SEDE REFERENTE
Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.30.
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.
Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore per la X Commissione, espone, anche a nome del relatore per la XI Commissione, onorevole Malagola, i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali, C. 2527, approvato dal Senato.
Ricorda che il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2025 ed è stato assegnato in prima lettura al Senato. Qui è stato esaminato in sede referente, con l'approvazione di emendamenti, dalla 9ª Commissione. L'Aula del Senato ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2025, trasmettendolo quindi alla Camera per la seconda lettura.
Il provvedimento, a seguito dell'approvazione degli emendamenti al Senato, si compone di quindici articoli, rispetto ai dodici del testo originario, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I (articoli 1-5) contiene misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione.
Al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici dell'ex ILVA, l'articolo 1 dispone un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025.
In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, siano funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA o trasferito a Acciaierie d'Italia, su richiesta dei commissari.
Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve Pag. 6avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.
Il comma 3, nel quantificare gli oneri pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.
L'articolo 1-bis, aggiunto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata sito di interesse nazionale (SIN) per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.
L'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, da un lato, eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno, ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione; dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cd. «doppio oggetto» (funzionale cioè sia alla sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato che all'affidamento del contratto di appalto o di concessione, oggetto esclusivo dell'attività della società mista).
L'articolo 3 introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale.
È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.
L'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.
L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.
Il Capo II (articoli da 6 a 10-ter) contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
L'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio di cui al presente articolo 6 non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualoraPag. 7 il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo. L'articolo in esame provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che in merito ai trattamenti di cui al citato articolo 44, comma 11-bis, decreto legislativo n. 148 del 2015, essi sono riconosciuti previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base: della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori; della dichiarazione contestuale dell'impresa di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per via del superamento dei relativi limiti temporali.
Per i trattamenti di cui all'articolo 44, comma 11-bis, in oggetto, non c'è un limite massimo di durata, essendo esclusivamente previsto che l'intervento sia pari a 12 mesi per ciascun anno di riferimento. I trattamenti sono concessi nel rispetto del limite delle risorse finanziarie appositamente stanziate (che vengono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste).
L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento.
Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.
L'articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.
La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.
L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Nel dettaglio, il suddetto limite di spesa viene incrementato dalla norma in commento – che modifica l'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023 – da 700 mila euro a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite pari a 700 mila euro per l'anno 2024).
L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della Pag. 8moda; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Si ricorda che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.
Il predetto articolo 10 modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.
L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Il comma 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 2 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo comma 2 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 4 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.
L'articolo 10-ter, aggiunto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo Pag. 9straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI), al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente.
Il comma 3 provvede alla stima degli oneri e alla relativa copertura.
Il Capo III (articoli da 11 a 12) detta le disposizioni finanziarie e finali.
L'articolo 11 detta le disposizioni finanziarie. In particolare, al comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.
Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 del presente articolo 11.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) si riserva di analizzare attentamente l'articolato del provvedimento in esame, anche al fine di presentarvi proposte emendative nel termine che verrà stabilito dalla successiva riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite.
Entrando nel merito del decreto-legge, intende richiamare l'attenzione sul fatto che, sebbene si tratti di un intervento normativo importante, sia stato approvato in ritardo e – cosa ancor più grave – senza che esso contenga le misure necessarie a risolvere i problemi strutturali che interessano l'ex ILVA di Taranto, come dimostrano, peraltro, le diverse dichiarazioni sul tema – che ritiene essere tra di loro contraddittorie – del Ministro Urso.
Osserva, inoltre, come nel corso dell'esame presso il Senato fosse stato inizialmente presentato dai relatori un articolo aggiuntivo estraneo per materia e irricevibile nel merito, volto a proporre modifiche alle norme in materia di prescrizione e decadenza dei crediti da lavoro, successivamente – res melius perpensa – ritirato dalla maggioranza. Auspica quindi che tale proposta emendativa non sia ripresentata nel corso dell'esame presso la Camera.
Soffermandosi invece sull'articolo 10-bis, recante norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, segnala, in particolare, che tali misure, pur recependo il contenuto del protocollo sottoscritto con le parti sociali e rappresentando un passo in avanti, non approntino, come invece sarebbe stato necessario, un intervento strutturale, concernendo i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025.
Peraltro le misure previste decorrono dal 1° luglio 2025, intervenendo dunque tardivamente rispetto a un fenomeno già evidente fin dalla fine di maggio. Inoltre evidenzia come il provvedimento in esame non stanzi risorse aggiuntive, poiché i 33 milioni di euro per l'anno 2025 destinati alle misure recate dall'articolo 10-bis provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e non da un incremento effettivo delle risorse da parte del Governo.
