SEDE CONSULTIVA
Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alberto Barachini.
La seduta comincia alle 13.40.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica l'esigenza di posticipare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, relativo all'esame di eventuali emendamenti riferiti al provvedimento C. 1074-A, recante modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, onde consentire il previo svolgimento della riunione del Comitato dei nove sul predetto provvedimento, convocata per le ore 13.45 della giornata odierna, al fine di poter valutare eventuali proposte emendative che dovessero essere presentate in quella sede.
La Commissione concorda.
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.
Pag. 17 Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
In proposito, segnala, preliminarmente, che tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo, ad eccezione degli emendamenti Merola 1.1 e Tabacci 1.7, sono volte a modificare o a introdurre princìpi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Ricorda, inoltre, che, ai fini di una valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative in esame, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 22 della richiamata legge n. 111 del 2023 individuano una pluralità di presidi procedurali e sostanziali volti ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla medesima legge, disponendo, in prima istanza, che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 della predetta legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevedendo, in subordine, un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali.
In base a tale meccanismo di copertura, disciplinato dall'articolo 22, comma 3, della medesima legge n. 111 del 2023, si prevedono, in primo luogo, modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe contenute nel citato provvedimento e, in secondo luogo, l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2023. Osserva che viene fatto, infine, rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ovvero alla compensazione di eventuali oneri con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi precedentemente trasmessi alle Camere.
Ciò premesso, nel richiamare le analoghe valutazioni compiute in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1038-A, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, rileva che le proposte emendative che incidono sui princìpi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 111 del 2023 non sembrano inficiare la complessiva cornice finanziaria delineata dalla predetta legge.
Osserva che, parimenti, anche le proposte emendative Merola 1.1 e Tabacci 1.7 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI, nel prendere atto delle considerazioni di carattere generale svolte dalla relatrice, segnala che da parte del Governo non vi sono rilievi da formulare sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa ad esso riferita.
Pag. 18 Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, è già stata esaminata in sede consultiva da questa Commissione, che, nella seduta del 12 febbraio 2025, ha espresso su di essa parere favorevole con quattro condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Rammenta, altresì, che le predette condizioni erano, in particolare, dirette a specificare il carattere facoltativo sia delle iniziative e delle campagne istituzionali che potranno essere organizzate in occasione della istituenda Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, sia degli spazi che al riguardo potranno essere destinati nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, nonché a riformulare in maniera conforme alla prassi comunemente utilizzata la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento.
Fa inoltre presente che, in data 19 marzo 2025, la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo.
Tanto premesso, segnala che il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene esclusivamente l'emendamento Piccolotti 1.1.
In proposito, rileva che il predetto emendamento, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 1, elimina la previsione secondo la quale la promozione, da parte dello Stato e degli enti territoriali, di specifiche iniziative, cerimonie, convegni e incontri per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, può realizzarsi anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore. Evidenzia che si stabilisce, invece, che le richiamate iniziative siano organizzate in cooperazione e con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti, delle associazioni sindacali dei giornalisti e di singoli professionisti e professioniste del giornalismo operanti in contesti difficili e pericolosi come teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.
Tanto premesso, nel rilevare che il citato emendamento Piccolotti 1.1 non modifica il carattere facoltativo delle iniziative da promuovere da parte delle amministrazioni interessate, non ha osservazioni da formulare. Propone, pertanto, di esprimere sullo stesso nulla osta.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI concorda con la proposta di parere sull'emendamento Piccolotti 1.1.
La Commissione approva la proposta di parere sull'emendamento Piccolotti 1.1.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda in via preliminare che il disegno di legge dispone la conversione in legge del Pag. 19decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
Nel segnalare che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che l'articolo 1 stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale costituiscono, a decorrere dal 2024, redditi diversi e non redditi di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e dal comma 6.
Osserva, in particolare, che sono introdotte modifiche volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere b), c), numero 1), d), e), g), h), e dai commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, conseguentemente non prescrivendo il medesimo obbligo alle spese sostenute all'estero.
