SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
C. 2500, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, fa presente che la proposta di legge, approvata con modificazioni dal Senato della Repubblica si compone di tre articoli e reca disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, modificando l'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, stabiliscono, tra l'altro, che il numero dei consiglieri regionali non venga ridotto qualora la popolazione della regione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie di riferimento, contenute nel medesimo articolo 14, comma 1, e che il numero massimo degli assessori regionali possa essere aumentato fino a due unità, sia nelle regioni Pag. 103con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Viene altresì stabilito che le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito, evidenzia che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 138 del 2011 asseriva, con riferimento all'articolo 14, che le disposizioni ivi introdotte comportavano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo. Al riguardo, ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca se, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, sulla base delle verifiche svolte a consuntivo, siano stati incorporati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in tal caso, la nuova disciplina che si intende introdurre potrebbe comprometterne la realizzazione e risultare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l'adozione di misure compensative all'interno dei bilanci degli enti interessati, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Sul punto, segnala che la predetta clausola è stata introdotta in accoglimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 26 giugno 2025. Tanto premesso, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Fa presente, infine, che l'articolo 2, abrogando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, rende nuovamente possibile il conferimento immediato di incarichi amministrativi di vertice ad ex componenti di giunte o consigli regionali, provinciali o comunali. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, fa presente che alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, modificate dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, fermo restando che le regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1.
Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2500, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, modificate dall'articolo 1, Pag. 104comma 1, del provvedimento in esame, non erano stati ascritti, in sede di adozione, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica e che, in sede di consuntivo, con riferimento alle medesime disposizioni, non sono stati incorporati effetti di risparmio nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, fermo restando che le regioni che intenderanno adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, dovranno provvedervi nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Legge quadro in materia di interporti.
C. 703-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 703-B, recante la legge quadro in materia di interporti, approvata dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2024, e successivamente modificata dal Senato della Repubblica.
Dopo avere segnalato, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a esaminare le modifiche apportate al testo da parte del Senato della Repubblica, fa presente che, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, all'articolo 6, comma 2, è stata aggiornata l'indicazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa volta al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti. In particolare, rileva che è stato soppresso il riferimento all'anno 2024, ormai concluso, ed è stato contestualmente esteso il perimetro temporale dell'autorizzazione di spesa, originariamente prevista fino all'anno 2026, anche all'anno 2027. Evidenzia che per tale ultimo anno, come per l'anno 2026, la spesa autorizzata è fissata in misura pari a 10 milioni di euro.
Fa presente che, conseguentemente, è stata modificata anche la norma recante la copertura finanziaria dei predetti oneri, contenuta nell'articolo 7, comma 1, della proposta in esame.
In particolare, segnala che, per effetto delle predette modifiche, l'articolo 7, comma 1, prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Evidenzia che, mentre le disposizioni di copertura per gli anni 2025 e 2026 non sono state modificate, per l'anno 2027 la copertura finanziaria è stata imputata, analogamente a quanto già previsto con riferimento all'anno 2026, al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021.
Al riguardo, evidenzia che entrambe le predette modifiche sono state introdotte in accoglimento di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere approvato nella seduta del 26 febbraio 2025 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.
In proposito, prende atto che nella predetta seduta della Commissione Bilancio il Governo ha rappresentato che le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021 e allocate sul capitolo Pag. 1057311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non risultano allo stato programmate, né contabilmente impegnate.
Segnala, altresì, che le ulteriori modifiche approvate dal Senato della Repubblica hanno carattere essenzialmente ordinamentale e non appaiono, pertanto, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Tanto premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
C. 2526 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
Rileva che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Relativamente all'articolo 2, comma 1-quinquies, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di dettaglio utili a valutare la congruità della spesa autorizzata.
Per quanto riguarda l'articolo 2-ter, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, rendendo permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Segnala che i relativi oneri sono valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica fornisce una disamina statistica della popolazione attesa nel decennio 2025-2034, al fine di determinare la stima complessiva degli studenti e dei docenti interessati dalle disposizioni. Alla platea così determinata vengono associati oneri riferiti all'erogazione delle rendite agli inabili o ai superstiti nonché a quelli connessi alle spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative delle denunce, per un costo unitario di 1.126,17 euro, e alle spese di amministrazione delle rendite, per un costo unitario di 86,16 euro. Successivamente, la relazione tecnica ricostruisce in un'apposita tabella gli oneri derivanti dalla novella Pag. 106in esame, ossia quelli riferiti alle annualità 2025-2034 e riconducibili soltanto all'estensione della copertura assicurativa per studenti e insegnanti ex articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, comprensiva del «rischio in aula», per alunni e docenti, e del rischio di infortunio in itinere, per i docenti.
Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati per la ricostruzione degli oneri, che risultano crescenti per quanto riguarda le prestazioni, in ragione dell'aumento dei prezzi, e decrescenti per quanto riguarda le gestioni di denunce e rendite, in ragione del calo demografico. Con riferimento agli stessi oneri, rileva che la stima risulta considerevolmente inferiore per singolo anno scolastico/accademico di circa 15 milioni di euro, rispetto ai circa 47 milioni stimati nei due anni di avvio sperimentale della misura. Evidenzia che tale diminuzione potrebbe essere in parte giustificata da quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 113 del 2024, in merito al numero di costituzione delle rendite effettivamente registrato nell'anno scolastico/accademico 2023/2024.
Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione sull'effettivo andamento degli oneri come registrati nel corso dell'anno scolastico/accademico 2024/2025, sulle modalità di stima degli oneri medesimi, tra cui il tasso di inflazione utilizzato nell'intero arco temporale preso in considerazione e sugli effetti prodotti sia dai citati oneri sia dalle risorse utilizzate a copertura sui tre saldi di finanza pubblica, stante la mancanza di un prospetto riepilogativo degli oneri.
Per quanto riguarda le scuole private, osserva che il versamento dei premi assicurativi dovrebbe contestualmente comportare l'incremento di deduzioni fiscali con effetti di minor gettito tributario.
Al riguardo, pur tenendo conto di quanto sopra riportato, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di quantificare le maggiori entrate contributive versate all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione e, contestualmente, le minori entrate fiscali ad esse correlate.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-ter fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro, per il medesimo anno, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 e, infine, quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.
In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che le risorse del Fondo sociale per occupazione e Pag. 107formazione risultano iscritte sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 1.801.347.403 euro. In proposito, rileva che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell'onere oggetto di copertura, pari a 4,01 milioni di euro, al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al Fondo sono ascritti effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché, essendo le relative risorse finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Tanto premesso, pur prendendo atto dell'ampia disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo utilizzato, considera tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione prevista non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione risulta iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 290.335.000 per l'anno 2026 e a 392.435.000 per l'anno 2027. In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per ciascuna annualità, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 3, commi da 1 a 5, evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di organizzazione e risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, possa bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, che il citato Ministero sia autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, a conferire un incarico dirigenziale generale oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che sia incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del citato Ministero dell'università e della ricerca, anche estraneo alla pubblica amministrazione.
In merito all'autorizzazione a bandire una o più procedure concorsuali con riferimento alle quali il Governo, durante l'esame del provvedimento presso il Senato, ha affermato l'esistenza di un'adeguata disponibilità di cassa sufficiente a far fronte allo svolgimento delle procedure medesime, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, posto che tale disponibilità sembrerebbe derivare da impegni di spesa già assunti e pertanto non utilizzabili per l'assunzione di nuovi impegni di spesa in relazione allo svolgimento di nuovi concorsi, dal momento che sia l'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 sia l'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno autorizzato spese per lo svolgimento di procedure concorsuali limitatamente al solo anno 2021.
Relativamente all'articolo 3, commi 5-bis e 5-ter, evidenzia preliminarmente che le Pag. 108norme in esame, introdotte durante l'esame presso il Senato della Repubblica, intervenendo sull'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge n. 77 del 2021, incrementano da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 e, per il medesimo importo di 10 milioni di euro, prorogano al 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dal citato articolo finalizzata all'acquisto di servizi ICT da parte del Ministero dell'università e della ricerca attraverso l'attivazione delle convenzioni con la società Consip Spa. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di dettaglio alla base della quantificazione dell'onere.
Relativamente all'articolo 5, rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 178 del 2020, modifica la destinazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente, disponendo che l'importo di 150 milioni di euro, assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, ai sensi del novellato comma 189, sia programmato per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», anziché per la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione di cui al comma 188 della citata legge n. 178 del 2020. Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame, come evidenziato dalla relazione tecnica, modificano le finalità di spesa di risorse finanziarie già stanziate e destinate a legislazione previgente agli interventi relativi agli Ecosistemi dell'innovazione di cui al tuttora vigente comma 188 della legge n. 178 del 2020, ritiene che dovrebbe essere chiarito se tali interventi debbano ritenersi assorbiti nell'ambito del Piano d'azione «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» o, in caso contrario, che dovrebbe essere precisato come si intenda provvedere agli stessi, posto che le risorse ad essi originariamente destinate sono state riallocate dalla disposizione in esame.
Relativamente all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto sanità al personale non dirigente da assumere, impiegato in attività assistenziali e di supporto, delle Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, cui veniva applicato, in base al contratto collettivo nazionale quadro 2022-2024, il contratto collettivo nazionale quadro del comparto università, nel rispetto dei piani di fabbisogno e della normativa sulla spesa del personale. Rileva inoltre che, per il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le citate aziende, è prevista la conservazione dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca.
