SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 12.
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917-B cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2025.
Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza, come già anticipato per le vie brevi, la sospensione dei lavori della Commissione entro le ore 12.30, poiché a quell'ora si terrà un'assemblea del suo gruppo in vista della trattazione di una mozione in Aula.
Fa inoltre presente che le sedute con votazione in Assemblea si concluderanno nella serata odierna, in quanto il provvedimento sui «data center» non verrà trattato. Propone quindi, in considerazione dello spazio disponibile nella mattinata di domani, una rimodulazione dei lavori della Commissione, anche alla luce di quanto verrà deciso alle 14 dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
Giudica peraltro irrealistico l'orario delle 13.30 attualmente previsto per la trattazione nella giornata di domani dell'Atto del Governo n. 289, in quanto almeno fino alle 14 in Assemblea vi sarà un'importante informativa del Ministro Tajani in tema di politica estera.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, accogliendo la richiesta del collega Fornaro, avverte che la seduta verrà dunque interrotta prima delle 12.30, in modo comunque da permettere altresì la trattazione dell'Atto del Governo n. 289 di cui la collega Kelany è relatrice.
Chiarisce che, a seguito delle decisioni che verranno adottate dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, si procederà a una eventuale rimodulazione dei lavori della Commissione, che potrebbe prevedere anche l'ipotesi di una seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e una seduta domani mattina in considerazione dell'eventualità che non saranno previste votazioni in Assemblea.
Per quanto riguarda infine l'informativa del Ministro Tajani, fa presente che terrà conto della volontà unanime di un gruppo di parteciparvi.
Federico FORNARO (PD-IDP) chiarisce che, trattandosi di un'informativa che verte su questioni di primaria importanza per il Paese, sarà nell'interesse di tutti i deputati presenziare.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale C. 1917-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato, recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», rinviato nella seduta del 6 agosto 2025.
Avverte quindi che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Ricorda inoltre che la Commissione ha avviato la discussione del provvedimento già prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, e che quindi alcuni deputati sono già intervenuti.
Federico FORNARO (PD-IDP), nonostante la procedura regolamentare prevista per i provvedimenti di natura costituzionale in seconda deliberazione sia già particolarmente limitativa per quanto riguarda gli spazi di discussione e di riflessione, osserva altresì che l'impossibilità di svolgere audizioni toglie ancor più significato a questa seconda lettura parlamentare.Pag. 34
Ciononostante, fa presente che il suo gruppo, nella giornata di ieri, ha comunque attivato strumenti di ascolto di vari soggetti, e percepisce comunque il rischio che la riforma costituzionale in esame si trasformi, nella sostanza, in un decreto-legge. Il testo del provvedimento, infatti, è sempre stato di fatto inemendabile per volontà della maggioranza, e la discussione – sia alla Camera che al Senato – è stata estremamente limitata.
Il risultato sarà l'approvazione di un provvedimento di natura costituzionale nello stesso testo licenziato dal Governo, tradendo lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione, che tramite il quorum, i termini e gli altri requisiti richiederebbe la ricerca di un consenso più ampio del normale.
Nonostante vi sia il precedente della riforma costituzionale del 2001 di modifica del titolo V della Costituzione, in cui una maggioranza esigua operò una forzatura, esprime preoccupazione per queste modalità prive di confronto politico parlamentare, soprattutto nel momento in cui le regole di democrazia e i principi fondamentali come la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura richiederebbero una decisione meditata e possibilmente condivisa.
Ritiene che non solo l'opposizione dovrebbe esprimere le proprie opinioni e contribuire alla costruzione del testo costituzionale, ma che il ruolo dell'intero Parlamento stia subendo una marginalizzazione, in quanto esso è sempre più spesso percepito come luogo di mera ratifica e recepimento delle decisioni governative, con conseguente contraddizione dello spirito costituzionale che vorrebbe il Parlamento al centro del sistema democratico.
Ricorda che durante l'esame in prima lettura del provvedimento in analisi il suo gruppo propose l'introduzione del principio di parità di genere, applicando l'estrazione paritaria all'istituto del sorteggio dei componenti dei Consigli superiori. Sottolinea che l'aspetto degradante fu quello vissuto fuori dall'Aula, dove i deputati di maggioranza, pur condividendo le ragioni della proposta, si dissero aprioristicamente impossibilitati a emendare il provvedimento.