Rileva che tali modifiche si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta 2025. Diversamente, l'obbligo della tracciabilità delle spese di rappresentanza ai fini della loro deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere e), numero 1), e le nuove regole sulla tracciabilità delle spese ai fini della determinazione del reddito di impresa di cui al comma 1, lettere g), numero 2), e h), concernenti le spese relative alle prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi e, in generale, a tutte le spese per trasferte sostenute nel territorio dello Stato, si applica alle spese sostenute dai lavoratori autonomi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero il 18 giugno 2025.
Inoltre, fa presente che con l'introduzione del nuovo comma 3-bis all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si conferma che gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3-bis.
Con riferimento alle modifiche del regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere a), c), n. 2), capoverso 3-ter, f), i) e dal comma 6, la relazione tecnica precisa che i citati proventi sono considerati redditi diversi e, pertanto, assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento in luogo del regime di tassazione separata IRPEF. Osserva che la relazione tecnica ai fini della stima considera una aliquota media da applicare ai redditi a tassazione separata pari al 29 per cento, quantificando effetti finanziari di maggiore entrata pari a 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2025 a titolo di imposta sostitutiva e minori entrate pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2026 per la disapplicazione del regime di tassazione separata IRPEF.
Evidenzia, in primo luogo, che la relazione tecnica espone il procedimento di stima e la metodologia utilizzata, ma non fornisce i dati delle basi imponibili considerate nella quantificazione, quali ad esempio i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni Persone fisiche 2023 tipologie F e H. Pertanto, ai fini di una verifica puntuale degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica andrebbero forniti i dati circa i redditi imponibili per le diverse categorie reddituali.
Rileva che tra le ipotesi adottate dalla relazione tecnica ai fini della stima andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quota del 50 per cento adottata ai fini della determinazione degli effetti indotti, dovuti alla circostanza che i professionisti, anziché avvalersi dell'istituto del recesso, potrebbero optare per la cessione della propria quota di partecipazione usufruendo del regime più favorevole dell'imposta sostitutiva.
Con riferimento alle altre modifiche apportate dalle norme in esame, specifica che Pag. 20la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari, precisando quanto segue.
In merito alle limitazioni dell'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato ai fini della loro deducibilità con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, da lavoro autonomo e redditi di impresa, la relazione tecnica afferma che la modifica non comporta effetti negativi rispetto alla stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla disposizione introdotta con la legge di bilancio per il 2025, in quanto, per ragioni di prudenza, la base imponibile considerata ai fini della predetta stima era stata calcolata a partire dai soli dati di contabilità nazionale riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi correnti pubblicate dall'ISTAT e quindi con riferimento alla sola offerta domestica.
Con specifico riferimento all'introduzione della condizione del pagamento mediante strumenti tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi, requisito non richiesto dal comma 6-ter dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2024, la relazione tecnica precisa che la stessa è foriera di produrre effetti finanziari positivi, prudenzialmente non stimati.
In merito all'introduzione di un nuovo comma 3-bis all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi finanziari, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, rileva che la relazione tecnica spiega che la norma è diretta a chiarire, per via normativa, che gli interessi e gli altri proventi finanziari non rientrano nel nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, come già desumibile dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Con riguardo alle limitazioni dell'obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato ai fini della loro deducibilità dal reddito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi sul gettito rispetto alle stime del recupero del gettito scontato sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell'obbligo di tracciabilità delle spese ovunque sostenute introdotto dall'articolo 1, commi da 81 a 83, della legge di bilancio 2025.
Al riguardo, fa presente che appare necessario un chiarimento in merito alla ragione per la quale sia stato previsto un allentamento dei vincoli di tracciabilità per le spese sostenute all'estero per trasferta dalle imprese in relazione alle prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera h), capoverso 5-ter, esclusivamente con riguardo a quelle sostenute dal 18 giugno 2025, anziché dal 1° gennaio 2025 in analogia con le medesime spese sostenute in relazione ai lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), numero 1), posto che il comma 8 dell'articolo 1 riferisce la decorrenza delle spese sostenute dal 18 giugno 2025 all'intera lettera h). Non formula, invece, osservazioni sulle restanti norme del medesimo articolo 1.
Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando talune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, modificano il criterio di determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili per i soggetti passivi IRES, prevedendo, nei casi di trasferimento delle partecipazioni di controllo fuori dal perimetro del gruppo all'articolo 84, comma 3-ter, e di fusione all'articolo 172, comma 7, un limite al riporto delle perdite corrispondente ad un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b).
Inoltre, rileva che l'articolo 176, comma 5-bis, del predetto testo unico stabilisce che, nel caso di conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti, vengono estesi alla società conferitaria i limiti al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati previsti in Pag. 21caso di scissione societaria di cui all'articolo 173, comma 10, analoghi, peraltro, a quelli previsti nel caso di fusione societaria di cui al menzionato articolo 172, comma 7, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c).
Sono, altresì, introdotte disposizioni di coordinamento normativo che intervengono sull'articolo 177-ter, concernente la disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo, prevedendosi che, ai fini del riporto delle perdite fiscali infragruppo, non trovino applicazione i limiti e le condizioni previsti dal comma 5-bis dell'articolo 176 in relazione ai conferimenti d'azienda, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d).
Infine, osserva che il comma 2 stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina del riporto delle perdite alle operazioni effettuate dal periodo di imposta 2024.
Con riferimento al calcolo del valore economico del patrimonio netto assunto al netto dei conferimenti e versamenti, ai fini della determinazione del limite al riporto delle perdite, la relazione tecnica evidenzia che tali versamenti e conferimenti, in base alla nuova disciplina, rilevano nella misura doppia rispetto al loro valore assoluto, anziché per un valore proporzionalmente corrispondente all'incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile, come era invece previsto dalla disciplina previgente.
Osserva che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, tale cambiamento non determina effetti di minor gettito, poiché il previgente criterio di quantificazione, che non ha ancora trovato applicazione, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2024, al quale non sono stati ascritti effetti in relazione all'introduzione del valore economico del patrimonio netto considerandolo in linea con la prassi vigente, che prende in considerazione il patrimonio netto economico senza peraltro decurtarlo dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
Per quanto riguarda, invece, il caso del conferimento d'azienda, osserva che la relazione tecnica rileva come la nuova disciplina preveda che alle posizioni soggettive della società conferitaria si applichino le disposizioni previste per la società beneficiaria di una scissione, in modo che il conferimento d'azienda, limitatamente alla società conferitaria, sia equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale, al fine di evitare che le perdite pregresse di quest'ultima vengano compensate con i redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi derivanti dalla profittevole azienda acquisita.
Specifica che la misura agisce esclusivamente in capo alla conferitaria, non incidendo sull'attuale regime della conferente.
Rileva che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, l'intervento, essendo di carattere restrittivo, è potenzialmente foriero di determinare effetti finanziari positivi che non vengono prudenzialmente stimati, anche perché relativi ad un novero circoscritto di operazioni, nelle quali la conferitaria ha perdite pregresse che non è nella condizione di utilizzare.
Tutto ciò considerato, tenuto conto degli argomenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, concernente attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Ricorda che il citato comma 2, nel testo previgente, prevedeva che l'incremento occupazionale fosse considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Rileva, inoltre, che la norma in esame ha rimosso il riferimento alle società collegate, prevedendo pertanto che le diminuzioni occupazionali in esse avvenute non siano oggetto di considerazione ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Viene, altresì, previsto che la norma si applichi a decorrere dal periodo d'imposta Pag. 22successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.
Osserva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma in esame, descrivendola come volta a semplificare l'applicazione dell'agevolazione in coerenza con le valutazioni della norma originaria, che in un'ottica prudenziale non ha considerato i decrementi riferibili alle società collegate.
Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché la norma in esame, pur escludendo le società collegate dal computo delle diminuzioni occupazionali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, non appare suscettibile di ampliare la platea dei potenziali beneficiari della maggiorazione del costo del lavoro deducibile e, quindi, di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto, come ricordato dalla relazione tecnica, le valutazioni relative alla norma originaria avevano già considerato gli incrementi occupazionali a livello di singolo soggetto IRPEF e IRES calcolando incrementi «lordi», senza sottrarre le diminuzioni eventualmente avvenute in società collegate.
Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma interviene sulla disciplina fiscale relativa alle società estere controllate, apportando specifiche modifiche all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante testo unico delle imposte sui redditi.
Rileva che le norme prevedono altresì, al comma 2, che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore, avvenuta il 29 dicembre 2023, del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Sul punto, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari differenziali rispetto a quelli già scontati nel bilancio dello o perseguono finalità di coordinamento o chiarificazione.
Per quanto riguarda il comma 1, lettera a), che ridefinisce il criterio tecnico di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva, nel senso di fare riferimento, ove esistente, al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera, ritiene opportuno che siano forniti ulteriori elementi di informazione e valutazione a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari differenziali derivanti dalla disposizione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
Per quanto concerne la successiva lettera b), non formula invece osservazioni, dal momento che la stessa, introducendo una presunzione di adeguatezza della tassazione effettiva, subordinata al pagamento di un determinato importo, appare operare una mera semplificazione.
Per quanto riguarda le lettere c) e d) non ha osservazioni da formulare, dal momento che la lettera c), nell'identificare la tipologia di interpello, opera un coordinamento con il decreto legislativo n. 209 del 2023, mentre la lettera d) persegue una finalità chiarificatrice circa le imposte pagate all'estero.
Riguardo al comma 2, che prevede la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in esame dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2023, periodo d'imposta 2024, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a escludere che da ciò derivino eventuali effetti sul gettito incorporato nei tendenziali di finanza pubblica, posto che la predetta applicazione appare suscettibile di incidere sull'assolvimento degli obblighi erariali ancora in corso.
In relazione all'articolo 5, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede un nuovo termine per la predisposizione della documentazione in ottemperanza alla disciplina vigente per la neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi senza incorrere nelle sanzioni dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, fissando come scadenza, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, data di Pag. 23entrata in vigore del citato decreto legislativo, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024, corrispondente al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ha disciplinato la predetta documentazione, anziché entro 6 mesi dall'approvazione stessa, come previsto dalla legislazione previgente.
Specifica che la relazione tecnica segnala che la disposizione determina potenziali effetti finanziari positivi, prudenzialmente non quantificati. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la riduzione delle sanzioni prevista a beneficio di coloro che predispongono la predetta documentazione non appare suscettibile di incidere su sanzioni eventualmente già scontate nei saldi di finanza pubblica, dal momento che la disciplina in esame è applicabile solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.
In merito all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame, limitatamente all'anno 2025, prorogano dal 28 febbraio al 15 settembre 2025 il termine per l'adozione, da parte dei comuni, della delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU, prevedendo che eventuali variazioni al bilancio conseguenti alla fruizione del nuovo termine per l'approvazione del prospetto vengano recepite con una successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Viene riconosciuta, inoltre, validità alle delibere di approvazione adottate tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025.
Rileva che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari, avendo le stesse carattere procedurale. Al riguardo, anche alla luce della relazione tecnica, non ha pertanto osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando, tra l'altro, il comma 2-bis dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 57 del 2023, prevedono che il biodiesel, per poter beneficiare delle medesime agevolazioni previste per il gasolio, deve soddisfare criteri più restrittivi di quelli previsti a legislazione vigente.
Sottolinea che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari, affermando che la disposizione intende circoscrivere l'ambito di applicazione di tali agevolazioni al solo biodiesel in purezza conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Al riguardo, non formula osservazioni sulla disposizione, in considerazione delle informazioni fornite dalla relazione tecnica. Analogamente, non ha osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.
