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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2025
529.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
C. 2500, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame interviene sul numero di consiglieri regionali e di componenti delle giunte regionali, modificando la norma di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, che ne stabilisce il numero massimo in relazione alla popolazione residente nella regione. Stante il sensibile Pag. 4calo demografico verificatosi negli ultimi anni, la norma intende consentire di mantenere lo stesso numero di consiglieri, nel caso il calo demografico sia di lieve entità, e di poter integrare il numero di componenti della Giunta per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti.
  Ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nell'ambito delle misure di risparmio e contenimento della spesa chieste alle regioni, determina, alla lettera a), il numero massimo di componenti dei consigli regionali in relazione alla popolazione residente, e, alla lettera b), il numero massimo di componenti della Giunta regionale, pari a un quinto del numero dei consiglieri, arrotondato all'unità superiore. Per quanto concerne il numero massimo di consiglieri, esso è attualmente così determinato, ai sensi del citato articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011: 20 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 1 milione; 30 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 2 milioni; 40 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 4 milioni; 50 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 6 milioni; 70 consiglieri per le regioni con popolazione fino a 8 milioni; 80 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 8 milioni. Dal computo del numero massimo dei consiglieri è escluso il Presidente della Giunta regionale. Il numero massimo di componenti della Giunta, come già accennato, è determinato in un quinto del numero dei consiglieri arrotondato all'unità superiore. I predetti limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo cui le autonomie speciali erano tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri di cui al comma 1, come condizione per l'applicazione dei principi di federalismo fiscale contenuti nell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 e delle previste misure premiali o sanzionatorie.
  Tornando al contenuto della proposta in esame, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiunge un periodo alla lettera a) del citato articolo 14, comma 1, prevedendo che il numero dei consiglieri è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alla soglia di riferimento.
  Riguardo al numero di assessori, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta di legge in esame aggiunge due periodi alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 14, al fine di consentire alle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti di aumentare a fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge. Nello specifico, il primo periodo stabilisce che il numero massimo di assessori può essere aumentato di due unità nelle regioni: con popolazione fino a 1 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 20); con popolazione fino a 2 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 30). Il secondo periodo, inserito alla lettera b), specifica che ai fini del calcolo del numero di assessori il Presidente della Giunta regionale è incluso nel numero dei componenti il Consiglio regionale. L'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame, in riferimento alle norme contenute nel comma 1, stabilisce che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nel rispetto della propria autonomia statutaria e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  L'articolo 1, comma 2, reca invece norme in materia di sottoscrizione delle liste elettorali, prevedendo l'esenzione dalla sottoscrizione delle liste dei candidati per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato in Parlamento. La disposizione mantiene comunque ferma la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere adottabile in attuazione del principio fondamentale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-ter), della Pag. 5legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, principio fondamentale che peraltro risulta identico al contenuto della norma in esame. La disposizione, dunque, mirerebbe ad estendere a tutte le regioni, anche a quelle che non abbiano recepito il predetto principio fondamentale, l'esenzione dalla sottoscrizione nei casi dalla stessa previsti, rendendo norma auto-applicativa il principio fondamentale medesimo.
  Segnala al riguardo che attualmente tutte le regioni ordinarie prevedono espressamente una deroga all'obbligo di sottoscrizione delle liste rappresentate in Parlamento ad eccezione di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria. Tuttavia, le leggi elettorali delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Toscana prevedono un generico rinvio alla normativa nazionale per quanto non espressamente previsto dalla legge elettorale regionale. La legge elettorale della regione Lombardia dispone invece che, solo per quanto non previsto dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 e dalle disposizioni della medesima legge regionale, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108 del 1968 e della legge n. 43 del 1995. Infine, per quel che riguarda la regione Umbria, nelle ultime elezioni regionali, all'interno delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, sono state esentate le liste rappresentate in Parlamento in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c-ter). Tale deroga era comunque già prevista dalla previgente legge prima di essere abrogata dall'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2015.
  L'articolo 2 della proposta di legge in esame abroga l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 che vieta il conferimento immediato di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali a coloro che hanno ricoperto cariche negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella regione o negli enti locali della medesima regione. In particolare, tale articolo 7, comma 1, di cui la disposizione in esame prevede l'abrogazione, vieta il conferimento di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale ai seguenti soggetti: – coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della regione che conferisce l'incarico; – coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni della stessa regione aventi la stessa popolazione (in deroga a tale disposizione, fino al 31 dicembre 2025, l'inconferibilità non si applica, ex articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024, ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la stessa popolazione, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19); – coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni della stessa regione aventi la stessa popolazione.
  Gli incarichi inconferibili sono i seguenti: incarichi amministrativi di vertice della regione; incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
  Rileva peraltro che, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, il decreto-legge n. 25 del 2025, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), ha specificato che non tutti gli incarichi afferenti a tale tipologia sono inconferibili, ma esclusivamente quelli relativi a due ben determinate categorie: gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia gli incarichi conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti Pag. 6alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, e che abbiano svolto determinate attività indicate dalla legge; gli incarichi di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ossia gli incarichi a contratto a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni stipulati dagli enti locali, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, se previsti dallo statuto.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, ha illustrato il provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
Emendamenti C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'emendamento 1.201 della II Commissione riferito alla proposta di legge C. 1074-A recante «Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse». Segnala come tale emendamento non presenti criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
Emendamenti C. 1447-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Pag. 7