Ciò stante, considerato che, sulla base dei dati ARAN, nel 2022 la retribuzione complessiva media del personale non dirigente è risultata più alta nel comparto sanità, essendo pari a 32.899 euro, rispetto al comparto università, nel quale tale retribuzione è pari a 30.694 euro, ritiene necessario un chiarimento in merito alla disposizione di cui al comma 2, che prevede il mantenimento dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca del personale non dirigente già assunto. Ritiene infatti che, se è vero che la disposizione di cui al comma 1, come chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è volta a conferire maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi, si potrebbe al contempo argomentare che il mantenimento del medesimo regime da parte del personale non dirigente già assunto, a prescindere dall'effettiva volontà di quest'ultimo, potrebbe comportare un maggior rischio di contenzioso rispetto a quello già in atto, posto che, all'interno delle medesime strutture, potrebbe operare personale con le stesse funzioni e con trattamentiPag. 109 retributivi differenziati. In merito a tale profilo ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (vedi allegato), già trasmessa informalmente alla Commissione
In particolare, nel riscontrare alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, fa presente, preliminarmente, che la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 autorizzata dall'articolo 2, comma 1-quinquies, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è finalizzata a provvedere al sostegno finanziario di un operatore del terzo settore che svolge attività culturali ed educative di particolare valore ed è funzionale a consentire all'ente beneficiario di fronteggiare la situazione di difficoltà economica temporanea in cui lo stesso versa in ragione di contenziosi in essere.
Osserva, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-ter, che estendono, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata effettuata considerando un costo unitario per denuncia di infortunio di importo pari a euro 1.126,17, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68, e ipotizzando una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pari all'1,9 per cento per l'anno 2025, all'1,8 per cento per l'anno 2026 e al 2 per cento per gli anni successivi.
Sottolinea che, ai fini della determinazione della platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione della tutela assicurativa prevista dall'articolo 2-ter, si è tenuto conto, altresì, del numero di prestazioni effettivamente erogate fino all'anno scolastico e accademico 2023/2024, in quanto attualmente non si dispone di dati sufficientemente consolidati sull'andamento effettivo degli oneri riferibili all'anno scolastico e accademico 2024/2025, considerato che sia l'iter amministrativo del riconoscimento della tutela assicurativa, sia la stabilizzazione dei postumi degli eventi lesivi denunciati richiedono tempi di trattazione congrui in relazione al momento in cui si verificano.
Evidenzia, poi, che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter, si è tenuto conto, infine, dell'andamento decrescente della popolazione scolastica, assumendo come riferimento la struttura della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024 e considerando stabile il numero degli studenti iscritti alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Chiarisce, altresì, che le maggiori entrate derivanti dai premi assicurativi versati all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, non sono prudenzialmente state considerate nell'ambito degli effetti finanziari del provvedimento in esame.
Rappresenta che gli oneri derivanti dall'articolo 2-ter presentano gli stessi importi e lo stesso profilo temporale in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, al pari della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, mentre la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 5,73 milioni di euro per l'anno 2025 determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,01 milioni di euro per il medesimo esercizio.
Assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, Pag. 110con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;
Per quanto attiene al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, conferma che lo stesso reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.
Evidenzia, inoltre, che le disponibilità di cassa presenti sul capitolo 1170, piano gestionale n. 19, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, possono essere utilizzate per far fronte alle procedure concorsuali che il medesimo Ministero può bandire entro il 31 dicembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto si tratta di risorse destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni autorizzate dalle medesime disposizioni.
