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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2025
519.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 25 giugno 2025.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato 699-1059-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.35 e dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 28

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 1° ottobre 2024, rappresenta che i trasferimenti di immobili dello Stato agli enti territoriali, operati in attuazione dell'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, sulla base delle richieste formulate nei termini previsti dalla predetta disposizione e dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, non hanno determinato effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in conformità a quanto indicato dalle relazioni tecniche riferite alle medesime disposizioni.
  Evidenzia, altresì, che, posto che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede una riapertura dei termini per la richiesta di attribuzione dei beni da parte degli enti territoriali, dovrà essere confermata, in sede applicativa, l'interpretazione dell'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, secondo cui il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla medesima disposizione provvede alla riduzione in via permanente delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento e la medesima riduzione permane anche in caso di successiva alienazione del bene, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, in ordine alla destinazione del 25 per cento delle risorse nette derivanti dalla predetta alienazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 981, recante modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i trasferimenti di immobili dello Stato agli enti territoriali, operati in attuazione dell'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, sulla base delle richieste formulate nei termini previsti dalla predetta disposizione e dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, non hanno determinato effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in conformità a quanto indicato dalle relazioni tecniche riferite alle medesime disposizioni;

    posto che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede una riapertura dei termini per la richiesta di attribuzione dei beni da parte degli enti territoriali, dovrà essere confermata, in sede applicativa, l'interpretazione dell'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, secondo cui il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla medesima disposizione provvede alla riduzione in via permanente delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento e la medesima riduzione permane anche in caso di successiva alienazione del bene, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, in ordine alla destinazione del 25 per cento delle risorse nette derivanti dalla predetta alienazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 29

