COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.40.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento, composto di 2 articoli, non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.
In particolare, l'articolo 1, costituito da unico comma, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo. A tal Pag. 58fine, la disposizione in commento novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva già prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025. La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste, provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali, di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, che riguardano materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni.
L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge in esame intervenga su un provvedimento che è principalmente riconducibile alla competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ma che investe altresì, in alcune sue disposizioni – quali quelle di carattere lavoristico – la competenza esclusiva dello Stato, tra l'altro, in materia di ordinamento civile.
Evidenzia, tuttavia, che il provvedimento, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando quindi nella competenza esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Legge quadro in materia di interporti.
C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, ricorda innanzitutto che il Comitato permanente per i pareri, nella seduta del 13 febbraio 2024, nel corso della prima lettura del provvedimento, espresse un parere favorevole con osservazioni relative alla formulazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo. Su tali disposizioni non sono state tuttavia apportate modifiche da parte del Senato.
In proposito, ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'oggetto dell'esame da parte della Camera è costituito dalle modifiche apportate dal Senato.
Fa presente che il provvedimento, composto da 8 articoli, è volto ad introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.
Rileva, innanzitutto, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato aggiornato, all'articolo 1, comma 2, relativo alle finalità perseguite del provvedimento, il riferimento normativo concernente la normativa dell'Unione europea relativa alla rete transeuropea dei trasporti, richiamando il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
Sempre con riguardo all'articolo 1 è stata introdotta dal Senato, al comma 4, la definizione di «soggetti gestori degli interporti», quali enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge n. 240 del 1990, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale. Il Senato ha altresì espunto dal comma 7 dello stesso articolo 1 l'espressa previsione che il Ministero delle Pag. 59infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti gestori degli interporti – istituito dal medesimo provvedimento in esame – e le cause di cancellazione e che provvede al relativo aggiornamento ogni tre anni.
Rileva altresì che il Senato ha apportato modifiche alle funzioni assegnate al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito dall'articolo 4 del provvedimento. Nello specifico, ai sensi dell'attuale comma 1 dell'articolo 4, il Comitato svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative relative allo sviluppo degli interporti, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, mentre la precedente formulazione assegnava direttamente allo stesso Comitato i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle medesime iniziative.
All'articolo 6, comma 2, il Senato ha poi introdotto un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, destinata al finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è tenuto ad individuare in ordine di priorità. Tale autorizzazione di spesa sostituisce quella originariamente prevista per l'anno 2024, pari a 6 milioni di euro, mentre è confermato il finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. È conseguentemente aggiornata la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 7.
Infine, segnala un'ulteriore modifica apportata allo stesso articolo 6, che, al comma 4, prevede ora la possibilità di prorogare, fino a un massimo di ulteriori due mesi e per motivate esigenze istruttorie, il termine previsto per l'approvazione dell'accordo di programma mediante il quale i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere approvati. Lo stesso comma 4 specifica inoltre che le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, con le stesse modalità, nel medesimo esercizio.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, resta riconducibile alla competenza concorrente Stato-regioni nelle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle quali, come dichiarato all'articolo 1 del provvedimento stesso, quest'ultimo mira a stabilire i princìpi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.
Segnala inoltre che le modifiche introdotte dal Senato non hanno inciso su quelle forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – che si rendono opportune a fronte del carattere concorrente delle competenze coinvolte – sotto forma di parere della Conferenza unificata (articolo 2, comma 1), intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 2, comma 3 e articolo 6, commi 1 e 3), partecipazione, in quanto membri di diritto, al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, tra gli altri, dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti (articolo 4, comma 2), ma anche partecipazione alle riunioni del comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato (articolo 4, comma 3) e utilizzo dello strumento degli accordi di programma per la realizzazione degli interporti (articolo 6, comma 4).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il testo unificato in esame mira a fornire un inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti «data center». Si tratta, in particolare, di infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo di applicazioni e servizi digitali, di tipo sia professionale, come sistemi gestionali, applicazioni di business analytics e intelligenza artificiale, sia personale, da parte di qualsiasi utente in qualità di cittadino o di paziente ovvero di consumatore.
Il testo, che a seguito delle modifiche in sede referente si compone di 4 articoli, è frutto dell'unificazione del contenuto dei testi originari delle proposte C. 1928, C. 2083, C. 2091, C. 2152, C. 2194, che vertono sulla stessa materia. Nel dettaglio, il testo unificato è stato adottato come testo base dalla IX Commissione Trasporti della Camera nella seduta del 19 marzo 2025.
