SEDE LEGISLATIVA
Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.
La seduta comincia alle 13.55.
Variazione nella composizione della Commissione.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, comunica che in data odierna il deputato Fabrizio Cecchetti ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Dario Giagoni.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
C. 813 Ciocchetti.
(Seguito della discussione e approvazione).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 28 maggio 2025.
Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.
Ricorda che nella seduta del 28 maggio scorso la Commissione ha approvato, in linea di principio, l'emendamento 1.100 del relatore, che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e VII, il nulla osta della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere.
Avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione, in via definitiva, dell'emendamento 1.100 del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.100 del relatore, già approvato in linea di principio (vedi allegato 1), e l'articolo 1, come modificato dall'emendamento approvato.
Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 2, 3 e 4.
Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, la Commissione passerà alle dichiarazioni di voto finale.
Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) ricorda come il proprio gruppo abbia finora manifestato un orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame, che accoglie una precisa ed espressa richiesta delle associazioni, che da tempo domandano maggiore attenzione rispetto al tema del melanoma.
Precisa che l'astensione del Partito Democratico in occasione della votazione dell'articolo 4, è stata motivata dalla convinzione che nessuna azione reale e incisiva sia possibile senza lo stanziamento di risorse aggiuntive: enunciare che gli enti preposti debbano provvedere all'attuazione della presente legge con le attuali dotazioni di risorse economiche e di personale significa, di fatto, che essi dovranno sottrarre risorse ad altre attività e ad altri ambiti.
Annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, auspica che ci sia una svolta nella promozione di tutte le forme di prevenzione.
Andrea QUARTINI (M5S) annuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle rispetto a una proposta di legge che istituisce una giornata nazionale su un tema condivisibile ma senza che siano previste adeguate risorse economiche, rimettendone di fatto l'attuazione alla buona volontà e alle concrete disponibilità degli enti locali.
Pag. 109Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.
La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 813, recante «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia», nel testo risultante a seguito dell'esame svolto in sede legislativa.
Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, rivolge un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, esprimendo al contempo l'auspicio che si possano in futuro reperire ulteriori risorse, d'accordo con il Ministero della salute.
Ritiene che sia stato svolto un buon lavoro, ricordando che si tratta della prima legge approvata in sede legislativa dalla XII Commissione nella legislatura in corso. A suo avviso, ciò è ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, come affermato dall'onorevole Girelli, l'ambito della prevenzione dei melanomi vede un crescente interesse da parte delle associazioni e della società civile in generale, che la proposta di legge appena approvata si propone di interpretare.
La seduta termina alle 14.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, fa presente che, pur non essendo stato trasmesso il testo risultante dall'esame in sede referente, in considerazione dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, previsto per lunedì 16 giugno, nella giornata odierna la Commissione esprimerà il parere sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.
Avverte che in ogni caso, come già accaduto in precedenti occasioni, ove all'esito della fase emendativa dovessero risultare modifiche sostanziali che investano le competenze della Commissione Affari sociali, quest'ultima potrà sempre convocarsi per esprimere un nuovo parere.
Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame è volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di princìpi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.
Il testo si compone complessivamente di 28 articoli organizzati in sei Capi. Per quanto concerne le disposizioni che disciplinano materie afferenti alle competenze della XII Commissione, rileva che l'articolo 3, che definisce i princìpi generali, al comma 7, dispone che sia garantito alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità.
L'articolo 7 enuncia alcuni princìpi volti a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. In particolare, il comma 1 enuncia che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosiPag. 110 e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. Il comma 2 pone il divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Il comma 3 prevede che l'interessato abbia il diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, mentre il comma 4 promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, anche con il fine di realizzare il progetto di vita previsto dalla riforma sulla disabilità. Il comma 5 dispone che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Il comma 6 stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. In base al comma 1, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da determinati soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.
Ai fini predetti e da parte dei soggetti summenzionati, in base al successivo comma 2, è consentito l'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti, senza necessità di ulteriore consenso dell'interessato e fermo restando l'obbligo di informativa di quest'ultimo. In base al comma 3 è sempre consentito, in determinati ambiti o per determinate finalità e previa informativa all'interessato, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali. Il comma 4 prevede la possibile adozione, da parte dell'Agenas, di linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.
