SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 12.30.
DL 92/2025: Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, mercoledì 30 luglio, e che, pertanto, le Commissioni di merito hanno chiesto di ricevere oggi stesso i pareri delle Commissioni.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, fa presente che la relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si sofferma sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.
L'articolo 1 prevede lo stanziamento di un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025 al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il comma 2 stabilisce che il rimborso dell'importo corrispondente al predetto finanziamento debba avvenire in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di crediti prededucibiliPag. 88 (di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
L'articolo 3 estende agli investimenti superiori ai 50 milioni di euro relativi all'ex ILVA la disciplina acceleratoria e di semplificazione attualmente vigente (articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2023). In tali casi l'investitore può chiedere al Ministro delle imprese e del made in Italy la nomina di un commissario straordinario del Governo (ai sensi del comma 3 del citato articolo 13), avente il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti superiori ai 50 milioni di euro. Si precisa che – tramite il rinvio al comma 4 del medesimo articolo 13 – il predetto commissario è autorizzato ad agire, ove necessario, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali (cd. «golden power») sulla governance in alcuni settori strategici, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5, recante misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al comma 1 stabilisce che, nei casi in cui il commissario straordinario promuove l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente o di annullamento oppure di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto di vendita dei complessi aziendali, è riconosciuta comunque all'originario acquirente la facoltà di cedere il contratto di acquisto senza incorrere nella violazione dell'obbligo di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali (articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999).
Il comma 2 disciplina le condizioni al verificarsi delle quali l'acquirente può esercitare la suddetta facoltà di cedere il contratto di acquisto: vi deve essere una offerta irrevocabile di acquisto da parte di un'altra impresa, anche a controllo pubblico, il cui corrispettivo non può superare l'ottanta per cento di quello versato per la aggiudicazione, con l'impegno a subentrare in tutti gli obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonché in quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.
Il comma 3 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy il rilascio all'autorizzazione dell'offerta senza la quale il contratto di cessione non può essere stipulato, costituendone pertanto condizione sospensiva, e stabilisce che il citato Ministero può anche autorizzare modifiche al piano industriale a condizione che le stesse non siano pregiudizievoli degli aspetti occupazionali.
Il comma 4 riconosce al commissario straordinario, che ha adito l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto, la facoltà di introdurre nel relativo giudizio anche un'autonoma azione per il risarcimento dei danni causati dall'ingiustificato rifiuto dell'offerta di acquisto dei complessi aziendali.
Il comma 5 tratta alcuni ulteriori profili processuali stabilendo che il perfezionamento del contratto di cessione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto del giudizio e le eventuali garanzie concesse dall'originario acquirente in relazione alla realizzazione del piano industriale non sono escusse dal commissario straordinario.
L'articolo 9 incrementa le risorse previste dalla legge di bilancio per il 2024 per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, portandole da 700.000 euro a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Ciò premesso, formula quindi la proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dal relatore.
Pag. 89Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Stigmatizza inoltre la modalità di lavoro della Commissione che, ancora una volta, è chiamata ad avviare e concludere l'esame di un provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta. Sottolinea come, a suo avviso, sarebbe stato possibile prevedere un'ulteriore seduta per consentire ai commissari di svolgere le opportune valutazioni sul testo in esame.
Ciro MASCHIO, presidente, ribadisce come i tempi ristretti per l'esame del provvedimento siano dettati dal calendario dell'Assemblea, precisando altresì che le Commissioni di merito, già convocate nella seduta antimeridiana, hanno sospeso i propri lavori in attesa di ricevere i prescritti pareri prima di conferire il mandato ai relatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.35.
SEDE REFERENTE
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 12.35.
Modifica all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità.
C. 409 Vinci e C. 1095 Ruffino.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.
Gianluca VINCI (FDI), relatore, fa presente che entrambe le proposte di legge intervengono sulla legge 3 febbraio 1975, n. 18, in materia di formulazione e di firma degli atti da parte di persone affette da cecità.
La comune finalità è quella di estendere l'ambito entro il quale le persone affette da cecità possono procedere alla sottoscrizione di atti autonomamente e, dunque, senza l'assistenza di ulteriori soggetti in veste di testimoni o di partecipanti alla redazione degli atti medesimi.
La citata legge del 1975 prevede, al riguardo, che la persona non vedente sia a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire se non inabilitata o interdetta (articolo 1), che la sua firma su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, sia vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse (articolo 2) e che, per sua espressa richiesta, è ammesso ad assisterla o a partecipare alla redazione dell'atto un suo fiduciario (articolo 3). Se la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma né la sottoscrizione con un segno della croce, il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate dalla stessa (articolo 4).
La proposta C. 409 interviene sull'articolo 3 della citata legge n. 18 del 1975, aggiungendovi due commi finali che disciplinano la possibilità, per la persona affetta da cecità, di sostituire l'assistenza di una persona di fiducia ai fini della conclusione di un atto giuridicamente vincolante con riprese video che documentino la sua volontà circa il compimento dell'atto.
