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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2025
522.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 109

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
Emendamenti C. 2482 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente, dato conto delle sostituzioni pervenute, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a Pag. 110esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2482, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile». In sostituzione del relatore, Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica Italiana, Roberto Calderoli, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
  Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera il 23 ottobre 2024 e dal Senato il 27 maggio 2025 in identico testo: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.
  Rammenta che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, rileva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Ai sensi dell'articolo 63 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001, per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali; le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono tuttavia sottoposte a referendum nazionale, anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione. L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare siano trasmesse dal Governo Pag. 111al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
  Venendo sinteticamente al contenuto della proposta in esame, l'articolo 1 modifica, con prevalenti finalità di manutenzione normativa, l'articolo 5 dello Statuto – che individua le materie in cui la regione esercita una potestà legislativa concorrente –, sostituendo, al numero 18), le parole: «edilizia popolare» con: «edilizia residenziale pubblica».
  L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 7 dello Statuto per aggiungere, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione, d'intesa con le popolazioni interessate.
  In merito, ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia – al pari delle altre regioni a statuto speciale – ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e rammento altresì che l'espressione «enti territoriali di area vasta» è stata utilizzata per la prima volta dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio»). In mancanza di una esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il comune e la regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che, per il loro esercizio unitario, necessitano di una dimensione sufficientemente estesa.
  L'articolo 3 sostituisce l'articolo 8 dello Statuto – che attualmente attribuisce alla regione la competenza a esercitare «le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica» –, stabilendo che la regione «esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i princìpi della Costituzione e del presente statuto».
  L'articolo 4 interviene sull'articolo 11 dello Statuto – concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione – affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina del referendum sulla legge regionale in materia di forma di governo e sistema elettorale, modificando l'articolo 12 dello Statuto, con la sostituzione del quarto comma e l'abrogazione del quinto comma, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale n. 2 del 2001.
  Fa presente che, attualmente, il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che la legge regionale che determina la forma di governo ed il sistema elettorale regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia sottoposta a referendum regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evenienza, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che, se la legge di cui trattasi è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. Sottolinea che, secondo il dettato dello Statuto vigente, la disciplina di tale referendum confermativo è prevista da apposita legge regionale (legge regionale del 27 novembre 2001, n. 29). Con le modifiche che si propone di introdurre si stabilisce, invece, che la legge su forma di governo e sistema elettorale regionale possa essere sottoposta a referendum regionale confermativo secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale; pertanto sono abrogatiPag. 112 gli attuali quorum e tempi previsti dallo Statuto ed i presupposti, oltre che le modalità di svolgimento del referendum regionale sulla legge in questione, sono interamente rimessi alla legislazione regionale.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina del numero dei componenti del Consiglio regionale, modificando l'articolo 13 dello Statuto. In particolare – analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni – si stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge costituzionale, l'intenzione del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. Al riguardo, ricorda che attualmente – in base all'articolo 13 dello Statuto – il numero dei componenti del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia è determinato nella misura di un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti. Ciò ha comportato, nelle recenti elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023, considerata la popolazione della regione al 1° gennaio 2022, pari a 1.194.647 abitanti, l'elezione di 48 consiglieri, uno in meno rispetto alla consistenza del precedente Consiglio regionale, eletto nel 2018.
  L'articolo 7 interviene sull'articolo 54 dello Statuto reintroducendo la possibilità per la Regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Fa presente che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai comuni.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 59 dello Statuto, che definisce l'ordinamento degli enti locali. Il testo vigente dell'articolo 59 – come modificato dalla riforma del 2016 – stabilisce che la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione è costituita dai comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. Il nuovo testo dell'articolo 59 dello Statuto ricomprende nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta – così come, prima del 2016, vi erano ricomprese le province –, aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente (lettera a)). Esso prevede poi che sia la legge regionale a disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta (lettera b)). La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolate anche con modalità differenziate.
  L'articolo 9 sopprime alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ritenendole – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario – superate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ricorda infatti che tale clausola prevede che per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. In particolare, sono oggetto di soppressione: l'articolo 5, numero 4), dello Statuto, che attribuisce alla Regione autonoma la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali; gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che recano una disciplina del procedimento legislativo regionale che ricalca la previsione di cui all'articolo 127 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del 2001; l'articolo 60 dello Statuto, che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.Pag. 113
  Da ultimo, l'articolo 10, con una disposizione di coordinamento finale, prevede che agli enti di area vasta, come previsti nella riforma statutaria, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla.
C. 1579 Montaruli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono stati presentati tre emendamenti (vedi allegato 1) e che successivamente il relatore ha presentato gli emendamenti 1.4 e 1.5 (vedi allegato 1), a cui non sono stati presentati subemendamenti nel termine fissato per le ore 10 della giornata odierna.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea che gli emendamenti presentati dal Partito Democratico, a sua prima firma, sono il frutto del dialogo intercorso con l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Gorla. A tal proposito chiarisce che, esattamente come accaduto per la giornata nazionale delle vittime di terrorismo, la cui data è stata scelta in ricordo del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, anche nel caso di specie è opportuno condensare in un'unica giornata il ricordo di tutti gli eventi relativi alle vittime di questo genere, senza contribuire al proliferare di giornate nazionali correlate esclusivamente a eventi singoli.
  A sostegno del fatto che la ricorrenza in esame non è mai stata sottovalutata, rammenta che a Milano lo scorso anno ha presenziato il Presidente della Repubblica ed è stato inaugurato il monumento nazionale ai piccoli martiri di Gorla.

