COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.
La seduta comincia alle 13.50.
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
Testo unificato C. 1091 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Riccardo MAGI, presidente, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, recante «Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente».Pag. 11
In sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento, che consta di un unico articolo.
In particolare, il comma 1 reca l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale anzitutto prescrive in capo alla banca l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Si precisa che la banca è tenuta a comunicare l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, in capo alla banca il divieto di recedere dal contratto di conto corrente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo.
Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In merito, evidenzia che il suddetto articolo 33 disciplina le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. La disposizione, statuendo in generale la presunzione di vessatorietà per le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, provvede a indicare espressamente le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Tuttavia, la lettera a) del comma 3 del citato articolo, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà per il professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.
Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, segnala, con riferimento all'articolo 1, comma 1 – che, tra le altre cose, stabilisce un obbligo per le banche di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda – che assume rilievo l'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 268 del 1994 ha affermato che l'articolo 41 tutela l'autonomia negoziale – sulla quale l'obbligo di contrarre interviene – come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica (Considerato in diritto 3). Ciò premesso, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2006 ha affermato che la sfera di autonomia privata nell'ambito della libertà di iniziativa economica «non riceve dall'ordinamento una protezione assoluta» e che la sua compressione «non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti».
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta comincia alle 14.
Pag. 12Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-B, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che nella precedente seduta si è concluso l'esame preliminare, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionali sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di proposte emendative. Avverte pertanto che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione del conferimento del mandato alla relatrice, onorevole Bordonali, a riferire in Assemblea.
Gianni CUPERLO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito democratico sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea, sulla base delle argomentazioni già addotte nel corso dell'esame del provvedimento ai fini della prima deliberazione.
Carmela AURIEMMA (M5S) dichiara parimenti il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle per le stesse ragioni già evidenziate nel precedente corso dell'esame del provvedimento.
La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Bordonali, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale e si procederà all'adozione del testo base.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita la relatrice, onorevole Gardini, a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.
Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2097 Lupi.
La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2097 Lupi.
Nazario PAGANO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è fissato – secondo quanto già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – a martedì 22 luglio alle ore 15.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
C. 2500, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.
Pag. 13 Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole De Corato, ha illustrato il provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Audizione informale di Franco Russo, già presidente del Comitato per la Legislazione della Camera, e di Anna Finocchiaro, presidente dell'associazione «Italia decide», nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.