SEDE REFERENTE
Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici.
C. 1962 Caparvi.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Virginio CAPARVI (LEGA), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Maccari, espone i contenuti della proposta di legge in esame che reca disposizioni per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici.
Preliminarmente, ricorda che per lavoro in quota si intende, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Il medesimo decreto legislativo n. 81 definisce altresì quali sono le attività soggette alla disciplina ivi contenuta relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – lavori di scavo, di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee (articoli 105 e 106) – e gli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (articolo 111) che sono espressamente fatti salvi dalla presente proposta di legge.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento in oggetto, composto da sette articoli e da un allegato riguardante la simbologia e la legenda degli elaborati grafici, osserva che esso introduce l'obbligo di predisposizione di sistemi anticaduta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio riguardante la costruzione servita. Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'obiettivo della presente propostaPag. 53 di legge è dunque quello di garantire la sicurezza sul lavoro di molti addetti del settore delle costruzioni e degli impianti, inerente al rischio di caduta dall'alto, definendo una disciplina che si applichi in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. La relazione rileva, infatti, che esistono una serie di attività, per le quali si registrano la maggior parte di infortuni, che non risultano dettagliatamente regolate all'interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, circostanza che ha indotto molte regioni a colmare tale lacuna con proprie norme, che introducono l'obbligo di predisporre l'elaborato tecnico della copertura.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, specificando che la previsione di disposizioni recate dal provvedimento per la definizione di misure di prevenzione e di protezione è volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota su coperture o facciate vetrate continue che richiedono manutenzione. Si specifica, dunque, al comma 2, che con il presente intervento normativo si stabiliscono le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate continue degli edifici, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Il comma 3 dell'articolo 1 specifica, infatti, che le norme recate dal provvedimento si applicano alla progettazione e alla realizzazione di una serie di interventi su edifici pubblici e privati relativi alle coperture o alle facciate vetrate continue che espongono ad un rischio di caduta dall'alto e che richiedono una manutenzione, tra i quali si richiamano: alla lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380); alla lettera b), gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, dei pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, nonché di impianti radioelettrici (in specie, di antenne, torri e tralicci, radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio per reti mobili, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile e per reti radio a larga banda) collocati su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza (individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo); alla lettera c), gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o totale difformità, previsti dall'articolo 36 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i quali tale articolo 36 prevede la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il comma 4, infine, esclude dall'ambito di applicazione del presente provvedimento gli interventi sulle coperture degli edifici dotate di sistemi di protezione collettiva permanenti per la protezione dei bordi e delle eventuali superfici non accessibili.
L'articolo 2 specifica le definizioni recate dal provvedimento, tra cui, in particolare, si segnala quella indicata alla lettera m), relativa all'elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA), specificando che questo è il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare sulla copertura,Pag. 54 nonché i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue.
L'articolo 3, quindi, disciplina i contenuti dell'ETSA, specificando, al comma 1, alinea, che esso rappresenta l'elaborato tecnico dei sistemi anticaduta predisposto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), ovvero per gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica (previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), stabilendo che tale elaborato deve contenere una serie di elementi descritti nelle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m).
In particolare, alla lettera a) del medesimo comma 1, si prevede che l'ETSA contiene una relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sono evidenziate, in modo specifico, la conformità delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere. Si specifica che, qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente, nella relazione sono indicate le eventuali aree interdette e sono specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, nonché le misure di protezione contro le cadute dall'alto non permanenti previste in sostituzione. In tale relazione, infine, sono altresì indicate le procedure operative per l'accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) da utilizzare nonché le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture.
Tale elaborato, inoltre, in base alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m), deve contenere: gli elaborati grafici, redatti in scala adeguata, volti ad indicare diversi elementi (quali caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi, presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l'accesso, presenza di eventuali dispositivo o sistema di protezione collettiva, la tipologia del DPI, le aree della copertura non calpestabili, il tirante d'aria (lettera b)); una relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti (lettera c)); una dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni (lettera d)); una dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture (lettera e)); una dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura, indicante, tra l'altro, il rispetto delle indicazioni e delle istruzioni di posa e delle norme di buona tecnica (lettera f)); la certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto installati sulla copertura in accordo con le norme tecniche vigenti e applicabili al caso specifico (lettera g)); un registro degli accessi alla copertura, che deve essere controfirmato da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività, dichiarando la presa visione della documentazione completa dell'ETSA e il completamento della formazione di cui al successivo articolo 7 (lettera h)); il programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati (lettera i)); i manuali d'uso dei DPI contro le cadute dall'alto installati (lettera l)); una documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera (lettera m)).
