SEDE CONSULTIVA
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.15.
Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 Pastorella, C. 2083 Centemero, C. 2091 Amich, C. 2152 Ascani e C. 2194 Iaria.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame conferisce al Governo una delega in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, cosiddetti data center, sostenendone la crescita con una normazione adeguata. Il provvedimento, come previsto dall'articolo 1, ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, nonché l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, la cui rilevanza è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.
L'articolo 2 definisce un «centro di elaborazione dati» come il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.
L'articolo 3 delega il Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e per il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi.
Segnala di seguito alcuni princìpi e criteri direttivi che il Governo sarà chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa. In primo luogo, è prevista l'adozione di una disciplina generale per l'organizzazione, lo sviluppo e la realizzazione dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, con procedure autorizzative semplificate e l'introduzione di un codice ATECO dedicato. In proposito evidenzia che la previsione di procedure semplificate e non discriminatorie per l'autorizzazione e l'insediamento dei centri di elaborazione dati rappresenta uno strumento coerente con i principi del mercato interno e con la libera circolazione dei servizi previsti dai Trattati dell'Unione, contribuendo a rafforzare la competitività dell'ecosistema digitale italiano senza generare barriere ingiustificate all'ingresso di operatori europei.
In secondo luogo, è prevista l'instaurazione di procedimenti amministrativi semplificati e uniformi su tutto il territorio nazionale, con tempi certi e la definizione puntuale delle competenze delle autorità coinvolte, dando priorità ai progetti localizzati in aree industriali dismesse e caratterizzati da soluzioni energetiche pulite, sistemi innovativi di teleriscaldamento e raffreddamento e ridotto consumo idrico.
Di rilievo anche la previsione che i progetti siano qualificati come progetti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, considerati di interesse pubblico prevalente, con applicazione di procedure semplificate per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la possibilità di introdurre deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e il rafforzamento della Commissione tecnica VIA-VAS per assicurare un efficace coordinamento tra i diversi livelli decisionali coinvolti. In proposito rileva che dette previsioni possono essere applicate in coerenza con la pertinente disciplina unionale, fra cui segnala la direttiva 2011/92/UE (sulla VIA) e la direttiva 2010/75/UE (sulle emissioni industriali), ciò anche tenuto conto Pag. 220della previsione generale di cui all'articolo 1 ai cui sensi la legge in esame opera nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
Ulteriori principi e criteri di delega riguardano l'individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti come pure l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato presieduto dall'Autorità delegata all'innovazione con funzioni di raccordo istituzionale e impulso dei progetti strategici.
Particolare attenzione è riservata al settore energetico e ambientale, mirando al riutilizzo e alla riconversione di siti industriali dismessi, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto nonché al potenziamento della rete elettrica nazionale e alla definizione di criteri di priorità per l'accesso dei centri di elaborazione dati. Ulteriori principi e criteri direttivi sono volti a promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire l'autoproduzione energetica, la costruzione di impianti per il recupero del calore di scarto, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali ospitanti; a sostenere l'impiego di sistemi di accumulo e backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati, nonché a introdurre una disciplina uniforme, a livello nazionale, sulle emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio. In proposito evidenzio che anche tale criterio direttivo appare in linea con la sopra citata normativa UE sulle emissioni industriali.
Per quanto attiene all'impatto in termini energetici dei centri elaborazione dati, occorre considerare che, alla luce dell'espansione dei centri elaborazione dati prevista per i prossimi dieci anni e della conseguente crescente domanda di energia, la Commissione europea ha adottato a marzo 2024 il regolamento delegato 2024/1364 che istituisce un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. In base al suddetto regolamento, gli operatori devono comunicare al database europeo i principali indicatori di prestazione idrica ed energetica (la scadenza iniziale è stata fissata al 15 settembre 2024, con il primo aggiornamento da compiere entro il 15 maggio 2025). Questo sistema mira a garantire un monitoraggio costante e trasparente del consumo energetico e delle risorse idriche, elementi critici per assicurare lo sviluppo sostenibile di tali infrastrutture.
Completano il quadro gli ultimi principi e criteri di delega concernenti: la promozione della sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, facendo riferimento, ove possibile, anche a standard e certificazioni riconosciuti a livello europeo e internazionale, definendo le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; l'armonizzazione della disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati; il sostegno alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei percorsi scolastici, universitari e di formazione continua; l'estensione delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Alla luce di quanto sopra, evidenzia che il provvedimento in esame si colloca in perfetta coerenza con i principali indirizzi strategici europei in materia di digitalizzazione, sicurezza dei dati, sviluppo sostenibile e autonomia strategica. Rileva che essa si pone in linea, in particolare, con i principi enunciati dalla Commissione europea nella Bussola digitale per il 2030, che riconosce la centralità delle infrastrutture Pag. 221digitali avanzate – sicure, resilienti, sostenibili – nella costruzione di un'economia digitale europea solida e integrata.
