SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 Pastorella e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente e relatore, illustra i contenuti del provvedimento, segnalando preliminarmente che il provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, è composto di quattro articoli.
Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 reca l'indicazione della finalità sottesa al provvedimento in esame, ossia quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese.
L'articolo 2, invece, reca la definizione di centro di elaborazione dati. Con tale espressione si intende il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.
L'articolo 3 reca la delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati, indicando, al comma 1, i relativi principi e criteri direttivi. Di interesse per la Commissione Finanze sono i principi di delega contenuti all'articolo 3, comma 1, lettere q) ed s).
La lettera q) delega il Governo a promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati.
Infine, la lettera s) reca una delega ad armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'OrganizzazionePag. 144 per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali, ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quale stabile organizzazione.
Il medesimo articolo 3 reca le disposizioni di attuazione e la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, contiene infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 29 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.