L'articolo 4, comma 1, specifica gli adempimenti relativi all'ETSA, stabilendo che esso: costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di obbligo di predisposizione Pag. 55del fascicolo stesso, altrimenti costituisce documento autonomo (lettera a)). Si ricorda che il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve essere predisposto dal coordinatore per la progettazione. I suoi contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti, l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, i riferimenti alla documentazione di supporto esistente; è redatto in fase di progettazione dal coordinatore della sicurezza o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da un professionista abilitato in possesso dei requisiti di progettista strutturale del sistema di ancoraggio (lettera b)); in caso di lavori privati, per i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) – relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali ed elaborati grafici, redatti in scala adeguata – è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente all'atto della richiesta del titolo abilitativo (lettera c)) e, in caso di lavori pubblici, per i contenuti dei medesimi documenti, costituisce parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico-economica (lettera d)); può essere aggiornato, in relazione alla relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali e agli elaborati grafici, redatti in scala adeguata, e deve essere comunque completato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero, nei casi nei quali tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori con i documenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l) e m) (ovvero relazione di calcolo, dichiarazione di pedonabilità, dichiarazione di conformità, dichiarazione di corretta posa in opera, certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto, registro degli accessi alla copertura, programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati, manuali d'uso dei DPI, documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera) (lettera e)); in caso di lavori privati, per i documenti relativi alla dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) – è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente contestualmente alla comunicazione di fine lavori (lettera f)); in caso di lavori pubblici, per i medesimi documenti relativi alla dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture, è consegnato al responsabile unico del procedimento alla fine dei lavori (lettera g)); è consegnato completo al committente o al responsabile dei lavori o ad altro soggetto avente titolo, che lo mette a disposizione dell'impresa esecutrice o al lavoratore autonomo in caso di lavori futuri, e lo trasferisce in caso di passaggio di proprietà al nuovo proprietario o avente titolo (lettera h)); è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nella copertura nel corso della sua esistenza, che comportano una variazione nella valutazione del rischio (lettera i)); in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o totale difformità – previsti dall'articolo 36 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – deve essere consegnato ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (lettera l)).
L'articolo 5 dispone che, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), relativi all'installazione di pompe di calore, di pannelli solari, fotovoltaici e di impianti radioelettrici che espongono ad un rischio di caduta dall'alto e che richiedono una manutenzione, il committente o il responsabile dei lavori o il soggetto avente titolo (d'intesa con il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o con i lavoratori autonomi), predispongono e sottoscrivono un documento, ciascuno per le proprie responsabilità.
L'articolo specifica che tale documento non deve essere redatto nei casi in cui nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, per i quali l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzionePag. 56 dei lavori e il coordinatore per la progettazione (designazione che avviene, rispettivamente, prima dell'affidamento dei lavori e contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione).
Il documento in oggetto deve contenere le seguenti informazioni: i dati anagrafici del committente o del responsabile dei lavori ovvero del soggetto avente titolo; i dati identificativi dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o dei lavoratori autonomi; la descrizione della tipologia di intervento da eseguire e quella architettonica e strutturale della copertura e delle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; l'analisi delle misure di prevenzione e di protezione eventualmente già presenti nella copertura e nelle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione, nonché delle ulteriori misure di sicurezza da adottare in relazione all'intervento da eseguire; il percorso di accesso alla copertura e alle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; le modalità di transito sulla copertura fino all'area di intervento; i DPI, con specifico riguardo a quelli inerenti ai sistemi anticaduta, da utilizzare durante le fasi di accesso, di transito e di esecuzione dei lavori in quota sulla copertura e sulle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione; le modalità di gestione delle eventuali emergenze durante l'esecuzione dei lavori; l'avvenuta formazione degli operatori ai sensi del successivo articolo 7.
L'articolo in commento fa espressamente salvi gli obblighi gravanti sul datore di lavoro già previsti dalla normativa vigente. Ricorda che gli obblighi a carico del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota sono posti dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L'articolo 6, nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa in quota su una copertura o su una facciata continua in vetro che richieda manutenzione già dotata di un sistema anticaduta, stabilisce che il sistema anticaduta: deve essere dotato di un elaborato tecnico o di un altro documento redatto in conformità alle normative locali vigenti prima della data di entrata in vigore della presente proposta di legge o, in sua assenza, di un ETSA redatto ai sensi dell'articolo 4; deve essere stato sottoposto, con esito positivo, alle ispezioni previste dalla normativa tecnica e deve essere verificato prima dell'uso.
L'articolo 7, infine, demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ai fini dell'applicazione di quanto ivi disposto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – l'individuazione delle modalità per il riconoscimento dell'abilitazione e dei soggetti formatori nonché della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.