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 1447-A recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Emendamenti C. 2384-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2384-A, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento consta di 17 articoli.
  L'articolo 1, ai commi da 1 a 3, dispone che l'assegnazione e l'uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 siano rilasciate a titolo gratuito e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo. Il comma 3 reca autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
  L'articolo 2 stanzia risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento dei Giochi di Milano-Cortina 2026.
  L'articolo 3, al comma 1, contiene un'autorizzazione di spesa a favore del Ministero della difesa pari ad euro 13.009.239, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Pag. 8Forze armate. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.
  L'articolo 4 stabilisce che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.
  L'articolo 5 prevede, al comma 1, la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
  Il Commissario, ai sensi del comma 2, è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
  I commi da 3 a 7 recano disposizioni finanziarie nonché quelle relative alla durata, ai poteri e al compenso del Commissario nonché all'autorizzazione all'apertura di una contabilità speciale e alla gestione delle controversie relative agli atti del Commissario.
  L'articolo 6 innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura generale dello sport presso il CONI.
  L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della America's Cup – Napoli 2027, sia affidata l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup. I commi 3 e 4 disciplinano le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della manifestazione. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziare.
  L'articolo 8, comma 2, destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata dal comma 1 in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività il Nuovo comitato organizzatore possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.
  L'articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito, ai sensi del comma 1, un Comitato per le finali ATP. Il comma 2 disciplina le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede, inoltre, al comma 3, che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione, e che gravi sugli stessi soggetti, ai sensi del comma 7, l'obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 prevede, inoltre, che per l'organizzazione dell'evento sportivo possa essere costituita una Commissione tecnica di gestione. I commi da 4 a 6 recano disposizioni finanziarie.
  L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste da sci in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa.
  L'articolo 11, costituito da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro Pag. 9sportivo. Una prima serie di modifiche, recate dalla lettera a) del comma 1, riguarda la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale – fino a 10 unità – operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene disposto che una delle due unità dirigenziali non generali che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.
  L'articolo 12, costituito da un unico comma, interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di munizioni da guerra. Essa ridefinisce le «munizioni da guerra» e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi ai fini dello smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo.
  L'articolo 13, comma 1, istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione, ai sensi del comma 2, di 1 milione di euro. Per le medesime finalità è attribuita altresì, ai sensi del comma 3, la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
  L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
  L'articolo 15, comma 1, è volto a includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-quater del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità, che sono pertanto equiparati, ai fini della tutela penale, a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e agli esercenti le professioni sanitarie. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la norma ha lo scopo di inserire all'interno del codice penale la disposizione già prevista, a legislazione vigente, dal comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, in ossequio al principio della riserva di codice di cui all'articolo 3-bis del codice penale.
  L'articolo 16 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto è pertanto in vigore dal 1° luglio 2025.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assumono altresì rilievo la competenza concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e quella esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  In questo contesto, rileva come il provvedimento già preveda alcune forme di Pag. 10coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

   l'articolo 7, comma 2, prevede che uno dei componenti del Comitato organizzatore dell'America's Cup – Napoli 2027 sia designato dal Comune di Napoli;

   l'articolo 9, comma 1, prevede che del Comitato per le Finali ATP facciano parte un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante e un rappresentante nominato dal Presidente della regione ospitante.

  Ciò premesso, segnala l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento alla procedura di nomina, disciplinata dall'articolo 5, comma 1, del Commissario straordinario per lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di un parere dei rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva «organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi della nomina di un Commissario chiamato a svolgere compiti pubblici), che appare prevalente, e delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (articolo. 117, quarto comma, della Costituzione; a partire dalla sentenza n. 222 del 2005, la Corte costituzionale ha ricondotto infatti a tale tipologia di competenza la materia).
  Segnala, altresì, l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali alla procedura di adozione, di cui all'articolo 5, comma 2, del programma degli interventi da realizzare per i richiamati giochi paralimpici, programma proposto dal Commissario straordinario; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi dell'intesa con i rappresentanti degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport di approvazione del programma degli interventi; ciò alla luce del coinvolgimento, nella norma, delle competenze legislative concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale.
  In proposito si ricorda che, in materia analoga, la sentenza n. 31 del 2024 della Corte costituzionale ha evidenziato come con l'intervento legislativo di cui all'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 relativo alla realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 lo Stato aveva posto in essere una chiamata in sussidiarietà rispetto alle competenze legislative coinvolte, quelle concorrenti in materia di ordinamento sportivo e di governo del territorio e quella residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale; si poneva quindi la necessità della leale collaborazione tra i livelli di governo territoriale coinvolti (Considerato in diritto 5). La Corte nel caso di specie ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla procedura di nomina – di cui al richiamato articolo 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 – del Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, procedura che comunque prevedeva il parere (anche se non l'intesa richiesta dai ricorrenti) del Presidente della regione Puglia e del Sindaco di Taranto; la Corte ha infatti argomentato che «la richiesta di un parere alla regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l'altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina» (Considerato in diritto 6.1). La Corte, nel contempo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione dell'articolo 33, comma 5-ter, del decreto-Pag. 11legge n. 13 del 2023 nella parte in cui non richiedeva l'acquisizione dell'intesa della regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione delle opere infrastrutturali; in proposito la Corte ha argomentato che «alla luce dei principi in materia di chiamata in sussidiarietà, infatti, non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell'esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della regione in una fase determinante come è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell'elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l'individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all'attrazione in sussidiarietà, è da escludere che si possa ritenere sufficiente l'acquisizione di un parere della regione, che questa Corte ha ritenuto adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà per funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica (sentenze n. 278 del 2010 e n. 285 del 2005). L'attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l'unico strumento adeguato è quello dell'intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e regione, nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo (sentenza n. 165 del 2011)» (Considerato in diritto 6.2).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.