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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2025
522.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 137

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
C. 2482 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1.

Pag. 138

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.
  Evidenzia che il testo originario del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, che risulta ancora parzialmente utilizzabile.
  Rileva, altresì, che il testo trasmesso dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, che non vi ha apportato modificazioni, e si trova ora all'esame dell'Assemblea.
  Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, evidenzia, preliminarmente, che la norma introduce il comma 1-bis all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, che delinea la cornice operativa generale della gestione commissariale finalizzata alla ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
  Rileva che tale disciplina generale è dettagliatamente definita dagli articoli da 20-ter a 20-duodecies del medesimo decreto-legge che, a loro volta, sono oggetto di modifiche e integrazioni, con l'eccezione degli articoli 20-undecies e 20-duodecies, da parte degli articoli da 2 a 10 del provvedimento in esame.
  Osserva che la disposizione introdotta riconduce, a decorrere dal 15 maggio 2025, nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario, già operativo nell'assetto previgente, anche le attività da svolgere nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024.
  Fa presente che viene, altresì, precisato che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame, nei territori di cui al nuovo comma 1-bis, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
  Rileva, inoltre, che con riguardo ai medesimi territori di cui al richiamato comma 1-bis, una quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027 del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa viene destinata alla ricostruzione pubblica e alla gestione dei materiali e dei detriti di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies, come modificati rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 10 del provvedimento in esame.
  Sul punto, evidenzia che la relazione tecnica conferma che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui al nuovo comma 1-bis, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente e che, per quelli di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, verrà destinata la suddetta quota del predetto fondo istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
  Tanto premesso, considerato, altresì, che l'articolo 20-undecies del medesimo decreto-legge, che prevede l'applicazione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale, destinando a tal fine le risorse disponibili, sino a un massimo 100 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021, non è oggetto di modifica e integrazione da parte del provvedimento in esame, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a verificare che l'estensione applicativa, territorialePag. 139 e temporale, della gestione commissariale risultante dal nuovo comma 1-bis possa essere attuata anche con riguardo agli interventi di sostegno industriale previsti dal summenzionato articolo 20-undecies nell'ambito delle disponibilità finanziarie richiamate dalla medesima vigente disposizione.
  In merito all'articolo 2, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame modifica e integra la disciplina operativa del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026 il termine delle pertinenti funzioni, nonché della relativa Struttura di supporto, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'assetto già vigente con specifico riguardo al funzionamento della struttura e alle attività da svolgere in regime di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.
  Rileva, in particolare, che il Commissario provvede alla riorganizzazione della struttura nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il suo funzionamento nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, e può, altresì, nominare un vicecommissario il cui compenso è determinato nel limite massimo annuo di euro 100.000, nei limiti massimi di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile.
  Rappresenta che il numero delle unità del contingente massimo di personale assegnabile alla struttura di supporto viene, quindi, ridotto da 60 a 50, prevedendo, in particolare, che questa sia costituita da 22 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui due dirigenti generali e cinque dirigenti non generali, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché da ventotto unità di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti non generali, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento di incarichi, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, da definirsi mediante apposite convenzioni.
  Rileva che, per effetto di un emendamento approvato dal Senato della Repubblica, è stato, altresì, previsto che, entro il limite massimo di cinquanta unità del suddetto contingente e delle risorse finanziarie previste per il funzionamento della Struttura di supporto e per l'attivazione di Convenzioni, in alternativa alle modalità di individuazione delle summenzionate unità, resta ferma la facoltà di provvedere ai relativi conferimenti mediante attribuzione di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, ovvero mediante il trattenimento in servizio di personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
  Rappresenta, poi, che, nell'ambito della struttura di supporto, viene prevista la possibilità di conferire, a decorrere dal 15 maggio 2025, ulteriori cinque incarichi da esperto, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, a valere e nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.
  Specifica che agli esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite complessivo di euro 200.000 annui e che il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori esperti, per l'effettuazione di approfondimenti tecnici e sopralluoghi, ai quali non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento andata e ritorno dalla sede di residenza al luogo di missione, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di I fascia.
  Osserva, ancora, che il Commissario straordinario provvede ai relativi oneri entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto e che viene ampliato, quindi, il perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui il Commissario straordinario può avvalersiPag. 140 per l'esercizio delle sue funzioni sulla base di apposite Convenzioni.
  Sottolinea che il Commissario straordinario può definire, inoltre, in via convenzionale, accordi con le altre strutture commissariali nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili e che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla norma, pari a 7.525.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
  Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.
  In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, ritiene, comunque, utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti finanziari, dal successivo articolo 6, comma 2.
  Quanto alla riduzione prevista, che corrisponde all'importo riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che sembra doversi ritenere che la compensazione disposta sia riconducibile al fatto che, per effetto della proroga al 31 maggio 2026 del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto, nonché della possibilità per quest'ultimo di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di una serie di soggetti pubblici, i relativi oneri, gravanti sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, si verificheranno in un'annualità successiva al triennio 2023-2025, cui erano riferite le sottostanti autorizzazioni legislative di spesa, evidenziando che, in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, ritiene utile una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, recando un serie di modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede l'integrazione dei componenti della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori, ampliandone i compiti e prevedendo che la stessa coadiuvi il Commissario straordinario alla ricostruzione nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione.
  Osserva che la norma prevede, tra l'altro, che, previa approvazione del Commissario straordinario, le regioni e i comuni interessati attuano un piano di comunicazione alla popolazione finalizzato alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.
  Rappresenta, a tal proposito, che per la realizzazione del piano è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.
  In proposito, sebbene l'onere sia esplicitamente configurato come limite massimoPag. 141 di spesa, ritiene, comunque, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alla quantificazione dell'onere medesimo, affinché si possa valutare la congruità dello stanziamento previsto.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, evidenzia, preliminarmente, che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, siano esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
  Osserva che i criteri per il rimborso del minor gettito connesso alla summenzionata esenzione ai comuni interessati, riconosciuto nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026, sono stabiliti con decreto ministeriale.
  Al riguardo, rileva che la disposizione, prevedendo un onere configurato come limite massimo di spesa, anziché come previsione di spesa, a fronte di un'esenzione fiscale, potrebbe comportare un onere a carico dei comuni beneficiari del gettito dell'imposta municipale propria oggetto di esenzione, evidenziando che, nel caso in cui il limite di spesa indicato dalla norma risultasse inferiore alle entrate previste, già iscritte nei bilanci dei predetti enti, gli effetti finanziari negativi che ne deriverebbero rimarrebbero integralmente a carico dei bilanci degli enti stessi, senza possibilità di poter operare alcun conguaglio successivo, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo eventuale intervento legislativo correttivo.
  In proposito, considera, pertanto, necessario che il Governo fornisca, da un lato, chiarimenti in merito a tale profilo e, dall'altro, elementi di valutazione a sostegno della quantificazione dell'onere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.
  Tanto premesso, pur tenendo conto dell'esiguità della riduzione prevista, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per l'anno 2026, dall'articolo 13-bis, comma 1.
