SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 474 Bruno e C. 1382 Mollicone.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di attività teatrali negli istituti penitenziari di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, in quanto vertenti su identica materia.
Invita quindi i relatori Bruno e La Salandra a svolgere la relazione introduttiva.
Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, illustra i contenuti delle proposte di legge in esame, precisando che essi hanno la comune finalità di incentivare le attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.
Tale tematica è stata già oggetto di esame presso la Commissione Giustizia nel corso della scorsa legislatura. In quella sede, una proposta di legge sempre a firma del collega Bruno (C. 2933 della XVIII legislatura) era stata oggetto di attività emendativa senza però che si giungesse alla conclusione della sede referente. Il testo risultante dagli emendamenti allora approvati è sostanzialmente confluito in entrambi i provvedimenti di cui oggi si avvia l'esame che infatti sono in larga parte sovrapponibili.
Con riguardo alla promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, merita preliminarmente evidenziare che la legge di bilancio per il 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di Pag. 18nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro (articolo 1, commi da 612 a 614, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Si segnala altresì che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 608-610 della legge n. 207 del 2024) ha destinato risorse per 500.000 euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, formalmente ricomprese nell'ambito del Fondo nazionale spettacoli dal vivo, ma che hanno una destinazione specifica già individuata dalla legge: il sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
Venendo al testo delle proposte in esame, gli articoli 1 e 2 sono sostanzialmente identici.
L'articolo 1, comma 1, individua la finalità dell'intervento normativo nella promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni. Tali attività hanno lo scopo di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e di favorire il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, tramite lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti.
Per realizzare tale finalità, il comma 2 prevede che la legge in esame promuova la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, imprese sociali ed enti e associazioni per svolgere iniziative di informazione e di sensibilizzazione, di attivare corsi di formazione e di aggiornamento, con particolare riguardo ai minorenni.
Il comma 3 specifica quali sono le attività teatrali da promuovere negli istituti penitenziari cui la legge si riferisce. Si tratta – oltre alla vera e propria realizzazione di attività teatrali – della produzione e diffusione di spettacoli teatrali, dell'organizzazione di convegni, seminari e tavole rotonde sul tema, della realizzazione di una rivista, di reportage e di documentari sulle suddette attività.
Il comma 4 istituisce quindi un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Al suo interno dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività teatrali, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui al comma 2, nonché un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.
Il comma 5 individua i compiti del Tavolo tecnico precisando che esso si riunisce due volte all'anno e deve operare d'intesa con il comitato «Coordinamento nazionale teatro in carcere». In sintesi, il tavolo è chiamato svolgere un'azione di raccordo tra le realtà interessate alla realizzazione delle suddette attività teatrali negli istituti penitenziari, gli enti territoriali, le compagnie e le associazioni teatrali, il sistema universitario e il sistema economico-produttivo. Inoltre, deve stimolare il confronto e la collaborazione tra le esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale. Ancora, è compito del Tavolo tecnico definire forme di intese e collaborazioni con scuole, università, nonché scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo. È quindi affidato al tavolo anche una funzione di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.
Ai sensi del comma 6 il Tavolo tecnico presenta ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritari.
Il comma 7 assegna all'Osservatorio il compito di favorire la realizzazione delle Pag. 19attività teatrali secondo le modalità stabilite dalle direzioni degli istituti penitenziari e di promuoverne la conoscenza all'esterno, nonché di valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite nella formazione ai diversi mestieri del teatro e nella produzione teatrale e raccogliere dati e informazioni con riguardo alle attività teatrali più significative a livello nazionale.
Il comma 8 definisce in tale ambito il ruolo delle imprese sociali, agli enti e alle associazioni che operano sul territorio, che si esplica nella collaborazione con il Tavolo tecnico per promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari, organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari nonché collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale.
Il comma 9 prevede infine che – a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge – un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali, che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento (articolo 5, comma 3, della legge 193/2000), sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la loro promozione, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.
Anche l'articolo 2 delle due proposte di legge coincide, salvo che per un inciso presente solo nella proposta a prima firma del collega Mollicone.
La parte comune prevede che all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti detenuti sia destinata una quota parte delle risorse previste dalla legge di bilancio 2021 per interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Si evidenzia al riguardo che tale fondo reca risorse per 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
La sola proposta C. 1382 Mollicone aggiunge la possibilità di istituire forme di collaborazione con i teatri stabili.
