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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2025
533.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Fa presente che si soffermerà sulle modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente.
  Sottolinea, preliminarmente, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione che, nella seduta del 16 luglio 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole. Evidenzia, inoltre, che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.
  Venendo ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1-bis, reca una norma interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi in base alla Pag. 64quale la disposizione si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) del comma 1 del medesimo articolo 67, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre costituisce una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 del medesimo articolo 67, al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
  Pur considerando che la norma conferma l'orientamento dell'amministrazione finanziaria in relazione all'inquadramento dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, segnala che la legge di bilancio 2024 è intervenuta a modificare l'articolo 67, comma 1, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi, per ampliare il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale, includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Rileva che alla modifica erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie pari a 416 milioni di euro per il 2025 e 208 milioni di euro a decorrere dal 2026.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non sia pregiudicato dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame, che considera il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene, dal momento che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 92, lettera b), non forniva informazioni dettagliate circa la base imponibile considerata nella stima.
  Per quanto concerne l'articolo 1-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, a decorrere dal periodo di imposta 2025, escludono dall'applicazione dell'imposta addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da bonus e stock options i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi ovvero le società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Fa presente che gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  In proposito, ritiene che dovrebbero essere forniti dal Governo i dati alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei citati soggetti dall'applicazione dell'imposta in esame. In particolare, sottolinea che dovrebbero essere fornite le stime della base imponibile che verrebbe esclusa all'applicazione dell'imposta – ammontare dei bonus e stock options percepiti eccedenti la parte fissa della retribuzione – oppure dell'ammontare dei versamenti dell'addizionale riferito ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, ossia alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per Pag. 65l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  Al riguardo, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.
  Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal successivo articolo 12-bis, fermo restando che dalla ricostruzione sopra effettuata il Fondo utilizzato appare presentare, nel triennio 2025-2027, le necessarie disponibilità. A tale proposito, ritiene che potrebbe essere utile acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle effettive disponibilità del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Ritiene, altresì, utile acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il previsto utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.
  Con riferimento all'articolo 6-bis, rileva preliminarmente che il comma 1 disciplina le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali. Evidenzia che, nelle more dell'attuazione della predetta disposizione, si dispone, al comma 2, che ai fini dell'applicazione della citata esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche rilevi la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. Al riguardo, rileva che la disposizione di cui al comma 2, prevedendo in via transitoria l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quale unica condizione per il riconoscimento dell'esenzione, potrebbe determinare – per un lasso di tempo per altro non puntualmente determinato – un ampliamento del novero degli immobili esenti con conseguenti minori entrate per i bilanci comunali. Infatti, la mera iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventerebbe, di per sé, sufficiente a comprovare la modalità non commerciale dell'attività cui è destinato l'immobile a prescindere dal corrispettivo richiesto per la prestazione dell'attività stessa, che rappresenta invece un elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, n. 200. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 9, comma 1, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando il testo originario dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, estende ulteriormente il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle agenzie per il lavoro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, ritenendosi valide anche per il caso in esame le considerazioni svolte dalla relazione tecnica con riguardo all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, ossia che si tratta dell'estensione della possibilità di applicazione di un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, comma 2, fa presente che la norma in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto-legge, che esclude dall'applicazione del meccanismo dello split payment le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana a decorrere dal 1° luglio 2025, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormentePag. 66 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ricorda che, come evidenziato dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, del testo originario del presente decreto-legge presso la Commissione Bilancio della Camera, «l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica».
  Ciò stante, rileva che la salvezza dei comportamenti adottati dai contribuenti in conformità della disciplina previgente in materia di split payment – dal 1° luglio dell'anno in corso alla data di conversione del presente decreto – appare suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto agli effetti negativi già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, con un conseguente potenziale miglioramento dei saldi. In merito a tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 12, comma 2, rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le previsioni di cui al comma 1, che considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale. In questo quadro, ritiene che la norma sembrerebbe consentire anche a coloro che hanno presentato le dichiarazioni annuali entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, e che le abbiano comunque integrate entro il 12 dicembre 2024, la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale e di avvalersi del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi la menzionata interpretazione e, dall'altro, assicuri che non siano stati nel frattempo effettuati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti interessati dalla norma, posto che, in caso contrario, la norma stessa potrebbe risultare suscettibile di determinare minori entrate.
  Con riferimento all'articolo 12-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – cosiddetta rottamazione-quater – l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma produce effetti sul piano processuale, ma non determina variazioni del debito tributario che resta inalterato, rispetto a come determinato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.
  In relazione all'articolo 12-ter, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, nei termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2025-2026, di cui agli articoli 6 e Pag. 67seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024. Evidenzia che le norme valutano gli oneri connessi all'applicazione del nuovo regime in misura pari a 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030. Sottolinea che alla copertura dei predetti oneri si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva – pari a 57.933.333 euro nel 2026 – e in parte mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
  Ai fini della verifica della quantificazione dell'onere e di parte della relativa copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla definizione della platea potenzialmente interessata al nuovo regime, nonché ulteriori informazioni quali, ad esempio, l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di indice di affidabilità fiscale e l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali sia per l'IRAP.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 19 dell'articolo 12-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 84.865.000 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, quanto a 57.933.333 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al medesimo articolo 12-ter e, quanto a 26.931.667 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
  In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, mentre, con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 1-bis, con particolare riferimento alla necessità di acquisire una conferma circa la disponibilità, nell'ambito del Fondo per l'attuazione della delega fiscale oggetto di riduzione, delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo in oggetto, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal citato articolo 1-bis del decreto-legge in esame, fermo restando che dalla ricostruzione degli utilizzi e dei rifinanziamenti il predetto Fondo, nel triennio 2025-2027, appare presentare le necessarie disponibilità.
  Ritiene, altresì, opportuno acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il predetto utilizzo, anche in ragione della sua entità, non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.
  Infine, non formula osservazioni con riguardo all'articolo 13-bis, stante il carattere ordinamentale della norma e considerato che, ai sensi della disposizione stessa, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota di risposta alle richieste di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e appena riportate dal relatore (vedi allegato).
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, che recano una norma di interpretazione autentica relativa al regime di tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di Pag. 68altri diritti reali di godimento su beni immobili, confermano con norma di rango legislativo l'orientamento assunto su tale materia dall'amministrazione finanziaria e non determinano effetti ulteriori rispetto a quelli quantificati in occasione della modifica dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 da parte dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 213 del 2013, fermo restando che la predetta disposizione si applica a decorrere dall'anno in corso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024.
  Rileva che, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1-bis al regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili, finalizzate ad escludere l'applicazione delle disposizioni a lavoratori occupati presso società di partecipazione non finanziaria, è stato considerato che, sulla base dell'elaborazione dei dati recati dalle certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2023, l'ammontare dei bonus e delle stock options interessati dall'applicazione dell'addizionale prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 è pari a circa 90,3 milioni di euro, dei quali circa 10,4 milioni di euro sono riferibili a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria e, pertanto, il minor gettito derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento è stato valutato in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  Chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, che individuano le modalità per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti o utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, confermano sostanzialmente la disciplina attualmente vigente che regola la medesima esenzione, al fine di meglio definire le procedure per la determinazione dei corrispettivi medi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, mentre la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-bis rappresenta una mera norma di chiusura, da applicare qualora i comuni non provvedano a individuare i corrispettivi secondo le modalità di cui al comma 1.
  Per quanto concerne le modifiche introdotte all'articolo 10, comma 2, in materia di split payment, che sono volte a fare salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fa presente che queste non determinano effetti positivi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a regolare fattispecie di carattere eventuale riferite a eventuali versamenti effettuati senza tenere conto dell'abrogazione disposta, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall'articolo 1 del medesimo articolo 10.
  Sottolinea, poi, che le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, sono volte a consentire di considerare tempestive, ai fini degli effetti prodotti dall'adesione al concordato preventivo biennale, anche le adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 mediante dichiarazione integrativa o tardiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non risultano avviate attività di controllo su queste fattispecie.
  Fa, inoltre, presente che l'articolo 12-ter prevede che i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con le modalità previste dal medesimo articolo 12-ter possano accedere a uno speciale regime di ravvedimento a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.
  Per quanto concerne la quantificazione dei relativi effetti finanziari chiarisce che la stessa è stata effettuata seguendo la medesima metodologia applicata con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha previsto un'analoga procedura di ravvedimento per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che avessero aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024. In particolare, rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 2-quater del decreto-leggePag. 69 n. 113 del 2024, per il quale era stata stimata una riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso valutata in misura pari al 25 per cento, si è ipotizzato che le disposizioni in esame determinino un ulteriore contrazione delle medesime entrate pari al 10 per cento.
  Fa presente, altresì, che l'ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso è basata sulle evidenze desumibili dalle attività di accertamento e deve considerarsi estremamente prudenziale, tenuto conto del fatto che con riferimento all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 era stata ipotizzata una riduzione delle entrate del 25 per cento per gli anni dal 2018 al 2022, quattro dei quali coincidono con quelli interessati dalla procedura di cui all'articolo 12-ter, che riguarda gli anni dal 2019 al 2023 e che l'anno 2023 è già stato oggetto di verifiche e controlli, con una conseguente limitazione dell'accesso alla procedura per i soggetti che abbiano ricevuto atti di accertamento. Evidenzia, pertanto, che, sulla base dei predetti criteri la riduzione di gettito derivante dal ravvedimento operoso è quantificata in 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre la riduzione del gettito derivante da accertamenti è quantificata, tenendo conto anche delle possibilità di rateizzazione previste dalla legislazione vigente, in 51.865.000 euro per l'anno 2026, 74.060.000 euro per l'anno 2027, 56.235.000 per l'anno 2028, 37.490.000 euro per l'anno 2029 e 10.350.000 euro per l'anno 2030.
  Rileva che il gettito delle imposte sostitutive di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 12-ter è quantificato in 57.933.333 euro per l'anno 2026, tenendo conto anche delle riduzioni del 30 per cento previste dai commi 6 e 9 del medesimo articolo 12-ter.
  Osserva, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, e dell'articolo 12-ter, comma 19, nonché dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il disegno di legge C. 2460-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 12-ter.200 della Commissione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, che recano una norma di interpretazione autentica relativa al regime di tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili, confermano con norma di rango legislativo l'orientamento assunto su tale materia dall'amministrazione finanziaria e non determinano effetti ulteriori rispetto a quelli quantificati in occasione della modifica dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 da parte dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 213 del 2013, fermo restando che la predetta disposizione si applica a decorrere dall'anno in corso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024;

    ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1-bis al regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili, finalizzate ad escludere l'applicazione delle disposizioni a lavoratori occupati presso società di partecipazione non finanziaria, è stato consideratoPag. 70 che, sulla base dell'elaborazione dei dati recati dalle certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2023, l'ammontare dei bonus e delle stock options interessati dall'applicazione dell'addizionale prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 è pari a circa 90,3 milioni di euro, dei quali circa 10,4 milioni di euro sono riferibili a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria e, pertanto, il minor gettito derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento è stato valutato in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, che individuano le modalità per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti o utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, confermano sostanzialmente la disciplina attualmente vigente che regola la medesima esenzione, al fine di meglio definire le procedure per la determinazione dei corrispettivi medi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, mentre la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-bis rappresenta una mera norma di chiusura, da applicare qualora i comuni non provvedano a individuare i corrispettivi secondo le modalità di cui al comma 1;

    le modifiche introdotte all'articolo 10, comma 2, in materia di split payment, che sono volte a fare salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non determinano effetti positivi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a regolare fattispecie di carattere eventuale riferite a eventuali versamenti effettuati senza tenere conto dell'abrogazione disposta, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall'articolo 1 del medesimo articolo 10;

    le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, sono volte a consentire di considerare tempestive, ai fini degli effetti prodotti dall'adesione al concordato preventivo biennale, anche le adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 mediante dichiarazione integrativa o tardiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non risultano avviate attività di controllo su queste fattispecie;

    l'articolo 12-ter prevede che i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con le modalità previste dal medesimo articolo 12-ter possano accedere a uno speciale regime di ravvedimento a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva;

    la quantificazione dei relativi effetti finanziari è stata effettuata seguendo la medesima metodologia applicata con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha previsto un'analoga procedura di ravvedimento per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che avessero aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024;

    in particolare, rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, per il quale era stata stimata una riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso valutata in misura pari al 25 per cento, si è ipotizzato che le disposizioni in esame determinino un ulteriore contrazione delle medesime entrate pari al 10 per cento;

    l'ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso è basata sulle evidenze desumibili dalle attività di accertamento e deve considerarsi estremamente prudenziale, tenuto conto del fatto che con riferimento all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 era stata ipotizzata una riduzione delle entrate del 25 per cento per gli anni dal 2018 al 2022, quattro dei quali coincidono con quelli interessati dalla procedura di cui all'articolo 12-ter, che riguarda gli anni dal 2019 al 2023 e che l'anno 2023 è già stato oggetto Pag. 71di verifiche e controlli, con una conseguente limitazione dell'accesso alla procedura per i soggetti che abbiano ricevuto atti di accertamento;

    sulla base dei predetti criteri la riduzione di gettito derivante dal ravvedimento operoso è quantificata in 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre la riduzione del gettito derivante da accertamenti è quantificata, tenendo conto anche delle possibilità di rateizzazione previste dalla legislazione vigente, in 51.865.000 euro per l'anno 2026, 74.060.000 euro per l'anno 2027, 56.235.000 per l'anno 2028, 37.490.000 euro per l'anno 2029 e 10.350.000 euro per l'anno 2030;

    il gettito delle imposte sostitutive di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 12-ter è quantificato in 57.933.333 euro per l'anno 2026, tenendo conto anche delle riduzioni del 30 per cento previste dal medesimo articolo 12-ter;

    il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, e dell'articolo 12-ter, comma 19, nonché dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore riferita al provvedimento in esame.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede maggiori delucidazioni in merito ai profili finanziari concernenti l'articolo 12-ter del provvedimento, evidenziando, in particolare, che, in assenza di una relazione tecnica riferita al predetto articolo, non è possibile disporre di dati ed elementi idonei a suffragare la quantificazione delle maggiori entrate riconducibili all'attuazione degli istituti previsti dal richiamato articolo, atteso che le stesse sono utilizzate a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che gli elementi informativi testé richiesti dal deputato Dell'Olio sono contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e depositata agli atti della Commissione, che riporta la stima degli effetti finanziari attesi, in termini di maggior gettito complessivo, relativamente all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 12-ter del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al provvedimento in esame.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12-ter.200 della Commissione. Al riguardo, con riferimento, in primo luogo, alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Gubitosa 1.6, che prevede che le spese per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico non concorrano alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini della applicazione dell'imposta sui redditi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione delle minori entrate da essa derivanti e alla relativa copertura finanziaria;

   Gubitosa 1.17, che prevede che, in via sperimentale per l'anno 2026, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi. La proposta emendativa, pertanto, appare Pag. 72suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri connessi all'anticipazione dei rimborsi, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Alifano 1.18, che, in luogo della detrazione fiscale per le spese di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede, prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che i soggetti, lavoratori dipendenti, che abbiano sostenuto le predette spese per gli anni 2025 e 2026 possono optare per la corresponsione di un rimborso in denaro, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa, pertanto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri connessi all'anticipazione dei rimborsi, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Alifano 1.19, che prevede che, ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 207 del 2024, che riducono di 75 euro l'importo rilevante ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto per la spettanza del predetto trattamento, non si applicano ai soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore a 9.000 euro. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate, senza tuttavia provvedere alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

   Zaratti 1.01002, volta ad assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento gli alimenti e i prodotti biologici certificati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2018/848. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti di minor gettito privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Alifano 1.032, che, nel novellare il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevede che il regime forfetario si applichi anche ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, qualora, nell'anno precedente, abbiano conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al citato comma 54 della summenzionata legge n. 190 del 2014 e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, formate da un massimo di cinque associati, per un totale non superiore a 70.000 euro. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria;

