SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.
C. 1609 Zinzi.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Giorgia LATINI, presidente, poiché l'onorevole Cangiano, relatore per la VII Commissione, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, invita l'onorevole Giaccone, relatore per la XI Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore per la XI Commissione, nel rilevare che il provvedimento è composto da 5 articoli, riferisce che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tutte accomunate dalla finalità di valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca.
In particolare, le lettere a) e b) intervengono sull'articolo 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle pubbliche amministrazioni, inserendo un riferimento specifico al titolo di dottore di ricerca tra i requisiti che il personale in servizio deve possedere, in alternativa all'aver maturato un'esperienza di servizio di 5 anni, per rientrare nella quota di riserva per l'accesso alla dirigenza.
La lettera c) inserisce nell'articolo 29-bis il comma 1-bis, in base al quale, ai fini della mobilità intercompartimentale, la tabellaPag. 22 di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti per i diversi comparti deve essere approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali e deve tenere conto, tra l'altro, anche dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione.
La lettera d), incidendo sull'articolo 35, comma 3, che fissa, con le lettere da a) a e-ter), i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale, stabilisce che i componenti delle commissioni esaminatrici scelti tra i funzionari delle amministrazioni siano preferibilmente di elevata qualificazione.
La lettera e) interviene sul comma 5.2 del medesimo articolo 35, inserendo un riferimento specifico alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca tra gli elementi cui devono essere ispirate le linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli ivi disciplinate.
La lettera f) incide sull'articolo 35-quater, in materia di procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale, consentendo alle amministrazioni di qualificare taluni profili come «ad elevata specializzazione amministrativa e gestionale», oltreché tecnica, e prevedendo in tal caso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nella fase di valutazione dei titoli.
La lettera g) modifica l'articolo 52, includendo il titolo di dottore di ricerca tra gli elementi oggetto di valutazione in sede comparativa ai fini delle progressioni tra le aree (cosiddette progressioni verticali).
Osserva che l'articolo 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia aggiornato il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, al fine di prevedere che i punteggi da attribuire ai titoli siano coerenti con il valore degli stessi nonché con la durata e la complessità del percorso di formazione per il loro conseguimento. Ricorda che il regolamento citato, all'articolo 8, prevede che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e sulla base di criteri predeterminati, che per i titoli non possa essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e che il bando indichi i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
Rileva che l'articolo 3 modifica la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante l'Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ed in particolare l'articolo 5 di tale legge, che disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, inserendo tra coloro che prestano la loro opera nei percorsi formativi di tali istituti, in aggiunta ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, anche i dottori di ricerca.
Riferisce che l'articolo 4, composto di un solo comma, novella gli articoli 6, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.
In primo luogo, la lettera a) inserisce il nuovo comma 4-bis all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, il quale prevede che ai titolari dei contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca di cui all'articolo 24 della medesima legge, dopo il primo anno è attribuito il titolo di «professore a tempo determinato» per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo.
La lettera b) inserisce il comma 4-quater all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 (relativo alla chiamata dei professori universitari), il quale prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia (ex professori associati) alla chiamata di ricercatori di cui al citato articolo 24 della medesima legge, in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.
La lettera c) modifica in più parti, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (concernente i ricercatori a tempo determinato).
Il numero 1) della lettera c) integra il comma 1 dell'articolo 24, nel senso di prevedere che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca Pag. 23possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, del rispetto degli obblighi sussistenti in capo all'università, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, in materia di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, dei ricercatori già titolari di un contratto, ove abilitati. Si prevede che le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo non possono procedere all'assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni, e si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, il compito di stabilire le modalità per la verifica del rispetto di tali obblighi.
Il numero 2) della lettera c) inserisce i nuovi commi 1-ter e 1-quater al suddetto articolo 24 della legge n. 240 del 2010. In particolare, il nuovo comma 1-ter prevede che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca, in favore di candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 24 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Si tratta dei noti «ricercatori di tipo A» che, prima della citata riforma del 2022, si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 24, prevede che la quota di riserva istituita dal comma 1-ter è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1-bis, anch'essa pari ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti e riservata ai candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Il comma 1-quater specifica altresì che le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti previsti per entrambe le quote.
Il numero 3) della lettera c) modifica il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che reca i criteri sulla base dei quali le università dovranno disciplinare, con proprio regolamento, le procedure pubbliche di selezione tramite cui individuare i destinatari dei contratti per ricercatori a tempo determinato. Tra tali criteri, quello di cui alla lettera d) prevede che il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, e che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non possa bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare «in relazione al dipartimento interessato». Ora, la disposizione in commento modifica la disposizione appena descritta prevedendo che, ad essere bloccate per un triennio, siano tutte le procedure di selezione bandite dall'università relativamente al gruppo scientifico disciplinare interessato dalla procedura non andata a buon fine, anche se relative a dipartimenti diversi da quello direttamente procedente.
Il numero 4 della lettera c) modifica il comma 5 dell'articolo 24 della medesima legge n. 240 del 2010, anticipando di due anni, dalla conclusione del terzo alla conclusione del primo, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato, da parte dell'università, su istanza degli interessati, ove abilitati, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
Infine, rileva che l'articolo 5 dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario per periodi da valutare con il sistema contributivo. In particolare, la norma dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applichi l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo Pag. 24n. 184 del 1997 che, ai fini del riscatto dei corsi di studio universitario relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, prevede la facoltà di optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, ad un costo inferiore rispetto al meccanismo ordinario. Il suddetto meccanismo agevolato prevede che il contributo da versare sia pari, per ogni anno da riscattare, al minimale contributivo annuo vigente per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (pari per il 2025 a 18.555 euro) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 33 per cento.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che le Presidenze propongono di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i rappresentanti dei gruppi a far prevenire le segnalazioni dei soggetti da audire entro le ore 12 di venerdì 4 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.