SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta del 15 luglio 2025, rappresenta, in primo luogo, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), numero 2), capoverso 3-ter, f) e i), relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in Pag. 85considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H.
Evidenzia, in particolare, che la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH.
Fa presente, inoltre, che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale.
Evidenzia, poi, che la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'applicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Sottolinea, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024, sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.
Rappresenta, ancora, che le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti.
Evidenzia che l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.Pag. 86
Rappresenta, poi, che le modifiche apportate, dall'articolo 14 del decreto-legge, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti.
Rassicura, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2460, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), numero 2), capoverso 3-ter, f) e i), relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H;
in particolare, la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH;
ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale;
la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio Pag. 87per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'applicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024, sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;
l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;
le modifiche apportate, dall'articolo 14 del decreto-legge, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;
il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
Fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati.
Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Al riguardo, con riferimento all'articolo 2, evidenzia, preliminarmente, che la norma autorizza una spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», provvedendo ai relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16.
Sottolinea, altresì, che la relazione tecnica reca uno schema riepilogativo in cui la citata spesa è suddivisa tra Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per tipologie di spesa.
In proposito, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione in esame.
Inoltre, atteso che parte dell'autorizzazione di spesa si riferisce a spese di investimento e considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive a tale spesa il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica, ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi la possibilità che la spesa possa essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato.
Per quanto concerne l'articolo 3, rileva, preliminarmente, che la norma in esame, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025 a favore del Ministero della difesa per la gestione delle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e per garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, provvedendo alla copertura dei relativi oneri ai sensi del successivo articolo 16.
Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri complessivi recati dalle norme, ritiene necessario un chiarimento del Governo riguardo alla ragione per la quale nella Tabella 2 della relazione tecnica siano stati indicati pari a zero i costi relativi all'indennità onnicomprensiva per l'ordine pubblico concernente l'impiego di personale militare fuori sede.
In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, ai commi 1 e 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con funzioni di supporto all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», prevedendo, in particolare, che lo stesso possa subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, soggetto organizzatore dei Giochi ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.
Rileva che il Commissario, in favore del quale viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, come previsto dal comma 8, riceve un compenso determinato nei limiti massimi di euro 66.350 per il 2025 e di euro 132.700 per il 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini indicati dalla disposizione, secondo le disposizioni del comma 4.
Il comma 3 dispone quindi il trasferimento al Commissario straordinario di risorse per un importo massimo di euro 148.880.000 e di euro 79.362.367 per l'anno 2025, rispettivamente destinate alla realizzazione delle opere e alle esigenze di caratterePag. 89 logistico delle competizioni sportive, per le quali, al comma 5, primo e secondo periodo, viene corrispondentemente autorizzata una spesa complessiva di euro 228.242.367 per il 2025 e alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Rileva che, al comma 6, tali risorse sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di maggiori entrate fiscali, di cui all'articolo 8, comma 1, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono già destinate al finanziamento del sistema sportivo nazionale.
Evidenzia che il Commissario straordinario può essere, altresì, destinatario del riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024 che, per il finanziamento di specifiche attività inerenti alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per il 2026, nonché degli stanziamenti previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano-Cortina 2026» a carico degli enti territoriali, secondo quanto disposto al comma 5, terzo e quarto periodo.
Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla componente di euro 148.880.000 della suddetta autorizzazione di spesa, destinata alla realizzazione delle opere, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
Quanto, invece, alla componente di euro 79.362.367 della medesima autorizzazione di spesa, finalizzata a rispondere alle esigenze di carattere logistico dell'evento, ritiene che ne andrebbero evidenziati i dati e i parametri sottostanti la relativa determinazione, posto che la relazione tecnica, in proposito, si limita a fornire esclusivamente elementi di valutazione privi di contenuto quantitativo.
Con riguardo alla medesima componente, ritiene, altresì, necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla natura della relativa spesa, posto che, mentre nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tale spesa viene indicata come di parte capitale, la relazione tecnica ne certifica la natura corrente.
Quanto all'attribuzione di ulteriori 100 milioni di euro per il 2025 alla gestione commissariale, a valere sulle somme oggetto della procedura di accertamento di cui all'articolo 8, comma 1, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto verrà osservato in merito alla verifica della effettiva disponibilità di tale importo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento del compenso al Commissario straordinario responsabile delle misure finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV giochi paralimpici, nel limite massimo di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024.
In proposito, fa presente che il citato comma 261 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.
