Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2025
530.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 173

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione Carta e Grafica nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.
(COM(2025) 85 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 8.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.
(COM(2025) 85 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.05.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria-Federbeton nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.
(COM(2025) 85 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione Confindustria Macchine nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.
(COM(2025) 85 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
Testo unificato C. 1091 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni volte all'introduzionePag. 174 dell'obbligo, in capo alle banche, di stipulare contratti di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta e del corrispondente divieto di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, salvo che per gravi e documentate ragioni.
  Il testo si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi, che incidono rispettivamente sul codice civile (comma 1) e sul codice del consumo (comma 2).
  Evidenzia che il comma 1 introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-bis, il quale stabilisce, da un lato, l'obbligo per la banca di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dall'altro, il divieto di recedere dal contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, in presenza di saldi attivi, se non per motivi legati all'osservanza della normativa antiriciclaggio o antiterrorismo. In caso di diniego, la banca è tenuta a comunicarne i motivi per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta.
  Sottolinea inoltre che il comma 2 abroga la lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, ai cui sensi, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il «professionista» (ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.
  Fa presente che, secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo del presente provvedimento è quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini, che negli ultimi anni hanno visto chiudere, unilateralmente e senza un giustificato motivo, il rapporto di conto corrente da parte della propria banca, pur in presenza di saldi attivi e, per effetto delle segnalazioni interbancarie, si sono trovati a non poter stipulare un nuovo contratto di conto corrente con un'altra banca e disporre così delle proprie provviste. A seguito del recesso dal contratto di conto corrente, infatti, la banca consegna al correntista esclusivamente un assegno circolare, che per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa. Pertanto, nel quadro normativo vigente, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante.
  Osserva che tale obiettivo assume particolare rilievo ai fini del superamento delle disuguaglianze e delle disparità nell'offerta e nell'utilizzo dei servizi finanziari, volta a favorire quella inclusione finanziaria affermatasi già da tempo come una delle priorità nelle politiche dell'Unione europea rilevanti in materia di servizi finanziari, diventando un aspetto fondamentale per combattere le situazioni di marginalità e di disagio che affliggono numerose categorie di persone.
  Rileva che, nel corso delle audizioni svolte nell'esame della presente proposta di legge, facendo riferimento al testo iniziale (C. 1091), la Banca d'Italia, pur condividendo l'importanza delle finalità di inclusione finanziaria perseguite dalla proposta medesima, ha comunque evidenziato alcuni profili di criticità, suggerendo l'opportunità di ulteriori approfondimenti. In particolare, la Banca d'Italia ha segnalato che, per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 1857-bis al codice civile, l'obbligo di comunicare le ragioni del diniego o recesso potrebbe entrare in conflitto con il divieto di divulgazione previsto dall'articolo 39 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio.
  Ricorda che, in seguito alle audizioni, è stato elaborato un testo unificato nel quale è stata inserita la clausola: «fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo». Ritiene che la formulazione testuale possa risultare idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa antiriciclaggio nel presupposto che, in fase di concreta attuazione della disposizione, la Pag. 175stessa venga interpretata ed applicata in senso strettamente conforme alla disciplina eurounitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai principi generali che regolano i rapporti fra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali.
  Nella medesima audizione è stato evidenziato altresì, in relazione agli obiettivi di sana e prudente gestione e stabilità finanziaria sanciti dall'ordinamento europeo e nazionale, che gli intermediari bancari potrebbero assumere rischi laddove obbligati ad aprire e gestire i conti correnti di una platea indistinta di soggetti.
  Con riferimento all'abrogazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del Codice del consumo, relativo alle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, ricorda che a questa particolare tipologia di clausole si è fatto riferimento con la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. Come esplicitato nell'allegato alla direttiva, la stessa non si oppone all'introduzione di clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente e senza preavviso qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti.
  In conclusione, rammenta che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla BCE una funzione consultiva con riguardo a proposte di atti dell'Unione e progetti di disposizioni legislative che rientrano nei suoi ambiti di competenza. L'articolo 127, paragrafo 4, e l'articolo 282, paragrafo 5, del TFUE stabiliscono infatti che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Detta previsione è ribadita dall'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, il quale precisa altresì che detta consultazione deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio: in attuazione di tale previsione, il quadro giuridico per la consultazione della BCE da parte di autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative è stato fissato dalla decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 ed è oggetto di istruzioni applicative elaborate dalla stessa BCE in un documento denominato «Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative».
  Poiché, dunque, rientrano nell'ambito delle competenze della BCE anche i sistemi di pagamento e di regolamento, cui sono riconducibili i conti correnti, sui quali appunto interviene la presente proposta di legge, formula una proposta di parere favorevole, con l'osservazione che sia valutata l'opportunità di acquisire il parere della BCE in merito al provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Filippo SCERRA (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul presente disegno di legge, composto di 16 articoli raccolti in 3 capi, che reca disposizioni necessarie ed urgenti al fine di provvedere all'organizzazione e allo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché disposizioni urgenti in materia di sport.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala quanto disposto dall'articolo 5, recante disposizioni necessarie e urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Pag. 176Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che introduce la figura del Commissario straordinario, incaricato del coordinamento e dell'attuazione degli interventi necessari per lo svolgimento delle competizioni. Come dispone espressamente il comma 3, il Commissario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Viene inoltre prevista l'apertura di una contabilità speciale e l'obbligo di rendicontazione trimestrale.
  Osserva che l'esplicito richiamo al rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nell'ambito dei poteri esercitabili in deroga dal Commissario straordinario è idoneo a garantire che le misure eventualmente adottate in deroga all'ordinamento nazionale non possano confliggere con le normative europee, in particolare con quelle in materia di concorrenza, appalti pubblici, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.
  Evidenzia che l'articolo 6 reca misure urgenti in materia di giustizia sportiva e contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi (cosiddetto match fixing), intervenendo in particolare sulla tracciabilità e sull'utilizzo dei dati relativi ai flussi anomali di scommesse. La norma consente alla Procura generale dello Sport, istituita presso il CONI, di chiedere alle amministrazioni competenti (inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati e la Procura generale dello Sport provvede alla trasmissione delle informazioni ricevute alla competente procura federale per il prosieguo.
  Rileva che tale previsione si pone in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Magglingen/Macolin del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia, che all'articolo 12 promuove il coordinamento tra autorità pubbliche e organismi sportivi per la prevenzione e il contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive. Fa presente che la norma appare altresì coerente con le politiche dell'Unione europea, che da tempo ha individuato nel match fixing una minaccia sistemica all'integrità dello sport e un fenomeno spesso collegato a gravi forme di criminalità organizzata e corruzione transnazionale. Ricorda che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti all'interno dell'Unione europea, innescando un'attività normativa e politica da parte delle istituzioni europee finalizzata a promuovere l'integrità nello sport e ad incentivare la trasparenza, la tracciabilità e il monitoraggio dei comportamenti illeciti connessi alle scommesse sportive. Rammenta altresì che già nel 2012 la Commissione europea ha promosso un'azione congiunta tra Stati membri attraverso la Comunicazione COM(2012) 596, invitando a sviluppare strumenti efficaci di cooperazione e scambio informativo per prevenire la manipolazione dei risultati sportivi, anche attraverso l'impiego di dati provenienti dai flussi di scommesse.
  In considerazione di quanto sopra, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 16 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Pag. 177