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
C. 2416 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
  Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.
  In primo luogo, per quanto concerne l'articolo 4 comma 2, del provvedimento, fa presente, preliminarmente, che la norma consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto, di adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, che prevede di irrogare sanzioni fino al 10 per cento del fatturato, qualora le violazioni dei tempi di pagamento del corrispettivo per il trasporto di merci su strada integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge n. 192 del 1998. Sottolinea, altresì, che la relazione tecnica precisa che si tratta di competenze che sono già esercitate e che pertengono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a legislazione vigente, come risulta dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 192 del 1998 e che il richiamo alle citate sanzioni avviene, dunque, nell'ottica di una maggiore deterrenza, nonché di un maggiore coinvolgimento del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, fermo restando che il predetto Comitato centrale assolverà a tali compiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la sostenibilità dei compiti assegnati al Comitato in parola nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, valutando l'opportunità di inserire prudenzialmente un'apposita clausola di neutralità di finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni in esame.
  Rappresenta, poi, che l'articolo 4, comma ai fini dell'ammodernamento del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri. Al riguardo, pur considerando che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, ritiene, comunque, opportuno acquisire informazioni in merito alla congruità dello stanziamento stesso. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo Pag. 30comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 1.
  In relazione all'articolo 5, evidenzia che la norma prevede la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse che, a conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai titolari e agli uffici della motorizzazione civile, risultano nella disponibilità della Società consortile per azioni PatentiViaPoste, parte del contratto di servizio, previo versamento delle predette risorse, indicate in circa 14 milioni di euro dalla relazione tecnica, da parte della medesima società all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto al comma 1. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti, da un lato, a precisare quali siano le risorse da trasferire, valutando l'opportunità di specificare nel testo, considerata la genericità del riferimento «alle somme nella disponibilità della società», a quali specifiche poste di bilancio della Società consortile si intenda fare riferimento e, dall'altro, a confermare l'entità delle risorse stesse quale risultante dalla relazione tecnica. Sottolinea che vengono, altresì, disposte specifiche modifiche e integrazioni all'articolo 19 della legge n. 870 del 1986 che disciplina le operazioni di motorizzazione per la revisione dei veicoli da effettuare con spese a carico dei soggetti richiedenti. In particolare, evidenzia che, al comma 2, lettera a), viene previsto che gli importi onnicomprensivi, già previsti nell'assetto previgente, comunque dovuti da tali soggetti e da corrispondere per le attività espletate dal competente personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero e destinati allo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 19. Precisando, inoltre, che ai sensi del comma 2, lettera f), gli oneri per la remunerazione delle operazioni di revisione indicate sono posti interamente a carico dei soggetti interessati, anche con riguardo alle attività di vigilanza e ispettive, rileva che i relativi importi vengono confermati rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente in relazione alla durata di svolgimento delle operazioni di revisione – giornata intera o frazioni antimeridiana o pomeridiana di giornata, a di fuori o meno dell'orario di servizio – come previsto al comma 2, lettera a) e d), e sono rideterminati in aumento con riguardo alle spese di trasferta del suddetto personale con una rimodulazione delle stesse in ragione della distanza chilometrica percorsa, secondo quanto previsto al comma 2, lettera b). Sottolinea, altresì, che la relazione tecnica riferisce che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che queste chiariscono che gli oneri per la remunerazione delle operazioni di motorizzazione indicate sono posti interamente a carico dei soggetti interessati anche con riferimento l'attività ispettiva e di vigilanza, che viene complessivamente ricondotta a carico dei soggetti destinatari delle stesse, superando, sul punto, le incertezze applicative della disciplina già vigente. Al riguardo, alla luce degli elementi informativi e di valutazione forniti dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della norma, non formula osservazioni.
  Rappresenta che, al comma 3, viene, infine, adottata una specifica disciplina per procedere all'aggiornamento delle misure autorizzatorie della circolazione di prova dei veicoli. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca informazioni volte ad escludere che dall'aggiornamento delle citate misure autorizzatorie derivi un ampliamento del numero dei veicoli in prova, con possibili effetti negativi sulla finanza pubblica determinati dal regime fiscale ad essi applicabile, a partire dall'integrale detraibilità dell'IVA, posto che tali beni dovrebberoPag. 31 rientrare tra quelli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.
  Con riferimento all'articolo 6, rappresenta che il citato articolo disciplina, al comma 1, l'aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo l'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in caso di mancata produzione o diffusione dell'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso da parte dell'ISTAT, nonché la durata della stagione balneare di ogni anno, tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre, consentendo, durante il periodo escluso, l'apertura delle strutture balneari per l'attivazione del servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
  Al riguardo, fa presente che, come risulta dalla relazione illustrativa, la disposizione di cui al comma 1 intende chiarire, con una norma di interpretazione autentica, che ogni riferimento all'indice dei prezzi praticati dai grossisti è da intendersi riferito all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno, quale criterio per l'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, posto che la produzione e la diffusione dell'indice dei prezzi praticati dai grossisti è stata definitivamente interrotta dall'ISTAT nel marzo del 1998.
  In questo quadro, precisa che, sempre secondo la relazione illustrativa, la disposizione stessa mira a prevenire il proliferare del contenzioso e di pronunce avverse all'Amministrazione che, in virtù anche della recente giurisprudenza amministrativa, potrebbero determinare, oltre che incertezza applicativa, anche un grave danno per l'erario, con possibilità per tutti i concessionari di adire l'Autorità giudiziaria per la revisione del canone pregresso.
  Tutto ciò considerato, rilevato che la disposizione in esame non sembra, in realtà, espressamente formulata come norma di interpretazione autentica, al fine di escludere dubbi interpretativi e di realizzare gli obiettivi indicati dalla relazione illustrativa, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di modificare il testo della disposizione medesima, esplicitandone il carattere di norma di interpretazione autentica, in modo da assicurarne un'applicazione anche retroattiva.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito al comma 2, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni ivi contenute.
  Per quanto concerne l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame, modificando l'articolo 95, commi 27-quinquies e 27-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, dispongono il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque della Commissione tecnico-consultiva, deputata ad esprimere parere sulle domande di autorizzazione per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, e delle relative funzioni di segreteria.
  Al riguardo, nel prendere atto del fatto che, come rammentato dalla relazione tecnica, il citato comma 27-sexies dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che ai componenti della Commissione tecnico-consultiva non spetta alcun emolumento, compenso e rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che le funzioni di segreteria della medesima Commissione saranno svolte dall'Autorità per la Laguna di Venezia, a cui le stesse sono conseguentemente devolute, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, al comma 1, autorizza la spesa di euro 200.000 per il 2025, di euro 2.000.000 per il 2026 e di euro 2.000.000 per il 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., società in house del medesimo Ministero, svolgente attività di supporto tecnico operativo in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo. Fa presente, nei limiti delle suddette risorse, ai sensi del comma 2 la società RAM- S.p.A. è autorizzata ad assumere, per il biennio 2026-2027, Pag. 32personale a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni, che limitano la possibilità di assumere personale a tempo determinato entro determinati limiti numerici e con riferimento alle amministrazioni pubbliche e alle società non quotate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, entro determinati limiti finanziari.
  Sottolinea, altresì, che ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 200.000 per il 2025, a euro 2.000.000 per il 2026 e a euro 2.000.000 per il 2027, nei termini indicati dalla disposizione.
  Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione in base ai quali, coerentemente con quanto riportato sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, si evince che, nell'ambito della summenzionata autorizzazione di spesa, le suddette assunzioni verranno disposte nel biennio 2026-2027 nel limite di spesa di euro 700.000 per ciascuna anno, mentre le altre risorse, ossia tutte quelle stanziate per il 2025 e quelle restanti per il biennio 2026 e 2027, saranno destinate a spese diverse dall'assunzione del personale, ma, comunque, riconducibili alle attività di supporto, assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo, ivi inclusa l'IVA al 22 per cento.
  A quest'ultimo riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali, in relazione all'IVA, da un lato, negli anni 2026 e 2027 la stessa sia stata calcolata anche sugli oneri relativi alle assunzioni a tempo determinato e, dall'altro, per quali motivazioni, sull'IVA stessa, non siano stati conseguentemente calcolati effetti di ritorno, per quanto parziali, in termini di maggiori entrate erariali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in misura pari a 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 al fine di compensare gli enti proprietari delle strade della riduzione, disposta dalla medesima disposizione, dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate.
  Al riguardo, rileva che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo 1736 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale di 280.000 euro per l'anno 2025 e di 2.280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Evidenzia, altresì, che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1736 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento.
  Tanto premesso, pur prendendo atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle ragioni per le quali si rende possibile l'utilizzo in misura quasi integrale delle risorse stanziate, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 505, della legge di bilancio per l'anno 2023.
  Per quanto concerne l'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione fa presente che la norma autorizza una spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027 per le attività di affidamento del contratto intercity per il periodo 2027-2041.
  Rappresenta, altresì, che la relazione tecnica riferisce che tale onere è il risultato di una stima effettuata sulla base di un'indagine di mercato e rappresenta lo 0,11 per cento del valore del contratto da affidare.
  Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e atteso che Pag. 33l'onere è configurato come limite massimo di spesa, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2025, a 2.700.000 euro per l'anno 2026 e a 1.791.928 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in misura pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale.
  In proposito, osserva che le citate risorse risultano iscritte sul capitolo 1305 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale di 3.087.500 euro per l'anno 2025, di 3.562.500 euro per l'anno 2026 e di 4.512.500 euro per l'anno 2027.
  Evidenzia, altresì, che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1305 risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento.
  Osserva, peraltro, che, dall'ultimo rendiconto generale dello Stato disponibile, risulta che sul predetto capitolo 1305, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, si siano determinate economie per un ammontare pari a 4.617.458 euro a fronte di uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro.
  Tanto premesso e preso atto delle precisazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui le risorse impiegate a copertura risultano disponibili, ravvisa, comunque, l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione della richiamata autorizzazione di spesa sia compatibile con eventuali spese programmate a valere sulla medesima autorizzazione.
  Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 al fine di semplificare e accelerare le procedure di individuazione delle zone per l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
  In proposito, segnala che andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare la capacità, da parte delle amministrazioni coinvolte, di effettuare le attività poste a loro carico, alla luce delle modifiche introdotte dalle norme in esame, nel rispetto delle riduzioni dei termini ivi previste, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel decreto legislativo oggetto di modifica.
  Per quanto concerne l'articolo 15, comma 2, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede un contributo di 5,25 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, in considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
  Al riguardo, rileva che lo stanziamento previsto per l'anno 2025 sembra reintegrare, per il medesimo anno 2025, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 444 e 445, della legge di bilancio per l'anno 2022, di cui alla legge n. 234 del 2021, originariamente pari, come risulta dalla relazione tecnica, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e successivamente ridotto prima di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 dalla Pag. 34Sezione II della legge di bilancio per l'anno 2023, di cui alla legge n. 197 del 2022 e poi di ulteriori 250 mila euro per l'anno 2025 dalle disposizioni in materia di spending review di cui all'articolo 1, commi da 870 a 874, della legge di bilancio per l'anno 2025 di cui alla legge n. 207 del 2024.
  Ciò stante, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità dello stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, posto che, a partire dall'anno 2026, si esaurisce il contributo originario di 10 milioni di euro introdotto dalla legge di bilancio 2022.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 4, comma 3, e 16, comma 1.
  Con riferimento, infine, all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame autorizza la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, provvedendo ai relativi oneri.
  Al riguardo, pur considerando che l'onere recato dalla disposizione in esame risulta configurato come limite massimo di spesa, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione utili ai fini della valutazione della congruità della spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 4, comma 3, e 15, comma 2.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Rinvio dell'esame degli emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2025.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta dell'11 febbraio scorso e che, in quella sede, a fronte delle criticità evidenziate dalla rappresentante del Governo, si era preso atto dell'esigenza che la Commissione competente per i profili attinenti al merito svolgesse ulteriori approfondimenti onde addivenire all'individuazione di soluzioni che permettessero la sostenibilità finanziaria del provvedimento. Anche alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione Bilancio, il provvedimento nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2025 Pag. 35è stato rinviato in Commissione. A seguito del rinvio, la Commissione Lavoro ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, deliberando altresì la costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame della medesima proposta di legge. Nel segnalare che, a seguito di tale richiesta, il Governo ha provveduto a trasmettere la relazione tecnica, unitamente alle valutazioni espresse con riferimento alla medesima relazione da parte della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), ricorda che la Commissione di merito non ha ulteriormente modificato il testo e non ha conferito il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  Alla luce di tali premesse, chiede alla rappresentante del Governo di voler precisare le valutazioni del Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel richiamare i contenuti della relazione tecnica predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, già trasmessa alla Commissione Lavoro, nonché delle valutazioni espresse con riferimento alla medesima relazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, rappresenta che dal tenore letterale dell'articolo 1, nonché degli articoli 5 e 6, le disposizioni del provvedimento in esame, finalizzate, in particolare, a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, potrebbero applicarsi anche ad amministrazioni pubbliche, posto che la nozione di impresa disciplinata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, include nel suo ambito di applicazione tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, con la sola esclusione di alcune categorie di soggetti pubblici.
  Evidenzia, altresì, che, in tale quadro, le medesime disposizioni in esame trovano applicazione anche con riferimento a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, con possibili effetti onerosi a carico della finanza pubblica, allo stato non quantificabili, derivanti dalla necessità di procedere a un riassetto organizzativo e a nuovi reclutamenti di personale al fine di assicurare gli attuali livelli dei servizi resi.
  Fa presente, inoltre, che la quantificazione delle minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati che sottoscrivano i predetti contratti collettivi di lavoro, appare valutabile nell'ordine di oltre 8 miliardi di euro in ragione d'anno, sulla base di una quantificazione ritenuta, peraltro, non esaustiva del complesso degli oneri potenzialmente derivanti dalla medesima disposizione. Tale stima è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS per l'anno 2023 relativi ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e qualifica di operaio o impiegato, al netto dei lavoratori stagionali e dei lavoratori part-time per i quali si può presupporre che non trovi applicazione un'eventuale riduzione dell'orario di lavoro. Al predetto contingente di lavoratori dipendenti, pari a circa 10 milioni di unità, è stata applicata una percentuale del 30 per cento, al fine di tener conto del numero presunto dei contratti volti alla riduzione all'orario di lavoro che potranno essere stipulati. Sottolinea che si è inoltre ipotizzato, sulla base di un criterio prudenziale, che la riduzione dell'orario di lavoro applicata sia pari, da subito, al limite massimo di 32 ore settimanali previsto dall'articolo 1, comma 1. Fa presente, infine, che dai dati dell'INPS è possibile ricavare una retribuzione media annua pro capite per i lavoratori interessati pari a circa 25.000 euro nel 2023, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
  Evidenzia che, sempre ai fini della quantificazione delle minori entrate contributive derivanti dall'articolo 2, sono state utilizzate una percentuale media di sgravio Pag. 36del 40 per cento e un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro del 31 per cento.
  Rappresenta che, sulla base della formulazione dell'articolo 2, comma 1, non risulta definito il profilo temporale di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla medesima disposizione, atteso che l'esonero contributivo ivi previsto è riconosciuto non soltanto nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, ma anche per la durata prevista dai contratti collettivi di cui all'articolo 1 e, pertanto, non è possibile escludere che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, siano suscettibili di determinare minori entrate contributive anche negli anni successivi ai trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.
  Evidenzia che il meccanismo prefigurato dall'articolo 2, comma 2, che demanda a un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del limite di spesa, non consente di individuare il limite di spesa al quale si fa riferimento.
  Rappresenta che l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 7, comma 1, prevedono, rispettivamente, un'autorizzazione di spesa e una disposizione di copertura finanziaria riferite a un esercizio ormai concluso.
  Sottolinea, inoltre, che, in assenza di elementi di valutazione idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 4, non appare possibile assicurare che l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro istituito dal medesimo articolo possa svolgere le funzioni ad esso attribuite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che il medesimo articolo non esclude la corresponsione ai componenti del medesimo Osservatorio di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Da ultimo, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati dall'articolo 7, fermo restando che le disposizioni finanziarie di cui al medesimo articolo si limitano a richiamare i soli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 previsto dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, senza indicare, al contempo, anche gli oneri derivanti dall'articolo 2.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula, dunque, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro;

