ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 5 agosto 2025 – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488-B Governo, approvato dalla Camera e modificato da Senato.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2488-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura da parte della Camera nella seduta dell'8 luglio 2025;
considerato che, rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state apportate unicamente modifiche soppressive; in particolare si è intervenuti sui capoversi n. 2) e n. 4-bis) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), introdotti entrambi in corso di esame in prima lettura da parte della Camera; in particolare, è stato soppresso il capoverso n. 2) nella parte in cui prevedeva che, al fine di dare immediata operatività alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo della stessa, si tenesse conto del servizio prestato dal personale federale proveniente dalla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e dalla Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.); è stato inoltre soppresso il capoverso n. 4-bis), volto a devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di contribuzioni annuali al finanziamento della predetta Commissione da parte delle federazioni sportive di riferimento e delle società sportive Pag. 4professionistiche sottoposte a vigilanza; è stato infine soppresso l'articolo 9-quater, introdotto anch'esso nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, che disponeva che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indicasse la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.05.