ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Giovedì 31 luglio 2025. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.
La seduta comincia alle 15.45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2551 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 84 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 35 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del titolo e del preambolo, a tre differenti e ben distinte macro-finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti, tenuto anche conto peraltro che esse coinvolgono la competenza di tre diversi ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della salute e del Ministro delle imprese e del made in Italy: 1) prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale; 2) stabilire misure Pag. 45urgenti in materia di assistenza sociale e cura; 3) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali; sul punto, appare rilevante quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”; in proposito potrebbe essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non possano valere per la terza delle finalità sopra indicate; ciò premesso, potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tali finalità dell'articolo 2, comma 10 (in materia di attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile in occasione del Giubileo dei giovani), dell'articolo 6-quater (in tema di coordinatori comunali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana), dell'articolo 11 (in tema di attività del Comitato per la sicurezza finanziaria per il contrasto del terrorismo e del riciclaggio), dell'articolo 13, commi 1 e 1-ter, (in tema di riorganizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze); dell'articolo 14-bis (recante disposizioni in materia di cultura);
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 140 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 11 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede, per l'anno 2025, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli; la disposizione precisa che l'intero importo annuo dell'integrazione è corrisposto dall'INPS nel mese di dicembre dell'anno 2025; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite, relativo al reddito da lavoro, di 40.000 euro su base annua;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
gli articoli 6-bis, 6-ter e 13, al comma 1-ter, recano norme di interpretazione autentica; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2017, ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni “che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo”; al tempo stesso, la pronuncia comunque ricorda che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”; con riferimento all'articolo 13, comma 1-ter, che prevede che l'articolo 88 del Regio decretoPag. 46 n. 2440 del 1923 si interpreti nel senso che il Governo sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti modifichi le norme regolamentari in materia di contabilità con D.P.R., ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, dovrebbe essere chiarito a quale comma dell'articolo 17 si intenda fare riferimento; (se cioè si faccia riferimento ai regolamenti di attuazione di cui al comma 1, a quelli di delegificazione, di cui al comma 2, per i quali manca però l'indicazione delle norme generali regolatrici della materia, o a quelli di riordino, di cui al comma 4-ter);
l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2025;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite recato;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire gli articoli 6-bis, 6-ter e 13, comma 1-ter, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica nonché, per quanto concerne l'articolo 13, comma 1-ter, dell'eventualità di indicare lo specifico comma dell'articolo 17, l. n. 400 del 1988, al quale si fa riferimento.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.53.