In particolare, l'articolo 1 indica la finalità sottesa al provvedimento, ovvero quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese attraverso, tra l'altro, la definizione di una normativa a carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, la progettazione e – come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente – l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante dei centri di elaborazione dati.
L'articolo 2, rimasto invariato nel corso dell'esame in sede referente, reca la definizione di «centro di elaborazione dati». Con tale espressione si intende «il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.»
L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione.
Pertanto, per l'esercizio della suddetta delega, il comma reca i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere una disciplina generale sugli elementi di cui al precedente articolo 1, che comprenda anche l'aspetto – aggiunto mediante un emendamento approvato in sede referente – dell'allaccio alla rete elettrica e di telecomunicazioni e l'indicazione delle procedure autorizzative e del codice ATECO; b) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con tempistiche certe. In questo contesto, il criterio direttivo prescrive anche l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite con la sperimentazione di sistemi di teleriscaldamento e di raffreddamento, per la riduzione del consumo d'acqua del comparto; c) qualificare i progetti di nuovi data center come opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, di prevalente interesse pubblico nella ponderazione procedimentale degli interessi, anche ai fini della semplificazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Si ricorda che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, (e nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato), nell'ambito del procedimento amministrativo devono essere attentamente valutati i vari interessi pubblici e privati coinvolti, in vista del provvedimento amministrativo finale, il quale deve conseguire un corretto bilanciamento degli interessi in gioco; d) introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, al contempo rafforzando la Commissione tecnica VIA e VAS; e) ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, consentendo anche la deroga in ordine alla Pag. 61dotazione di parcheggi degli immobili dedicati (da questo punto di vista, in sede referente, è stato stabilito che la possibile deroga inerisce ai parcheggi sia pubblici che privati). Nel medesimo contesto, un'ulteriore modifica apportata in sede referente richiama l'ispirazione specifica della legge rivolta alla riqualificazione di aree industriali dismesse; f) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati; g) individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati; h) agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti a carbone, dismessi o in dismissione, promuovendo la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, che – come specificato nel corso dell'esame in sede referente – assicurino la continuità e la stabilità della fornitura energetica, in chiave circolare e di bassa emissione; i) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati; l) promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento (specifica introdotta in sede referente); m) sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati; n) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati; o) incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati (per come deriva da un emendamento approvato in sede referente, anche secondo le best practices internazionali) anche al fine di ridurne i rischi ambientali e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, nonché di prevenire interruzioni nella fornitura di energia (anche quest'ultimo aspetto è l'esito di un'approvazione di un emendamento in sede referente); p) favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione dati già esistenti; q) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica; r) tale criterio direttivo è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente; nel dettaglio, il testo base prevedeva la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati; s) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati; t) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; u) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca. In sede referente sono state approvate proposte emendative volte ad arricchire tale criterio direttivo con il riferimento all'orientamento della formazione in questa materia verso le esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi data center e con il riferimento alla creazione di percorsi professionalizzanti quali stage, dottorati e borse di studio anche in collaborazione con le imprese operanti nei centri di elaborazione dati; v) sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedurePag. 62 di valutazione di impatto ambientale; z) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in particolare comprendendovi: il controllo sull'utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari e sulla legittima fruizione dei dati ivi archiviati (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente); la vigilanza sui protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle pubbliche amministrazioni (numero modificato nel corso dell'esame in sede referente); la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi da parte degli operatori, pubblici o privati, coinvolti.
I commi 2 e 3 dell'articolo 3, descrivono il procedimento per l'adozione dei citati decreti delegati. In particolare, il comma 2 prevede che tali decreti siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri: delle imprese e del made in Italy; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'economia e delle finanze. Fa presente che è previsto altresì il previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 3 prescrive la trasmissione degli schemi di decreti delegati al Parlamento, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Si prevede altresì il meccanismo «di scorrimento», per cui se la trasmissione avviene negli ultimi 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è prorogato di 90 giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è dunque reso entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Quanto ai profili finanziari, il comma 4 dell'articolo 3 prevede, in via generale, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se tuttavia, i decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di salvaguardia, facendo comunque salva l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, solo ove compatibile con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), s), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Assume rilievo, infine, anche la competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Segnala nuovamente che il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere in Pag. 63sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.