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, disposto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge in esame, chiarisce che la stessa è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario, in termini di potenziamento delle risorse finanziarie disponibili, a garantire la prosecuzione, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, delle attività connesse agli adempimenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
Sottolinea che la riassegnazione, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, dell'importo di 150 milioni di euro originariamente assegnato al medesimo Ministero con la delibera CIPESS n. 48 del 2021 per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano d'azione «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», si rende possibile in quanto tale ultimo Piano, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° ottobre 2024, n. 1605, che lo ha approvato, assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
Fa presente, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che prevedono il mantenimento, per il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, sono volte a tutelare il personale già assunto dalle università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere e tutelandone l'affidamento e non appaiono suscettibili di generare nuovi contenziosi, dal momento che la differenziazione del contratto collettivo nazionale applicato, rispetto a quello previsto per il personale non dirigente da assumere in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 6, riflette la diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro considerati e non configura, pertanto, una illegittima disparità di trattamento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminati il disegno di legge C. 2526, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 autorizzata dall'articolo 2, comma 1-quinquies, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è finalizzata a provvedere al sostegno finanziario di un operatore del terzo settore che svolge attività culturali ed educative di particolare valore ed è funzionale a consentire all'ente beneficiario di fronteggiare la situazione di difficoltà economica temporanea in cui lo stesso versa in ragione di contenziosi in essere;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-ter, che estendono, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, è stata effettuata considerando un costo unitario per denuncia di infortunio di importo pari a euro 1.126,17, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68, e ipotizzando una variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, pari all'1,9 per cento per l'anno 2025, all'1,8 per cento per l'anno 2026 e al 2 per cento per gli anni successivi;
ai fini della determinazione della platea dei potenziali beneficiari della stabilizzazione della tutela assicurativa prevista dall'articolo 2-ter, si è tenuto conto, altresì, del numero di prestazioni effettivamente erogate fino all'anno scolastico e accademico 2023/2024, in quanto attualmente non si dispone di dati sufficientemente consolidati sull'andamento effettivo degli oneri riferibili all'anno scolastico e accademico 2024/2025, considerato che sia l'iter amministrativo del riconoscimento della tutela assicurativa, sia la stabilizzazione dei postumi degli eventi lesivi denunciati richiedono tempi di trattazione congrui in relazione al momento in cui si verificano;
ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter si è tenuto conto, infine, dell'andamento decrescente della popolazione scolastica, assumendo come riferimento la struttura della popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2024 e considerando stabile il numero degli studenti iscritti alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
le maggiori entrate derivanti dai premi assicurativi versati all'INAIL da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, non sono prudenzialmente state considerate nell'ambito degli effetti finanziari del provvedimento in esame;
gli oneri derivanti dall'articolo 2-ter presentano gli stessi importi e lo stesso profilo temporale in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto, al pari della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, mentre la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 5,73 milioni di euro per l'anno 2025 determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4,01 milioni di euro per il medesimo esercizio;
Pag. 112l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente;
il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento in esame e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo;
le disponibilità di cassa presenti sul capitolo 1170, piano gestionale n. 19, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, possono essere utilizzate per far fronte alle procedure concorsuali che il medesimo Ministero può bandire entro il 31 dicembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto si tratta di risorse destinate allo svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni autorizzate dalle medesime disposizioni;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, disposto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge in esame, è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario, in termini di potenziamento delle risorse finanziarie disponibili, a garantire la prosecuzione, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, delle attività connesse agli adempimenti in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;
la riassegnazione, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, dell'importo di 150 milioni di euro originariamente assegnato al medesimo Ministero con la delibera CIPESS n. 48 del 2021 per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano d'azione “Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, si rende possibile in quanto tale ultimo Piano, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° ottobre 2024, n. 1605, che lo ha approvato, assorbe gli interventi relativi agli ecosistemi dell'innovazione originariamente previsti dal predetto comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che prevedono il mantenimento, per il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie, dell'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca, sono volte a tutelare il personale già assunto dalle università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere e tutelandone l'affidamento e non appaiono suscettibili di generare nuovi contenziosi, dal momento che la differenziazione del contratto collettivo nazionale applicato, rispetto a quello previsto per il personale non dirigente da assumere in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 6, riflette la diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro considerati e non Pag. 113configura, pertanto, una illegittima disparità di trattamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che il Governo fornisca ulteriori delucidazioni in merito ai rilievi formulati dalla relatrice sull'articolo l'articolo 2-ter, nella parte in cui rende permanente l'estensione dell'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento. Osserva, in particolare, che, tale disposizione, facendo sorgere un obbligo, in capo alle scuole private, di versamento dei premi assicurativi all'INAIL, dovrebbe contestualmente comportare l'incremento di deduzioni fiscali, con conseguenti effetti finanziari in termini di minor gettito tributario. Al riguardo, evidenzia come tali minori entrate fiscali non siano state prese in considerazione dalla reazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari complessivamente derivanti dal citato articolo 2-ter, e come, analogamente, non vi sia alcun riferimento a tale circostanza nell'ambito dei chiarimenti testé forniti dalla sottosegretaria. Ritiene, pertanto, che, in considerazione della rilevanza degli oneri che deriverebbero dalla valutazione dei suddetti effetti finanziari, sarebbe doveroso che il Governo fornisse una puntuale risposta in ordine ai suddetti profili di criticità riscontrati.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle osservazioni della deputata Guerra, chiarisce che il Governo, in linea con le valutazioni effettuate con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 113 del 2024, ha valutato che gli effetti finanziari legati alla deducibilità dei maggiori premi che le scuole non statali saranno tenute a versare, in ragione dell'estensione della tutela assicurativa oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-ter del provvedimento in esame, non siano tali da modificare le stime di entrata considerate ai fini della valutazione degli equilibri annui di finanza pubblica.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) prende atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala che talune proposte emendative recano quantificazioni degli oneri o coperture finanziarie che appaiono carenti o inidonee. Segnala, in particolare, le seguenti proposte emendative:
Piccolotti 1.5, che autorizza il Governo a predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca, anche mediante incremento strutturale del Fondo ordinario per gli enti. La predetta proposta appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;
Caso 4.07, che prevede, al fine di accelerare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'università, l'incremento di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del Pag. 1142014, che tuttavia, per l'anno in corso, non reca le occorrenti disponibilità;
Caso 5-bis.015, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di misure volte al sostegno dell'accesso dei giovani alla ricerca, dell'autonomia responsabile delle università e della competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;
Caso 5-bis.03, che, al fine di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, sia incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo delle borse medesime non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tale incremento e alla relativa copertura finanziaria;
Caso 5-bis.08, che, al fine di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e AFAM, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura finanziaria di quota parte dei predetti oneri, nell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Caso 1.6, che incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 1, finalizzata al potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca. La proposta modifica, conseguentemente, le disposizioni recanti la relativa copertura finanziaria, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e che, in ogni caso, il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
identici emendamenti Manzi 1.7 e Piccolotti 1.8, che incrementano di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 1, finalizzata al potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca. Le proposte modificano, conseguentemente, le disposizioni recanti la relativa copertura finanziaria, prevedendo, in particolare, che in luogo della riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge n. 234 del 2021, si provveda, quanto a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275, della legge n. 213 del 2023. Al riguardo,Pag. 115 considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura dalla proposta emendativa, nonché in ordine al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Piccolotti 1.10, che modifica le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo, in particolare, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge n. 234 del 2021, ad essi si provveda mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275, della legge n. 213 del 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura dalla proposta emendativa, nonché in ordine al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Manzi 1.11, che modifica le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo, in particolare, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge n. 234 del 2021, ad essi si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato con finalità di copertura dalla proposta emendativa, rechi le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e che, in ogni caso, il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
Manzi 2-ter.1, che, modificando le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2-ter, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo, prevede che agli oneri relativi all'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, si provveda, quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione dei Fondi a tal fine impiegati non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;
Caso 2-ter.2, che, sostituendo la modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2-ter, prevede che alla quota parte degli oneri, di cui alla medesima lettera, relativi all'estensionePag. 116 della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, pari a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Caso 2-ter.04, che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad attuare, per l'anno scolastico 2025/2026, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine, la proposta autorizza la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dell'anno 2027, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Manzi 4.1, che costituisce, all'interno del Consiglio universitario nazionale, un collegio di garanzia e disciplina incaricato di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. La proposta emendativa disciplina, altresì, il procedimento disciplinare nei casi in cui vengano segnalati al predetto Consiglio fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o altre condotte lesive dell'integrità e della dignità psicofisica o professionale della persona. In tale ambito, si prevede, tra l'altro, la possibilità, da parte del collegio di garanzia e disciplina, di assumere urgenti misure di protezione o di supporto alla persona offesa, nonché di designare, ove necessario, una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai potenziali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività poste in capo al collegio di garanzia e disciplina;
Piccolotti 5-bis.01 e Manzi 5-bis.09, che incrementano il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato Pag. 117non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Caso 5-bis.06, che, al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, stipulati dalle università e degli enti pubblici di ricerca, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Caso 5-bis.05, che, al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Caso 5-bis.07, che prevede, tra l'altro, che le università possano conferire a titolo oneroso ai titolari degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della legge n. 240 del 2010 lo svolgimento di attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative, stabilendo che in tal caso l'importo dell'incarico medesimo sia incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato. La proposta emendativa, inoltre, prevede che tanto per gli incarichi post-doc, quanto per gli incarichi di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 22-bis e 22-ter della citata legge n. 240 del 2010, il trattamento economico da corrispondere sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, anziché con decreto del Ministro competente, come attualmente stabilito dalla normativa vigente, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
Caso 6.2, che, da un lato, prevede che il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei DEA programmati e non ancora attivati sia calcolato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario e, dall'altro, ai fini della realizzazione o completamento dei DEA medesimi, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in meritoPag. 118 all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate e alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime, in primo luogo, parere contrario sulle proposte emendative Piccolotti 1.5 e Caso 5-bis.03, in quanto determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.
Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 4.07, Caso 5-bis.015 e Caso 5-bis.08, in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile e la cui copertura è inidonea, in quanto il Fondo posto a copertura non presenta le occorrenti disponibilità.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Caso 1.6 e 2-ter.2, che prevedono l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, in quanto la riduzione del medesimo Fondo reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.7 e Piccolotti 1.8, nonché sull'emendamento Piccolotti 1.10, per inidoneità delle coperture individuate, in quanto la loro riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente con possibili effetti finanziari in relazione a possibili impegni di spesa già contabilizzati.
Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.11 e 2-ter.1, rappresentando la contrarietà all'utilizzo dei Fondi posti a copertura, in quanto la loro riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caso 2-ter.04, in quanto la proposta determina maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile, rappresentando, inoltre, la inidoneità della copertura in quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 in talune annualità non presenta le necessarie disponibilità.
Esprime parere contrario sulle proposte emendative Manzi 4.1 e Caso 5-bis.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Piccolotti 5-bis.01 e Manzi 5-bis.09, rappresentando la contrarietà all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in quanto la sua riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Esprime parere contrario sulle proposte emendative Caso 5-bis.06, 5-bis.05 e 6.2, in quanto determinano maggiori oneri per la finanza pubblica la cui congruità non è allo stato dimostrabile, rappresentando, altresì, la contrarietà all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, in quanto la sua riduzione reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2526, approvato dal Pag. 119Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2-ter.04, 4.1, 4.07, 5-bis.03, 5-bis.05, 5-bis.06, 5-bis.07, 5-bis.08, 5-bis.015 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dalla relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce, anzitutto, la richiesta, reiterata da tempo al Governo da parte dei membri dei gruppi di opposizione presenti in Commissione Bilancio, che siano forniti elementi informativi adeguati e puntuali in merito alle residue disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di poter provvedere in modo più consapevole e informato alla stesura delle proposte emendative che recano oneri alla cui copertura si intenda provvedere mediante corrispondente riduzione di alcuno dei citati fondi.
Ritiene, inoltre, infondata la contrarietà espressa in merito all'emendamento Manzi 4.1, rammentando che tale proposta emendativa si limita a costituire, all'interno del Consiglio universitario nazionale, un collegio di garanzia e disciplina incaricato di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari, regolando, altresì, il procedimento disciplinare nei casi in cui vengano segnalati al predetto Consiglio fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o altre condotte lesive dell'integrità e della dignità psicofisica o professionale della persona.
Sottolinea, al riguardo, come la portata normativa della proposta in esame, che affronta un tema estremamente delicato e complesso, quale quello delle forme di tutela rispetto a comportamenti gravemente lesivi della dignità personale, appaia in contraddizione rispetto alla valutazione operata dal Governo in questa sede, ove si consideri, in particolare, che le modifiche che si intendono apportare hanno carattere eminentemente organizzativo e procedimentale e che la costituzione di un collegio di garanzia nell'ambito di un organismo già esistente e pienamente operante nell'ordinamento può essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime, anzitutto, perplessità in ordine ai pareri espressi in merito alle proposte emendative in esame, segnalando che l'assenza di qualsivoglia riferimento alla violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle proposte ritenute suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, non consente di distinguere in modo sufficientemente chiaro le ragioni del parere contrario espresso su tali proposte rispetto agli emendamenti per i quali la contrarietà del parere è motivata, invece, da ragioni attinentiPag. 120 alla programmazione economica e di bilancio.
Si associa, inoltre, alle considerazioni svolte dalla collega Guerra in merito alle richieste, più volte oggetto di discussione, sia nel corso dei lavori della Commissione, sia nel corso del confronto recentemente tenutosi in seno al gruppo di lavoro per la riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, di poter avere un periodico riscontro, da parte del Governo, circa le residue disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sottolineando, in particolare, come sia ancora attesa una risposta sull'argomento dall'Esecutivo.
Fa presente, altresì, che l'emendamento Caso 2-ter.2, su cui è stato espresso un parere contrario, intende modificare in parte i mezzi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 2-ter, prevedendo, in particolare che, in luogo della riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, si provveda a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Osserva, al riguardo, che, pur considerando che la contrarietà espressa non è motivata da ragioni connesse alla garanzia dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, l'eventuale pregiudizio riconducibile all'attuazione di interventi già programmati a legislazione vigente sul Fondo per interventi strutturali di politica economica avrebbe dovuto portare, a suo avviso, una riformulazione della proposta emendativa volta a rimodulare la decorrenza della riduzione del Fondo nel rispetto delle priorità da perseguire da parte del Governo a valere sul Fondo medesimo, in particolare prevedendo che la suddetta riduzione operi oltre il triennio in corso.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni già svolte dai deputati Guerra e Dell'Olio in merito alla necessità di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili sui fondi da questi richiamati, al fine precipuo di consentire ai parlamentari di opposizione di poter presentare proposte emendative provviste di adeguati mezzi di copertura finanziaria.
