INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 25 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-04142 Congedo: Iniziative volte a prevedere agevolazioni fiscali per la realizzazione di impianti di biogas.
Gaetana RUSSO (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Gaetana RUSSO (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.
5-04140 Sottanelli: Chiarimenti circa i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali per interventi edilizi su immobili danneggiati da eventi sismici.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), pur ringraziando il sottosegretario per la risposta data, evidenzia che i territori colpiti da eventi sismici, caratterizzati da forti criticità e ingenti danni privati, presentano una loro spiccata specificità, la quale certamente giustifica l'applicazione di una disciplina fiscale di maggior favore, che non si traduce quindi – diversamente da quanto sostenuto dal Governo – in una ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità dei contribuenti. Rileva, poi, come la valorizzazione del requisito dell'inagibilità ai fini dell'applicazione di un regime fiscale di favore rischi di creare un effetto distorsivo, con ulteriore danneggiamento e discriminazione della popolazione colpita da eventi sismici.
In conclusione, auspica che si possa presto giungere ad un accordo con l'Esecutivo al fine di realizzare quella che ritiene essere l'originaria ratio normativa della disciplina fiscale in esame.
5-04141 Tabacci: Chiarimenti in merito all'attività di cessione delle partecipazioni del Governo nella banca MPS.
Bruno TABACCI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando che il Governo fornisca risposte esaustive ai quesiti posti, anche al fine di escludere che l'Esecutivo sia intervenuto con maggior favore nei confronti di alcuni investitori rispetto ad altri, allo scopo di garantire loro il controllo di Generali. A suo avviso si tratta di una questione di estrema delicatezza, che tra l'altro sembra evocare vicende riferibili a decenni addietro, nel periodo noto al pubblico come «l'estate dei furbetti del quartierino».
Il sottosegretario Federico FRENI, nell'auspicare che la propria risposta possa Pag. 59essere caratterizzata da puntualità – caratteristica che ritiene gli si debba riconoscere – intende preliminarmente precisare, rispondendo alle questioni di natura politica sollevate dall'interrogante, che si deve escludere dalla vicenda qualsiasi coinvolgimento del Governo.
Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), sottolineando – tra l'altro – i rischi di fraintendimento derivanti da informazioni parziali, e al contempo rilevando come i quesiti posti dagli interroganti opportunamente consentano di fare chiarezza sulle procedure utilizzate ormai da anni dal Ministero dell'economia per le operazioni di dismissione delle partecipazioni pubbliche, cui si è fatto ricorso anche nel caso di MPS. Al riguardo, evidenzia che le procedure di dismissione dei titoli sono state condotte seguendo alla lettera prescrizioni e direttive aggiornate, da ultimo, nel 2020, dunque non predisposte dal Governo attualmente in carica.
Conclude rammentando che tutte le motivazioni dell'operazione di collocamento dei titoli MPS si riconducono esclusivamente al rispetto degli impegni assunti con la Commissione europea e non presentano alcun collegamento con ipotetiche operazioni di controllo, suggerite dagli interroganti, di Assicurazioni Generali.
Bruno TABACCI (PD-IDP), replicando, riconosce al sottosegretario Freni l'ampiezza del proprio intervento, abilmente esposto.
Ritiene tuttavia che dietro le operazioni qui richiamate vi sia un disegno politico del tutto diverso da quello prospettato dal Sottosegretario, che evoca stagioni politiche passate. A suo parere, le questioni in esame possono meglio comprendersi se collegate al dibattito politico condotto un anno fa nel corso dell'esame parlamentare della riforma del mercato dei capitali, con particolare riguardo alle nuove regole sul rinnovo dei consigli di amministrazione nelle società quotate.