La relazione illustrativa richiama infatti l'attenzione sulla necessità di garantire il diritto alla privacy delle persone affette da cecità, diritto che sarebbe loro precluso nel compimento di atti giuridici dal contenuto Pag. 90riservato, con lo scopo «di disciplinare e rendere cogente la produzione degli atti giuridici di natura privata con valenza pubblica voluti dai non vedenti e garantiti da sistemi di ripresa video senza la presenza di terzi, con l'eccezione del soggetto certificatore».
I due nuovi commi infatti disciplinano dettagliatamente le modalità e le diverse fasi attraverso cui tali riprese video si devono svolgere. In primo luogo, le riprese devono essere attive per l'intera durata della formazione degli atti. In secondo luogo, il soggetto titolato alla certificazione deve leggere gli atti medesimi. Infine, la persona non vedente deve manifestare oralmente di averne compreso la lettura e di accettarne i contenuti, apponendovi quindi la propria firma. Tali operazioni si svolgono senza soluzione di continuità.
Vengono altresì delineate le modalità di registrazione e di conservazione del video: esso deve essere registrato su supporto informatico non deperibile e conservato in almeno due esemplari, da consegnare alla persona affetta da cecità e in ulteriori due esemplari da detenere a cura del certificatore unitamente al documento cartaceo.
Si evidenzia che la nuova disciplina sembra riferirsi a qualsiasi atto sottoscritto dal non vedente, anche se nel testo – così come nella relazione illustrativa – si richiama la nozione di «certificazione», restringendo quindi l'ambito agli atti giuridici privati redatti alla presenza di un soggetto qualificato con funzioni di certificatore.
La proposta C. 1095 della collega Ruffino interviene invece sul primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 18 del 1975. Rispetto alla norma vigente viene specificato che l'atto sottoscritto e vincolante può essere sia di natura pubblicistica che privatistica e che la presenza di testimoni per la sottoscrizione non può comunque essere richiesta né dal notaio né da altro pubblico ufficiale.
La relazione illustrativa evidenzia l'incongruenza derivante dal combinato disposto della legge n. 18 del 1975 e la legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) che, all'articolo 48, prevede la necessaria presenza di due testimoni per gli atti notarili «qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza».
A giudizio della presentatrice, mentre il non vedente sarebbe «perfettamente libero di firmare autonomamente le scritture private anche senza l'assistenza di un fiduciario» (scritture private ove – ricorda la presentatrice – «il rischio di raggiro è certamente superiore rispetto agli atti notarili»), lo stesso principio illogicamente non si applica agli atti pubblici nonostante per questi ultimi «è il notaio stesso che redige il documento e garantisce, in qualità di pubblico ufficiale, che il suo contenuto sia conforme alla legge».
Sul punto, merita un richiamo la pronuncia della Corte di cassazione nn. 4344 del 2000. Tale sentenza si sofferma sull'articolo 4 della legge n. 18 del 1975, secondo cui occorre l'intervento e la sottoscrizione di due persone di fiducia per il perfezionamento del documento quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, né di sottoscrivere con il segno di croce. Al riguardo la Corte precisa che «l'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (...) è infatti possibile solo nel caso di scrittura privata, perché l'atto pubblico non può che essere formato dal pubblico ufficiale senza interferenze di altri soggetti (..) la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è certificata, in via esclusiva, dal predetto (notaio rogante)» (Cass. nn. 4344/2000, 12437/1997).
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede Pag. 91referente, delle proposte di legge in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.
Enrico COSTA (FI-PPE), relatore, intervenendo da remoto, evidenzia che le abbinate proposte di legge trattano la materia della pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La proposta della deputata Matone estende l'intervento anche alla facoltà di non rendere visibile ai motori di ricerca e sulla rete internet le informazioni sulla pregressa condizione giuridica di imputato o indagato né i dati personali riportati nei provvedimenti giudiziari, una volta intervenuto un provvedimento a lui favorevole.
I testi in esame hanno la comune finalità di assicurare che la mera sottoposizione ad un procedimento penale non si trasformi, di fatto, in un pregiudizio perenne alla propria onorabilità, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato ad alcun addebito di responsabilità.
L'articolo 1 della proposta C. 632 Costa e l'articolo 2 della proposta della collega Matone presentano un contenuto comune. Entrambi introducono nel codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) un nuovo articolo 144-ter rubricato «Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e segnalazioni al Garante».
In esso, al comma 1, si delinea una procedura volta a consentire all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o all'indagato prosciolto, di ottenere dal direttore o responsabile della testata di informazione che abbia diffuso le notizie del relativo procedimento penale che quest'ultima dia immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento «con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza» con cui aveva diffuso le prime notizie.
Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, in caso di inadempimento, l'interessato posso rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che, entro quarantotto ore, può utilizzare i suoi strumenti di indagine e correttivi ai sensi dell'articolo 144 del medesimo codice.