  Relativamente all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), rileva, preliminarmente, che le norme in esame, modificando e integrando l'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, mirano a semplificare le procedure per la concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata, con riferimento alla presentazione dell'istanza da parte dei soggetti legittimati, al procedimento di conclusione del provvedimento di concessione, nonché alle modalità di erogazione delle risorse concernenti i predetti contributi, per le quali è prevista una disciplina di dettaglio attraverso ordinanza del Commissario straordinario.
  Al riguardo, osserva che, per effetto delle modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 20-septies, venendo soppresso il riferimento all'identificazione degliPag. 142 interventi mediante l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP), si potrebbero determinare effetti negativi in termini di monitoraggio e di controllo della spesa, considerata la peculiare funzione cui assolve tale codice. Ritiene, pertanto, opportuna una valutazione sul punto da parte del Governo, giacché nessuna indicazione risulta al riguardo né dalla relazione tecnica, né dalla relazione illustrativa.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettere h) e i), e comma 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame reca una serie di modifiche all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, che autorizzava gli enti locali compresi nei territori colpiti dall'alluvione ad assumere a tempo determinato un contingente fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  Evidenzia, in particolare, che si prevede, tra l'altro, la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, del termine ultimo per la scadenza dei contratti a tempo determinato, che rimangono comunque soggetti ad una durata massima di ventiquattro mesi, l'incremento del contingente di personale da assumere fino a un massimo di venticinque unità, tra cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori, nonché lo stanziamento di risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.
  Rileva che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in euro 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027 e che non sono ascritti, invece, oneri al differimento del termine, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, previsto per la stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.
  Ciò posto, con riferimento alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio sia in merito alla proroga del termine ultimo per la scadenza dei contratti a tempo determinato e alla relativa rimodulazione delle risorse per gli anni 2026 e 2027, sia con riguardo alle risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.
  Per quanto concerne, infine, il differimento del termine per la stabilizzazione di personale non dirigenziale, in relazione al quale viene precisato che la relativa procedura può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, ritiene, invece, necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che tale precisazione sembra ribadire, anziché derogare, come invece indicato nel testo, a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,45 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziaria non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
  Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.
  In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, considera comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime Pag. 143risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti finanziari, dall'articolo 2, comma 2.
  Con riferimento all'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-novies.1, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame, attraverso l'inserimento dell'articolo 20-novies.1 nel decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzano e disciplinano le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, da attuarsi per stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge.
  Rileva, dunque, che alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Evidenzia che, come risulta dai chiarimenti contenuti in una nota depositata dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, «il piano straordinario per il dissesto di cui al nuovo articolo 20-novies.1, se pure trova la sua origine dalla necessità di intervenire a seguito dei gravi dissesti causati dall'alluvione, contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto. Tuttavia [...] è intenzione del Governo, in occasione della prossima legge di bilancio, prevedere degli interventi correttivi e integrativi delle norme istitutive del Fondo, per ampliarne le finalità e aumentarne la dotazione finanziaria».
  Al riguardo, osserva che, come sembrerebbe emergere dai citati chiarimenti del Governo, le disposizioni in esame, prevedendo e disciplinando un programma straordinario di interventi che contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto e, in quanto tale, non assorbibile all'interno delle finalità del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, determinano la necessità di un rifinanziamento del Fondo stesso da operare con successivo provvedimento legislativo.
  In questo quadro, ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che le disposizioni in esame, alla luce dei citati chiarimenti, non sembrerebbero del tutto coerenti con quanto previsto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, senza quindi poter rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi, come accadrebbe invece indirettamente nel caso in esame, per effetto dello «spiazzamento» di parte degli interventi finanziati a legislazione vigente dal Fondo di cui trattasi.
  In merito all'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-novies.2, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame, per garantire l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, relativo agli anni 2027-2038, di cui all'articolo 20-novies.1, consentono alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie.
  Rileva che si prevede che le suddette articolazioni organizzative possano, altresì, avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico Pag. 144delle università e dei centri di ricerca del territorio.
  Osserva che viene prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, che consente a regioni, province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane di stabilizzare personale assunto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
  Rappresenta che vengono dettate specifiche disposizioni per il trattamento economico del citato personale con riferimento alle quali viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni interessate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-novies.2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo capoverso, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, nel ricordare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che per l'anno 2027 lo stanziamento iniziale del predetto capitolo è pari a 386.091.404 euro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  In merito all'articolo 9, commi 2 e 3, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-bis all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, in materia di sostegno al lavoro in agricoltura, estendendo ai datori di lavoro agricoli, qualificati come medie e grandi imprese e ubicati in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le agevolazioni già previste ai sensi del precedente comma 1 del medesimo articolo 2.
  Osserva, dunque, che tali agevolazioni consistono in uno sgravio, da concedere previa autorizzazione della Commissione europea, in misura pari al 68 per cento dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e che l'INPS riconosce, sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro interessati, un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. Osserva, peraltro, che i relativi oneri sono valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.
  Rileva che la relazione tecnica fornisce alcuni dati relativi alle aziende interessate dalla novella, senza, peraltro, specificare il volume complessivo delle retribuzioni dei lavoratori interessati all'intervento, come invece esplicitato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 63 del 2024.
  Al riguardo, tenuto conto che gli oneri non sono configurati come limiti di spesa, ritiene necessario acquisire dati ed elementi ulteriori volti alla quantificazione delle minori entrate contributive, pur tenendo conto che non sono state prudenzialmente scontate le maggiori entrate tributarie connesse all'aumento della base imponibile determinato dal minor importo di contributi deducibili pagati dalle aziende in questione.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione relativi all'articolo 12, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai fini del riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei Pag. 145nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.
  Rileva che il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali è in corso la verifica di agibilità e che viene, inoltre, abrogato l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in base al quale il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013.
  Rappresenta che, conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti dall'abrogazione sopra descritta.
  Con riferimento alle risorse del Fondo, osserva che la relazione tecnica fornisce il dato grezzo della stima di 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, senza specificare il numero delle unità immobiliari interessate, né il costo medio degli interventi a metro quadro, connesso alla gravità degli interventi necessari, né la durata media degli interventi, al fine di chiarire anche la distribuzione temporale dell'onere, in termini di indebitamento netto.
  Pertanto, pur rilevando che gli oneri sono configurati come tetto di spesa, come ribadito dal Governo durante l'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene comunque necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di informazione che consentano di valutare la congruità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione – disposta dal comma 5 dell'articolo 12 del provvedimento in esame – dell'articolo 1, comma 124, della summenzionata legge n. 147 del 2013.
  Al riguardo, osserva, preliminarmente, che il sopracitato articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni di euro.
  Fa presente, altresì, che il sopracitato articolo 1, comma 124, della legge n. 147 del 2013 ha previsto l'assegnazione, da parte del CIPE, di una somma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, ai fini della prosecuzione degli interventi, previsti dal comma 118 del medesimo articolo, per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013.
  Ciò posto, rappresenta che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i residui accertati del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti al periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, ammontano a circa 76,52 miliardi di euro. Osserva, altresì, che le predette somme consistono in residui cosiddetti di stanziamento, ossia Pag. 146corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate.
