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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2025
509.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 15

ELEZIONE DEL PRESIDENTE,
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

  Martedì 10 giugno 2025. — Presidenza del presidente provvisorio Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente eletto Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per il proprio rinnovo, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, indìce la votazione per l'elezione del presidente.
  Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

   Presenti e votanti... 28
   Maggioranza assoluta
   dei voti... 15

  Ha riportato voti:

  Giuseppe Tommaso Vincenzo
  Mangialavori... 24

  Schede bianche... 4

  Proclama eletto presidente il deputato Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori.

Pag. 16

  Hanno preso parte alla votazione i deputati:

  Barabotti, Bonetti, Cannata, Cannizzaro, Cappelletti, Cattoi, Comaroli, D'Attis, Dell'Olio, Donno, Frassini, Giorgianni, Grimaldi, Guerra, Lai, Lucaselli, Mancini, Mangialavori, Mascaretti, Ottaviani, Ubaldo Pagano, Pella, Roggiani, Angelo Rossi, Steger, Torto, Trancassini, Tremaglia.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rivolge un sentito ringraziamento all'indirizzo dei componenti della Commissione per la conferma nell'incarico di Presidente della Commissione, esprimendo particolare soddisfazione per la circostanza che il risultato della votazione appena effettuata testimonia un ampio sostegno da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione. Assicura, quindi, che continuerà a maggior ragione a impegnarsi al fine di garantire, nell'esercizio delle proprie prerogative, il rispetto di tutte le posizioni e consentire che le attività della Commissione continuino a svolgersi in linea con il clima di collaborazione sinora registrato.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

  Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

   Presenti e votanti... 28

  Hanno riportato voti:

   Giovanni Luca Cannata... 16
   Gianmauro Dell'Olio... 11

   Schede bianche... 1

  Proclama eletti vicepresidenti i deputati Giovanni Luca Cannata e Gianmauro Dell'Olio.

  Comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

  Presenti e votanti... 28

  Hanno riportato voti:

   Nicola Ottaviani... 14
   Silvia Roggiani... 9
   Mauro D'Attis... 1
   Claudio Mancini... 1

   Schede nulle... 1
   Schede bianche... 2

  Proclama eletti segretari il deputato Nicola Ottaviani e la deputata Silvia Roggiani.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

  Barabotti, Bonetti, Cannata, Cannizzaro, Cappelletti, Cattoi, Comaroli, D'Attis, Dell'Olio, Donno, Frassini, Giorgianni, Grimaldi, Guerra, Lai, Lucaselli, Mancini, Mangialavori, Mascaretti, Ottaviani, Ubaldo Pagano, Pella, Roggiani, Angelo Rossi, Steger, Torto, Trancassini, Tremaglia.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Pag. 17