   Appendino 1.033, che prevede, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024, che per le imprese non rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato possa essere assoggettato all'aliquota IRES di cui all'articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, ridotta di quattro punti percentuali, purché sia stabilita per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa, sia variabile, con qualunque denominazione e forma riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società cui appartengono. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Merola 8.11, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la quale, nel recare disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, prevede, tra l'altro, modalità agevolate di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a Pag. 73carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.03 e Merola 8.04, che, novellando il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevedono, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta medesima per le prestazioni di ricovero e cura rese dagli enti di cui al Libro I del codice civile e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. Le proposte emendative abrogano, inoltre, i riferimenti all'esenzione per le prestazioni proprie dei brefotrofi e degli orfanotrofi e specificano, rispetto alla normativa vigente in materia, che le prestazioni esenti dall'imposta medesima svolte nell'ambito di asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù sono quelle concernenti le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, nonché le somministrazioni di prodotti per l'igiene e medicinali e le prestazioni curative, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura. Le proposte prevedono, altresì, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni sociali rese in favore di determinate categorie di soggetti affetti da situazioni di fragilità o portatori di disabilità, alcune delle quali non previste dalla normativa vigente – quali, ad esempio, le persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, anche qualora tali prestazioni siano svolte da enti di cui al Libro I del Codice civile e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché da enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. Al riguardo, osserva che le proposte emendative, nel prevedere un ampliamento del novero delle attività e delle prestazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura finanziaria;

   gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05 e Merola 8.06, che, novellando il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono tra l'altro che il mutamento della qualifica, da ente di Terzo settore non commerciale a ente di Terzo settore commerciale, operi in via permanente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'ente assume natura commerciale, anziché dal periodo d'imposta in cui l'ente assume tale ultima natura, sopprimendo le norme di carattere transitorio recate al riguardo dal secondo periodo dell'articolo 79, comma 5-ter, del medesimo Codice. Le proposte appaiono, pertanto, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   gli identici Bonetti 8.022 e Merola 8.024, che, novellando l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che reca la disciplina sull'imposta sul valore aggiunto, prevedono che non siano considerate attività commerciali – e dunque, in quanto tali, non siano soggette all'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – le prestazioni in servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nei confronti di associati, di altre associazioni del Terzo settore svolgenti la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno se effettuate a fronte Pag. 74di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio. Le proposte appaiono, pertanto, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Bonetti 8.026, che, novellando l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclude dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

   Bonetti 8.027, che, novellando l'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che siano escluse dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

   Gubitosa 10.1, che dispone l'abrogazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che ha introdotto nell'ordinamento il meccanismo del cosiddetto split payment, in forza del quale, per gli acquisti gravati da IVA effettuati dalle pubbliche amministrazioni, queste ultime non pagano più l'IVA dovuta ai fornitori, ma la versano direttamente all'erario. Al riguardo, nel rammentare che all'istituzione e all'estensione del predetto meccanismo sono stati ascritti effetti permanenti di maggior gettito, evidenzia che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione, né alla relativa copertura finanziaria;

   Ruffino 12-ter.1000, che, modificando la lettera c) del comma 4 dell'articolo 12-ter, riduce, dal 15 al 13 per cento, l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali applicabile, per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai soggetti con livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate rispetto a quelle derivanti dall'articolo 12-ter, che concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione;

   Ruffino 12-ter.01000, che estende, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai contribuenti in regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, le disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, in materia di imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria.

  Con specifico riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

   Raffa 1.2, che incrementa l'importo massimo di spesa detraibile per interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Vengono, conseguentemente, apportate talune modificazioni all'articolo 1, commi 36 e 41, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'imposta sui servizi digitali, eliminando la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e incrementando dal 3 al 15 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'impostaPag. 75 dovuta. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non provvede alla quantificazione né degli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dalla stessa, né delle eventuali maggiori entrate ascrivibili alle modifiche apportate in materia di imposta sui servizi digitali, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto;

   Gubitosa 1.4, che abroga l'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, come introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, che prevede, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, limiti alla fruizione di talune detrazioni dall'imposta sui redditi. Vengono, conseguentemente, apportate talune modificazioni all'articolo 1, commi 36 e 41, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'imposta sui servizi digitali, eliminando la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e incrementando dal 3 al 21 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non provvede alla quantificazione né degli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dalla stessa, né delle eventuali maggiori entrate ascrivibili alle modifiche apportate in materia di imposta sui servizi digitali, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto;

   Alifano 1.20, che prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2025, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto, alle start-up innovative e alle PMI innovative, nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. A tal fine, la proposta autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Alifano 1.21, che prevede che, fino al 31 dicembre 2025, l'aliquota della detrazione riconosciuta per interessi passivi e relativi oneri corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati da lavoratori dipendenti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione sia incrementata al 23 per cento, autorizzando a tal fine, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Alifano 1.01, che modifica le aliquote da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in particolare innalzando da 50.000 a 65.000 euro la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento. Ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, volte ad eliminare Pag. 76la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e a incrementare dal 3 al 15 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

   Gubitosa 1.02, che modifica le aliquote da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, disponendo, in particolare, che per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 65.000 euro si applichi un'aliquota del 30 per cento, in luogo dell'attuale previsione che stabilisce, per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro, l'aliquota del 35 per cento. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 16 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla stessa recata;

   Gubitosa 1.03, che prevede che, in via sperimentale per l'anno 2026, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta siano rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, e dispone un'autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, per la progettazione, la realizzazione e la gestione di un apposito sistema informativo per il calcolo del rimborso. A tal fine, la proposta emendativa autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Raffa 1.08, la quale prevede che le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento non siano computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, provvedendo ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Pag. 77

   Raffa 1.09, ai sensi della quale le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, non sono computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Raffa 1.010, che prevede che le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non siano computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni medesime previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

