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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2025
538.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
C. 2527 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina GRIPPO, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 2527 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 30 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, tutte comunque riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli Pag. 4investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 10-bis in materia di gestione dell'emergenza climatica nei luoghi di lavoro e dell'articolo 10-ter in materia di assegno di inclusione;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a quattordici giorni di distanza, il 26 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanzia per il 2025 20 milioni di euro per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario, “previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita indicando con maggiore precisione i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione di tale accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del made in Italy in presenza del quale l'accordo è concluso precisando, in particolare, se, ai fini del suo perfezionamento, sia o meno necessario che anche tale soggetto presti il proprio assenso;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 3 prevede la facoltà, in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro, dell'investitore di richiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104/2023; tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni richiamate, inoltre, stabiliscono che ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2025 sul disegno di legge Pag. 5n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 96 del 2025);

   il sopra richiamato articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanzia nuove risorse per il 2025 per la concessione, nel medesimo 2025, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale; tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dall'articolo 44, comma 1, del novellato decreto-legge n. 109/2018, anche in tal caso “previo accordo stipulato in sede governativa”; in proposito, tuttavia, si fa presente che, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 1, tale accordo, diversamente da quello previsto dalla norma in esame, deve essere concluso anche in presenza della Regione interessata; la formulazione della disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44;

   l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2025;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'approfondimento della formulazione dell'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento all'opportunità di indicare i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione dell'accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del made in Italy;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario, e l'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.52.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 29 luglio 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

  La seduta comincia alle 12.53.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2393 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; Pag. 6gli articoli 17 – in materia di revisione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione – e 18 – in materia di protezione civile – appaiono però al tempo stesso prefigurare un intervento riformatore, nei rispettivi ambiti, di più ampia portata rispetto alle finalità di semplificazione riordino e riassetto indicate dal titolo;

   sono da accogliere con favore, con riferimento all'ambito di competenza del Comitato, le finalità sottese alle disposizioni relative alla legge annuale di semplificazione, di cui agli articoli 1, 2 e 3, all'introduzione della valutazione di impatto generazionale e all'istituzione dell'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi, di cui agli articoli 4 e 5, e alla valutazione di impatto di genere della regolamentazione, di cui all'articolo 6;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   plurime disposizioni del provvedimento in esame attribuiscono deleghe di “razionalizzazione”, di “unificazione”, di “ricognizione”, di “riassetto” ovvero infine di “riordino” normativo; in alcuni casi i principi e criteri direttivi delle deleghe menzionate sembrano però prefigurare, parallelamente alla finalità di semplificazione, una volontà innovativa di più ampia portata; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha ricordato che in caso di deleghe di “riordino” è concesso al “legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante”; inoltre, con la sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto “la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti”, “l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (si vedano anche le sentenze n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003)”; si richiamano in proposito l'articolo 2, comma 1, lettere e) (laddove, oltre che alla semplificazione, si fa riferimento anche alla “riduzione di oneri e di adempimenti non necessari”) e g) (laddove si fa riferimento anche alla “limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari”); l'articolo 12, comma 1, lettera b) (laddove si fa riferimento a “superare irragionevoli disparità di trattamento”); l'articolo 15, comma 1, lettera c) (“riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento e soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole”); l'articolo 18, comma 1, lettera d) (“semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile” e, in questo ambito, “aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili”);

   sempre nell'ambito delle deleghe di semplificazione, alcuni principi di delega prevedono la redazione di testi unici (articolo 2, comma 1, lettera a); articolo 12, comma 1, lettera a); articolo 15, comma 1, lettera a); in proposito si ricorda che l'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988 già autorizza in via permanente il Governo ad adottare testi unici meramente compilativi; conseguentemente, si deve presumere che i testi unici previsti da tali principi e criteri direttivi assumeranno un valore innovativo, con riferimento al quale si richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa già sopra ricordata; in altri casi (articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 14, comma 2, lettera a), si fa riferimento alla garanzia della coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa; in proposito si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento alla medesima espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera b) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia “al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi”;

   alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare degli oggetti di delega, Pag. 7diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; si richiamano in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera a) (“aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi”); l'articolo 12, comma 1, lettera c) (“indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”); l'articolo 14, comma 2, lettera d) (“armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico [cioè il DPR n. 223 del 1967 in materia di disciplina dell'elettorato attivo] con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini delle iscrizioni nelle liste elettorali”); l'articolo 21, comma 2, lettera c) (“applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente”) e d) (“applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente”);

   l'articolo 16, comma 1, lettera e), e l'articolo 17, comma 1, lettera e), rispettivamente in materia di disabilità e di istituti giuridici di protezione disciplinati dal libro I, Titolo XII, del Codice civile, delegano il Governo al “riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali”; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)”;

   l'articolo 16, al comma 4, prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nelle materie oggetto della disciplina di delega legislativa di cui ai precedenti commi, concernenti la disabilità e gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita facendo specifico riferimento, al pari delle altre analoghe disposizioni recate dal disegno di legge in esame, ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;

   il principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nell'ambito del “graduale superamento” degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione fa riferimento all'“attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario”; espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione;

Pag. 8

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   l'articolo 2, comma 2, prevede, al quinto periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   l'articolo 15 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione; il comma 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché dei princìpi e criteri direttivi specifici indicati dal medesimo comma 1; ciò premesso, la disposizione potrebbe essere integrata facendo altresì riferimento, oltre che al menzionato articolo 49, anche al successivo articolo 50 del medesimo decreto, recante l'elenco dettagliato delle aree in cui il Ministero dell'istruzione e del merito svolge le funzioni, di spettanza statale, ad esso attribuite;

   il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

    dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e) e g); dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b); dell'articolo 14, comma 2, lettera a); dell'articolo 15, comma 1, lettera c); dell'articolo 18, comma 1, lettera d), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di semplificazione normativa;

    dell'articolo 11, comma 2, lettera a); dell'articolo 12, comma 1, lettera c); dell'articolo 14, comma 2, lettera d); dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d), alla luce del paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prescrive di non sovrapporre oggetti e principi di delega;

    degli articoli 16, comma 1, lettera e), e 17, comma 1, lettera e), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito penale;

    dell'articolo 16, comma 4, facendo specifico riferimento ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;

    dell'articolo 17, comma 1, lettera a) con riferimento all'espressione “attribuzione all'amministratore di sostegno di poteriPag. 9 graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario”, che potrebbe essere suscettibile di ulteriore specificazione;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

    l'articolo 2, comma 2, quinto periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

    l'articolo 15, comma 1, valutandone il coordinamento normativo con l'articolo 50 del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2538 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge in esame interviene su tre distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine (attualmente in scadenza il 18 agosto 2025) per l'esercizio di deleghe legislative relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2, ai commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo; in proposito, si rammenta che già l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria al fine di addivenire alla più ampia condivisione possibile del testo sia con le autonomie territoriali interessate sia con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega;

   il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa; l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2025;

  ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.