L'articolo 3 della proposta di legge C, 474 definisce il quadro delle risorse necessarie.
Il comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un apposito fondo indicandone le principali destinazioni e affidando le modalità attuative ad un regolamento del Ministro della giustizia da adottare entro due mesi. Il comma 2 stabilisce la relativa copertura finanziaria. Nel testo in esame si prevede una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mentre come detto, la legge di bilancio 2025 lo istituisce solo per gli anni dal 2025 al 2027 e con una dotazione di 500.000 euro.
L'articolo 3 della proposta C. 1382 Mollicone istituisce il Tavolo tecnico sul teatro sociale. Il comma 1, infatti, ne prevede l'istituzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – senza peraltro che sia specificato lo strumento normativo – da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale organismo opera sotto l'egida del Ministero della cultura ed è composto da esperti in materia di teatro sociale, da rappresentanti dei comuni e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della cultura, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dell'interno. Tali soggetti restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Il comma 2 stabilisce che il predetto Tavolo tecnico può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di enti dello spettacolo, di esperti in materia di teatro sociale e che può organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
L'articolo 4 della proposta C. 1382 Mollicone prevede infine l'istituzione nello stato Pag. 20di previsione del Ministero della cultura di un Fondo per la promozione del teatro sociale – con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 – al fine di sostenere le attività del teatro sociale e stabilisce la relativa copertura finanziaria.
Raffaele BRUNO (M5S), relatore, d'intesa con il collega La Salandra, non si soffermerà sui contenuti dei provvedimenti, già trattati nell'esaustiva relazione del collega, ma desidera condividere con i commissari alcune esperienze vissute in prima persone nel corso della sua pluriennale attività teatrale all'interno degli istituti penitenziari.
È stato ad esempio testimone della commozione di agenti di polizia penitenziaria durante spettacoli di detenuti, a riprova della capacità dell'attività teatrale di creare armonia tra chi lavora all'interno del carcere e chi vi è recluso. In questo senso, il provvedimento in esame va a beneficio dei detenuti ma anche dell'intera comunità carceraria nonché della collettività nel suo complesso: richiama infatti i dati del Ministero della giustizia secondo cui l'utilizzo del metodo teatrale riduce di circa il novanta per cento i casi di recidiva.
Rammenta le molteplici iniziative, nonché i numerosi concerti, presentazioni di libri e spettacoli che ha organizzato o a cui ha partecipato sul tema. In particolare, ricorda il convegno-spettacolo organizzato a Montecitorio il 10 febbraio 2019 al quale hanno partecipato donne e uomini detenuti provenienti da ben dieci carceri, direttori di istituti di pena, educatori, poeti, attori, cantanti oltre all'allora Presidente della Camera e ad esponenti del Governo.
Sottolinea, inoltre, come vi siano stati molteplici casi di detenuti che, una volta scontata la pena, grazie anche all'attività teatrale siano riusciti a imprimere una svolta radicale alla propria di vita. Richiama, quindi, numerosi esempi virtuosi di soggetti – anche condannati per crimini particolarmente efferati – che sono riusciti a ricostruirsi una vita nella piena legalità, nelle più svariate professioni, alcune delle quali legate al settore teatrale.
Auspica che la Commissione su tale tema possa proseguire il percorso condiviso, così come avvenuto durante l'esame della propria proposta di legge di analogo contenuto nel corso della XVIII legislatura, rammentando l'ampia attività conoscitiva svolta in quella sede e l'unanime consenso registrato dei soggetti auditi. Come già evidenziato dall'altro relatore, La Salandra, sottolinea infatti come il testo risultante dagli emendamenti allora approvati sia sostanzialmente confluito in quello di entrambe le abbinate proposte di legge.
Esprime inoltre particolare soddisfazione per il riconoscimento che il Governo ha voluto dare al ruolo del teatro nelle carceri accogliendo un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2025 a sua prima firma tramite il quale è stato istituto e finanziato il fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
Richiama, inoltre, con soddisfazione la sinergia su tale tema con il presidente Mollicone, primo firmatario della abbinata proposta di legge, con il quale ha partecipato a numerosi incontri e iniziativa volte a promuovere l'attività teatrale negli istituti penitenziari.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.
C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di legittimo impedimento del difensore, di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, in quanto vertenti su identica materia.