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, ritiene necessario, in primo luogo, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai profili finanziari delle proposte emendative Sergio Costa 1.12, Cappelletti 1.7 e 1.8, Barzotti 1.3, Ascari 1.5, Bruno 1.6, Cappelletti 1.13 e Santillo 8.04, che non risultano corredate da apposite clausole di invarianza finanziaria. In particolare, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di darvi attuazione nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con gli stanziamenti già assegnati alle amministrazioni competenti, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  Più in dettaglio, segnala che l'emendamento Sergio Costa 1.12 introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791, in materia di efficienza energetica, espungendola, conseguentemente, dall'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
  L'emendamento Cappelletti 1.7 introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413, relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, il potenziamento delle strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile, la previsione di un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore, forme di promozione dei servizi di demand response, delle piccole batterie e dei servizi vehicle to grid, nonché l'attribuzione delle necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.
  L'emendamento Cappelletti 1.8 introduce, invece, i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413, relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, il potenziamento delle strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni, l'implementazione dell'infrastruttura informatica per la gestione delle domande di autorizzazione attraverso la previsione di un portale unico dei procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali, nonché la promozione dell'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori.Pag. 18
  Fa presente, poi, che l'emendamento Barzotti 1.3 introduce princìpi e criteri direttivi specifici e ulteriori che il Governo è chiamato a seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria, l'introduzione di misure di efficientamento del monitoraggio e della classificazione delle malattie amianto-correlate, anche tramite il rafforzamento dei centri operativi regionali per la gestione delle suddette malattie, nonché la promozione di periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto.
  L'emendamento Ascari 1.5 introduce, poi, i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, relativa alla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, l'implementazione di servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.
  Fa presente, quindi, che l'emendamento Bruno 1.6 introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499, relativa alle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, la previsione, tramite adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale, del pieno sostegno al funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti.
  L'emendamento Cappelletti 1.13, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711, concernente il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, espungendola conseguentemente dall'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, l'adeguamento della definizione di povertà energetica a quella, di più ampia portata, contenuta nella predetta direttiva, nonché l'assegnazione a un operatore pubblico della funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili e i clienti in condizione di povertà energetica, con l'introduzione, tra l'altro, di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti nei casi di una eventuale diminuzione del prezzo unico nazionale rispetto ai prezzi definiti con i contratti a lungo termine, e misure di incoraggiamento per consumatori, autoconsumatori e comunità energetiche rinnovabili a partecipare ai mercati dell'energia elettrica.
  Segnala, quindi, che l'articolo aggiuntivo Santillo 8.04 introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, allo stato non ricompresa nel novero delle direttive individuate dalla proposta di legge in esame ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano. Osserva, in proposito, che nell'ambito dei suddetti principi e criteri direttivi sono previsti, tra l'altro, il riordino e la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico, l'introduzione di meccanismi di premialità, anche di natura fiscale, per la realizzazione di determinate categorie di interventi, la modifica della disciplina concernente le misure di sostegno ai clienti vulnerabili, anche al fine Pag. 19di rendere flessibili la misure delle stesse, prevedendo la possibilità di ripartire l'ammontare da portare in detrazione in un numero congruo di quote, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per la concessione di contributi per realizzare comunità energetiche nazionali, nonché il rafforzamento delle attività di comunicazione e il sostegno ai percorsi di formazione e aggiornamento nella pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica.
  Segnala, inoltre, l'emendamento Simiani 1.1003, che introduce i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413, relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, che viene conseguentemente espunta dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame. Osserva, in proposito, che la proposta emendativa introduce tra i principi e criteri direttivi, in particolare, il potenziamento delle strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile, la previsione di un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore, nonché definire un quadro normativo che promuova i servizi di demand response, delle piccole batterie, dei servizi vehicle to grid e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità. La proposta emendativa reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della medesima delega. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da essa prevista.
  Ritiene inoltre necessario acquisire un chiarimento sull'emendamento Peluffo 24.1, che inserisce tra i principi e criteri direttivi della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la previsione di strumenti di supporto agli operatori economici interessati, quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di dare attuazione ai principi e criteri direttivi introdotti dalla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, contenuta nel comma 3 dell'articolo 24.
  Parimenti, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Peluffo 25.3, che prevede che, nel designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25, si preveda l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Viene, conseguentemente, soppressa la successiva lettera e) del medesimo comma 2, che adegua la struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale. Allo stesso modo, la disposizione di copertura finanziaria, prevista dal comma 3, riferita agli oneri derivanti dal comma 2, lettera e), è modificata richiamando la lettera d) del medesimo comma. Al riguardo, reputa indispensabile che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, posto che la quantificazione degli oneri contenuta nell'articolo 25, comma 3, era riferita puntualmente al reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre la proposta emendativa in esame non identifica puntualmente il numero dei soggetti da assumere e le relative qualifiche.
  Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Bonelli 26.1001, che modifica il principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 26, prevedendo che al MinisteroPag. 20 dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designato quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, siano garantiti poteri, indipendenza funzionale e adeguate risorse. Al riguardo, occorre che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115, ad eccezione del comma 2, lettera i), contenuta nel comma 5 dell'articolo 26 del provvedimento in esame.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative Sergio Costa 1.12, Cappelletti 1.7 e 1.8, Barzotti 1.3, Ascari 1.5, Bruno 1.6, Cappelletti 1.13 e Santillo 8.04, dal momento che, sulla base degli elementi allo stato disponibili, non è dato accertare che alla loro attuazione possa effettivamente darsi luogo nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dalla disposizione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale, come dianzi ricordato dalla relatrice stessa, alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà, laddove non sia possibile farvi fronte con gli stanziamenti già assegnati alle amministrazioni competenti, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il citato meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Con riferimento alle restanti proposte emendative segnalate dalla relatrice, fa presente che, sulla base degli elementi allo stato disponibili, non è possibile confermare che alla loro attuazione potrà provvedersi nel rispetto delle clausole di invarianza finanziaria contenute nelle disposizioni alle quali le proposte stesse si riferiscono.
  Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.1003, 8.04, 24.1, 25.3 e 26.1001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 21