Sottolinea che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 2019 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno in corso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità pari a 500.000 euro, equivalente allo stanziamento iniziale autorizzato.Pag. 90
Fa presente, altresì, che le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 421 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame non si configura quale copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto si limita a individuare le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente, a valere sulle quali dare attuazione alla norma, prende atto che l'utilizzo delle predette risorse appare coerente con le finalità del fondo del quale si prevede l'impiego.
Ritiene, comunque, opportuno acquisire comunque una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Riguardo all'articolo 6, rileva, preliminarmente, che la norma in esame integra l'articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, 3-bis, 3-ter e 3-quater, che innovano la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la capacità delle amministrazioni interessate di provvedere all'attuazione della norma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame affida alla società Sport e Salute Spa l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'«America's Cup – Napoli 2027», quantificando i relativi oneri in 7.500.000 euro per l'anno 2025.
Evidenzia, a tal proposito, che le norme prevedono inoltre che, per garantire lo svolgimento dell'evento, la cabina di regia per Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche necessarie agli interventi infrastrutturali prioritari, coordinandosi con la Società Sport e salute Spa e, per la mobilità, con il Commissario straordinario per i Campi Flegrei.
Sottolinea, dunque, che il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, tramite Invitalia Spa, realizza tali interventi, considerati urgenti e di pubblica utilità, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
Rileva che le norme prevedono, infine, che, allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli possa applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità.
Fa presente che la relazione tecnica fornisce maggiori dettagli sulle attività a carico della società Sport e Salute Spa, ripartisce i 7,5 milioni di euro, di cui al comma 1, tra le attività di programmazione, per un importo di 1,5 milioni di euro, progettazione, per un importo di 4 milioni di euro, e promozione dell'evento, per un importo di 2 milioni di euro, e conferma, altresì, che gli investimenti infrastrutturali, di cui al comma 3, possono essere finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, tramite una riprogrammazione degli interventi.
Rileva, poi, che l'articolo in esame destina risorse fino a complessivi 97,5 milioni di euro per lo svolgimento dell'evento, di cui 37,5 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, fermo restando che gli interventi infrastrutturali necessari per lo Pag. 91svolgimento dell'evento saranno attuati con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tal proposito, ritiene in primo luogo opportuno acquisire informazioni più dettagliate sulle risorse destinate agli interventi infrastrutturali richiesti per lo svolgimento dell'evento, nonché sull'impatto che la riprogrammazione di tali interventi potrebbe avere sul Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del Sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio».
Evidenzia, quindi, che nella relazione tecnica si fa riferimento a compiti, strutture e interventi da realizzarsi ad opera del Commissario straordinario, distinti da quelli già previsti per il Sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio».
In particolare, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni volte ad assicurare che gli interventi già previsti nel Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana non richiederanno un rifinanziamento a causa dell'eventuale riallocazione di risorse verso nuove opere infrastrutturali legate all'America's Cup, qualora queste non siano già incluse nella programmazione del medesimo Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana.
Ritiene che andrebbe, altresì, chiarito l'ammontare delle risorse nella disponibilità della società Sport e salute Spa negli anni successivi al 2025.
Sottolinea, infatti, che alla società, che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato, sono affidate la programmazione, progettazione, definizione, promozione, organizzazione ed esecuzione dell'evento, che plausibilmente avranno luogo nel triennio 2025-2027, a fronte di una destinazione di 7,5 milioni di euro per il solo anno 2025.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006.
Al riguardo, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse già stanziate a legislazione vigente a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame.
Ciò posto, rammenta che il citato articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport esercitate in precedenza dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle strutture organizzative competenti del citato Ministero, nonché delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.
Al riguardo, rappresenta che a legislazione vigente le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 risultano essenzialmente iscritte nel programma «Attività ricreative e sport» della missione «Giovani e sport» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della successiva assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sottolinea, dunque, che le predette risorse risultano prevalentemente allocate sul capitolo 2111, con riferimento alle spese di natura corrente, e sul capitolo 7450, per quanto concerne, invece, gli interventi in conto capitale.
Segnala, in proposito, che, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, il capitolo 2111 dello stato di Pag. 92previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca una dotazione iniziale pari a 13.701.332 euro per l'anno 2025 e a 19,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mentre il capitolo 7450 reca uno stanziamento iniziale di 53,46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Sottolinea che, a seguito del trasferimento, tali risorse sono quindi iscritte, per i medesimi importi, rispettivamente sui capitoli 429 e 987 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ciò posto, premessa l'esigenza di acquisire un riscontro da parte del Governo in merito alla correttezza della suesposta ricostruzione, relativa all'allocazione contabile delle risorse di cui le disposizioni in esame prevedono l'utilizzo, ritiene in ogni caso necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine ai capitoli di bilancio a valere sui quali si provvederà agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7, anche alla luce della natura dei medesimi oneri, nonché confermi l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito degli stanziamenti incisi, assicurando, altresì, che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Infine, rileva che il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 6, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.