Diversamente da quanto prospettato nella risposta dell'Esecutivo, l'ultima procedura di dismissione sembra presentare numerosi elementi di differenza rispetto alle precedenti; essa ha l'effetto pratico di collocare il 15 per cento del pacchetto azionario presso soggetti che hanno di fatto operato in concerto tra loro e non di diffondere le quote presso numerosi e diversi investitori, come invece avvenuto nei precedenti collocamenti. Pur reputando del tutto lecito il richiamato concerto, è tuttavia indispensabile che l'intento di operare congiuntamente sia preventivamente dichiarato.
Risulta inoltre che sull'operazione de qua sia in corso un'indagine della Procura della Repubblica di Milano e che essa si trovi anche all'attenzione della Commissione europea. Ricorda quindi che anche il gruppo Unicredit aveva manifestato interesse nell'operazione, come sembra emergere dalle indagini in corso, ma sarebbe stato di fatto estromesso dall'operazione, rivolgendosi dunque alle autorità di vigilanza per gli opportuni riscontri.
Ribadisce quindi come appaia del tutto lecito che gli operatori di mercato agiscano in concerto per realizzare obiettivi comuni, ma che tale azione concertata debba essere preventivamente dichiarata, rischiando altrimenti di configurarsi come un'operazione manipolativa del mercato e caratterizzata da scarsa trasparenza. Esprime dunque il proprio timore, in un Paese dotato di solide istituzioni democratiche, sul possibile favore dell'Esecutivo nei confronti di soggetti che operano sul mercato in concerto occulto.
Svolge analoghe considerazioni sull'uso a suo parere selettivo e distorto del cosiddetto golden power, orientato a favorire le operazioni per così dire «gradite» all'Esecutivo, ostacolandone altre che risultano invece meno gradite alle forze politiche di maggioranza, quale l'offerta di Unicredit su BPM.
Conclude ricordando che, come dimostrano le ultime vicende che hanno riguardato i mercati finanziari degli Stati Uniti, il mercato appare come l'ultimo argine rispetto all'uso improprio e incontrollato del potere esecutivo e che quindi, ogniqualvolta il mercato è succube del Governo pro tempore, la democrazia subisce un vulnus irrimediabile. Auspica quindi che le autorità di vigilanza italiane ed europee intervenganoPag. 60 con l'indipendenza di giudizio che è loro propria, a fronte delle pressioni degli Esecutivi, ivi compreso quello italiano.
Marco OSNATO, presidente, sottolinea come sia stato lasciato ampio spazio alla discussione dell'interrogazione in titolo, stante il rilievo del tema. Ravvisa tuttavia nella replica elementi di significativa gravità, accuse che a suo parere meritano di essere affrontate in sedi ben diverse da quelle dell'aula di una Commissione parlamentare.
5-04143 Alifano: Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Superbonus 110%.
Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Enrica ALIFANO (M5S), replicando, evidenzia come l'analisi dell'Esecutivo – pur potendosi ritenere corretta in linea teorica – non possa essere accettata nelle sue conclusioni. Infatti, si giunge a sostenere che le difficoltà legate alla fruizione da parte dei contribuenti delle quote dei crediti di imposta scaduti, maturati per interventi edilizi ammessi al superbonus, possano essere superate solo tramite un intervento umano e non – come a suo parere sarebbe invece auspicabile – tramite l'adozione di una procedura automatizzata. Non esita, quindi, a definire l'attuale assetto burocratico da «anteguerra», che non aiuta a stabilire un buon rapporto tra amministrazione e i contribuenti. A tale proposito, richiamando l'importanza di stabilire tempi certi per i cittadini, evidenzia come tale aspetto non sia indicato nella risposta del Governo e che una sua precisazione, a suo parere indispensabile, potrebbe limitare gli effetti dannosi legati alla mancata percezione del credito di imposta in esame.
Concludendo, auspica che l'interrogazione presentata possa fare da apripista per la risoluzione del problema, che interessa una larga fetta della cittadinanza.
5-04144 Centemero: Modifiche alle soglie del volume d'affari annuo ai fini dell'esenzione IVA per le imprese di minori dimensioni.
