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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2025
521.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
C. 2482 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enrico COSTA, presidente, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea e, pertanto, la Commissione di merito ha chiesto di ricevere oggi stesso i pareri delle Commissioni.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, fa presente che la relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.
  L'articolo 4 integra l'attuale disciplina in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione privata e pubblica (l'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023). La norma introdotta stabilisce che, fino alla chiusura delle contabilità speciali e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali – nei loro riguardi resti sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle relative alla procedura di pignoramento presso terzi e siano privi di effetto i pignoramenti eventualmente notificati.
  L'articolo 11 riconosce la sospensione di termini dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in Pag. 21materia contrattuale al ricorrere di determinati presupposti. Tale sospensione opera a favore dei soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei.
  Per i profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in particolare che il comma 7 sospende anche i termini dei diversi adempimenti tributari concernenti le comunicazioni relative all'instaurazione di rapporti di lavoro, nonché l'applicazione delle correlate disposizioni sanzionatorie. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
  Non essendovi richieste di intervento, formula quindi la proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela DONDI (FDI), relatore, avverte che la presente relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sui limitati aspetti di competenza della Commissione Giustizia, presenti all'articolo 1, comma 1, e riguardanti il trattamento fiscale di determinati redditi derivanti indirettamente dall'esercizio di arti e professioni.
  In particolare, la lettera a) modificando l'articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), reca una norma di coordinamento normativo. Si sopprime, nell'ambito del regime della tassazione separata, il riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
  Tale modifica si è resa necessaria in conseguenza dell'esclusione di tali plusvalenze dal reddito di lavoro autonomo e della loro riconducibilità nella categoria dei redditi diversi, che viene operata dalla lettera c), numero 2, con la novella dell'articolo 54 del TUIR in materia di reddito di lavoro autonomo.
  Tale novella, in primo luogo, qualifica come redditi di capitale, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell'esercizio di arti e professioni.
  In secondo luogo, riconduce nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera a), ivi incluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis del TUIR.
  La lettera f) modifica l'articolo 67, comma 1, del TUIR, al fine di qualificare come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del TUIR. Pertanto, come precisato nella relazione illustrativa, «per effetto delle nuove norme Pag. 22le predette plusvalenze sono quindi soggette all'imposta sostitutiva del 26 per cento».
  La lettera i), modifica l'articolo 177-bis del TUIR, con riguardo alla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali. Nello specifico, la nuova disposizione stabilisce – in analogia a quanto già previsto per le operazioni straordinarie aventi ad oggetto un'azienda – che tali operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
  La relazione illustrativa chiarisce che, con tale norma, è stata introdotta una «clausola di salvaguardia» nei casi in cui tali operazioni «abbiano a oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni straordinarie».
  Infine, quanto alla decorrenza delle soprarichiamate disposizioni, il comma 6 dispone che esse si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

  Enrico COSTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.