  Tanto premesso, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, laddove ha confermato che l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, non pregiudica la finalizzazione già prevista a legislazione vigente e che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura.
  Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, considera, peraltro, opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Relativamente all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che la norma in esame modifica l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024, riconoscendo alla regione Campania la possibilità di assegnare il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) anche ai nuclei familiari sgomberati entro il 30 aprile 2025, in conseguenza dei sismi del 13 e 15 marzo 2025 e stabilisce, inoltre, che tali contributi non potranno essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 e autorizza, infine, una spesa entro il limite massimo di 2.400.000 euro per il 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera c), dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, entro il limite massimo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Al riguardo, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024, come novellate dall'articolo in esame.
  Tanto premesso, segnala che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 940.000.000 di euro per l'anno 2025, 640.000.000 di euro per l'anno 2026 e 540.000.000 di euro per l'anno 2027.
  In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Relativamente all'articolo 13-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, autorizza la spesa di euro 529.598 per il 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026.
  Osserva che trattasi, nello specifico, di contratti per assunzioni a tempo determinato che, in base al testo vigente della richiamata disposizione, i comuni dell'Area metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, possono reclutare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro, ai fini del potenziamento della struttura comunale di protezione civile nonché per l'attivazione e il presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata.Pag. 147
  Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni che consentano di verificare e confermare la congruità della somma stanziata rispetto alla platea e al contenuto dei contratti interessati dalla disposizione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 13-bis provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 529.598 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, nel ricordare che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, per l'anno 2026, una dotazione iniziale pari a 273.918.243 euro, segnala l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per il medesimo anno 2026, dall'articolo 4, comma 1-ter.
  Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, come rivenienti in conseguenza delle abrogazioni dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
  Al riguardo, considerata la natura capitale delle risorse finalizzate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e posto che il prospetto riepilogativo assegna a tali risorse un identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica limitato all'anno 2025, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare l'integrale spendibilità delle risorse nel solo anno 2025.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione, disposta dal comma 2 del predetto articolo 14, dell'articolo 1, commi 120 e 121, della summenzionata legge n. 147 del 2013.
  Al riguardo, con riferimento all'ammontare delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in via generale rinvia a quanto già segnalato con riguardo ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo articolo 12, comma 6.
  Per quanto attiene, più specificamente, ai commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, fa presente che tali disposizioni avevano previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 del medesimo Fondo. Le predette disposizioni della legge n. 147 del 2013 avevano previsto, inoltre, l'assegnazione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con il DipartimentoPag. 148 della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Tanto premesso, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, che ha confermato che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura, le quali risultano, pertanto, pienamente disponibili.
  Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, considera, peraltro, opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (vedi allegato).
  In particolare, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 6, comma 2, e dal loro utilizzo non deriva pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Evidenzia, altresì, che il piano di comunicazione di cui all'articolo 20-quater, comma 3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, sarà attuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, che costituisce limite massimo di spesa e il cui importo è adeguato a far fronte alle spese che si prevede di sostenere.
  Fa presente, inoltre, che agli oneri derivanti dal rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione dall'IMU degli immobili distrutti o sgomberati, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, siti nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, si provvederà nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  Rileva che, in particolare, al fine di determinare l'ammontare del predetto limite di spesa, si è considerato che il numero di abitazioni situate nei territori delle predette regioni e interessate dalla misura è pari a 653, mentre la riduzione del gettito è stata determinata sulla base dell'assunto prudenziale che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU.
  Sottolinea, altresì, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli utilizzi previsti, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1-ter, dall'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 20-novies.2, comma 4, e dall'articolo 13-bis del provvedimento in esame, senza pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Rappresenta, ancora, che con riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere h) e i), il Commissario straordinario pro-tempore, in attuazione del comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, con l'ordinanza n. 18 del 2024, ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli enti locali delle regioni interessate, disponendo una spesa complessiva di 20.518.318,40 euro a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva pari a 22.876.000 euro, con un residuo pari a 2.357.681,60 euro.
  Sottolinea che alla data di adozione del decreto-legge in esame, risultavano effettivamente assunte solo 106 unità di personalePag. 149 e, pertanto, al fine di sfruttare interamente i ventiquattro mesi di durata del contratto originariamente previsti per tutte le 250 unità di personale, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse a ciò necessarie, già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024, tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre le risorse residue sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime annualità al fine di consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità di personale prevista dalla novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).
  Fa presente, ancora, che l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, che reca una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e una dotazione annua di 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per un importo complessivamente pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, non pregiudica la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando gli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, dal momento che non è stato ancora emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziate e queste ultime sono, pertanto, integralmente disponibili.
  Rileva, poi, che con riferimento alle medesime risorse il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, ha già avviato, comunque, una prima indagine presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano una capienza residua sufficiente a far fronte agli utilizzi del fondo previsti dal presente provvedimento.
  Evidenzia, inoltre, che l'ipotesi di un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prevista dall'articolo 20-novies.1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, come eventualità che potrà conseguire a una riforma organica della normativa in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che potrà realizzarsi attraverso una estensione delle finalità del predetto fondo, che potrà essere integrato anche con le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi di mitigazione del rischio.
  Fa presente, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede l'estensione dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 anche ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, è stata determinata ipotizzando una platea di beneficiari composta di 32 aziende e circa 25.000 lavoratori.
  Sottolinea, inoltre, che la quantificazione delle risorse destinate ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è stata determinata sulla base di una stima, effettuata a seguito di sopralluoghi speditivi, di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei, considerando un contributo massimo di euro 450 al metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 al metro quadrato per edifici con danni severi, fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel limite della spesa autorizzata dal predetto articolo 12, comma 1.
  Rappresenta, poi, che l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del versamentoPag. 150 all'entrata del bilancio dello Stato di risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e precedenti, con conseguente soppressione delle disposizioni che autorizzavano le relative spese, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento, non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Conferma, inoltre, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa presente, infine, che i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferiti all'articolo 13-bis, indicano gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il testo del disegno di legge C. 2482, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 6, comma 2, e dal loro utilizzo non deriva pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    il piano di comunicazione di cui all'articolo 20-quater, comma 3-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, sarà attuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, che costituisce limite massimo di spesa e il cui importo è adeguato a far fronte alle spese che si prevede di sostenere;