   Alifano 1.025, che incrementa gli importi massimi relativi ai canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 15 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

   Raffa 1.028, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per determinati beni alimentari di prima necessità. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 16 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare Pag. 78ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

   Bonelli 1.01001, che dispone l'abrogazione dell'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. La proposta emendativa prevede, quindi, che i maggiori risparmi derivanti dalla predetta abrogazione vengano riversati nel Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche. Al riguardo, nel rilevare che le disposizioni oggetto di abrogazione sono state considerate dalla relazione tecnica ad esse riferita potenzialmente produttive di effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non scontati, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla neutralità finanziaria della proposta;

   Merola 2.2, che, intervenendo sul regime di riporto delle perdite di cui all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che, nel caso indicato dal comma 3-bis del citato articolo 84, le perdite siano riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risultante da relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, ridotto di un importo pari alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale, anziché di un importo pari al doppio della somma dei suddetti conferimenti e versamenti. Al riguardo, nel segnalare che la relazione tecnica segnala che alla norma oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   gli identici articoli aggiuntivi Merola 8.016 e Bonetti 8.014, che, novellando l'articolo 84 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono che le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 del citato articolo 84 non si considerino, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quali cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle identiche proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020, che, novellando l'articolo 85 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono che le attività di raccolta fondi di cui al comma 6 del citato articolo 85 non si considerino, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle citate proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Aiello 11.01, che esclude, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,Pag. 79 di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Ai relativi oneri, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta, e nell'incremento dal 3 al 21 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.

  Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Fa presente, infine, che l'Assemblea ha testé trasmesso l'ulteriore emendamento 12-ter.200 della Commissione, volto a prevedere che in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, per il biennio di imposta 2025 e 2026, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
  In proposito, nel rammentare che una analoga disposizione di proroga dei suddetti termini di decadenza è già stata introdotta, con riferimento all'anno d'imposta 2018, dall'articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024, nel quadro dello speciale regime di ravvedimento consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili da parte dei soggetti che avessero applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e aderito al concordato preventivo biennale, rileva che la proposta non sembra suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Sul punto, ritiene in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, né sull'ulteriore emendamento 12-ter.200 della Commissione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di fornire una motivazione puntuale sottesa alla contrarietà espressa relativamente alle singole proposte emendative richiamate dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal deputato Ubaldo Pagano, chiede, in particolare, che si forniscano le ragioni che hanno motivato il parere contrario espresso in relazione all'emendamento Raffa 1.2 e alle proposte che prevedono un analogo meccanismo di copertura, a valere sulle risorse rivenienti dalle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, sottolineando come, peraltro, le richieste di chiarimento avanzate sul punto dal relatore non attengano all'adeguatezza della copertura sotto il profilo quantitativo, ma, piuttosto, all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto ad assicurare il reperimento delle risorse necessarie.
  Evidenzia, inoltre, come, con riguardo alle proposte emendative che provvedono alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sia necessario avere, da parte del Governo, informazioni chiare e puntuali circa le residuePag. 80 disponibilità del predetto fondo, al fine di assicurare, anche in futuro, la possibilità di presentare proposte emendative provviste di un'adeguata copertura finanziaria.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di fornire maggiori delucidazioni in merito alla contrarietà espressa con riferimento all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001.
  Osserva, al riguardo, che la predetta proposta emendativa è suscettibile di determinare effetti di risparmio, in termini di maggiori entrate, per il bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che tale proposta, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che consente l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, dei redditi prodotti all'estero, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione, farebbe venir meno una misura di agevolazione fiscale che, per la sua intrinseca natura, determina un minore gettito.
  Osserva, infine, che, anche ove non si dovessero determinare gli effetti di risparmio prospettati, in nessun caso sarebbe comunque possibile ascrivere alla suddetta proposta emendativa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa si sostanzia nell'abrogazione di un'agevolazione fiscale.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dai membri della Commissione, fa presente, in primo luogo, che, con riguardo alle proposte emendative Raffa 1.2, Gubitosa 1.4, Alifano 1.01, Gubitosa 1.02, Alifano 1.025, Raffa 1.028 e Aiello 11.01, non appare possibile allo stato verificare la quantificazione degli oneri da esse derivanti. Rileva, peraltro, che il meccanismo di copertura individuato non appare congruo in quanto le modifiche che tali proposte intendono apportare all'imposta sui servizi digitali, con finalità di copertura degli oneri previsti dalle medesime proposte, se, da un lato, sono astrattamente suscettibili di determinare un immediato aumento del prelievo fiscale, potrebbero tuttavia, contestualmente, una netta diminuzione dell'ammontare degli investimenti effettuati nel settore e, conseguentemente, una diminuzione della base imponibile, suscettibile di generare effetti complessivi di minor gettito anche rispetto alle entrate attualmente scontate nei tendenziali di finanza pubblica.
  In merito alle proposte emendative Alifano 1.20 e 1.21, Gubitosa 1.03, Raffa 1.08, 1.09 e 1.010, chiarisce che la contrarietà è motivata in primo luogo dall'assenza di una adeguata quantificazione degli oneri derivanti dalle medesime proposte. Segnala, in ogni caso, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica che si intende operare mediante le predette proposte è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.
  Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, osserva che la suddetta proposta determinerebbe l'abrogazione di una disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 152, della legge di bilancio n. 232 del 2016, cui sono stati ricondotti effetti positivi per la finanza pubblica.
  Con riguardo all'emendamento Merola 2.2, fa presente che la proposta emendativa in parola riduce l'ammontare della limitazione imposta, ai sensi dell'articolo 84, comma 3-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, all'importo complessivo delle perdite che possono essere oggetto di riporto nell'ambito della determinazione della base imponibile degli enti commerciali, con ciò determinando effetti di minor gettito per la finanza pubblica.
  Conclude, infine, evidenziando come gli identici articoli aggiuntivi Merola 8.016 e Bonetti 8.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020, sono suscettibili di determinare effetti onerosi, in termini di minore gettito, a carico del bilancio dello Stato.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la richiesta, reiterata in più occasioni da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizionePag. 81 presenti nella Commissione Bilancio, di avere piena contezza, con cadenza periodica, delle residue disponibilità sia del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sottolineando come la possibilità, per i deputati, di disporre di tali informazioni consentirebbe agli stessi di individuare idonei mezzi di copertura finanziaria per egli oneri recati dalle proposte emendative di iniziativa parlamentare in sede di loro formulazione.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, evidenzia come la disposizione che la proposta emendativa intende abrogare sia stata introdotta al precipuo fine di facilitare l'ingresso sul territorio italiano di soggetti titolari di redditi particolarmente elevati, nel presupposto che ciò avrebbe determinato un aumento della base imponibile complessiva e un conseguente incremento delle entrate per il bilancio dello Stato.