   preso atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle valutazioni espresse con riferimento alla medesima relazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che:

    dal tenore letterale dell'articolo 1, nonché degli articoli 5 e 6, le disposizioni del provvedimento in esame, finalizzate, in particolare, a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, potrebbero applicarsi anche ad amministrazioni pubbliche, posto che la nozione di impresa disciplinata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, include nel suo ambito di applicazione tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, con la sola esclusione di alcune categorie di soggetti pubblici;

    in tale quadro, le medesime disposizioni in esame trovano applicazione anche con riferimento a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, Pag. 37con possibili effetti onerosi a carico della finanza pubblica, allo stato non quantificabili, derivanti dalla necessità di procedere a un riassetto organizzativo e a nuovi reclutamenti di personale al fine di assicurare gli attuali livelli dei servizi resi;

    la quantificazione delle minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati che sottoscrivano i predetti contratti collettivi di lavoro, appare valutabile nell'ordine di oltre 8 miliardi di euro in ragione d'anno, sulla base di una quantificazione ritenuta, peraltro, non esaustiva del complesso degli oneri potenzialmente derivanti dalla medesima disposizione;

    tale stima è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS per l'anno 2023 relativi ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e qualifica di operaio o impiegato, al netto dei lavoratori stagionali e dei lavoratori part-time per i quali si può presupporre che non trovi applicazione un'eventuale riduzione dell'orario di lavoro;

    al predetto contingente di lavoratori dipendenti, pari a circa 10 milioni di unità, è stata applicata una percentuale del 30 per cento, al fine di tener conto del numero presunto dei contratti volti alla riduzione all'orario di lavoro che potranno essere stipulati;

    si è inoltre ipotizzato, sulla base di un criterio prudenziale, che la riduzione dell'orario di lavoro applicata sia pari, da subito, al limite massimo di 32 ore settimanali previsto dall'articolo 1, comma 1;

    dai dati dell'INPS è possibile ricavare una retribuzione media annua pro capite per i lavoratori interessati pari a circa 25.000 euro nel 2023, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;

    sempre ai fini della quantificazione delle minori entrate contributive derivanti dall'articolo 2, sono state utilizzate una percentuale media di sgravio del 40 per cento e un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro del 31 per cento;

    sulla base della formulazione dell'articolo 2, comma 1, non risulta definito il profilo temporale di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla medesima disposizione, atteso che l'esonero contributivo ivi previsto è riconosciuto non soltanto nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, ma anche per la durata prevista dai contratti collettivi di cui all'articolo 1 e, pertanto, non è possibile escludere che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, siano suscettibili di determinare minori entrate contributive anche negli anni successivi ai trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge;