In relazione all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dell'efficacia di talune disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore, prevedendo che soltanto le disposizioni concernenti i titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 per divenire efficaci ai sensi del novellato articolo 101, comma 10, del medesimo decreto legislativo siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, non anche quelle relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore di cui agli articoli 79, comma 2, 80 e 86 dello stesso decreto legislativo.
Evidenzia che è, inoltre, previsto dal nuovo articolo 104, comma 2, del predetto codice che la nuova disciplina dell'efficacia delle citate disposizioni fiscali abbia decorrenza dal 2026.
Rammenta che la relazione tecnica che corredava l'atto del Governo n. 417, che ha originato il decreto legislativo n. 117 del 2017, nel quantificare gli effetti delle disposizioni di cui ai predetti articoli 79, 80 e 86, ne ipotizzava l'onerosità in termini di minori entrate con decorrenza dal 2020, ritenendo che per i primi due anni non sarebbe stato concluso l'iter per l'autorizzazione comunitaria, non imputando, dunque,Pag. 24 alcun effetto di gettito per gli anni 2017, 2018 e 2019.
In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'effetto negativo derivante dall'efficacia delle predette disposizioni sia stato mantenuto nelle previsioni a legislazione vigente con una decorrenza tale da escludere che si verifichino effetti negativi non compensati sui saldi a partire dall'applicazione delle norme in esame.
Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che, al comma 1, le norme in esame, modificando l'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendono il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse charge, già prevista per le attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, eliminando i vincoli applicativi del citato meccanismo legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.
Evidenzia che al comma 2, lettera b), si dispone, inoltre, che l'opzione di inversione contabile possa essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.
Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le norme, comportando l'estensione dell'applicabilità del meccanismo del reverse charge, che ha natura anti-evasiva, potrebbero determinare effetti positivi, prudenzialmente non stimabili.
In proposito, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica circa i potenziali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, di cui le norme in esame prevedono l'estensione, che prudenzialmente non sono stati stimati e scontati sui saldi.
In relazione all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame, abrogando la lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludono dall'applicazione del meccanismo dello split payment le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio 2025.
Sottolinea che la relazione tecnica, con riferimento alle modifiche in esame non ascrive effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli già scontati nei tendenziali di bilancio, tenuto conto del carattere ricognitivo della disposizione, che si limita ad allineare la disciplina nazionale al disposto della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio che, nel prorogare fino al 30 giugno 2026, l'autorizzazione concessa all'Italia con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784, per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB saranno escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Ciò stante, ritiene che andrebbero forniti dati ed informazioni circa gli effetti negativi che sono stati scontati nei tendenziali in considerazione del termine di applicabilità del meccanismo dello split payment con riferimento alle società quotate come stabilito dalla normativa europea sopra richiamata. In particolare, rileva che dovrebbe essere chiarito se, ai fini della determinazione della perdita di gettito scontata nei tendenziali di finanza pubblica, l'ammontare del recupero di gettito, originariamente stimato in 517 milioni di euro annui, sia stato aggiornato all'evoluzione del quadro macroeconomico.
Per quanto riguarda l'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedono che le norme in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino non dal 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite specifiche condizioni e modalità Pag. 25per i soggetti esercenti depositi fiscali che producono vino dealcolato.
Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, «anticipando l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 33-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, determinerebbe il precorso conseguimento di maggiori entrate erariali a seguito della tassazione dei nuovi prodotti eventualmente ottenuti. Tuttavia, in considerazione della natura innovativa della medesima disposizione e dell'assenza, allo stato, di dati sulla base dei quali determinare l'impatto sugli operatori di settore, tali maggiori entrate erariali prudenzialmente non vengono stimate». Considerate le informazioni fornite dalla medesima relazione tecnica, non formula osservazioni sulla disposizione.
Per quanto concerne l'articolo 12, rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, prevedono che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024 e non si provvede al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso. Infine, rileva che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, tali previsioni non rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024.
In proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica per suffragare l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle norme in esame e, in particolare, della circostanza che, alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, non risultano emessi atti di irrogazione delle sanzioni relative alla tardiva presentazione delle dichiarazioni.
In relazione all'articolo 13, rileva preliminarmente che la norma posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025, senza la previsione di alcuna maggiorazione, il termine di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA da parte dei contribuenti soggetti agli ISA e altri soggetti individuati dalla norma stessa.
Evidenzia che per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA nei trenta giorni successivi al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Sul punto, la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sul gettito complessivo del 2025, ma solo un diverso profilo dei versamenti nei mesi di giugno, luglio e agosto, che dalle informazioni allo stato disponibili è compatibile con la gestione giornaliera e mensile della liquidità. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non formula osservazioni, atteso che la misura si limita a differire la scadenza di pagamento in termini infrannuali, senza incidere negativamente sull'ammontare complessivo delle imposte dovute e producendo una variazione gestibile del profilo dei flussi di cassa.
Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese sociali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, prevedendo che soltanto le agevolazioni IRPEF e IRES per investimenti nel capitale sociale di imprese sociali, di cui ai commi dal 3 al 5 del medesimo articolo 18, rimangano assoggettate alla procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, mentre quelle relative ai commi 1, 2 e 7 dello stesso articolo non sono più assoggettate a tale procedura.
Sottolinea che è, inoltre, previsto che il regime agevolativo risultante dalle novelle introdotte dalle norme in esame abbia decorrenza dal 2026.
Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la decorrenza prevista dalla presente misura introduce in una norma di legge quanto, di fatto, già disposto a seguito dell'adozione, da parte dei Servizi della Commissione europea, della comfort letter del 7 marzo 2025, nella quale è stata affermata la non selettività della misura medesima, da cui deriva, come risulta dalla Pag. 26relazione illustrativa, che la previsione contenuta nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017 non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, l'efficacia della norma ivi contenuta non è subordinata alla condizione del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.
Rammenta che la relazione tecnica che corredava l'atto del Governo n. 418, che ha originato il decreto legislativo n. 112 del 2017, nel quantificare gli effetti delle disposizioni di cui al predetto articolo 18, ne ipotizzava l'onerosità in termini di minori entrate pari, per il 2018, a 5,42 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a circa 3,1 milioni di euro su base annua.
In particolare, con riguardo alle disposizioni la cui applicazione era subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea e che non lo sono più per effetto delle norme in esame, le minori entrate erano stimate in circa 0,6 milioni di euro, al comma 2, e in circa 0,5 milioni di euro, al comma 7.
In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'effetto negativo derivante dall'efficacia delle predette disposizioni sia stato mantenuto nelle previsioni a legislazione vigente con una decorrenza tale da escludere che si verifichino effetti negativi non compensati sui saldi a partire dall'applicazione delle norme in esame.
Per quanto concerne l'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, in misura pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, nonché la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento ivi compresa quella relativa al citato incremento.
In proposito, per quanto riguarda l'incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale, non ha osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 15 incrementa il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, in misura pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025. Rappresenta, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), n. 2), capoverso 3-ter, e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 15, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f) e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), n. 2), capoverso 3-ter, e lettera f), del decreto-legge in esame.
Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno Pag. 272029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Al riguardo, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.
Tanto premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una ricostruzione puntuale delle disponibilità del medesimo Fondo, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa la correttezza della predetta ricostruzione, dalla quale risulta l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI si riserva, a nome del Governo, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata per la giornata di domani, mercoledì 16 luglio.
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.201 della Commissione riferito al provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 1.201 della Commissione Giustizia.
Al riguardo, segnala che l'emendamento in esame apporta modifiche di carattere meramente procedurale all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1, concernente, in particolare, l'autorizzazione per l'acquisizione, presso il fornitore, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.
Tanto premesso, rilevato che la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.
Il sottosegretario Alberto BARACHINI, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sull'emendamento 1.201 della Commissione.
La seduta termina alle 14.