Alberto BAGNAI (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Alberto BAGNAI (LEGA), replicando, ringrazia il Governo per la chiarezza della risposta fornita che, nella prima parte, si occupa di ricostruire il quadro unionale di riferimento. Osserva, poi, come la soglia di 85.000 euro, fissata in valore nominale dall'articolo 284 della direttiva IVA, nella sua rigidità mal si confaccia agli attuali tempi caratterizzati da un significativo fenomeno inflattivo. È del parere, quindi, che l'esigenza di rivedere il valore di soglie fissate in termini nominali non sarà limitata solo all'Italia, ma sarà senz'altro condivisa dagli altri Paesi europei. Nota, infine, con piacere come l'Esecutivo abbia accolto le preoccupazioni sollevate con l'interrogazione in esame.
Marco OSNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 25 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI.
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in Pag. 61legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.
Audizione informale del Professor Tommaso Di Tanno, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2460 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 14.50.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2025.
Marco OSNATO, presidente, essendosi concluse le audizioni sul provvedimento, invita i colleghi ad intervenire.
Preso atto che nessuno intende prendere la parola, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 14 di martedì 1° luglio 2025.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali.
C. 1989 Cavandoli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Laura CAVANDOLI (LEGA) relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, in sede referente, l'esame della proposta di legge C. 1989, recante Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali.
Evidenzia, quindi, che il provvedimento si compone di un solo articolo.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge reca una interpretazione autentica della disciplina della TARI, come istituita dalla Legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
Segnala, in particolare, che si dispone che l'articolo 1, comma 649 della predetta legge debba essere interpretato nel senso che sono escluse dall'applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Si tratta delle aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani. I comuni, con regolamento, provvedono ad individuare tali aree, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.
Ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è dovuta da Pag. 62chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta e disciplinata dall'articolo 1, commi 641-668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che prevede altresì alcune esenzioni e riduzioni. Tra queste vi è quella descritta dal richiamato comma 649 che prevede che «nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente». La definizione di rifiuti speciali viene fornita dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) in funzione di quella di rifiuti urbani e comprende i rifiuti prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, eccetera, se diversi dai rifiuti urbani.
Rileva, come sottolineato dalla relazione illustrativa, che la proposta di legge in esame nasce da un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non intende l'esenzione in oggetto riferita all'intera TARI, ma soltanto alla quota variabile. La norma di interpretazione autentica mira, quindi, ad allineare l'interpretazione dei giudici di legittimità a quella espressa nel 2021 dall'allora Ministero della transizione ecologica con la circolare del 12 aprile 2021 con cui si chiarisce che le aree di lavorazione industriale sono escluse dalla TARI anche per la quota fissa. Infatti – come ricordato nella risposta all'interrogazione 5/02651 (resa nella seduta di questa Commissione del 24 luglio 2024) – la sola posizione espressa dall'amministrazione con documenti e circolari non si impone né ai comuni, né tantomeno all'esegesi del dato normativo svolta in piena autonomia dagli organi giurisdizionali.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 15.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Atto n. 275.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2025. Segnala, inoltre, che non essendo l'atto al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata, la Commissione non potrà concluderne l'esame finché tale documentazione non sarà stata trasmessa.
Guerino TESTA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della Legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
Rammenta che il provvedimento in esame è composto da un articolo unico, contenente l'approvazione dell'allegato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, nonché la norma relativa all'entrata in vigore.
Evidenzia, come segnalato nella relazione illustrativa, che il Testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni. Precisa, quindi, Pag. 63che il Testo unico non contiene le disposizioni che sono state ricondotte, per ambito di competenza, ad altri Testi unici, ad esempio, in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.
Quanto alla struttura del provvedimento, esso si compone di sei parti e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione delle imposte in esame, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla necessaria attività di coordinamento.
Nel rinviare per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici, illustrerò sinteticamente il contenuto dello schema di decreto in esame, che ha natura squisitamente compilativa e non reca innovazioni rispetto a quanto previsto, per le singole imposte, dalla legislazione vigente.