Il testo della deputata Matone reca anche un comma 3, in base al quale il Garante diffida il fornitore del servizio inadempiente che- ove non vi si conformi entro trenta giorni – sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro (o per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato annuo se superiore o fino a 20 milioni di euro (o per le imprese, fino al 4 per cento del fatturato annuo se superiore), a seconda della gravità dell'inadempimento.
Sul punto, dalla formulazione letterale della disposizione non appare chiaro se la diffida del Garante presupponga l'inadempimento degli obblighi conseguenti alla richiesta dell'interessato (ai sensi del comma 1) o l'inadempimento dei provvedimenti già assunti dal medesimo Garante (ai sensi del comma 2) e la chiara identificazione del «fornitore del servizio», cui nel resto dell'articolo non si fa riferimento.
Come anticipato, l'articolo 1 del progetto di legge C. 2328 Matone tratta anche la tematica della visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet dei dati relativi ai procedimenti penali per persone che non siano state condannate.
Al riguardo, la disposizione richiama preliminarmente la disciplina sul diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, che è stata introdotta nel 2022 (articolo 64-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
Tale disposizione, in estrema sintesi, consente alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione di richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.
La relazione illustrativa evidenzia tuttavia come si tratti di una tutela certamente opportuna ma insufficiente dal momento che «nel mondo digitale, caratterizzato dalla condivisione continua di contenutiPag. 92 (..) non si tratta solo di impedire che permangano disponibili le nostre informazioni personali pubblicate dalla fonte originaria, ma, piuttosto, far eliminare anche le successive ripubblicazioni delle stesse da parte di soggetti terzi (...) che permangono sempre accessibili (....), prescindendo dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione».
Per colmare tale vuoto di tutela, la proposta di legge in commento configura un vero e proprio diritto alla buona fama e alla riservatezza in capo al soggetto preso in considerazione dal citato articolo 64-ter.
A quest'ultimo viene infatti riconosciuto il diritto ad ottenere – entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di archiviazione – la non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali.
C. 1680 Bellomo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il provvedimento in esame, che consta di un unico articolo, reca un contenuto puntuale. L'intervento normativo ha la finalità di prevedere termini perentori per il deposito degli atti da parte del pubblico ministero, razionalizzando il sistema nel senso di uniformare i termini previsti per il riesame della misura cautelare reale a quelli relativi al riesame delle ordinanze che dispongono la misura cautelare personale.
La relazione illustrativa evidenzia infatti come «la natura non perentoria del termine di un giorno per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame determina che il pubblico ministero può non trasmettere gli atti anche per diversi mesi, se non anni. Ciò avviene senza che intervenga alcuna sanzione per la mancata produzione degli atti da parte del pubblico ministero stesso».
La proposta in esame mira quindi ad introdurre nell'articolo 324 del codice di procedura penale, un esplicito riferimento al termine di cinque giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 309 con riguardo al procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari personali. Quest'ultimo, infatti prevede che il pubblico ministero abbia tempo «entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno» per provvedere alla trasmissione degli atti al tribunale chiamato a decidere sulla richiesta di riesame della misura personale. Dall'inosservanza di tale termine – ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 309 – discende la perdita di efficacia del provvedimento impugnato e, salvo eccezioni, la sua non rinnovabilità.
Tale disciplina, pur essendovi un richiamo al comma 10 dell'articolo 309, non trova invece applicazione con riguardo al procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali.
L'articolo 324 del codice di procedura penale, oggetto di modifica da parte della proposta in esame, stabilisce al riguardo che la cancelleria del tribunale è tenuta a dare immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame al pubblico ministero affinché quest'ultimo trasmetta gli atti su cui si fonda il provvedimento. Tale adempimento deve essere espletato «entro il giorno successivo» dalla ricezione dell'avviso.
Tuttavia, come anticipato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale termine ha natura meramente ordinaria: pertanto, alla sua violazione non consegue alcuna sanzione processuale.Pag. 93
Tale impostazione ha trovato conferma anche in una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno escluso che il suddetto rinvio all'articolo 309 del codice di procedura penale possa essere interpretato nel senso di rendere applicabile, anche nell'ambito del riesame cautelare reale, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dal citato comma 5 dell'articolo 309, e la correlativa sanzione consistente nella perdita di efficacia della misura cautelare in caso di trasmissione tardiva. Nell'ambito del riesame cautelare reale trova, invece, applicazione solo il termine di natura meramente ordinatoria – pari ad un solo giorno – indicato dall'articolo 324, comma 3 (S.U. n. 18954/2016).
Merita comunque ricordare che una precedente sentenza della Cassazione si era invece espressa in senso contrario, osservando che il rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 7, all'articolo 309, comma 10 «può ben essere interpretato nel senso che il termine di cinque giorni del precedente comma 5, da quest'ultimo richiamato, sia perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri» (Sez. III, n. 24163/2011).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.40.