    il meccanismo prefigurato dall'articolo 2, comma 2, che demanda a un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del limite di spesa, non consente di individuare il limite di spesa al quale si fa riferimento;

    l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 7, comma 1, prevedono, rispettivamente, un'autorizzazione di spesa e una disposizione di copertura finanziaria riferite a un esercizio ormai concluso;

    in assenza di elementi di valutazione idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 4, non appare possibile assicurare che l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro istituito dal medesimo articolo possa svolgere le funzioni ad esso attribuite senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che il medesimo articolo non esclude la corresponsione ai componenti del medesimo Osservatorio di compensi, gettoni di presenza, Pag. 38rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati dall'articolo 7, fermo restando che le disposizioni finanziarie di cui al medesimo articolo si limitano a richiamare i soli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 previsto dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, senza indicare, al contempo, anche gli oneri derivanti dall'articolo 2,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE CONTRARIO

  Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.».

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), rilevando la delicatezza, nonché l'importanza della tematica affrontata dalla proposta di legge in esame, sottoscritta dalle tre principali forze di opposizione, stigmatizza la circostanza che, a suo avviso, il Governo intende respingere la proposta medesima senza assumersi la paternità di tale bocciatura, ricorrendo piuttosto all'espressione di un parere contrario riferito ai profili finanziari del provvedimento, sulla base di indicazioni che, tuttavia, non giudica pienamente fondate o, comunque, insuperabili.
  Rileva, a tal proposito, che alcuni pareri contrari del Governo, come, a titolo esemplificativo, quello relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro di cui all'articolo 4, potrebbero agevolmente tradursi in condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, senza richiedere l'espressione di un parere contrario tout court.
  Rappresenta, inoltre, che la proposta di legge all'esame della Commissione prevede, all'articolo 3, l'incremento del Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per l'adozione di modelli organizzativi che comportino una riduzione progressiva del normale orario di lavoro. Rileva, altresì, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima proposta di legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione dell'esonero del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, con espressa esclusione del settore agricolo e domestico, nell'espresso rispetto del limite di spesa individuato dall'articolo 7.
  Ribadendo la circostanza che la citata agevolazione contributiva è prevista espressamente con riferimento ai soli datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e, pertanto, non risulta applicabile alle ipotesi in cui datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, ritiene che gli oneri da essa derivanti possano essere agevolmente contenuti entro un limite massimo di spesa, definito dall'incremento della dotazione del Fondo Nuove competenze. In questa ottica, giudica del tutto erroneo ipotizzare oneri riferiti all'intera platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione, ritenendo che – ove non risulti sufficientemente chiaro quanto già disposto dall'articolo 2, comma 2 – si potrebbe meglio precisare che il limite di spesa è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Allo stesso modo, non ritiene corretta l'osservazione riferita all'incertezza rispetto alla durata dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1, posto che tale disposizione chiarisce in modo indubitabile che l'esonero contributivo si applichi nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Sottolinea, inoltre, che, stante il lasso di tempo trascorso rispetto alla presentazione della proposta di legge, si potrebbe provvedere a riallineare la copertura finanziariaPag. 39 degli oneri derivanti dal provvedimento, in linea con quanto avviene di regola in circostanze analoghe.
  Da ultimo, ritiene insoddisfacenti i chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo rispetto al fatto che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati dall'articolo 7. Giudica, infatti, essenziale che la Commissione sia messa nelle condizioni di poter conoscere l'esatto ammontare delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni espresse dalla deputata Guerra, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento all'esame della Commissione prevede che con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si individuino i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa. A suo giudizio, pertanto, il provvedimento non può essere considerato carente dal punto di vista della copertura finanziaria, atteso il limite di spesa espressamente previsto da tale disposizione, che consente di limitare gli oneri alla spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 2.
  Ritiene, pertanto, che sia assolutamente strumentale addurre, in questa sede, profili critici di carattere finanziario, osservando che le problematiche sollevate dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto al testo del provvedimento risultano assai minori rispetto a quelle derivanti da proposte di legge presentate da parlamentari di gruppi di maggioranza, che sono valutate, invece, con maggiore indulgenza.
  Critica, pertanto, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza che, anziché bocciare il provvedimento nel merito, assumendosi pienamente la responsabilità politica delle proprie scelte, intende impedirne la discussione adducendo, piuttosto, criticità relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
  Conclude auspicando che, tramite un dialogo tra forze di maggioranza e di opposizione, si possa addivenire a un risultato condiviso, che consenta una discussione in Assemblea sul merito del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), unendosi alle considerazioni espresse dai deputati che lo hanno preceduto, ritiene che i chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo non possano essere affatto condivisi, rilevando, in particolare, come non risulti in alcun modo provata la riconducibilità di nuovi o maggiori oneri alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del provvedimento in esame.
  Con specifico riferimento all'articolo 6, in particolare, rileva che lo stesso prevede la rideterminazione, in misura minore, della durata dell'orario di lavoro normale previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 al termine del periodo di applicazione delle previste misure di sgravio contributivo, per le quali, all'articolo 2, comma 2, è stabilito espressamente un limite massimo di spesa.
  Ribadisce, pertanto, che, a suo giudizio, i chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo non sono affatto concludenti, rendendosi necessari ulteriori approfondimenti.
  Nel segnalare come le valutazioni in ordine al merito del provvedimento non possano che essere assunte dalla Commissione competente e dall'Assemblea, invita pertanto la relatrice a rivalutare i contenuti della propria proposta di parere, tenendo conto delle competenze proprie della Commissione Bilancio.