La Parte I è dedicata all'imposta di registro, attualmente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (cosiddetto TUR).
La Parte II dell'Allegato reca la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, contenuta in massima parte nel decreto legislativo n. 347 del 1990.
La Parte III dell'Allegato reca la disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, contenuta essenzialmente nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cosiddetto TUS), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della legge delega per la riforma fiscale. Segnala che il Testo unico riporta le novità in tema di trust operate dal decreto legislativo n. 139 del 2024, tra cui la norma che specifica che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica solo se il vincolo di destinazione o il trust determini un arricchimento gratuito dei beneficiari (articolo 90).
La Parte IV è dedicata all'imposta di bollo (Titolo I), disciplinata ad oggi in massima parte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, di cui all'articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Titolo II).
La Parte VI contiene, in ultimo, le disposizioni varie, transitorie e finali. Segnala, in particolare, che essa reca norme di interpretazione autentica, nonché l'elenco delle disposizioni da abrogare, in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus del Testo unico, e di tutte le norme abrogate, per incompatibilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sono, pertanto, indicate nel dettaglio le norme da abrogare, con la precisazione che – salvo sia diversamente previsto dal presente Testo unico e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità – quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento deve intendersi alle corrispondenti disposizioni del presente Testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Infine, evidenzia che l'articolo 204 del Testo unico dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento, che si applica dal 1° gennaio 2026.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 luglio 2025. Segnala, poi, che non essendo l'atto al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata, la Commissione non potrà concluderne l'esame finché tale documentazione non sarà stata trasmessa.
Saverio CONGEDO (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della Legge di delega al Pag. 64Governo per la riforma fiscale (articoli 13 e 14 della legge n. 111 del 2023).
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori informazioni, evidenzia anzitutto che l'Atto del Governo è composto da 34 articoli.
L'articolo 1 individua una serie di iniziative che gli enti territoriali sono tenuti ad assumere in materia di gestione dei tributi al fine di potenziare la collaborazione con il contribuente. Si prevede, inoltre, che le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento tributario di cui alla legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), cui devono, peraltro, conformare i relativi ordinamenti.
L'articolo 2 novella la disciplina in materia di riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. In particolare, viene previsto che tale riduzione debba essere stabilita dagli enti suddetti con legge o regolamento, i quali possono, altresì, individuare un importo massimo cui applicare la percentuale di riduzione oppure un importo fisso. Non possono essere, invece, oggetto di riduzione le entrate degli enti riscosse esclusivamente con il sistema dei versamenti unitari.
L'articolo 3 consente alle regioni e agli enti locali di prendere contatti con il contribuente prima di un eventuale accertamento nei suoi confronti, affinché egli assolva i propri obblighi tributari tramite ravvedimento.
L'articolo 4 riconosce agli enti territoriali la facoltà di istituire autonomamente forme di definizione agevolata aventi ad oggetto tributi dagli stessi disciplinati e gestiti, nonché entrate di natura patrimoniale, per i contribuenti che assolvano l'obbligazione tributaria – precedentemente, in tutto o in parte, non assolta – entro un termine fissato dal singolo ente. Tale facoltà, peraltro, è estesa anche alle ipotesi di procedure di accertamento o controversie tributarie già pendenti in cui è parte l'ente. Si prevede, altresì, la possibilità per tali enti di prevedere forme di definizione agevolata analoghe a quelle già previste dalla legge statale.
L'articolo 5 innova la disciplina concernente la vigilanza sui soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali. Si prevede, in particolare, l'istituzione di una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e degli enti locali, nonché degli iscritti nell'Albo in esame, con il compito di elaborare linee guida concernenti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione, ivi comprese le relative attività di supporto, e gli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari.