    agli oneri derivanti dal rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione dall'IMU degli immobili distrutti o sgomberati, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, siti nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, si provvederà nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma;

    in particolare, al fine di determinare l'ammontare del predetto limite di spesa, si è considerato che il numero di abitazioni situate nei territori delle predette regioni e interessate dalla misura è pari a 653, mentre la riduzione del gettito è stata determinata sulla base dell'assunto prudenziale che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge Pag. 151n. 190 del 2014, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli utilizzi previsti, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1-ter, dall'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 20-novies.2, comma 4, e dall'articolo 13-bis del provvedimento in esame, senza pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    con riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere h) e i), il Commissario straordinario pro-tempore, in attuazione del comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, con l'ordinanza n. 18 del 2024, ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli enti locali delle regioni interessate, disponendo una spesa complessiva di 20.518.318,40 euro a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva pari a 22.876.000 euro, con un residuo pari a 2.357.681,60 euro;

    alla data di adozione del decreto-legge in esame, risultavano effettivamente assunte solo 106 unità di personale e, pertanto, al fine di sfruttare interamente i ventiquattro mesi di durata del contratto originariamente previsti per tutte le 250 unità di personale, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse a ciò necessarie, già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024, tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre le risorse residue sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime annualità al fine di consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità di personale prevista dalla novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i);

    l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, che reca una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e una dotazione annua di 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per un importo complessivamente pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, non pregiudica la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando gli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, dal momento che non è stato ancora emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziate e queste ultime sono, pertanto, integralmente disponibili;

    con riferimento alle medesime risorse il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, ha già avviato, comunque, una prima indagine presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano una capienza residua sufficiente a far fronte agli utilizzi del fondo previsti dal presente provvedimento;

    l'ipotesi di un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prevista dall'articolo 20-novies.1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, come eventualità che potrà conseguire a una riforma organica della normativa in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che potrà realizzarsi attraverso una estensione delle finalità del predetto fondo, che potrà essere integrato anche con le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi di mitigazione del rischio;

Pag. 152

    la quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede l'estensione dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 anche ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, è stata determinata ipotizzando una platea di beneficiari composta di 32 aziende e circa 25.000 lavoratori;

    la quantificazione delle risorse destinate ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è stata determinata sulla base di una stima, effettuata a seguito di sopralluoghi speditivi, di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei, considerando un contributo massimo di euro 450 al metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 al metro quadrato per edifici con danni severi, fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel limite della spesa autorizzata dal predetto articolo 12, comma 1;

    l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e precedenti, con conseguente soppressione delle disposizioni che autorizzavano le relative spese, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento, non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

    il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

    i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferiti all'articolo 13-bis, indicano gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnale le seguenti:

   gli identici Simiani 6.6 e Del Barba 6.7, che prevedono che il commissario straordinario, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, sia autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, alle unità lavorative a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti locali, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Al riguardo, rileva che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4 del medesimo decreto-legge,Pag. 153 che tuttavia, sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, non appaiono sufficienti alla copertura finanziaria dei predetti oneri, che peraltro sono quantificati esclusivamente con riferimento all'anno 2025;

   gli identici Morfino 6.4 e Simiani 6.5, che, nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzano gli enti locali a prorogare i contratti di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti, e ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente. Viene quindi modificato il comma 8-ter del medesimo articolo 20-septies, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera i), del provvedimento in esame, al fine di prevedere che l'incremento del contingente di personale ivi previsto sia effettuato fino a un massimo di cento unità, anziché di venticinque unità, sempre a valere sulle risorse residue di cui al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023. Sul punto, fa presente che le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria e che, fermo restando che gli effetti finanziari recati dalle proposte emendative per gli anni 2026 e 2027 andrebbero comunque compensati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, le risorse residue di cui al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023 non appaiono sufficienti alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da un ulteriore incremento del contingente di personale di settantacinque unità;

   Morfino 6.8, Bonelli 6.10 e Simiani 6.9, che, nell'autorizzare le regioni e gli enti locali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Ascari 7.1, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 7, sopprime il vincolo del limite delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, ivi previsto per le attività di riparazione, ripristino o ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie. Al riguardo, rileva che la proposta appare quindi suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Caso 11.1, che modifica l'articolo 11 del provvedimento in esame al fine di prevedere, fra l'altro, che il termine del periodo di sospensione dei termini tributari e contributivi ivi previsto sia differito dal 31 agosto 2025 al 13 marzo 2026. Al riguardo, rileva che la proposta, facendo venire meno il carattere infrannuale della sospensione prevista, determina oneri, in termini di minori entrate fiscali e contributive, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Simiani 11.10, che modifica il comma 8 dell'articolo 11 del provvedimento in esame al fine di prevedere che la ripresa dei versamenti sospesi, anziché avvenire in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, avvenga in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 10 dicembre 2025. Fa presente, al riguardo, che la proposta, nel differire parte dei versamenti all'anno 2026, è suscettibile di determinare, con riferimento all'anno 2025, oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;