In conclusione, rilevando che il provvedimento si configura come uno strumento normativo appropriato per consentire al Paese di dotarsi di un sistema efficace, sicuro e competitivo di centri di elaborazione dati, valorizzandone il ruolo strategico nell'ambito delle infrastrutture digitali, in maniera compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Martedì 29 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.20.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame congiunto degli atti COM(2025) 825 final e COM(2025) 826 final, quindi all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2025) 524 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l'infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti.
COM(2025) 348 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2025.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, formula una proposta di documento (vedi allegato 2), di cui illustra i contenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.
COM(2025) 236 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 23 luglio 2025 ha formulato una proposta di documento (vedi allegato 3), di cui ha illustrato i contenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione.
COM(2025)825 final.
Pag. 222
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.
COM(2025)826 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, fa presente che le proposte in esame prospettano misure mirate ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE modificando sia il regolamento sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi («regolamento CRR») sia il regolamento che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione («regolamento sulle cartolarizzazioni»).
Ricorda preliminarmente che la cartolarizzazione è un'operazione finanziaria che incorpora in uno strumento negoziabile un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) acquistabile da investitori che ricevono i rendimenti generati dalle attività sottostanti. La cartolarizzazione consente in tal modo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e liberare capitale, altrimenti accantonato per coprire i rischi correlati alla cartolarizzazione, per ulteriori prestiti verso famiglie e imprese, in particolare PMI.
L'obiettivo delle proposte della Commissione europea è adeguare il quadro prudenziale per il settore bancario, che – come da essa stessa riconosciuto – limita il potenziale utilizzo delle cartolarizzazioni, eliminando i costi non necessari nell'emissione e nell'investimento di cartolarizzazioni e ridurre i costi operativi per gli investitori mediante norme adeguate in materia di trasparenza e vigilanza.
Ciò anche al fine di tradurre, sul piano normativo, gli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali e con la più recente strategia dell'Unione del risparmio e degli investimenti, adottata dalla Commissione europea nel marzo 2025.
Le proposte sono state altresì sollecitate in più occasioni dal Consiglio europeo nonché dal rapporto sulla competitività europea di Mario Draghi e sono accompagnate da ulteriori proposte di modifica del regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità, che stabilisce l'importo delle attività liquide che una banca deve detenere per soddisfare il fabbisogno di liquidità a breve termine, e del regolamento delegato che disciplina i requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.
Si comprende pertanto come le iniziative in esame rivestano la massima importanza non soltanto per gli operatori dei mercati finanziari ma anche, più in generale, per i cittadini e i risparmiatori europei. Oltre a ciò, a giudizio della Commissione europea, esse permettono anche di finanziare maggiormente le priorità strategiche dell'UE, quali le transizioni verde, digitale e sociale e la spesa per la difesa. Un aspetto sicuramente da non sottovalutare.
Il mercato delle cartolarizzazioni in Europa è infatti importante ma non ha sinora esplicato tutte le sue potenzialità, come emerge dai dati riportati dai documenti che accompagnano la proposta. La Commissione europea stima che nel 2023 il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE ammontasse a circa 1.600 miliardi di euro, un livello che rimane inferiore ai livelli precedenti alla crisi finanziaria globale, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti. Il divario del volume di emissione di cartolarizzazioni per anno tra UE e USA è ancora molto ampio e, nonostante la recente tendenza di crescita nell'Unione, l'emissione di titoli di cartolarizzazione in percentuale del PIL rimane molto più bassa rispetto ad altre giurisdizioni importanti, come USA, Regno Unito o Australia.
Il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE rimane inoltre altamente concentrato, con l'80 per cento delle emissioni di cartolarizzazioni in soli 5 Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna). Ciò può comportare uno sviluppo disomogeneo dei mercati dei capitali all'interno Pag. 223dell'UE e limitare il potenziale dello strumento in termini di diversificazione del rischio.
Passa quindi all'illustrazione delle principali misure contenute nelle proposte, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti. La Commissione europea propone in particolare modifiche:
al fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior e al fattore p), cioè ai due parametri che fissano il livello di capitale richiesto per l'operazione di cartolarizzazione;
al quadro per il trasferimento significativo del rischio, che definisce le condizioni in base alle quali le autorità di vigilanza valutano se la banca cedente trasferisce a terzi una quota di rischio sufficiente per poter beneficiare di un alleggerimento dei requisiti patrimoniali;
mirate alla riduzione dei costi indebiti a carico degli emittenti e degli investitori;
volte a prevedere la semplificazione di alcuni obblighi di due diligence e la loro proporzionalità al profilo di rischio della cartolarizzazione;
tese a stabilire un sistema di vigilanza più efficace.
