SEDE REFERENTE
Martedì 24 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo.
Preliminarmente ricorda che il decreto-legge è composto di sedici articoli.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 introduce delle modifiche volte a circoscrivere ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP). Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero. Analoghe prescrizioni in materia di tracciabilità sono introdotte con riferimento alla deducibilità, dal reddito da lavoro autonomo, delle spese di rappresentanza. Inoltre, il medesimo articolo ricomprende, tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché qualifica come redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale. Si stabilisce poi che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e Pag. 205la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.
Segnala, infine, che l'articolo 1 prevede una decorrenza temporale differenziata per le menzionate disposizioni in materia di deducibilità delle spese per trasferte e delle spese di rappresentanza.
L'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES. Le norme in esame introducono una semplificazione del criterio di determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo fuori dal perimetro del gruppo, nonché di modifica dell'attività. In particolare, ferma restando la condizione di superamento del cosiddetto «test di vitalità», la semplificazione menzionata riguarda il criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali. Ricorda tra l'altro che il «test di vitalità» si intende superato quando l'importo dei ricavi della gestione caratteristica e del costo del personale dipendente iscritti al conto economico del soggetto che riporta le perdite dell'esercizio precedente è superiore al 40 per cento della media dei due esercizi precedenti. In presenza di una relazione di stima giurata, per effetto delle nuove disposizioni il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite va ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite o dell'operazione; in assenza di una relazione giurata di stima, ai fini della riportabilità delle perdite si considera il valore contabile netto risultante dall'ultimo bilancio, senza considerare i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Sono semplificati, nei medesimi termini, i criteri di calcolo del limite del patrimonio netto per le operazioni di fusione societaria. Inoltre, l'articolo 2 estende la disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE ai conferimenti di azienda fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo. Più precisamente, la nuova disposizione prevede che alla società conferitaria si applicano le disposizioni sulla riportabilità delle perdite fiscali, nonché degli interessi passivi netti e delle eccedenze di ACE, previste in caso di scissione societaria, di cui all'articolo 173, comma 10, del TUIR (vale a dire la medesima disciplina applicabile alle operazioni di fusione societaria, per effetto del rinvio contenuto all'articolo 172, comma 7, del TUIR). Rileva che la relazione illustrativa al decreto-legge chiarisce che, in tal modo, il conferimento di azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio delle cosiddette «bare fiscali» (ovvero società utilizzate strumentalmente al fine di abbattere le imposte dovute).
L'articolo 3 interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una deduzione pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale, a condizione che: (i) il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente, (ii) che l'attività d'impresa sia stata esercitata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni e (iii) che la società non sia sottoposta a procedure di liquidazione volontaria o giudiziale. Con decreto 25 giugno 2024, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state altresì introdotte le disposizioni attuative del richiamato articolo 4. In particolare, viene modificato il criterio di calcolo dell'incremento occupazionale, sopprimendo il riferimento alle società collegate. Di conseguenza, l'aumento del numero degli Pag. 206occupati a tempo indeterminato, necessario ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, si considera al netto delle diminuzioni occupazionali relative soltanto a società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Di conseguenza, ai fini dell'accesso alla maggiorazione, il gruppo interno viene qualificato come un unico soggetto economico, prevedendo il mancato riconoscimento del beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale anche a livello di gruppo, ma si escludono dalla nozione di gruppo le società collegate. Le modifiche in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
L'articolo 4 apporta modifiche alla fiscalità societaria internazionale, materia che, rammento, è stata profondamente innovata dal decreto legislativo n. 209 del 2023, emanato in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Ricorda che il menzionato decreto legislativo ha inteso tra l'altro recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, volta a garantire nell'Unione un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala. La direttiva stabilisce norme che garantiscono un livello minimo di tassazione pari al 15 per cento per le grandi imprese multinazionali e le grandi società nazionali. Si applica ai gruppi di multinazionali e ai gruppi nazionali di grandi dimensioni che realizzano un fatturato annuo combinato di gruppo di almeno 750 milioni di euro sulla base del bilancio consolidato. Se una società opera in un paese con un'aliquota fiscale inferiore a quella minima stabilita dalla direttiva, gli Stati membri in cui ha sede potranno applicare un'imposta integrativa su una parte degli utili realizzati nei Paesi a basso reddito. In aggiunta, la direttiva consente anche agli Stati membri di introdurre un'imposta integrativa nazionale qualificata per riscuotere le entrate fiscali aggiuntive dovute dal gruppo multinazionale rispetto alle entità costitutive a bassa tassazione situate in il loro territorio.
In particolare, le norme in esame modificano il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente, eventualmente assolta da una società controllata estera, deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della tassazione effettiva dell'impresa. Si ridefinisce poi il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate, ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione. Viene corretto il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere, ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate. Infine si consente la detrazione, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero, attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione.
L'articolo 5 interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Ricorda che la nozione di disallineamento da ibridi (hybrid mismatch) si riferisce a situazioni in cui le differenze nelle qualificazioni fiscali tra due o più giurisdizioni possono dar luogo a vantaggi fiscali indebiti. Il verificarsi di un disallineamento può comportare, tra l'altro, una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione), una deduzione in uno Stato senza che i redditi oggetto della deduzione siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato (deduzione senza inclusione), il godimento di crediti d'imposta per imposte pagate all'estero. La norma in esame stabilisce che, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del già menzionato decreto legislativo n. 209 del 2023, di riforma della fiscalità internazionale) la relativa documentazione debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 (periodo in cui ricade l'approvazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2024, attuativoPag. 207 della disciplina sulla documentazione in parola).