  Daniela TORTO (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse dai colleghi e ribadisce come, adottando la proposta di parere in discussione, la Commissione Bilancio stia esprimendo un giudizio di merito in ordine al contenuto della proposta di legge.
  Al riguardo, fa presente, in particolare, che attraverso la richiesta di soppressione dell'articolo 1, che individua le finalità del Pag. 40provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze si sta, di fatto, assumendo la responsabilità di bocciare nel merito disposizioni che non presentano, in realtà, profili problematici di natura finanziaria.
  Fa presente, altresì, che le posizioni espresse in questa sede certificano la contrarietà della maggioranza e del Governo rispetto all'obiettivo, perseguito dalla proposta di legge, di una progressiva riduzione dell'orario di lavoro. Tale posizione politica emerge, a suo dire, in modo chiaro, nonostante il tentativo di addurre motivazioni attinenti alle asserite criticità di carattere finanziario.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel rispondere ai rilievi formulati dai deputati dell'opposizione, sottolinea come da parte della Commissione Bilancio vi sia stata la massima disponibilità a favorire l'individuazione di eventuali possibili soluzioni atte a superare le criticità di carattere finanziario del provvedimento, evitando che le problematiche sopra rappresentate si tramutassero in un ostacolo insormontabile a un suo esame di merito.
  A tale riguardo, ricorda, in particolare, come nella seduta dell'11 febbraio scorso si fosse preso atto dell'esigenza che la Commissione competente per i profili attinenti al merito svolgesse ulteriori approfondimenti onde addivenire all'individuazione di soluzioni che permettessero la sostenibilità finanziaria del provvedimento.
  Per quanto attiene alle contestazioni avanzate circa i profili di criticità emersi nella proposta di parere relativamente all'articolo 1, chiarisce che le motivazioni che giustificano la contrarietà in ordine al suddetto articolo si riferiscono alla definizione dell'ambito applicativo della proposta di legge nel suo complesso, che, ricomprendendo anche attività di competenza di amministrazioni pubbliche, determinerebbe necessariamente l'insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato, posto che il contenuto dell'articolo 1 non è sovrapponibile a quello del decreto legislativo n. 66 del 2003. Ciò posto, segnala come, alla luce delle diverse criticità evidenziate, non sia possibile alcuna modifica dei termini in cui è stata formulata la proposta di parere in ordine alla proposta di legge in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea come, con riferimento al tema dell'individuazione del campo applicativo della proposta di legge, la possibilità di prevedere una riduzione dell'orario di lavoro anche nel settore pubblico sia già prevista, seppur con alcune esclusioni, dal quadro legislativo vigente e, in particolare, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, ai sensi del quale i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
  Fa, quindi, presente che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di favorire la progressiva riduzione dell'orario di lavoro, fermo rimanendo che le valutazioni circa le determinazioni da assumere sul punto saranno operate in sede di contrattazione collettiva e che, pertanto, è in tale sede che si dovrà considerare l'eventuale ricaduta in termini finanziari della scelta di operare la suddetta riduzione. Diversamente, le disposizioni aventi carattere oneroso si riferiscono esclusivamente al riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro privati.
  Conclude, ribadendo come non sussistano sufficienti ragioni per giustificare il contenuto della proposta di parere contrario in ordine alla proposta di legge in esame.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia la stessa relazione tecnica redatta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a chiarire che le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, ribadendo come la pretesa di esprimere parere contrario sul provvedimento nel suo complesso sia in contrasto con la Pag. 41natura articolata dei contenuti dello stesso. Contesta, in particolare, le valutazioni effettuate in tal senso dal Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando che la relazione tecnica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha escluso conseguenze onerose con riferimento agli articoli 1, 4, 5 e 6.
  Ritiene, altresì, che le interlocuzioni con la Commissione Lavoro, cui ha fatto riferimento poc'anzi l'onorevole Comaroli, non possano avere alcuna incidenza sulle valutazioni di competenza della Commissione Bilancio, atteso che quest'ultima è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sui profili di carattere finanziario dei provvedimenti ad essa assegnati in sede consultiva.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva, preliminarmente, come non risulti agevole distinguere, nell'ambito delle argomentazioni proposte dai deputati dell'opposizione, quelle attinenti ai profili di quantificazione e copertura degli oneri derivanti dal provvedimento rispetto a quelle relative al merito dello stesso, che esulano dagli ambiti di competenza della Commissione Bilancio.
  Nel replicare alle contestazioni formulate, evidenzia, in primo luogo, come non si comprenderebbe la necessità di avviare un percorso di sperimentazione per la progressiva riduzione dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 2, se i contenuti della proposta di legge, sintetizzati dalle finalità riportate nell'articolo 1, fossero semplicemente riproduttivi di quanto già previsto a legislazione vigente.
  Evidenzia, altresì, che il riferimento alle imprese, contenuto nell'articolo 1 del progetto di legge, richiamando la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003, mira a ricomprendere settori di attività sia pubblici che privati, smentendo, quindi, la natura meramente ordinamentale della sopracitata disposizione, che determina quindi effetti onerosi, non oggetto di una puntuale quantificazione, in capo alle amministrazioni pubbliche che dovessero optare per tale riduzione.
  Conclude, quindi, ribadendo come da parte del Governo vi sia stata una chiara ed esaustiva individuazione dei profili di criticità che attengono agli aspetti di natura finanziaria del provvedimento, che rende inevitabile l'adozione di un parere contrario.

  Daniela TORTO (M5S) chiarisce, preliminarmente, in risposta a quanto affermato dalla deputata Lucaselli, che la portata del proprio precedente intervento non intendeva entrare nel merito delle tematiche affrontate dal provvedimento, bensì sottolineare l'incongruenza della proposta di parere formulata sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, con specifico riferimento alla richiesta di sopprimere l'articolo 1 del progetto di legge, che si limita a definire le finalità dello stesso.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo e ai deputati della maggioranza di interloquire nel merito dei singoli rilievi avanzati circa i profili critici individuati dalla proposta di parere.
  Con riguardo all'articolo 1, sottolinea, nuovamente, il carattere erroneo delle valutazioni critiche contenute nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione. Al riguardo, ribadisce che tale disposizione si limita a enucleare le finalità della proposta di legge, che si incentrano, in particolare, sulla volontà di favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro.
  In tale contesto, ritiene sia ininfluente il fatto che l'articolo in discussione si applichi anche a soggetti che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, dal momento che tale ambito applicativo si riferisce a una disposizione di natura evidentemente ordinamentale, in quanto la possibilità di riduzione dell'orario lavorativo è già normativamente prevista per il settore pubblico. Alla luce di tale ricostruzione,Pag. 42 quindi, il tema della sostenibilità economico-finanziaria di una eventuale scelta in tal senso è essenzialmente rimessa alle complessive valutazioni che saranno effettuate in sede di contrattazione collettiva.
  Conclude sottolineando come alla luce di tali considerazioni sia possibile affermare con certezza che la disposizione in discussione non determina alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva come sia possibile riscontrare molteplici profili di incongruenza tra la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto la predetta relazione.
  In particolare, per quanto attiene alle valutazioni circa le conseguenze finanziarie dell'articolo 2, osserva che, mentre la relazione tecnica provvede alla quantificazione delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero che la proposta intende concedere ai datori di lavoro, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto della quantificazione operata, ritiene non corretta la formulazione della norma sotto il profilo contabile, senza, tuttavia, prendere in considerazione la circostanza che le disposizioni di cui al predetto articolo operano, in ogni caso, entro il limite di spesa individuato ai sensi del comma 2.
  Ritiene, quindi, insussistenti i profili di criticità sollevati in merito agli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri, sottolineando come, per quanto invece attiene ai profili di copertura, sia possibile, in ogni caso, porvi rimedio individuando le fonti di copertura ritenute più idonee, anche ridefinendo i limiti di spesa entro i quali circoscrivere l'applicabilità delle misure previste dall'articolo 2. Fa presente, tuttavia, che ove, invece, la contrarietà fosse motivata dell'assoluta impossibilità di reperire le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, nei termini prospettati poc'anzi, si porrebbe un serio problema di natura politica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) richiama le considerazioni espresse dalla deputata Guerra, segnalando come, con riguardo all'ambito applicativo dell'articolo 1 del progetto di legge, sia necessario considerare che, nonostante sia già prevista dal vigente quadro normativo la possibilità di operare una riduzione dell'orario lavorativo nel settore pubblico, la portata innovativa del provvedimento vada identificata con il riferimento puntuale agli obiettivi di carattere quantitativo perseguiti.
  Al riguardo, evidenzia come le criticità sollevate vadano riferite alla circostanza per cui l'applicabilità della proposta di legge anche ai settori di attività pubblici, seppur con talune limitate eccezioni, determinerebbe, inevitabilmente, che, in alcuni ambiti in cui operano soggetti pubblici, emergerebbe l'esigenza di garantire il mantenimento di determinati standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni offerte e, quindi, di reperire le necessarie risorse in grado di far fronte al complessivo minor apporto dell'attuale dotazione organica in conseguenza della diminuzione dell'orario lavorativo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che la documentazione trasmessa dal Governo ricomprende, oltre alla relazione tecnica redatta dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche una nota della Ragioneria generale dello Stato che, nell'esaminare gli elementi di valutazione contenuti nella predetta relazione, ha rilevato che l'applicazione anche alle pubbliche amministrazioni della citata previsione di riduzione dell'orario lavorativo non assume soltanto natura ordinamentale, come indicato nella relazione tecnica, ma determina anche effetti onerosi in quanto alcune amministrazioni pubbliche, per assicurare il mantenimento qualitativo e quantitativo dei sevizi resi alla collettività, avranno necessità di un maggiore fabbisogno di risorse umane e di nuovi reclutamenti di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica allo stato non quantificabili.
  Ribadisce, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, debba ritenersi pienamente Pag. 43fondata la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