Fa tuttavia presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022). In materia, poi, la sentenza n. 251 del 2016 ha affermato la necessità dell'intesa, quando si incida su competenze regionali e locali, non solo per l'approvazione di atti non legislativi di attuazione di leggi, ma anche nell'ambito di attuazione di deleghe legislative.
In considerazione di ciò, potrebbe essere opportuno prevedere, all'articolo 3, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del parere attualmente richiesto dalla disposizione in questione – almeno per l'attuazione di quei princìpi di delega che più direttamente sono riconducibili a competenze legislative concorrenti o residuali regionali. Questo vale in particolare per i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) (che, prevedendo l'introduzione di misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici, è riconducibile alla competenza concorrente relativa al governo del territorio), lettera g) (che, prevedendo l'individuazione degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, è riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali, nonché all'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione delle funzioni loro attribuite di cui all'articolo 117, sesto comma) e lettera u) (che, prevedendo la promozione e lo sviluppo di competenze digitali anche con riferimento a percorsi formativi e di aggiornamento professionale, è riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale).
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE REFERENTE
Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.
La seduta comincia alle 13.55.
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2025.
Riccardo DE CORATO, presidente, ricorda che il 22 luglio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 8 (vedi allegato 4). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Iezzi 1.3 e 2.1.
Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.4 e 1.5, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.
La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.4 e 1.5, mentre esprime parere conforme a quello della Pag. 64relatrice sulle restanti proposte emendative.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.1 e Auriemma 1.2. Approva poi, con distinte votazioni, gli emendamenti della relatrice 1.4 e 1.5 (vedi allegato 5). Respinge infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldino 2.2 e Alfonso Colucci 2.3.
Riccardo DE CORATO, presidente, dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 16.
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come esso preveda misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, dispone misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura e include altresì misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, passa a illustrare l'articolato, segnalando che l'articolo 1, comma 1, prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
L'articolo 1, comma 2, integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, prevista dall'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.
L'articolo 1, comma 3, interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.
L'articolo 1, comma 3-bis, introduce un nuovo comma all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori. Il successivo comma 3-ter autorizza la spesa necessaria, individuando le relative coperture.Pag. 65
L'articolo 2, comma 1, prevede disposizioni per il potenziamento del sistema infrastrutturale.
L'articolo 2, comma 2, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, incrementa le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
L'articolo 2, comma 3, stanzia 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.
L'articolo 2, comma 4, reca un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025. I commi da 5 a 7 dispongono in merito alla destinazione e ai criteri di riparto di tale somma.
L'articolo 2, comma 8, autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport.
L'articolo 2, comma 9, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana».
L'articolo 2, comma 9-bis, prevede una particolare destinazione per i proventi delle sanzioni del Codice della strada.
Il comma 9-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà. I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, autorizzano una spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e la relativa copertura degli oneri previsti.
L'articolo 2, comma 10, attribuisce al Capo del Dipartimento di protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza (con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente) al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.
L'articolo 2, comma 10-bis, introdotto al Senato, incrementa di 11 milioni per l'anno 2025 il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Il comma 10-ter dell'articolo 2, introdotto al Senato, autorizza la spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI). L'articolo 2-bis proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» al 31 dicembre 2033.
L'articolo 3, modificato al Senato, introduce e disciplina il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa e gestisce le risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere (introdotta dalla legge di bilancio 2019), relativamente: all'utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate (lettera a)); all'eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione (lettera b)); ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo (lettera c)); al termine di fine lavori (lettera d)); al termine per l'alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione (lettera e)); ai casi di revoca delle risorse (lettera f)); al termine di non revocabilità dei contributi Pag. 66relativi all'annualità 2022 e ai termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale (lettera g)).
L'articolo 4, comma 1, proroga il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere.
L'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, introdotti al Senato, disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento «Casa Italia», per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al dipartimento «Casa Italia».
L'articolo 4, comma 2, come modificato in Senato, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.
L'articolo 4, commi 3 e 4, come modificato al Senato, stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.
Il comma 5-bis dell'articolo 4, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della Regione Siciliana.
L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame parlamentare, stabilisce che le risorse pari a 300.000 euro, stanziate per il 2024 in favore del Comune di Vogogna per finanziare alcuni interventi nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), possono essere utilizzate anche per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della stessa strategia nazionale delle aree interne.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.
I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5, inseriti nel corso dell'esame in Senato, estendono a ciascun anno del triennio 2025-2027 l'accantonamento di risorse, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per la realizzazione di specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Le risorse per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono pari a 42 milioni di euro. I finanziamenti concernono strutture, anche private Pag. 67accreditate, eroganti prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (specificatamente, centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia e centri che praticano la protonterapia).