  Nazario PAGANO, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Roggiani 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federico FORNARO (PD-IDP) chiede se, a seguito della riformulazione dell'emendamento Roggiani 1.1, muterebbe contestualmente anche il titolo della giornata in esame.

  Nazario PAGANO, presidente, per via della riformulazione presentata dal relatore all'emendamento Roggiani 1.1, concorda sulla necessità di intervenire conseguentemente sul testo del titolo della giornata in esame.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, esprime poi parere favorevole sull'emendamento Roggiani 1.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Roggiani 1.3. Infine, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.4 e 1.5 a sua firma.

  La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore, ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede una sospensione dei lavori per alcuni minuti.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel tentativo di scongiurare eventuali fraintendimenti, ricorda la già esistente Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, promossa dal Presidente dell'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra.

Pag. 114

  Nazario PAGANO, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25.

  Nazario PAGANO, presidente, chiede se, a seguito delle interlocuzioni informali intercorse durante la sospensione, si possa concordare sulla seguente riformulazione: «La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale “Giorno del ricordo dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre”, nel giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace», modificando conseguentemente in maniera analoga anche il titolo del provvedimento.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) con riferimento alla riformulazione dell'emendamento 1.1 della collega Roggiani, pone una questione di natura prettamente lessicale, invitando a valutare l'opportunità di evitare una superflua ripetizione dell'espressione «giorno del ricordo» nella medesima frase.

  Luca SBARDELLA (FDI) concorda con l'osservazione del collega Cuperlo, proponendo che il riferimento al «giorno del ricordo» sia mantenuto nella denominazione della giornata.

  Augusta MONTARULI (FDI) sottolinea l'importanza che sia mantenuto l'esplicito riferimento al ricordo della strage anche nell'ambito della denominazione della giornata.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) precisa che si tratta del giorno del ricordo dei piccoli martiri e non del giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri. Aggiungendo che il monumento a loro dedicato a Milano, di recente divenuto monumento nazionale, è denominato «Monumento ai piccoli martiri di Gorla», ritiene che per coerenza si debba analogamente intitolare il giorno del ricordo.

  Alessandro URZÌ (FDI) ritiene che il riferimento esplicito al giorno del ricordo della strage possa essere mantenuto almeno nel titolo del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, alla luce delle interlocuzioni intercorse, avanza una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Roggiani 1.1 (vedi allegato 3).