Con riferimento alle questioni attinenti, in via generale, l'utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente per il finanziamento di nuovi interventi, osserva che il provvedimento in parola distoglie parte delle risorse appostate allo scopo di garantire, in via organizza e strutturale, il finanziamento al mondo della ricerca, al fine di assicurare adeguati mezzi di copertura finanziaria alle misure ivi previste.
Ciò posto, denuncia l'atteggiamento contraddittorio del Governo, laddove, da un lato, sceglie di ridefinire, con il decreto-legge in esame, le finalità per cui sono state in passato appostate determinate risorse, mentre, a fronte di proposte emendative di iniziativa dei deputati di opposizione, oppone una contrarietà motivata da ragioni connesse all'eventuale pregiudizio di interventi già programmati a legislazione vigente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle osservazioni formulate, fa presente, in primo luogo, che l'emendamento Manzi 4.1 non provvede solo a definire aspetti organizzativi e procedimentali, ma prevede, altresì, la possibilità che il suddetto collegio di garanzia designi, ove necessario, una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento. Ritiene, pertanto, che tale previsione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento agli ulteriori rilievi sollevati dal deputato Dell'Olio, evidenzia che essi attengono a questioni rientranti nella sfera di competenza della Camera dei deputati.
Per quanto attiene alle osservazioni formulate dalla deputata Bonetti, nel prendere atto delle valutazioni espresse, assicura che il Governo ha effettuato un'attenta ponderazione al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse stanziate.
Si riserva, infine, di dare riscontro alle richieste formulate in ordine alla conoscibilitàPag. 121 delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La seduta termina alle 14.40.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).
Atto n. 281.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 17 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative – SICRAL 3 –, ad integrazione dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 18/2020 e n. SMD 01/2022, autorizzati con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, del 22 dicembre 2020 e del 13 dicembre 2022.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il programma è già stato avviato nell'anno 2021 a valle dell'approvazione del decreto interministeriale recante il programma n. SMD 18/2020, di cui lo schema di decreto in esame costituisce la terza fase. Fa presente che, in relazione al predetto programma, la cui finalità operativa, che consiste nell'ammodernamento e nel rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL 3, resta immutata rispetto a quanto riportato nel provvedimento da ultimo richiamato, si rende necessaria una revisione della programmazione temporale a cagione delle difficoltà emerse dall'acuirsi dello scenario internazionale.
Rileva, inoltre, che la scheda tecnica segnala che l'esigenza di irrobustire le politiche di sicurezza applicate al programma SICRAL 3 e la riduzione della disponibilità dei servizi di lancio comportano sia un aumento dei relativi costi, sia la necessità di articolare il piano di sviluppo pluriennale in una durata complessiva attesa in otto anni, ossia dal 2021 sino al 2028.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere previsionale complessivoPag. 122 del programma SICRAL 3, già aggiornato a 590 milioni di euro per mezzo del decreto interministeriale di approvazione del programma n. SMD 01/2022, è stato ulteriormente incrementato a 767 milioni di euro, a seguito della necessaria revisione dei requisiti di sicurezza, legata – secondo quanto riporta la medesima scheda tecnica – al mutato scenario geopolitico di riferimento, nonché in conseguenza dell'incremento dei costi per i servizi di lancio.
Con riferimento all'adeguamento del costo complessivo del programma, ricorda che, da ultimo, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del programma n. SMD 01/2022 si rappresentava che, per quanto attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi tuttavia che, laddove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di iter paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.
Fa presente che l'onere previsionale della terza fase della progettualità, oggetto del presente schema di decreto, è quindi stimato in 223 milioni di euro, ai quali si provvede interamente, come si evince dalla citata scheda tecnica, con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della difesa. Segnala, in particolare, che, secondo quanto riportato dal cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella predetta scheda, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7220, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del predetto Ministero.
Al riguardo, rappresenta che tale piano gestionale reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 75.983.649 euro per l'anno 2025, 67.707.871 euro per l'anno 2026 e 43.939.419 euro per l'anno 2027 e che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale risulta, per l'anno in corso, una disponibilità definitiva pari a 485.713.649 euro, mentre allo stato risultano disponibilità di competenza pari a 213.459.941 euro. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente riferite al medesimo piano gestionale sono pari a 381.257.871 euro per l'anno 2026 e a 243.939.419 euro per l'anno 2027.
Anche in questo caso, rileva che la scheda tecnica segnala che, ove l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse, in corso d'opera, rappresentare la necessità di superare l'onere previsionale della terza fase, onde garantire piena visibilità del nuovo perimetro finanziario dell'esigenza di spesa, verrà dato corso ad un ulteriore decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Evidenzia come la scheda tecnica affermi che la copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio», Programma 10 «Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare» dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, Azione 3 «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento militare», con la precisazione che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa. In particolare, fa presente che si afferma che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nei predetti missione e programma dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioniPag. 123 di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la menzionata scheda tecnica indica, inoltre, la ripartizione del costo per esercizio finanziario del predetto onere, pari a 223 milioni di euro, secondo il seguente cronoprogramma dei pagamenti, da intendersi meramente indicativo e da attualizzarsi, tanto in termini di volume, quanto di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale secondo l'effettiva esigenza del pagamento: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, 82 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028.