L'articolo 6, concerne la razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 5 appena richiamato. In particolare, si dispone in ordine all'accreditamento delle somme a titolo di tributo locale versate tramite la piattaforma PagoPA, e sono modificati i requisiti minimi di capitale delle società che richiedono l'iscrizione all'Albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, abrogando i vincoli ai conferimenti del capitale sociale ed estendendo tali requisiti minimi alle società che intendono accertare e riscuotere tributi delle regioni.
L'articolo 7 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento dei tributi locali. Si prevede in particolare che l'incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non trovi applicazione per le entrate riscosse sulla base di un contratto a canone fisso ovvero per quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, o presso terzi o per i versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio.
L'articolo 8 reca una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali. In sintesi: è introdotto, con riguardo agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, anche per le regioni, l'istituto dell'accertamento esecutivo, parimenti a quanto già previsto per i tributi erariali e locali, che consente di emettere un unico atto di Pag. 65accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo, senza necessaria notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale; è individuata una specifica procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; è disciplinata puntualmente, in assenza di apposita legislazione regionale, la dilazione del pagamento delle somme dovute; è disciplinato in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; viene estesa anche alle regioni la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.
L'articolo 9 semplifica e velocizza la procedura di riscossione di tributi degli enti locali tramite l'accertamento esecutivo. È previsto inoltre uno specifico onere di informazione nei confronti del debitore solo nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata è diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo.
L'articolo 10 estende il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti tributari delle regioni, previsto nella normativa vigente solo per i tributi comunali e provinciali.
L'articolo 11, limitatamente agli anni dal 2025 al 2027, eleva al 100 per cento – in luogo della misura ordinaria pari al 50 per cento – la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni a fronte della loro partecipazione alle attività di accertamento fiscale e contributivo.
Come chiarito nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la norma ha finalità di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante l'incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali.
L'articolo 12 reca disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. In particolare, si prevede che alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applichi la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. Sono poi estese ai tributi delle regioni e degli enti locali le disposizioni in materia di ravvedimento attualmente applicabili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'articolo 13 introduce delle disposizioni con riguardo all'autonomia impositiva delle regioni in materia di tassa automobilistica. In particolare, si definisce la tassa automobilistica – che le regioni disciplinano entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge statale – tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. Inoltre, si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per il pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale. Conseguentemente, non si applicano le eventuali norme regionali di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
L'articolo 14 precisa l'applicazione del principio di territorialità della tassa automobilistica, confermando che la competenza e il gettito della medesima tassa sono determinati in relazione al luogo di residenza dei soggetti passivi del tributo, mentre, per le persone giuridiche, occorre far riferimento alla sede legale in cui avviene la gestione ordinaria in via principale. Al fine di garantire il corretto assolvimento della tassa, si prevede, altresì, che le comunicazioni effettuate alla Camera di commercio competente per territorio dai soggetti passivi riguardanti la sede della persona giuridica costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L'articolo 15 modifica modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche. Si prevede che la tassa, riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, debba essere pagata, la prima volta, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le successive scadenze, la disposizione fissa il termine di pagamento all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Sono quindi dettate specifiche disposizioni rispettoPag. 66 alla cessazione dell'esenzione o della sospensione d'imposta e sulla possibilità di corrispondere la tassa quadrimestralmente per talune tipologie di veicoli, da individuare con legge regionale. La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si stabilisce, inoltre, che ai veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2025 si applicano le scadenze vigenti a quella data, salvo che la legge regionale disponga diversamente.
L'articolo 16, modificando le disposizioni concernenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale, stabilisce per gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine l'obbligo di annotazione al Pubblico registro automobilistico (PRA). In tal modo, si intende – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – uniformare il regime degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente a quello degli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria.
L'articolo 17 reca nuove disposizioni sull'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica conseguente alla cessione del veicolo per la successiva rivendita.
Più precisamente, l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa si ha in caso di cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio e solo previa trascrizione della cessione al Pubblico registro automobilistico (PRA). A favore degli enti impositori è riconosciuto un diritto fisso, pari a 1,55 euro, per ciascun veicolo oggetto di interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa, fatta salva la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di rinunciare a tale introito.
