COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 12.35.
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, dà conto delle sostituzioni.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento, a seguito dell'esame svolto presso il Senato, consta di 15 articoli.
L'articolo 1 dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, è previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di Pag. 74manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in a.s. o trasferito a Acciaierie d'Italia in a.s., su richiesta dei commissari.
Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.
Il comma 3, nel quantificare gli oneri, pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.
L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.
L'articolo 2, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, da un lato eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno (lettere. a) e b)) – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cd. «doppio oggetto» (lettera c)).
L'articolo 3 – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.
L'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.
L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.
L'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio Pag. 75di cui all'articolo 6 del provvedimento non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo. Tale disposizione provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.
L'articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.
L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. In particolare, tale limite di spesa viene incrementato – modificando l'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023 – da 700.000 euro a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).
L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Segnalo che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'articolo 10 del provvedimento modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.
L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attivitàPag. 76 lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Il comma 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 2 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale.
Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 4 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.
L'articolo 10-ter, aggiunto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente. Il comma 3 provvede alla stima degli oneri e alla relativa copertura.
L'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto-legge (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 dello stesso articolo 11.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione); in proposito, ricordo che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».Pag. 77
La disposizione di cui all'articolo 4, in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; in proposito, ricordo che, nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per «salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (ex plurimis sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021).
La disposizione di cui all'articolo 5, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, risulta riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di giurisdizione e norme processuali, nonché in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10-ter, vi sono profili riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ricordo in proposito che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si vedano, a tal proposito, le sentenze n. 359/2003, 50/2005).
Sempre con riguardo alle medesime disposizioni, si rinvengono anche profili inerenti le materie, parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e della previdenza sociale, (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione).
Con riferimento specifico all'articolo 10-bis, evidenzio che le previsioni da esso introdotte risultano riconducibili sia alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).
In particolare, evidenzio che l'articolo 10-bis, prevede, al comma 4, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche. Al riguardo, dato il concorso di competenze legislative di diversa natura, potrebbe essere opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla sottoscrizione e all'adozione di tali protocolli.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
Emendamenti C. 2526.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2526, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni,Pag. 78 del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
La seduta termina alle 12.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 12.40.
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917-B cost. approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1917-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato, recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».
Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dalla Camera il 16 gennaio 2025, è stato approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato il 22 luglio 2025: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.
Rammento che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.
Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende esprimere il disagio del Gruppo del Partito democratico rispetto alla scelta – a suo giudizio poco comprensibile sul piano delle tempistiche – di incardinare oggi, mentre è in corso la votazione per l'elezione di un membro del Consiglio superiore della magistratura, il disegno di legge costituzionale al momento non presente nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Sebbene sia consapevole dell'esistenza di precedenti regolamentari sotto questo profilo, evidenzia come, a differenza del caso di specie, nelle ipotesi registrate dai precedenti vi fosse la necessità di convertire in legge un decreto-legge o di esprimere un parere parlamentare entro una certa data.
Si domanda se con l'incardinamento del provvedimento la maggioranza voglia dare un segnale politico, ferma restando l'intenzione di proseguire l'esame in autunno, oppure, in alternativa, intenda accelerare l'esame del disegno di legge costituzionale. Chiede quindi alla presidenza di conoscere gli effettivi intendimenti, che incideranno sui lavori della Commissione.
Nel complesso, sottolinea come si tratti di una riforma costituzionale e ricorda che il termine di tre mesi per la seconda deliberazione è stato pensato per favorire un atteggiamento più sereno tra le parti politiche, a fronte degli eventuali scontri dialettici avvenuti nel corso della prima lettura. Auspica quindi che la maggioranza Pag. 79non consideri l'esame del provvedimento ai fini della seconda deliberazione un passaggio secondario e meramente formale. Constata, tuttavia, che quella in atto costituisce l'unica riforma costituzionale che non ha subito modifiche nel corso dell'esame parlamentare rispetto al testo approvato in seno al Consiglio dei ministri.
Rivolgendosi al viceministro Sisto – che ha fatto battaglie in queste aule per garantire il rispetto delle istituzioni – invita l'Esecutivo a non operare forzature.
Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in risposta al collega Fornaro, fa presente che la sede opportuna per valutare le modalità di proseguimento dei lavori è l'Ufficio di presidenza, ma che ad ogni modo il problema dell'intervallo minimo di 3 mesi che deve separare le due deliberazioni di ciascuna Camera è risolto a monte dalla norma regolamentare.
In riferimento all'osservazione del collega Fornaro sul rispetto della forma, sostiene che sia necessario inoltre il rispetto della sostanza, che non viene meno per il semplice fatto che il Parlamento abbia condiviso il testo licenziato dal Governo. Nel corso dell'attività parlamentare che ha preceduto la prima deliberazione, infatti, si è verificato un ampio dibattito sui temi oggetto della riforma, che, a seguito di oculate valutazioni politiche, ha condotto la maggioranza all'approvazione del testo originario.
Ribadisce che le concrete modalità di svolgimento dei lavori della Commissione dovranno essere decise in ultima istanza dal Presidente nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, tenendo altresì presente che da un'analisi dei precedenti progetti di legge costituzionale emerge che nella maggior parte dei casi l'esame in commissione per la seconda deliberazione si è risolto in una o due sedute.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, rileva come l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame sarà definita nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocata per la giornata di domani. Fa comunque presente come, a seguito dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione, abbia ritenuto doveroso prevederne l'avvio dell'esame e preannuncia fin d'ora come sia sua intenzione proporre, in sede di Ufficio di presidenza, di avviare la discussione generale prima della pausa estiva, per rinviarne il prosieguo, laddove necessario, alla ripresa dei lavori nel mese di settembre.
Passando, quindi, in qualità di relatore, e anche a nome degli altri relatori, a illustrare il provvedimento, ricorda che il disegno di legge di revisione costituzionale C. 1917-B torna all'esame della Camera dopo essere stato approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 luglio 2025 nell'identico testo approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera nella seduta del 16 gennaio 2025. Questo testo, a sua volta, non risultava modificato rispetto al disegno di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa C. 1917, adottato come testo base in sede referente nella seduta della Commissione Affari costituzionali della Camera del 6 ottobre 2024.
Si tratta, quindi, della seconda deliberazione prevista, per i progetti di legge costituzionali, dall'articolo 138 della Costituzione. In proposito, ricorda che, in base all'articolo 98 del Regolamento della Camera, quando un progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già adottato dalla Camera, l'intervallo di tre mesi per procedere alla seconda deliberazione decorre, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data della prima deliberazione della Camera (e quindi, nel caso del provvedimento in esame, dal 16 gennaio 2025). Inoltre, in base all'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea. Non è prevista la presentazione di emendamenti in questa fase.
Quanto all'oggetto del disegno di legge in esame, ricorda che esso, nel prevedere la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il ConsiglioPag. 80 superiore della magistratura requirente.
Rileva che una delle principali innovazioni concernenti i due organi di autogoverno attiene alla composizione degli stessi. Nello specifico, la presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.
Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.
Evidenzia che un ulteriore elemento di novità attiene all'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti. Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
Le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge recano modifiche alla Costituzione conseguenti all'istituzione dei sopra menzionati organi, nonché disposizioni transitorie.
Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione che include tra i poteri del Presidente della Repubblica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della modifica apportata si prevede che il Presidente della Repubblica presieda tanto il Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto il Consiglio superiore della magistratura requirente. La modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge di istituire due distinti organi di autogoverno.
L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.
L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.
Il primo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, dopo aver ribadito quanto previsto dal vigente articolo 104, ai sensi del quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, sancisce la separazione delle carriere della magistratura, specificando che l'ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il secondo comma del nuovo articolo, dunque, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, attribuendo la presidenza di entrambi al Presidente della Repubblica, ribadendo, pertanto, quanto già stabilito dall'art. 87, decimo comma, della Costituzione, come risultante dalle modifiche apportate dal precedente articolo 1 del disegno di legge.
Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.
Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri c.d. «laici» e quelli c.d. «togati», analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, Pag. 81prevedendo, tuttavia, un innovativo sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Consiglio superiore secondo il seguente meccanismo:
1/3 dei componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. La compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro un intervallo di tempo definito, facendo sì che tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici;
2/3 dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
La disposizione, infine, rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.