  Osserva, tuttavia, come, gli effetti attesi in termini di capacità attrattiva della misura siano stati, alla prova dei fatti, ben al di sotto delle aspettative, in quanto la stessa è stata, di fatto, oggetto di dinamiche distorsive.
  Sottolinea, ancora, come, invece di incrementare il gettito complessivo per il bilancio dello Stato, tale agevolazione abbia consentito a soggetti particolarmente abbienti di godere di un'aliquota più bassa ai fini della determinazione dell'IRPEF, istituendo, per tale via, un inammissibile privilegio per tutte quelle le persone che avrebbero comunque deciso di trasferire la propria residenza in Italia, come alcuni famosi calciatori, ma che hanno in tal modo potuto versare minori imposte all'erario, spesso avvalendosi di tale istituto per portare avanti manovre elusive e speculative.
  Denuncia, pertanto, la scelta della maggioranza e del Governo di opporsi, in questa sede, all'abrogazione di una misura che ritiene profondamente iniqua sotto il profilo fiscale e socio-economico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rilevare come le proposte emendative in discussione prevedevano in molti casi oneri non particolarmente significativi, ricorda come, anche nel corso del confronto recentemente tenutosi in seno al gruppo di lavoro per la riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, sia stata chiesta da più parti la trasmissione delle informazioni necessarie ad avere piena contezza delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Sul punto, rammenta, altresì, che, in tale occasione, era stato chiesto al Governo di verificare la complessità, sul piano tecnico, della fornitura periodica di dati aggiornati relativi alla disponibilità dei predetti fondi, tanto per l'anno finanziario in corso, quanto per i successivi anni del triennio di riferimento.
  Si rivolge, pertanto, al presidente affinché si adoperi per avere dal Governo un riscontro quantomeno in ordine alla dimensione effettiva degli adempimenti necessari per poter garantire, sul tema in questione, un solido circuito informativo tra il Governo e il Parlamento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che, con riferimento alla proposta emendativa Bonelli 1.01001, sarebbe utile che la rappresentante del Governo chiarisse se, in sede di predisposizione della relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2017, alla misura fossero stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.
  In merito alla possibilità di avere piena contezza dei dati afferenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda come, in prima battuta, fosse stata assicurata, da parte del Governo, quantomeno la conoscibilità delle residue disponibilità per l'anno in corso, ferma restando la necessità che sia assicurata anche la proiezione delle suddette disponibilità in termini pluriennali.
  Fa presente come l'assenza di un quadro informativo adeguato al riguardo pregiudichi, in sostanza, la stessa possibilità di Pag. 82garantire il pieno esercizio delle prerogative parlamentari in materia di iniziativa legislativa, atteso che l'esito delle proposte emendative presentate ai provvedimenti in esame è di fatto rimessa, per i profili relativi alla compatibilità con il quadro finanziario vigente, alle valutazioni discrezionali dell'Esecutivo.
  Invita, quindi, il Governo a dare prontamente riscontro alle reiterate richieste formulate sul tema dai membri della Commissione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, in merito all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge per il 2017, è stato rappresentato che, pur potendosi ricondurre effetti positivi per il bilancio dello Stato alla disposizione di cui all'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che la citata proposta emendativa intende abrogare, alla stessa, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti. Purtuttavia, poiché la suddetta misura ha effettivamente generato effetti positivi in termini di maggiori entrate per il bilancio dello Stato, gli stessi sono da considerarsi oramai ricompresi nel flusso delle entrate considerato ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Nel fare presente, infine, di non aver avuto modo, nelle ultime settimane, di potersi interessare personalmente del tema della conoscibilità, da parte dei parlamentari, dei dati concernenti le disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, assicura, tuttavia, che sarà sua cura farsi carico della questione.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che il tema degli effetti finanziari discesi, in termini di gettito, dall'attuazione della misura agevolativa di cui al citato articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi meriti un ulteriore approfondimento, anche avvalendosi dei competenti uffici delle Camere.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento tenuto dal Governo sul tema della conoscibilità dei dati di bilancio soprarichiamati, sottolineando come, diversamente da quanto traspare dall'intervento della sottosegretaria Albano, qualsiasi richiesta venga avanzata nei confronti di un rappresentante del Governo debba essere intesa non come una questione di cui debba farsi carico il singolo componente dell'Esecutivo a cui viene rivolta, ma debba essere considerata, piuttosto, come un'istanza rivolta al Governo nel suo complesso.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE) osserva come la sottosegretaria Albano abbia messo in evidenza la piena disponibilità del Governo, per il tramite dell'operato dei suoi rappresentanti, a dare riscontro alle legittime richieste avanzate dai membri del Parlamento. Ritiene, pertanto, strumentali le critiche avanzate sul tema da parte dei deputati dei gruppi di opposizione, sottolineando, invece, come la risposta fornita dalla sottosegretaria sia, in verità, espressione di un approccio volto a non personalizzare l'operato dell'Esecutivo.
  Fa presente, sul punto, come le richieste avanzate vadano ricondotte alla fisiologica dialettica dei rapporti tra Governo e Parlamento e come, pertanto, risulti improprio parlare di ritardi o inadempienze.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel riferirsi alle considerazioni formulate dal deputato D'Attis, fa presente che le criticità riscontrate e le argomentazioni esposte in questa sede dai diversi deputati della Commissione siano, invero, il precipitato di una carenza emersa da tempo e che non attiene al profilo dei rapporti personali tra i diversi soggetti coinvolti, ma rappresenta, piuttosto, il segnale di una criticità che contraddistingue il circuito informativo tra Parlamento e Governo nei suoi elementi strutturali.
  Ritiene, al riguardo, che manchi un adeguato e costante canale informativo che assicuri che le istanze del Parlamento siano correttamente veicolate ai competenti uffici del Governo.