Segnala che in questa occasione la Commissione europea ha proceduto ad effettuare una valutazione d'impatto, che ha individuato opzioni strategiche in tre settori chiave: 1) ridurre i costi operativi elevati (stimati in 780 milioni di euro l'anno); 2) ridurre gli ostacoli prudenziali che impediscono alle banche di emettere e investire nella cartolarizzazione; e 3) eliminare i costi prudenziali indebiti che gli investitori devono sostenere.
Al termine della valutazione, ha optato per un intervento che, come detto: a) semplifica ed elimina alcuni obblighi di due diligence e di trasparenza ritenuti ridondanti o eccessivamente prescrittivi, per un risparmio stimato di 310 milioni di euro l'anno; b) prevede modifiche mirate al fine di garantire che il trattamento ai fini patrimoniali delle cartolarizzazioni per le banche sia più sensibile al rischio, nonché di ampliare l'ammissibilità delle cartolarizzazioni alle riserve di liquidità delle banche e di rendere più rapida la valutazione delle autorità di vigilanza in merito all'ammissibilità delle operazioni per l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali nel contesto del quadro per i trasferimenti significativi dei rischi; c) differenzia i requisiti patrimoniali per i segmenti senior e non senior delle cartolarizzazioni cosiddette «non STS», eliminando in tal modo i disincentivi prudenziali a investire in questo segmento di mercato (rammenta che la dicitura «STS» identifica prodotti cartolarizzati semplici, trasparenti e standardizzati che soddisfano determinati criteri e beneficiano di un trattamento normativo e prudenziale più favorevole rispetto ai prodotti «non STS»).
Evidenzia che secondo la Commissione europea l'opzione prescelta permette tra l'altro un alleggerimento dei requisiti patrimoniali prossimo ai 6 miliardi di euro.
Rileva che sarebbe tuttavia opportuno, nel corso dell'esame della proposta, valutare più approfonditamente la valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione europea, anche acquisendo il giudizio del Governo. Pur non essendo ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, è comunque noto che, in sede di Consiglio, il Governo italiano ha espresso sostegno verso le proposte.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE volto a consentire l'adozione di misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e che costituisce anche la base giuridica degli atti che si intende modificare.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione Pag. 224europea motiva la necessità di intervenire in quanto le proposte modificano la normativa già vigente a livello unionale e gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE e del mercato unico non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.
Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitano ad affrontare i problemi analizzati nella valutazione d'impatto e riguardano settori chiave quali la razionalizzazione delle norme in materia di trasparenza e due diligence senza compromettere la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati.
Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame degli atti risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia e Svezia, del Bundesrat tedesco e del Senato ceco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 10 ottobre 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un ciclo di audizioni, anche per valutare più approfonditamente in che modo il pacchetto di misure avanzate dalla Commissione europea risponda alle esigenze specifiche del sistema italiano.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.
COM(2025) 524 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che la proposta in esame è volta a definire il traguardo climatico dell'Unione per il 2040, come previsto dal regolamento europeo sul clima. Quest'ultimo fissa già l'obiettivo al 2030 e quello al 2050, data limite per il raggiungimento della neutralità climatica.
In particolare, la proposta introduce il traguardo intermedio al 2040, stabilendo che l'UE debba ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 90 per cento rispetto al 1990. Attualmente l'UE sta attuando le misure indicate nel cosiddetto «Fit for 55%», il pacchetto di misure per ridurre le emissioni del 55 per cento rispetto al 1990. Il nuovo obiettivo definisce quindi una nuova curva di riduzione delle emissioni, più ambiziosa rispetto a quella attuale, che richiederebbe maggiori sforzi e quindi maggiori oneri da parte degli Stati membri e dell'industria.
Ricorda che, secondo i dati riferiti al 2023, le emissioni nette sono ad un livello inferiore del 37 per cento rispetto al 1990, dato che la Commissione europea considera positivo per il raggiungimento dell'obiettivo al 2030.
Prima di passare ad una breve descrizione dei contenuti della proposta, sottolinea che la decarbonizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici, pur rappresentando obiettivi condivisibili, possono comportare un rischio per l'industria, soprattutto se perseguiti senza tenere in debita considerazione i costi che le imprese devono sostenere e la possibilità di generare una concorrenza sleale a livello internazionale. Come constatato negli ultimi anni, norme troppo ambiziose per i produttori dell'UE, alle quali si associano giocoforza maggiori costi, ne pregiudicano la competitività a vantaggio di quella di Paesi con normative ambientali meno stringenti.
Ci sono Paesi con livelli di emissioni di CO2 molto superiori rispetto all'UE. Basti pensare che, secondo i dati riferiti al 2023, la Cina ha emesso circa 15,9 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, mentre l'UE Pag. 225circa 3,2 miliardi, l'80 per cento in meno rispetto a Pechino.