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) accetta l'ulteriore nuova formulazione avanzata dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Roggiani 1.1 (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato 3).

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che l'emendamento Roggiani 1.1, nella ulteriore nuova formulazione, è stato approvato all'unanimità.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) pur non condividendola, accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2, in segno di riconoscenza per la disponibilità manifestata dai colleghi di maggioranza sull'emendamento 1.1 a sua prima firma.

  La Commissione approva l'emendamento Roggiani 1.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respinge l'emendamento Roggiani 1.3. Con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore (vedi allegato 3).

  Nazario PAGANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Pag. 115

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione dei provvedimenti in titolo.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Gardini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge 2097 e 2231, volte a introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026. Segnala che entrambe le proposte di legge si compongono di due articoli che disciplinano rispettivamente l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre – giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco – e le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione.
  Ricorda che la giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile ma la disciplina specifica in ordine alla sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, patroni d'Italia, è stata istituita dall'articolo 1 della legge n. 132 del 1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici rinviando espressamente alla disciplina introdotta dall'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 per le solennità civili dell'11 febbraio (anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede) e del 28 settembre (anniversario della insurrezione popolare di Napoli). Evidenzia quindi che, successivamente, la legge 5 marzo 1977, n. 54, che dispose la soppressione di numerosi giorni festivi, rimosse, all'articolo 2, la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici in occasione delle solennità civili, precisando, altresì, che tali riduzioni sono vietate salvo autorizzazioni disposte dalla legge. Ricorda, infine, che la legge 10 febbraio 2005, n. 24, ha modificato l'articolo 1 della sopracitata legge n. 132 del 1958 stabilendo che il 4 ottobre sia considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Si prevede poi che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori sopra menzionati e di cui i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sono espressione.
  Venendo al contenuto delle proposte di legge in esame, rileva che, all'articolo 1, comma 1, entrambe le proposte istituiscono la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, fissandola al 4 ottobre di ogni anno.
  Il comma unico dell'articolo 1 dell'AC 2097 individua le finalità della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. Sul medesimo aspetto, il comma 2 dell'articolo 1 dell'AC 2231 specifica che la festa è dedicata al riconoscimento dei valori universali della pace, del perdono civile, della carità e della solidarietà verso i poveri e i più fragili, del dialogo tra le grandi culture e religioni e della tutela del creato.
  Il comma 3 dell'AC 2231 modifica l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, aggiungendo il 4 ottobre – in quanto festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia –, dopo il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), all'elenco, in ordine di calendario, delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 260 (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici). Conseguentemente, il comma 4 interviene sul testo Pag. 116dell'articolo 1 (lettera a)) e sul titolo (lettera b)) della legge n. 132 del 1958 eliminando i riferimenti a San Francesco d'Assisi. La solennità civile del 4 ottobre ivi prevista resta, dunque, in onore della sola Santa Caterina da Siena.
  Il comma unico dell'articolo 1 dell'AC 2097, invece, senza recare novelle alla legge n. 260 del 1949, prevede che in occasione della ricorrenza della festa del 4 ottobre si determino gli effetti civili di cui alla medesima legge. Segnala, inoltre, che l'AC 2097, nell'istituire la festa nazionale di San Francesco, non interviene sulla legge n. 132 del 1958 con la quale è istituita, sempre nella giornata del 4 ottobre, la solennità civile in onore di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena.
  Rileva, infine, che entrambe le proposte, all'articolo 2, disciplinano le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre istituita dai rispettivi precedenti articoli. Nello specifico, l'AC 2097 prevede, al comma 1 dell'articolo 2, che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore favoriscano l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Il comma 2, specifica che tali iniziative sono rivolte con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente, mentre il comma 3 dispone che le scuole di ogni ordine e grado promuovono la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. L'AC 2231 prevede, invece, che in tale occasione le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale promuovono iniziative culturali, sociali ed educative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per la celebrazione di San Francesco e dei valori di cui è espressione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 luglio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.