SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta comincia alle 12.20.
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata, illustra il contenuto del provvedimento, a partire dal Capo I (Legge annuale di semplificazione), che reca gli articoli da 1 a 3.Pag. 4
Fa presente che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione. In tal senso, rileva che la previsione va a sostituire quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (cd. legge Bassanini 1) che, infatti, il comma 4 della disposizione in commento abroga. Al riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi, attraverso lo strumento giuridico della delegificazione delle norme di legge che disciplinavano i procedimenti amministrativi stessi. In estrema sintesi, il meccanismo ivi delineato prevedeva che annualmente il Governo individuasse un certo numero di procedimenti amministrativi da semplificare, le cui discipline legislative erano pertanto oggetto di delegificazione, autorizzandosi il Governo stesso all'emanazione di regolamenti ex articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Nell'adottare i regolamenti di delegificazione, il Governo doveva attenersi al rispetto dei princìpi e criteri indicati dallo stesso articolo 20, nonché dagli altri criteri e princìpi eventualmente determinati dalla legge di semplificazione annuale. L'articolo 1 della legge n. 229 del 2003 ha modificato l'impianto complessivo della legge annuale di semplificazione, attraverso una riscrittura dell'articolo 20 citato, che ne sposta l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione. Il comma 1 dell'articolo 20 attualmente vigente mantiene in capo al Governo l'obbligo di presentare al Parlamento con cadenza annuale un disegno di legge il cui oggetto e finalità sono così definiti: «per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali». Il comma 2 individua nei decreti legislativi e nei regolamenti governativi gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo. Il comma 3 reca i criteri ed i princìpi direttivi «generali», ai quali sono destinati ad affiancarsi quelli «specifici» per ciascuna materia oggetto di semplificazione e riassetto normativo, indicati dall'annuale legge di semplificazione. Il comma 5 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di riassetto normativo, prevedendo che essi siano adottati su proposta del ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il ministro per la funzione pubblica, con i ministri interessati e con il ministro dell'economia e delle finanze. È espressamente prevista la previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e, successivamente, delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. È altresì richiesto il parere del Consiglio di Stato.
Tornando al contenuto dell'articolo 1 del progetto di legge in esame, osserva che il comma 1 prevede che il disegno di legge annuale di semplificazione normativa sia adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia. Esso potrà conferire deleghe legislative nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sul disegno di legge dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata.
Il comma 1 individua anche come finalità del provvedimento «la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente». A tal fine il comma 2 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto delle eventuali «valutazioni di impatto della regolamentazionePag. 5» (cioè, per usare l'espressione prevista dalla normativa vigente, le «verifiche di impatto della regolamentazione») effettuate. È previsto anche, sempre al comma 2, che i medesimi ministri entro lo stesso termine svolgano consultazioni pubbliche con le categorie e i soggetti interessati.
Il comma 3 prevede, infine, che la legge annuale di semplificazione normativa indichi anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto sarà completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguabile, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 e la procedura di adozione dei decreti legislativi.
Più nel dettaglio, il comma 1, nell'individuare i principi e criteri direttivi generali di delega per la legge annuale di semplificazione, precisa che sono fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti «per le singole materie» che sembra debbano intendersi le specifiche materie che saranno affrontate nelle leggi annuali della semplificazione. In tal senso, la disposizione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 per la legge annuale di semplificazione. Il comma 1 precisa, inoltre, che le leggi annuali di semplificazione si atterranno ai principi e criteri direttivi generali indicati nella disposizione in esame ove questi non siano espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale.
Ritiene opportuno richiamare al riguardo la giurisprudenza costituzionale in materia di deleghe per il riordino normativo e la semplificazione. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha ricordato che in caso di deleghe di «riordino» è concesso al «legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante»; inoltre, con la sentenza n. 293 del 2010 (poi richiamata anche dalla sentenza n. 80 del 2012), la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto «la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti», «l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato».
Osserva che la disposizione in esame individua i seguenti principi e criteri direttivi generali:
riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e Pag. 6della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati; nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'attività di semplificazione dovrà anche risultare in armonia con i principi di risultato e di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.
In base al comma 2, relativo alla procedura per l'esercizio della delega, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti individuati dalle disposizioni di delega. Si prevede, inoltre, che: la legge annuale di semplificazione indichi i casi in cui sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata e i casi in cui invece si rende necessaria l'intesa; entro il termine di trenta giorni sia acquisito il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta «legge Bassanini 2»); gli schemi di decreto legislativo siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia da rendere entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Si prevede, infine, il meccanismo dello «scorrimento», per cui quando il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni precedenti il termine di scadenza per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.
Il comma 3 prevede la possibilità di adottare, con la medesima procedura ed entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, decreti legislativi integrativi e correttivi.
L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, individua le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Si tratta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari; semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.