Invita i colleghi di maggioranza alla discussione e al confronto su un tema così importante, al fine di rispettare la Costituzione e soprattutto l'articolo 138.
Ringrazia infine la presidenza per la disponibilità manifestata nell'accoglimento della sua richiesta in ordine alla sospensione anticipata dei lavori della Commissione.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 12.20.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Atto n. 289.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è scaduto lo scorso 3 settembre 2025; tuttavia il Governo, tenuto conto della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, ha manifestato la sua disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 20 settembre.
Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Sara KELANY (FDI), relatrice, avverte che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi della disciplina prevista dal decreto-legge n. 20 del 2023 (e dal successivo decreto-legge n. 145 del 2024, che ne ha prolungato i termini di efficacia) che, derogando a quanto stabilito in via generale dal Testo unico delle norme sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, richiede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proceda alla programmazione triennale e alla determinazione annuale delle quote e dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso. Ai fini della predisposizione dello schema di atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti nel registro delle associazioni impegnate nell'integrazione sociale degli immigrati e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'atto è poi da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Nello specifico, lo schema di decreto è composto da 9 articoli.
L'articolo 1 reca alcune definizioni, tra le quali quella di «quote», ossia il numero massimo di ingressi di cittadini di Paesi terzi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.
Gli articoli 2, 3 e 4 dello schema in esame pongono i criteri dei flussi di ingresso. Alcuni criteri sono comuni (articolo 2); altri sono specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote (articolo 3); altri ancora sono specifici per gli ingressi al di fuori delle quote (articolo 4).
I criteri comuni (sia nell'ambito delle quote, sia al di fuori di esse), indicati dall'articolo 2, sono: correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri così da promuoverne l'ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
I criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote, indicati dall'articolo 3, sono: previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovano campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale inerenti ai traffici migratori irregolari, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio precedente; mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore dell'assistenza familiare; previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione.
Per gli ingressi al di fuori delle quote, occorre anzitutto ricordare come il decreto-legge n. 20 del 2023 preveda la possibilità di ingressi (per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale) «fuori-quota», per stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Del pari, il Testo unico dell'immigrazione prevede ingressi «fuori-quota» per alcune categorie. I criteri aggiuntivi specifici per gli ingressi al di fuori delle quote, indicati dall'articolo 4, sono: favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote; la previsione di ingressi per lavoro subordinato per cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e «conseguente» aumento Pag. 36degli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguìto tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione; promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane.
Gli articoli da 5 a 7 stabiliscono il numero complessivo degli ingressi per singole annualità del triennio 2026-2028 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori stranieri, nel rispetto dei criteri sopra ricordati.
Ai sensi dell'articolo 5, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, 164.850 per l'anno 2026, 165.850 per il 2025 e 166.850 per il 2028.
In base a quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7 le quote complessive sono ripartite in un numero massimo di ingressi prestabilito per ciascun anno del triennio, distinguendo gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale.
In particolare, l'articolo 6 stabilisce in primo luogo il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, pari – per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 – a 76.850 unità, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità (comma 1). I successivi commi da 2 a 4 individuano, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. La lettera a) del comma 2, indica una quota di 25.000 unità per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 per gli arrivi provenienti da uno specifico elenco di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione in ambito migratorio, con l'aggiunta di Ecuador, Thailandia e Uzbekistan rispetto all'ultimo decreto di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia (anni 2023-2025). Il comma 3 prevede tre diverse riserve di ingressi in favore di: persone di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (solo per lavoro autonomo), fino ad un massimo di 50 unità, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 unità residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1-octies, del testo unico dell'immigrazione, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 320 unità di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028; lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare fino ad un massimo di 13.600 unità per il 2026, 14.000 per il 2027, 14.200 per il 2028. Il comma 4 riserva 500 unità per ciascun anno del triennio 2026-2028 ai lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a specifiche categorie, come già garantito nella programmazione del precedente triennio.
