SEDE CONSULTIVA
Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.30.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo.
C. 2538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2538, approvato dal Senato, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 2 articoli, fa presente che l'articolo 1, composto da un unico comma – novellando, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) – dispone la proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 del termine per l'esercizio: della delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente (articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022); della delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022); della delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022).
Segnala che rispetto al testo originario dell'articolo 1, nel corso dell'esame presso il Senato è stato espunto il riferimento al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, poiché la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, prevista da medesimo articolo 2, comma 6, risulta già attuata mediante l'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2023.
La relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione, le cui ricadute interesseranno molteplici profili del settore dello spettacolo nell'ottica di una maggiore razionalizzazione della materia.
L'articolo 2 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Virginio CAPARVI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla IX Commissione (Trasporti) il parere di competenza sul testo unificato Pag. 171delle proposte di legge C. 1928 e abbinate, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
Il provvedimento in oggetto ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.
In particolare il provvedimento, all'articolo 3, reca una delega legislativa al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra cui si segnala, con riferimento alle competenze della Commissione, la lettera u), volta a promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del terzo settore, e operatori privati, nonché a favorire, in tal senso, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi inclusi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati.
Fa presente inoltre che la lettera v) è volta a prevedere misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.
C. 2536 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata del 24 luglio scorso, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Mascaretti, a illustrare le sue proposte di Pag. 172relazione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 2024 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (vedi allegati 3, 4 e 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dal relatore con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e alle parti di competenza delle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
Delibera, altresì, di nominare il relatore Mascaretti quale relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 13.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.
SEDE CONSULTIVA
Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.30.
DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.
L'articolo 5, commi 3 e 4, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028.
L'articolo 5-bis prevede che l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui all'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024 (che possono essere costituiti dalla regione Lazio o alla cui costituzione può partecipare la medesima regione).
L'articolo 6 prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, Pag. 173dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai commi in esame concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto (così come anche per l'anno 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale – nel limite massimo annuo di 3.000 euro – dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'integrazione al reddito di cui all'articolo in esame è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua; quest'ultima condizione è identica a quella posta per l'esonero contributivo parziale, esonero oggetto, come detto, di differimento all'anno 2026, mentre per l'esonero contributivo integrale di cui alla citata disciplina transitoria non sussistono condizioni relative al reddito. Inoltre l'integrazione al reddito è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli (quest'ultimo riferimento anagrafico è identico a quello posto dal summenzionato esonero contributivo integrale).
L'articolo 6-quater prevede che il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 14 dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai lavoratori stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si prevede che con decreto del Ministro del turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30 per cento rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati.
L'articolo 18 introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative. In particolare, nel concetto di «investimenti qualificati» si ricomprendono, per mezzo di un'interpretazione autentica, «gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati». Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione «indirettamente» in Fondi per il Venture Capital («FVC»).
Si modifica inoltre la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati Pag. 174in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che i suddetti investimenti, a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per l'anno 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.35.