Il Capo II (Misure volte al miglioramento della qualità della normazione) reca gli articoli da 4 a 11.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, che le leggi della Repubblica promuovano l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
Nella relazione illustrativa, il Governo collega la norma contenuta nel comma 1 al principio di equità intergenerazionale nell'ambitoPag. 7 della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché all'interesse delle future generazioni di cui all'articolo 9 della Costituzione.
Ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
Il comma 2, come modificato dal Senato, introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) quale strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.
Ai sensi del comma 3, come modificato dal Senato, la VIG degli atti normativi di cui al comma 2 dovrà essere effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 4, come modificato dal Senato, precisa che la VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi, restano fermi i criteri e le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3.
L'articolo 5, introdotto dal Senato con la finalità di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale nella produzione normativa ai sensi dell'articolo 4, al comma 1 costituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un osservatorio denominato «Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi».
Il comma 2 precisa che le funzioni dell'Osservatorio consistono nel monitoraggio, l'analisi, lo studio e la proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 (promozione dell'equità intergenerazionale).
Il comma 3 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio.
Il comma 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 6 – introdotto dal Senato – prevede che l'impatto di genere sia ricompreso tra i profili di indagine e valutazione dell'AIR e della VIR.
Nel dettaglio, l'articolo introduce il comma 6-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).
In particolare, per garantire l'applicazione del principio di uguaglianza di genere e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, la novella dispone che l'impatto di genere sia ricompreso tra gli elementi di indagine e valutazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
L'articolo 7 reca norme in materia di statistiche di genere, prevedendo, al comma 1, che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati partecipanti all'informazione statistica ufficiale, inserita nel Programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
Ai sensi del comma 2 spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata alle pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica Pag. 8funzionali alle politiche di contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.
L'articolo 8, introdotto dal Senato, reca una modifica all'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomini e donne di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, volta a prevedere, nell'ambito della norma che prevede la trasmissione ogni due anni alle Camere, da parte della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di una relazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, che la predetta relazione riguardi specificamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
L'articolo 9, modificato dal Senato, reca una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e del procedimento di produzione normativa e prevede l'emanazione di un regolamento unico, in cui confluiscano le disposizioni regolamentari vigenti in materia di produzione normativa.
In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
Il comma 2 rinvia ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e definisce i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
disciplina della produzione normativa secondo modalità digitali, in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
efficienza, speditezza e sicurezza del procedimento di formazione della normativa, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici (inclusa «l'apposizione di nastrini e sigilli»), salvi i casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;
individuazione e disciplina delle modalità di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina inerente alla pubblicazione digitale degli atti posta in capo al soggetto gestore della Gazzetta Ufficiale e del sito «Normattiva».
Il comma 3, per quanto concerne la procedura per l'esercizio della delega, rinvia all'articolo 2, comma 2, specificando peraltro che i decreti sono adottati anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, mentre il comma 5 prevede la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi e correttivi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con la stessa procedura.
Nel contempo, il comma 4 prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il quale deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta.
Il comma 6, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che gli organi costituzionali adeguino i propri ordinamenti ai principi dettati dall'articolo in esame, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi riconosciuti.
L'articolo 10 reca norme sull'adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali. Esso prevede, al comma 1, che, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, i regolamenti ministeriali possano essere adottati con modalità digitali, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste, e delle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.Pag. 9
Il comma 2 prevede la sottoscrizione con firma digitale dei predetti regolamenti, stabilendo che tale sottoscrizione integri e sostituisca l'apposizione di sigilli e nastrini e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli atti.
Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle modalità di conservazione e raccolta e il comma 4 prevede che con l'entrata in vigore di tale decreto acquistino efficacia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
L'articolo 11 reca, al comma 1, una delega al Governo in materia di semplificazione, riassetto e aggiornamento del codice dell'amministrazione digitale, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 rinvia ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e definisce i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
l'aggiornamento della disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni;
garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso e la disponibilità dei dati tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale (PDND) dati nonché per la generazione e conservazione dei documenti.
Il comma 3, per quanto concerne la procedura per l'esercizio della delega, rinvia all'articolo 2, comma 2, specificando peraltro che i decreti sono adottati previo parere della Conferenza unificata. In virtù del rinvio all'articolo 2, comma 3, si prevede la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.
Il Capo III (Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente) reca gli articoli da 14 a 21.
L'articolo 12 mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del suddetto Ministero, secondo una serie di specifici princìpi e criteri direttivi.
Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.
Il comma 3 prevede che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tra i princìpi e criteri direttivi indicati, richiamo il principio di cui alla lettera d), che richiede di semplificare la disciplina in materia di carte e libri di Pag. 10bordo. Ricordo come la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa ritenga ammissibile l'introduzione, nell'attuazione di tali deleghe, di soluzioni innovative soltanto nel caso in cui siano stabiliti «principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (sentenza n. 293 del 2010).
