SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 350 cost. Steger, C. 392 cost. Steger e C. 2473 cost. Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, dei progetti di legge costituzionale C. 350 cost. Steger, C. 392 cost. Steger e C. 2473 cost. Governo, recanti «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Avverte quindi che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Fa dunque presente che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione dei provvedimenti.
Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) preannuncia che le due proposte di legge costituzionale a sua prima firma sono in corso di ritiro.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, preso atto dell'intenzione di ritirare le proposte di legge costituzionale C. 350 cost. e C. 392 cost. a prima firma Steger, illustra i contenuti del solo disegno di legge costituzionale C. 2473 cost. del Governo.
In premessa, ricorda che il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, determina la forma e i confini dell'autonomia della regione e di ciascuna provincia autonoma. Nello specifico,Pag. 11 lo Statuto nei punti principali: definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3); elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23); disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54); stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province. Uno specifico titolo (articoli 99-102) è dedicato all'uso della lingua tedesca e ladina. Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, vi è la disciplina per la modifica dello Statuto (articolo 103) e per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza della regione e delle province autonome, e dell'articolo 13 in materia di concessioni idroelettriche (articolo 104), nonché la procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto.
Lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione. L'articolo 103, specifica inoltre che: l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano; le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).
Sul disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa C. 2473 sono stati acquisiti i pareri del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (espresso il 14 maggio 2025) e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano (entrambi espressi il 7 maggio 2025). Tutti i pareri sono allegati alla relazione illustrativa del provvedimento.
L'articolo 1, comma 1, lettera q), del disegno di legge costituzionale modifica parzialmente il procedimento di revisione dello Statuto di cui all'articolo 103.
Per quanto riguarda le norme statutarie concernenti la finanza della regione e delle province autonome, nonché l'articolo 13 in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, invece, l'articolo 104 stabilisce che esse possono essere modificate con legge ordinaria, adottata rispettivamente, «su concorde richiesta» del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il disegno di legge costituzionale si compone di un solo articolo.
L'articolo 1, comma 1, alle lettere a), b) e s) si occupa del tema della denominazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Nello specifico, la lettera a) modifica la denominazione della Regione contenuta nello Statuto dall'attuale «Regione Trentino-Alto Adige» a «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
La lettera b) modifica, nel testo dello Statuto, la denominazione delle province che costituiscono la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, prevedendo che le stesse qualora si riferiscano all'ente provincia autonoma siano qualificate come «Province autonome».
La lettera s) interviene sull'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca del Testo unico concernente lo Statuto speciale della regione (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), ai sensi del quale la traduzione stessa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. La novella modifica la denominazione della regione, contenuta in tale articolo, da «Trentino-Alto Adige (Trentino-Pag. 12Südtirol)» a «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige»).
La lettera c) interviene sull'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria.
Il numero 1 della lettera c) modifica i limiti entro i quali la regione può esercitare la propria potestà normativa, qualificando quest'ultima come «competenza legislativa esclusiva». In particolare, secondo quando previsto dalla norma in vigore, la regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie fra il resto in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella, si specifica che tali principi sono quelli qualificati come «generali».
Il numero 2 della lettera c) interviene sul numero 1) dell'articolo 4 dello Statuto, prevedendo espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale «Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sia ricompresa anche la «disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva».
La lettera d) novella l'articolo 5 dello Statuto, dedicato alla competenza legislativa concorrente della regione. Attualmente tale articolo impone alla regione, nelle materie di legislazione concorrente, oltre al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 per l'esercizio delle competenze esclusive, anche il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La proposta specifica che debba essere rispettato quanto previsto all'articolo 4 e qualifica i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la regione come «fondamentali». In questo modo la terminologia dello Statuto è omogeneizzata all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale nelle «materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
Le lettere e), f), g) ed h) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome.
In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1); la competenza esclusiva in materia di «urbanistica e piani regolatori» è sostituita con quella in materia di «governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori» (lettera e), numero 2); il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai «contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture» (lettera e, numero 3); la competenza esclusiva in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» viene specificata come competenza sull'«assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa le gestione del ciclo dei rifiuti» (lettera e) numero 4); viene inserita la competenza esclusiva sulle «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico» (lettera e), numero 5) e quelle, sempre esclusive, su «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica» e sul «commercio» (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l'esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall'articolo 13 dello Statuto (lettera f), numero 2)) mentre viene soppresso, in materia, l'articolo 12 dello Statuto (lettera g)). La lettera f), numero 1 apporta modifiche di coordinamento.