   Caso 11.02, che prevede, per i comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, Pag. 154del decreto-legge n. 140 del 2023, il riconoscimento di un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, nonché la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie in favore di imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. Al riguardo, evidenzia che la proposta prevede, a tal fine, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

   Caso 12.1, che nel prevedere, in primo luogo, che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025, prevede, inoltre che la dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 12 sia incrementata a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede altresì l'applicabilità, ai beneficiari del citato contributo, dei benefici, anche fiscali, di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento agli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa medesima, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ai sensi del comma 5. In proposito, rileva che il comma 5 dell'articolo 12, nell'abrogare l'articolo 1, comma 124, della legge n. 147 del 2013, sopprime un'assegnazione di risorse pari a complessivi 50 milioni di euro, a fronte di oneri quantificati dalla proposta emendativa in complessivi 90 milioni di euro;

   Simiani 12.5, che prevede che la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame sia incrementata a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

   Caso 12.12, che incrementa da 20 a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, finalizzata a favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

   Caso 12.14, che incrementa da 15 a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, finalizzata a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024, verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica nella zona dei Campi Flegrei, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

   Caso 12.01, 12.02 e 12.03, che prevedono che, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni della regione Campania interessati dai fenomeni bradisismici che ricadono nella zona rossa come delimitata nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nonché nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo Pag. 1552, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023 e nella «zona d'intervento ristretta» all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia estesa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, prevedendo, altresì, che, per i medesimi interventi, non trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del decreto-legge n. 11 del 2023. In proposito, osserva che le proposte emendative in commento appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Gadda 12.09, che prevede che, al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni che ricadono nel territorio dei Campi Flegrei, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, siano assegnati ai Comuni ricadenti nell'area contributi finanziari complessivamente pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, intervenendo, pertanto, su un esercizio finanziario già concluso;

   Gadda 12.010, che prevede, al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio dei Campi Flegrei, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, la sospensione dei mutui concessi in favore di soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, subordinatamente alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare siano stati sgomberati dall'abitazione principale per inagibilità ed escludendo la sospensione del pagamento per alcune categorie di mutui espressamente individuate. Rileva, al riguardo, che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, la proposta emendativa provvede a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, intervenendo, in tal modo, su un esercizio finanziario già concluso;

   Caso 13-bis.010, che prevede che, per l'anno 2025, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei possano fruire di ulteriori dieci ore di permesso retribuito, stabilendo in particolare che, in tal caso, il datore di lavoro privato domandi il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre le amministrazioni pubbliche provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sia previsto in tal senso un obbligo di sostituzione ai sensi della normativa vigente. Evidenzia, a tal riguardo, che la proposta, tuttavia, non provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   gli identici Simiani 13-ter.02 e Bonelli 13-ter.03, che prevedono che le misure di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto-legge – che concernono, rispettivamente, la sospensione di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, il riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e di contributi per l'autonoma sistemazione nei territori interessati dagli eventi bradisismici del 2024 e 2025 – si applichino anche al verificarsi di eventuali eventi sismici futuri che avessero luogo nella medesima area dei Campi Flegrei, qualora producano effetti analoghi a quelli prodotti dagli eventi già considerati dalle predette norme. In tale quadro, rappresenta come le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, anche considerando che, a fronte della prospettata applicazione in via strutturale delle predette misure, esse non intervengono sulle correlate autorizzazioniPag. 156 di spesa, il cui profilo temporale è circoscritto, in ogni caso, a non oltre l'anno 2027.

  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   gli identici Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, che prevedono l'applicazione delle disposizioni normative, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto, anche alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 17 settembre 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di estendere l'ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali che la predetta disciplina ha destinato alle attività di ricostruzione, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Ascari 1.5, che prevede l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di ridurre il fondo individuato ai fini della copertura finanziaria della proposta emendativa, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo;

   Ascari 2.6, che prevede il riconoscimento di un contributo forfettario per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, entro il limite massimo di 80 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, rispetto alle quali non sono peraltro indicate le modalità attuative;

   gli identici Simiani 5.3 e Santillo 5.4, che prevedono, nell'ambito delle misure già disposte, ai sensi dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di ricostruzione privata, una ulteriore tipologia di interventi che può beneficiare dei contributi ivi previsti, relativa alle spese funzionali al recupero e al riuso degli edifici esistenti, per la destinazione, residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia danneggiato in modo grave o reiterato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un'ulteriore categoria di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-Pag. 157quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

   Ascari 5.5, che prevede, nell'ambito delle misure già disposte in materia di ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, ulteriori tipologie di interventi che possono beneficiare dei contributi ivi previsti, relative ai danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al sopracitato decreto-legge 61 del 2023, nonché ai danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori categorie di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

   Caramiello 5.6, che prevede, nell'ambito delle misure già disposte in materia di ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, una ulteriore tipologia di interventi che può beneficiare dei contributi ivi previsti, relativa ai danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un'ulteriore categoria di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

   L'Abbate 5.11, che prevede espressamente che tra i beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, previsti ai sensi dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, siano inclusi anche i proprietari di terreni interessati da fenomeni franosi connessi agli eventi alluvionali. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di estendere la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

   gli identici Simiani 5.14 e Del Barba 5.15, che prevedono che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, nonché per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai danni subiti per gli eventi atmosferici di cui agli atti sopracitati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al riguardo, fa presente che è necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione delle proposte emendative e, in particolare, in merito alla possibilità che l'esonero ivi previsto possa essere qualificato nei termini di rinuncia a maggior gettito, nonché alla possibilità che la previsione possa dare titolo alla restituzione di somme eventualmente già corrisposte all'erario;

   Simiani 5.16 e Del Barba 5.17, che prevedono che la concessione da parte del Commissario straordinario dei contributi forfettari per danni ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, avvenga, ai sensi del comma Pag. 1586-ter dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, a valere sulla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 700 milioni di euro, riconosciuta dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023, in favore dei soggetti che erogano finanziamenti agevolati in favore di beneficiari di contributi per la ricostruzione. Rappresenta che le proposte emendative prevedono, altresì, l'incremento dei limiti massimi stabiliti dal comma 6-quater ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario, stabilendo, altresì, che ai maggiori oneri si provveda prioritariamente nei limiti di 700 milioni di euro previsti per il credito di imposta e comunque nei limiti delle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del sopracitato decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, fa presente la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative e alla congruità della copertura finanziaria prevista, che sembra fare riferimento in prima battuta al limite massimo della garanzia dello Stato che può essere concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio dei credito ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023 e, in ogni caso, ai limiti delle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023;