L'articolo 7 stabilisce il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità (comma 1), ossia: 88.000 unità per l'anno 2026; 89.000 unità per l'anno 2027; 90.000 unità per l'anno 2028. Le quote per lavoro stagionale sono riservate per l'impiego nei settori agricolo e turistico. In base al comma 1, tali quote sono inoltre riservate ai cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), vale a dire gli Stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Nell'ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 5 individuano quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri: il comma 2 permette l'ingresso a 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 nel 2028 di lavoratori subordinati stagionali cittadini di PaesiPag. 37 con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; il comma 3 riserva una quota di 5.000 unità per il 2026, 6.000 unità per il 2027 e 7.000 unità per il 2028 agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale; il comma 4, per il settore agricolo, riserva 47.000 unità per ciascuna annualità del triennio 2025-2028 ai lavoratori le cui domande di nulla osta siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro; il comma 5, per il settore turistico, riserva 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 nel 2028, ai lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
L'articolo 8 fissa i termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, propedeutiche per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal provvedimento, individuando due diverse fasi. La prima fase riguarda la precompilazione dei moduli di domanda, il cui periodo temporale è determinato da una circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno, del lavoro, dell'agricoltura e del turismo, sentito il MAECI. La seconda fase è relativa alla effettiva presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, i cui termini – individuati dal comma 2 – sono i seguenti: per gli ingressi di lavoratori del settore agricolo stagionali, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno; per gli ingressi di lavoratori del settore turistico stagionali, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno; per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali e per lavoro autonomo – nello specifico cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stretto accordi di cooperazione migratoria o con i quali tali accordi entreranno in vigore nel corso del triennio 2026-2028; lavoratori (per lavoro autonomo) di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza; apolidi e rifugiati per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo – dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno; per gli altri ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno.
L'articolo 9 prevede invece le seguenti disposizioni attuative. Il comma 1 stabilisce che le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome. Il comma 2 precisa che la ripartizione delle quote è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande. Il comma 3 stabilisce che trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo. I commi 4 e 5 specificano infine che ulteriori disposizioni attuative saranno individuate con una circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri, e che la circolare – comunicata sui siti web dei Ministeri – dovrà indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale C. 2473, recante «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol», rinviato nella seduta del 29 luglio 2025.
Ricorda che lo scorso 5 agosto è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 31 (vedi allegato 1).
Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, osserva come la Commissione Affari costituzionali torni ad affrontare il tema dell'autonomia, ampiamente trattato durante l'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata.
Prendendo spunto dalla relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge costituzionale, dichiaratamente volto al rafforzamento dell'autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sottolinea come, sul piano costituzionale, l'autonomia sia stata un bene prezioso per il mantenimento dell'unità nazionale. Per quanto ritenga opportuno riflettere nuovamente sul tema, in termini generali, si dichiara favorevole ad un modello sano e partecipativo di autonomia, che valorizzi le peculiarità delle specifiche comunità e risponda alle relative istanze. Constata, tuttavia, come il disegno di legge costituzionale in esame non risponda a tali finalità, valorizzando le autonomie locali solo nel senso di una traslazione di competenze dal livello centrale a quello regionale e provinciale, palesando le profonde contraddizioni insite nel Governo, in cui coesistono posizioni sovranistiche e centralistiche, da un lato, e posizioni centrifughe e autonomistiche, dall'altro.
Attraverso le proposte emendative presentate, evidenzia come il MoVimento 5 Stelle intenda invece promuovere una concezione virtuosa di autonomia, che accresce la partecipazione democratica delle comunità interessate e le rende protagoniste delle scelte politiche che le riguardano. In questa prospettiva si colloca, ad esempio, l'emendamento soppressivo che mira a prevenire il trasferimento alla Giunta regionale o provinciale dei poteri ad oggi riconosciuti in capo al relativo Consiglio rispetto all'impugnazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge della Repubblica davanti alla Corte costituzionale. Nella stessa direzione si muovono anche quegli emendamenti che intendono favorire la trasparenza delle concertazioni tra regioni, province e Governo e assicurare tempi certi per la costituzione della Giunta regionale.
Per altro verso, richiama l'attenzione sulle proposte emendative volte a garantire una più efficace tutela dell'ambiente, assicurando maggiore terzietà del decisore pubblico rispetto ai portatori di interessi nel contesto delle politiche regionali in materia di politica urbanistica, di pianificazione territoriale e di gestione dei rifiuti.
Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, dichiara di condividere, in termini complessivi, l'obbiettivo di una puntualizzazione delle prerogative delle autonomie locali, ma considera insufficienti i risultati cui giunge il disegno di legge costituzionale, che finisce per rappresentare un intervento Pag. 39di manutenzione ordinaria dello Statuto speciale. Osserva altresì come i negoziati svolti tra Governo, regione e province autonome non siano stati partecipativi, limitandosi piuttosto ad un dialogo tra autorità esecutive, e che non abbiano portato alla realizzazione del grande obbiettivo iniziale: il necessario ricorso all'intesa per ulteriori modifiche all'autonomia degli enti interessati. In questo senso, ritiene che si camuffi da intesa quello che in realtà costituisce un parere non vincolante, a suo giudizio ancor meno idoneo – rispetto all'attuale disciplina – a far emergere e valere la posizione della regione e delle province autonome.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, intende chiarire che vi è stata grande attenzione da parte della maggioranza su questa riforma di rilievo costituzionale, che nasce da un impegno assunto dal Presidente del Consiglio Meloni in sede di costituzione del Governo. Nel sottolineare come ogni esperienza di autonomia sia caratterizzata da una storia peculiare, evidenzia il carattere partecipativo e innovativo dell'iter fin qui seguito per la revisione dello Statuto speciale, condivisa dai Consigli regionali e provinciali interessati, rimarcando in particolare il coinvolgimento delle commissioni paritetiche e dei diversi gruppi linguistici. Sostiene quindi come non si tratti di una riforma basata esclusivamente su un trasferimento di competenze alla regione e alle province autonome, che ad ogni modo hanno dimostrato di saper ben esercitare le funzioni loro conferite. Fa presente infatti che con il disegno di legge costituzionale in esame si aggiornano strumenti e condizioni di attuazione dell'autonomia, rimuovendo alcune difficoltà interpretative sorte all'indomani della riforma costituzionale del Titolo V, anche nell'ottica di una riduzione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale. In conclusione, rilevato come rimangano intatte le prerogative del Parlamento, risponde all'onorevole Ferrari, affermando che il disegno di legge costituzionale prevede una vera e propria intesa quale strumento per la futura modifica dei livelli di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni, invita il relatore, onorevole Urzì, e il rappresentante del Governo, ministro Calderoli, a esprimere i prescritti pareri sulle proposte emendative presentate.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento 1.13 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione.
Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.13 del relatore e parere conforme a quello espresso dal relatore sulle restanti proposte emendative.
Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento 1.1 a sua prima firma, sottolineando come sia espressione del principio solidaristico e degli altri principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza sull'autonomia differenziata.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.1, Auriemma 1.3 e Baldino 1.4.
Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.5 a sua firma, che propone – a differenza del testo del disegno di legge costituzionale – un adeguamento dello Statuto alla disciplina dell'articolo 117 della Costituzione. Si domanda dunque per quale ragione il Governo, la regione e le province autonome intendano rinviare ulteriormente l'adeguamento dello Statuto speciale alle previsioni costituzionali volte a garantire la piena parità di genere.
La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 1.5.
Sara FERRARI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.6 a sua firma che, analogamente alla precedente proposta emendativa, è volto all'adeguamento dello Statuto speciale a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare,Pag. 40 dichiarandosi sorpresa per il parere contrario espresso da relatore e Governo, fa presente che le province autonome di Trento e Bolzano partecipano attivamente al Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera e sottolinea che l'approvazione dell'emendamento in esame consentirebbe a strumenti di questo genere, particolarmente apprezzati, di trovare più amplia applicazione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 1.6, Auriemma 1.7, Alfonso Colucci 1.9, Penza 1.10 e 1.11 e Baldino 1.12.
La Commissione approva l'emendamento 1.13 del relatore (vedi allegato 2).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldino 1.14, Auriemma 1.15, Penza 1.16, Baldino 1.17, Auriemma 1.18, Penza 1.19, Auriemma 1.20 e 1.21 e Alfonso Colucci 1.22.
Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti 1.23 a sua firma e Alfonso Colucci 1.24, rileva, rinviando alle considerazioni svolte nel suo precedente intervento, come tali proposte emendative siano volte a sopprimere la modifica statutaria, a suo avviso incomprensibile, che sottrae al Consiglio la possibilità di deliberare il ricorso avverso le leggi dello Stato lesive delle competenze della Regione o delle Province autonome per attribuire la relativa competenza in via esclusiva alla Giunta. Rileva al riguardo come il coinvolgimento del Consiglio sia essenziale al fine di consentire che decisioni di tale rilevanza siano assunte all'esito di un dibattito pubblico e trasparente.
Alfonso COLUCCI (M5S), rinviando anch'egli alle considerazioni precedentemente svolte, rileva come il coordinamento tra la Giunta e il Consiglio ai fini dell'adozione di una decisione di notevole rilevanza quale l'impugnazione di leggi dello Stato sia essenziale e come spezzare tale legame tra Giunta e Consiglio sia del tutto irragionevole. Richiama, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, che ha sottolineato l'importanza di accertare, all'atto del deposito del ricorso, la volontà del Consiglio.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferrari 1.23 e Alfonso Colucci 1.24.
Nazario PAGANO, presidente, prende atto che l'emendamento Ferrari 1.25 è ritirato dalla presentatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.26.
Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sul suo emendamento 1.27, ne illustra il contenuto, sottolineando come esso, riprendendo il lavoro svolto dal cosiddetto «tavolo Bressa», miri a porre il raggiungimento dell'intesa quale condizione per la prosecuzione dell'iter parlamentare delle leggi costituzionali di modifica dello Statuto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 1.27, Alfonso Colucci 1.28, Auriemma 1.29, Ferrari 1.30 e Alfonso Colucci 1.31
Nazario PAGANO, presidente, avverte che è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che il testo, come modificato dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.
La seduta comincia alle 14.50.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.
C. 2536 Governo, approvato dal Senato.
Pag. 41
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2025 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a proseguire l'esame del disegno di legge C. 2536, approvato dal Senato, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024» e del disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025».
Ricorda che, nella seduta precedente, il relatore, Paolo Emilio Russo, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti.
Avverte che alla scadenza del termine non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 2537, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
Chiede quindi al relatore di formulare le proposte di relazione, iniziando da quella relativa al disegno di legge C. 2536, recante il Rendiconto per l'anno finanziario 2024, e passando successivamente a quella relativa al disegno di legge C. 2537, recante il disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2025.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2536 (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 2536 recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024» e nomina l'onorevole Paolo Emilio Russo relatore per la I Commissione presso la V Commissione.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2537 (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025», con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), e nomina l'onorevole Paolo Emilio Russo relatore per la I Commissione presso la V Commissione.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 settembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.
La seduta comincia alle 16.05.
Pag. 42Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 Lupi e 2231 Malagola.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2025.
Riccardo DE CORATO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 15 settembre prossimo e che nella seduta precedente si è concluso l'esame delle proposte emendative.
Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VII e XI, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni. La XII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato l'intenzione di non esprimersi sul provvedimento in esame.
In sostituzione della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, formula l'emendamento 2.4 e l'articolo aggiuntivo 2.01 di recepimento delle condizioni della V Commissione (vedi allegato 5).
Federico FORNARO (PD-IDP) domanda alla rappresentante del Governo se siano stati valutati o meno gli effetti che l'introduzione di un giorno di festa nazionale produce, oltre che sulla finanza pubblica, anche nel mondo del lavoro privato, in quanto per quella giornata – o per più giornate in caso di ponte – la maggior parte dei lavoratori avranno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, determinando di fatto un non trascurabile impatto sul prodotto interno lordo. Ricorda un emendamento, poi ritirato, che sarebbe servito ad ovviare a questo problema, facendo coincidere la giornata di festa con la prima domenica di ottobre.
La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO chiarisce che l'aspetto sollevato dall'onorevole Fornaro è stato valutato dal Governo e che non ci sono effetti rilevanti nel sistema lavorativo privato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.4 della relatrice e l'articolo aggiuntivo 2.01 della relatrice (vedi allegato 5).
La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Elisabetta Gardini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 2097 Lupi, cui è abbinata la proposta di legge C. 2231 Malagola, come modificata dalle proposte emendative approvate.
La Commissione delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.
Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 16.10.