Ai sensi del comma 5, i trattamenti e usi di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati, nonché di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, insieme ad una serie di informazioni. Il comma 6 precisa che restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 9, rimette ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presìdi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali, anche particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.
Infine, l'articolo 10 apporta modifiche al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, inserendo l'articolo 12-bis relativo all'intelligenza artificiale nel settore sanitario. Viene previsto che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge – che detta disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico – devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'AutoritàPag. 111 delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni. Ciò al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzati nel settore sanitario.
Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che non è chiaro se le Commissioni riunite IX e X, competenti in sede referente, recepiranno perlomeno alcuni degli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione.
Annuncia, pertanto, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, motivato dalla circostanza che, allo stato attuale, il testo del provvedimento non appare al passo con i progressi più recenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Solleva altresì dubbi sul ruolo che sarebbe conferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché, più in generale, sul coordinamento della normativa nazionale con quella europea.
Ribadendo il voto contrario del proprio gruppo, precisa tuttavia che tale orientamento potrebbe mutare in Assemblea, qualora dovessero essere apportate delle modifiche sostanziali dalle Commissioni di merito.
Ilenia MALAVASI (PD-IDP) fa presente che il gruppo del Partito Democratico condivide i medesimi dubbi del collega Quartini circa l'attuale formulazione del testo.
Ritiene che l'intelligenza artificiale rappresenti una frontiera preziosa per l'avanzamento tecnologico in ambito sanitario: in tal senso, è senza dubbio necessario prestare un'attenzione particolare alla protezione dei dati personali, ma soprattutto continuare a investire in ricerca e in sperimentazione scientifica.
Solleva, pertanto, due ordini di criticità: da un lato, quella legata alla natura del disegno di legge in questione, che predispone una delega al Governo, assai criticabile in quanto svilisce il ruolo del Parlamento; dall'altro, quella per cui, su una materia così importante, la maggioranza continua a non stanziare sufficienti risorse. Infatti, l'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria, ponendo così gli enti preposti all'attuazione della legge in una situazione di grande debolezza, gravando interamente sulle loro finanze le misure di aggiornamento e di manutenzione, la cui necessità emerge anche dal parere illustrato dalla relatrice.
Rileva altresì un'insufficiente attenzione alle tematiche sanitarie e sociali, dal momento che il disegno di legge non favorisce l'attività dei professionisti e comprime, anzi, gli spazi per l'innovazione e la ricerca, di cui il Paese ha bisogno.
Per tutte le ragioni illustrate, annuncia il voto convintamente contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 14.25.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 14.25.
Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.
(Deliberazione di una proroga del termine).
Luciano CIOCCHETTI, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 giugno scorso, si è convenuto sulla necessità di prorogare di un mese il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità, già previsto per il 15 giugno 2025.
Avverte che su tale proposta è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.
Propone, pertanto, di deliberare la proroga del termine nel senso esposto.
La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine proposta dal presidente.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti.
C. 1791 Montaruli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Montaruli, per lo svolgimento della relazione.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, esprime preliminarmente un sentito ringraziamento al proprio gruppo e alla Commissione Affari sociali in generale, per aver reso possibile la calendarizzazione del provvedimento in esame, che considera fondamentale. Si rammarica del fatto che i dati sui quali esso si basa non siano il frutto di una raccolta puntuale e specifica, dal momento che mancano gli strumenti tecnici, sottolineando come proprio questo aspetto costituisca un punto nevralgico della proposta di legge. In ogni caso, i dati attualmente a disposizione forniscono già un quadro allarmante: sotto i vent'anni, il 45 per cento dei giovani ha pensato al suicidio almeno una volta nella vita, e tale fenomeno è assai diffuso oltre questa fascia d'età.
Pertanto, la proposta di legge reca disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio, nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. Tale iniziativa muove dall'emergenza sociale legata al «male di vivere», diffuso in tutte le età, ma in modo particolare tra i giovani.
Passando all'esame del testo, fa presente che essa si compone complessivamente di sei articoli. L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità, in particolare: il monitoraggio degli atti di suicidio e dei tentativi di suicidio; l'adozione di misure per la prevenzione e il sostegno dei sopravvissuti; l'individuazione precoce delle situazioni di rischio; la gestione efficace della situazione di emergenza; l'assistenza alle persone che manifestano tendenze suicide e a quelle con tentativi di suicidio pregressi; l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti; la promozione del tema della prevenzione dei suicidi nei media; l'incentivazione all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali a scopi preventivi; l'incentivazione delle attività di monitoraggio e ricerca.