   Ascari 6.3, che prevede che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 n. 61 del 2023, che abbiano subito danni per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Rileva che viene, altresì, prevista la verifica da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del medesimo decreto, in merito all'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto dei suddetti eventi atmosferici, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, in particolare, in merito alla possibilità che l'esonero ivi previsto possa essere qualificato nei termini di rinuncia a maggior gettito, nonché alla possibilità che la previsione possa dare titolo alla restituzione di somme eventualmente già corrisposte all'erario;

   Curti 6.11, che autorizza gli enti locali compresi nei territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 30 unità di personale. Evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta in esame, valutati in 880.000 euro per l'anno 2025 e 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

   L'Abbate 7.3, che modifica il comma 1, lettera a-bis), numero 3) dell'articolo 7 del provvedimento in esame, al fine di ampliare le tipologie di strutture e opere beneficiarie del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023. Sottolinea che la proposta reca, altresì, l'introduzione di due ulteriori commi al citato articolo 20-octies al fine di prevederePag. 159 che, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, siano ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile. Rileva che a tali finalità si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli interventi previsti dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Vaccari 9.6, che estende, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate, di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad alcuni territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, prevedendo che le stesse trovino applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Evidenzia che ai relativi oneri, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità in ciascun esercizio e che il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   Vaccari 9.7, che prevede l'assegnazione, alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, di contributi nella misura del cento per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Sottolinea che ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 115 del 2022. Al riguardo, rappresenta che è necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma che il Fondo utilizzato rechi le necessarie disponibilità in ciascun esercizio senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   Fossi 9.8, che integra, con alcuni interventi nella regione Toscana, l'Allegato 1 al decreto-legge n. 39 del 2023 cui sono destinate le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della medesima legge, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2023. Al riguardo, fa presente che è necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli interventi previsti dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Caso 12.2, che, nel prevedere che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del Pag. 160decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici del 13 maggio 2025, prevede, tra l'altro che alla dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore di nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 6 del citato articolo 12, nonché nel limite di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa. Ritiene necessario, altresì, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura della proposta emendativa con riferimento a ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Bonelli 12.3 e Simiani 12.15, che, prevedendo che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici del 13 maggio 2025, prevedono, tra l'altro: che il citato contributo spetti anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza anche degli eventi sismici del 13 maggio 2025; l'applicabilità, ai beneficiari del citato contributo, dei benefici, anche fiscali, delle disposizioni dell'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento anche agli eventi sismici del 13 maggio 2025; che i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 12 siano definiti dal decreto adottato ai sensi del comma 8, dell'articolo 9-novies, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 maggio 2025. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 12, comma 1;

   Caso 12.4, che prevede che la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 12 del decreto-legge, sia di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse di cui al comma 6 del citato articolo 12 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché per i residui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 12.04, che prevede l'istituzione, ai sensi della legge n. 296 del 2006, di una zona franca urbana nella «zona di interventoPag. 161» dei Campi Flegrei come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023. In particolare, si prevede che le imprese e i professionisti aventi la sede principale o una sede operativa all'interno della citata zona franca e che abbiano subito, a cagione della crisi bradisismica in atto, una riduzione del fatturato in una determinata misura rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, possano beneficiare di talune agevolazioni, concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e per i due anni successivi. La proposta prevede, altresì, che le citate esenzioni spettino anche alle imprese e ai professionisti che intraprendano una nuova iniziativa economica, entro il 31 dicembre 2025, all'interno della predetta zona franca. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2024. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, altresì, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 12.05, che prevede che ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possano ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di dodici mesi, fruibili nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del decreto-legge e il 30 dicembre 2026, in deroga agli articoli 4, 5, 12, e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. La proposta emendativa provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, altresì, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 12.06, che riconosce ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del decreto-legge in esame e il 30 giugno 2026, comunque nel limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Evidenzia che ai relativi oneri la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, altresì,Pag. 162 che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 12.07, che prevede, al fine di fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, 13 e 15 marzo 2025 e 13 maggio 2025, che il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli predispongano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali. Fa presente che si prevede, altresì, che alla realizzazione dei citati piani si provveda nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, e che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Evidenzia che la proposta prevede, infine, che, per la realizzazione dei predetti piani, le strutture periferiche del Ministero della cultura competenti per territorio possano avvalersi dell'opera di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione dei fondi a tal fine impiegati non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei fondi medesimi;

   Gadda 12.012, che prevede che, al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, sia riconosciuto al comune di Pozzuoli, per l'anno 2025, un contributo di 10 milioni di euro, al cui trasferimento si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta emendativa in commento. Rileva che ai relativi oneri, pari 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 13.1, che prevede che la Regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, possa assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nonché entro la data del 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi Pag. 163sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Rappresenta che la proposta prevede, inoltre, che il predetto contributo spetti, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nonché alla data del 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Evidenzia che si prevede, ancora, che detti contributi, in ogni caso, non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 e oltre il 31 dicembre 2027 in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi successivi alla data del 13 marzo 2025. Rileva che ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, è incrementato, in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, il limite massimo di risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile utilizzabili con finalità di copertura. Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Bonelli 13.2 e Simiani 13.3, che estendono la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, nel periodo tra il 30 aprile e il 30 giugno 2025. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento;

   Caso 13.4, che estende il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità anche agli eventi sismici verificatisi il 13 maggio 2025 nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi maggiori oneri, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Evidenzia che la proposta reca, altresì, un'ulteriore copertura finanziaria dei medesimi oneri, provvedendo ad essi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel segnalare che la copertura finanziaria della proposta emendativa non appare correttamente formulata, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dei relativi oneri e della conseguente copertura finanziaria;

   gli identici Bonelli 13.5 e Simiani 13.6, che estendono la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del 13 maggio 2025 nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento;