L'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028. Il comma 5 dell'articolo 5 prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il successivo comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli incrementi di cui ai commi 5 e 6 si provvede ai sensi del successivo articolo 20.
L'articolo 5, comma 7, incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore. I
Il comma 7-bis – inserito al Senato – dell'articolo 5 differisce dall'anno 2024 all'anno 2027 la decorrenza dell'estensione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dei criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua, posti, con riferimento ad alcuni fondi, dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In base a tali criteri: l'erogazione delle risorse spettanti in ciascun anno a ogni ente territoriale – nel caso del Fondo in oggetto, all'ente regione – è preceduta dalla rendicontazione (da parte del medesimo ente) sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente; le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo. I rendiconti in esame sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (il suddetto articolo 89, comma 1, specifica che resta fermo il compito di verifica, da parte del medesimo Ministero, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazioni relativi a ciascun fondo).
L'articolo 5-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce un nuovo comma (4-bis) all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che l'Inail possa partecipare alla costituzione di soggetti non profit operanti nella gestione di presìdi ospedalieri.
I commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedono, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai commi in esame concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1, Pag. 68commi 180-182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il comma 3 dell'articolo 6 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dai precedenti commi 1 e 2 e alla relativa copertura.
L'articolo 6-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – modifica la disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo –, la quale specifica che, con riferimento alla tipologia di buono per la frequenza di asili nido, pubblici e privati, i medesimi sono costituiti da tutti i servizi educativi per l'infanzia – pubblici o autorizzati dagli enti locali, come prevede la disciplina vigente –, ad esclusione della seguente tipologia: «centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore», offrendo un «contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità», e che non prevedono il servizio di mensa e che consentono una frequenza flessibile Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per i benefici in oggetto, presentata dal genitore ed accolta, produce effetti anche per gli anni successivi (quindi, con decorrenza dall'anno 2027), previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
L'articolo 6-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'articolo 6-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008).
L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cosiddetto «payback»).
L'articolo 8 dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta «sugar tax»).
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente preclude l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti (i.e. processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero atti di recupero di crediti Pag. 69inesistenti) da parte dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame al Senato, rivede in più punti il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività.
L'articolo 11, comma 1, modifica il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti non profit a fini terroristici. Vengono, inoltre, precisate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche.
L'articolo 11, comma 2, reca modificazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007. La disposizione estende alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Altresì, introduce obblighi, ricalcati dalla normativa antiriciclaggio, per il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Ancora, stabilisce un'ulteriore condizione per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.
L'articolo 12 stabilisce che l'accredito – in favore del soggetto beneficiario – entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai pagamenti con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate) effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.
L'articolo 13, comma 1, reca una disposizione modifica la disposizione concernente composizione del consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, prevedendo – quale membro – in aggiunta al direttore generale del Tesoro – il direttore generale dell'economia.
L'articolo 13, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al primo periodo esclude la sussistenza di rapporti di correlazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società che abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, ai rapporti in oggetto non si applicano le regole – definite dalla stessa società sulla base dei princìpi stabiliti dalla CONSOB ai sensi del citato articolo 2391-bis – intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. Il secondo periodo del medesimo comma 1-bis limita l'ambito delle società che, avendo determinati 5 rapporti con un'altra società, rilevano al fine della determinazione delle ineleggibilità al collegio sindacale di quest'ultima società; in base all'intervento normativo in esame, il suddetto ambito è costituito solo dalle società (diverse comunque da Stato e pubbliche amministrazioni) che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale oppure per finalità di natura economica o finanziaria. Tale disposizione fa esplicito riferimento alle norme su ineleggibilità e decadenza del sindaco dettate dall'art. 2399 del codice civile e dall'articolo 148, comma 3, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
L'articolo 13, comma 1-ter, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene una norma qualificata come di interpretazione autentica di una disposizione del regio decreto n. 2440 del 1923 in forza della quale le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono modificate mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
L'articolo 14 dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenutiPag. 70 dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o termali o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (misura PNRR), applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso. Vengono differiti dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto.
Il comma 6-bis – inserito al Senato – dell'articolo 14 modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.
L'articolo 14-bis, introdotto al Senato, al comma 1 incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria. La copertura dei relativi oneri è disposta dal successivo comma 3. Al comma 2, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di rifinanziare il Fondo per la cultura per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 3 reca la clausola di copertura dei predetti oneri.