Conclude ribadendo l'esigenza di un intervento strutturale che riconosca la natura non congiunturale ma sistemica dei cambiamenti climatici, auspicando l'introduzione di una «Cassa clima», nonché ritenendo necessaria una più ampia riflessione sulla riorganizzazione dei tempi di lavoro e di vita nelle città a causa delle alte temperature. Non è sufficiente, infatti, a suo avviso, affrontare tali temi solo tramite un piccolo intervento emendativo che, pur recependo il protocollo sottoscritto con le Pag. 10parti sociali, non prevede stanziamenti aggiuntivi e misure strutturali.
Emma PAVANELLI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Scotto ed esprime il proprio disappunto per il fatto che la calendarizzazione dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea determinerà un'inaccettabile compressione dei tempi per i lavori delle Commissioni riunite. Stigmatizza inoltre che ancora una volta si procede come se l'ordinamento italiano prevedesse il monocameralismo, per quanto alternato, e presumibilmente con l'ennesimo voto di fiducia. Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ricorda che proprio ieri il Ministro Urso nel question time alla Camera dei deputati ha avuto modo di sottolineare che l'industria siderurgica deve ritenersi strategica per il Paese, cosa che personalmente condivide ma sulla quale osserva che il Governo è piuttosto tardivo avendo impiegato quasi tre anni per assumere una chiara posizione. Evidenzia, peraltro, che sulla ex-ILVA le note criticità esistenti restano invariate. Si riferisce alle criticità concernenti il piano industriale, le condizioni aziendali e le problematiche ambientali. Sulla tematica relativa allo svolgimento di attività lavorative impegnative in condizioni climatiche di caldo sostenuto, dopo aver rilevato che non si può più parlare di casi eccezionali quanto di problematiche strutturali, stigmatizza che la questione sia stata presa in carico solo dalla data del 1° luglio, ricordando che il mese di giugno è stato, peraltro, uno dei più caldi dell'ultimo periodo. In tal senso, ritiene di poter prevedere, ironicamente, che forse lo scorso giugno si potrebbe definire il mese più fresco tra i mesi di giugno futuri. Ribadito, quindi, che si tratta di un problema strutturale ritiene che sia necessario che si inizi a prevenire attraverso l'esercizio di politiche ambientali, nonché altre politiche, di tipo non emergenziale e, soprattutto, tempestivamente. Segnala, inoltre, proprio in relazione alla necessità dell'adozione di politiche ambientali lungimiranti, che proprio la data odierna è stata individuata come la data precisa in cui le risorse disponibili per l'anno in corso sono esaurite (Earth overshoot day), il giorno cioè in cui l'umanità ha già esaurito le risorse naturali rinnovabili nell'arco di un anno. Conclude, quindi, riaffermando la necessità che le politiche possano assicurare prosperità ai cittadini e alle imprese e prevedano azioni che consentano di raggiungere, contemporaneamente e parallelamente, gli obiettivi della tutela del lavoro e dei lavoratori e dei cittadini, dello sviluppo delle imprese italiane, tanto di quelle considerate strategiche quanto di quelle non considerate tali, nonché di affrontare le presenti e future avverse condizioni climatiche non solo per le attività produttive e per i produttori ma anche, e soprattutto, per la salute delle persone che per il grandissimo caldo possono anche arrivare a morire, come accaduto ieri a Otranto ad un uomo che era sotto al sole, presso un parcheggio, in attesa della moglie.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), riservandosi di approfondire in maniera più dettagliata il contenuto del provvedimento in esame, fa presente come da una prima lettura del testo sorga spontanea una domanda: cosa cambierà dopo l'approvazione del presente decreto rispetto alla gestione dell'ex ILVA? Rileva che le parole del Ministro Urso relative ad un progetto di decarbonizzazione di Taranto sono state sconfessate dai fatti. Osserva come sia necessario un intervento strutturale alla luce dei nove decreti avvicendatisi e gli 1,7 miliardi investiti dal 2003 che, ad oggi, non sono riusciti a risolvere le questioni relative al drammatico trade-off tra esigenze di salubrità dell'ambiente e mantenimento dei livelli occupazionali che attanagliano da anni il territorio tarantino. Evidenzia come l'indizione di una nuova gara per l'individuazione di un acquirente senza un concreto piano di riconversione industriale non abbia una rilevante utilità.
Sottolinea che il M5S è a favore dell'adozione di un piano di riconversione industriale per la cui realizzazione ritiene necessario uno stanziamento ingente di capitali. Sul punto, fa presente come i fondi destinati alla difesa e al riarmo potrebbero essere meglio investiti nel settore dell'industriaPag. 11 siderurgica italiana, per il bene dei cittadini di Taranto e non solo.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 24 luglio 2025.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.50 alle 14.