  Davide FARAONE (IV-C-RE) manifesta il proprio disappunto per l'approccio metodologico con cui la maggioranza ed il Governo hanno deciso di affrontare la discussione in merito alla presente proposta di legge.
  Ricorda, infatti, come, a fronte della contrarietà opposta in ordine ai profili di carattere finanziario di numerosi provvedimenti di iniziativa delle forze politiche di opposizione, non si registrino un coinvolgimento e una partecipazione significativa da parte degli esponenti di maggioranza, nel corso dell'esame degli stessi provvedimenti in Assemblea.
  Considera, infatti, tale atteggiamento emblematico di una precisa scelta delle attuali forze che sostengono il Governo, che preferiscono richiamarsi agli asseriti profili di criticità di natura finanziaria di un provvedimento piuttosto che contestarne il contenuto, utilizzando, pertanto, le suddette valutazioni quale pretesto per evitare un confronto nel merito.
  Pur dichiarando di non condividere la scelta operata dalla proposta di legge in discussione di prevedere misure stringenti sotto il profilo quantitativo in materia di riduzione dell'orario di lavoro, ritenendo che tali scelte dovrebbero rimesse al confronto da svolgersi nel corso della contrattazione collettiva tra sindacati e associazioni datoriali, sottolinea, tuttavia, come anche dalla presente discussione emerga l'assenza di una qualsivoglia linea politica della maggioranza e del Governo in materia di politiche del lavoro. Sottolinea, infatti, come non sia possibile individuare alcun reale provvedimento in materia di occupazione e lavoro adottato nel corso della presente legislatura.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) nel replicare alle considerazioni della rappresentante del Governo, osserva che il riferimento alla documentazione prodotta dal Governo è funzionale a mettere in luce le evidenti difformità che sussistono nelle valutazioni operate dai due dicasteri coinvolti.
  Osserva, tuttavia, come, a fronte degli elementi informativi forniti dal Ministero del lavoro, la valutazione prognostica del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'articolo 1, nel contestare la ricostruzione operata in sede di relazione tecnica, avrebbe dovuto condurre a una espunzione limitata agli elementi ritenuti problematici sotto il profilo finanziario.
  Con riferimento al predetto articolo, sostiene, pertanto, che sia praticabile la soluzione, prospettata in questa sede, di ridefinire i termini della proposta di parere esprimendo, in luogo di una contrarietà netta al provvedimento, che determina la conseguente richiesta di soppressione di tutti gli articoli, un parere favorevole condizionato al superamento delle effettive criticità finanziarie della proposta di legge.

  Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni espresse dagli altri deputati dei gruppi di opposizione, ribadisce che, a suo avviso, non si può sostenere che l'articolo 1 del provvedimento in esame sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. In proposito, evidenzia come il citato articolo non rechi una puntuale prescrizione in materia di riduzione dell'orario di lavoro per le amministrazioni pubbliche, ma sia esclusivamente finalizzato alla promozione della sottoscrizione di contratti di lavoro volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario di lavoro, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario.
  Ritiene, in tal senso, che l'espressione di un parere contrario sull'articolo in esame motivato con la finalità di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione non abbia alcun fondamento. Auspica, quindi, che la relatrice possa riconsiderare la propria proposta di parere, al fine di permettere una reale discussione in Assemblea della proposta in esame.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che l'articolo 1 del provvedimento in esame, recante le finalità della proposta di legge, non prevede un obbligo di riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue Pag. 44ore settimanali, ma stabilisce esclusivamente che il provvedimento mira, nel suo complesso, a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, fino a trentadue ore settimanali. Ritiene, in tal senso, che le valutazioni espresse dal Governo siano da considerarsi errate, in quanto basate su una interpretazione, a suo avviso, non corretta dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
  Ritiene altresì che, allo stesso tempo, non sia necessario espungere le imprese pubbliche dall'ambito di applicazione della proposta di legge, dal momento che le sole disposizioni recanti misure agevolative, contenute nell'articolo 2, sono espressamente limitate al settore privato, nonché soggette all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle medesime agevolazioni, nonché per il rispetto del relativo limite di spesa.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire le richieste di chiarimento poc'anzi formulate in ordine alle valutazioni espresse dal Governo, poste alla base della proposta di parere contrario formulata dalla relatrice, si dichiara disponibile a un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, considerato che la proposta di legge non sarà esaminata dall'Assemblea nel corso di questa settimana.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che i chiarimenti resi dalla sottosegretaria Albano e dalla relatrice siano da considerarsi chiari ed esaustivi rispetto a tutte le criticità insite nel provvedimento in esame sotto il profilo finanziario.
  Evidenzia quindi come, a suo avviso, non possa accogliersi una richiesta di rinvio del seguito dell'esame della proposta di legge, dal momento che nulla potrebbe essere aggiunto al dibattito che si è già svolto, nel corso del quale il Governo ha fornito tutte le valutazioni necessarie a permettere l'espressione di un parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che, a suo avviso, la relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le valutazioni espresse con riferimento alla medesima relazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, siano da considerarsi erronee, in quanto sono il frutto di una lettura imprecisa del testo della proposta di legge. Con particolare riferimento alle valutazioni espresse con riferimento all'articolo 2, non ritiene corretto che la quantificazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva ivi prevista sia effettuata sull'intera potenziale platea di beneficiari, dal momento che il comma 2 del medesimo articolo 2 limita il riconoscimento della predetta agevolazione al rispetto del limite di spesa previsto.