La lettera h) prevede che «i Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attivitàPag. 13 di autorizzazione e all'attività sanzionatoria».
La lettera i) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Alto Adige riducendo da quattro a due anni il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali nella provincia di Bolzano. La novella riconosce poi, al quarto periodo, il principio della residenza storica. In particolare, si dispone che qualora un elettore trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o di Bolzano può essere iscritto immediatamente nella lista elettorale della provincia se già in precedenza era stato residente ininterrottamente nel territorio per il periodo minimo necessario a soddisfare il requisito per l'acquisizione del diritto di voto nella provincia di riferimento.
Le lettere l) e n) confermando la previsione che il Governo possa impugnare le leggi regionali e provinciali davanti alla Corte costituzionale adegua il testo dello Statuto al quadro giuridico già vigente abrogando il riferimento alla trasmissione al Commissario del Governo.
La lettera m), introducendo un nuovo periodo nel secondo comma dell'articolo 50 dello Statuto, prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi – in tutto o in parte – alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, in deroga alla procedura ordinaria di cui al primo comma – che rimane vigente – secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici «in seno al Consiglio medesimo».
La stessa lettera m) introduce poi un nuovo periodo anche nel terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto. In particolare, prevede che, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi siano attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale.
La lettera o) introduce un nuovo comma – il terzo – nell'articolo 61 dello Statuto, relativo alla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali. In particolare, si prevede che nei comuni della provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere – anziché due come attualmente previsto – appartenente ad un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
La lettera p), modificando l'articolo 98 dello Statuto, prevede che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.
La lettera q) modifica il terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, che disciplina il procedimento di revisione dello Statuto stesso. Ricordando che, secondo quanto stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale, evidenzia che la novella introduce l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, eliminando così il parere che attualmente tali organi devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo. Laddove l'intesa non sia raggiunta nel termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare in ogni caso le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione – come del resto è già richiesto dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione in seconda deliberazione delle leggi costituzionali – fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
La lettera r) interviene infine sull'articolo 107 dello Statuto, dedicato alle relative norme di attuazione, specificando come tali norme possano recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale Pag. 14con quella statale. Ricorda al riguardo che le norme di attuazione degli Statuti speciali sono decreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica, il cui procedimento di adozione prevede una proposta da parte di due Commissioni paritetiche, composte in misura eguale da membri individuati dal Governo e dal Consiglio regionale e o provinciali, nonché una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri. I decreti legislativi anzidetti, quindi, non sono posti a valle di una delega da parte del Parlamento, ma sono comunque atti con forza di legge, come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Dal punto di vista contenutistico, tali norme hanno il compito precipuo di attuare lo Statuto e di trasferire le funzioni amministrative dallo Stato alla regione e alle province autonome. Con la novella si prevede un allargamento della portata di queste norme.
Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
C. 2500, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni, ricorda che ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 5 (vedi allegato).
Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sebbene consideri ragionevole il mantenimento del numero dei consiglieri regionali previsto dalla normativa in vigore nel caso in cui la riduzione della popolazione regionale si contenga entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie stabilite dalla stessa normativa, ritiene assolutamente non condivisibile l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 69, recante una disciplina dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, che finisce per ripristinare il «principio delle porte girevoli» per i politici regionali e locali, nonché per i presidenti e gli amministratori delegati di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di regioni o enti locali di grandi dimensioni. Tali ragioni spiegano la presentazione dell'emendamento soppressivo 2.1 a sua prima firma.
Per altro verso, esprime la contrarietà del Gruppo del MoVimento 5 Stelle – manifestata attraverso l'emendamento Auriemma 1.1 – rispetto all'aumento del numero massimo di assessori regionali nelle regioni più piccole, come il Molise – dove sono già previsti sette assessori – e le Marche, in cui attualmente si conta un assessore ogni 41 mila abitanti circa.
Invita pertanto la Commissione a valutare con attenzione gli emendamenti in questione e anticipa che, in caso di mancata approvazione degli stessi, il suo Gruppo esprimerà un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.
Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.1.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Zaratti 1.2 e 1.3, nonché l'emendamento Bonetti 1.4.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.2 e 1.3, nonché gli emendamenti Bonetti 1.4 e Alfonso Colucci 2.1.
Nazario PAGANO, presidente, dichiara pertanto concluso l'esame delle proposte emendative.Pag. 15
Avverte dunque che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 23 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.