L'articolo 15, comma 1, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.
L'articolo 15, comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 15, comma 3, incrementa di un importo pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per il sostegno della filiera suinicola.
L'articolo 15, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato reca alcune modifiche all'articolo 37 della legge n. 206 del 2023.
L'articolo 15, comma 3-ter, aggiunto al Senato, specifica che le imprese zootecniche beneficiarie degli indennizzi per i danni causati dalla malattia «lingua blu» sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti.
Il comma 3-quater dell'articolo 15, introdotto al Senato, autorizza l'ANCI a destinare la somma pari ad 1.500.000 di euro al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
L'articolo 15, comma 3-bis, introduce una proroga al termine previsto per l'accettazione del preventivo per la certificazionePag. 71 della sostenibilità a parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea.
L'articolo 16 reca alcune modifiche all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive – al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria.
L'articolo 16-bis, aggiunto al Senato, rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'«Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», per 1 milione di euro a partire dal 2025.
L'articolo 16-ter, inserito nel corso dell'esame referente, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), a decorrere dall'anno 2026, di un contributo pari ad un milione di euro, per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso.
L'articolo 17 prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto «Fondo 394» per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata. Gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina cosiddetta «de minimis» sugli aiuti di Stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni. Viene inoltre estesa la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 anche per gli investimenti effettuati in India e nel continente africano, includendo tra i beneficiari anche le start-up innovative e le PMI innovative, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate. Sempre nel rispetto di determinate condizioni e del della disciplina cosiddetta «de minimis» sugli aiuti di Stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul «Fondo 394». Infine, per quanto riguarda il finanziamento dei crediti all'esportazione, si specifica che sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.
L'articolo 18, modificato anche in rubrica nel corso dell'esame al Senato, introduce delle modifiche alle disposizioni in materia di incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative. In particolare, nel concetto di «investimenti qualificati» si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, «gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati». Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione «indirettamente» in Fondi per il Venture Capital («FVC»). Si modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che i suddetti investimenti, a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese (PMI) per il tramite di Fondi per il Venture Capital (FVC), ai fini del citato Pag. 72regime fiscale, si richiede che: (i) l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e (ii) ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli OICR effettuano per almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), ai fini della loro qualificazione come Fondi per il Venture Capital (FVC).
L'articolo 18-bis, aggiunto al Senato, approva la spesa di 16,5 milioni di euro per l'erogazione nel 2025 di un contributo straordinario alle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il comma 1, lettera a), dell'articolo 19 interviene sulla lettera a) del comma 932-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Quest'ultima disposizione stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. Si prevede che la suddetta disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.
La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 introduce, dopo il comma 932-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 145, il comma 932-ter. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Il comma 1-bis dell'articolo 19, introdotto dal Senato, prevede che le risorse – di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 44 del 2023 – destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nella regione Calabria ai fini di specifiche assunzioni, contemplate nei commi da 3-bis a 3-quater.1 del medesimo articolo del citato decreto-legge, siano attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.
L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
L'articolo 19, comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame del Senato, autorizza il comune di Lampedusa e Linosa ad assumere a tempo determinato tre dirigenti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici.
L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, esclude, a partire dal 1° gennaio 2026 e a talune condizioni, dall'ambito di applicazione dell'addizionale comunale sui diritti Pag. 73di imbarco gli aeroporti della Regione Siciliana.
L'articolo 20, come modificato in al Senato, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previdenza sociale, tutela dei beni culturali, dogane, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, protezione civile, governo del territorio, tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali, ordinamento della comunicazione, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala, altresì, come rilevi anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo.
Alla luce della competenza concorrente nelle materie su cui incide il provvedimento, sarebbe opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti all'articolo 2, commi 9 e 9-ter, all'articolo 3, comma 8, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 14, comma 4, in relazione ai quali potrebbe prevedersi la previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni. Rileva comunque che, a fronte dell'intreccio di competenze, il provvedimento prevede comunque alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:
all'articolo 2, comma 6, è previsto che la Conferenza unificata trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;
all'articolo 2, comma 7, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che disciplina, tra l'altro, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al medesimo articolo;
all'articolo 2-bis, è previsto che i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano sentiti ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga dell'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;
all'articolo 5, comma 1, è prevista la previa sottoscrizione di un'intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;
all'articolo 7, comma 1-ter, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale con cui sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni relative al riconoscimento in detrazione, a determinate aziende fornitrici di dispositivi medici, di alcuni importi.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 16.05.