L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo del provvedimento: «suicidio», «tentativo di suicidio» e «sopravvissuto»; con quest'ultimo termine, si identifica il familiare o amico della persona suicida che, a causa della perdita del suo caro, sperimenta un forte stress emotivo post-traumatico. Sottolinea che, per la prima volta, si introduce nella legislazione italiana il concetto di «sopravvissuto». Al riguardo, fa presente che in Italia esiste ancora un solo centro di sostegno ai sopravvissuti e di prevenzione al suicidio, attivo presso l'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Pur svolgendo esso un'attività importante, è evidente l'arretratezza dinanzi a un tema che è ancora un tabù culturale, soprattutto quando coinvolge i minori.
Osserva, quindi, che l'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sugli atti di suicidio e per il sostegno dei sopravvissuti (comma 1), dettandone la composizione (comma 2), e stabilendo che i membri restano in carica per cinque anni, rinnovabili (comma 3), senza percepire alcun tipo di emolumenti (comma 4).Pag. 113
I compiti dell'Osservatorio sono, invece, elencati all'articolo 4: monitorare ed elaborare annualmente, in collaborazione con l'ISTAT, i dati sui suicidi e sui tentativi di suicidio in Italia, nonché gli «eventi sentinella» che possano rivelare propositi suicidari, al fine di proporre al Ministro della salute l'adozione di protocolli per la determinazione precoce e la prevenzione degli atti di suicidio; elaborare una strategia nazionale di prevenzione degli atti di suicidio, con campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico, sanitario e sociale; promuovere studi, analisi e la diffusione dei dati raccolti, nonché campagne informative in scuole, università, penitenziari, luoghi di lavoro o di aggregazione, anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo.
In questo contesto, l'articolo 5, comma 1, identifica i seguenti compiti del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, che si avvalgono del Servizio sanitario nazionale e del predetto Osservatorio, previa intesa con le regioni nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale: formazione del personale; diffusione e attuazione dei protocolli elaborati dall'Osservatorio e adottati dal Ministro della salute; istituzione di un codice identificativo di pronto soccorso per la registrazione dei tentativi di suicidio; diffusione di campagne informative e di prevenzione, anche contro i discorsi d'odio online, che sono ancora più pericolosi nella fase infantile e adolescenziale sulla diffusione del pensiero suicidario; promozione della realizzazione di almeno un centro di prevenzione a livello regionale. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che il Ministro della giustizia provveda a costituire presso gli istituti penitenziari dei presìdi dedicati, attivi soprattutto nelle prime fasi della detenzione, nonché all'elaborazione di linee guida per l'accoglienza in tali aree, definendo altresì programmi di formazione per gli educatori. Infine, il comma 3 reca disposizioni per l'adozione di misure di attuazione dei protocolli elaborati dall'Osservatorio e adottati dal Ministro della salute.
L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. La dotazione è pari a 5 milioni per il 2024 e a 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Si prevede che i criteri e le modalità di riparto delle risorse di tale fondo siano stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Andrea QUARTINI (M5S) annuncia che il Movimento 5 Stelle presenterà una propria proposta di legge sullo stesso tema ai fini di un abbinamento. Riconosce la pregnanza della proposta in esame, soprattutto per i temi di cui si occupa la XII Commissione, ma anche la vastità e la complessità del tema, che deve essere trattato nelle sue diverse specificità. Fa riferimento, ad esempio, ai giovani, alla situazione carceraria e al fenomeno delle induzioni al suicidio.
Evidenzia, quindi, una sensibilità trasversale per un tema che non si può fingere che non esista. Nel trovare interessanti soprattutto i passaggi della proposta di legge che si occupano di includere nel perimetro della tutela e del sostegno anche amici e parenti della persona suicida – i cosiddetti «sopravvissuti» – auspica un lavoro proficuo da parte della Commissione.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), della Fondazione GIMBE e della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvatoPag. 114 dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione italiana diabete e dell'Associazione nazionale dentisti italiani, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.50.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici italiani riforma ENPAM, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, del Gruppo Medical Line Consulting, del Forum disuguaglianze e diversità e di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.10.