Pag. 83

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta al presidente della Commissione di rappresentare al Governo l'esigenza di dare riscontro alle richieste formulate nell'ambito della presente seduta, che riprendono analoghe istanze più volte espresse in passato.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nell'assicurare la propria attenzione per le richieste formulate, sottolinea come proprio la presenza del Governo nel corso dei lavori della Commissione consenta ai rappresentanti dell'Esecutivo di avere piena contezza delle istanze formulate.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.6, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.01, 1.02, 1.03, 1.08, 1.09, 1.010, 1.025, 1.028, 1.032, 1.033, 1.01001, 1.01002, 2.2, 8.11, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.014, 8.016, 8.018, 8.020, 8.022, 8.024, 8.026, 8.027, 10.1, 11.01, 12-ter.1000 e 12-ter.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 12-ter200.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore in ordine alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
C. 1091 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala che i predetti emendamenti, i quali apportano modifiche di carattere meramente ordinamentale al testo della proposta di legge in esame, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tanto premesso, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 16 luglio scorso, fa presente, anzitutto, che gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 costituiscono un limite massimo di spesa.
  Specifica, quindi, che ai fini della quantificazione del predetto limite sono stati considerati, per quanto attiene alla Polizia di Stato, gli oneri derivanti dall'acquisto di fuoristrada, motoslitte, quad e autovetture per ulteriori impieghi operativi, per un ammontare complessivo di 7.700.000 Pag. 84euro, dall'acquisto di equipaggiamento da sci e abbigliamento termico, per un ammontare complessivo di 1.000.000 euro, nonché dalla realizzazione di tre sale operative interforze e di due impianti di videosorveglianza e dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro.
  Evidenzia, inoltre, che, ai fini della quantificazione del medesimo limite, sono stati altresì considerati, per quanto attiene ai Vigili del Fuoco, gli oneri derivanti dall'acquisto di automezzi di soccorso, automezzi speciali, automezzi di supporto, automezzi di caricamento per mezzi di soccorso e attrezzature logistiche, per un ammontare complessivo di 15.600.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento di riposo e di equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni climatiche, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, nonché dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.500.000 euro.
  Rappresenta, inoltre, che la spesa autorizzata per l'anno 2025 dal medesimo articolo 2 potrà essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.
  Chiarisce che, nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, relativa al supporto logistico e operativo garantito da parte delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», non sono stati considerati oneri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, in quanto la predetta indennità è corrisposta esclusivamente al personale militare impiegato nell'Operazione «Strade sicure», mentre nel caso di specie il concorso assicurato dalle Forze armate riguarda esclusivamente un potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo.
  Rileva che la somma da trasferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, al Commissario straordinario incaricato dell'organizzazione e dello svolgimento dei giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al fine di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, pari a un massimo di euro 79.362.367 per l'anno 2025, costituisce un limite massimo di spesa e il relativo importo è stato quantificato tenendo conto dei costi relativi alle reti di sicurezza per i siti delle cerimonie, delle competizioni, dei villaggi per gli atleti e degli ulteriori siti da perimetrare, al noleggio delle telecamere e dei sensori di sicurezza per i perimetri, delle macchine radiogene e dei metal detector, nonché agli oneri per il personale necessario per gestire gli accessi e assicurare il funzionamento delle macchine radiogene e dei metal detector.
  Precisa, inoltre, che le predette risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale.
  Segnala che l'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, non risultando allo stato già programmati interventi finanziati a valere sulle predette risorse.
  Fa presente che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti.Pag. 85
  Assicura che alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 7, comma 3, Invitalia Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma si limita a prevedere una mera rimodulazione degli interventi già previsti dal Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio», al fine di dare priorità a quelli che saranno considerati necessari per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dell'America's Cup nelle medesime aree, senza determinare fabbisogni finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attuazione del citato Programma.
  Rileva che, per le attività connesse all'organizzazione dell'America's Cup, alla società Sport e salute Spa saranno destinati 25 milioni di euro, che sono già stati trasferiti al capitolo 429 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un piano gestionale appositamente finalizzato alla realizzazione dell'evento.
  Fa presente che le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, utilizzato con finalità di compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dell'articolo 13, comma 2, reca le necessarie disponibilità.
  Evidenzia che le entrate accertate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, corrispondono alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, e la disposizione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 8 si riferisce alla somma accertata nell'anno 2025 con riferimento alle entrate affluite nel corso dell'anno 2024.
  Chiarisce che il Comitato per le Finali ATP e la Commissione tecnica di gestione, istituiti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, avranno sede nella città che ospiterà la manifestazione sportiva e al loro funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avvenuto per i precedenti organismi costituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020, per lo svolgimento delle Finali ATP 2021-2025.
  Rappresenta che agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio della medesima Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto stabilito dal ventiduesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame.
  Segnala, inoltre, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la cui assunzione è posticipata al 1° gennaio 2026 ai sensi della novella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), non sono state ancora avviate, non essendosi ancora insediata la predetta Commissione.
  Fa presente, infine, che le risorse di cui all'articolo 35, comma 8-decies, del Pag. 86decreto legislativo n. 36 del 2021, utilizzate con finalità di copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame, risultano disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2488, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