Sottolinea, in proposito, che la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Specifica, altresì, che l'Amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili ad accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in tutto o in parte, dei volumi finanziari indicati dal cronoprogramma, ovvero l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti di approvazione, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le conseguenti migliori condizioni di acquisto.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche tali misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, siano realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
In ogni caso, fa presente che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla terza fase del programma SICRAL 3 e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, In coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine a tale ultima premessa, in quanto, dall'analisi dei decreti adottati e degli oneri indicati nelle relative schede tecniche, non sembrerebbero previste ulteriori fasi di realizzazione del programma e, pertanto, non sembrerebbe necessario fare riferimento ad ulteriori decreti per il suo completamento.
Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per il triennio 2025-2027 sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero della difesa, come risultanti dalla previsioni assestate a legislazione vigente, appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura e che, per l'anno in corso, il medesimo piano gestionale reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse per le annualità successive all'anno 2025, nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente, anzitutto, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.Pag. 124
Chiarisce che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Precisa, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente, peraltro, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Chiarisce, infine, che alle eventuali misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere adottate al fine di accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame si provvederà, comunque, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2025, relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3) (Atto n. 281);
premesso che:
il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la terza fase del programma pluriennale avviato ai sensi dei decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 dicembre 2020, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, e 13 dicembre 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2022, le cui prime due fasi sono già state finanziate per un ammontare pari, rispettivamente, a complessivi 199 milioni di euro e a complessivi 345 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame prevede, altresì, l'adeguamento dell'onere complessivo del programma, già aggiornato a 590 milioni di euro dal citato decreto interministeriale 13 dicembre 2022, in relazione alla necessaria revisione dei requisiti di sicurezza per il mutato scenario geopolitico di riferimento e all'incremento dei costi per i servizi di lancio attualizzati al 2024, stimando gli oneri complessivi in 767 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla terza fase del predetto programma, per la quale si prospettano l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028 e in relazione alla quale viene quantificato un costo complessivo di 223 milioni di euro, interamente finanziato;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dalla terza fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
al riguardo, nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla terza fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno Pag. 125o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla terza fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
alle eventuali misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere adottate al fine di accelerare il completamento della progettualità oggetto dello schema di decreto in esame si provvederà, comunque, compatibilmente con i relativi effetti sui saldi finanza pubblica;
considerato che lo schema di decreto in esame ha ad oggetto la terza e ultima fase del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento relativo all'irrobustimento dei requisiti di sicurezza, al lancio e alla messa in orbita di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3), avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2020, che ha autorizzato la realizzazione del programma n. SMD 18/2020 e, pertanto, non si rende necessario prevedere ulteriori fasi per il completamento del predetto programma,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
valuti il Governo l'opportunità di espungere, dalle premesse del decreto, il riferimento al completamento del programma oggetto di approvazione attraverso uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al relatore di chiarire le ragioni sottese al rilievo formulato nella proposta di deliberazione sul provvedimento in esame.
Andrea TREMAGLIA (FDI), in risposta alla richiesta di chiarimento della collega Guerra, fa presente, preliminarmente, che il provvedimento trasmesso dal Governo ai fini dell'espressione del parere contiene, nelle premesse, un riferimento alla successiva trasmissione di ulteriori schemi di decreto ai fini del completamento del presente programma di ammodernamento e rinnovamento. Al riguardo, ricorda come tale inciso sia oramai costantemente presente negli schemi di decreto di approvazione dei suddetti programmi di ammodernamento e rimodernamento, in quanto la Commissione Bilancio ha, in passato, evidenziato,Pag. 126 nell'ambito dei rilievi formulati rispetto a numerosi schemi di decreto recanti l'approvazione di programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma, che, in ragione dell'autonomia di ciascuna fase attuativa di tali programmi, è necessario indicare espressamente, laddove gli stessi siano articolati in più fasi, che l'oggetto di ciascuno schema di decreto, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla fase del programma cui lo stesso si riferisce e rispetto alla quale vengono individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
Osserva, tuttavia, che, nel caso di specie, il provvedimento all'esame della Commissione si riferisce alla terza e ultima fase del programma cui fa riferimento e, in tale contesto, appare, pertanto, improprio il riferimento a successive fasi di completamento dello stesso programma, contenuto nella premessa richiamata nella proposta di deliberazione.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.45.