L'articolo 18 reca disposizioni in tema di versamento della tassa automobilistica ad un ente diverso da quello competente. In tal caso, si prevede che l'ente che ha indebitamente percepito le somme a titolo di tassa automobilistica, anche a seguito di comunicazione del soggetto interessato, sia tenuto ad attivare tempestivamente idonee procedure per il riversamento degli importi all'ente impositore competente.
L'articolo 19 stabilisce che la sottoposizione di un veicolo a fermo amministrativo fiscale non sia considerato fra i provvedimenti della pubblica amministrazione che rendono indisponibile il veicolo e che legittimano, dunque, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
L'articolo 20 introduce, nelle tariffe della tassazione automobilistica per autoveicoli e per motocicli, il riferimento alle più recenti categorie di mezzi (rispettivamente superiori ad Euro 5 e ad Euro 3), aggiornando le rispettive tabelle di riferimento.
L'articolo 21 precisa, in via interpretativa, che la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica prevista per le autovetture con noleggio di rimessa trova applicazione anche nei casi di noleggio con conducente.
L'articolo 22 reca disposizioni concernenti l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e le connesse attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico Registro Automobilistico (Automobile Club d'Italia). Dispone, altresì, in merito all'accertamento e alla riscossione delle tasse automobilistiche, anche con riferimento alle modalità di affidamento a terzi di tali funzioni che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in quanto enti impositori. In particolare, la gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica viene posta direttamente in capo all'ente impositore. I relativi servizi possono essere affidati ai soggetti abilitati a svolgere le attività di riscossione ed accertamento iscritti negli appositi albi. Si prevede che anche la riscossione coattiva della tassa automobilistica possa essere svolta direttamente dall'ente impositore e può essere affidata ai richiamati soggetti abilitati. Tale attività può essere svolta conformemente alle norme in tema di ingiunzione fiscale – contenute nel Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 – o con l'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 8 dello schema in esame. La medesima attività di riscossionePag. 67 coattiva può essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
L'articolo 23 introduce modifiche alla disciplina dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Nello specifico, con riferimento all'IRAP, si riconosce la possibilità per le regioni a statuto ordinario di introdurre, con propria legge, delle detrazioni (in aggiunta alla vigente possibilità di introdurre deduzioni dalla base imponibile IRAP o riduzioni di aliquote fino ad azzerarle). Con riferimento all'addizionale regionale IRPEF, si riconosce a ciascuna regione a statuto ordinario la facoltà di azzerare, con propria legge, l'addizionale regionale all'IRPEF (in aggiunta alla vigente possibilità di aumentare o diminuire l'aliquota base dell'1,23 per cento), nonché di stabilire una soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali.
Si elimina il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, qualora la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. Pertanto, la regione può disporre riduzioni dell'IRAP anche se la maggiorazione dell'addizionale regionale è superiore a 0,5 punti percentuali. Si conferma poi che l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata all'1,23 per cento, nonché la possibilità per ciascuna regione o provincia autonoma di maggiorare tale aliquota, con propria legge, entro il limite massimo di 2,1 punti percentuali, per le regioni a statuto ordinario – aliquota pari al 3,33 per cento – e di 0,5 punti percentuali per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con un'aliquota pari all'1,73 per cento.
L'articolo 24 differisce dal 30 giugno al 30 settembre il termine, in capo alle regioni, per stabilire gli importi della tassa per il diritto allo studio e del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.
L'articolo 25 novella l'attuale disciplina dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA). Tra le numerose novelle introdotte, si chiarisce che l'imposta si applichi anche alle formalità di registrazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso; in caso di versamento parziale oppure omesso, l'imposta può essere richiesta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato; viceversa, in caso di somme versate e non dovute, il soggetto passivo dell'imposta avrà cinque anni per chiederne il rimborso, a decorrere dal giorno del versamento ovvero da quello dell'accertamento del diritto alla restituzione.