In proposito, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in parola residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro, ritiene, nondimeno, necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità interessate.
Rispetto all'articolo 8, rileva, preliminarmente, che la norma in esame assegna, per l'anno 2025, al Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una quota fino a 25 milioni di euro, prelevata dalle risorse fiscali destinate al finanziamento del movimento sportivo nazionale, accertate in 181.506.669 euro.
Fa presente che il Comitato può inoltre avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute Spa, con cui i rapporti, anche finanziari, sono regolati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal comma in esame.
Ciò stante, rileva che la norma destina una quota parte di risorse da essa accertate e ne prevede l'utilizzo entro il limite delle stesse: non formula pertanto osservazioni al riguardo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle quali gli articoli 5, comma 6, 8, comma 2, e 13, comma 3, del provvedimento in esame prevedono specifiche finalizzazioni di spesa, per un importo complessivo di 129 milioni di euro per l'anno 2025, sono accertate nella misura di 181.506.669 euro.
Al riguardo, rammenta che il citato comma 632 ha disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 e 630-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, i quali hanno delineato un meccanismo di finanziamento del movimento sportivo nazionale volto ad Pag. 93assicurare, a decorrere dall'anno 2019, un contributo fisso stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport, registrate nell'anno precedente, e comunque in una misura non inferiore, nel complesso, a 410 milioni di euro annui.
Ricorda che il predetto comma 632 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui le entrate eccedano il predetto importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa.
In questo quadro segnala, quindi, un possibile elemento di ambiguità interpretativa in merito alla formulazione della norma, che qualifica le entrate, accertate in 181.506.669 euro, come le entrate di cui al comma 632 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, senza specificare se si tratti delle entrate di cui al primo periodo del comma o delle eventuali entrate eccedenti di cui al secondo periodo.
Fa presente che, considerato per altro che le somme accertate, nella misura di 181.506.669 euro, risultano inferiori alla soglia minima di 410 milioni di euro, e che la relazione illustrativa le qualifica come «risorse aggiuntive», sembrerebbe ragionevole ritenere che esse siano da riferirsi alle eccedenze di cui al secondo periodo.
Ciò stante, ritiene in primo luogo necessario che il Governo confermi che le entrate accertate di cui al comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento corrispondano alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'eventuale assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, al fine di escludere una eventuale riduzione dei contributi previsti dalle citate disposizioni.
In secondo luogo, poiché la relazione tecnica afferma che le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018 sono accertate, per l'anno 2025, in euro 181.506.669, ritiene opportuno chiarire se, in assenza di espresse indicazioni nell'ambito della disposizione in esame, tale accertamento debba intendersi riferito a quello svolto nell'anno 2025.
Al riguardo, ritiene che si potrebbe quindi valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso dianzi indicato al fine di evitare dubbi interpretativi, precisando altresì che tali entrate, come risulta dalla relazione tecnica, si riferiscono a quelle registrate nell'anno 2024 e accertate nell'anno 2025.
Per quanto concerne l'articolo 9, rileva, preliminarmente, che le norme in esame, ai fini della gestione e dello svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, prevedono che sia istituito un Comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio e che ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva siano invece a cura della Federazione italiana tennis e padel e di Sport e Salute Spa, i cui reciproci rapporti sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che ai commi 1, 2 e 3, per il supporto di queste ultime attività è prevista la possibilità di istituire una Commissione tecnica di gestione, mentre ai commi 4 e 5 si prevede che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi componenti, i cui incarichi non sono cumulabili tra loro, non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Il comma 6 si prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in Pag. 94via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Infine, sottolinea che al comma 7 si prevede che la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A. predispongano e inviino annualmente e a conclusione dell'evento al Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, un'apposita relazione consuntiva corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca presso quali enti dovranno essere istituiti il Comitato e la Commissione di cui si è detto in precedenza, al fine di assicurare che gli stessi abbiano disponibilità di bilancio a legislazione vigente idonee a garantirne il funzionamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conformemente alla clausola di neutralità finanziaria.
Evidenzia, poi, che l'articolo 11 apporta specifiche novelle al decreto legislativo n. 36 del 2021, recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.
