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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2025
521.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 80

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, CIA – Agricoltori italiani, in videoconferenza, e Confagricoltura, nell'ambito dell'esame proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio imprese per l'Italia, nell'ambito dell'esame proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione esercizi storici tradizionali e tipici fiorentini, nell'ambito dell'esame proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato imprese, nell'ambito dell'esame proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confederazione imprese Italia, nell'ambito dell'esame proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Eni-Versalis S.p.a., sulla crisi industriale dell'azienda.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
C. 2482 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alla VIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, approvato dal Senato (C. 2482 Governo).Pag. 81
  Fa presente che il provvedimento, come approvato dal Senato, si compone ora di 21 articoli in luogo degli originali 16.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare il contenuto del decreto-legge oggi all'esame soffermandosi sugli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione.
  Rileva che l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo un'estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024.
  L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali.
  L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione.
  L'articolo 4, al comma 1, reca modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione privata e pubblica, mentre i commi 1-bis e 1-ter, introdotti in sede referente, prevede esenzioni IMU nei territori di Emilia-Romagna e Toscana interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024.
  Evidenzia che l'articolo 5 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata e dei conseguenti contributi, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure e a rimuovere alcuni ostacoli e superare alcune criticità che sono state rilevate nel corso del processo di ricostruzione e che assumono, in tal senso, carattere di estrema urgenza. Il comma 1 alla lettera a) contiene una serie di modifiche e integrazioni al comma 1. In particolare, il numero 2) introduce un nuovo punto 3-bis) alla lettera a), che prevede una nuova tipologia di contributo a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, finalizzata alla realizzazione di interventi e tipologie di spese prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentino danni minori, da realizzare con specifiche procedure, particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti. Il comma 1 alla lettera c) contiene alcune modifiche al comma 3 e, in particolare, al numero 1), inserendo la previsione che alla concessione dei contributi a favore soggetti privati e delle imprese danneggiate si provveda a valere sulle risorse allocate, oltre che sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies, anche sulle contabilità speciali di nuova istituzione intestate ai sub-commissari regionali in conseguenza delle modifiche apportate ai commi 7 e 9 dell'articolo 20-ter. Al numero 2) si prevede, inoltre, l'aggiunta, dopo la lettera i-ter), di una lettera i-quater che allinea l'elenco delle tipologie di contributi concedibili alle innovazioni introdotte al comma 1, includendovi anche, come tipologia alternativa, le spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, nuovo punto 3-bis), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti previsti.
  Sottolinea che l'articolo 6, modificato in sede referente, di parziale interesse della Commissione, apporta modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 volte ad introdurre ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata, e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate (comma 1). Viene, inoltre, previstaPag. 82 la compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 (comma 2). Nello specifico, a comma 1, alinea, del citato articolo 20-septies viene specificato che l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati non solo al comune territorialmente competente (come previsto dal testo previgente) ma anche in alternativa, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze del Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.
  L'articolo 7, modificato in sede referente, reca modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica, mentre l'articolo 8, modificato anch'esso in sede referente, reca modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica.
  L'articolo 9, al comma 1, modificato in sede referente, introduce un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, mentre ai commi 2 e 3, prevede una riduzione transitoria dei contributi previdenziali nel settore agricolo.
  L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
  Osserva che l'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, di interesse per la Commissione, incide sul profilo temporale dei procedimenti amministrativi pendenti, in cui siano coinvolti i soggetti residenti o domiciliati o aventi la sede legale od operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei territori della regione Emilia-Romagna al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. Per tali soggetti, il comma 1 prevede – fino al 30 settembre 2025 – la riammissione nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali. Il comma 2 prevede, a fronte della riammissione nei termini sopra ricordata, la posticipazione – per il tempo corrispondente – dei termini di formazione della volontà dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
  L'articolo 11 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei.
  L'articolo 12 reca misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, mentre l'articolo 13 reca disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione.
  L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, prevede una proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile, mentre l'articolo 13-ter, introdotto anch'esso in sede referente, reca ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei.
  L'articolo 14 dispone un incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, mentre l'articolo 15 prevede una rendicontazione e revoca finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica.
  Fa presente che l'articolo 15-bis, introdotto in sede referente, reca ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009, mentre l'articolo 15-ter, introdotto anch'esso in sede referente, integra la composizione della Cabina di regia Pag. 83per lo sviluppo delle aree interne – di cui fa parte anche il Ministro delle imprese e del made in Italy – prevedendo che alle sedute può essere invitato, in ragione della tematica affrontata, anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, senza che allo stesso spettino compensi per la sua partecipazione alle riunioni della Cabina di regia.
  L'articolo 16 dispone, infine, circa l'entrata in vigore del provvedimento, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alla VI Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 2025: disposizioni urgenti in materia fiscale (C. 2460 Governo).
  Preliminarmente ricorda che il decreto-legge è composto di sedici articoli.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del provvedimento, espone in sintesi il provvedimento in titolo evidenziando, innanzitutto, che l'articolo 1 introduce modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, tra l'altro circoscrivendo ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini Irpef, Ires ed Irap).