L'articolo 26 modifica la disciplina dell'IMU, introducendo una dichiarazione unica a disposizione dei contribuenti, da presentare esclusivamente in via telematica, che sostituisce, altresì, la comunicazione ai comuni attualmente prevista per l'esenzione dal pagamento in caso di occupazione abusiva dell'immobile. Altresì, interviene sulla titolarità del potere di adottare l'atto per la diversificazione delle aliquote.
L'articolo 27 introduce delle modifiche alla disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), al fine di coordinarla con la riforma della disciplina IMU. In particolare, si fa riferimento al criterio di determinazione della base imponibile dell'imposta, il quale resta invariato – rispetto alla disciplina vigente – dovendosi considerare il medesimo valore calcolato per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti al catasto. Analogamente all'IMU pagata per gli immobili strumentali, anche l'IMPi è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) ed indeducibile ai fini IRAP.
L'articolo 28 reca disposizioni finalizzate ad armonizzare la disciplina vigente della tassa sui rifiuti-TARI e della tariffa puntuale con le disposizioni di recepimento della direttiva europea sui rifiuti 2018/851, introdotte successivamente nella legislazione nazionale. A tal fine sono Pag. 68operate modifiche volte a tener conto della nuova definizione di rifiuti urbani, nonché ricollocazioni di disposizioni volte a riunire in un unico testo la disciplina in questione e le conseguenti abrogazioni. Sono inoltre recate modifiche di coordinamento conseguenti all'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui la TARI era parte e viene altresì fissato al 31 luglio il termine per l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva. La finalità di riunire in un unico testo la disciplina in questione è sottesa anche alle disposizioni recate dall'articolo 29, che prevede la soppressione della disciplina relativa alla tariffa rifiuti prevista dal Codice dell'ambiente, che viene sostituita da un semplice rinvio alla disciplina recata dalla succitata legge di stabilità 2014.
L'articolo 30 interviene sul decreto legislativo n. 68 del 2011, in tema di federalismo fiscale regionale, con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale. Viene altresì introdotta una diversa disciplina transitoria, da applicarsi fino all'avvio della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario, prevista dall'articolo 15. In particolare, si riscrive l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo, istituendo una compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in sostituzione della rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla legislazione vigente, tale da garantire annualmente, per il complesso delle regioni, un gettito pari ai trasferimenti statali soppressi. Sono poi definiti i tempi di adozione dei provvedimenti di legislazione secondaria che dovranno disciplinare l'aliquota della compartecipazione, le modalità delle regolazioni finanziarie tra Stato e Regioni (da attuare mediante un fondo appositamente istituito), i criteri di funzionamento della perequazione nonché il monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame. Vengono, inoltre, dettate norme in materia di coordinamento e monitoraggio delle prestazioni e dei e servizi essenziali da parte delle amministrazioni statali negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione. Si modifica poi l'articolo 4 del richiamato decreto legislativo, concernente la compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con riferimento ai termini di avvio della fase a regime, all'applicazione del principio di territorialità ed alle procedure di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi criteri di attribuzione del gettito.
L'articolo 31 reca le disposizioni per l'attribuzione in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, a decorrere dall'anno 2026. Tale compartecipazione è determinata secondo specifiche aliquote e non può superare, in ogni caso, la dotazione del Fondo a tale scopo appositamente costituito, avente una dotazione iniziale pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. La compartecipazione all'IRPEF sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA), attualmente attribuita agli enti provinciali, ed il gettito della RCA viene acquisito all'erario, per l'aliquota pari al 12,5 per cento. È data peraltro facoltà alle province e le città metropolitane di aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane.
L'articolo 32 reca una clausola di salvaguardia rispetto all'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.Pag. 69
L'articolo 33 reca una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo – ad eccezione degli articoli per cui è espressamente riportata la quantificazione delle spese e la relativa copertura – non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 34 stabilisce, infine, che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 giugno 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.