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica in data 6 settembre 2023, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
  Al riguardo, segnala che la Commissione Bilancio ha già esaminato in sede consultiva il disegno di legge nella seduta del 18 ottobre 2023, esprimendo sullo stesso un parere favorevole.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge dispone che gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo siano valutati in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, nonché reca, ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo stesso, un'autorizzazione di spesa pari a 231.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  Rileva che il successivo comma 2 dell'articolo 3 fa fronte ai predetti oneri mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Fa, quindi, presente che l'articolo 4 del disegno di legge prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad eccezione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia, infine, che il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Tanto premesso, con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, rileva che tanto gli oneri ivi previsti quanto la relativa copertura finanziaria decorrono dall'anno 2023.
  Pur rilevando che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare tuttavia necessario, a suo avviso, aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica e adeguare conseguentemente la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della natura degli oneri oggetto di copertura e del fatto che la clausola di copertura prevede la riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025.
  In tale contesto, ritiene altresì necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla perdurante validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, effettuata dalla relazione tecnica ad esso riferita, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione, nonché in ordine al fatto che la Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica si riunirà ogni tre anni a decorrere dal terzo anno di vigenza dell'Accordo medesimo e, pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del disegno di legge nell'anno 2025, i relativi oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con l'esigenza di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, conferma la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, effettuata dalla relazione tecnica ad esso riferita.
  Chiarisce, inoltre, che la Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica si riunirà ogni tre anni a decorrere dal terzo anno di vigenza dell'Accordo medesimo e pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del disegno di legge in esame nell'anno 2025, i relativi oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore,Pag. 22 formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1387, approvata dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

   rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le corrispondenti disposizioni di copertura finanziaria;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    risulta tuttora valida la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, effettuata dalla relazione tecnica ad esso riferita;

    la Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica si riunirà ogni tre anni a decorrere dal terzo anno di vigenza dell'Accordo medesimo e, pertanto, ipotizzando l'entrata in vigore del disegno di legge in esame nell'anno 2025, i relativi oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente: Articolo 3. (Disposizioni finanziarie). – 1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 19 marzo, fa presente che, all'esito del completamento delle verifiche tecniche condotte sui profili finanziari del provvedimento in esame da parte dei competenti uffici, si rende necessario apportare talune modificazioni al testo, volte a garantire che dalla sua attuazionePag. 23 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In particolare, con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, occorre specificare che il rapporto giuridico intercorrente tra l'ente territoriale proprietario della struttura scolastica e l'associazione sportiva che la utilizza sarà regolato da apposite convenzioni che disciplineranno i rapporti tra le parti, anche ponendo a carico del concessionario eventuali oneri connessi al versamento dei contributi e delle tariffe relativi alle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In secondo luogo, con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), rileva l'esigenza di specificare che le convenzioni tra gli enti locali e le associazioni e società sportive senza fini di lucro dovranno garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 505, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre specificare che:

    con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto giuridico intercorrente tra l'ente territoriale proprietario della struttura scolastica e l'associazione sportiva che la utilizza sarà regolato da apposite convenzioni che disciplineranno i rapporti tra le parti, anche ponendo a carico del concessionario eventuali oneri connessi al versamento dei contributi e delle tariffe relativi alle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le convenzioni tra gli enti locali e le associazioni e società sportive senza fini di lucro dovranno garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, capoverso comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: Il comune con le seguenti: Con apposite convenzioni, il comune;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.