   rilevato che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, risultano iscritte nel predetto stato di previsione in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 costituiscono un limite massimo di spesa;

    ai fini della quantificazione del predetto limite, sono stati considerati, per quanto attiene alla Polizia di Stato, gli oneri derivanti dall'acquisto di fuoristrada, motoslitte, quad e autovetture per ulteriori impieghi operativi, per un ammontare complessivo di 7.700.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento da sci e abbigliamento termico, per un ammontare complessivo di 1.000.000 euro, nonché dalla realizzazione di tre sale operative interforze e di due impianti di videosorveglianza e dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro;

    ai fini della quantificazione del medesimo limite, sono stati altresì considerati, per quanto attiene ai Vigili del Fuoco, gli oneri derivanti dall'acquisto di automezzi di soccorso, automezzi speciali, automezzi di supporto, automezzi di caricamento per mezzi di soccorso e attrezzature logistiche, per un ammontare complessivo di 15.600.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento di riposo e di equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni climatiche, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, nonché dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.500.000 euro;

    la spesa autorizzata per l'anno 2025 dal medesimo articolo 2 potrà essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame;

    nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, relativa al supporto logistico e operativo garantito da parte delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, non sono stati considerati oneri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, in quanto la predetta indennità è corrisposta esclusivamente al personale militare impiegato nell'Operazione “Strade sicure”, mentre nel caso di specie il concorso assicurato dalle Forze armate riguarda esclusivamente un potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo;

Pag. 87

    la somma da trasferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, al Commissario straordinario incaricato dell'organizzazione e dello svolgimento dei giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, al fine di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, pari a un massimo di euro 79.362.367 per l'anno 2025, costituisce un limite massimo di spesa e il relativo importo è stato quantificato tenendo conto dei costi relativi alle reti di sicurezza per i siti delle cerimonie, delle competizioni, dei villaggi per gli atleti e degli ulteriori siti da perimetrare, al noleggio delle telecamere e dei sensori di sicurezza per i perimetri, delle macchine radiogene e dei metal detector, nonché agli oneri per il personale necessario per gestire gli accessi e assicurare il funzionamento delle macchine radiogene e dei metal detector;

    le predette risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale;

    l'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, non risultando allo stato già programmati interventi finanziati a valere sulle predette risorse;

    le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti;

    alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 7, comma 3, Invitalia Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma si limita a prevedere una mera rimodulazione degli interventi già previsti dal Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale “Bagnoli-Coroglio”, al fine di dare priorità a quelli che saranno considerati necessari per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dell'America's Cup nelle medesime aree, senza determinare fabbisogni finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attuazione del citato Programma;

    per le attività connesse all'organizzazione dell'America's Cup, alla società Sport e salute Spa saranno destinati 25 milioni di euro, che sono già stati trasferiti al capitolo 429 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un piano gestionale appositamente finalizzato alla realizzazione dell'evento;

    le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, utilizzato con finalità di compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articoloPag. 88 7, dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dell'articolo 13, comma 2, reca le necessarie disponibilità;

    le entrate accertate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, corrispondono alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, e la disposizione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 8 si riferisce alla somma accertata nell'anno 2025 con riferimento alle entrate affluite nel corso dell'anno 2024;

    il Comitato per le Finali ATP e la Commissione tecnica di gestione, istituiti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, avranno sede nella città che ospiterà la manifestazione sportiva e al loro funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avvenuto per i precedenti organismi costituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020, per lo svolgimento delle Finali ATP 2021-2025;

    agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio della medesima Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto stabilito dal ventiduesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame;

    le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la cui assunzione è posticipata al 1° gennaio 2026 ai sensi della novella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), non sono state ancora avviate, non essendosi ancora insediata la predetta Commissione;

    le risorse di cui all'articolo 35, comma 8-decies, del decreto legislativo n. 36 del 2021, utilizzate con finalità di copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame, risultano disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

   rilevata l'esigenza di chiarire, all'articolo 7, comma 5, che, nell'ambito delle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, al fine di far fronte alle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 verranno utilizzate le risorse di parte corrente, in modo tale da escludere una possibile dequalificazione della spesa;

   rilevata l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di chiarire che le entrate accertate sono quelle eccedenti l'importo di 410 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: a valere sulle risorse aggiungere le seguenti: Pag. 89di parte corrente e con la seguente condizione:

    All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632»

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania.
Atto n. 278