'accreditamento dei metodi analitici e di 25.000 euro per lo svolgimento di audit esterni e per la partecipazione a proficiency test;

    gli oneri derivanti dall'organizzazione degli eventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso lettera d-bis), sono stimati in misura pari a 20.000 euro annui, ipotizzando un numero medio di quattro eventi formativi per ogni anno, nonché un costo unitario per ciascun evento pari a circa 5.000 euro;

    le autorità competenti alla valutazione della qualità delle acque saranno in grado di svolgere le attività di controllo della presenza delle ulteriori sostanze introdottePag. 32 dagli articoli 24 e 26, rispettivamente, agli Allegati I e III del decreto legislativo n. 18 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33 in conformità alla prassi consolidata, al fine di assicurarne la necessaria prescrittività,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 33, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare e con la seguente osservazione:

    valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, nell'ambito delle novelle di cui all'articolo 10 dello schema di decreto in esame, che gli oneri connessi alla registrazione dei ReMaF nell'apposita banca dati siano integralmente coperti attraverso un sistema di tariffe applicate agli operatori economici richiedenti.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.