Il quinto comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dal Parlamento in seduta comune, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione stabilisce che, finché sono in carica, i componenti tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.
L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli superiori della magistratura, giudicante e requirente, le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede ad istituire un'apposita Corte.
Il primo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme dell'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Nell'enunciare tali competenze, si provvede altresì a sostituire con le espressioni «valutazioni di professionalità» e «conferimenti di funzioni» il riferimento attualmente recato dall'articolo 105 della Costituzione alle «promozioni», in linea con la disciplina ordinamentale in materia.
Il secondo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, ad un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare e il terzo comma ne delinea la composizione. Si prevede che l'Alta Corte sia composta di 15 giudici, di cui:
3 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
3 giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione;
6 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;
Pag. 823 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Nella composizione dell'organo è quindi prevista la prevalenza della componente togata.
Il quarto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.
Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte membri del Parlamento; del Parlamento europeo; di un Consiglio regionale; del Governo.
L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
L'ottavo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione riserva, infine, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, che disciplina la designazione a consigliere di cassazione per meriti insigni di professori ed avvocati. In virtù dell'istituzione di due distinti Consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, il disegno di legge del Governo specifica che la designazione a consigliere di cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante. Inoltre, prevede che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni possano essere designati all'ufficio di consiglieri di cassazione per meriti insigni.
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano modifiche di coordinamento, rispettivamente agli articoli 107, primo comma, e 110 della Costituzione, conseguenti all'istituzione dei due distinti Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante.
Infine, l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Il comma 2 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Federico FORNARO (PD-IDP), in attesa delle decisioni sull'organizzazione dei lavori che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza, ritiene doveroso svolgere fin d'ora alcune considerazioni e rileva come l'esame in seconda deliberazione non possa certo risolversi in un passaggio meramente formale.
Osserva come l'esame di una riforma costituzionale esigerebbe una disponibilità al confronto e all'ascolto che è totalmente mancata da parte della maggioranza, la quale ha, viceversa, assunto un atteggiamento di assoluta indisponibilità al dialogo. Ricorda, a riprova di ciò, come non sia stato accolto neppure un emendamento di mero buon senso, volto a garantire la paritàPag. 83 di genere nella designazione per sorteggio dei componenti dei Consigli superiori della magistratura, che avrebbe potuto agevolmente ottenere un consenso unanime e non avrebbe messo in discussione i contenuti della riforma. Dà atto al Vice Ministro Sisto di aver compiuto, in tale circostanza, uno sforzo per venire incontro alle opposizioni, ma rileva come tale sforzo sia stato insufficiente, essendosi risolto nel mero invito a presentare un ordine del giorno.
Sottolinea come l'atteggiamento della maggioranza sia indice di una postura che contrasta con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione, che esigerebbe un atteggiamento di maggiore rispetto nei confronti dell'opposizione, specialmente in assenza di ragioni di urgenza e pur nella legittima rivendicazione, alla quale ha fatto riferimento il deputato Urzì, delle posizioni di ciascuna forza politica. Osserva come tale atteggiamento possa essere eventualmente comprensibile in sede di seconda deliberazione, essendo, come è noto, la Camera chiamata soltanto a riesaminare il testo nel suo complesso, ma sia stato del tutto inaccettabile in sede di prima deliberazione.
Prendendo atto delle comunicazioni rese dal presidente sull'organizzazione dei lavori, preannuncia l'utilizzazione di tutti gli spazi previsti dal Regolamento, pur nell'impossibilità di presentare proposte emendative, per tentare di promuovere una discussione approfondita e uno sforzo di ascolto da parte della maggioranza
Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che è fissato alle ore 15 di domani, mercoledì 30 luglio, il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge C. 2393, recante misure per la semplificazione normative e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie.
Ricorda altresì che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e che da tale natura conseguono effetti sotto il profilo dell'ammissibilità delle proposte emendative e della presentazione delle stesse in Assemblea.
La seduta termina alle 13.
SEDE REFERENTE
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo nella giornata di domani.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
2500, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.
Pag. 84 Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
Comunico che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso il prescritto parere.
La Commissione quindi delibera di conferire al relatore, on. De Corato, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come approvato dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.25.