  Silvio LAI (PD-IDP), nel sottolineare come gli interventi dei colleghi dell'opposizione non siano dettati da intenti ostruzionistici, ritiene che l'articolo 1 del provvedimento in esame sia da considerarsi di natura esclusivamente ordinamentale.
  Qualora non fosse accolta tale interpretazione, si creerebbe, a suo avviso, un precedente molto delicato, dal momento che ogniqualvolta si dovesse andare a incidere su questioni riguardanti l'organizzazione di amministrazioni pubbliche, anche solo per un richiamo di carattere ordinamentale, si porrebbe la necessità di definirne i relativi oneri e la conseguente copertura finanziaria.
  Ritiene quindi, per le ragioni sopra esposte, che l'approvazione di un parere contrario sull'articolo 1 della proposta in esame costituirebbe un pericoloso precedente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rispondere all'intervento del deputato Trancassini, ritiene che un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento sia auspicabile, dal momento che non sono state fornite, da parte della sottosegretaria, risposte esaustive ai rilievi poc'anzi sollevati.
  Ribadisce, quindi, le questioni già poste in precedenza. In particolare, chiede anzitutto che sia fornito l'ammontare delle risorse attualmente disponibili sul Fondo per Pag. 45le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Chiede, altresì, quali siano le motivazioni poste alla base dell'espressione di un parere contrario sull'articolo 4, recante l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, ribadendo come le criticità espresse dalla sottosegretaria Albano potrebbero essere superate, a suo avviso, prevedendo una condizione volta a prescrivere espressamente l'esclusione della corresponsione di emolumenti ai componenti dell'Osservatorio medesimo.
  Analogamente, ritiene che il comma 2 dell'articolo 2 potrebbe essere corretto con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione intesa a delimitare l'ambito applicativo dell'agevolazione ivi introdotta al limite di spesa previsto.
  Ritiene, infine, che il profilo temporale di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla medesima disposizione sia puntualmente definito dal comma 1 dell'articolo 2, atteso che l'esonero contributivo ivi previsto è riconosciuto esclusivamente nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.
  Chiede, quindi, di comprendere meglio le ragioni della valutazione negativa espressa dalla rappresentante del Governo in ordine a tale aspetto.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede di porre in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice sul provvedimento in esame, ritenendo che tutti i chiarimenti richiesti dai deputati dell'opposizione siano stati già puntualmente ed esaustivamente forniti dalla rappresentante del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce quanto già evidenziato in ordine ai profili finanziari del provvedimento, ritenendo che le richieste della deputata Guerra siano state già sufficientemente chiarite nelle valutazioni espresse in precedenza. Con specifico riferimento all'esatto ammontare di risorse disponibili sul Fondo per le esigenze indifferibili e sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, fa presente di non essere in grado in questa sede, in assenza di un'istruttoria degli uffici competenti, di fornire una risposta esaustiva.

  (Commenti della deputata Guerra, che utilizza un'espressione sconveniente – Commenti del deputato Trancassini).

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nello stigmatizzare il comportamento del deputato Trancassini, intervenuto senza che gli fosse stata data la parola da parte della presidenza, ricorda alla sottosegretaria Albano e alla presidenza della Commissione come la richiesta in ordine alle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sia stata più volte avanzata dai gruppi di opposizione, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro positivo. Ritiene, quindi, non condivisibile quanto testé sostenuto dalla sottosegretaria Albano.
  Analogamente, ritiene che, alla luce del notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla presentazione della proposta di legge in esame, la responsabilità della necessità di aggiornare conseguentemente la decorrenza degli oneri e delle relative coperture finanziarie non possa essere attribuita ai presentatori della proposta di legge in esame.
  Denuncia, in conclusione, il comportamento della maggioranza e del Governo che, adducendo motivazioni tecniche di ordine economico-finanziario, ha come reale intento quello di respingere il provvedimento per motivazioni esclusivamente politiche, senza tuttavia affrontare la relativa discussione nelle sedi di merito.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice sul provvedimento in esame.

  (Vive proteste dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra).