In sostituzione della relatrice Bisa, impossibilitata a partecipare alla seduta Pag. 21odierna, evidenzia che le proposte di legge, dal contenuto in larga parte sovrapponibile, si propongono di introdurre una disciplina in materia di legittimo impedimento del difensore anche nel procedimento civile.
Attualmente una siffatta previsione è presente nel solo codice di procedura penale, peraltro con una formulazione che i testi in esame si propongono di definire in modo più chiaro.
Invece, con riguardo alla giustizia civile il codice di rito non prevede una disciplina generale sul legittimo impedimento del difensore. L'unica disposizione in materia è contenuta nell'articolo 115 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie secondo cui il grave impedimento del difensore è considerato come possibile motivo di rinvio, per non più di una volta, dell'udienza di discussione della causa ma non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore.
I provvedimenti in esame sono dunque volti a individuare con esattezza le cause integranti la fattispecie del legittimo impedimento del difensore e a introdurre, di conseguenza, nel procedimento civile specifici meccanismi di rimodulazione dei termini processuali e del calendario delle udienze.
Si evidenzia che la proposta di legge C. 2050 è stata già approvata dal Senato senza che si siano registrati voti contrari né in Commissione né in Assemblea. Su tale testo si concentra quindi la presente relazione, dando altresì conto dei differenti contenuti della proposta della collega Varchi.
L'articolo 1 del provvedimento approvato dal Senato aggiunge un nuovo comma all'articolo 153 del codice di procedura civile che disciplina l'improrogabilità dei termini perentori e la richiesta di rimessione in termini per la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
L'attuale disciplina viene declinata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento all'impedimento del difensore, nel senso che può operare nel caso di un malessere improvviso o di un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, mentre non trova applicazione nell'ipotesi di uno stato di salute non ottimale che, comunque, permette al professionista di organizzare le proprie attività ordinarie (Cass. Civ. Ord. n. 18555/2024).
Il nuovo comma intende invece specificare che anche il difensore ha diritto ad essere rimesso in termini quando comprovi «di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato».
Viene inoltre esclusa la rimessione in termini in caso di mandato congiunto.
Il provvedimento di rimessione viene adottato dal giudice ove le parti siano già costituite ovvero, prima della loro costituzione, dal presidente del tribunale.
L'articolo 2 introduce un nuovo comma all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che disciplina il calendario del processo.
Tale nuova disposizione prevede che – quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per il ricorrere delle medesime circostanze descritte dall'articolo 1 del testo in esame – il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.
Ai fini del rinvio, tali circostanze devono essere comprovate e comunicate, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza. Si specifica tuttavia che l'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.
Anche in questo caso si precisa che tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.
L'articolo 3 interviene sull'articolo 420-ter del codice di procedura penale che Pag. 22disciplina l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
La proposta in esame specifica che possono costituire cause giustificatrici del legittimo impedimento anche le comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore e si inserisce nel comma 5 dell'articolo.
Il citato comma 5 prevede infatti che il giudice rinvii l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno solo dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Il comma 5-bis del medesimo articolo precisa anche che il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. La disposizione in esame amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento, precisando che possono costituire cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.
Per quanto concerne la proposta C. 2053 Varchi, si segnala che l'articolo 1 è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 2 della proposta di legge già approvata dal Senato.
Tuttavia, rispetto alla corrispondente disposizione, l'articolo in commento non contempla tra i motivi di assoluta impossibilità a comparire «le particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza».
Inoltre, con riferimento all'idonea certificazione, non viene specificato che la sua produzione debba avvenire, ove possibile, prima dell'inizio dell'udienza.
L'articolo 2 riproduce il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge approvata dal Senato con la sola differenza che non vengono contemplate le particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, bensì menziona genericamente lo stato di gravidanza tra le cause che consentono la rimessione in termini.
L'articolo 3, invece, si distanzia dalla corrispondente disposizione contenuta nella proposta C. 2050 in quanto aggiunge un nuovo comma all'articolo 420-ter del codice di procedura penale.
In esso si qualificano espressamente come situazioni che costituiscono legittimo impedimento del difensore l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi di congedo previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Costituiscono legittimo impedimento i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela.
Ancora, costituisce causa di legittimo impedimento l'assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità o affetti da patologie invalidanti.
Infine costituisce legittimo impedimento un precedente e concomitante impegno professionale documentato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 23 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.