Rileva che, in particolare, nell'ambito della disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, viene introdotta la nuova figura del Vicesegretario generale, come previsto dal comma 1, lettera a), n. 1, e viene posticipato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale è prevista l'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione, ossia 15 funzionari.
Fa inoltre presente che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, viene disposto che la medesima Commissione possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale, fino a 10 unità, dirigenziale e non dirigenziale operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio – Co.Vi.So.C. e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro – Com.Te.C., con trattamento economico a carico delle due Federazioni, e che una delle due unità dirigenziali non generali previste nella dotazione organica della Commissione possa essere nominata con conferimento di incarico di durata massima quinquennale a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in deroga ai limiti a tal fine previsti dal Testo unico del pubblico impiego, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a), n. 2, del citato articolo 11.
Segnala, altresì, che ai sensi del comma 1, lettera a), numeri 3 e 4, viene rinviata dal 2025 al 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, autorizzando, al contempo, per il 2025 la spesa di euro 311.491, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di specifiche risorse affluite sul suo bilancio autonomo a titolo di contributo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché con corrispondente compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali. Infine, il comma 1, lettera b), eleva da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.
Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, non formula osservazioni in merito alla determinazione degli oneri correlati alla disposta autorizzazione di spesa per il 2025 relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, a cui si provvede ai sensi delle medesime norme.
Considerato, altresì, il posticipo dal 2025 al 2026 della decorrenza del sistema autonomo finanziamento a regime della Commissione, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione che consentano di confermare che ai predetti oneri relativi all'introduzione della nuova figura del Vicesegretario generale, per gli anni successivi al 2025, potrà farsi fronte nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Pag. 95Commissione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto al differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 del termine previsto nell'assetto già vigente per provvedere all'assunzione mediante concorso pubblico del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento delle relative procedure concorsuali di reclutamento.
Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito all'avvalimento di personale sia per il carattere facoltativo del citato avvalimento, sia perché, come riferito dalla relazione tecnica a conferma del prescritto vincolo di neutralità finanziaria recato dalla norma, l'avvalimento avverrà comunque a titolo gratuito e non sarà pertanto erogato dalla Commissione al predetto personale alcun trattamento economico, ancorché accessorio.
Infine, non ha osservazioni da formulare neanche in merito all'innalzamento della durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione stante la natura privata dei soggetti sui quali la stessa dispiega i propri effetti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la novella introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3, provvede agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera c), del decreto legislativo 29 agosto 2023.
Segnala che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, evidenzia che l'articolo 35, comma 8-decies, del sopracitato decreto legislativo n. 36 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa, per il riconoscimento di un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 in favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che i predetti enti non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, ricavi di qualsiasi natura superiori complessivamente a euro 100.000.
Al riguardo, fa presente che in base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato per l'anno 2023 le predette risorse, allocate su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano interamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui conto finanziario per l'anno 2023 riporta, nell'ambitoPag. 96 delle entrate correnti, la medesima somma, in termini di variazioni e stanziamento finale nonché quali entrate accertate e riscosse.
Segnala, altresì, che, in base alle risultanze a consuntivo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 2023 e 2024 le predette somme, pari a 8,3 milioni di euro, sono iscritte sul capitolo 819 della spesa e risultano integralmente registrate come economie.
Ciò posto, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che il richiamato Fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione.
Alla luce di tale quadro, ritiene, comunque, utile acquisire dal Governo informazioni in merito all'ammontare delle disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, nonché in ordine all'allocazione delle suddette risorse nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025, atteso che sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.
Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.
Al riguardo, prende atto che il Fondo reca le disponibilità necessarie a far fronte alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, posto che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che sul Fondo in parola residuano al momento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 195.119.665 euro.
Per quanto concerne l'articolo 13, evidenzia che la norma in esame, istituisce, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, per il 2025, il «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro per il 2025, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.
Nel segnalare che al summenzionato fondo sono attribuiti ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, non formula osservazioni sull'istituzione del fondo e sulla relativa dotazione.
Non ha osservazioni da formulare anche in merito all'attribuzione al fondo di parte delle somme accertate all'articolo 8, comma 1, poiché trattasi di un vincolo di destinazione su risorse, ulteriori ed eventuali, che già ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018, sono per quota parte assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Rinvia, invece, a quanto detto in merito all'articolo 8 del provvedimento per le considerazioni riguardanti l'entità e le modalità di accertamento delle risorse in oggetto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Segnala che alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,Pag. 97 anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, rinvia a quanto osservato con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria individuata, per la medesima annualità, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3.
Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ricorda che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze residuano al momento, per l'anno in corso, disponibilità pari a 195.119.665 euro.
Non ha, pertanto, osservazioni in merito all'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie a far fronte alla predetta compensazione finanziaria.
Con riferimento all'articolo 16, fa presente che le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 provvedono agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, del provvedimento in esame, pari complessivamente a 271.251.606 euro per l'anno 2025, tramite due modalità: quanto a 228.242.367 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006; quanto a 43.009.239 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo al contempo il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle inerenti strutture organizzative del citato Ministero e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, cui si è provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.
Nel rinviare a quanto osservato in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, comma 5, per una ricostruzione più ampia in ordine alle risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, fa presente che le risorse previste a copertura dalla disposizione in esame sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze ai sensi della medesima disposizione e corrispondono nell'importo a quelle stanziate per le predette finalità dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente in corso di esame presso il Senato della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contestualmente al provvedimento in esame ed entrato in vigore nella medesima data.
Tanto premesso, prende atto dell'equivalenza, anche sotto il profilo degli effetti contabilizzati sui diversi saldi di finanza pubblica, tra le risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 95 del 2025 e gli oneri cui si provvede ai sensi della disposizione in esame.
Rileva, altresì, che il combinato disposto dei due citati provvedimenti assicura, in ogni caso, la contestualità tra la provvista delle occorrenti risorse finanziarie e il loro corrispondente utilizzo per finalità di copertura, nel presupposto che il citato decreto-legge n. 95 del 2025 sia convertito in Pag. 98legge e che, in particolare, le risorse di cui al menzionato articolo 2, comma 8, preordinate alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, non siano ridotte nel proprio ammontare all'esito dell'esame parlamentare del citato decreto-legge.
Quanto alla seconda modalità di copertura, fa presente che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, dispone che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
Osserva, altresì, che, il comma 2-bis del sopracitato articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, la riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle suddette risorse ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionalità delle prefetture-Uffici territoriali del Governo.
Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica allegata al presente decreto evidenzia che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2025, sono state accertate, ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79 del 2012, risorse disponibili, relativamente all'esercizio finanziario 2022, pari a 104.600.000 euro, le quali sono state versate nel capitolo 3651 dell'entrata del bilancio dello Stato.
Rileva che la medesima relazione afferma, altresì, che nel corso del corrente esercizio finanziario è in via di perfezionamento uno specifico provvedimento volto alla riassegnazione della quota del 30 per cento destinata alle esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un importo pari a 31.800.000 euro.
Ciò posto, prende atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, dai quali risulta la sussistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti alla copertura degli oneri indicati dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso di una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria.
Atto n. 277.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi Pag. 99dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria pro tempore a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria.
Rileva che il provvedimento è finalizzato alla sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Francesco Sorrentino, anch'egli titolare dell'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2024, che gli ha conferito l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, contestualmente revocando il precedente incarico.
Evidenzia, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria pro tempore è individuato quale Commissario straordinario per gli interventi denominati: Palermo – realizzazione centro polifunzionale «Bocca di Falco»; Catania – realizzazione centro polifunzionale «Librino»; Reggio Calabria – caserma «Manganelli»; Crotone – realizzazione nuovo fabbricato; Reggio Calabria – riorganizzazione dei presidi.
Sottolinea che, ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, richiamati nelle premesse del provvedimento, mentre il comma 3 affida al medesimo Commissario straordinario le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Per quanto attiene alle opere da realizzare, ricorda che la loro individuazione e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici.
Tanto premesso, con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, fa presente che, come già evidenziato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, restano ferme le disposizioni di cui al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
In particolare, rappresenta che l'articolo 4, comma 1, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che aveva conferito all'ingegner Ievolella l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle summenzionate opere infrastrutturali non reca, invece, disposizioni di carattere finanziario rispetto al predetto incarico.Pag. 100
Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, continuino a trovare applicazione anche le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del più volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.
Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata, rappresenta che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi con la realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, continuano a trovare applicazione le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi con la realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo schema di decreto».
VALUTA FAVOREVOLMENTE.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di valutazione favorevole.
La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Atto n. 275.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 14 luglio 2025, l'intesa sancita sullo schema di decreto in esame dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 Pag. 101n. 281. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.
Intervenendo in sostituzione del relatore, nel ribadire che il provvedimento ha carattere compilativo e, pertanto, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere, sullo stesso, parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2025.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Preso atto che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.