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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2025
526.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 8 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 84/2025: disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge C. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
  In qualità di relatore, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 16 articoli.
  Rileva che l'articolo 1 introduce delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero. Per altro verso, ricomprende tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale. Stabilisce poi che le operazioni straordinarie concernenti l'esercizio associato di attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono fattispecie rilevante in termini di abuso del diritto.
  Evidenzia che l'articolo 2 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, in questo caso relative alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES. Nello Pag. 41specifico, la disciplina sui limiti di riportabilità delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze di ACE si estende ai conferimenti di azienda fiscalmente neutri fuori dal perimetro di gruppo. Inoltre, ferma restando la condizione di superamento del c.d. «test di vitalità», si introduce una semplificazione al criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali applicabile nei seguenti casi: trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni fuori dal perimetro di gruppo o modifica dell'attività principale; operazioni di fusione e scissione societaria, nonché di conferimento di azienda effettuate fuori dal perimetro di gruppo.
  Segnala poi che l'articolo 3 esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.
  L'articolo 4, comma 1, modifica il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fine del calcolo della tassazione effettiva (lettera a)); ridefinisce il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, al fine di evitare la complessità dei conteggi necessari al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione (lettera b)); corregge il riferimento legislativo per identificare correttamente la tipologia di interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina delle società estere controllate (lettera c)); consente la detrazione, in capo al socio, dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita alla società estera controllata sulla base del criterio di ripartizione (lettera d)). Il comma 2 precisa il periodo di imposta di decorrenza delle disposizioni del presente articolo.
  Fa quindi presente che l'articolo 5 interviene sui termini di presentazione, da parte del contribuente, della documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme concernenti il disallineamento da ibridi, documentazione richiesta per la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione in tale materia. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di riforma della fiscalità internazionale) si prevede che la predetta documentazione debba essere predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 (periodo in cui ricade l'approvazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2024, attuativo della disciplina sulla documentazione in parola).
  L'articolo 6 proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente secondo la disciplina ordinaria.
  L'articolo 7 detta disposizioni in tema di agevolazioni sulle accise, estendendo i benefici fiscali per il gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale, stabilendo che il programma pluriennale è esente da notifica preventiva in materia di aiuti di stato e demandando a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità.
  Segnala che l'articolo 8 reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della Comfort Letter della Commissione europea del 7 marzo 2025. Nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 9, al comma 1, al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabilePag. 42 agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Il comma 2 apporta delle modifiche alla legge di bilancio per il 2025: introducendo una disposizione di coordinamento (lettera a)); chiarendo che l'opzione affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti (lettera b)).
  L'articolo 10 prevede che il meccanismo speciale di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti tassativamente individuati, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta (c.d. split payment), non si applichi più alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti IVA, a decorrere dal 1° luglio 2025.
  L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, introdotte dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, di riforma delle accise. L'articolo 12 considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, specificando che tale previsione non rileva ai fini del concordato preventivo biennale.
  Fa presente che l'articolo 13 posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione dei versamenti inerenti alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), dell'IRAP e dell'IVA da parte dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e di altri soggetti (in particolare, coloro che adottano il regime forfetario). Conseguentemente, per l'anno 2025 i citati versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi alla suddetta data con applicazione della maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.
  L'articolo 14 statuisce che la disciplina concernente l'esenzione fiscale per le somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie delle imprese sociali o per l'incremento patrimoniale è efficace a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

Istituzione della Giornata nazionale del formatore.
C. 2051, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissioni VII, la proposta di legge C. 2051 recante istituzione della Giornata del formatore. Essa è stata assegnata alla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede redigente, il 28 febbraio 2024 ed è stata approvata il 18 settembre 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale della proposta di legge.
  In sostituzione del relatore, onorevole De Corato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva – rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazionePag. 43 predisposta dagli uffici – che il provvedimento si compone di 4 articoli.
  Fa presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Il comma 2 prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive. Rileva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge presentata al Senato (S. 925), la data è stata individuata nel mese di avvio dell'anno scolastico e della formazione professionale.
  Segnala quindi che l'articolo 2, composto da un unico comma, disciplina le iniziative connesse alla celebrazione della Giornata nazionale del formatore. In particolare, la norma in commento stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.
  L'articolo 3, composto anch'esso da un unico comma, disciplina la celebrazione della Giornata nazionale del formatore con particolare riferimento al sistema educativo di istruzione e di formazione. La norma infatti dispone che, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale, nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Con riguardo alla promozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate – di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori (articolo 2), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Segnala inoltre che, con riferimento alla promozione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, degli enti di formazione professionale e manageriale nonché degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nell'ambito della loro autonomia, di attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere (articolo 3), assume rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Fa presente a tale proposito che le iniziative previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 14.