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie.
COM(2025) 258 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di documento (vedi allegato 3), di cui illustra i contenuti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione.
COM(2025) 501 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione.
COM(2025) 502 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, rileva che le proposte in esame, intervenendo su molteplici atti legislativi, sono volte ad estendere alle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-caps o SMC) alcune disposizioni attualmente applicate alle piccole e medie imprese (PMI).
  Sottolinea che le SMC – la cui definizione è contenuta in una raccomandazione della Commissione europea che accompagna le proposte in esame – sono le imprese che non rientrano nel perimetro delle PMI, che impiegano meno di 750 persone, che hanno un fatturato netto annuo non superiore a 150 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 129 milioni.
  Si tratta di una categoria di imprese molto rilevante nel panorama europeo e italiano che, in base alle stime fornite nel documento di lavoro della Commissione europea che accompagna le proposte in esame, rappresenta il 13 per cento dell'occupazione complessiva dell'Unione europea ed è presente in molti settori industriali fondamentali per il livello di competitività dell'Unione, tra cui l'elettronica, le energie rinnovabili, l'aerospazio e la difesa. Dagli studi di settore emerge che le SMC tendono a mostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati rispetto alle PMI, nonostante che le sfide che si trovano ad affrontare rimangano sostanzialmente similari.
  In tale contesto, le proposte in esame sono volte ad evitare i cosiddetti cliff effects (o effetti precipizio) che colpiscono le imprese che, proprio in questi settori chiave, crescono oltre il segmento delle PMI e devono improvvisamente applicare norme che riguardano le grandi imprese e che comportano pertanto oneri sproporzionati rispetto alle loro dimensioni.
  Ricorda inoltre che le due proposte sono parte del più ampio pacchetto di semplificazione «Omnibus IV», presentato dalla Commissione europea lo scorso 21 maggio con lo scopo di consentire alle imprese dell'Unione europea un risparmio di circa 400 milioni di euro l'anno. Il pacchetto comprende anche la proposta di regolamento in materia di obblighi relativi al Pag. 178dovere di diligenza per le batterie, sulla quale la Commissione si è appena pronunciata in merito all'esame di sussidiarietà, e due interventi legislativi in materia di digitalizzazione di taluni obblighi a carico degli operatori economici.
  Osserva che, più in generale, le due proposte in esame si inseriscono nel contesto delle iniziative della Commissione europea mirate al rilancio della competitività dell'UE. Nella bussola per la competitività, la Commissione europea ha ribadito l'impegno ad una riduzione degli oneri di comunicazione di almeno il 25 per cento per tutte le imprese e di almeno il 35 per cento per le PMI e si è impegnata a proporre una nuova definizione di small mid-caps al fine di garantire che la regolamentazione sia proporzionata alle dimensioni delle imprese.
  Passa quindi all'illustrazione delle principali misure contenute nelle proposte in esame, rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti. La Commissione europea prospetta:

   il rafforzamento della deroga attualmente prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in favore delle imprese con meno di 250 dipendenti rispetto all'obbligo di conservazione dei registri delle attività di trattamento, che permane solo se l'attività rappresenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; la deroga viene inoltre estesa alle SMC;

   l'estensione alle SMC della possibilità di usufruire degli help desk relativi agli strumenti di difesa commerciale antidumping e antisovvenzioni e della previsione che, ove possibile, il periodo delle procedure di inchiesta coincida con l'esercizio contabile delle imprese al fine di facilitare il reperimento dei dati da parte delle imprese medesime;

   la previsione di una nuova esenzione dall'obbligo di redigere un prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e l'estensione alla SMC dell'uso di una forma semplificata di prospetto;

   l'estensione alle SMC della deroga relativa alle strategie sul dovere di diligenza per le batterie e la riduzione della frequenza dell'obbligo di riesame della relazione sulla propria politica in materia a carico degli operatori economici;

   la soppressione dell'obbligo di registrazione al portale F-Gas per i prodotti e le apparecchiature esportate e la limitazione dell'obbligo per le importazioni ai soli casi in cui sono previsti obblighi di comunicazione;

   la possibilità per i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione di dimostrare il raggiungimento della soglia necessaria per registrare il proprio sistema come un mercato di crescita per le PMI includendo anche le SMC ammesse alla negoziazione;

   l'obbligo per gli Stati membri di fornire, nel contesto della strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, una descrizione delle misure in vigore a livello nazionale per le SMC.

  Sottolinea che, per entrambe le proposte, la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto in ragione, a suo avviso, della mancanza di opzioni strategiche pertinenti e della portata limitata e mirata delle modifiche previste, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione.
  Tuttavia, nel caso in esame, ricorda che la Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro che esamina l'impatto delle misure prospettate, compresa una quantificazione prudenziale dei risparmi attesi stimati tra 79,2 e 93,3 milioni all'anno.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita, rispettivamente, dagli articoli 16 e 114, dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE, e dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 114 del Pag. 179TFUE, che costituiscono la base giuridica degli atti che le proposte intendono modificare.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE, in riferimento ad entrambe le proposte, con la circostanza che gli obblighi imposti alle imprese sono stabiliti direttamente e indirettamente dal diritto dell'UE e possono pertanto essere modificati soltanto a livello di Unione.
  Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le proposte si limitano a quanto necessario per garantire che le SMC traggano beneficio dal medesimo quadro giuridico applicabile alle PMI, estendendo disposizioni già applicabili a queste ultime alle small mid-caps e apportando modifiche minime agli obblighi esistenti degli Stati membri.
  Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato dai Parlamenti di Danimarca, Svezia, Lettonia e Lituania, dal Bundesrat e dal Bundestag tedeschi e dal Senato ceco. Tuttavia nessuna di queste assemblee ha al momento segnalato di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Poiché il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 27 settembre 2025, mentre il termine per la Commissione, che scade l'11 agosto 2025, può essere ulteriormente prorogato all'11 settembre 2025 tenuto conto della sospensione dei termini valevole a livello UE, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, in particolare i rappresentanti del Governo e delle imprese coinvolte, per meglio apprezzare l'impatto delle azioni prospettate dalla Commissione europea.
  Conclusivamente osserva che l'intento della semplificazione per le imprese si inserisce in un quadro normativo complesso e stratificatosi nel corso del tempo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 luglio 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.