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  Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che ci sono richieste di interventi per dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Dà, quindi, la parola alla deputata Guerra.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice per le ragioni esposte nel corso del dibattito e che intende ribadire.
  In particolare, in merito all'articolo 1 del provvedimento, ritiene che la richiesta di soppressione, motivata con la finalità di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, non possa essere accolta, dal momento che, come ha in precedenza segnalato, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 già prevede, a legislazione vigente, che i contratti collettivi di lavoro possano stabilire, ai fini contrattuali, una durata dell'orario di lavoro settimanale inferiore a quaranta ore.
  Con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 2, ritiene che la relazione tecnica faccia riferimento, ai fini della quantificazione degli oneri da esso derivanti, a una platea di beneficiari che non corrisponde a quella contemplata dalla disposizione, dal momento che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione ivi prevista e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa, previsto dall'articolo 3. Ritiene, in proposito, che, stante il lasso di tempo trascorso rispetto alla presentazione della proposta di legge, il predetto limite di spesa e la relativa copertura finanziaria possano essere aggiornati attraverso una condizione, volta a garantire l'articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere sul testo del provvedimento.
  Sottolinea, in tal senso, la gravità dell'espressione di un parere contrario su un provvedimento vertente su una tematica così importante, considerando che gran parte delle criticità evidenziate dalla sottosegretaria Albano si sarebbero potute agevolmente correggere mediante condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Sempre in ordine all'articolo 2, ribadisce quanto poc'anzi evidenziato, ritenendo che il profilo temporale di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla medesima disposizione sia puntualmente definito dal comma 1 del medesimo articolo 2, atteso che l'esonero contributivo ivi previsto è riconosciuto esclusivamente nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.
  Con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, ritiene non condivisibili le valutazioni espresse dalla sottosegretaria, dal momento che la stessa relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'organismo si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Nel confermare, in conclusione, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, denuncia la condotta della presidenza nella gestione dei lavori odierni, che, a suo avviso, non ha assicurato il necessario equilibrio.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunziare il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sul provvedimento in esame, evidenzia come nel corso delle vicende umane, contrassegnate da strutture sociali organizzate in forme sempre più complesse, non sia mai mancata l'esigenza, particolarmente avvertita, di perseguire la riduzione degli orari destinati allo svolgimento delle attività lavorative, lungo un percorso che risulta peraltro caratterizzato, negli anni più recenti, dall'avvento sempre più incalzante di innovazioni tecnologiche, dall'impatto talora rivoluzionario, che riverberano i propri effetti sugli stessi processi produttivi e impongono di prestare una ancora maggiore attenzione al contemperamento tra i vari interessi coinvolti,Pag. 47 sul versante tanto dei lavoratori quanto delle imprese, con prioritario riguardo naturalmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
  Ricorda, in proposito, come solo di recente la multinazionale Amazon abbia lasciato intendere ai propri dipendenti che lo sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale potrebbe comportare una riduzione non tanto dell'orario di lavoro, in linea con gli obiettivi che si prefigge la proposta di legge in esame, quanto del numero delle unità lavorative che si renderanno necessarie per lo svolgimento delle relative attività.
  Rammenta, altresì, che, anche solo rimanendo alla storia del nostro Paese, fu grazie alla mobilitazione delle operaie impiegate nelle filande, costrette a una media di sedici ore di lavoro al giorno, che si posero, alla fine dell'Ottocento, le basi per l'avvio di un percorso di conquiste che hanno progressivamente condotto all'adozione di un articolato corpus normativo, volto, ad esempio, a regolamentare le forme di ricorso al lavoro minorile o notturno.
  Fa, quindi, presente che il provvedimento in esame, rispetto al quale registra con rammarico la contrarietà del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, si colloca esattamente nel quadro del percorso storico dianzi succintamente descritto. Evidenzia, inoltre, come l'obiettivo della riduzione degli orari di lavoro debba mirare, da un lato, alla necessaria tutela dei diritti e delle condizioni salariali dei lavoratori e, dall'altro, all'esigenza altrettanto rilevante di tenere debitamente conto delle innovazioni e delle trasformazioni tecnologiche in corso nell'ambito degli stessi processi produttivi, che richiedono tuttavia di essere governate in maniera attenta e orientata al perseguimento di un progresso economico e sociale diffusamente ed equamente distribuito.
  Ritiene, pertanto, che l'intenzione di liquidare le finalità perseguite dalla presente proposta di legge, sottoscritta dai principali gruppi parlamentari di minoranza, attraverso l'approvazione di un parere contrario che ne investe l'intero articolato, non fa venire meno, in ogni caso, l'esigenza di pervenire quanto prima all'adozione di soluzioni sul piano normativo idonee a pervenire all'obiettivo di una progressiva riduzione degli orari di lavoro.
  Per le ragioni sin qui sinteticamente illustrate, nel ribadire il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame, evidenzia tuttavia come tale circostanza non costituisca, in realtà, se non la premessa di un nuovo inizio che, già nel corso della prossima discussione in Assemblea e in ogni altra sede opportuna, consentirà alle forze politiche proponenti di richiamare con ancor maggior enfasi l'attenzione delle diverse forze politiche e dell'opinione pubblica sulla questione ineludibile della progressiva riduzione degli orari di lavoro.

  Daniela TORTO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sul provvedimento in esame, evidenziando come tale esito rifletta la pervicace volontà del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene di considerare non meritevoli di attenzione le proposte formulata dall'opposizione e, in particolare, le finalità che il provvedimento in esame si propone di conseguire.
  A sostegno della bontà dei contenuti del testo in esame, ritiene opportuno nella presente sede richiamare, sinteticamente, le affermazioni contenute nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, che ripercorrono, sia pur rapidamente, le complesse vicende storiche relative al tema del tempo di lavoro, che risultano intimamente connesse alla storia delle innovazioni tecnologiche, che hanno comportato rilevanti modifiche nel campo dell'organizzazione stessa del lavoro nelle sue molteplici declinazioni.
  Ricorda, in proposito, come già il sociologo Domenico De Masi avesse osservato nei suoi studi come l'obiettivo di ridurre i tempi di lavoro abbia costituito una caratteristiche costante nella storia delle società umane, pur a fronte di innovazioni tecnologiche che spesso causano fasi di disoccupazione o un incremento del lavoro derivantiPag. 48 dall'obiettivo di chi possiede le nuove tecnologie di produrre di più.
  Rammenta, altresì, come ogni avanzamento nella direzione della riduzione dell'orario di lavoro sia stato comunque il frutto della mobilitazione dei lavoratori, che in taluni casi ha condotto, sin dalla fine dell'Ottocento, a una positiva convergenza fra il movimento operaio, che chiedeva una riduzione dell'orario lavorativo e un aumento del salario, e le imprese, che intendevano sperimentare e applicare le innovazioni tecnologiche, nell'ottica comune di far sì che la modernizzazione assicurasse maggiore benessere, più ricchezza e minore fatica per tutti.
  Ricorda, quindi, che la stessa data del 1° maggio, che rappresenta la ricorrenza più significativa del movimento operaio internazionale ed è celebrata in tutto il mondo, nasce da un drammatico sciopero volto a rivendicare la giornata lavorativa di otto ore, che ebbe luogo nel 1886 a Chicago e nel corso del quale si registrarono anche morti e feriti.
  Passando alle vicende italiane, rammenta che solo nel 1899 venne approvata, a seguito della mobilitazione delle operaie impiegate nelle filande, che, come ricordato dal deputato Grimaldi, lavoravano in media sedici ore al giorno, una legge che stabilì per la prima volta un limite massimo di dodici ore giornaliere, mentre risale al 1919 l'accordo sindacale siglato dalla Federazione impiegati operai metallurgici per le quarantotto ore di lavoro settimanale, in cui risulta accolta la storica rivendicazione del movimento operaio della giornata lavorativa di otto ore.
  Rammenta, altresì, che negli anni Trenta del secolo scorso, a fronte di una disoccupazione di massa innescata della crisi del 1929, l'allora senatore del Regno d'Italia Giovanni Agnelli già propose la settimana lavorativa di trentadue o di trentasei ore, sebbene si siano poi dovuti attendere i rinnovi contrattuali del biennio 1962-1963, che portarono a una riduzione dell'orario settimanale a quarantaquattro ore in quasi tutte le categorie, mentre tra il 1967 e il 1970 vennero poi riconosciuti, in quasi tutta Europa, il sabato festivo, un aumento delle ferie retribuite e le quaranta ore di lavoro settimanale, con un monte lavorativo annuo che passò da 2.400 a 1.800 ore pro capite.
  Nel rinviare ai contenuti della relazione illustrativa della presente proposta di legge per una disamina più completa dell'excursus storico che si è ora limitata solo ad accennare, ritiene conclusivamente che il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene, insistendo nella decisione di procedere, nella seduta odierna, all'espressione di un parere contrario sull'intero provvedimento, si assumono la responsabilità di rifiutare di discutere nel merito una proposta di legge che si prefigge di proseguire quel percorso di riduzione dei tempi di lavoro che ha da sempre animato le conquiste sociali del mondo contemporaneo, per di più appellandosi a motivazioni del tutto pretestuose dal punto di vista economico-finanziario, in quanto tali inidonee a celare la realtà dei fatti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto delle circostanze, avverte che l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento è rinviato ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 giugno 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.