L'articolo 6 proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente, secondo la disciplina ordinaria.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di estensione delle agevolazioni d'accisa sul gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale. Con una prima modifica, si elimina la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per l'estensione delle predette agevolazioni fiscali al biodiesel. Viene esplicitato poi che il programma pluriennale relativo a tali benefici ha una durata di sei anni. Si chiarisce quindi che le predette disposizioni agevolative si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. Infine, si prescrive che le disposizioni ministeriali attuative dell'agevolazione contengano, accanto alle modalità applicative dell'agevolazione, anche le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle materie prime impiegate per la produzione del biodiesel.
L'articolo 8 modifica la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025. Nello specifico, per effetto delle modifiche in esame le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà resta invece subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Ricorda che nella comfort letter del 7 marzo 2025 la Commissione europea ha affermato che le disposizioni contenute negli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore – CTS) relative alla tassazione dei redditi «non appaiono selettive e, pertanto, non sembrerebbero costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Ricorda altresì che, ai sensi della previgente normativa – articolo 101, comma 10, del CTS – l'efficacia delle disposizioni fiscali di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice era subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 9, intervenendo sull'articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 – estende il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) anche agli appalti per il trasporto merci. Per effetto di tale novella, si eliminano i due vincoli applicativi previsti nel citato decreto presidenziale. Per applicare l'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci non saranno pertanto più necessari criteri del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.
Rammenta che i commi da 57 a 63 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) prevedono l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) nei contratti di appalto per la movimentazione di merci. In particolare, il comma 57 estende, prevedendo tuttavia delle eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Come riportato nella relazione illustrativa, la evidenziata estensione del perimetro applicativo dell'inversione contabile – realizzata eliminando i richiamati vincoli applicativi considerati caratteristiche oggettive di contratto Pag. 208non riscontrabili nei tradizionali appalti di trasporto merci – ha una precisa finalità anti-frode.
L'articolo 10 interviene sulla disciplina del cosiddetto split payment, modificando l'articolo 17-ter, comma 1-bis, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che abroga la lettera d). Quest'ultima prevede che le disposizioni concernenti il meccanismo dello split payment si applichino anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. A decorrere dal 1° luglio 2025, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB non può più applicarsi il meccanismo dello split payment.
Rammenta che l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo, le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'abrogazione in esame mira conformare la disciplina nazionale alla normativa europea. Infatti, la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023, recante modifica della Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, ha prorogato l'autorizzazione ad applicare lo split payment, concessa all'Italia dalla suddetta Decisione n. 784, fino al 30 giugno 2026, prevedendo, altresì, la disapplicazione dal 1° luglio 2025 di tale meccanismo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB.
L'articolo 11 – novellando l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 2025 – anticipa, rispetto al termine del 1° gennaio 2026, l'entrata in vigore dell'articolo 33-ter, comma 2, del Testo unico accise, introdotto dal citato decreto legislativo e recante disposizioni in materia di produzione di vini dealcolati. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tale anticipazione risulta particolarmente urgente per gli operatori della filiera vitivinicola, che, pur avendo investito ingenti somme nell'acquisto di impianti di dealcolazione, si trovano attualmente nell'impossibilità di avviare la relativa attività di produzione.
L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024.
Rammenta che il termine entro cui occorre presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP è regolato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, che prevede per le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR presentino la dichiarazione in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. La norma specifica che tale previsione non incide sulla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, riservata ai soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.
L'articolo 13 differisce dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 il termine entro cui gli esercenti attività economiche soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) possono effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), nonché in materia di IRAP e IVA. Conseguentemente, per tali contribuenti la norma prevede che, per l'anno 2025, il termine di 30 giorni, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, entro cui poter effettuare i suddetti versamenti – IRPEF, IRES ed IRAP – con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento, decorre dal giorno successivo al 21 luglio 2025. La stessa possibilità è riconosciuta anche per i versamenti IVA. Evidenzia che la relazione illustrativa al decreto-legge chiarisce che il differimento dei Pag. 209termini di versamento riguarda anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024. Il suddetto differimento si applica – oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che applicano il regime forfetario – anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, in materia, rispettivamente, di redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale.
L'articolo 14 interviene in materia di agevolazioni fiscali per le imprese sociali, prevedendo che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Codice delle imprese sociali (decreto legislativo n. 112 del 2017) non sia più sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
A tale proposito, ricorda che l'articolo 18, ai commi 1 e 2, esclude dal reddito imponibile delle imprese sociali: le somme destinate al contributo, posto a loro carico, per l'attività ispettiva svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle imprese sociali (comma 1); le somme destinate alle riserve di capitale per lo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio (comma 1); le variazioni del risultato di bilancio, ai sensi dell'articolo 83 TUIR, se tali variazioni implicano un utile o un maggior utile destinato all'incremento patrimoniale (comma 2). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica introdotta dall'articolo 14 recepisce le conclusioni della comfort letter del 7 marzo 2025 della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, che – esprimendosi in regime di pre-notifica sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore e all'impresa sociale – ha affermato che l'esenzione fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato per il suo carattere non selettivo. La norma stabilisce che i benefici fiscali individuati si applichino a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Tale previsione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, ha la finalità di assicurare l'omogenea applicazione iniziale della disciplina fiscale.
Infine, l'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 24 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI.
Audizione informale di rappresentanti di CISL e UGL e, in videoconferenza, di CGIL e UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.10.
Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.20.
Audizione informale, in videoconferenza di rappresentanti della Conferderazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato e Casartigiani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.