L'articolo 13, introdotto in Senato, al comma 1 reca una delega al Governo – da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – finalizzata a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio.
Il comma 2 dispone che i suddetti decreti legislativi attuativi vengano adottati, oltre che in base a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e sicurezza energetica, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e merito, del turismo, delle imprese e del made in Italy.
Il comma 3 richiede che l'adozione degli schemi dei decreti legislativi – che ai sensi del comma 4 devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei rispettivi pareri – avvenga a seguito di intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse modalità.
Il comma 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, provveda conseguentemente a modificare il regolamento per la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giungo 1949, n. 631, per garantirne la piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega, tramite l'adozione di uno o più decreti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Infine, il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 14, introdotto al Senato, al comma 1 delega il Governo ad adottare – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un decreto legislativo per la revisione organica del vigente Testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 – al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni intervenute in materia di dematerializzazione della tenuta e aggiornamento delle suddette liste e di integrazione delle stesse con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo sia tenuto ad osservare i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre a quelli specifici di seguito elencati:
ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative del diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal Testo unico, al fine di provvedere al loro coordinamento, aggiornamento e semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo. In proposito, ricordo che la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa ritiene ammissibile l'introduzione, nell'attuazione di tali deleghe,Pag. 11 di soluzioni innovative soltanto nel caso in cui siano stabiliti «principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (sentenza n. 293 del 2010);
revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza della integrazione delle stesse liste con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;
affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;
armonizzazione delle disposizioni concernenti la tutela dei dati personali.
Il comma 3 disciplina, richiamando le previsioni dell'articolo 2, comma 2, il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, che avviene anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.
Il comma 4 dispone infine che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
L'articolo 15, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi. Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, e il comma 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive. I commi 4 e 5 demandano poi al Governo, rispettivamente, l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle suddette materie.
L'articolo 16, nei commi da 1 a 3 – modificati dal Senato – recano una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri direttivi, in parte inseriti dal Senato. Segnala poi che il comma 4 prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia, senza tuttavia fare un riferimento specifico ad alcuna delle tipologie di regolamento governativo previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'articolo 17, inserito dal Senato, reca al comma 1 una disciplina di delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al riguardo, segnalo che la riformulazione operata dal Senato prevede, dunque, due discipline di delega legislativa distinte, in luogo di quella unitaria, prevista dal testo originario dell'articolo 16. In merito alla procedura di esercizio della delega, il comma 2 integra, con riferimento all'individuazione dei Ministri partecipanti – in fase di proposta o di concerto –, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e richiede, sullo schema o sugli schemi di decreto legislativo in oggetto, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il Pag. 12comma 3 prevede poi che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, possano essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, secondo le medesime procedure e in conformità agli stessi princìpi e criteri direttivi.
L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in Senato, contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra i quali:
valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile;
rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica;
consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile;
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile;
revisione del perimetro di intervento del Servizio nazionale della protezione civile e rafforzamento delle capacità;
valorizzazione delle funzioni delegate alle province;
potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali.
Introdotto dal Senato, l'articolo 19 reca una delega al Governo ad adottare – entro ventiquattro mesi – uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli Osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio, in materia di politiche per:
la famiglia, la natalità;
l'infanzia e l'adolescenza;
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
Nei successivi ventiquattro mesi, il Governo è delegato all'emanazione di disposizioni integrative e correttive. I principi e criteri direttivi della delega sono i seguenti:
razionalizzazione degli Osservatori, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance;
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli Osservatori;
riordino e revisione di procedure e adempimenti circa la programmazione e la valutazione degli effetti dei piani nazionali;
introduzione di modalità di coordinamento fra gli Osservatori, anche ai fini di maggiori interoperabilità e scambio di informazioni e dati.
L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici:
riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università;
Pag. 13riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore dell'attrattività del sistema universitario italiano;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario;
riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei;
riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.
Si prevede inoltre che con un regolamento ministeriale siano riuniti in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
L'articolo 21 delega il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi e nell'osservanza di specifici principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni generali in materia poste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si delega altresì al Governo anche l'emanazione di norme di coordinamento con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi decreti di attuazione.
Il Capo IV, composto dagli articoli 22 e 23, reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca le clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricordo che la disposizione richiamata prevede che tali autonomie possono essere attribuite alle Regioni ordinarie, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Ricordo altresì che le materie in merito alle quali possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono quelle oggetto di legislazione concorrente, nonché l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Il comma 1 dell'articolo 23 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo attuativi di deleghe contenute nel provvedimento siano corredati di relazione tecnica. Ove i medesimi schemi prevedano nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, i corrispondenti decreti legislativi dovranno essere emanati successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti gli stanziamenti necessari.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 9 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Audizione informale di Nicola Drago, presidente dell'associazione «Io Cambio ETS», e di Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di Studi Elettorali, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.