Ritiene quindi di grande rilevanza, nel valutare questa proposta, verificare se essa valga a contemperare il raggiungimento degli obiettivi climatici, che devono essere realistici e raggiungibili per le imprese e i cittadini, con l'obiettivo di promuovere la competitività dell'economia europea ed italiana.
Passando quindi al contenuto della proposta, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per maggiori approfondimenti, sottolinea che, oltre a introdurre l'obiettivo del 90 per cento, la Commissione europea descrive gli elementi di cui si dovrà tenere conto nell'elaborare l'assetto strategico post-2030. Non va dimenticato, infatti, che il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo che la Commissione europea ha proposto, comporterà una revisione delle normative europee che incidono sulla decarbonizzazione.
A questo riguardo, richiama l'attenzione sugli elementi di flessibilità che la proposta introduce per il raggiungimento dell'obiettivo, che sono:
l'integrazione degli assorbimenti permanenti nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;
una maggiore flessibilità tra tutti i settori;
la possibilità di utilizzare, dopo il 2036, crediti internazionali di alta qualità ai sensi dell'Accordo di Parigi.
Quest'ultima misura è particolarmente rilevante per l'Italia, dato che consentirebbe di valorizzare le iniziative contemplate dal Piano Mattei ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 90 per cento, in quanto i crediti internazionali permettono di compensare le emissioni in un determinato Paese grazie a progetti attuati in un altro Paese. Tuttavia, secondo la proposta, solo il 3 per cento di riduzione delle emissioni rispetto al 1990 può essere determinato da azioni attuate in un Paese terzo. Segnala che il Governo si sarebbe espresso in favore della possibilità di disporre di adeguati strumenti di flessibilità e ha manifestato il proprio sostegno al ricorso ai crediti internazionali, anche auspicando un aumento della soglia del 3 per cento.
Ricorda inoltre anche la posizione di Confindustria, che ritiene l'obiettivo del 90 per cento irrealistico e sostiene che le opzioni di flessibilità non siano sufficienti.
Altra questione che merita la massima attenzione ai fini della valutazione complessiva della proposta è il possibile collegamento tra il piano d'azione che l'UE dovrà presentare ai sensi dell'Accordo di Parigi a novembre di quest'anno, il cosiddetto NDC (Nationally Determined Contributions), e l'obiettivo di riduzione dell'UE per il 2040. Le tempistiche con le quali verrà adottata la proposta potrebbero evidentemente incidere sulla definizione del prossimo NDC dell'UE, che fissa invece un obiettivo di riduzione al 2035. Non è chiaro, ad oggi, come i due obiettivi debbano essere coordinati o se i due processi debbano rimanere del tutto separati.
Per un verso, potrebbe essere doveroso per l'UE stabilire l'obiettivo al 2035 tenendo conto della nuova curva di riduzione necessaria a raggiungere l'obiettivo del 90 per cento al 2040, nel caso in cui quest'ultimo diventasse vincolante prima della presentazione dell'NDC. In caso contrario, qualora cioè la proposta in esame fosse approvata dopo novembre 2025, non ci sarebbe una nuova curva e l'obiettivo per il 2035 potrebbe essere definito sulla base della curva di riduzione attuale.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare gli atti volti al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto il regolamento sul clima impone Pag. 226alla Commissione medesima di stabilire l'obiettivo unionale per il 2040, obiettivo che, per sua natura, non può essere definito a livello nazionale. Inoltre, la Commissione europea fa presente che:
i cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero che non può essere affrontato tramite azioni individuali degli Stati membri;
un'azione coordinata consente di tenere conto delle diverse capacità degli Stati membri ed è rilevante ai fini dell'azione internazionale per il clima, in particolare per determinare i contributi a livello nazionale nel quadro dell'Accordo di Parigi;
l'assenza di un coordinamento europeo in materia ambientale potrebbe determinare una competizione tra gli Stati membri, che potrebbero implementare misure ambientali meno stringenti allo scopo di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri Paesi.
Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sottolinea che la proposta include elementi di flessibilità per gli Stati membri. Oltre a questo sostiene, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul traguardo al 2040, che la riduzione del 90 per cento sia proporzionata al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
Infine, la Commissione europea osserva che, essendo l'atto giuridico oggetto di modifica un regolamento, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.
Ritiene che questi aspetti meritino un'accurata valutazione nel corso dell'esame del presente atto.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 2 ottobre 2025, e pertanto la XIV Commissione potrebbe utilmente esprimersi entro il 16 settembre 2025, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati per meglio apprezzare l'impatto dell'azione prospettata dalla Commissione europea.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato della Repubblica Ceca, del Bundesrat tedesco e del Parlamento della Svezia, che non hanno al momento segnalato di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 29 luglio 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.