   Caso 13.7, che estende la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma Pag. 164sistemazione di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli eventi sismici del marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, nel periodo tra il 30 aprile e il 30 giugno 2025. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento;

   gli identici Caso 13.8 e Simiani 13.9, che incrementano di 3.453.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 lo stanziamento previsto dall'articolo 9-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come modificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, destinato al riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata, a seguito di eventi bradisismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei nel mese di marzo 2025, ponendo la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 13-bis.03, che prevede lo stanziamento ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'attuazione dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata prevista nell'ambito del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Sergio Costa 13-bis.04, che reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare, nell'ambito del piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative avviate o da avviare nell'area dei Campi Flegrei, allo svolgimento di specifiche iniziative e attività esercitative dedicate agli istituti scolastici e finalizzate alla prevenzione e gestione del panico negli scenari di rischio. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

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   Bonelli 13-bis.05, che estende da ventiquattro a quarantotto mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle unità di personale il cui reclutamento nei comuni dell'area dei Campi Flegrei è stato disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, e contestualmente autorizza una spesa aggiuntiva di 2.333.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ferma restando la copertura finanziaria dei predetti oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Caso 13.bis.06, che estende da ventiquattro a trentasei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle unità di personale il cui reclutamento nei comuni dell'area dei Campi Flegrei è stato disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, consentendo di destinare tali assunzioni anche alla polizia municipale, e contestualmente autorizza una spesa aggiuntiva di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Rileva che la proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità in primo luogo di acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per tutte le annualità interessate, nonché che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Caso 13-bis.08 e 13-bis.09, che istituiscono un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare alle scuole di ogni ordine e grado ubicate, rispettivamente, nella «zona rossa» e nella «zona di intervento» dell'area dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per tutte le annualità interessate, nonché assicuri che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Caso 13-bis.013, che è volta ad escludere dal contributo alla finanza pubblica posto a carico degli enti territoriali dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023 gli enti locali compresi nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fermo restando che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, evidenzia in ogni caso l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

   Caso 13-bis.014, che prevede che, nei territori dei comuni di Monte di Procida e Quarto, la città metropolitana di Napoli Pag. 166coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico in relazione al reclutamento di personale a tempo determinato, all'acquisizione di materiali, mezzi e risorse strumentali necessari alle attività di protezione civile nonché all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, autorizzando al riguardo la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 13-bis.015 e 13-bis.016, che prevedono l'istituzione di un Fondo con una dotazione, rispettivamente, di 25 milioni di euro e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici e a interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei territori dei comuni di Monte di Procida e di Quarto, nel caso dell'articolo aggiuntivo 13-bis.015, e del solo comune di Monte di Procida, nel caso dell'articolo aggiuntivo 13-bis.016, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 13-bis.017, che autorizza l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad assumere quattro nuove unità di personale a tempo indeterminato, a tal fine autorizzando la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2026, nonché reca un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al predetto Istituto per l'acquisto di nuova strumentazione, provvedendo al complesso dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rappresenta la necessità in primo luogo di acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Sergio Costa 13-bis.018, che è volta a estendere l'applicazione delle misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, previste per la cosiddettaPag. 167 «zona di intervento» dal decreto-legge n. 140 del 2023, al patrimonio edilizio, anche privato, localizzato nei quartieri di Fuorigrotta e Pianura della città metropolitana di Napoli, allo scopo autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Simiani 13-ter.01, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico, da destinare alla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento per l'anno in corso le necessarie disponibilità, evidenzia nondimeno la necessità che il Governo confermi che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Bonelli 13-ter.05, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi, da un lato, l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e, dall'altro, che da tale utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Simiani 15-bis.1, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, che ha riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico con riferimento al sisma verificatosi nella regione Abruzzo nel 2009, anche ai comuni abruzzesi interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati di cui al decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente proposta emendativa possa comunque darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in via preliminare, reitera al Governo la richiesta, già Pag. 168espressa da parlamentari dei gruppi di opposizione nel corso di precedenti sedute, di rendere edotti i deputati dei predetti gruppi delle disponibilità finanziarie residue dei principali fondi utilizzati con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti da proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, anche al fine di porre questi nelle condizioni informative più adeguate al perfezionamento della tecnica redazionale delle disposizioni finanziarie nell'ambito delle proposte emendative che saranno presentate in futuro.
  Intervenendo, poi, sugli identici emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, rappresenta che gli stessi intendono estendere l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, disciplinanti il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, anche alle attività di ricostruzione negli stessi territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza.
  Pur affermando, quindi, di comprendere le ragioni politiche sottese al parere contrario espresso dal Governo in relazione ai predetti emendamenti, si interroga in ordine alla effettiva sussistenza di problematicità di carattere finanziario riguardo alle medesime proposte emendative, con particolare riferimento all'estensione dell'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nelle contabilità speciali.
  Intervenendo, poi, sull'emendamento Ascari 1.5, fa presente che il medesimo prevede l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui al citato decreto-legge n. 61 del 2023, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Si interroga, in proposito, se la riduzione del predetto Fondo, nei predetti termini, sia effettivamente suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente per l'annualità in corso e, a tal riguardo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se le disponibilità economiche del predetto Fondo siano già state effettivamente impegnate dal Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta ai rilievi e alle richieste formulati dal deputato Ubaldo Pagano, rappresenta che, con riferimento agli identici emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, il parere contrario espresso dal Governo rinviene la propria giustificazione nella circostanza che essi ampliano, a risorse finanziarie invariate, la platea dei beneficiari della citata disposizione normativa, la quale era stata concepita, invece, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un determinato e ristretto numero di beneficiari.
  Evidenzia, pertanto, che dall'approvazione dei citati emendamenti deriverebbe un pregiudizio, stante l'invarianza delle risorse e l'aumento della platea dei beneficiari, per coloro che furono originariamente individuati quali beneficiari esclusivi.
  Con riferimento, invece, all'emendamento Ascari 1.5, rileva che, in relazione all'anno in corso, in base all'istruttoria svolta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie ascrivibili al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al decreto-legge n. 50 del 2022 risultano impegnate, per cui il parere contrario reso sull'emendamento in commento rinviene la propria giustificazione nel fatto che esso è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo.
  Per quanto attiene alle effettive disponibilità del Fondo oggetto di utilizzo, nel rappresentare di non essere allo stato in possesso dei dati richiesti, si riserva di fornire indicazioni più puntuali, ove si renda necessario.

