SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.05.
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
Testo unificato C. 1091 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di venerdì 18 luglio e che la Commissione di merito – nel trasmettere nella giornata di ieri la richiesta di parere sul testo unificato – ha chiesto di esprimersi entro la seduta odierna.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, fa presente che il provvedimento introduce al comma 1 il nuovo articolo 1857-bis nel codice civile al fine di prevedere, in primo luogo, l'obbligo della banca di stipulare contratti di conto corrente con chiunque lo richieda e il divieto in capo alla stessa di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi.
Per i profili di competenza della Commissione, si segnala che la proposta di legge in esame fa espressamente salve le previsioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamentoPag. 16 del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all'obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso.
La proposta, inoltre, introduce un obbligo per le banche di comunicare per iscritto alla controparte l'eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
Il secondo comma prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lett. a), del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Quest'ultimo – in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, fatta salva la presenza di una giusta causa – ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari la possibilità per il primo di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, a condizione che effettui un'immediata comunicazione al secondo. Tale abrogazione assoggetta quindi la clausola che prevede il diritto di recesso delle banche nei contratti a tempo indeterminato alla presunzione legale di vessatorietà, analogamente a quanto avviene per i rapporti non finanziari. Il professionista, quale è la banca, potrebbe quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale solo in presenza di una giusta causa.
Formula quindi la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2025.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, formula la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti.
C. 1991 Dondi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, evidenzia come la proposta, dal contenuto puntuale, abbia la finalità di sopprimere la previsione della non punibilità di un delitto contro il patrimonio se l'autore sia legato da un rapporto familiare diretto con la persona offesa.
L'articolo 649, primo comma, del codice penale, prevede infatti una causa di non punibilità allorquando un delitto contro il patrimonio sia commesso dal coniuge non legalmente separato, dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, da un ascendente o discendente o da un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o Pag. 17dell'adottato e, infine, da un fratello o una sorella convivente con la persona offesa.
Nella relazione illustrativa si evidenzia come la citata disposizione sia legata ad un anacronistico retaggio di un'epoca caratterizzata da un diverso assetto delle relazioni familiari. In quel contesto, «pur di evitare (ulteriori) sollecitazioni potenzialmente dannose per la tenuta della famiglia (...) il legislatore ha abbandonato l'interesse pubblico (e anche quello patrimoniale della vittima) alla punizione del delitto».
Tale carattere anacronistico è stato peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 223 del 7 ottobre 2015, la Corte – pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, primo comma, del codice penale – ha rimesso «al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale ablazione proposta con l'odierna questione di legittimità, l'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (articolo 29 della Costituzione), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare».
Proprio in questa prospettiva si colloca la proposta di legge in esame, che si compone di un articolo unico.
Il comma 1 novella integralmente il testo dell'articolo 649 del codice penale.
Viene soppressa la citata causa di non punibilità prevista dal primo comma del testo vigente. Inoltre, si novella l'attuale secondo comma della disposizione che stabilisce un regime di procedibilità a querela della persona offesa laddove il fatto delittuoso sia stato compiuto da un congiunto legato alla persona offesa da un rapporto meno stretto.
La proposta di legge in esame statuisce un unico regime di procedibilità a querela della persona offesa. Si prevede, in particolare, la procedibilità a querela della persona offesa nei casi in cui i reati contro il patrimonio (di cui di cui al Libro II, Titolo XIII, del codice penale), siano commessi dai soggetti per i quali l'attuale disciplina esclude la punibilità, nonché per il convivente more uxorio che non è invece menzionato nell'attuale disciplina.
Resta invece ferma la previsione della procedibilità a querela della persona offesa nei casi in cui i medesimi reati siano commessi dal coniuge legalmente separato, dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, da un ascendente o discendente o affine in linea retta ovvero dell'adottante o dall'adottato nonché da un fratello o una sorella, non conviventi con la persona offesa o infine da uno zio, un nipote o un affine in secondo grado conviventi con la persona offesa.
Il nuovo testo conferma altresì la non applicabilità di questo regime di procedibilità a talune tipologie di reati e, segnatamente, alla rapina (articolo 628 del codice penale), all'estorsione (articolo 629 del codice penale), al sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), nonché ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.
Il comma 2 modifica conseguentemente la rubrica del novellato articolo 649.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.