  Fa poi presente che l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi Ires. Le norme in esame introducono una semplificazione del criterio di determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo fuori dal perimetro del gruppo, nonché di modifica dell'attività. In particolare, ferma restando la condizione di superamento del cosiddetto «test di vitalità», la semplificazione menzionata riguarda il criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali. Ricorda, tra l'altro, che il «test di vitalità» si intende superato quando l'importo dei ricavi della gestione caratteristica e del costo del personale dipendente iscritti al conto economico del soggetto che riporta le perdite dell'esercizio precedente è superiore al 40 per cento della media dei due esercizi precedenti. In presenza di una relazione di stima giurata, per effetto delle nuove disposizioni il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite va ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite o dell'operazione; in assenza di una relazione giurata di stima, ai fini della riportabilità delle perdite si considera il valore contabile Pag. 84netto risultante dall'ultimo bilancio, senza considerare i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Sono semplificati, nei medesimi termini, i criteri di calcolo del limite del patrimonio netto per le operazioni di fusione societaria. Inoltre, l'articolo 2 estende la disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE ai conferimenti di azienda fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo. Più precisamente, la nuova disposizione prevede che alla società conferitaria si applicano le disposizioni sulla riportabilità delle perdite fiscali, nonché degli interessi passivi netti e delle eccedenze di ACE, previste in caso di scissione societaria, di cui all'articolo 173, comma 10, del TUIR (vale a dire la medesima disciplina applicabile alle operazioni di fusione societaria, per effetto del rinvio contenuto all'articolo 172, comma 7, del TUIR). Rileva che la relazione illustrativa al decreto-legge chiarisce che, in tal modo, il conferimento di azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio delle cosiddette «bare fiscali» (ovvero società utilizzate strumentalmente al fine di abbattere le imposte dovute).
  Riferisce quindi che l'articolo 3 interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Con decreto 25 giugno 2024, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state altresì introdotte le disposizioni attuative del richiamato articolo 4. In particolare, viene modificato il criterio di calcolo dell'incremento occupazionale, sopprimendo il riferimento alle società collegate. Di conseguenza, l'aumento del numero degli occupati a tempo indeterminato, necessario ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, si considera al netto delle diminuzioni occupazionali relative soltanto a società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Di conseguenza, ai fini dell'accesso alla maggiorazione, il gruppo interno viene qualificato come un unico soggetto economico, prevedendo il mancato riconoscimento del beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale anche a livello di gruppo, ma si escludono dalla nozione di gruppo le società collegate. Le modifiche in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
  Evidenzia che l'articolo 4 apporta modifiche alla fiscalità societaria internazionale, materia che, rammenta, è stata profondamente innovata dal decreto legislativo n. 209 del 2023, emanato in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Ricorda che il menzionato decreto legislativo ha inteso tra l'altro recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, volta a garantire nell'Unione un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala. La direttiva stabilisce norme che garantiscono un livello minimo di tassazione pari al 15 per cento per le grandi imprese multinazionali e le grandi società nazionali. Si applica ai gruppi di multinazionali e ai gruppi nazionali di grandi dimensioni che realizzano un fatturato annuo combinato di gruppo di almeno 750 milioni di euro sulla base del bilancio consolidato. Se una società opera in un Paese con un'aliquota fiscale inferiore a quella minima stabilita dalla direttiva, gli Stati membri in cui ha sede potranno applicare un'imposta integrativa su una parte degli utili realizzati nei Paesi a basso reddito. In aggiunta, la direttiva consente anche agli Stati membri di introdurre un'imposta integrativa nazionale qualificata per riscuotere le entrate fiscali aggiuntive dovute dal gruppo multinazionale rispetto alle entità costitutive a bassa tassazione situate in il loro territorio. In particolare, le norme in esame modificano il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente, eventualmente assolta da una società controllata estera, deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della tassazione effettiva dell'impresa. Si ridefinisce Pag. 85poi il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate, ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione. Viene corretto il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere, ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate. Infine si consente la detrazione, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero, attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione.
  L'articolo 5 interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Ricorda che la nozione di disallineamento da ibridi (hybrid mismatch) si riferisce a situazioni in cui le differenze nelle qualificazioni fiscali tra due o più giurisdizioni possono dar luogo a vantaggi fiscali indebiti.
  L'articolo 6 proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente, secondo la disciplina ordinaria.
  Evidenzia poi che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di estensione delle agevolazioni d'accisa sul gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale. Con una prima modifica, si elimina la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per l'estensione delle predette agevolazioni fiscali al biodiesel. Viene esplicitato poi che il programma pluriennale relativo a tali benefici ha una durata di sei anni. Si chiarisce quindi che le predette disposizioni agevolative si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. Infine, si prescrive che le disposizioni ministeriali attuative dell'agevolazione contengano, accanto alle modalità applicative dell'agevolazione, anche le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle materie prime impiegate per la produzione del biodiesel.
  L'articolo 8 modifica la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025. Nello specifico, per effetto delle modifiche in esame le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà resta invece subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 9, intervenendo sull'articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 – estende il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) anche agli appalti per il trasporto merci.
  L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (cosiddetto split payment), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, identificate agli effetti Iva, a decorrere dal 1° luglio 2025.
  L'articolo 11 – novellando l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 2025 – anticipa, rispetto al termine del 1° gennaio 2026, l'entrata in vigore dell'articolo 33-ter, comma 2, del Testo unico accise, introdotto dal citato decreto legislativo e recante disposizioni in materia di produzione di vini dealcolati. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tale Pag. 86anticipazione risulta particolarmente urgente per gli operatori della filiera vitivinicola, che, pur avendo investito ingenti somme nell'acquisto di impianti di dealcolazione, si trovano attualmente nell'impossibilità di avviare la relativa attività di produzione.
  L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap presentate entro l'8 novembre 2024, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024.
  L'articolo 13 differisce dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 il termine entro cui gli esercenti attività economiche soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) possono effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (Irpef e Ires), nonché in materia di Irap e Iva.
  L'articolo 14 interviene in materia di agevolazioni fiscali per le imprese sociali, prevedendo che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del Codice delle imprese sociali (decreto legislativo n. 112 del 2017) non sia più sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
  Infine, fa presente che l'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 16 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP), annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.