Pag. 169

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario per i chiarimenti forniti e nel rinnovare la propria fiducia nell'operato degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che è compito della relazione tecnica, redatta dai preposti uffici del predetto Ministero, verificare che, a parità di risorse stanziate, non sia pregiudicata la platea dei beneficiari originariamente prevista dal decreto-legge n. 61 del 2023, facendo presente, altresì, che la formulazione degli emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2 tiene conto anche delle economie generate negli anni precedenti in sede di applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge.
  Ribadisce, a tal proposito, la richiesta, già precedentemente espressa, che siano rese note le disponibilità residue dei principali Fondi utilizzati a copertura delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.5, 2.6, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.1, 7.3, 9.6, 9.7, 9.8, 11.1, 11.10, 11.02, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.12, 12.14, 12.15, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.09, 12.010, 12.012, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13-bis.03, 13-bis.04, 13-bis.05, 13-bis.06, 13-bis.08, 13-bis.09, 13-bis.010, 13-bis.013, 13-bis.014, 13-bis.015, 13-bis.016, 13-bis.017, 13-bis.018, 13-ter.01, 13-ter.02, 13-ter.03, 13-ter.05 e 15-bis.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.20.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 2 luglio 2025.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato 699-1059-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
C. 2416 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 25 giugno 2025, rappresenta, in primo luogo, che la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale Pag. 170per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'altro alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 284 del 2005.
  Fa presente, inoltre, che le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
  Segnala che le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10.
  Per quanto concerne le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo 5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, chiarisce che le stesse non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento.
  Fa presente, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consultiva, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-sexies, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferimento delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica.
  Rileva che gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'interoPag. 171 ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la predetta società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state considerate autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione.
  Con riferimento alla medesima disposizione, fa altresì presente che gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi.
  Per quanto attiene alle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, chiarisce che queste risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa.
  Precisa, ancora, che le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa.
  Sottolinea, peraltro, che le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, chiarisce che questo è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione.
  Evidenzia che il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024.
  Concorda, infine, con l'opportunità, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma 1, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2416, che dispone la conversione in legge del Pag. 172decreto-legge n. 73 del 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'altro alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 284 del 2005;

    le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

    le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10;

    le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo 5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento;

    le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consultiva, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-sexies, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferimentoPag. 173 delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica;

    gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'intero ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state considerate autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione;

    con riferimento alla medesima disposizione, gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi;

    le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

    le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

    le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    il contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione;

    il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024;

   rilevata l'opportunità, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma Pag. 1741, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia come, già dalla lunghezza del titolo del provvedimento, si evinca in modo evidente come le disposizioni recate dal decreto-legge in esame si caratterizzino per una elevata eterogeneità, tale da prefigurare un contrasto del presente provvedimento con i requisiti stabiliti per i contenuti di tale fonte normativa dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone, tra l'altro, che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede chiarimenti alla relatrice e al rappresentante del Governo in merito all'osservazione, contenuta nella proposta di parere, con cui si richiede alle Commissioni di merito di chiarire la natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, che integrano la normativa sull'aggiornamento annuale dei canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, domandando se non sia più opportuno intervenire, invece, con un'apposita condizione volta a riformulare le medesime disposizioni nei termini di una novella del sopracitato articolo 04, comma 1, come peraltro prospettato all'interno della documentazione sul provvedimento in esame predisposta dai competenti uffici della Camera e del Senato.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere a quanto rilevato dal deputato Ubaldo Pagano, chiarisce che, formulando la suddetta disposizione nei termini di una norma di interpretazione autentica, piuttosto che come una vera e propria novella alla normativa originaria, si intende conferire carattere retroattivo all'intervento normativo di cui trattasi, al fine di prevenire la possibile proliferazione di un contenzioso in materia, avviato da parte di titolari di concessioni demaniali marittime che adiscano l'Autorità giudiziaria al fine di chiedere la revisione del canone annuo relativo alle predette concessioni.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ribadire le perplessità testé rappresentate in merito alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, rammenta che tale disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi del summenzionato articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica, dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
  Al riguardo, fa presente che il suddetto aggiornamento annuale è effettuato, ai sensi del sopracitato articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, sulla base della media fra gli indici ISTAT per i prezzi Pag. 175al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso.
  Evidenzia, pertanto, come, atteso che l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso non è più diffuso dall'ISTAT dal 1° gennaio 1998, sarebbe, quindi, opportuno che la disciplina di cui trattasi fosse oggetto di una modifica puntuale, volta ad aggiornare il riferimento a tale indice sostituendolo con quello relativo all'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come, ai fini di una riformulazione della proposta di parere, che reputa necessaria, anche nell'ottica di prevenzione di futuri contenziosi in materia, sia opportuno richiamarsi al contenuto della relazione illustrativa e della relazione tecnica allegate al provvedimento in esame, da cui si evince che l'obiettivo dell'intervento normativo in discussione è legato all'esigenza di garantire l'applicazione, con valore ex tunc, dell'indice sopracitato ai fini del calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sottolineando, peraltro, come le suddette relazioni facciano espresso riferimento alla natura di interpretazione autentica della predetta disposizione, proprio nell'ottica di prevenzione di un contenzioso potenzialmente suscettibile di dar luogo a un grave danno per l'erario.
  Al riguardo, ritiene, pertanto, che la proposta di parere avanzata dalla relatrice sul provvedimento in esame andrebbe modificata nel senso di inserire nel parere favorevole non un'osservazione ma una condizione, che chieda di riformulare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, al fine di esplicitarne il carattere di norma di interpretazione autentica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti in merito alle questioni emerse nel corso del dibattito.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

  Il sottosegretario Federico FRENI, alla luce di ulteriori approfondimenti, concorda con l'esigenza, rappresentata dalla deputata Guerra, di precisare espressamente, attraverso una condizione riferita alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, e al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce dei profili emersi nel corso della discussione odierna, modifica la propria proposta di parere sul provvedimento in esame nei termini di seguito riportati:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2416, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'altroPag. 176 alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 284 del 2005;

    le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

    le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10;

    le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo 5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento;

    le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consultiva, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-sexies, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferimento delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica;

    gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'intero ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state consideratePag. 177 autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione;

    con riferimento alla medesima disposizione, gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi;

    le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

    le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

    le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    il contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione;

    il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024;

   rilevata l'esigenza, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma 1, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso,Pag. 178 in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere sul provvedimento in esame, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Atto n. 275.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21.
  Segnala, in particolare, che quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
  Rileva che con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
  A tal proposito, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, e, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Pag. 179
  Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento e considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 luglio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.